111 II 281
56. Estratto della sentenza 21 maggio 1985 della I Corte civile nella causa X e Y contro Dipartimento di giustizia della Repubblica e Cantone del Ticino e società anonima Z (ricorso di diritto amministrativo)
Regeste (de):
- Art. 704 OR und Art. 85 HRegV: Auflegung der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz einer Aktiengesellschaft.
- 1. Die Forderung des Gesuchstellers gegenüber der Gesellschaft muss nicht bloss glaubhaft gemacht, sondern bewiesen werden, auch wenn diesbezüglich nicht zu strenge Anforderungen gestellt werden; dasselbe gilt für die Erhebung von Gegenforderungen durch die Gesellschaft (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2).
- 2. Das Handelsregisteramt oder die Aufsichtsbehörde haben den rechtserheblichen Sachverhalt nach dem Untersuchungsgrundsatz von Amtes wegen festzustellen (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: 1 la modificazione dello scopo sociale; 10 l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; 11 l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; 12 la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; 13 il trasferimento della sede della società; 14 l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; 15 la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; 16 lo scioglimento della società.553 2 la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; 3 l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; 4 la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; 5 l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche; 6 la conversione di buoni di partecipazione in azioni; 7 la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; 8 l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; 9 il cambiamento della moneta del capitale azionario; 2 Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554 3 I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. - 1. La créance du requérant contre la société ne doit pas seulement être rendue vraisemblable, mais être prouvée, quand bien même il n'y a pas lieu de poser des exigences trop strictes à cet égard; cela vaut également pour la société qui entend opposer des créances en compensation (précision de jurisprudence; consid. 3).
- 2. Tant l'Office du registre du commerce que l'autorité de surveillance doivent appliquer la maxime officielle et établir d'office les éléments de fait déterminants pour la décision à prendre (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per:
1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: 1 la modificazione dello scopo sociale; 10 l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; 11 l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; 12 la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; 13 il trasferimento della sede della società; 14 l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; 15 la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; 16 lo scioglimento della società.553 2 la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; 3 l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; 4 la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; 5 l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche; 6 la conversione di buoni di partecipazione in azioni; 7 la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; 8 l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; 9 il cambiamento della moneta del capitale azionario; 2 Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554 3 I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. - 1. Il credito del richiedente verso la società dev'essere non solo reso verosimile, ma provato, quantunque non si esigano requisiti troppo severi in proposito; a sua volta, ove intenda sollevare contropretese, la società deve confortare le proprie affermazioni allo stesso modo del richiedente (precisazione della giurisprudenza; consid. 2).
- 2. Sia l'Ufficio del registro di commercio, sia l'autorità di vigilanza devono applicare il principio inquisitorio e accertare d'ufficio gli elementi di fatto suscettibili di influire sulla decisione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 282
BGE 111 II 281 S. 282
Il 13 settembre 1984, su istanza di X e Y, l'Ufficio del registro di commercio di Lugano invitò la società anonima Z a depositare l'ultimo bilancio e il conto profitti e perdite così com'erano stati approvati dall'assemblea generale e firmati dall'amministrazione. Diffidata il 15 novembre successivo, la ditta rifiutò di consegnare i documenti sostenendo di detenere anch'essa verso gli interessati un credito analogo a quello vantato dai medesimi nei confronti della società. Pertanto, il 20 novembre 1984 l'Ufficio del registro di commercio trasmise la controversia al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino quale autorità di vigilanza, che il 27 novembre 1984 respinse la domanda di X e Y giudicando la loro pretesa non dimostrata e in ogni modo compensabile. X e Y introducono il 19 dicembre 1984 un ricorso di diritto amministrativo in cui chiedono che la decisione cantonale sia annullata, che alla società anonima Z sia imposto di presentare i noti rendiconti e che il Tribunale federale autorizzi la consultazione di questi atti.
Erwägungen
Dai considerandi:
2. L'esame del conto profitti e perdite e del bilancio di una società anonima che non pubblica tali consuntivi può essere domandato all'Ufficio del registro di commercio da ogni persona che si dimostra creditrice della società (art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
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1 | Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
1 | la modificazione dello scopo sociale; |
10 | l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; |
11 | l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; |
12 | la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; |
13 | il trasferimento della sede della società; |
14 | l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; |
15 | la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; |
16 | lo scioglimento della società.553 |
2 | la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; |
3 | l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; |
4 | la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; |
5 | l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche; |
6 | la conversione di buoni di partecipazione in azioni; |
7 | la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; |
8 | l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; |
9 | il cambiamento della moneta del capitale azionario; |
2 | Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554 |
3 | I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 85 |
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a | i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti; |
b | la dichiarazione dei promotori di costituire una società cooperativa; |
c | la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; |
d | se del caso, il fatto che la relazione scritta dei promotori concernente i conferimenti in natura è stata portata a conoscenza dell'assemblea e da questa deliberata; |
e | l'elezione degli amministratori nonché i loro dati personali; |
f | il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; |
g | le firme dei promotori; |
h | la conferma dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. |
BGE 111 II 281 S. 283
in re G., consid. 1).
a) La pretesa in questione è fondata su tre riconoscimenti di debito: due firmati dall'amministratrice unica della società anonima Z per complessivi Fr. 50'000.-- e uno di Fr. 10'000.-- sottoscritto dal marito di costei; nonostante un rimborso di Fr. 5'000.--, il mutuo conseguito dalla società ammonterebbe tuttora a Fr. 55'000.--. La ditta non contesta esplicitamente il mutuo: si limita a ribadire un credito identico, basato su una fattura 16 aprile 1984, a sua volta dedotto in esecuzione. Date simili premesse è indubbio che i ricorrenti possono valersi degli art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
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1 | Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
1 | la modificazione dello scopo sociale; |
10 | l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; |
11 | l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; |
12 | la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; |
13 | il trasferimento della sede della società; |
14 | l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; |
15 | la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; |
16 | lo scioglimento della società.553 |
2 | la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; |
3 | l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; |
4 | la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; |
5 | l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche; |
6 | la conversione di buoni di partecipazione in azioni; |
7 | la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; |
8 | l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; |
9 | il cambiamento della moneta del capitale azionario; |
2 | Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554 |
3 | I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. |
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
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1 | Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
1 | la modificazione dello scopo sociale; |
10 | l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; |
11 | l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; |
12 | la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; |
13 | il trasferimento della sede della società; |
14 | l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; |
15 | la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; |
16 | lo scioglimento della società.553 |
2 | la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; |
3 | l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; |
4 | la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; |
5 | l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche; |
6 | la conversione di buoni di partecipazione in azioni; |
7 | la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; |
8 | l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; |
9 | il cambiamento della moneta del capitale azionario; |
2 | Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554 |
3 | I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. |
b) Rimane da chiarire se la ditta ha fornito, nella specie, elementi idonei a inficiare la qualità di creditore documentata dai ricorrenti. Ciò si ravvisa, in genere, quando la società anonima eccepisce la compensazione della pretesa o invoca un vizio di volontà, a meno che tali argomenti si rivelino d'acchito insostenibili o privi di consistenza (DTF 78 I 174 consid. 4 i.f.). Nondimeno, se la ditta è libera di contrastare il debito con i mezzi legali che più reputa opportuni, semplici affermazioni di parte non possono definirsi sufficienti. Pronunciandosi in materia di compensazione, il Tribunale federale ha già precisato che, per ostare al diritto di consultare il conto profitti e perdite e il bilancio, la pretesa avanzata dalla società non deve lasciar sussistere dubbi. Essa, in altri termini, dev'essere confortata alla stregua del credito certificato dal richiedente (sentenza citata in re G., consid. 2c). Ora, nel caso specifico la società non ha affatto provato l'esistenza del credito in compensazione. Una fattura e un precetto esecutivo (munito d'opposizione) costituiscono meri atti unilaterali; quanto ai documenti esibiti, essi si riferiscono a rapporti giuridici intercorsi fra i ricorrenti e terze persone proprietarie di un immobile d'appartamenti a Pregassona. Nulla avvalora l'evenienza, per contro, che la ditta sia titolare di un credito verso i richiedenti. Mancando ogni
BGE 111 II 281 S. 284
equivalenza di prova - anzi, qualsiasi prova - sulla pretesa compensativa, la domanda formulata dai ricorrenti in base agli art. 704
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
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1 | Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
1 | la modificazione dello scopo sociale; |
10 | l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; |
11 | l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; |
12 | la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; |
13 | il trasferimento della sede della società; |
14 | l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; |
15 | la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; |
16 | lo scioglimento della società.553 |
2 | la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; |
3 | l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; |
4 | la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; |
5 | l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche; |
6 | la conversione di buoni di partecipazione in azioni; |
7 | la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; |
8 | l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; |
9 | il cambiamento della moneta del capitale azionario; |
2 | Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554 |
3 | I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. |
3. L'Ufficio federale di giustizia propone che la causa sia rimandata all'autorità di vigilanza per completare l'istruttoria e statuire di nuovo (art. 114 cpv. 2
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto CO Art. 704 - 1 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
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1 | Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: |
1 | la modificazione dello scopo sociale; |
10 | l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; |
11 | l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; |
12 | la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; |
13 | il trasferimento della sede della società; |
14 | l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; |
15 | la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; |
16 | lo scioglimento della società.553 |
2 | la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; |
3 | l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; |
4 | la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; |
5 | l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934552 sulle banche; |
6 | la conversione di buoni di partecipazione in azioni; |
7 | la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; |
8 | l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; |
9 | il cambiamento della moneta del capitale azionario; |
2 | Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.554 |
3 | I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
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a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 85 |
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a | i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti; |
b | la dichiarazione dei promotori di costituire una società cooperativa; |
c | la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; |
d | se del caso, il fatto che la relazione scritta dei promotori concernente i conferimenti in natura è stata portata a conoscenza dell'assemblea e da questa deliberata; |
e | l'elezione degli amministratori nonché i loro dati personali; |
f | il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; |
g | le firme dei promotori; |
h | la conferma dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. |
Dispositiv
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata all'autorità cantonale di vigilanza perché esiga, dato il caso con ammende, che sia ottemperato alla diffida notificata alla società anonima Z dall'Ufficio del registro di commercio di Lugano.