102 Ib 321
53. Sentenza della II Corte civile del 18 novembre 1976 nella causa Aragni c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino
Regeste (de):
- Erbrecht: Abtretung von Erbanteilen an Miterben; Art. 635 ZGB.
- 1. Die Abtretung von Erbanteilen an Miterben hat dingliche Wirkung, wenn dies dem Willen der Parteien, wie er aus der Abtretungsurkunde hervorgeht, entspricht (E. 1-4).
- 2. Gehört ein Grundstück zur Erbschaft und wird ein Erbanteil an einen Miterben abgetreten, so ist für den entsprechenden Grundbucheintrag die Zustimmung sämtlicher Miterben nicht erforderlich (E. 5).
- 3. Der Erbe, der infolge Abtretung seines Erbanteils an einen Miterben aus der Erbengemeinschaft ausgeschieden ist, bleibt für die Schulden des Erblassers während fünf Jahren solidarisch haftbar (E. 6).
Regeste (fr):
- Droit des successions: cession de droits successifs entre cohéritiers; art. 635
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 635 - 1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545
1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 2 Werden sie von einem Erben mit einem Dritten abgeschlossen, so geben sie diesem kein Recht auf Mitwirkung bei der Teilung, sondern nur einen Anspruch auf den Anteil, der dem Erben aus der Teilung zugewiesen wird. - 1. La cession de droits successifs entre cohéritiers a des effets réels, s'il résulte de l'acte de cession que telle a été la volonté des parties (consid. 1-4).
- 2. L'accord de tous les cohéritiers n'est pas nécessaire pour que, en cas de cession entre cohéritiers de droits sur un immeuble en propriété commune, on puisse procéder à l'inscription y relative au registre foncier (consid. 5).
- 3. L'héritier qui est sorti de la communauté héréditaire à la suite de la cession de ses droits demeure solidairement responsable des dettes de la succession pour une période de cinq ans (consid. 6).
Regesto (it):
- Diritto successorio: cessione di ragioni ereditarie tra coeredi; art. 635
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 635 - 1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545
1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 2 Werden sie von einem Erben mit einem Dritten abgeschlossen, so geben sie diesem kein Recht auf Mitwirkung bei der Teilung, sondern nur einen Anspruch auf den Anteil, der dem Erben aus der Teilung zugewiesen wird. - 1. La cessione di ragioni ereditarie tra coeredi ha effetti reali, qualora tale sia stata la volontà delle parti risultante dall'atto di cessione (consid. 1-4).
- 2. Perché in caso di cessione tra coeredi di diritti su di un immobile in proprietà comune possa procedersi alla relativa iscrizione nel registro fondiario non occorre l'accordo di tutti i coeredi (consid. 5).
- 3. Il coerede uscente dalla comunione ereditaria per aver ceduto i propri diritti rimane solidalmente responsabile dei debiti dell'eredità per un periodo di cinque anni (consid. 6).
Sachverhalt ab Seite 322
BGE 102 Ib 321 S. 322
Alcuni membri della comunione ereditaria Aragni Maria, Aragni Giulio e Aragni Antonio, proprietaria del mappale n. 216 di Ponte Capriasca, cedevano i propri diritti ereditari al coerede Aragni Ennio, il quale, con istanza del 15 aprile 1976, chiedeva all'Ufficio del registro fondiario di Lugano che fosse iscritto in quest'ultimo il trapasso della proprietà della suddetta particella dalla comunione ereditaria sino ad allora esistente a quella risultante dopo la menzionata cessione dei diritti. L'Ufficio del registro fondiario respingeva l'istanza rilevando che il contratto di cessione aveva effetti puramente obbligatori e non poteva quindi dar luogo ad una modifica dell'intestazione a registro fondiario. Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino respingeva, quale Autorità di vigilanza sul registro fondiario, il gravame presentatogli da Ennio Aragni. Insorto con ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino, Ennio Aragni ha chiesto che essa sia annullata e che sia ordinato all'Ufficio del registro fondiario di Lugano di dar seguito all'istanza presentatagli. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha proposto l'accoglimento del ricorso. Questo è stato accolto dal Tribunale federale.
Erwägungen
Considerando in diritto:
1. Ai fini del presente giudizio è determinante la questione se una cessione di diritti successori a un coerede abbia effetti reali o dia luogo semplicemente ad una obbligazione. È infatti solamente nel primo caso che può entrare in considerazione un'iscrizione nel registro fondiario che tenga conto dell'avvenuta cessione. Tale problema non è sin qui stato risolto dalla giurisprudenza del Tribunale federale; la sentenza DTF 101 II 232 l'ha lasciato espressamente aperto. Su di esso s'è invece pronunciato in passato il Consiglio federale quale autorità superiore di vigilanza del registro fondiario (decisione del 10 gennaio 1913 nella causa Minnig c. Vallese, Foglio federale 1913, vol. 1, ediz. francese pag. 125 segg. (ediz. tedesca pag. 149 segg.); e Zeitschrift für Beurkundungs- und Grundbuchrecht (ZBGR) 5, 129; decisione 16 ottobre 1917 nella causa Markwalder c. Argovia, in Foglio federale 1917 vol. 4, ediz. francese
BGE 102 Ib 321 S. 323
pag. 333 segg. (ediz. tedesca pag. 337 segg.) e ZBGR 5, 134). Secondo queste decisioni, la cessione di diritti successori può comportare soltanto effetti obbligatori. Tale principio è stato ripreso dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (decisione del 29 giugno 1928 nella causa Fiaux c. Vaud, in ZBGR 10, 141) e dall'Ufficio federale del registro fondiario (Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione 1937 n. 58 II e 58 III; 1938 n. 46; 1943 n. 30; e numerosi pareri non pubblicati, resi tra il 1933 e il 1962).
2. Come è stato rilevato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia nelle proprie osservazioni sul ricorso, il problema generale degli effetti della cessione di diritti successori a un coerede non è sfuggito al legislatore, pur non avendolo questi risolto esplicitamente; egli si è infatti limitato a stabilire la natura meramente obbligatoria della cessione effettuata a un terzo. Il relatore di lingua francese al Consiglio nazionale ha ribadito nella seduta del 29 marzo 1906 (Boll.sten. 1906 CN, pag. 385) che, se la cessione è fatta a un coerede, questi può, a differenza del cessionario non coerede, far valere direttamente nella divisione sia i suoi diritti successori originari, sia quelli risultanti dalla cessione. Fermo restando questo caposaldo, che appare chiaramente nel testo del vigente art. 635
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 635 - 1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 |
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1 | Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 |
2 | Werden sie von einem Erben mit einem Dritten abgeschlossen, so geben sie diesem kein Recht auf Mitwirkung bei der Teilung, sondern nur einen Anspruch auf den Anteil, der dem Erben aus der Teilung zugewiesen wird. |
3. a) La dottrina, ricordata con pertinenza dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, s'è dal 1908 occupata della questione. In un primo periodo essa ha ammesso che la cessione dei diritti tra coeredi ha un effetto reale, nel senso che la quota del cessionario s'accresce di quella del cedente, che perde la sua qualità di erede (ROSSEL-MENTHA, Manuel de droit suisse, 1a edizione 1908, vol. 1, pag. 712, e 2a edizione 1922, vol. II n. 1175 e 1176; CURTI FORRER, Commentaire du Code civil, 1912, nota 10 all'art. 635; TH. GUHL, Gesamthandsverhältnisse und deren grundbuchliche Behandlung, Zeitschrift des bernischen Juristenvereins 53 (1917), pag. 58; R. BOLLIGER, Die Erbschaftsveräusserung auf rechtsvergleichender Grundlage, tesi Zurigo 1918, pag. 22; M. HABICHT, Die Formen der Erbschaftsteilung im schweizerischen Recht, tesi Zurigo 1924, pag. 23; C. VOLKART, Der Vertrag über die Abtretung von Anteilen an einer angefallenen Erbschaft, ZBGR 5 (1924), pag. 169). A partire dal 1925 le opinioni cominciano a divergere.
BGE 102 Ib 321 S. 324
Così A. BOREL (Das Bäuerliche Erbrecht, 1925, pag. 137; cfr. altresì BOREL-NEUKOMM, Das Bäuerliche Erbrecht, 1954, pag. 212 nota 7) sostiene che la cessione ha solo effetti personali e che il cedente resta erede e membro della comunione ereditaria sino alla divisione, tanto nel caso in cui il cessionario sia un coerede, quanto in quello in cui sia un terzo. Un'altra corrente riteneva invece che la cessione a un coerede comporti effetti reali (H. WIDMER, Die Erbgemeinschaft, tesi Zurigo 1925, pag. 70 segg.; H. LEEMANN, in Schweizerische Juristen-Zeitung, vol. 23 (1926/27), pag. 15; A. GLOOR, Der aussergrundbuchliche Eigentumserwerb nach schweizerischem Recht, tesi Zurigo, 1929, pag. 71; O. ANNEN, Die objektiv und subjektiv beschränkte Teilung der Erbgemeinschaft, tesi Friburgo 1941, pag. 88; ESCHER, Commentario, 2a ediz. 1937 n. 3-17 ad art. 635, e 3a ediz. 1960 n. 9-17 ad art. 635). Una terza corrente, infine, è stata in tale epoca assertrice della tesi dell'effetto obbligatorio della cessione, salvo che questa sia stata fatta a favore di tutti i coeredi (F. JENNY, Die Abtretung von Erbanteilen nach Art. 635 ZGB, in Zeitschrift des bernischen Juristenvereins 64 (1928), pag. 145 segg., e Gesamteigentum und Grundbuch, in ZBGR 40 (1959) pag. 193 segg.; P. TUOR, Commentario n. 12-20 ad art. 635; R. HAAB, Commentario, n. 19-21 ad art. 652-654; R. FELBER, Aufgeschobene und partielle Erbteilung, tesi Berna 1939, pag. 71; A. BECK, in Fiches Juridiques Suisses n. 7/790; J. LUTHY, Les cessions de parts héréditaires, tesi Losanna 1955, pag. 33-53; J. M. GROSSEN, Propriété commune et registre foncier, in ZBGR 40 (1959) pag. 15; A. JOST, Der Erbteilungsprozess im schweizerischen Recht, 1960, pag. 121). Più recentemente, parte della dottrina ha sostenuto che la cessione di diritti successori a un coerede può comportare effetti reali ove tale sia stata la volontà delle parti e risulti dal testo del contratto (TUOR-PICENONI, Commentario, ediz. 1964, n. 20b ad art. 635; TUOR-SCHNYDER, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 9a ediz., 1975, pag. 459; H. HAUSHEER, Erbrechtliche Probleme des Unternehmers, 1970, pag. 17, nota in fine; A. BECK, Grundriss des schweizerischen Erbrechtes 1970, pag. 149 e 150; V. PICENONI, Die Behandlung der Grundbuchgeschäfte im Erbgang, in ZBGR 53 (1972), pag. 139; P. HAUSER, Der Erbverteilungsvertrag, tesi Zurigo 1973 pag. 41; D. ZOBL, Änderungen im Personalbestand von Gesamthandschaften, tesi Zurigo 1973, pag. 176 segg.; P. PIOTET, Droit successoral, 1975, pag. 604, e Précis
BGE 102 Ib 321 S. 325
de droit successoral, 1976, pag. 135; U. E. KOHLER, Die Abtretung angefallener Erbanteile (Art. 635 ZGB), tesi Zurigo 1976, pagg. 75-121). b) Come il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha rilevato nelle sue esaurienti osservazioni, i fautori dell'effetto reale hanno invocato in primo luogo ragioni di ordine pratico: il coerede cedente non deve più partecipare alla gestione della comunione; sotto il profilo della certezza, essi sottolineano il vantaggio dato dall'impossibilità di cedere più volte gli stessi diritti; quanto agli aspetti giuridici, viene ribadito che la cessione ha per oggetto soltanto la parte dei diritti di proprietà comune che spetta al cedente, ed è fatto valere che i due capoversi dell'art. 635
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 635 - 1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 |
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1 | Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 |
2 | Werden sie von einem Erben mit einem Dritten abgeschlossen, so geben sie diesem kein Recht auf Mitwirkung bei der Teilung, sondern nur einen Anspruch auf den Anteil, der dem Erben aus der Teilung zugewiesen wird. |
I partigiani dell'effetto obbligatorio non hanno misconosciuto la rilevanza delle considerazioni di ordine pratico, ma hanno ritenuto di potervi porre rimedio facendo ricorso alla rappresentanza, espressa o addirittura tacita, del cedente da parte del cessionario (v. LUTHY, op.cit., pag. 62). Non prevista espressamente dal legislatore, una successione universale tra vivi non entra per essi in linea di conto; respinto è pure il ragionamento a contrario, a cui è contrapposto quello analogico. Mentre JENNY vedeva nella divisione l'unica possibilità per un coerede d'uscire dalla comunione, TUOR ammetteva tale possibilità anche laddove la cessione fosse fatta a profitto di tutti i coeredi e l'eventuale controprestazione non provenisse dai beni della successione. Per questo autore, la divisione oggettivamente e soggettivamente limitata pone fine entro tali limiti alla comunione ereditaria; la comunione non è tuttavia sciolta, bensì continua sotto altra forma. Nella sentenza DTF 60 I 145 il Tribunale federale ha riconosciuto esplicitamente che il coerede, il quale abbia ricevuto, in una forma qualsiasi, la sua quota ereditaria, cessa di far parte della comunione
BGE 102 Ib 321 S. 326
ereditaria, che continua tra gli altri coeredi fino alla divisione di quanto resta della successione. c) Attualmente la dottrina prevalente è favorevole alla tesi dell'effetto reale, sempreché le parti l'abbiano espressamente voluto ed abbiano chiaramente manifestato tale loro volontà. Determinante appare al proposito il rilievo di PIOTET (op.cit., pag. 604), il quale ha messo in risalto che ciò che impedisce alla convenzione conclusa tra un coerede e un terzo di far entrare quest'ultimo nella comunione è il principio per cui nessuno può entrar a far parte (salvo che per successione a titolo universale) della comunione senza l'accordo degli altri membri della stessa; orbene, laddove il cessionario è già membro della comunione, come è il caso nella cessione di una quota ereditaria a un coerede, questa obbiezione cade.
4. La posizione assunta dalla dottrina prevalente merita d'essere confermata in sede giurisprudenziale. Dal momento che il coerede cessionario è già membro della comunione e può intervenire nella divisione esercitando diritti che la cessione non ha modificato qualitativamente, e dal momento che il cedente cessa semplicemente di far parte della comunità, nulla si oppone al trasferimento immediato delle ragioni ereditarie cedute. Le conseguenze pratiche della dottrina favorevole all'effetto obbligatorio sono insoddisfacenti, dato che il cedente rimane membro della comunione; il ricorso alla rappresentanza costituisce un palliativo artificioso e insufficiente, tenuto conto che un mandato di rappresentanza è essenzialmente revocabile. Il testo dell'art. 635 cpv. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 635 - 1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 |
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1 | Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 |
2 | Werden sie von einem Erben mit einem Dritten abgeschlossen, so geben sie diesem kein Recht auf Mitwirkung bei der Teilung, sondern nur einen Anspruch auf den Anteil, der dem Erben aus der Teilung zugewiesen wird. |
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 635 - 1 Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 |
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1 | Verträge unter den Miterben über Abtretung der Erbanteile bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.545 |
2 | Werden sie von einem Erben mit einem Dritten abgeschlossen, so geben sie diesem kein Recht auf Mitwirkung bei der Teilung, sondern nur einen Anspruch auf den Anteil, der dem Erben aus der Teilung zugewiesen wird. |
BGE 102 Ib 321 S. 327
5. Per quanto concerne gli immobili oggetto della comunione, resta da esaminare secondo quali modalità possa essere iscritto nel registro fondiario il trasferimento dei diritti alla proprietà comune ceduti al coerede, ossia l'uscita dalla proprietà comune del coerede cedente. Il fatto che i diritti ceduti ad un coerede siano diritti su una proprietà fondiaria comune può indurre a chiedersi se non occorra il consenso di tutti i coeredi-comproprietari, ossia se bastino la dichiarazione del coerede cedente e quella del coerede cessionario. Il consenso di tutti i coeredi renderebbe peraltro spesso gravoso e complicato il modo di procedere, né può, generalmente, ravvisarsi un interesse giuridico sufficiente dei coeredi che non siano parti della convenzione ad intervenire attivamente dinnanzi all'ufficio del registro fondiario per rendere possibile la nuova iscrizione. L'iscrizione ha qui valore puramente declaratorio, gli effetti reali del trasferimento provenendo non dall'iscrizione nel registro fondiario, bensì dalla convenzione in virtù della quale i diritti sulla comproprietà spettanti al coerede cedente sono stati ceduti al coerede cessionario. Il fatto che ci si trovi in presenza di diritti che si estendono a tutta la cosa (art. 652
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 652 - Haben mehrere Personen, die durch Gesetzesvorschrift oder Vertrag zu einer Gemeinschaft verbunden sind, eine Sache kraft ihrer Gemeinschaft zu Eigentum, so sind sie Gesamteigentümer, und es geht das Recht eines jeden auf die ganze Sache. |
BGE 102 Ib 321 S. 328
registro fondiario, ossia per l'iscrizione dell'uscita dalla comunione del coerede cedente, è sufficiente la richiesta del coerede cessionario, suffragata dal contratto scritto o dalla dichiarazione unilaterale scritta, con cui il coerede cedente ha trasferito a quello cessionario i propri diritti di comproprietà comune sull'immobile in questione (v. V. PICENONI, Die Behandlung der Grundbuchgeschäfte im Erbgang, in ZBGR vol. 53 (1972), pag. 139).
6. L'effetto reale della cessione di ragioni ereditarie tra coeredi non deve pregiudicare i diritti dei creditori della successione, né gli interessi dei coeredi rimasti nella comunione; gli uni e gli altri sogliono perdere, con l'uscita del coerede della comunione, un condebitore. La dottrina ha suggerito di applicare, in via analogica, nei confronti del coerede uscente la regola contenuta nell'art. 639
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 639 - 1 Für die Schulden des Erblassers sind die Erben den Gläubigern auch nach der Teilung solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen haftbar, solange die Gläubiger in eine Teilung oder Übernahme der Schulden nicht ausdrücklich oder stillschweigend eingewilligt haben. |
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1 | Für die Schulden des Erblassers sind die Erben den Gläubigern auch nach der Teilung solidarisch und mit ihrem ganzen Vermögen haftbar, solange die Gläubiger in eine Teilung oder Übernahme der Schulden nicht ausdrücklich oder stillschweigend eingewilligt haben. |
2 | Die solidare Haftung der Miterben verjährt mit Ablauf von fünf Jahren nach der Teilung oder nach dem Zeitpunkt, auf den die Forderung später fällig geworden ist. |
7. Nella fattispecie l'istanza è fondata su tre dichiarazioni unilaterali di cessione e su un contratto di cessione, dai quali risulta univocamente la volontà dei cedenti di trasferire al ricorrente le ragioni ereditarie loro spettanti e d'essere estromessi dalla successione di cui trattasi. In base a quanto esposto nei considerandi precedenti, il ricorrente è quindi legittimato a chiedere all'Ufficio del registro fondiario che in quest'ultimo sia iscritta quale proprietaria della particella n. 216 di Ponte Capriasca la Comunione ereditaria risultante dopo le cessioni da lui debitamente comprovate.