|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 85 Atto costitutivo autentico [1] |
||||||
| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: [2] | ||||||
| i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società cooperativa; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| se del caso, il fatto che la relazione scritta dei promotori concernente i conferimenti in natura è stata portata a conoscenza dell'assemblea e da questa deliberata; | ||||||
| l'elezione degli amministratori nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| la conferma dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020 (RU 2020 971). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 220 CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) Art. 704 [1] |
||||||
| Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: | ||||||
| la modificazione dello scopo sociale; | ||||||
| l'introduzione del voto preponderante del presidente nell'assemblea generale; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una disposizione concernente lo svolgimento dell'assemblea generale all'estero; | ||||||
| la revoca della quotazione dei titoli di partecipazione della società; | ||||||
| il trasferimento della sede della società; | ||||||
| l'introduzione nello statuto di una clausola compromissoria; | ||||||
| la rinuncia alla designazione di un rappresentante indipendente in un'assemblea generale virtuale di una società le cui azioni non sono quotate in borsa; | ||||||
| lo scioglimento della società. [3] | ||||||
| la riunione di azioni, sempre che non richieda il consenso di tutti gli azionisti interessati; | ||||||
| l'aumento del capitale con capitale proprio, mediante conferimenti in natura o mediante compensazione con un credito, e la concessione di vantaggi speciali; | ||||||
| la limitazione o soppressione del diritto d'opzione; | ||||||
| l'introduzione di un capitale condizionale, l'introduzione di un margine di variazione del capitale o la creazione di capitale di riserva secondo l'articolo 12 della legge dell'8 novembre 1934 [2] sulle banche; | ||||||
| la conversione di buoni di partecipazione in azioni; | ||||||
| la limitazione della trasferibilità delle azioni nominative; | ||||||
| l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato; | ||||||
| il cambiamento della moneta del capitale azionario; | ||||||
| Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista. [4] | ||||||
| I titolari di azioni nominative che non abbiano aderito ad una deliberazione concernente la modificazione dello scopo sociale o l'introduzione di azioni con diritto di voto privilegiato non sono vincolati, durante un periodo di sei mesi dalla pubblicazione di questa deliberazione nel «Foglio ufficiale svizzero di commercio», alle limitazioni statutarie della trasferibilità delle azioni. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). [2] RS 952.0 [3] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). [4] Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). | ||||||
|
RS 172.021 PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: | ||||||
| documenti; | ||||||
| informazioni delle parti; | ||||||
| informazioni o testimonianze di terzi; | ||||||
| sopralluoghi; | ||||||
| perizie. | ||||||
|
RS 221.411 ORC Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) Art. 85 Atto costitutivo autentico [1] |
||||||
| L'atto costitutivo autentico contiene le indicazioni seguenti: [2] | ||||||
| i dati personali dei promotori e dei loro rappresentanti; | ||||||
| la dichiarazione dei promotori di costituire una società cooperativa; | ||||||
| la conferma dei promotori che lo statuto è stato stabilito; | ||||||
| se del caso, il fatto che la relazione scritta dei promotori concernente i conferimenti in natura è stata portata a conoscenza dell'assemblea e da questa deliberata; | ||||||
| l'elezione degli amministratori nonché i loro dati personali; | ||||||
| il fatto che l'ufficio di revisione è stato eletto o che la società rinuncia a una revisione; | ||||||
| le firme dei promotori; | ||||||
| la conferma dei promotori che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi. | ||||||
| [1] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [2] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [3] Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). [4] Introdotta dal n. I dell'O del 6 mar. 2020 (RU 2020 971). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 114). | ||||||