Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-5842/2020

Sentenza del 31 marzo 2021

Giudici Raphaël Gani (presidente del collegio),

Composizione Jürg Steiger, Keita Mutombo,

cancelliera Sara Pifferi.

A._______,

Parti patrocinata dall'avv. Elisa Antonini,

ricorrente,

Contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto IVA (1° luglio 2010 - 31 dicembre 2015; attività indipendente, attribuzione delle prestazioni, unità d'impresa).

Fatti:

A.

A.a La società anonima A._______ (di seguito: società contribuente) è iscritta dal 17 settembre 2010 quale contribuente IVA presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Essa ha per scopo:

« (...) ».

Fino al 30 settembre 2012, la società contribuente gestiva sia un esercizio pubblico denominato « B._______ » sia un club per incontri fra persone adulte denominato « C._______ ». Dal 1° ottobre 2012, dopo la revoca dell'autorizzazione per la gerenza dell'esercizio pubblico, il locale è poi stato adibito unicamente a club per incontri fra persone adulte.

A.b Nei mesi di maggio e agosto 2016 e luglio 2017, l'AFC ha eseguito un controllo fiscale presso la società contribuente per i periodi fiscali dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2015, il quale si è concluso con l'emissione di due avvisi di tassazione (di seguito: AT) del 14 novembre 2017, nei quali è stato fissato un recupero d'imposta (IVA) a favore dell'AFC di complessivi 740'271 franchi, oltre accessori:

AT n. 244'547 del 14 novembre 2017 per i periodi fiscali dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2014: recupero d'imposta di 545'585 franchi;

AT n. 244'548 del 14 novembre 2017 per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015: recupero d'imposta di 194'413 franchi.

Il recupero d'imposta concerne in particolare la determinazione e l'imposizione della cifra d'affari imponibile derivante dalle prestazioni erotiche effettuate dalle « professioniste », in seguito all'attribuzione di tali prestazioni alla cifra d'affari alla società contribuente (cifra 1.2 dell'AT n. 244'547 e cifra 1.1 dell'AT n. 244'548). Inoltre, visto il risultato del controllo, alla società contribuente è stata revocata retroattivamente l'autorizzazione per allestire i rendiconti secondo il metodo delle aliquote saldo. concessole dall'AFC, a partire dal 1° gennaio 2015 (cifra 1.1 dell'AT n. 244'548).

A.c Con scritti del 1° dicembre 2017 e del 22 dicembre 2017, la società contribuente - per il tramite del suo patrocinatore - ha contestato parzialmente i summenzionati due AT del 14 novembre 2017, in particolare che le venisse attribuita della cifra d'affari realizzata dalle professioniste mediante l'erogazione delle prestazioni erotiche e la conseguente revoca dell'autorizzazione ad applicare il metodo delle aliquote saldo. In via subordinata, essa ha chiesto all'AFC che gli incassi derivanti dalle entrate al locale pagate dalle ragazze vengano considerati come ricavi interni e le vengano quindi accreditati.

A.d Il 14 dicembre 2017 la società contribuente ha versato all'AFC l'importo di 12'993.45 franchi.

A.e Con decisione 12 settembre 2019, l'AFC ha respinto tutte le censure della società contribuente e confermato integralmente il recupero d'imposta di cui ai due AT del 14 novembre 2017, affermando sostanzialmente che la società contribuente appare verso l'esterno quale fornitrice delle prestazioni erotiche e non come semplice intermediaria tra le ragazze e i loro clienti. Poiché le professioniste sono viste come facenti parte della sua impresa, l'AFC ha ritenuto ch'essa fosse la sola ad esercitare un'attività indipendente dal punto di vista dell'IVA. L'AFC ha inoltre confermato la revoca retroattiva a partire dal 1° gennaio 2015 dell'autorizzazione ad allestire i rendiconti secondo il metodo delle aliquote saldo.

A.f Avverso la predetta decisione la società contribuente - per il tramite del suo patrocinatore - ha presentato reclamo 11 ottobre 2019 dinanzi all'AFC, chiedendone in via principale l'annullamento. In particolare, essa ha contestato la ripresa fiscale relativa all'imposizione delle cifre d'affari realizzate mediante le prestazioni erotiche, sostenendo che le stesse andrebbero invero attribuite alle professioniste, in quanto quest'ultime agirebbero a titolo indipendente e apparirebbero verso i clienti quali prestatrici di servizi. Essa ha pertanto chiesto che il debito fiscale per i periodi fiscali controllati venga fissato a 12'993.45 franchi, oltre accessori, nonché la conseguente applicazione del metodo delle aliquote saldo. In via subordinata, essa ha chiesto l'annullamento della decisione nonché la fissazione del debito fiscale a 705'542 franchi, oltre accessori, poiché a suo avviso le entrate al locale da lei pagate andrebbero considerate quali ricavi interni non soggetti all'IVA.

A.g Con decisione su reclamo del 22 ottobre 2020, l'AFC ha respinto il suddetto reclamo e confermato integralmente la decisione 12 settembre 2019, essenzialmente per gli stessi motivi ivi adotti.

B.

B.a Avverso la predetta decisione su reclamo, la società contribuente (di seguito: ricorrente o società ricorrente) - sempre per il tramite del suo patrocinatore - ha inoltrato ricorso 20 novembre 2020 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. In via principale, protestando tasse, spese e ripetibili, essa chiede che la decisione impugnata venga annullata, che le prestazioni effettuate dalle professioniste nei periodi fiscali dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2015 non le vengano imputate, ch'essa rimanga a beneficio dell'applicazione del metodo delle aliquote saldo e ch'essa debba all'AFC unicamente gli interessi moratori del 4% dal 31 marzo 2014 al 15 dicembre 2017 sull'importo di 12'993.45 franchi. In via sussidiaria, sempre protestando tasse, spese e ripetibili, essa chiede l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio dell'incarto all'AFC per completare la fase istruttoria, per nuova tassazione. In sostanza, invocando gli stessi motivi già sollevati dinanzi all'AFC sia nel suo reclamo che nelle sue precedenti prese di posizione a sostegno dell'attribuzione delle prestazioni erotiche alle professioniste anziché a lei, la società ricorrente censura nei confronti dell'AFC l'accertamento inesatto e incompleto della fattispecie, in particolare a motivo che quest'ultima si sarebbe fondata solo sul sito internet e su qualche fotografia per imputarle le prestazioni erotiche, senza verificare le effettive modalità di lavoro delle professioniste e senza tenere conto dei mezzi probatori da lei prodotti.

B.b Con risposta 7 gennaio 2021, l'AFC (di seguito: autorità inferiore) ha sottolineato l'intervenuta prescrizione assoluta per il periodo fiscale 2010, per un importo di 22'322 franchi. Essa ha poi precisato che per i periodi fiscali 2011-2015 non ancora prescritti, il credito fiscale in litigio ammonta a 717'949 franchi. Per il resto, si è riconfermata nelle proprie decisioni, postulando il rigetto integrale del ricorso.

C.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Giusta l'art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA. In particolare, le decisioni pronunciate su reclamo dall'AFC in materia IVA possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF; art. 83 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 83 Reclamo - 1 Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
1    Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
2    Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell'atto di reclamo e allegati allo stesso.
3    Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.
4    Se il reclamo è presentato contro una decisione già esaustivamente motivata dell'AFC, quest'ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, lo trasmette come ricorso al Tribunale amministrativo federale.169
5    La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposizioni di legge determinanti.
della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]). Il Tribunale è dunque competente per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla PA (cfr. art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF; art. 2 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
1    Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
2    Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
3    In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13
4    La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
PA; art. 81 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 81 Principi - 1 Le disposizioni della PA168 sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.
1    Le disposizioni della PA168 sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.
2    Le autorità accertano d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti.
3    Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. L'ammissione di una prova non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova.
LIVA). Nell'ambito delle procedure in materia IVA, non si applica l'art. 2 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
1    Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
2    Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
3    In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13
4    La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
PA (cfr. art. 81 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 81 Principi - 1 Le disposizioni della PA168 sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.
1    Le disposizioni della PA168 sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.
2    Le autorità accertano d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti.
3    Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. L'ammissione di una prova non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova.
LIVA).

1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
segg., art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA). L'atto impugnato è una decisione dell'AFC fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, che impone la società ricorrente al pagamento dell'IVA. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente quest'ultima risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149).

In particolare, giusta l'art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA, l'accertamento dei fatti è incompleto allorquando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'accertamento è invece inesatto allorquando l'autorità ha omesso d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in maniera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli atti dell'incarto, ecc. (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-671/2015 del 3 agosto 2020 consid. 2.1; A-6035/2018 del 26 febbraio 2020 consid. 2.1.2; A-5367/2018 del 20 agosto 2019 consid. 2.1 con rinvii).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTF 142 V 551 consid. 5; 141 V 234 consid. 1; DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1 con rinvii; 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. DTF 141 V 234 consid. 1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA; cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1; 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; [tra le tante] sentenze del TAF A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2 con rinvii; A-5070/2013 del 9 dicembre 2014 consid. 2.3.1 con rinvii; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 3.144). Tale modo di procedere non è contrario al diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cost. (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; sentenza del TAF A-2176/2020 del 20 gennaio 2021 consid. 2.3 con rinvii).

Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
CC, in virtù del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe all'amministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che assoggettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito della parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non provata. Inoltre la sola allegazione non basta (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6182/2012 del 27 agosto 2013 consid. 2.3.2 con rinvii). Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere probatorio, poiché interviene ad un stadio anteriore (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2 con rinvii; A-5070/2013 del 9 dicembre 2014 consid. 2.3.2 con rinvii).

Applicate al diritto fiscale, tali regole presuppongono che l'amministrazione fiscale sopporti l'onere della prova delle circostanze di fatto che determinano l'imposizione o l'importo dell'imposta dovuto, ovvero i fatti che fondano o aumentano l'imposizione, mentre l'assoggettato di quelle che diminuiscono o azzerano l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano o riducono l'importo d'imposta dovuto (cfr. DTF 133 II 153 consid. 4.3; sentenze del TF 2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-2176/2020 del 20 gennaio 2021 consid. 2.3 con rinvii; A-5070/2013 del 9 dicembre 2014 consid. 2.3.3 con rinvii). Se le prove raccolte dall'autorità forniscono sufficienti indizi dell'esistenza di elementi imponibili, spetta poi di nuovo al contribuente stabilire l'esattezza delle sue affermazioni e sostenere l'onere della prova del fatto che giustifica la sua esenzione (cfr. DTF 133 II 153 consid. 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-2888/2016 del 16 giugno 2017 consid. 3.2 con rinvii). Tuttavia, ciò si applica solo se risulta impossibile, nell'ambito della massima inquisitoria e in applicazione del principio del libero apprezzamento delle prove, stabilire i fatti corrispondenti con un grado di verosimiglianza sufficiente alla realtà (cfr. DTF 139 V 176 consid. 5.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-2176/2020 del 20 gennaio 2021 consid. 2.3 con rinvii).

2.4

2.4.1 La LIVA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto - 1 Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
1    Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
2    Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
3    Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 112 Applicazione del diritto anteriore - 1 Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
1    Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
2    Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3    Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.
LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne i periodi fiscali dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2015, alla stessa risultano dunque applicabili la LIVA e l'ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA, RS 641.201). Più precisamente, per quanto concerne il diritto materiale risulta applicabile la LIVA nella sua versione in vigore durante i periodi fiscali qui in esame.

3.
Nel caso in disamina, prima di entrare nel merito del ricorso, lo scrivente Tribunale deve preliminarmente esaminare se i crediti fiscali in oggetto sono prescritti o meno.

3.1

3.1.1 Di fatto, la prescrizione - se constatata - comporta la perenzione della pretesa dell'autorità inferiore. La prescrizione è una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. DTF 142 II 182 consid. 3.2.1; 138 II 169 consid. 3.2; sentenza del TF 2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5 con rinvio; [tra le tante] sentenze del TAF A-6511/2019 del 29 luglio 2020 consid. 2.3.3; A-3678/2016 del 6 agosto 2018 consid. 3 con rinvii; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, pag. 278; Marlise Rüegsegger, in: Martin Zweifel et al., Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer, 2015 [di seguito: MWSTG-Kommentar], n. 7 ad art. 42
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA con rinvii).

3.1.2 La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenze del TF 2C_243/2014 del 4 dicembre 2014 consid. 5 con rinvio; 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-3678/2016 del 6 agosto 2018 consid. 3.1 con rinvii; Beusch, op. cit., pag. 282 seg.; Rüegsegger, MWSTG-Kommentar, n. 5 ad art. 42
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA). Per questo motivo, alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo. Nella fattispecie, la prescrizione dei crediti fiscali in materia IVA è retta dall'art. 42
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA. Giusta l'art. 42 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA, il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale (« termine di prescrizione relativa »). La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'art. 78 cpv. 3
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 78 Controllo - 1 L'AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all'AFC l'accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all'articolo 73 capoverso 2.
1    L'AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all'AFC l'accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all'articolo 73 capoverso 2.
2    La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell'AFC è considerata un controllo.
3    Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati l'AFC può eccezionalmente prescindere dall'annuncio del controllo.
4    Il contribuente può, con domanda motivata, chiedere l'esecuzione di un controllo.162 Il controllo deve essere effettuato entro due anni.
5    Il controllo deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione; quest'ultimo indica l'ammontare del credito fiscale del periodo controllato.
6    Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1-4 presso i seguenti istituti possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie;
c  una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 1934163 sulle banche;
d  un istituto finanziario ai sensi della legge del 15 giugno 2018164 sugli istituti finanziari;
e  un'infrastruttura del mercato finanziario ai sensi della legge del 19 giugno 2015165 sull'infrastruttura finanziaria.166
7    Il segreto professionale previsto dalla legge sulle banche, dalla legge sugli istituti finanziari e dalla legge sull'infrastruttura finanziaria deve essere tutelato.167
LIVA o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione (cfr. art. 42 cpv. 2
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA). Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni (cfr. art. 42 cpv. 3
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA; sentenza del TAF A-3678/2016 del 6 agosto 2018 consid. 3.1). Il termine di prescrizione relativa di cui all'art. 42 cpv. 2
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA può essere interrotta fino al momento del termine di prescrizione assoluta di cui all'art. 42 cpv. 6
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA (cfr. sentenza del TAF A-6511/2019 del 29 luglio 2020 considd. 2.3.1).

In virtù dell'art. 42 cpv. 6
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA, il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale (« termine di prescrizione assoluta »; sentenze del TAF A-6511/2019 del 29 luglio 2020 considd. 2.3.1 e 2.3.2; A-3678/2016 del 6 agosto 2018 consid. 3.1; A-6544/2012 del 12 settembre 2013 consid. 2.7 con rinvii; Rüegsegger, MWSTG-Kommentar, n. 6 segg. ad art. 42
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA).

3.2 In concreto, la ripresa fiscale operata nei confronti della società ricorrente concerne l'IVA relativa ai periodi fiscali 2010-2015 (dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2015).

3.2.1 Per quanto concerne il periodo fiscale 2010 (dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2010), il Tribunale constata d'ufficio l'intervenuta prescrizione assoluta del diritto di tassazione ex art. 42 cpv. 6
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio) per un importo di 22'322 franchi, così come altresì segnalatoli dall'autorità inferiore con risposta del 7 gennaio 2021.

In tali circostanze, il ricorso della società ricorrente va pertanto parzialmente accolto su questo punto, con conseguente annullamento della ripresa fiscale di 22'322 franchi per il periodo fiscale 2010.

3.2.2 Per quanto concerne invece i successivi periodi fiscali 2011-2015 (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015), nella misura in cui non è ancora intervenuta la prescrizione assoluta ex art. 42 cpv. 6
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA del diritto di tassazione, il Tribunale osserva invece quanto segue. Poiché l'art. 42 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA sancisce testualmente in maniera inequivocabile che il diritto di tassare si prescrive in cinque anni « dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale », la decorrenza del termine di prescrizione relativo va calcolato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al periodo fiscale interessato (cfr. sentenza del TAF A-6511/2019 del 29 luglio 2020 consid. 3.2.1.1). Nel caso concreto, il termine di prescrizione di cinque anni ha dunque iniziato a decorrere in data 1° gennaio 2012 per il periodo fiscale 2011, in data 1° gennaio 2013 per il periodo fiscale 2012, in data 1° gennaio 2014 per il periodo fiscale 2013, in data 1° gennaio 2015 per il periodo fiscale 2014 e in data 1° gennaio 2016 per il periodo fiscale 2015. Detto termine - in assenza di un atto d'interruzione - sarebbe dunque giunto scadenza rispettivamente, il 1° gennaio 2017, il 1° gennaio 2018, il 1° gennaio 2019, il 1° gennaio 2020 e il 1° gennaio 2021 (cfr. sentenza del TF 2C_217/2019 del 27 aprile 2020 consid. 4.5.2).

Ciò premesso, da un esame degli atti dell'incarto, risulta tuttavia che detto termine di prescrizione è stato interrotto dall'autorità inferiore a più riprese, con conseguente decorrenza di un nuovo termine di 2 anni ai sensi dell'art. 42 cpv. 3
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA (cfr. consid. 3.1.2 del presente giudizio). In linea generale, si deve ammettere che l'incarto dell'autorità inferiore che dovrebbe essere completo (cfr. al riguardo, sentenza del TF 2C_79/2020 del 3 aprile 2020 consid. 3.2.4), non contiene alcun atto interruttivo della prescrizione in senso stretto prima dei due AT n. 244'547 e n. 244'548 del 14 novembre 2017 (cfr. atto n. 3 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. AFC]). Tenuto conto di questi due AT, detto fatto non avrebbe impedito, qualora si fosse trattato della prima interruzione, la prescrizione del periodo fiscale 2011. Sennonché dal rapporto di revisione del 4 novembre 2017 dell'autorità inferiore (cfr. atto n. 2 dell'inc. AFC) risulta tuttavia che il controllo è iniziato il 19 maggio 2016, così come indicato alla cifra n. 1.15 : « Durata del controllo 19.05.16/ 20.05.16/ 17.08.16/ 17.07.17/ 18.07.17/ 19.07.17 ». Ora, la ricorrente non contesta questo aspetto della procedura. Sebbene la prescrizione vada esaminata d'ufficio dal Tribunale (cfr. già citata sentenza del TF 2C_79/2020 del 3 aprile 2020 consid. 3.1), spettava alla società ricorrente contestare - qualora essa avesse ritenuto tale elemento di fatto come erroneo - che il controllo sia effettivamente iniziato nel maggio 2016 e che, di conseguenza, l'autorità inferiore abbia in tal modo validamente interrotto la prescrizione con degli atti d'inchiesta. Si deve quindi ammettere che la prescrizione è stata validamente interrotta per la prima volta il 19 maggio 2016 con l'inizio del controllo fiscale esperito dall'autorità inferiore presso la ricorrente. In breve, tenuto conto di quanto precede, la prescrizione è stata interrotta la prima volta al più tardi con l'inizio del controllo fiscale dell'autorità inferiore nel maggio 2016, la seconda volta con i due AT n. 244'547 e n. 244'548 del 14 novembre 2017 (cfr. atto n. 3 dell'inc. AFC), la terza volta con decisione 12 settembre 2019 (cfr. atto n. 7 dell'inc. AFC) e da ultimo con decisione su reclamo del 22 ottobre 2020 (cfr. atto n. 9 dell'inc. AFC).

Ne discende che - nella misura in cui non è ancora intervenuta né la prescrizione relativa né la prescrizione assoluta - i crediti fiscali di 717'949 franchi relativi ai periodi fiscali 2011-2015 (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015), qui litigiosi così come indicato dall'autorità inferiore nella sua risposta 7 gennaio 2021, non risultano ancora prescritti.

4.
Ciò sancito, oggetto del litigio è l'attribuzione alla società ricorrente delle cifre d'affari realizzate in correlazione con le prestazioni erotiche erogate dalle « professioniste » nei periodi fiscali 2011-2015 (dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015) - il periodo fiscale 2010 essendo prescritto, come appena visto (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio) - nonché la conseguente ripresa fiscale operata nei suoi confronti dall'autorità inferiore. La società ricorrente contesta infatti detta ripresa fiscale e l'attribuzione delle prestazioni erotiche in suo capo, sollevando nei confronti dell'autorità inferiore un accertamento inesatto e incompleto della fattispecie e sostenendo che invero tali prestazioni andrebbero attribuite alle professioniste. Litigiosa è altresì la conseguente revoca dell'autorizzazione ad applicare il metodo delle aliquote saldo.

In tale contesto, per il Tribunale si tratta principalmente di determinare sotto il profilo dell'IVA, se è a giusto titolo che l'autorità inferiore ha attribuito alla società ricorrente le prestazioni erotiche erogate dalle professioniste durante i periodi fiscali 2011-2015 (cfr. consid. 6 del presente giudizio), nonché revocato l'autorizzazione ad applicare il metodo delle aliquote saldo (cfr. consid. 8 del presente giudizio). A tal fine, di seguito verranno dapprima richiamati i principi qui applicabili (cfr. consid. 5 del presente giudizio).

5.

5.1 Giusta l'art. 1 cpv. 2
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
1    La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
2    La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto:
a  un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero3);
b  un'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto);
c  un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).
3    La riscossione è effettuata secondo i principi:
a  della neutralità concorrenziale;
b  dell'economicità del pagamento e della riscossione;
c  della trasferibilità dell'imposta.
LIVA, la Confederazione riscuote a titolo d'IVA un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguito sul territorio svizzero), un'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto) e un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).

Una prestazione è imponibile sul territorio svizzero unicamente se è effettuata da un contribuente dietro controprestazione (cfr. art. 18 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.
1    Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.
2    In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione:
a  i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale;
b  i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico;
c  i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d'acqua;
d  i doni;
e  i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti;
f  i dividendi e altre quote di utili;
g  i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un'unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali;
h  gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi;
i  gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili;
j  le indennità per attività svolte a titolo dipendente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo;
k  i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all'estero esente dall'imposta in virtù dell'articolo 23 capoverso 2 numero 1;
l  gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane.
LIVA), ciò che presuppone la sussistenza di uno scambio di prestazioni - ovvero, una prestazione e una controprestazione aventi un legame economico diretto - tra un fornitore (o prestatore) e un acquirente (o destinatario; cfr. DTF 138 II 239 consid. 3.2; DTAF 2019 III/1 consid. 3.1 con rinvii). In tale contesto, sono segnatamente imponibili all'IVA le prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3 lett. e
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per:
a  territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane (LD);
b  beni: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;
c  prestazione: la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo nell'aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità;
d  fornitura:
d1  il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio,
d2  la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento,
d3  la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento;
e  prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. Vi è parimenti prestazione di servizi quando:
e1  valori e diritti immateriali vengono ceduti,
e2  non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione;
f  controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione;
g  attività sovrana: attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un'organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;
h  persone strettamente vincolate:
h1  i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine,
h2  fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza;
i  dono: liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto dell'imposta sul valore aggiunto; una liberalità è anche considerata dono:
i1  se è menzionata una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di indicazione della ditta o del logo del donatore,
i2  se si tratta di contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica; i contributi di benefattori sono considerati doni anche quando nei limiti dei fini previsti negli statuti le organizzazioni di utilità pubblica concedono volontariamente vantaggi ai propri benefattori comunicando loro nel contempo che non può essere fatta valere alcuna pretesa;
j  organizzazione di utilità pubblica: organizzazione che soddisfa le condizioni previste nell'articolo 56 lettera g LIFD;
k  fattura: qualsiasi documento con il quale per una prestazione viene conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nelle transazioni commerciali.
LIVA.

5.2 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere dalla forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e non è esentato dall'assoggettamenti in virtù dell'art. 10 cpv. 2
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
LIVA. Esercita un'impresa chiunque svolte un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e agisce in nome proprio nei confronti di terzi (cfr. art. 10 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
LIVA, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 [RU 2009 7129; RU 2017 3575]). È esentato dall'assoggettamento di cui all'art. 10 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
LIVA, segnatamente chi realizza sul territorio svizzero una cifra d'affari inferiore a 100'000 franchi annui, sempre che non rinunci all'esenzione dall'assoggettamento; la cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
LIVA, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 [RU 2009 7129; RU 2017 3575]).

5.3

5.3.1 Secondo la giurisprudenza, dal punto di vista dell'IVA un'attività viene qualificata come dipendente o indipendente sulla base di una valutazione globale di tutti i fattori rilevanti. In tale contesto, la valutazione dell'attività deve fondarsi principalmente su criteri economici e fattuali (cosiddetto « approccio economico »). Il punto di vista del diritto civile e contrattuale non è decisivo, ma serve solo quale indizio (cfr. DTF 146 V 139 consid. 3.1; 144 V 111 consid. 4.2; 138 II 251 consid. 2.4.2; sentenza del TF 2C_927/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 2.2.2; sentenza del TAF A-5345/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 2.2.1 con rinvii). Tenuto conto della natura dell'IVA, l'apprezzamento va fatto principalmente dal punto di vista del destinatario. Non si tratta tuttavia di conoscere l'opinione soggettiva del destinatario, bensì di sapere come l'insieme delle prestazioni viene percepito da una determinata categoria di destinatari (cfr. sentenze del TAF A-3050/2015 del 6 ottobre 2015 considd. 3.1.1 e 3.1.2; A-589/2014 del 27 agosto 2014 considd. 3.1.1 e 3.1.2; A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 2.1.2 con rinvii).

5.3.2 La nozione di « attività indipendente » in materia IVA è una nozione giuridica indeterminata. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, importanti indizi che parlano a favore del carattere indipendente di un'attività sono in particolare l'apparire e l'agire in proprio nome nei confronti di terzi, l'assunzione del rischio imprenditoriale (utili e perdite), la libertà di scegliere se accettare o meno un compito e la libertà di poterlo organizzare in modo indipendente. Possono giocare altresì un ruolo determinante in tal senso l'impiego di personale, l'esecuzione di ingenti investimenti, il fatto di disporre di locali (commerciali) propri, l'esistenza di diversi mandati e l'avvicendamento degli stessi, nonché l'indipendenza in termini di gestione aziendale e di organizzazione del lavoro (cfr. DTF 138 II 251 consid. 2.4.2; sentenze del TF 2C_406/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 5.3 [imposte dirette]; 2C_387/2020 del 23 novembre 2020 consid. 5.3; 2C_927/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 2.2.2; 2C_1001/2015 del 5 luglio 2016 consid. 3.4; sentenze del TAF A-5345/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 2.2.2 con rinvii; A-3050/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 2.2.1; A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.1 con rinvii).

5.3.3 Altri indizi - che però a loro soli non sono decisivi - possono risultare dal trattamento della situazione nell'ambito delle assicurazioni sociali e dalla qualifica dei fatti nell'ambito delle imposte dirette (cfr. DTF 138 II 251 consid. 4.3.2; sentenze del TF 2C_850/2014 e 2C_854/2014 del 10 giugno 2016 consid. 8.1.1; 2C_814/2013 del 3 marzo 2014 consid. 1.7.4; sentenza del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2 con i numerosi rinvii). Poiché tuttavia ogni ambito giuridico ha obbiettivi specifici, possono sorgere delle differenze tra i giudizi emanati in ambito IVA e quelli emanati nell'ambito delle assicurazioni sociali o delle imposte dirette. È dunque possibile che una stessa persona sia considerata diversamente a seconda dell'ambito giuridico in questione (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-777/2013 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2; A-6180/2012 del 3 settembre 2013 consid. 2.2.2). Nell'esaminare l'esistenza di un'attività indipendente l'amministrazione fiscale non è vincolata alle conclusioni degli istituti di previdenza professionale, poiché quest'ultimi non sono dotati di alcun potere decisionale (cfr. sentenze del TF 2C_406/2020 del 10 febbraio 2021 consid. 5.3 [imposte dirette]; 2C_204/2016 del 9 dicembre 2016 consid. 3.3; 2C_248/2015 del 2 ottobre 2015 consid. 3.3; 2C_156/2010 del 7 giugno 2011 consid. 3.3).

5.3.4 La questione a sapere se una persona agisce o meno in proprio nome non è decisiva unicamente per la determinazione di un eventuale assoggettamento soggettivo (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
LIVA). L'agire in proprio nome nelle relazioni esterne è altresì decisivo per l'attribuzione delle singole operazioni e per la determinazione del fornitore delle prestazioni soggette all'IVA (cfr. art. 20 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 20 Attribuzione delle prestazioni - 1 Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.
1    Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.
2    Se una persona agisce in nome e per conto di un'altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato se il rappresentante:
a  può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato; e
b  comunica espressamente l'esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione o l'esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze.
3    Se il capoverso 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale fornitore e la persona che fornisce effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale fornitore e il destinatario della prestazione.
LIVA). In linea di principio, l'atto viene attribuito a colui che verso l'esterno e nei confronti di terzi agisce in proprio nome (cfr. DTF 142 II 488 consid. 2.3.1; [tra le tante] sentenze del TF 2C_927/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 2.2.1; 2C_1001/2015 del 5 luglio 2016 consid. 3.2; DTAF 2016/23 consid. 2.2.2; sentenze del TAF A-5345/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 2.2.3 con rinvii; A-3050/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 2.2.2).

5.3.5 In merito alle prestazioni erotiche, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale hanno ripetutamente sancito che il criterio decisivo per determinare se un'attività viene esercitata a titolo indipendente, rispettivamente per analizzare il modo di agire nei confronti di terzi (« Aussenauftritt »), è il modo in cui l'offerta al pubblico viene oggettivamente percepita da una persona terza neutrale (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5345/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 2.2.4; A-3050/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 3.1.1; A-589/2014 del 27 agosto 2014 consid. 3.1.1; A-6198/2012 del 3 settembre 2013 consid. 3.1.1). In tale contesto, il punto di partenza per l'esame di questo aspetto oggettivo è di norma il sito internet (cfr. sentenza del TF 2C_927/2019 del 10 febbraio 2020 consid. 2.2.3; sentenze del TAF A-5345/2018 del 3 ottobre 2019 consid. 2.2.4; A-3050/2015 del 6 ottobre 2015 consid. 3.1.2; A-589/2014 del 27 agosto 2014 consid. 3.1.2; A-6198/2012 del 3 settembre 2013 consid. 3.1.2).

5.4 Secondo il principio dell'entità distinta (« Trennungsprinzip »), in materia IVA, una collettività di persone (di diritto civile, commerciale o pubblico) o un stabilimento d'impresa costituisce un'entità distinta dai suoi membri (o dai suoi soci) o dalla società di cui fa parte dal momento in cui la collaborazione si manifesta verso l'esterno e che fornisce delle prestazioni in proprio nome (cfr. Jaeggi/Molino, L'imposta sul valore aggiunto nelle prestazioni di servizi transfrontaliere tra la casa madre e succursale, in: Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese [RDAT] 2005 II pag. 641 segg., pag. 653; Rivier/Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, la taxe sur la valeur ajoutée, 2000, pag. 104 seg.). Nel caso contrario, essa è assoggettata all'IVA quale soggetto unico, ancorché sia organizzata in settori d'attività indipendenti e differenti. In base al principio dell'unità d'impresa, pertanto, gli uffici, le officine, le succursali, ecc. di un unico soggetto economico formano un'unità aziendale e costituiscono un solo soggetto d'imposta. Le cifre d'affari realizzate tra le varie componenti aziendali costituiscono pertanto delle operazioni interne non imponibili all'IVA (cfr. sentenza del TAF A-3574/2013 del 18 novembre 2014 consid. 5.3; Jaeggi/Molino, op. cit., pag. 655 segg.; Mollard/Oberson/Tissot Benedetto, Traité TVA, 2009, pag. 431 n. 51 segg.)

5.5 Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5'020'000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 109'000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo (cfr. art. 37 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 37 - 1 Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
1    Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
2    In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.
3    Le aliquote saldo tengono conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.86
4    Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.
5    Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni, possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.87 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LIVA, nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2017 [RU 2010 2055; RU 2017 6305]).

6.

6.1 In concreto, da un esame degli atti dell'incarto, risulta come incontestato che fino al 30 settembre 2012, la società ricorrente gestiva sia l'esercizio pubblico denominato « B._______ » sia un club per incontri fra persone adulte denominato « C._______ », entrambi ubicati a X._______. Dal 1° ottobre 2012, alla stessa è stata revocata l'autorizzazione per la gerenza dell'esercizio pubblico, ragione per cui il locale è poi stato adibito unicamente a club per incontri fra persone adulte (« postribolo con spazio riservato per incontri fra persone adulte »; cfr. Rapporto di revisione dell'autorità inferiore del 4 novembre 2017, Modulo 11 - Complementi, pag. 1 [atto n. 2 dell'inc. AFC]; decisione 12 settembre 2019 dell'autorità inferiore, pagg. 1 seg. [atto n. 7 dell'inc. AFC]). È altresì accertato che durante i periodi fiscali dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 qui in esame - come visto (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio), il periodo fiscale 2010 essendo prescritto - la società ricorrente era a beneficio di una Patente di esercizio pubblico che prevedeva 30 camere con 60 posti letto (cfr. rapporto di segnalazione del 18 maggio 2017 della Polizia cantonale ticinese [atto n. 2e dell'inc. AFC]). Le camere neI periodo daI 2010 al 2012 erano 30, per poi passare a partire daI 2013, a 32 (cfr. citato Modulo 11 - Complementi, pag. 1). Dalle informazioni agli atti risulta che in ogni camera ci sia un unico letto doppio (cfr. fotografia di una stanza tipo [allegato n. 8 accluso all'atto n. 2 dell'inc. AFC]) e che dette stanze vengano utilizzate dalle « professioniste » esercitanti la prostituzione (cfr. citato rapporto di segnalazione). È inoltre incontestato, che durante detti periodi fiscali queste professioniste hanno erogato delle prestazioni erotiche.

Come già rilevato dal Tribunale (cfr. consid. 5 del presente giudizio), qui litigiosa è l'attribuzione alla società ricorrente delle cifre d'affari relative alle prestazioni erotiche erogate dalle predette professioniste. In tale contesto, si pone innanzitutto la questione a sapere se, dal punto di vista dell'IVA, sono le professioniste che lavorano nel club o la stessa società ricorrente che lo gestisce a dover essere qualificato di fornitore delle prestazioni erotiche. Per rispondere a tale quesito occorre stabilire se le professioniste hanno svolto o meno le loro attività a titolo « indipendente », agendo verso l'esterno in proprio nome (cfr. considd. 5.2 e 5.3.4 del presente giudizio). Decisivo è come l'offerta delle prestazioni erotiche viene oggettivamente percepita dal pubblico, rispettivamente da una persona terza neutrale. Il punto di partenza per l'esame di questo aspetto oggettivo è di norma il sito internet (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio).

6.2 In tale frangente, il Tribunale deve dunque in primis esaminare quanto risultante dal sito internet della società ricorrente, alla luce delle constatazioni dell'autorità inferiore e degli altri elementi agli atti.

6.2.1 Di fatto, con l'esame del contenuto del sito internet della società ricorrente (« [indirizzo sito internet] ») l'autorità inferiore ha constatato e ritenuto quanto segue (cfr. decisione impugnata, consid. 5.2.1; decisione del 12 settembre 2019, considd. 5.2.1-5.2.4):

la pagina di accesso del sito internet della ricorrente si presenta con il logo dell'impresa, costituito dal nome « D._______ », accanto al quale appaiono la raffigurazione di una donna e la scritta « almeno 18 anni » in diverse lingue. Una volta effettuato l'accesso, si apre la pagina principale, nella quale vengono mostrate le diverse rubriche e alcune foto delle ragazze. Su ogni pagina del sito viene indicato il numero di ragazze presenti nella casa (« 20 ragazze presenti in questo momento »). Nelle rubriche « Girls » e « servizi speciali », la ricorrente presenta dapprima le « sue ragazze », raffigurandole in bianco e nero e assegnando loro uno pseudonimo, e pubblicizza in seguito i servizi offerti dalle stesse: « C._______ organizza per ogni occasione esclusive compagnie per il gentleman esigente. Siete alla ricerca di un'avventura erotica? Lasciatevi sedurre oppure date libero sfogo alle vostre fantasie, e dame di compagnia mozzafiato vi accompagneranno con piacere nei vostri viaggi di esplorazione ». In generale viene più volte accentuata l'appartenenza delle professioniste alla società ricorrente (« tête-à-tête con le nostre ragazze »; « momenti esclusivi con le nostre ragazze »), per cui da un punto di vista esterno apparirebbe evidente che essa era interessata a presentare, per mezzo del suo sito internet, le « sue ragazze », alfine di invogliare potenziali clienti ad entrare nel locale, e di conseguenza a generare un maggior profitto. Anche all'interno la ricorrente si proporrebbe tramite le sue ragazze. Dalla rubrica « Jobs, collabora con noi » si evincerebbe infatti che essa non si limiterebbe ad offrire alle ragazze i suoi locali per permettere loro di esercitare la propria attività (« sei libera di scegliere la tua clientela, nessun obbligo da parte nostra! »), bensì si impegnerebbe anche a promuovere la collaborazione con le professioniste, facilitando le stesse ad ottenere i permessi di lavoro (« ti otteniamo un regolare permesso di lavoro »). L'annuncio di lavoro non sarebbe quindi pensato per pubblicizzare la messa a disposizione delle camere, bensì per reclutare le ragazze e quindi per promuovere le prestazioni erotiche offerte nei locali della ricorrente. L'attività della ricorrente sarebbe dunque strettamente legata a quella delle ragazze, in quanto facilitando loro l'accesso all'esercizio delle prestazioni erotiche, essa potrebbe approfittare di un maggior numero di clienti.

In nessuna parte del sito si trovano i dati di contatto delle professioniste, per cui i clienti ignorano le loro coordinate. Per una riservazione vengono mostrati unicamente l'indirizzo elettronico (« [indirizzo elettronico 1] ») e il numero di telefono della ricorrente. Questi dati si trovano in tutte le pagine del sito, nella finestra sotto la quale vengono indicati gli orari di apertura e il numero di ragazze presenti nella casa. Da un punto di vista esterno apparirebbe quindi evidente che questo indirizzo elettronico è stato creato unicamente per poter fissare un incontro erotico tra il cliente e le professioniste. Per altre richieste o informazioni ci si può infatti rivolgere all'altro indirizzo elettronico (« [indirizzo elettronico 2] »). In base alle informazioni contenute nel sito internet occorrerebbe quindi concludere che almeno per un primo appuntamento con le ragazze serve l'intermediazione della ricorrente, tramite mail o mediante presa di contatto diretta entrando nel locale.

Gli spazi commerciali affittati dalla ricorrente alle professioniste verrebbero usati dalle ore 13h00 alle ore 01h00 per svolgere la propria attività, ciò che corrisponderebbe agli orari di apertura e di chiusura degli edifici della ricorrente. In una certa misura le ragazze sarebbero quindi dipendenti dalle istruzioni e dall'organizzazione messa in atto dalla ricorrente.

Nel sito internet della ricorrente verrebbero pubblicizzate le prestazioni erotiche delle professioniste (« Siete alla ricerca di un'avventura erotica? Lasciatevi sedurre oppure date libero sfogo alle vostre fantasie, e dame di compagnia mozzafiato vi accompagneranno con piacere nei vostri viaggi di esplorazione », « le dame di compagnia di C._______ sono attraenti, istruite, aperte al mondo e si sentono assolutamente a proprio agio in ogni circostanza grazie ad un ambiente accogliente, discreto e soprattutto all'unica licenza ufficiale della regione quale casa a luci rosse »), mentre le stesse non apparirebbero in nessun modo verso l'esterno.

Sulla base di tali elementi, l'autorità inferiore ha ritenuto che la presentazione del sito internet come parlante a sfavore di un'indipendenza delle professioniste ai sensi della LIVA, lasciando apparire verso l'esterno l'offerta di prestazioni erotiche come proveniente dalla stessa società ricorrente (cfr. decisione impugnata, considd. 5.2.2-5.2.5 e 5.3).

6.2.2 A tal proposito, il Tribunale non può fare a meno di rilevare in primis come le constatazioni dell'autorità inferiore risultino qui oggettivamente corrette e in linea con la giurisprudenza in materia di prestazioni erotiche, in presenza di un sito internet (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio con riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Le indicazioni fornite dall'autorità inferiore trovano infatti riscontro negli atti dell'incarto, in particolar modo negli atti n. 2a-2b dell'inc. AFC riportanti il contenuto della pagina internet della società ricorrente (« [indirizzo sito internet] ») in data 13 dicembre 2012 - ovvero antecedentemente al controllo fiscale esperito dall'autorità inferiore nei mesi di maggio e agosto 2016, luglio 2017 - e in data 14 giugno 2016 (sito internet che attualmente non risulta più reperibile). La pubblicizzazione e la presentazione delle professioniste quali ragazze della « C._______ » (« dame di compagnia di C._______ », rispettivamente quali ragazze della società ricorrente (« nostre ragazze »; « Girls »), lascia infatti intendere che le stesse - perlomeno in apparenza - siano parte integrante del postribolo e dunque dell'organizzazione della ricorrente. A ciò si aggiunge il fatto che nel sito internet non si trova alcun dato di contatto delle singole professioniste, bensì unicamente della ricorrente. Su tutte le pagine del sito internet vengono infatti indicati un numero di telefono e due indirizzi di posta elettronica di contatto per la riservazione di un incontro/un evento (« [indirizzo elettronico 1] ») e/o per la richiesta di informazioni (« [indirizzo elettronico 2]») della stessa società ricorrente. Detto sito internet non fornisce poi alcuna informazione specifica in merito alle singole professioniste (nominativi, età, prestazioni erotiche, prezzi, ecc.), bensì unicamente una loro descrizione standard. Di fatto, il sito internet invita esplicitamente gli avventori a contattare il club via e-mail o per telefono per informazioni e/o riservazioni (« [...] contattaci via mail o tel [...] »), ciò che lascia presupporre verso l'esterno che è la stessa ricorrente - in qualità di gestore del postribolo - a rispondere e fornire informazioni specifiche sulle professioniste (nominativi, età, ecc.) e sulle prestazioni erotiche da esse offerte (tipo di prestazione, prezzo, durata, ecc.), perlomeno in un primo momento. Detto sito internet lascia peraltro intendere che è la stessa ricorrente ad organizzare gli eventi speciali e/o gli incontri (« [...] I NOSTRI SERVIZI, C._______, organizza per ogni occasione esclusive compagnie per il gentlemen esigente [...] »). Sulla base delle informazioni contenute nel sito internet, verso l'esterno la società ricorrente risulta
dunque apparire come l'intermediaria tra le professioniste e i clienti in cerca di prestazioni erotiche. Ulteriore elemento che lascia propendere verso tale conclusione è senz'altro l'indicazione degli orari di apertura del club (« Aperto tutti i giorni dalle 13:00 alla 01:00. Venerdì e Sabato fino alle 02:00 »), che lascia intendere agli avventori del sito internet che le professioniste esercitano la loro attività durante la fascia oraria di apertura del postribolo, dipendendo quindi in un certo modo dall'organizzazione messa in atto dalla società ricorrente.

In tali circostanze, il Tribunale è di avviso che l'immagine d'insieme che scaturisce oggettivamente dal sito internet della società ricorrente verso l'esterno è che nei suoi locali vengano offerte delle prestazioni erotiche, rispettivamente che l'offerta di prestazioni erotiche sia riconducibile alla sua attività imprenditoriale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il fatto che per ovvie ragioni, le prestazioni erotiche non vengano (non possano essere) erogate fisicamente dalla società ricorrente quale persona giuridica, bensì esclusivamente dalle professioniste, non è qui influente. In effetti, a lui solo tale elemento non permette in alcun modo di ritenere che dal punto di vista dell'IVA le professioniste agiscano verso l'esterno quali indipendenti ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. b
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
LIVA e dell'art. 20 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 20 Attribuzione delle prestazioni - 1 Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.
1    Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.
2    Se una persona agisce in nome e per conto di un'altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato se il rappresentante:
a  può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato; e
b  comunica espressamente l'esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione o l'esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze.
3    Se il capoverso 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale fornitore e la persona che fornisce effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale fornitore e il destinatario della prestazione.
LIVA (cfr. sentenza del TF 2C_1001/2015 del 5 luglio 2016 consid. 4.2). Determinante ai fini dell'IVA è infatti come l'offerta di prestazioni erotiche viene oggettivamente percepita da una persona terza neutrale e non tanto le modalità di lavoro delle professioniste (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio). Ora, la libertà e l'autonomia delle professioniste nell'esercizio della prostituzione è poi piuttosto legata a delle esigenze legali e di protezione delle stesse ragazze. In effetti, dal punto di vista legale - come giustamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, consid. 5.2.2) - le professioniste devono essere libere di decidere se esercitare la prostituzione, se accettare un incarico e a quali condizioni/prezzi. In caso contrario, la ricorrente arrischierebbe di rendersi infatti colpevole di incoraggiamento alla prostituzione. Ciò però non è verosimilmente qui il caso, tant'è che né l'autorità inferiore, né lo scrivente Tribunale mette in dubbio l'operato della società ricorrente in conformità della legge.

6.2.3 Ciò sancito, il Tribunale rileva poi che quanto risultante dal sito internet - ovvero, la volontà della società ricorrente di esercitare un'attività imprenditoriale connessa all'attività delle professioniste - si evince altresì da altri elementi agli atti, così giustamente indicato dall'autorità inferiore nella sua risposta del 7 gennaio 2021. Da un esame del doc. N prodotto dalla stessa ricorrente risulta infatti chiaramente ch'essa negli anni 2010-2016 ha sempre richiesto ed ottenuto l'apposita autorizzazione a gestire il postribolo denominata « [...] Accordo convenzione d'autorizzazione all'esercizio di un postribolo [...] », indicando nelle relative richieste un numero di trenta ragazze. Da ciò si evince che fin dall'inizio della sua attività imprenditoriale, lo scopo della società ricorrente non era quello di gestire un semplice locale d'incontri con messa a disposizione delle camere alle professioniste, bensì di creare un'impresa nella quale viene svolta l'attività di prostituzione. Ora è qui palese che senza l'ausilio delle professioniste un postribolo non ha alcuna ragione di esistere, lo stesso per l'appunto essendo un luogo di incontri tra adulti in cerca di prestazioni erotiche. Come indicato dall'autorità inferiore, la società ricorrente ha altresì assunto importanti oneri di carattere amministrativo e pecuniario, poiché funge da rappresentante fiscale delle persone che esercitano l'attività di prostituzione nella sua struttura, incassando un dovuto mensile a titolo di acconto per le imposte e tasse dovute dalle stesse (cfr. formulari annuncio postribolo anni 2010-2011 di cui al doc. N prodotto dalla ricorrente). Si può dunque ritenere che, in qualità di garante dell'imposta, essa ha una certa visione generale sull'incasso delle professioniste, ciò che costituisce un ulteriore indizio a favore dell'unità d'impresa. A ciò si aggiunge poi l'aspetto esterno ed interno del postribolo, così come risultante dalle fotografie agli atti e accluse quali allegati 2-8 al rapporto di revisione del 4 novembre 2017 dell'autorità inferiore (cfr. citate fotografie di cui all'atto n. 2 dell'inc. AFC), che lascia intendere al pubblico che le professioniste siano le « ragazze della C._______ ». Anche tale elemento costituisce un ulteriore indizio a favore della tesi secondo cui le professioniste, perlomeno verso l'esterno, fanno parte integrante dell'organizzazione della società ricorrente.

6.2.4 Gli elementi che precedono lasciano ritenere che verso l'esterno è la società ricorrente ad offrire le prestazioni erotiche e dunque ad apparire come la fornitrice di tali prestazioni (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio). Verso l'esterno, le professioniste risultano poi essere parte integrante della sua organizzazione, formando con essa un'unità d'impresa (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio). Dal punto di vista dell'IVA, tali elementi conducono infatti a ritenere che la società ricorrente è la sola ad esercitare un'attività indipendente.

6.3 Ciò rilevato, il Tribunale deve ora esaminare le censure e i mezzi di prova prodotti dalla società ricorrente, che contesta recisamente le conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore.

6.3.1

6.3.1.1 Nel suo gravame, la ricorrente censura in sostanza che l'autorità inferiore - fondandosi unicamente sul contenuto del sito internet e su alcune fotografie, senza verificare le effettive modalità di lavoro delle professioniste - avrebbe accertato la fattispecie in maniera inesatta e incompleta. Essa sostiene infatti che dal punto di vista dell'IVA le professioniste eserciterebbero un'attività indipendente, sicché le cifre d'affari da esse conseguite con le prestazioni erotiche andrebbe attribuite a quest'ultime (cfr. ricorso 20 novembre 2020, pagg. 3 segg.).

6.3.1.2 Più nel dettaglio, per quanto concerne il sito internet, la società ricorrente ne contesta la presa in conto da parte dell'autorità inferiore, sostenendo che lo stesso sarebbe stato creato per pubblicizzare il locale d'incontri « C._______ », ma che di fatto - come confermato dalla ditta che ha realizzato il sito internet (cfr. doc. O) - costituirebbe una mera « bozza iniziale », mai aggiornata e successivamente disattivata, che oggi non esiste più. Il sito internet non sarebbe dunque strumentale rispetto alla promozione pubblicitaria delle prestazioni delle professioniste, che di fatto decidevano liberamente se e come farsi pubblicità. Peraltro, la ricorrente asserisce che detto sito internet non fornirebbe alcuna informazione sulle singole professioniste (nessuna foto pubblicata delle ragazze e numero di ragazze presenti mai aggiornato), le prestazioni concrete da loro offerte e il loro prezzo. La ricorrente indica poi che quand'anche un cliente fosse inizialmente stato tratto in errore dalla dicitura « le nostre ragazze » o le « nostre dame di compagnia » presente a suo tempo sul sito internet, sin dal primo contatto con le professioniste lo stesso avrebbe dovuto necessariamente capire la situazione reale: la società ricorrente si limitava a gestire il locale d'incontri e quindi a mettere a disposizione un'infrastruttura, mentre le uniche erogatrici e responsabili delle prestazioni erotiche erano le professioniste (cfr. ricorso 20 novembre 2020, pagg. 7 seg.).

6.3.1.3 A sostegno del carattere indipendente dell'attività delle professioniste, la società ricorrente sottolinea ch'esse pubblicizzavano liberamente le proprie prestazioni, disponevano di una propria clientela ed entravano in contatto con dei clienti anche al di fuori della « C._______ » e dei suoi orari di apertura. Esse si facevano carico del rischio aziendale. Infatti, le ragazze che frequentavano la struttura (camere e eventualmente « C._______ ») erano, in qualità di libere professioniste, libere di decidere se, quando e dove lavorare, che prezzi applicare in completa autonomia, se frequentare o meno « C._______ », assumendosi da sole il rischio economico e aziendale derivante dalla strategia scelta. Esse si limitavano ad affittare le camere con regolare contratto di locazione. Esse erano altresì libere di decidere se accettare o meno un incarico, nonché di organizzare in modo autonomo lo svolgimento del loro lavoro. Non ricevevano dalla ricorrente alcuna direttiva e/o istruzione. Peraltro, la ricorrente non avrebbe mai partecipato in nessun modo agli utili realizzati dalle professioniste. A comprova dell'indipendenza delle professioniste essa ha prodotto le dichiarazioni rilasciate da nove professioniste (cfr. doc. G) che sarebbero state attive presso di lei anche negli anni oggetto del controllo IVA e le dichiarazioni giurate di due ragazze (cfr. doc. L) rilasciate a comprova della loro veridicità dinanzi ad un pubblico notaio, nonché alcuni campioni di pubblicità su siti erotici (cfr. doc. M; cfr. ricorso 20 novembre 2020, pag. 6 seg.). Ad ulteriore comprova della loro indipendenza, la ricorrente sottolinea infine che le stesse erano identificate ai fini dell'AVS come lavoratrici indipendenti ed erano assoggettate alle imposte dirette in qualità di lavoratrici indipendenti, così come si evincerebbe dagli esempi di decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per indipendenti (cfr. doc. H) e di decisione di tassazione (cfr. doc. I) riguardanti due professioniste, da lei prodotte (cfr. ricorso 20 novembre 2020, pagg. 6 seg.).

6.3.2 Sennonché tali argomentazioni non possono essere qui seguite dallo scrivente Tribunale per i motivi seguenti.

6.3.2.1 Più concretamente, per quanto attiene alla dichiarazione del 19 novembre 2020 della società E._______ di cui al doc. O, ovvero l'azienda che - secondo quanto indicato dalla ricorrente - si sarebbe occupata dell'allestimento del sito internet, il Tribunale deve constatare che si tratta di un atto allestito posteriormente al controllo fiscale esperito dall'autorità inferiore nel 2016, sicché la sua forza probante è ridotta, motivo per cui non vi è luogo di tenerne conto (cfr. [per analogia] sentenza del TAF 2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.4.2 [ambito doganale]). Peraltro, ciò che la ricorrente voleva al momento della creazione del suo sito internet è meno decisivo, per la questione qui litigiosa, che il risultato ch'essa ha creato in termini di « Aussenaufritt ». Ad ogni modo, che detto sito internet rappresenti o meno una « mera bozza iniziale » come asserito dalla società ricorrente, nulla cambia al fatto che - così come risultante dagli estratti delle pagine internet di cui ai docc. 2a e 2b dell'inc. AFC (cfr. considd. 6.2.1 e 6.2.2 del presente giudizio) - lo stesso era attivo ed accessibile al pubblico almeno fino al controllo fiscale esperito nel maggio e agosto 2016, luglio 2017 dall'autorità inferiore. Ciò significa che in tale periodo un terzo neutrale interessato al postribolo poteva avere accesso alle informazioni ivi contenute e oggettivamente presupporre che era il gestore del postribolo - e dunque la società ricorrente - ad offrire le prestazioni erotiche delle « sue » ragazze, vista la pubblicizzazione che ne veniva fatta.

6.3.2.2 Che tale sito internet non indichi in dettaglio e in maniera esplicita le prestazioni erotiche erogate dalle professioniste, il loro prezzo e i nominativi delle professioniste che le offrono, non è qui influente. Come visto (cfr. considd. 6.2.1 e 6.2.2 del presente giudizio), il sito internet pubblicizza infatti in maniera generica le professioniste, invitando esplicitamente gli avventori a contattare il club via e-mail o per telefono per informazioni e/o riservazioni (« [...] contattaci via mail o tel [... ] »), indicando due indirizzi di posta elettronica e un unico numero di telefono riconducibili al club stesso e non alle singole professioniste, ciò che lascia presupporre che sarà la società ricorrente a rispondere e non una professionista in particolare, perlomeno in un primo momento. Detto sito internet lascia altresì intendere che è il club stesso ad organizzare eventi speciali e/o gli incontri (« [...] I NOSTRI SERVIZI, C._______, organizza per ogni occasione esclusive compagnie per il gentlemen esigente [...] »). Dagli altri elementi presenti sul sito internet, risulta dunque oggettivamente che sia la ricorrente a promuovere le professioniste verso l'esterno. Nulla cambia al riguardo quanto risultante dagli estratti pubblicitari di cui al doc. M prodotto dalla ricorrente. In effetti, detti esempi di pubblicità su siti erotici - a prescindere dalla questione a sapere se si riferiscano a delle professioniste che hanno effettivamente locato una stanza alla ricorrente - dimostrano unicamente che alcune professioniste hanno pubblicizzato le loro prestazioni anche in maniera autonoma. Ciò non esclude tuttavia che detta pubblicizzazione sia avvenuta anche tramite il sito internet della società ricorrente. A tal proposito, si può ricordare nuovamente che lo status di persona indipendente delle professioniste dal punto di vista dell'AVS e delle imposte dirette non è di ostacolo a che dal punto di vista dell'IVA le prestazioni erogate da dette persone siano imputabili alla società che - come la ricorrente - appare verso l'esterno come il fornitore di tali prestazioni (cfr. consid. 5.3.3 del presente giudizio).

6.3.2.3 Per quanto attiene poi alle nove dichiarazioni di cui al doc. G rilasciate tra il 27 settembre 2019 e il 6 ottobre 2019 dalle professioniste - peraltro di medesimo contenuto standardizzato verosimilmente preparato dalla stessa ricorrente, sul quale le professioniste hanno selezionato le frasi corrispondenti al loro caso - e alle due dichiarazioni giurate di cui al doc. L rilasciate il 19 novembre 2020 da due professioniste - di contenuto identico - il Tribunale deve constatare che anche in questo caso si tratta di dichiarazioni posteriori al controllo fiscale esperito dall'autorità inferiore nei mesi di maggio e agosto 2016, luglio 2017, il cui valore probatorio è ridotto. Che si tratti di dichiarazioni di ragazze che hanno lavorato durante i periodi fiscali oggetto delle riprese fiscali o di dichiarazioni rilasciate dinanzi ad un notaio, rimane il fatto che le stesse sono state rilasciate dopo l'avvio della procedura dell'autorità inferiore.

Ad ogni modo, ch'esse abbiano lavorato autonomamente e liberamente, organizzando in maniera autonoma il loro lavoro, decidendo se accettare o meno un incarico, fissando loro stesse il prezzo delle prestazioni erotiche da essere offerte, assumendone il rischio aziendale, ecc. non costituisce qui un elemento decisivo. Come già rilevato (cfr. consid. 6.2.2 del presente giudizio), la libertà nell'esercizio della loro attività è soprattutto legata a delle esigenze legali e di protezione delle stesse professioniste, in quanto l'incoraggiamento della prostituzione costituisce un reato penale. Che le professioniste siano dunque libere di esercitare autonomamente la prostituzione, non ha dunque nulla di sorprendente. Ch'esse abbiano erogato prestazioni erotiche anche all'esterno del postribolo, è poi qui ininfluente. Rimane il fatto che tali prestazioni venivano altresì da loro erogate all'interno del postribolo. Analogo discorso vale altresì circa l'argomento che la società ricorrente non avrebbe partecipato in alcun modo al conseguimento del reddito delle professioniste.

6.3.2.4 In merito invece agli esempi di decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per indipendenti (anni 2013/2014/2015) di cui al doc. H e dagli esempi di decisione di tassazione (anni 2013/2014/2015) di cui al doc. I riguardanti due professioniste, il Tribunale rileva che anche questo elemento non gli è di alcun soccorso. Quand'anche dal punto di vista delle assicurazioni sociali e delle imposte dirette, le professioniste risultino esercitare un'attività indipendente, ciò non significa automaticamente che le stesse vadano considerate come indipendenti anche dal punto di vista dell'IVA (cfr. consid. 5.3.3 del presente giudizio). In materia IVA è infatti decisivo il modo in cui l'offerta al pubblico viene oggettivamente percepita da una persona terza neutrale e non tanto chi fornisce concretamente la prestazione (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio). Ora, come visto (cfr. considd. 6.2.1-6.2.3 del presente giudizio), l'immagine complessiva della società ricorrente scaturita dal sito internet e dagli altri elementi dell'incarto lascia pensare che le professioniste abbiano erogato le prestazioni erotiche come dipendenti del postribolo.

6.3.2.5 Riguardo in particolare all'argomentazione della ricorrente circa la fascia oraria di apertura della « C._______ » e la libertà delle professioniste di incontrare clienti anche al di fuori di tale fascia oraria, il Tribunale rileva quanto segue.

Nel suo gravame, la ricorrente sottolinea che la fascia oraria di apertura del postribolo non sarebbe stata da lei stabilita, bensì dal Comune mediante il documento « Accordo convenzione d'autorizzazione all'esercizio di un postribolo » (cfr. doc. N). Detto accordo non concernerebbe le camere, locate a parte e indipendentemente dalla frequentazione della « C._______ », all'interno delle quali le professioniste sarebbero state libere di esercitare durante tutta la fascia oraria consentita dalla legge (10h00 - 03h00). Essa sottolinea che le ragazze potevano incontrare clienti anche al di fuori dei locali da lei gestiti e accompagnarli in automobile e/o in luoghi di loro scelta, così come risultante dalle loro dichiarazioni (cfr. docc. G e L; cfr. ricorso 20 novembre 2020, pagg. 6 seg.).

A tal proposito, come già sancito (cfr. consid. 6.3.2.2 del presente giudizio), il Tribunale ribadisce innanzitutto come le dichiarazioni delle professioniste non siano qui influenti, le stesse essendo state allestite successivamente al controllo fiscale esperito dall'autorità inferiore nel maggio e agosto 2016, luglio 2017. Ciò premesso, alla stregua dell'autorità inferiore (cfr. decisione impugnata, consid. 5.2.4), il Tribunale rileva come la limitazione organizzativa delle professioniste non sia tanto legata alla fascia oraria imposta dalla legge, quanto alla disponibilità degli spazi liberi all'interno dei suoi locali. Come indicato dall'autorità inferiore e risultante dal rapporto di segnalazione dell'8 maggio 2017 della Polizia cantonale ticinese agli atti (cfr. atto n. 2e dell'inc. AFC), la struttura è infatti composta da trenta camere con un unico letto per un totale di sessanta posti letto, le quali vengono utilizzate dalle professioniste per erogare le prestazioni erotiche e per dormire. Nel periodo 2010-2015, in undici occasioni, all'interno della struttura la stessa avrebbe censito un minimo di undici e un massimo di trentacinque professioniste. In tale contesto, non si può negare che, mediante la stipulazione di contratti di locazione, la presenza delle professioniste viene organizzata dalla società ricorrente in modo tale da soddisfare al meglio le esigenze dei clienti e da ottenere la massima occupazione possibile delle camere. Ne consegue che le professioniste devono inevitabilmente sottostare - in una maniera o l'altra - al regolamento interno della società ricorrente, ciò per quanto attiene alla disponibilità delle stanze e agli orari di apertura (cfr. in tale senso, sentenza del TF 2C_1001/2015 del 5 luglio 2016 consid. 4.3.1). Ch'essa abbiano o meno poi fornito prestazioni erotiche anche al di fuori del club e delle camere da essere locate, nulla cambia al riguardo. Rimane il fatto che all'interno del postribolo l'erogazione delle prestazioni erotiche dipende anche dalla capacità e la struttura del locale. Non gli è neppure di soccorso la prassi dell'AFC di cui alla cifra n. 1.1 dell'Info IVA 02 Assoggettamento, nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2010 al 26 novembre 2012, da lei richiamata e sulla base della quale le professioniste andrebbero considerate come indipendenti (cfr. ricorso 20 novembre 2020, pag. 4). Questa prassi generale è infatti stata oggetto di numerose precisioni giurisprudenziali nell'ambito specifico delle prestazioni erotiche (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio). Detto in altri termini, nella valutazione del carattere indipendente in correlazione con una prestazione erotica occorre riferirsi ai principi giurisprudenziali sviluppati in tale ambito
specifico. In definitiva, alla luce di quanto suesposto, il Tribunale giunge alla conclusione che in concreto non è ravvisabile alcun accertamento inesatto e incompleto della fattispecie da parte dell'autorità inferiore.

6.4 Tutti gli elementi necessari e decisivi sono menzionati e presi in considerazione in modo corretto (cfr. consid. 2.1 del presente giudizio). Nella decisione impugnata, per ogni elemento analizzato dall'autorità inferiore, la stessa ha infatti indicato il motivo per cui ne ha o meno tenuto conto (cfr. decisione impugnata, considd. 5.2.2-5.2.5 e 5.3). Peraltro, nel reputare come sufficienti gli elementi dell'incarto a sua disposizione - in particolare quanto risultante dal sito internet della società ricorrente - per statuire nel merito della vertenza, senza assumere ulteriori prove come invece auspicato dalla ricorrente, l'autorità inferiore non ha fatto che esercitare il suo potere di apprezzamento anticipato delle prove (cfr. consid. 2.3 del presente giudizio). Come detto più volte (cfr. considd. 5.3.5 e 6.2.2 del presente giudizio), dal profilo dell'IVA determinante è come l'offerta viene oggettivamente percepita da una persona terza neutra, motivo per cui l'autorità inferiore non era tenuta ad indagare oltre sulle modalità effettive di lavoro delle professioniste. Del resto, come visto (cfr. consid. 6.3 del presente giudizio), gli elementi probatori prodotti dalla ricorrente non sono tali da inficiare le conclusioni dell'autorità inferiore effettuate sulla base dell'esame del suo sito internet e degli altri elementi figuranti nell'incarto cfr. consid. 6.2.1 del presente giudizio). Ne discende che è a giusta ragione che l'autorità inferiore non ha riconosciuto il carattere indipendente delle professioniste ai sensi dell'IVA, considerandole come parte integrante della struttura messa in atto dalla società ricorrente (unità d'impresa), di cui quest'ultima appare quale fornitrice delle prestazioni erotiche verso l'esterno ai sensi della giurisprudenza in materia di prestazioni erotiche (cfr. consid. 5.3.5 del presente giudizio). In tale frangente, è altresì corretto che le cifre d'affari realizzate dalle professioniste mediante l'erogazione di prestazioni erotiche sono state conseguentemente attribuite alla ricorrente. Su questo punto, il ricorso va pertanto respinto.

7.
Ciò sancito, il Tribunale rileva che le cifre d'affari realizzate dalle professioniste durante i periodi fiscali 2011-2015 - come visto (cfr. consid. 3.2.1 del presente giudizio), l'anno 2010 essendo qui prescritto - così come attribuite alla società ricorrente, sono state ricostruite dall'autorità inferiore ricorrendo ad una stima, e meglio ad una tassazione d'ufficio ai sensi dell'art. 79 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 79 Tassazione d'ufficio - 1 Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.
1    Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.
2    La determinazione del credito fiscale ha luogo mediante un avviso di tassazione.
LIVA (cfr. decisione impugnata, consid. 6; decisione del 12 settembre 2019, considd. 6 segg.). Nella misura in cui l'autorità inferiore ha reso verosimile la sussistenza dei presupposti per procedere ad una tassazione d'ufficio (primo stadio), come pure la correttezza della conseguente stima (secondo stadio), spettava alla ricorrente dimostrare con dei documenti giustificativi che le valutazioni svolte dall'autorità inferiore non sono corrette rispettivamente portano a risultati manifestamente errati (terzo stadio; cfr. per i dettagli in merito alla tassazione d'ufficio e all'onere probatorio; sentenza del TF 2C_1077/2012 del 24 maggio 2014 consid. 2.5; [tra le tante] sentenza del TAF A-5551/2019 del 14 gennaio 2021 considd. 2.5.2-2.5.3 e 2.5.6). Sennonché nel suo ricorso la ricorrente non contesta né l'adempimento dei presupposti per una tassazione d'ufficio, né la stima delle cifre d'affari realizzate con le prestazioni erotiche erogate dalle professioniste. In tale frangente, vista altresì l'assenza di errori manifesti, il Tribunale non intravvede alcun motivo per attardarsi ulteriormente al riguardo. Ne consegue, che la decisione impugnata va dunque confermata anche su questo punto.

8.
Nella misura in cui la cifra d'affari derivante dalle prestazioni erotiche è da imputarsi alla società ricorrente, confermando in tal modo la decisione impugnata, risulta poi che quest'ultima non adempie i presupposti per l'applicazione del metodo delle aliquote saldo (cfr. consid. 5.5 del presente giudizio). L'art. 37
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 37 - 1 Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
1    Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
2    In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.
3    Le aliquote saldo tengono conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.86
4    Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.
5    Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni, possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.87 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
LIVA riserva in effetti (cfr. consid. 5.4 del presente giudizio) questo metodo al contribuente il cui debito d'imposta - calcolato in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti - non eccede i 109'000 franchi. Ora, la società ricorrente non sostiene che ciò sarebbe qui il caso, se le prestazioni delle professioniste sono ad essa attribuibili (ciò che è qui il caso) e il Tribunale non vede nemmeno (il periodo fiscale 2010 essendo in ogni caso prescritto) che questa disposizione è stata mal applicata dall'autorità inferiore. Ne consegue che la richiesta di annullamento della revoca dell'applicazione del metodo delle aliquote saldo avanzata dalla ricorrente (cfr. ricorso 20 novembre 2020, pag. 9) va qui respinta, con conferma della decisione impugnata pure su questo punto.

9.
In definitiva, il ricorso va accolto parzialmente ai sensi del consid. 3.2.1 del presente giudizio, in ragione dell'intervenuta prescrizione per il periodo fiscale 2010. Per il resto il ricorso va invece respinto.

Di conseguenza, le spese processuali pari a 12'500 franchi vanno poste parzialmente a carico della ricorrente (cfr. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA; art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]) per un importo - tenuto conto dell'annullamento della ripresa fiscale di 22'322 franchi su un totale litigioso di 740'271 franchi, per una proporzione dunque pari al 3% - pari a 12'120 franchi (cfr. art. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
TS-TAF). Detto importo verrà detratto in proporzione dall'anticipo spese di 12'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente. L'importo rimanente di 380 franchi verrà invece restituito alla ricorrente, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio. Nessuna spesa processuale è invece messa a carico dell'autorità inferiore (cfr. art. 63 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA)

Ciò indicato, visto il parziale accoglimento del ricorso, si giustifica altresì l'assegnazione alla ricorrente di un'indennità ridotta a titolo di spese ripetibili pari a 500 franchi, a carico dell'autorità inferiore (cfr. art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA; art. 7 cpv. 2
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
TS-TAF).

(Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi del consid. 3.2.1, secondo cui la ripresa fiscale di 22'322 franchi per il periodo fiscale 2010 è annullata, in ragione dell'intervenuta prescrizione assoluta. Per il resto, il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali di 12'500 franchi sono poste parzialmente a carico della ricorrente per un importo pari a 12'120 franchi. Detto importo verrà detratto dall'anticipo spese di 12'500 franchi da lei versato a suo tempo. L'importo rimanente di 380 franchi verrà restituito alla ricorrente, alla crescita in giudicato del presente giudizio.

3.
L'autorità inferiore corrisponderà alla ricorrente l'importo di 500 franchi a titolo di indennità per spese ripetibili, alla crescita in giudicato del presente giudizio.

4.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Raphaël Gani Sara Pifferi

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-5842/2020
Data : 31. marzo 2021
Pubblicato : 13. aprile 2021
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Imposte indirette
Oggetto : IVA (1° luglio 2010 - 31 dicembre 2015; attività indipendente, attribuzione delle prestazioni, unità d'impresa)


Registro di legislazione
CC: 8
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova.
Cost: 29
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
LIVA: 1 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 1 Oggetto e principi della legge - 1 La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
1    La Confederazione riscuote in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione un'imposta generale sul consumo con deduzione dell'imposta precedente (imposta sul valore aggiunto, IVA). Lo scopo dell'imposta è l'imposizione del consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero.
2    La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto:
a  un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero3);
b  un'imposta sull'acquisto di prestazioni di imprese con sede all'estero da parte di destinatari che si trovano sul territorio svizzero (imposta sull'acquisto);
c  un'imposta sull'importazione di beni (imposta sull'importazione).
3    La riscossione è effettuata secondo i principi:
a  della neutralità concorrenziale;
b  dell'economicità del pagamento e della riscossione;
c  della trasferibilità dell'imposta.
3 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 3 Definizioni - Ai sensi della presente legge si intende per:
a  territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l'articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 marzo 20054 sulle dogane (LD);
b  beni: le cose mobili e immobili, nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili;
c  prestazione: la concessione a terzi di un valore economico destinato al consumo nell'aspettativa di una controprestazione; sono prestazioni anche quelle che avvengono in virtù di una legge o su ordine di un'autorità;
d  fornitura:
d1  il trasferimento del potere di disporre economicamente di un bene in nome proprio,
d2  la consegna di un bene sul quale sono stati eseguiti lavori, anche se tale bene non è stato modificato, ma semplicemente esaminato, verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un qualsiasi altro trattamento,
d3  la messa a disposizione di un bene per l'uso o il godimento;
e  prestazione di servizi: ogni prestazione che non costituisce una fornitura. Vi è parimenti prestazione di servizi quando:
e1  valori e diritti immateriali vengono ceduti,
e2  non si fa un atto o si tollera un atto o una situazione;
f  controprestazione: valore patrimoniale che il destinatario, o un terzo in sua vece, impiega per ottenere in cambio una prestazione;
g  attività sovrana: attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un'organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse;
h  persone strettamente vincolate:
h1  i titolari di almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'impresa o di una corrispondente partecipazione a una società di persone, oppure persone a loro vicine,
h2  fondazioni e associazioni con le quali sussiste un rapporto economico, contrattuale o personale particolarmente stretto; non sono considerati persone strettamente vincolate gli istituti di previdenza;
i  dono: liberalità fatta senza aspettarsi una controprestazione ai sensi del diritto dell'imposta sul valore aggiunto; una liberalità è anche considerata dono:
i1  se è menzionata una o più volte, in forma neutra, in una pubblicazione, e ciò anche in caso di indicazione della ditta o del logo del donatore,
i2  se si tratta di contributi di membri passivi e di benefattori ad associazioni o a organizzazioni di utilità pubblica; i contributi di benefattori sono considerati doni anche quando nei limiti dei fini previsti negli statuti le organizzazioni di utilità pubblica concedono volontariamente vantaggi ai propri benefattori comunicando loro nel contempo che non può essere fatta valere alcuna pretesa;
j  organizzazione di utilità pubblica: organizzazione che soddisfa le condizioni previste nell'articolo 56 lettera g LIFD;
k  fattura: qualsiasi documento con il quale per una prestazione viene conteggiata a un terzo una controprestazione, indipendentemente da come questo documento viene designato nelle transazioni commerciali.
10 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 10 Principio - 1 È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
1    È assoggettato all'imposta chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e:
a  con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero; o
b  ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero.15
1bis    Esercita un'impresa chiunque:
a  svolge un'attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità, indipendentemente dall'importo dell'afflusso di mezzi che non sono considerati controprestazione secondo l'articolo 18 capoverso 2; e
b  agisce in nome proprio nei confronti di terzi.16
1ter    L'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni secondo l'articolo 29 capoversi 2 e 3 costituiscono un'attività imprenditoriale.17
2    È esentato dall'assoggettamento chi:
a  realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 100 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;
b  indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni o forniture:
b1  prestazioni esenti dall'imposta,
b2  prestazioni di servizi che vengono rese, secondo l'articolo 8 capoverso 1, sul territorio svizzero; non è tuttavia esentato dall'assoggettamento chi rende prestazioni di servizi in materia d'informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti,
b3  fornitura di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento a contribuenti in territorio svizzero;
c  quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2.19
2bis    La cifra d'affari è calcolata secondo le controprestazioni convenute, esclusa l'imposta.20
3    La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d'impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale.
18 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 18 Principio - 1 Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.
1    Soggiacciono all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione; tali prestazioni sono imponibili nella misura in cui la presente legge non preveda eccezioni.
2    In mancanza di prestazione, non sono segnatamente considerati controprestazione:
a  i sussidi e gli altri contributi di diritto pubblico, anche se sono versati in virtù di un mandato di prestazioni o di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 della Costituzione federale;
b  i fondi provenienti esclusivamente da tasse turistiche di diritto pubblico e impiegati a favore della comunità, su incarico delle collettività pubbliche, dagli uffici turistici e dalle società di sviluppo turistico;
c  i contributi versati dai fondi cantonali di approvvigionamento idrico, di trattamento delle acque di scarico o di smaltimento dei rifiuti alle aziende di smaltimento dei rifiuti e alle aziende fornitrici d'acqua;
d  i doni;
e  i conferimenti alle imprese, in particolare i mutui senza interessi, i contributi di risanamento e le rinunce a crediti;
f  i dividendi e altre quote di utili;
g  i pagamenti compensativi dei costi versati agli attori economici di una branca da un'unità organizzativa, segnatamente da un fondo, in virtù di disposizioni legali o contrattuali;
h  gli importi versati per il deposito, segnatamente di imballaggi;
i  gli importi versati a titolo di risarcimento dei danni, riparazione morale e simili;
j  le indennità per attività svolte a titolo dipendente, quali gli onorari di membri di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, le indennità versate da autorità o il soldo;
k  i rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari ricevuti per la fornitura di beni all'estero esente dall'imposta in virtù dell'articolo 23 capoverso 2 numero 1;
l  gli emolumenti, i contributi o altri pagamenti ricevuti per attività sovrane.
20 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 20 Attribuzione delle prestazioni - 1 Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.
1    Una prestazione è considerata effettuata dalla persona che agisce quale fornitore della prestazione nei confronti dei terzi.
2    Se una persona agisce in nome e per conto di un'altra, la prestazione è considerata effettuata dal rappresentato se il rappresentante:
a  può provare che agisce in qualità di rappresentante e può identificare chiaramente il rappresentato; e
b  comunica espressamente l'esistenza del rapporto di rappresentanza al destinatario della prestazione o l'esistenza di tale rapporto risulta dalle circostanze.
3    Se il capoverso 1 si applica a un rapporto trilaterale, il rapporto di prestazione tra la persona che agisce quale fornitore e la persona che fornisce effettivamente la prestazione è qualificato alla stregua di quello tra la persona che agisce quale fornitore e il destinatario della prestazione.
37 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 37 - 1 Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
1    Il contribuente che realizza una cifra d'affari annua proveniente da prestazioni imponibili pari o inferiore a 5 024 000 franchi e che deve pagare nel medesimo periodo imposte pari o inferiori a 108 000 franchi, calcolate in base all'aliquota saldo determinante nei suoi confronti, può allestire il rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.85
2    In caso di applicazione del metodo delle aliquote saldo, il credito fiscale è stabilito moltiplicando il totale di tutte le controprestazioni imponibili realizzate in un periodo di rendiconto, comprese le imposte, per l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC.
3    Le aliquote saldo tengono conto della quota dell'imposta precedente usuale per il settore. Sono fissate dall'AFC previa consultazione delle associazioni dei settori interessati.86
4    Il contribuente che intende allestire il suo rendiconto applicando il metodo delle aliquote saldo deve farne richiesta all'AFC e applicare tale metodo durante almeno un periodo fiscale. Se sceglie il metodo di rendiconto effettivo, il contribuente può passare al metodo delle aliquote saldo soltanto dopo tre anni. La modifica del metodo di rendiconto può essere effettuata soltanto all'inizio di un periodo fiscale.
5    Le collettività pubbliche e le istituzioni affini, segnatamente le cliniche e le scuole private o le imprese di trasporto concessionarie nonché le associazioni e le fondazioni, possono applicare il metodo delle aliquote forfetarie.87 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.
42 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
78 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 78 Controllo - 1 L'AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all'AFC l'accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all'articolo 73 capoverso 2.
1    L'AFC può effettuare controlli presso i contribuenti se è necessario per chiarire la fattispecie. A questo scopo, i contribuenti devono consentire in ogni momento all'AFC l'accesso alla loro contabilità e ai relativi giustificativi. Lo stesso obbligo incombe ai terzi tenuti a fornire informazioni conformemente all'articolo 73 capoverso 2.
2    La richiesta e la verifica di documenti completi da parte dell'AFC è considerata un controllo.
3    Il controllo deve essere annunciato per scritto. In casi fondati l'AFC può eccezionalmente prescindere dall'annuncio del controllo.
4    Il contribuente può, con domanda motivata, chiedere l'esecuzione di un controllo.162 Il controllo deve essere effettuato entro due anni.
5    Il controllo deve essere concluso entro 360 giorni dal suo annuncio con un avviso di tassazione; quest'ultimo indica l'ammontare del credito fiscale del periodo controllato.
6    Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1-4 presso i seguenti istituti possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto:
a  la Banca nazionale svizzera;
b  una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie;
c  una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 1934163 sulle banche;
d  un istituto finanziario ai sensi della legge del 15 giugno 2018164 sugli istituti finanziari;
e  un'infrastruttura del mercato finanziario ai sensi della legge del 19 giugno 2015165 sull'infrastruttura finanziaria.166
7    Il segreto professionale previsto dalla legge sulle banche, dalla legge sugli istituti finanziari e dalla legge sull'infrastruttura finanziaria deve essere tutelato.167
79 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 79 Tassazione d'ufficio - 1 Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.
1    Se i documenti contabili non esistono o sono incompleti o se le indicazioni presentate dal contribuente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio nei limiti del suo potere d'apprezzamento.
2    La determinazione del credito fiscale ha luogo mediante un avviso di tassazione.
81 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 81 Principi - 1 Le disposizioni della PA168 sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.
1    Le disposizioni della PA168 sono applicabili. L'articolo 2 capoverso 1 PA non si applica alla procedura in materia di imposta sul valore aggiunto.
2    Le autorità accertano d'ufficio i fatti giuridicamente rilevanti.
3    Il principio del libero apprezzamento delle prove è applicabile. L'ammissione di una prova non può essere fatta dipendere esclusivamente dalla presentazione di determinati mezzi di prova.
83 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 83 Reclamo - 1 Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
1    Le decisioni dell'AFC sono impugnabili con reclamo entro 30 giorni dalla notificazione.
2    Il reclamo deve essere presentato per scritto all'AFC. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, nonché la firma del reclamante o del suo rappresentante. Il rappresentante deve giustificare i suoi poteri con una procura scritta. I mezzi di prova devono essere designati nell'atto di reclamo e allegati allo stesso.
3    Se il reclamo non soddisfa questi requisiti o se le conclusioni o i motivi non sono sufficientemente chiari, l'AFC assegna al reclamante un breve termine suppletivo per rimediarvi. Essa gli assegna questo termine suppletivo con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, essa deciderà in base agli atti o, qualora manchino le conclusioni, i motivi, la firma oppure la procura, non entrerà nel merito del reclamo.
4    Se il reclamo è presentato contro una decisione già esaustivamente motivata dell'AFC, quest'ultima, su richiesta o con il consenso del reclamante, lo trasmette come ricorso al Tribunale amministrativo federale.169
5    La procedura di reclamo è continuata anche in caso di ritiro del reclamo, se vi sono indizi che fanno supporre che la decisione impugnata non sia conforme alle disposizioni di legge determinanti.
112 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 112 Applicazione del diritto anteriore - 1 Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
1    Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
2    Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3    Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.
113
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto - 1 Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
1    Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
2    Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
3    Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
33 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
48 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
82e
PA: 2 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 2 - 1 Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
1    Gli articoli 12 a 19 e 30 a 33 non si applicano alla procedura in materia fiscale.
2    Gli articoli 4 a 6, 10, 34, 35, 37 e 38 si applicano alla procedura delle prove negli esami professionali, negli esami di maestro e negli altri esami di capacità.
3    In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193012 sull'espropriazione non vi deroghi.13
4    La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla presente legge, in quanto la legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale non vi deroghi.15
5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
20 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20 - 1 Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
TS-TAF: 4 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
119-III-70 • 121-V-204 • 122-V-157 • 128-II-139 • 133-II-153 • 133-II-384 • 138-II-169 • 138-II-239 • 138-II-251 • 139-V-176 • 140-I-285 • 141-I-60 • 141-V-234 • 142-II-182 • 142-II-488 • 142-V-551 • 143-II-425 • 144-II-427 • 144-V-111 • 146-V-139
Weitere Urteile ab 2000
2C_1001/2015 • 2C_1077/2012 • 2C_156/2010 • 2C_204/2016 • 2C_217/2019 • 2C_243/2014 • 2C_248/2015 • 2C_387/2020 • 2C_406/2020 • 2C_551/2009 • 2C_79/2020 • 2C_814/2010 • 2C_814/2013 • 2C_850/2014 • 2C_854/2014 • 2C_927/2019
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • autorità inferiore • questio • cio • contribuente • postribolo • cifra d'affari • esaminatore • tribunale amministrativo federale • prostituzione • all'interno • libia • federalismo • tribunale federale • mezzo di prova • ripetibili • fotografo • imposta sul valore aggiunto • ripartizione dei compiti • tassazione d'ufficio • d'ufficio • onere della prova • rimedio giuridico • rischio aziendale • decisione • incasso • assicurazione sociale • autorità di ricorso • mese • fattispecie • avviso • e-mail • aumento • clientela • massima inquisitoria • calcolo • contributo avs/ai/ipg • decisione di tassazione • condizione • permesso di lavoro • comunicazione • autorizzazione o approvazione • organizzazione • menzione • succursale • analogia • diritto civile • fissazione dei contributi • diritto materiale • circo • atto giudiziario • prestazione di servizi • notaio • motivazione della decisione • lavoratore • incarto • soppressione • pubblicazione • adulto • taxi • istituto di previdenza • esattezza • quesito • fine • assunzione • direttiva • direttiva • dichiarazione • ordine militare • ricorso al tribunale amministrativo federale • dispensa • locale commerciale • organizzazione dello stato e amministrazione • illuminazione • indicazione di provenienza • legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto • manifestazione • effetto • fotografia • formulario ufficiale • prassi giudiziaria e amministrativa • calcolo dell'imposta • accusato • espressamente • direttive anticipate del paziente • ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto • conoscenza • forza probatoria • varietà • organizzazione del lavoro • inchiesta penale • resoconto • tempo atmosferico • orario d'esercizio • direttore • forma e contenuto • inizio • potere d'apprezzamento • assoggettamento • svizzera • internet • motivo • nome di dominio • bilancio • proposta di contratto • compito • azienda • principio procedurale • numero • impedimento • diritto tributario • ricorso in materia di diritto pubblico • utile • scopo • anticipo delle spese • procedura di consultazione • lettera • concordanza • versamento della prestazione d'assicurazione • fornitura • consegna • coordinazione • partecipazione o collaborazione • stabilimento aziendale • camera • accesso • spese • carica pubblica • autorità fiscale • merce • procedura preparatoria • salario • accertamento dei fatti • grazia • convenuto • diritto di essere sentito • sabato • società anonima • potere decisionale • questione di diritto • del credere • pseudonimo • veduta • ricostruzione • diritto pubblico • sede all'estero • lingua ufficiale • riporto • violazione del diritto • nozione giuridica indeterminata • ambiente • rappresentanza diplomatica • documento giustificativo • nome proprio • persona giuridica • fungo • dubbio • standardizzazione • automobile • losanna • fisica • entrata in vigore • forma giuridica • dote • infrastruttura
... Non tutti
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