101 Ia 161
28. Sentenza 12 maggio 1975 nella causa X contro Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina.
Regeste (de):
- Art. 87 OG. Nicht wiedergutzumachender Nachteil als Folge eines Zwischenentscheides im Strafverfahren.
- Ein Zwischenentscheid, mit dem ein Gesuch des Angeschuldigten um Durchführung einer formellen oder einer zusätzlichen Untersuchung abgewiesen wird, hat in der Regel keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil i.S. von Art. 87 OG zur Folge (Bestätigung der Rechtsprechung).
Regeste (fr):
- Art. 87 OJ. Dommage irréparable résultant d'une décision incidente prise dans le cadre d'une procédure pénale.
- Une décision incidente rejetant une requête de l'inculpé tendant à la mise en oeuvre d'une enquête formelle ou complémentaire ne cause dans la règle pas un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (confirmation de jurisprudence).
Regesto (it):
- Art. 87 OG. Danno irreparabile risultante da una decisione incidentale emanata in un procedimento penale.
- Non dà luogo di regola ad un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG una decisione incidentale con cui è respinta l'istanza del prevenuto intesa ad ottenere l'apertura dell'istruzione formale o un complemento d'istruzione (conferma della giurisprudenza).
Sachverhalt ab Seite 161
BGE 101 Ia 161 S. 161
In base ad informazioni preliminari il Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina poneva con atto 26 novembre 1974 in stato d'accusa avanti le Assise correzionali X, quale prevenuto colpevole di falsità in documenti aggravata. Con istanza 13 gennaio 1975 X chiedeva alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino, ai sensi dell'art. 163 del codice di procedura penale ticinese (CPPT), che si facesse luogo all'istruzione formale. La Camera dei ricorsi penali respingeva con decisione 14 febbraio 1975 l'istanza, non considerando dati i presupposti per procedere alla richiesta formalizzazione dell'istruzione. Contro tale diniego X è insorto con tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, fondato sull'art. 4
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 4 Landessprachen - Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. |
BGE 101 Ia 161 S. 162
Erwägungen
Considerando in diritto:
L'art. 87 OG dispone che il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4
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BGE 101 Ia 161 S. 163
ai sensi dell'art. 87 OG; nello stesso senso, DTF 98 Ia 240). Il Tribunale federale ha pertanto, in costante giurisprudenza, ritenuto inammissibili, perché diretti contro decisioni incidentali non comportanti un danno irreparabile, i ricorsi proposti contro il diniego di procedere ad una istruzione formale o ad un complemento d'istruzione. Non v'è alcuna ragione di modificare tale giurisprudenza consolidata, risultata da un attenta disamina dei contrapposti interessi concettuali e della natura del ricorso di diritto pubblico. Un riesame si giustifica ancor meno nella fattispecie concreta, in cui non è neppure affermato che il diniego dell'istruzione formale implicherebbe verosimilmente la perdita irreversibile di mezzi di prova (cfr. in proposito, in materia di diritto amministrativo, DTF 98 Ib 287 /288).
Da quanto sopra discende che il gravame va dichiarato manifestamente inammissibile mancando uno dei presupposti essenziali richiesti dall'art. 87 OG.