100 Ib 246
40. Arrêt de la Ire Cour civile du 5 novembre 1974 dans la cause X. contre Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois.
Regeste (de):
- Art. 552 Abs. 2 OR, 52 f. HRegV. Kollektivgesellschaft, Eintragung im Handelsregister.
- Massgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Eintragungspflicht (Erw. 3).
- Das Bestehen einer Kollektivgesellschaft setzt einen Vertrag zwischen den Gesellschaftern voraus. Fehlt ein solcher Vertrag, so sind die Voraussetzungen der Eintragungspflicht im Sinne von Art. 57 Abs. 2 HRegV nicht erfüllt (Erw. 4).
Regeste (fr):
- Art. 552 al. 2 CO, 52 ss. ORC. Société en nom collectif. inscription au registre du commerce.
- Epoque décisive pour juger de l'assujettissement à l'inscription (consid. 3).
- L'existence d'une société en nom collectif suppose un contrat entre les associés. En l'absence d'un tel contrat, les conditions de l'assujettissement au sens de l'art. 57 al. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108
1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108 a l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; b i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; c lo statuto in caso di modifica. 2 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: a il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; b l'ammontare della riduzione del capitale azionario; c la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; d il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; e il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; f il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; g se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; h nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; i se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; j la nuova data dello statuto in caso di modifica. 3 Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. 4 Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.109
Regesto (it):
- Art. 552 cpv. 2 CO, 52 segg. ORC. Società in nome collettivo, iscrizione nel registro di commercio.
- Epoca determinante ai fini del giudizio sull'obbligo d'iscrizione (consid. 3).
- L'esistenza di una società in nome collettivo presuppone un contratto tra i soci. In sua assenza, non sono adempiute le premesse dell'obbligo d'iscrizione ai sensi dell'art. 57 cpv. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)
ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108
1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108 a l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; b i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; c lo statuto in caso di modifica. 2 L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: a il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; b l'ammontare della riduzione del capitale azionario; c la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; d il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; e il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; f il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; g se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; h nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; i se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; j la nuova data dello statuto in caso di modifica. 3 Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. 4 Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.109
Sachverhalt ab Seite 246
BGE 100 Ib 246 S. 246
A.- Le 29 août 1973, l'avocat Y., qui se proposait d'ouvrir action contre les frères X., les a signalés au préposé au Registre du commerce de Lausanne en déclarant qu'il lui semblait "que cette entreprise devrait être inscrite... sous la forme d'une société commerciale". Convoqués par le préposé, les frères X. ont fait valoir qu'ils travaillaient chacun pour soi et qu'ils avaient une comptabilité séparée. Le 2 mai 1974, le préposé a sommé les frères X. de faire inscrire leur entreprise de menuiserie au registre du commerce jusqu'au 17 mai. Les intéressés s'étant opposés à cette sommation en confirmant leur point de vue, le préposé a transmis l'affaire à l'autorité de surveillance, conformément à l'art. 58
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
B.- Statuant le 18 juin 1974, la Cour administrative du
BGE 100 Ib 246 S. 247
Tribunal cantonal vaudois a écarté l'opposition formée par les frères X. et les a sommés de requérir dans les dix jours l'inscription au Registre du commerce de Lausanne de la société en nom collectif "Menuiserie X. Frères", sous menace de procéder d'office à l'inscription.
C.- Les frères X. recourent au Tribunal fédéral.
Le Tribunal cantonal vaudois déclare se référer à son arrêt. Le Département fédéral de justice et police propose le rejet du recours.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. Personne ne prétend que les recourants, qui affirment en instance fédérale ne pas atteindre le "montant fixé par le registre du commerce", seraient tenus de requérir l'inscription d'une raison de commerce individuelle en application de l'art. 934 al. 1
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 52 Constatazioni e modifica statutaria del consiglio d'amministrazione - 1 Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione delle deliberazioni del consiglio d'amministrazione concernenti le constatazioni sull'esercizio dei diritti di conversione e d'opzione nonché la modifica dello statuto, occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulle deliberazioni del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 3 CO); |
b | lo statuto modificato; |
c | l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 1 CO); |
d | nel caso in cui vengono emesse azioni al portatore e la società non aveva ancora azioni al portatore: la prova che la società ha titoli di partecipazione quotati in borsa oppure che tutte le azioni al portatore rivestono la forma di titoli contabili ai sensi della LTCo99. |
2 | ...100 |
3 | Al contenuto dell'iscrizione si applica per analogia l'articolo 48. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
2. L'autorité de surveillance a ordonné l'inscription uniquement parce que les recourants formeraient ensemble une société en nom collectif, astreinte à l'inscription sur le registre du commerce en vertu de l'art. 552 al. 2 CO. Elle considère que la raison sociale "Menuiserie X. Frères" figure tant dans l'annuaire téléphonique et dans la publicité de l'entreprise que dans l'exposition organisée par celle-ci au Comptoir suisse 1973, et que les bilans et comptes de profits et pertes établis en 1972 pour les frères X. sont en tous points identiques. Les recourants font valoir que s'ils ont travaillé ensemble pendant un certain temps, ils se sont séparés depuis juillet 1973, l'un s'occupant de "travaux de construction de pavillons de jardin et petites charpentes", au rez-de-chaussée de l'immeuble paternel, et l'autre de "fabrication de clapiers et menuiserie", au sous-sol de l'immeuble; ils ont chacun leur comptabilité; leur numéro de téléphone commun, leurs prospectus qu'ils écoulent pour ne pas les jeter, leur stand au Comptoir suisse sont encore des conséquences de leur
BGE 100 Ib 246 S. 248
ancienne collaboration. Ils revendiquent la liberté de "travailler séparément".
3. La solution du litige dépend donc de savoir si les recourants forment une société en nom collectif ou non. Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce sont les circonstances existant à l'époque de la sommation prévue aux art. 941
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108 |
|
1 | Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108 |
a | l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; |
b | i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; |
c | lo statuto in caso di modifica. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; |
b | l'ammontare della riduzione del capitale azionario; |
c | la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; |
d | il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; |
e | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; |
f | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; |
g | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
h | nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; |
i | se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; |
j | la nuova data dello statuto in caso di modifica. |
3 | Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. |
4 | Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.109 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
4. Il importe dès lors de rechercher si le préposé disposait, le 2 mai 1974, d'éléments suffisant à lui faire admettre que les conditions de l'assujettissement étaient remplies, c'est-à-dire que les recourants formaient entre eux une société en nom collectif (art. 57 al. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108 |
|
1 | Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108 |
a | l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; |
b | i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; |
c | lo statuto in caso di modifica. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; |
b | l'ammontare della riduzione del capitale azionario; |
c | la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; |
d | il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; |
e | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; |
f | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; |
g | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
h | nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; |
i | se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; |
j | la nuova data dello statuto in caso di modifica. |
3 | Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. |
4 | Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.109 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 55 Riduzione ordinaria del capitale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di una riduzione del capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione dell'assemblea generale (art. 653n CO); |
b | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653o cpv. 2 CO); |
c | l'attestazione di verifica di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale o di un perito revisore abilitato (art. 653m cpv. 1 CO); |
d | lo statuto modificato.103 |
2 | ...104 |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la qualifica di riduzione del capitale azionario; |
b | la data della modifica dello statuto; |
c | la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; |
d | l'ammontare della riduzione del capitale azionario; |
e | l'impiego dell'ammontare della riduzione; |
f | l'ammontare del capitale azionario dopo la sua riduzione; |
g | l'ammontare dei conferimenti effettuati dopo la riduzione del capitale azionario; |
h | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo la riduzione del capitale azionario. |
4 | Se la società ha riscattato e annullato azioni proprie, si applica la procedura di riduzione del capitale. La riduzione del capitale azionario e il numero delle azioni deve essere iscritta nel registro di commercio anche quando una somma corrispondente sia stata inserita nel passivo del bilancio. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 53 Stralcio della disposizione statuaria relativa al capitale condizionale - 1 Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione dell'abrogazione o della modifica della disposizione statutaria relativa al capitale condizionale occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico sulla deliberazione del consiglio d'amministrazione (art. 653g cpv. 1 CO); |
b | l'attestazione di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato (art. 653f cpv. 2 CO); |
c | lo statuto modificato. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | un'indicazione che la disposizione statuaria relativa al capitale condizionale è stata abrogata o modificata. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
BGE 100 Ib 246 S. 249
souci d'économie naturel, compte tenu de l'importance modeste de leurs activités professionnelles. Il n'est d'ailleurs pas établi que ce prospectus ait encore été diffusé en 1974. La décision attaquée méconnaît le principe fondamental selon lequel une société en nom collectif, même si elle peut être créée tacitement par actes concluants, en dehors de toute forme écrite (RO 95 II 549 s. consid. 2; HARTMANN, n. 9 ad art. 552
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 57 - 1 Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108 |
|
1 | Se il capitale azionario è ridotto e simultaneamente aumentato in modo da raggiungere almeno l'ammontare precedente e i conferimenti effettuati non sono ridotti, con la notificazione per l'iscrizione occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:108 |
a | l'atto pubblico concernente la deliberazione dell'assemblea generale; |
b | i documenti giustificativi necessari per un aumento ordinario del capitale azionario; |
c | lo statuto in caso di modifica. |
2 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene le indicazioni seguenti: |
a | il fatto che il capitale azionario è stato ridotto e simultaneamente riaumentato; |
b | l'ammontare della riduzione del capitale azionario; |
c | la menzione se la riduzione del capitale azionario è effettuata mediante una riduzione del valore nominale delle azioni o mediante un annullamento delle azioni; |
d | il nuovo ammontare del capitale azionario se è superiore all'ammontare anteriore; |
e | il numero, il valore nominale e la specie delle azioni dopo l'aumento del capitale azionario; |
f | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati; |
g | se del caso, le azioni con diritto di voto privilegiato; |
h | nel caso di azioni privilegiate, i diritti di preferenza ad esse inerenti; |
i | se del caso, la limitazione della trasferibilità delle azioni; |
j | la nuova data dello statuto in caso di modifica. |
3 | Se il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato in vista di un risanamento, nel registro di commercio è iscritto l'annullamento delle azioni emesse precedentemente. |
4 | Se, al momento dell'aumento del capitale, vi sono conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se l'aumento del capitale è effettuato mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, si applicano gli articoli 46 capoverso 3 lettera d e 48 capoverso 1 lettera i.109 |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 58 Riduzione e aumento simultanei del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare precedente - Se con la riduzione del capitale azionario è deciso simultaneamente un aumento del capitale a un ammontare inferiore all'ammontare del capitale azionario precedente, la riduzione è retta dagli articoli 55 e 56. L'articolo 57 si applica a titolo complementare. |
5. Le Département fédéral de justice et police invoque l'arrêt RO 76 I 161 s.; ayant créé et entretenu l'apparence juridique d'une société, les recourants devraient en supporter les conséquences; leur argumentation serait "évidemment impropre à détruire la présomption de société en nom collectif qu'ils ont créée vis-à-vis des tiers". En réalité, les recourants ont tout au plus créé, bien avant l'époque déterminante, l'apparence d'une collaboration, mais non pas celle d'une société en nom collectif, laquelle ne se
BGE 100 Ib 246 S. 250
présume nullement. Les tiers de bonne foi sont suffisamment protégés par la présomption légale de l'art. 530 al. 2
SR 221.411 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) ORC Art. 54 - 1 Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
|
1 | Con la notificazione per l'iscrizione di conferimenti ulteriori di capitale azionario occorre fornire all'ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti: |
a | l'atto pubblico concernente le deliberazioni del consiglio d'amministrazione; |
b | lo statuto modificato; |
c | nel caso di conferimenti in denaro, un'attestazione che indichi presso quale banca sono depositati i conferimenti, sempreché la banca non sia menzionata nell'atto pubblico; |
d | nel caso di una liberazione mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile: |
d1 | una prova della copertura dell'ammontare dell'aumento conformemente all'articolo 652d capoverso 2 CO, |
d2 | la deliberazione dell'assemblea generale secondo cui il capitale proprio liberamente disponibile è messo a disposizione del consiglio d'amministrazione per la liberazione successiva, |
d3 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
d4 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato; |
e | in caso di conferimenti in natura o compensazione: |
e1 | un rapporto del consiglio d'amministrazione firmato da un membro dello stesso, |
e2 | un'attestazione di verifica senza riserve da parte di un'impresa di revisione sottoposta a sorveglianza statale, di un perito revisore abilitato o di un revisore abilitato, |
e3 | se del caso, i contratti dei conferimenti in natura con gli allegati richiesti. |
2 | L'atto pubblico concernente i conferimenti ulteriori contiene le indicazioni seguenti: |
a | l'accertamento che i conferimenti ulteriori sono stati effettuati conformemente alle esigenze legali e statutarie o alla deliberazione del consiglio d'amministrazione; |
b | se del caso, la deliberazione del consiglio d'amministrazione concernente l'inserimento delle disposizioni necessarie in materia di conferimenti in natura, compensazioni di crediti o di conversione di capitale proprio liberamente disponibile nello statuto; |
c | la deliberazione del consiglio d'amministrazione sulla modifica dello statuto concernente l'entità dei conferimenti effettuati; |
d | la menzione di tutti i documenti giustificativi e l'attestazione del pubblico ufficiale che tali documenti sono stati esibiti a lui stesso e al consiglio d'amministrazione; |
e | l'accertamento che non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi; |
f | se i conferimenti ulteriori sono stati effettuati in una moneta diversa da quella del capitale azionario: i corsi di conversione applicati. |
3 | L'iscrizione nel registro di commercio contiene: |
a | la data della modifica dello statuto; |
b | il nuovo ammontare dei conferimenti effettuati. |
4 | In caso di conferimenti in natura o compensazioni di crediti, si applicano per analogia gli articoli 43 capoverso 3 e 45 capoverso 2. Se i conferimenti ulteriori di capitale sono effettuati mediante conversione di capitale proprio liberamente disponibile, occorre menzionare tale fatto. |
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et annule la décision attaquée.