Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 975/2015

Urteil vom 31. März 2016

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Seiler, präsidierendes Mitglied,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Haag,
Gerichtsschreiber Klopfenstein.

Verfahrensbeteiligte
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. K.________,
10.L.________,
11. M.________,
12. N.________,
Beschwerdeführer,
alle vertreten durch MME Dr. Thomas Müller, Gubelstrasse 11, 6300 Zug,

gegen

Amt für Wald, Jagd und Fischerei des Kantons Solothurn,

Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn.

Gegenstand
Kostenbeteiligung an Schwarzwildschäden,

Beschwerde gegen das Urteil des
Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn
vom 24. September 2015.

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügung vom 20. Dezember 2014 verpflichtete das Amt für Wald, Jagd und Fischerei des Kantons Solothurn die Jagdgesellschaft X.________, U.________, für die im Jahr 2014 aufgelaufenen Schwarzwildschäden eine Kostenbeteiligung von Fr. 8'635.25 zu bezahlen.

B.
Die Mitglieder der Jagdgesellschaft, nämlich A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________ K.________, L.________, M.________ und N.________, erhoben dagegen Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn. Dieses wies die Beschwerde mit Urteil vom 24. September 2015 ab.

C.
Die Mitglieder der Jagdgesellschaft erheben mit Eingabe vom 28. Oktober 2015 Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht mit dem Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben, eventualiter die Sache zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.
Das Verwaltungsgericht und das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Solothurn beantragen, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Bundesamt für Umwelt äussert sich, ohne einen ausdrücklichen Antrag zu stellen. Die Jagdgesellschaft repliziert.

Erwägungen:

1.

1.1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den kantonal letztinstanzlichen Endentscheid ist grundsätzlich zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, Art. 86 Abs. 1 lit. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
und Art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
BGG; vgl. Urteile 2C 562/2008 vom 28. Januar 2009 und 2C 447/2007 vom 19. Februar 2008). Sie ist ausgeschlossen auf dem Gebiet der Staatshaftung, wenn der Streitwert weniger als Fr. 30'000.-- beträgt (Art. 85 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
1    In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
a  nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi;
b  nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi.
2    Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.
BGG). Unter Staatshaftung sind die Haftungstatbestände zu verstehen, bei denen der Staat, eine Gemeinde oder eine andere öffentlich-rechtliche Körperschaft eine Entschädigung nach den Grundsätzen des dem zivilen Haftpflichtrecht nachgebildeten öffentlich-rechtlichen Haftungsrechts schuldet; eine Staatshaftung kann auch vorliegen, wenn Private, die mit staatlichen Aufgaben betraut sind, bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben Dritten Schaden verursachen und dafür haften (BGE 137 V 51 E. 4.1 S. 54 f.; 134 V 138 E. 1.2.2 S. 141 f.; HANSJÖRG SEILER, in SEILER/VON WERDT/GÜNGERICH/ OBERHOLZER, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2015, Art. 85 Rz. 5; ALAIN WURZBURGER, Commentaire de la LTF, 2. Aufl. 2014, Art. 85 Rz. 12). Das vorliegend angefochtene Urteil verpflichtet jedoch umgekehrt die Privaten, dem Staat eine Entschädigung zu leisten
für einen Schaden, den sie nicht selber verursacht haben; es handelt sich dabei nicht um eine Staatshaftung, so dass das Streitwerterfordernis von Art. 85 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
1    In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
a  nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi;
b  nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi.
2    Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.
BGG nicht zum Tragen kommt.

1.2. Die Jagdgesellschaft U.________ ist eine einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 530 - 1 La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.
1    La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.
2    È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge.
. OR. Im Rubrum des angefochtenen Entscheids wie auch der Beschwerde an das Bundesgericht sind die 14 Mitglieder (vorne Lit. B) namentlich aufgeführt; in der Beschwerde wird allerdings dargelegt, dass zwei davon, D.________ und J.________, ausgetreten seien und am Verfahren nicht mehr teilnähmen, da sie kein Rechtsschutzbedürfnis mehr hätten. Für die gemeinschaftlich eingegangenen Gesellschaftsschulden haftet jeder einzelne Gesellschafter solidarisch unter Vorbehalt anderer Vereinbarungen (Art. 544 Abs. 3
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 544 - 1 Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società.
1    Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società.
2    I creditori di un socio non possono far valere i loro diritti che sulla quota sociale del loro debitore, riservata ogni diversa disposizione del contratto di società.
3    Ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme personalmente, o per mezzo di rappresentanza, sono responsabili in solido, salvo patto contrario.
OR). An den Verbindlichkeiten gegenüber Dritten wird durch die Auflösung der Gesellschaft nichts geändert (Art. 551
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 551 - Lo scioglimento della società non altera le obbligazioni assunte verso i terzi.
OR). Auch der Austritt einzelner Gesellschafter aus der Gesellschaft ändert nichts an ihrer Haftung für die vor ihrem Austritt entstandenen Verbindlichkeiten, so dass weiterhin ein Rechtsschutzinteresse besteht. Nichtsdestoweniger ist aufgrund der ausdrücklichen Erklärung in der Beschwerde davon auszugehen, dass diese beiden (ehemaligen) Mitglieder keine Beschwerde ans Bundesgericht erheben und ihnen gegenüber somit das Urteil des Verwaltungsgerichts rechtskräftig geworden ist. Sie sind daher im vorliegenden Verfahren nicht
als Beschwerdeführer zu betrachten. Die verbleibenden zwölf Mitglieder sind legitimiert zur Beschwerde (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
BGG), zumal die Mitglieder einer einfachen Gesellschaft in Bezug auf ihre Haftung keine notwendige passive Streitgenossenschaft bilden (Urteile 4P.226/2002 vom 21. Januar 2003 E. 2.2; 4C.190/1996 vom 14. Oktober 1996 E. 3a und b, SJ 1997 S. 396).

2.
Das Bundesgericht prüft frei und vom Amtes wegen die richtige Anwendung des Bundesrechts (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
und Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
BGG). Die Anwendung kantonalen Rechts prüft das Bundesgericht ausser in den Fällen von Art. 95 lit. c-e nicht als solche, sondern nur daraufhin, ob dadurch Bundesrecht verletzt wird, insbesondere ob es willkürlich angewendet worden ist (BGE 138 I 143 E. 2 S. 149 f.). Das Bundesgericht wendet das Recht grundsätzlich von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
BGG). Die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht prüft es aber nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
BGG). In der Beschwerde ist klar und detailliert anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen, inwiefern die angerufenen Rechte verletzt worden sein sollen (BGE 141 I 36 E. 1.3 S. 46). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
BGG). Es kann die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, soweit sie offensichtlich unrichtig, das heisst willkürlich, sind oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
BGG beruhen (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
BGG).
Zudem muss die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein, was in der Beschwerde klar und substanziiert aufzuzeigen ist (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88
BGG; BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 17 f.; 140IV 97 E. 1.4.1 S. 100).

3.

3.1. Das Jagdregal ist ein historisches Regal im Sinne von Art. 94 Abs. 4
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
BV, welches den Kantonen zusteht (BGE 128 I 3 E. 3a S. 9 f.; 124 I 25 E. 2 S. 27; 119 Ia 123 E. 2b S. 128; 114 Ia 8 E. 3b S. 13 f.). Der Bund legt Grundsätze fest über die Ausübung der Fischerei und der Jagd, insbesondere zur Erhaltung der Artenvielfalt der Fische, der wild lebenden Säugetiere und der Vögel (Art. 79
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 79 Pesca e caccia - La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.
BV). Entsprechend dieser Grundsatzgesetzgebungskompetenz regelt das Bundesgesetz vom 20. Juni 1986 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdgesetz, JSG, SR 922.0) die Ausübung der Jagd nur in den Grundsätzen, während sie im Übrigen durch die Kantone geregelt wird (vgl. Art. 1 Abs. 2
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di:
1    La presente legge si prefigge di:
a  conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
b  proteggere le specie animali minacciate;
c  ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
d  garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.
2    Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.
und Art. 3
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 3 Principi - 1 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da assicurare la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da poter evitare danni importanti alle colture alimentari.4
1    I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da assicurare la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da poter evitare danni importanti alle colture alimentari.4
2    I Cantoni stabiliscono le premesse per l'autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.
3    Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.
4    Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia.
JSG). Für die Entschädigung von Wildschäden legt Art. 13
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
JSG einen Rahmen fest: Der Schaden, den jagdbare Tiere an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren anrichten, wird angemessen entschädigt. Ausgenommen sind Schäden durch Tiere, gegen welche nach Artikel 12 Absatz 3
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
1    I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
2    Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14
2bis    Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15
3    I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.
4    Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16
4bis    Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17
5    La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:
a  dai grandi predatori agli animali da reddito; o
b  dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18
6    La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19
7    D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20
Selbsthilfemassnahmen ergriffen werden dürfen (Art. 13 Abs. 1
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
JSG). Die Kantone regeln die Entschädigungspflicht. Entschädigungen sind nur insoweit zu leisten, als es sich nicht um Bagatellschäden handelt und die zumutbaren Massnahmen zur Verhütung von
Wildschaden getroffen worden sind. Aufwendungen für Verhütungsmassnahmen können bei der Entschädigung von Wildschaden berücksichtigt werden (Art. 13 Abs. 2
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
JSG).

3.2. Der Kanton Solothurn regelt die Entschädigung von Wildschäden in den §§ 35-37 des kantonalen Gesetzes vom 25. September 1988 über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Kantonales Jagdgesetz; JG; BSG 626.11). Der Schaden, den jagdbare Tiere an landwirtschaftlichen Kulturen, Wald und Nutztieren anrichten, ist gemäss § 35 Abs. 1 JG angemessen zu entschädigen. Die Entschädigungspflicht entfällt u.a., wenn der Geschädigte die ihm zumutbaren Verhütungsmassnahmen (nach § 33) unterlassen oder getroffene Schutzvorkehren nicht ordnungsgemäss unterhalten hat (§ 35 Abs. 2 lit. a JG). Nach § 33 Abs. 1 JG sind die Grundeigentümer verpflichtet, zum Schutze ihrer Kulturen und Haustiere gegen Wildschäden die zumutbaren Verhütungsmassnahmen zu treffen. Hiezu gehört insbesondere das fachgerechte und wirksame Einzäunen von Obst- und Gemüsekulturen, Beerenpflanzungen, Baumschulen, Zierpflanzenanlagen, Gärtnereien usw. § 36 Abs. 1 JG lautet sodann:

"Der Kanton entschädigt unter Vorbehalt der Ausschlussgründe gemäss § 35 Absatz 2 den in den Jagdrevieren durch jagdbare Tierarten nachweisbar angerichteten Schaden aus dem kantonalen Jagdfonds. Die Beteiligung der Pachtgesellschaften, in deren Revieren der Schaden entstanden ist, beträgt bei Wildschweinschäden generell 50%, bei Schäden verursacht durch andere jagdbare Tierarten kann der Kanton im Einzelfall bis zu maximal 50% der Schadenhöhe auf die Pachtgesellschaften Rückgriff nehmen. Dabei sind die von den Pachtgesellschaften erbrachten Aufwendungen für Verhütungsmassnahmen zu berücksichtigen."

3.3. Die Vorinstanz stützt die streitige Entschädigungspflicht auf § 36 Abs. 1 JG. Sie hat erwogen, diese Bestimmung sei bundesrechtskonform. Mit Abschluss des Pachtvertrags übernähmen die Jagdgesellschaften u.a. auch die Pflicht zur Verhütung von Wildschweinschäden; die hälftige Beteiligung der Jagdgesellschaften an den entsprechenden Schäden erscheine angemessen und verhältnismässig. Der Vorwurf der Beschwerdeführer, die Geschädigten hätten die ihnen zumutbaren Verhütungsmassnahmen nicht ergriffen, sei durch nichts belegt. Zudem hätten die Beschwerdeführer Höhe und Bestand der Schäden auf den Wildschadenformularen unterschriftlich anerkannt; gleiches gelte für ihre 50%-ige Kostenbeteiligung; es sei verspätet, im Nachhinein Vorbehalte anzubringen, zumal sie von der Möglichkeit, innert 10 Tagen das Verwaltungsgericht anzurufen (§ 37 Abs. 3 JG), keinen Gebrauch gemacht hätten.

4.
Die Beschwerdeführer rügen, § 36 Abs. 1 JG sei bundesrechtswidrig. Bundesrechtliche Voraussetzung für eine Haftpflicht sei Widerrechtlichkeit; den Jagdberechtigten obliege aber keine Pflicht zur Verhütung von Wildschaden. Sie könnten daher keine solche Pflicht verletzt haben, so dass ihnen keine Haftpflicht auferlegt werden könne.

4.1. Die bundesrechtliche Regelung der Wildschäden in Art. 13
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
JSG regelt nur einen Grundsatz. Im Übrigen verzichtete der Bundesgesetzgeber auf eine detaillierte Regelung. Die Kantone können bei der näheren Regelung der Entschädigungspflicht der besonderen Situation auf ihrem Territorium Rechnung tragen (vgl. die Urteile des Bundesgerichts 2C 562/2008 vom 28. Januar 2009 E. 2.1; 2C 422/2007 und 2C 447/2007 vom 19. Februar 2008 E. 1.1). Sie regeln insbesondere, wer ersatzpflichtig ist. Zwar werden in Art. 12 Abs. 1
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
1    I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
2    Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14
2bis    Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15
3    I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.
4    Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16
4bis    Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17
5    La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:
a  dai grandi predatori agli animali da reddito; o
b  dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18
6    La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19
7    D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20
JSG die Kantone verpflichtet, Massnahmen zur Verhütung von Wildschäden zu treffen (ebenso in Bezug auf Schäden am Wald Art. 27 Abs. 2
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale
LFo Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni - 1 Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni. Effettuano in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi sul loro territorio.32
1    Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni. Effettuano in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi sul loro territorio.32
2    Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.
des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991 über den Wald [Waldgesetz, WaG, SR 921.0]). Weder der Wortlaut des Gesetzes noch andere Auslegungsmittel schliessen aber aus, die Jagdberechtigten zur Finanzierung der Entschädigung heranzuziehen; denn diese haben einerseits den Nutzen aus der Jagd und andererseits sind sie es (jedenfalls im Revierjagdsystem), die es primär in der Hand haben, den Bestand der Tiere zu regulieren und damit die Höhe der Wildschäden zu beeinflussen. In den Kantonen mit Revierjagd werden denn auch regelmässig die Jagdpächter als entschädigungspflichtig bezeichnet (OFTINGER/
STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Bd. II/1, 4. Aufl. 1987, S. 363 f.; MICHAEL HUBER, in: Fischer/Luterbacher [Hrsg.], Haftpflichtkommentar, 2016, Art. 13
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
JSG Rz. 2; ISABEL SIEBER, Die Haftpflicht für Jagdschaden, 1998, S. 14).

4.2. Ebenso wenig ergibt sich aus dem JSG, dass diese Entschädigung der privatrechtlichen Haftpflicht nachgebildet sein muss und nur unter deren Voraussetzungen zulässig ist; vielmehr ist es Sache des kantonalen Rechts, die Voraussetzungen für die Entschädigung festzulegen (Botschaft vom 27. April 1983 zu einem Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz der wildlebenden Säugetiere und Vögel, BBl 1983 II 1197 ff., 1212; SIEBER, a.a.O., S. 151). Weder der Wortlaut des Gesetzes noch andere Auslegungsmittel führen zum Ergebnis, dass die Jagdberechtigten nur zur Entschädigungspflicht herangezogen werden können, wenn sie eine konkrete ihnen übertragene Pflicht verletzt haben. Auch soweit die Literatur die Entschädigungspflicht nach Art. 13
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
JSG als privatrechtliche Haftungsnorm betrachtet, erblickt sie darin eine scharfe Kausalhaftung, welche kein Fehlverhalten voraussetzt (OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 5. Aufl. 1995, S. 53, Band II/1, 4. Aufl. 1987, S. 364 Rz. 14; HONSELL/ISENRING/KESSLER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5. Aufl. 2013, S. 240 Rz. 57; ALFRED KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, Bd. I, 6. Aufl. 2002, S. 349). Erst recht kann das öffentliche Recht eine Entschädigungspflicht vorsehen, ohne dass
eine Pflichtverletzung vorliegt (vgl. etwa für das Gewässerschutzrecht Art. 54 GschG; bzw. allgemein zur Zahlungspflicht des (Zustands-) Störers KARIN SCHERRER, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung, Diss. Bern 2005, S. 27 f.). Unabhängig davon, ob die Entschädigungspflicht nach Art. 13
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
JSG als privat- oder als öffentlich-rechtlich (vgl. E. 1.1) qualifiziert wird, ist § 36 Abs. 1 JG nicht bundesrechtswidrig.

5.
Die Beschwerdeführer rügen weiter, die Vorinstanz habe im Zusammenhang mit den Verhütungsmassnahmen der Geschädigten die Beweislast in Verletzung von Art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
ZGB verteilt, das rechtliche Gehör verletzt, den Sachverhalt unrichtig festgestellt und Art. 13 Abs. 1
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
(recte: 2) JSG verletzt.

5.1. Die Beschwerdeführer hatten in ihrer Eingabe vom 30. März 2015 an die Vorinstanz vorgebracht, die vom Wildschaden betroffenen Landwirte hätten keine Verhütungsmassnahmen ergriffen; durch solche Massnahmen hätte der Wildschaden verhindert werden können. Im Bestreitungsfall beantragten sie die Edition des Nachweises, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Schadenverhütungsmassnahmen erbracht worden seien. Die Vorinstanz erwog, der pauschale Vorwurf, die betroffenen Geschädigten hätten die ihnen zumutbaren Verhütungsmassnahmen nicht ergriffen, sei durch nichts belegt; die zu ergreifenden Massnahmen seien in § 33 JG sowie in §§ 19 ff. der kantonalen Vollzugsverordnung zum JG (JV; BSG 626.12) aufgezählt; dazu gehöre insbesondere das fachgerechte und wirksame Einzäunen von Obst- und Gemüsekulturen, Beerenpflanzungen, Baumschulen, Zierpflanzenanlagen, Gärtnereien usw. Die Beschwerdeführer erbrächten weder den Nachweis, dass solche Massnahmen unterlassen worden seien, noch sei die Beschwerde in diesem Punkt genauer substanziiert. Das Volkswirtschaftsdepartement bringe zu Recht vor, es wäre unverhältnismässig, die lückenlose Einzäunung von Weideland und Wiesen zu verlangen.

5.2. Die Beschwerdeführer rügen als Verletzung von Art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
ZGB, dass die Vorinstanz ihnen die Beweislast für das Nichtergreifen zumutbarer Verhütungsmassnahmen auferlegt habe, und als Gehörsverletzung, dass die Vorinstanz ihren Editionsantrag nicht behandelt habe; mit der beantragten Edition wäre zu beweisen gewesen, dass die Geschädigten keine Verhütungsmassnahmen getroffen hätten. Das sei denn auch unbestritten geblieben. Es sei eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts und eine Verletzung von Art. 13
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
JSG, wenn die Vorinstanz ohne Beweisabnahme darauf geschlossen habe, die Verhütungsmassnahmen wären unverhältnismässig gewesen.

5.3. Die Vorinstanz geht in rechtlicher Hinsicht davon aus, dass eine Einzäunung der gefährdeten Grundstücke nur bei den in § 33 Abs. 1 Satz 2 JG genannten Kulturen erforderlich sei. Das entspricht dem Wortlaut dieser Bestimmung und kann auch nicht als bundesrechtswidrig bezeichnet werden: Zwar hat das Bundesgericht in den Urteilen 2C 447/2007 und 2C 422/2007 (je vom 19. Februar 2008) sowie 2P.154/1994 vom 7. Juli 1995 (alle betreffend den Kanton Aargau) Kürzungen der Entschädigungen bestätigt, die damit begründet worden waren, dass Dinkel-, Weizen- bzw. Maisfelder in besonders gefährdeten Gebieten nicht eingezäunt worden waren. Zugleich hat das Bundesgericht aber auch ausgeführt, den kantonalen Behörden stehe ein Beurteilungsspielraum zu in der Frage, was als zumutbare Massnahme zur Bekämpfung von Wildschweinschäden zu gelten habe (zit. Urteile 2C 447/2007 E. 3.4 und 2P.154/1994 E. 2; vgl. auch zit. Urteil 2C 562/2008 E. 2.2 und 4.2). Es ist deshalb jedenfalls im Grundsatz nicht bundesrechtswidrig, wenn die solothurnischen Behörden davon ausgehen, dass die Einzäunung anderer als der in § 33 Abs. 1 Satz 2 JG genannten Kulturen nicht verhältnismässig ist und daher von den Grundeigentümern nicht verlangt werden kann. Dies ist nicht
eine Sachverhalts-, sondern eine Rechtsfrage.

5.4. In sachverhaltlicher Hinsicht geht die Vorinstanz offensichtlich davon aus, dass es sich bei den hier geschädigten Kulturen nicht um solche handelt, die in § 33 Abs. 1 JG Satz 2 genannt sind. Dies wird denn von den Beschwerdeführern auch nicht behauptet und ergibt sich ebenso wenig aus den Akten (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
BGG). Bei dieser Sachlage waren die Geschädigten nicht verpflichtet, ihre Grundstücke einzuzäunen (vorne E. 5.3). Ob eine Einzäunung bestand, ist demnach nicht rechtserheblich und brauchte von der Vorinstanz nicht abgeklärt zu werden, zumal dies auch nach Angaben der Beschwerdeführer gar nicht umstritten war. Die Vorinstanz hat weder das rechtliche Gehör verletzt noch Beweislastregeln missachtet, wenn sie keine entsprechenden Beweismassnahmen getroffen hat. Was für weitere Massnahmen die Geschädigten hätten treffen können und müssen, ist nicht ersichtlich und wird von den Beschwerdeführern auch nicht dargelegt.

6.
Schliesslich rügen die Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe den Sachverhalt unrichtig festgestellt, indem sie erwogen habe, die Beschwerdeführer hätten die Schadenersatzpflicht anerkannt.

6.1. Die Vorinstanz hat in E. 5 des angefochtenen Entscheides ausgeführt:
Zudem haben die Beschwerdeführer sowohl Höhe wie Bestand der Schäden auf den Wildschadenformularen durch ihren Vertreter unterschriftlich anerkannt. Gleiches gilt für ihre 50%-ige Kostenbeteiligung. Unterhalb der Unterschriften ist kursiv angemerkt: "Wichtig: Unterschrift bedeutet Einverständnis mit der Schätzung".

Die Beschwerdeführer rügen, die Vorinstanz habe willkürlich angenommen, sie hätten ihre Schadenersatzpflicht anerkannt; sie hätten nur die Höhe des Schadens anerkannt, nicht aber ihre Schadenersatzpflicht.

6.2. Ob die Beschwerdeführer mit der Unterschrift auf den Wildschadenformularen nur die Schadenshöhe oder auch ihre Ersatzpflicht anerkannt haben, kann offen bleiben: Denn die Ersatz pflichtergibt sich als Rechtsfolge unmittelbar aus dem Gesetz, unabhängig davon, ob die Beschwerdeführer sie anerkannt haben. Es ist daher nicht rechtserheblich, ob die Beschwerdeführer die Ersatzpflicht anerkannt haben. Selbst wenn die Feststellung der Vorinstanz in Bezug auf die Anerkennung der Ersatzpflicht offensichtlich unrichtig sein sollte, wäre der Mangel für den Ausgang des Verfahrens daher nicht entscheidend (vgl. vorne E. 2). Dass die vorinstanzliche Feststellung in Bezug auf die Schadens höhe unrichtig sein soll, wird von den Beschwerdeführern nicht behauptet; im Gegenteil bestätigen sie auch vor Bundesgericht, die Höhe des Schadens anerkannt zu haben.

7.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Die Beschwerdeführer tragen die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
und 5
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern auferlegt, unter solidarischer Haftung.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Umwelt schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 31. März 2016

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Das präsidierende Mitglied: Seiler

Der Gerichtsschreiber: Klopfenstein
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2C_975/2015
Data : 31. marzo 2016
Pubblicato : 18. aprile 2016
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Equilibrio ecologico
Oggetto : Kostenbeteiligung an Schwarzwildschäden


Registro di legislazione
CC: 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CO: 530 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 530 - 1 La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.
1    La società è un contratto, col quale due o più persone si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.
2    È società semplice, nel senso di questo titolo, quella che non presenta i requisiti speciali di un'altra società prevista dalla legge.
544 
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 544 - 1 Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società.
1    Gli oggetti, i diritti reali ed i crediti trasferiti alla società od acquistati per essa appartengono ai singoli soci in comune, a norma del contratto di società.
2    I creditori di un socio non possono far valere i loro diritti che sulla quota sociale del loro debitore, riservata ogni diversa disposizione del contratto di società.
3    Ove i soci abbiano collettivamente assunto delle obbligazioni verso un terzo, trattando insieme personalmente, o per mezzo di rappresentanza, sono responsabili in solido, salvo patto contrario.
551
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 551 - Lo scioglimento della società non altera le obbligazioni assunte verso i terzi.
Cost: 79 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 79 Pesca e caccia - La Confederazione emana principi sull'esercizio della pesca e della caccia, in particolare per conservare la molteplicità delle specie dei pesci, dei mammiferi selvatici e degli uccelli.
94
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 94 Principi dell'ordinamento economico - 1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
1    La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica.
2    Tutelano gli interessi dell'economia nazionale e contribuiscono con l'economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3    Nell'ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all'economia privata.
4    Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
LCP: 1 
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 1 Scopo - 1 La presente legge si prefigge di:
1    La presente legge si prefigge di:
a  conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori viventi allo stato selvatico;
b  proteggere le specie animali minacciate;
c  ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica;
d  garantire un'adeguata gestione venatoria della selvaggina.
2    Essa stabilisce i principi secondo i quali i Cantoni devono disciplinare la caccia.
3 
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 3 Principi - 1 I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da assicurare la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da poter evitare danni importanti alle colture alimentari.4
1    I Cantoni disciplinano e pianificano la caccia secondo i principi della sostenibilità e, per quanto necessario, coordinano reciprocamente la pianificazione. Tengono conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell'agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. La regolazione degli effettivi di fauna selvatica è impostata in modo da assicurare la gestione continuativa delle foreste e la rigenerazione naturale con essenze stanziali e da poter evitare danni importanti alle colture alimentari.4
2    I Cantoni stabiliscono le premesse per l'autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un'efficace sorveglianza.
3    Essi tengono, conformemente alle prescrizioni del Consiglio federale, una statistica dei capi uccisi e degli effettivi delle specie più importanti.
4    Il Consiglio federale designa i mezzi ausiliari proibiti per l'esercizio della caccia. Esso fa allestire una statistica federale della caccia.
12 
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 12 - 1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
1    I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
2    Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l'uomo.13 Possono affidare l'esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un'autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.14
2bis    Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l'Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso 2.15
3    I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.
4    Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l'effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all'articolo 7a capoversi 1 e 2.16
4bis    Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell'Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.17
5    La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:
a  dai grandi predatori agli animali da reddito; o
b  dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.18
6    La Confederazione può affidare l'esecuzione dei compiti di cui al capoverso 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.19
7    D'intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l'eseguibilità delle misure.20
13
SR 922.0 Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) - Legge sulla caccia
LCP Art. 13 Risarcimento dei danni causati dalla selvaggina - 1 Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
1    Per i danni causati dalla selvaggina al bosco, alle colture agricole e ad animali da reddito è corrisposto un equo risarcimento. Sono eccettuati i danni causati da animali contro i quali sono ammesse misure di autodifesa a tenore dell'articolo 12 capoverso 3.
2    I Cantoni disciplinano l'obbligo di risarcimento. Il risarcimento è dovuto soltanto per quanto non si tratti di danni insignificanti e siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno. Le spese per siffatte misure possono essere computate nel calcolo dell'indennità.
3    La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all'articolo 11 capoverso 6.21
4    La Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento dei danni causati da animali di determinate specie protette alle foreste, alle colture agricole e agli animali da reddito, sempre che siano state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.22 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, designa queste specie protette e determina le condizioni dell'obbligo di risarcimento.
5    Oltre a quanto previsto dal capoverso 4, la Confederazione e i Cantoni partecipano anche al risarcimento dei danni causati dai castori agli edifici e impianti di interesse pubblico, alle infrastrutture di trasporto private e alle scarpate spondali il cui danneggiamento pregiudica la protezione contro le piene. Il risarcimento è versato soltanto se sono state prese le misure che si potevano ragionevolmente pretendere per prevenire il danno.23
LFo: 27
SR 921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFo) - Legge forestale
LFo Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni - 1 Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni. Effettuano in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi sul loro territorio.32
1    Fatto salvo l'articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni. Effettuano in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi sul loro territorio.32
2    Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
85 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
1    In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile:
a  nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi;
b  nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi.
2    Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale.
86 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
90 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
97 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88
105 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Registro DTF
114-IA-8 • 119-IA-123 • 124-I-25 • 128-I-3 • 134-V-138 • 137-V-51 • 138-I-143 • 140-III-16 • 141-I-36
Weitere Urteile ab 2000
2C_422/2007 • 2C_447/2007 • 2C_562/2008 • 2C_975/2015 • 2P.154/1994 • 4C.190/1996 • 4P.226/2002
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
autorità inferiore • tribunale federale • danno • fattispecie • foresta • firma • responsabilità dello stato • incontro • ricorso in materia di diritto pubblico • prato • specie animale • caccia e pesca • onere della prova • cancelliere • parte interessata • 1995 • diritto cantonale • ufficio federale dell'ambiente • società semplice • singole società
... Tutti
FF
1983/II/1197
SJ
1997 S.396