110 III 46
13. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 23. Februar 1984 i.S. B. (Rekurs)
Regeste (de):
- Verwertung des Anteils an einer Erbengemeinschaft; Art. 609
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. 2 È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione. - Ist das Teilungsverfahren bereits im Gange und verlangt ein Gläubiger die Verwertung des gepfändeten Erbteils, stellt das Betreibungsamt an seiner Stelle das in Art. 609
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso.
1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. 2 È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione.
Regeste (fr):
- Réalisation d'une part de communauté héréditaire; art. 609 CC et 12 OPC.
- Lorsque la procédure de partage est déjà en cours et qu'un créancier requiert la réalisation de la part successorale saisie, l'Office des poursuites présente, à la place de ce dernier, la requête prévue à l'art. 609 CC tendant à l'intervention de l'autorité au partage.
Regesto (it):
- Realizzazione di una parte di comunione ereditaria; art. 609 CC e 12 RDC.
- Ove la procedura di divisione sia già in corso e un creditore domandi la realizzazione della parte ereditaria pignorata, l'Ufficio delle esecuzioni presenta, in suo luogo, la richiesta prevista dall'art. 609 CC e tendente a far intervenire l'autorità nella divisione.
Sachverhalt ab Seite 46
BGE 110 III 46 S. 46
In der von der Bank F. AG gegen B. eingeleiteten Betreibung Nr. 444/81 pfändete das Betreibungsamt N. am 9. Januar 1982 den
BGE 110 III 46 S. 47
Anteil des Schuldners aus der unverteilten Erbschaft seines Vaters. Am 10. Mai 1982 verlangte die Gläubigerin die Pfandverwertung. Am 8. November 1983 stellte ihr das Betreibungsamt einen Verlustschein aus. In einem Begleitschreiben an die Bank F. AG führte es aus, der Schuldner habe weit über seinen Erbteil hinaus ausgleichungspflichtige Zuwendungen erhalten, so dass ein zusätzliches Erbbetreffnis aus dem verbleibenden Nachlass nicht zu erwarten sei. Auf Beschwerde der Bank F. AG hob der Amtsgerichtspräsident von Sursee als untere kantonale Aufsichtsbehörde den Verlustschein auf und wies das Betreibungsamt an, beim Gemeinderat von N. die Teilung des Nachlasses unter Mitwirkung der nach Art. 609
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
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1 | A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
2 | È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
Der Rekurrent macht sinngemäss geltend, die Anweisung an das Betreibungsamt, die Erbteilung unter Mitwirkung der Behörden zu verlangen, verletze Art. 609
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
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1 | A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
2 | È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
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1 | A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
2 | È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione. |
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 8 - 1 L'articolo 116 della LEF concernente la vendita di beni mobili, di crediti e di altri diritti è applicabile alla realizzazione della parte spettante al debitore nella comunione, anche ove essa comprenda fondi.12 |
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1 | L'articolo 116 della LEF concernente la vendita di beni mobili, di crediti e di altri diritti è applicabile alla realizzazione della parte spettante al debitore nella comunione, anche ove essa comprenda fondi.12 |
2 | I redditi spettanti al debitore nella comunione, esigibili dopo il pignoramento della sua parte nella liquidazione, possono essere versati ai creditori in acconto delle loro pretese senza che sia necessario domandarne la realizzazione e anche se il verbale del pignoramento non li menziona espressamente. |
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 9 - 1 Ricevuta la domanda di vendita d'una parte in comunione, l'ufficio d'esecuzione tenterà anzitutto di ottenere un accordo tra i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti sul modo di tacitare i creditori o di sciogliere la comunione e di determinare la parte spettante al debitore nel ricavo della liquidazione. |
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1 | Ricevuta la domanda di vendita d'una parte in comunione, l'ufficio d'esecuzione tenterà anzitutto di ottenere un accordo tra i creditori pignoranti, il debitore e gli altri comunisti sul modo di tacitare i creditori o di sciogliere la comunione e di determinare la parte spettante al debitore nel ricavo della liquidazione. |
2 | Onde determinare il valore di questa parte, i comunisti sono obbligati di consegnare all'ufficio i libri e registri e ogni altro atto idoneo. I creditori non potranno prendere cognizione di questi documenti senza il consenso di tutti i comunisti. |
3 | L'autorità cantonale di vigilanza può avocare a sè le trattative di conciliazione o incaricarne le autorità inferiori. |
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 11 - 1 In caso di vendita all'incanto conformemente al disposto dell'articolo 10, come oggetto dell'incanto sarà espressamente indicata la parte spettante al debitore nella liquidazione della comunione, la quale dovrà essere designata esattamente, menzionandone anche i singoli membri. Questi dovranno essere avvertiti con avviso speciale del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto in conformità dell'articolo 125 capoverso 3 della LEF. |
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1 | In caso di vendita all'incanto conformemente al disposto dell'articolo 10, come oggetto dell'incanto sarà espressamente indicata la parte spettante al debitore nella liquidazione della comunione, la quale dovrà essere designata esattamente, menzionandone anche i singoli membri. Questi dovranno essere avvertiti con avviso speciale del giorno, dell'ora e del luogo dell'incanto in conformità dell'articolo 125 capoverso 3 della LEF. |
2 | L'ufficio di esecuzione rilascerà all'aggiudicatario un attestato certificante che è surrogato nel diritto del debitore di chiedere la divisione della comunione e di percepire il prodotto della liquidazione. |
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 14 - 1 Quando, nella liquidazione del patrimonio comune, il valore della parte pignorata non sia rappresentato da contanti, l'ufficio di esecuzione procederà immediatamente e senza richiesta speciale dei creditori alla realizzazione dei beni costituenti la parte pignorata. |
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1 | Quando, nella liquidazione del patrimonio comune, il valore della parte pignorata non sia rappresentato da contanti, l'ufficio di esecuzione procederà immediatamente e senza richiesta speciale dei creditori alla realizzazione dei beni costituenti la parte pignorata. |
2 | I creditori autorizzati conformemente all'articolo 131 capoverso 2 della LEF a far valere i diritti del debitore allo scioglimento della comunione, sono obbligati di mettere questi beni a disposizione dell'ufficio perché li realizzi; se si tratta di contanti i creditori potranno ritenere l'importo occorrente per coprire le spese ed i loro crediti, ma dovranno darne conto all'ufficio e versargli l'eccedenza.16 |
3 | Alla realizzazione sono applicabili i disposti degli articoli 92, 119 capoverso 2, 122 capoverso 2, 125 a 131, 132a, 134 a 143b della LEF e, per analogia l'articolo 15 lettera a del regolamento17 del 23 aprile 192018 concernente la realizzazione forzata di fondi. I beni dovranno essere stimati prima della realizzazione e la stima sarà comunicata al debitore e ai singoli creditori pignoranti.19 |
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 14 - 1 Quando, nella liquidazione del patrimonio comune, il valore della parte pignorata non sia rappresentato da contanti, l'ufficio di esecuzione procederà immediatamente e senza richiesta speciale dei creditori alla realizzazione dei beni costituenti la parte pignorata. |
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1 | Quando, nella liquidazione del patrimonio comune, il valore della parte pignorata non sia rappresentato da contanti, l'ufficio di esecuzione procederà immediatamente e senza richiesta speciale dei creditori alla realizzazione dei beni costituenti la parte pignorata. |
2 | I creditori autorizzati conformemente all'articolo 131 capoverso 2 della LEF a far valere i diritti del debitore allo scioglimento della comunione, sono obbligati di mettere questi beni a disposizione dell'ufficio perché li realizzi; se si tratta di contanti i creditori potranno ritenere l'importo occorrente per coprire le spese ed i loro crediti, ma dovranno darne conto all'ufficio e versargli l'eccedenza.16 |
3 | Alla realizzazione sono applicabili i disposti degli articoli 92, 119 capoverso 2, 122 capoverso 2, 125 a 131, 132a, 134 a 143b della LEF e, per analogia l'articolo 15 lettera a del regolamento17 del 23 aprile 192018 concernente la realizzazione forzata di fondi. I beni dovranno essere stimati prima della realizzazione e la stima sarà comunicata al debitore e ai singoli creditori pignoranti.19 |
BGE 110 III 46 S. 48
Werte gerichtet sein. Bei einer Erbteilung kann die Aufsichtsbehörde nicht, wie in Art. 12
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 12 - Se l'autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione, l'ufficio di esecuzione o l'amministratore eventualmente designato dall'autorità di vigilanza prenderà a quest'uopo i provvedimenti legali occorrenti e eserciterà tutti i diritti spettanti al debitore. Quando trattisi di una comunione ereditaria, l'ufficio domanderà la divisione e l'intervento dell'autorità competente a sensi dell'articolo 609 del CC14. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
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1 | A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
2 | È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione. |
SR 281.41 Ordinanza del 17 gennaio 1923 concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (ODiC) ODiC Art. 12 - Se l'autorità di vigilanza ordina lo scioglimento e la liquidazione della comunione, l'ufficio di esecuzione o l'amministratore eventualmente designato dall'autorità di vigilanza prenderà a quest'uopo i provvedimenti legali occorrenti e eserciterà tutti i diritti spettanti al debitore. Quando trattisi di una comunione ereditaria, l'ufficio domanderà la divisione e l'intervento dell'autorità competente a sensi dell'articolo 609 del CC14. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 609 - 1 A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
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1 | A richiesta di un creditore che abbia acquistate o pignorate le ragioni successorie di un erede, o che possieda un attestato di carenza di beni contro di lui, l'autorità interviene nella divisione in luogo dell'erede stesso. |
2 | È riservato al diritto cantonale di prescrivere anche per altri casi l'intervento dell'autorità nella divisione. |