107 Ib 352
62. Estratto della sentenza 16 dicembre 1981 della I Corte di diritto pubblico nella causa Comune di Melano c. Tannini ticinesi S.A. e Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo).
Regeste (de):
- Forstpolizeigesetzgebung. Feststellung der Natur eines im Schutzwaldgebiet gelegenen Grundstückes; Zuständigkeit.
- Die in Art. 25bis Abs. 1 FPolV vorgesehene Kompetenzaufteilung zwischen kantonalen und Bundesbehörden - die nach dem Wortlaut dieser Bestimmung nur die Erteilung von Rodungsbewilligungen betrifft - gilt auch für die Zuständigkeit der Behörden zur Feststellung bzw. zum Entscheid über die Natur einer bestockten Fläche im Sinne von Art. 1 FPolV.
Regeste (fr):
- Législation fédérale sur la police des forêts. Détermination de la nature d'un fonds situé en zone de forêts protectrices; compétence.
- La répartition des compétences entre autorités fédérale et cantonale, telle qu'elle est prévue à l'art. 25bis al. 1 OFor. - lequel ne concerne, à la lettre, que l'octroi d'autorisations de défricher - vaut aussi pour la détermination de la nature d'un terrain au sens de l'art. 1er OFor.
Regesto (it):
- Legislazione federale sulla polizia delle foreste. Accertamento della natura di un fondo situato nella zona delle foreste protettrici; competenza.
- Il riparto delle competenze fra autorità federale e cantonale previsto dall'art. 25bis cpv. 1
OVPF - che secondo il testo della norma concerne il solo rilascio delle autorizzazioni di dissodare - vale anche per l'accertamento dei soprassuoli di un terreno, ovvero per le decisioni con cui la detta autorità si pronuncia sulla natura del medesimo giusta l'art. 1
OVPF.
Sachverhalt ab Seite 353
BGE 107 Ib 352 S. 353
La Società anonima Tannini ticinesi è proprietaria a Melano delle particelle n. 58 e 122. Con risoluzione n. 7080 del 25 novembre 1980, pronunciata su istanza della proprietaria, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha accertato che la parte più a sud del mappale n. 122 non è di natura boschiva e non soggiace quindi alla legislazione forestale. Il Comune di Melano è insorto contro questa decisione con tempestivo ricorso di diritto amministrativo, chiedendo al Tribunale federale di annullarla. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso, ha annullato la risoluzione impugnata, siccome adottata da un'autorità incompetente, ed ha trasmesso gli atti all'Ufficio federale delle foreste per nuova decisione.
Erwägungen
Dai considerandi:
2. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, chiamato dalla società resistente a pronunciarsi sulla natura della particella n. 122 di Melano e di conseguenza sul suo assoggettamento alla disciplina forestale, ha ammesso perlomeno implicitamente la sua competenza per materia, emanando quindi la decisione impugnata. Ora, in realtà, la competenza a decidere la suddetta istanza non apparteneva all'autorità cantonale, ma - per le ragioni che si vedranno in seguito - all'Ufficio federale delle foreste (UFF). Anche se il ricorrente non ha sollevato su tal punto censura alcuna, la questione della competenza può e dev'essere esaminata d'ufficio poiché il Tribunale federale, quale organo della giustizia amministrativa, esamina liberamente l'applicazione del diritto senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata, né dai motivi che le parti invocano (art. 114 cpv. 1
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BGE 107 Ib 352 S. 354
dell'agricoltura apparsa sul FU 1913, pag. 587; art. 2 della legge forestale cantonale del 26 giugno 1912). Ora, questo riparto delle competenze fra autorità federale e cantonale, che secondo il testo dell'ordinanza concerne il solo rilascio delle autorizzazioni di dissodare, vale anche per l'accertamento dei soprassuoli di un terreno, ovvero per le decisioni con cui la detta autorità si pronuncia sulla natura del medesimo giusta l'art. 1
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Le norme di competenza contenute nell'art. 25bis cpv. 1
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