110 Ia 134
28. Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 15. Februar 1984 i.S. Wohnbau AG und Mitbeteiligte gegen Gemeinde Thusis und Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
- Art. 87
OG; Endentscheid.
- Der Einleitungsbeschluss, mit welchem nach dem Perimetergesetz des Kantons Graubünden das Perimetergebiet abgegrenzt wird, ist als Endentscheid im Sinne von Art. 87
OG zu betrachten.
Regeste (fr):
- Art. 87 OJ; décision finale.
- La décision prise d'entrée de cause, conformément à la loi grisonne sur les périmètres (Perimetergesetz), aux fins de délimiter le territoire compris dans le périmètre (de plus-value) doit être considérée comme une décision finale au sens de l'art. 87 OJ.
Regesto (it):
- Art. 87
OG; decisione finale.
- Il decreto d'inizio, con cui è fissato il territorio del comprensorio conformemente alla legge sui comprensori del Cantone dei Grigioni, va considerato quale decisione finale ai sensi dell'art. 87
OG.
Erwägungen ab Seite 134
BGE 110 Ia 134 S. 134
Aus den Erwägungen:
1. Die Beschwerdeführer berufen sich ausschliesslich auf Art. 4

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |


SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 13 Mandato della Posta - 1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
|
1 | La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
2 | Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. |

BGE 110 Ia 134 S. 135
Nach dem Perimetergesetz des Kantons Graubünden zerfällt das Perimeterverfahren in zwei Abschnitte: es wird zunächst in einem Einleitungsbeschluss das Perimetergebiet abgegrenzt (Art. 13 Abs. 1

SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 13 Mandato della Posta - 1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
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1 | La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
2 | Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. |

SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 15 Qualità - I servizi postali del servizio universale devono essere disponibili in tutto il Paese a un buon livello di qualità. Il Consiglio federale stabilisce i criteri qualitativi e la procedura di controllo della qualità. |

SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 13 Mandato della Posta - 1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
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1 | La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
2 | Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. |

SR 783.0 Legge del 17 dicembre 2010 sulle poste (LPO) LPO Art. 13 Mandato della Posta - 1 La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
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1 | La Posta assicura il servizio universale fornendo i servizi postali di cui agli articoli 14-17. |
2 | Nell'ambito del mandato del Consiglio federale, essa definisce nelle sue condizioni generali le prestazioni che, per prevenire minacce, per motivi di igiene o per tutelare interessi legittimi, non fornisce o fornisce unicamente a determinate condizioni. |


SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 4 Lingue nazionali - Le lingue nazionali sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. |