Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 498/2018, 1C 499/2018
Sentenza del 30 ottobre 2018
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________e B.________,
ricorrenti,
contro
Municipio di Gravesano,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Oggetto
1C 498/2018
denegata giustizia,
1C 499/2018
tassa di giustizia,
ricorsi contro le sentenze emanate il 17 agosto 2018
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino
(n. 52.2017.276 e n. 52.2017.277)
Fatti:
A.
A.________ e B.________ sono comproprietari di un appartamento in un condominio sito a Gravesano. Il 9 agosto 2015 hanno segnalato al Municipio una serie di comportamenti da loro ritenuti scorretti e illeciti di vicini e altre persone nell'ambito della manutenzione dei giardini, invitandolo ad adottare determinati provvedimenti, in particolare riguardo al taglio di una siepe. Il Municipio ha indicato che l'avvenuto taglio rispettava l'altezza massima prescritta dalle norme comunali e d'avere evaso tutte le loro altre richieste.
B.
In tale ambito, i comproprietari hanno presentato al Consiglio di Stato un ricorso per denegata e ritardata giustizia nei confronti del Municipio. Con decisione del 3 maggio 2017 il Governo ha respinto il ricorso. Adito dagli insorgenti, con giudizio del 17 agosto 2018 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame (n. 52.2017.276).
In relazione a solleciti presentati dai citati comproprietari inerenti a un'asserita incompleta trasmissione di informazioni e documenti relativi al condominio, il 28 giugno 2016 il Municipio ha trasmesso loro un rapporto di nove pagine e una copiosa documentazione, ponendo a loro carico una tassa di cancelleria di fr. 450.--. Con decisione del 10 maggio 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la tassa. Adito dagli interessati, con giudizio 17 agosto 2018 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo l'importo della tassa a fr. 130.-- (n. 52.2017.277).
C.
Avverso queste due decisioni, l'11 settembre 2018 i comproprietari hanno presentato alla Corte cantonale una "richiesta di rettifica di errori". Con sentenza del 19 settembre 2018 la Corte cantonale, non ravvisando errori o sviste nelle decisioni litigiose, ha trasmesso per competenza l'istanza al Tribunale federale, affinché la esamini quale ricorso (n. 52.2018.420).
Il 28 settembre 2018 A.________ e B.________ impugnano dinanzi al Tribunale federale, con un unico allegato le sentenze del 17 agosto 2018 proponendo una serie di conclusioni, che tuttavia esulano in gran parte dall'oggetto del litigio. Il 13 ottobre 2018 i ricorrenti hanno trasmesso un ulteriore scritto.
Non sono state richieste osservazioni ai gravami.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 143 IV 357 consid. 1).
1.2. Impugnate sono decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 82 lett. a

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
Le criticate decisioni si fondano in sostanza su fattispecie connesse e riguardano le medesime parti. Visto inoltre l'esito dei ricorsi, si giustifica di statuire sulle due cause con un unico giudizio.
1.3. Nella misura in cui gli insorgenti postulano, in maniera del tutto generica richiamando sentenze emanate nei loro confronti con le quali loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, l'astensione di giudici federali e cancellieri, senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se: |
|
1 | I giudici e i cancellieri si ricusano se: |
a | hanno un interesse personale nella causa; |
b | hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni; |
c | sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro; |
d | sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore; |
e | per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa. |
2 | La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione. |
1.4. I ricorrenti accennano ad altre vertenze oggetto di impugnative da loro presentate dinanzi a diverse autorità giudiziarie. Queste cause esulano dall'oggetto del litigio in esame, come i generici accenni alle criticate modalità di gestione della Corte cantonale e all'operato di magistrati e funzionari cantonali, che non hanno partecipato agli impugnati giudizi.
1.5. Come noto ai ricorrenti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto comunale e cantonale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 143 I 321 consid. 6.1 pag. 324), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146).
2.
2.1. Riguardo alla criticata mancata astensione volontaria di un Consigliere di Stato a pronunciarsi sul loro ricorso, perché al dire dei ricorrenti la comproprietaria di un appartamento del condominio, che non avrebbe tagliato una siepe secondo le modalità da loro prospettate, sarebbe la sua collaboratrice personale, la Corte cantonale ha ritenuto che sebbene nell'incarto non figuri alcuna domanda di ricusa, l'istanza sarebbe stata comunque irricevibile poiché tardiva, i ricorrenti avendo atteso due mesi dopo l'introduzione del gravame per formularla. Essi non contestano questa conclusione con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Con riferimento al taglio della siepe, la Corte cantonale ha ritenuto ch'essa non costituirebbe un'opera di cinta ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del piano regolatore, per cui la relativa vertenza parrebbe rivestire una natura meramente civilistica. Ne ha concluso che non si potrebbe pertanto rimproverare al Municipio di essere rimasto inattivo in tale ambito, rilevato ch'esso è nondimeno intervenuto. I ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà di questa conclusione.
2.2. Essi censurano poi l'asserita incompletezza della documentazione trasmessa loro dal Municipio, in particolare riguardo al certificato di abitabilità del 2010, al rifugio antiaereo, al collaudo antincendio e al piano delle canalizzazioni. In tale ambito la Corte cantonale ha stabilito che le loro richieste sono state esaurientemente trattate nel rapporto del Municipio del 28 giugno 2016 e che l'autorità comunale si è attivata presso le competenti istanze cantonali per avviare le necessarie procedure specificatamente indicate nella decisione impugnata, per cui non si è in presenza di un diniego di giustizia. Al riguardo, i ricorrenti disattendono che non si è più in presenza di un diniego di giustizia, quando, come nel caso in esame, l'autorità ha agito o statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il semplice fatto che i provvedimenti adottati o la decisione emanata non vanno nel senso da loro desiderato (sentenza 1B 170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2).
2.3. Osservando che la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- posta a loro carico nella decisione impugnata sarebbe inadeguata, i ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà di tale importo e ancor meno che la Corte cantonale avrebbe abusato dell'ampio potere che le spetta in tale ambito (DTF 141 I 105 consid. 3.3.1, 3.3.2 e 3.4 pag. 108 seg.). Né essi, accennando a un'eventuale loro indigenza, documentano che l'avrebbero provata e chiesto l'assistenza giudiziaria.
2.4. Nel medesimo atto ricorsuale i ricorrenti contestano l'importo di fr. 450.-- della tassa posta a loro carico dal Municipio, in relazione al suo rapporto del 28 giugno 2016. Al riguardo essi misconoscono tuttavia che, in parziale accoglimento del loro ricorso, la Corte cantonale l'ha annullata riducendola a fr. 130.--, importo di cui essi non dimostrano l'arbitrarietà, chiaramente non ravvisabile. La stessa conclusione vale per la tassa di giustizia fissata nella decisione impugnata di fr. 800.--, posta a loro carico in ragione di fr. 300.-- e del Comune per fr. 500.--.
3.
Ne segue che, in quanto ammissibili, la "richiesta di rettifica di errori" e il ricorso sono respinti. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui sono ammissibili, la "richiesta di rettifica di errori" e il ricorso sono respinti.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Gravesano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 30 ottobre 2018
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri