106 V 107
25. Urteil vom 2. Juni 1980 i.S. Nebauer gegen Schweizerische Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" und Versicherungsgericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
- Art. 26 Abs. 3 KUVG.
- Statutarische Subsidiärklauseln in der Unfallversicherung einer Krankenkasse in Konkurrenz mit der Subsidiarität der Bundesdeckung gemäss Art. 76 Abs. 3
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia.
1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. 2 Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. 3 Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: a copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: a1 veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, a2 ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; b gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. 4 Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: a è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; b è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. 5 Il Consiglio federale disciplina: a i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; b la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; c la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; d il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; e la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. 6 Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. 7 Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: a obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; b limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. 8 Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno.
Regeste (fr):
- Art. 26 al. 3 LAMA.
- De la portée d'une clause de subsidiarité statutaire, dans l'assurance-accidents pratiquée par une caisse-maladie, au regard de la responsabilité subsidiaire de la Confédération instituée par l'art. 76 al. 3 LCR.
Regesto (it):
- Art. 26 cpv. 3 LAMI.
- Clausola di sussidiarietà nell'assicurazione contro gli infortuni praticata da una cassa malati, in concorso con la responsabilità sussidiaria della Confederazione giusta l'art. 76 cpv. 3 LCS.
Sachverhalt ab Seite 107
BGE 106 V 107 S. 107
A.- Am 23. April 1978 fuhr der 1967 geborene Hans-Rudolf Nebauer mit dem Velo von B. in Richtung F. Wegen eines auf seiner Fahrbahn entgegenkommenden Autos musste er auf die angrenzende Wiese ausweichen, wobei er stürzte und sich einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Der Personenwagenlenker setzte seine Fahrt unerkannt fort. Die Schweizerische Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" verfügte am 13. Juni 1978, dass sie für die Unfallheilungskosten nicht aufkommen könne, da sie gemäss Art. 44 lit. g und Art. 45 Ziff. 2 lit. a ihrer Statuten bei Kausalhaftungsfällen bzw. bei Haftung Dritter keine Leistungen zu erbringen habe. Im Falle des Versicherten Hans-Rudolf Nebauer decke die Eidgenossenschaft die Ersatzansprüche für Personenschäden.
B.- Die gegen diese Verfügung erhobene Beschwerde wies das Versicherungsgericht des Kantons Zürich am 27. Februar 1979 mit der Begründung ab, die Bundesdeckung nach Art. 76
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
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1 | Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
2 | Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. |
3 | Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: |
a | copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: |
a1 | veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, |
a2 | ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; |
b | gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. |
4 | Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: |
a | è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; |
b | è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; |
b | la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; |
c | la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; |
d | il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; |
e | la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. |
6 | Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. |
7 | Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: |
a | obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; |
b | limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. |
8 | Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. |
C.- Mit vorliegender Verwaltungsgerichtsbeschwerde erneuert Hans-Rudolf Nebauer das Begehren, die streitigen Unfallheilungskosten seien von der Kasse zu übernehmen. Die
BGE 106 V 107 S. 108
Begründung wird, soweit erforderlich, in den nachfolgenden Erwägungen wiedergegeben. Die Kasse lässt sich zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht vernehmen. Das Bundesamt für Sozialversicherung beantragt Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Erwägungen
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1. Nach Art. 45 Ziff. 1 ihrer Statuten übernimmt die Beschwerdegegnerin Unfallheilungskosten im gleichen Rahmen wie bei Krankheit. Keine Leistungspflicht besteht jedoch bei Krankheit und Unfällen, die "Kausalhaftungsfälle darstellen, wenn ein Dritter ohne eigenes Verschulden und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist" (Art. 44 lit. g der Statuten). Im weiteren sind Kassenleistungen von der Versicherung "ausgeschlossen, soweit eine Haftung Dritter besteht. Die auf Subsidiärhaftung beruhenden Versicherungsleistungen der Kasse werden nur dann von ihr erbracht, wenn das Mitglied gegenüber einem anderweitigen Versicherungsinstitut bzw. einem Drittleistungspflichtigen auch ohne Bestehen der Kassenmitgliedschaft keinen Entschädigungsanspruch besitzt..." (Art. 45 Ziff. 2 lit. a der Statuten). Die als Subsidiärklauseln zu verstehenden Art. 44 lit. g und Art. 45 Ziff. 2 lit. a der Statuten bezwecken, die Kasse vom Kreis der Einstandspflichtigen auszunehmen, soweit anderweitige Ersatzpflichtige für Heilungskosten und Erwerbsausfall aufkommen müssen. Die Kasse soll nicht vor oder gleichzeitig mit andern Ersatzpflichtigen haftbar werden können.
2. Gemäss Art. 76 Abs. 1
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
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1 | Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
2 | Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. |
3 | Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: |
a | copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: |
a1 | veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, |
a2 | ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; |
b | gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. |
4 | Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: |
a | è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; |
b | è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; |
b | la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; |
c | la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; |
d | il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; |
e | la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. |
6 | Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. |
7 | Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: |
a | obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; |
b | limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. |
8 | Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. |
BGE 106 V 107 S. 109
Die Ersatzpflicht des Bundes tritt demnach erst dann ein, wenn der Betroffene alle andern Möglichkeiten der Schadensdeckung ausgeschöpft hat. Mit andern Worten besitzt der Geschädigte so lange keinen Anspruch auf Leistungen des Bundes, als eine Entschädigungspflicht Dritter besteht. Nicht anrechenbar sind lediglich Ansprüche aus Summenversicherungen. Daraus folgt, dass die Bundesdeckung gemäss Art. 76
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
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1 | Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
2 | Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. |
3 | Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: |
a | copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: |
a1 | veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, |
a2 | ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; |
b | gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. |
4 | Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: |
a | è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; |
b | è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; |
b | la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; |
c | la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; |
d | il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; |
e | la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. |
6 | Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. |
7 | Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: |
a | obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; |
b | limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. |
8 | Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. |
3. Es stellt sich somit die Frage, ob den statutarischen Subsidiärklauseln der Kasse gegenüber Art. 76 Abs. 3
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
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1 | Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
2 | Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. |
3 | Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: |
a | copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: |
a1 | veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, |
a2 | ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; |
b | gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. |
4 | Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: |
a | è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; |
b | è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; |
b | la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; |
c | la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; |
d | il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; |
e | la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. |
6 | Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. |
7 | Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: |
a | obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; |
b | limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. |
8 | Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
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1 | Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
2 | Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. |
3 | Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: |
a | copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: |
a1 | veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, |
a2 | ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; |
b | gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. |
4 | Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: |
a | è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; |
b | è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; |
b | la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; |
c | la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; |
d | il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; |
e | la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. |
6 | Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. |
7 | Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: |
a | obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; |
b | limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. |
8 | Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. |
BGE 106 V 107 S. 110
Deckung von Schäden, die von Strolchenfahrern und nichtversicherten oder unbekannt gebliebenen Fahrzeugen verursacht wurden. Man erachtete es als mit dem sozialen Empfinden unvereinbar, in solchen Fällen - im Vordergrund stand damals namentlich die Strolchenfahrt - das schuldlose Verkehrsopfer den Schaden selber tragen zu lassen (P. PORTMANN, Strolchenfahrt und Strolchenfahrtenversicherung, Diss. Bern 1952, S. 7; P. STAUB, Die Ergänzung der Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung nach Art. 75
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 75 - 1 Chi sottrae un veicolo a motore per farne uso è civilmente responsabile come un detentore. Il conducente risponde in solido con lui se all'inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. Il detentore è civilmente corresponsabile, eccetto nei confronti degli utenti del veicolo, i quali dall'inizio del viaggio sapevano o potevano sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. |
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1 | Chi sottrae un veicolo a motore per farne uso è civilmente responsabile come un detentore. Il conducente risponde in solido con lui se all'inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. Il detentore è civilmente corresponsabile, eccetto nei confronti degli utenti del veicolo, i quali dall'inizio del viaggio sapevano o potevano sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. |
2 | Il detentore e il suo assicuratore sulla responsabilità civile hanno il diritto di regresso verso le persone che avevano sottratto il veicolo e verso il conducente che dall'inizio del viaggio sapeva o poteva sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto. |
3 | L'assicuratore non può addossare nessun onere finanziario al detentore cui non è imputabile colpa alcuna per la sottrazione del veicolo. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
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1 | Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
2 | Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. |
3 | Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: |
a | copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: |
a1 | veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, |
a2 | ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; |
b | gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. |
4 | Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: |
a | è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; |
b | è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; |
b | la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; |
c | la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; |
d | il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; |
e | la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. |
6 | Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. |
7 | Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: |
a | obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; |
b | limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. |
8 | Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
|
1 | Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
2 | Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. |
3 | Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: |
a | copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: |
a1 | veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, |
a2 | ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; |
b | gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. |
4 | Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: |
a | è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; |
b | è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; |
b | la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; |
c | la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; |
d | il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; |
e | la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. |
6 | Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. |
7 | Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: |
a | obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; |
b | limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. |
8 | Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
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1 | Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
2 | Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. |
3 | Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: |
a | copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: |
a1 | veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, |
a2 | ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; |
b | gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. |
4 | Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: |
a | è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; |
b | è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; |
b | la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; |
c | la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; |
d | il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; |
e | la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. |
6 | Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. |
7 | Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: |
a | obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; |
b | limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. |
8 | Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. |
BGE 106 V 107 S. 111
gemäss Art. 76 Abs. 3
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 76 - 1 Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
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1 | Gli istituti d'assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune il Fondo nazionale di garanzia. |
2 | Il Fondo nazionale di garanzia è dotato di personalità giuridica propria. |
3 | Il Fondo nazionale di garanzia ha i seguenti compiti: |
a | copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da: |
a1 | veicoli a motore e rimorchi non identificati o non assicurati, per quanto essi siano sottoposti all'obbligo dell'assicurazione conformemente alla presente legge, |
a2 | ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli, se l'autore del danno non può essere identificato o il danno non è coperto né dall'autore stesso né da un'assicurazione per la responsabilità civile né da una persona per esso responsabile o da un'altra assicurazione; |
b | gestisce l'organismo d'indennizzo di cui all'articolo 79d. |
4 | Se nei confronti di un assicuratore di responsabilità civile degli autoveicoli tenuto a risarcire i danni causati da veicoli a motore e rimorchi immatricolati in Svizzera: |
a | è stato dichiarato il fallimento dell'assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia conduce la procedura per la liquidazione privilegiata delle pretese esigibili e copre la parte delle pretese per le quali l'amministrazione del fallimento rilascia un attestato di carenza di beni; |
b | è stata avviata una procedura di risanamento secondo l'articolo 52a della legge del 17 dicembre 2004179 sulla sorveglianza degli assicuratori nell'ambito della quale l'autorità competente ha ordinato una riduzione dei versamenti per sinistri, il Fondo nazionale di garanzia si assume l'importo corrispondente a tale riduzione. |
5 | Il Consiglio federale disciplina: |
a | i compiti del Fondo nazionale di garanzia conformemente al capoverso 3; |
b | la copertura del fallimento e del risanamento secondo il capoverso 4, segnatamente la loro entità massima; |
c | la franchigia a carico della parte lesa per i danni materiali; |
d | il coordinamento tra le prestazioni delle assicurazioni sociali e quelle del Fondo nazionale di garanzia; |
e | la procedura applicabile alla liquidazione privilegiata delle pretese che possono essere soddisfatte dopo l'apertura di una procedura di fallimento che ha imposto al Fondo nazionale di garanzia l'obbligo di fornire una prestazione. |
6 | Nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a, gli obblighi a carico del Fondo nazionale di garanzia si riducono proporzionalmente alle prestazioni che la parte lesa può far valere presso un'assicurazione contro i danni o un'assicurazione sociale. |
7 | Il Consiglio federale può, nei casi previsti dal capoverso 3 lettera a: |
a | obbligare il Fondo nazionale di garanzia a versare anticipazioni quando l'autore del danno non ha un'assicurazione di responsabilità civile tenuta a risarcire il danno oppure quando l'assenza di una simile assicurazione è contestata; |
b | limitare o escludere dalle prestazioni del Fondo nazionale di garanzia le parti lese estere che risiedono in Paesi che non applicano la reciprocità. |
8 | Mediante il pagamento dell'indennità alla parte lesa, il Fondo nazionale di garanzia subentra a quest'ultima nei diritti relativi ai danni di natura analoga a quelli per i quali esso risponde. Per le prestazioni di cui al capoverso 4, il Fondo nazionale di garanzia esercita l'azione di regresso soltanto se il detentore o il conducente del veicolo ha cagionato il danno intenzionalmente o per negligenza grave. Se il Fondo nazionale di garanzia è tenuto a risarcire il danno ai sensi del capoverso 4, la parte lesa non può far valere le sue pretese nei confronti del detentore o del conducente del veicolo con il quale è stato causato il danno. |
Dispositiv
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Februar 1979 und die Verfügung der Schweizerischen Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" vom 13. Juni 1978 aufgehoben. Die Sache wird an die Schweizerische Kranken- und Unfallkasse "Krankenfürsorge" zurückgewiesen, damit sie im Sinne der Erwägungen verfahre.