Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte VI
F-6599/2015
Sentenza del 30 agosto 2016
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Composizione Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer,
cancelliere Reto Peterhans.
A._______,
patrocinata dall'avv. Mattia Guerra,
Parti World Trade Center,
Via Lugano 18, 6982 Agno,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Divieto d'entrata.
Fatti:
A.
A._______, cittadina kazaca nata il (...) è stata condannata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino mediante decreto d'accusa dell'11 maggio 2015 ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e ad una multa di fr. 200.-, per il reato di infrazione alla LStr (RS 142.20) per avere esercitato un'attività lucrativa senza la necessaria autorizzazione nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2015.
B.
A questa condanna ha fatto seguito la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) che il 14 settembre 2015 ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di 3 anni, valido fino al 13 settembre 2018, per violazione grave dell'ordine e della sicurezza pubblici (art. 67 LStr). L'autorità inferiore ha inoltre privato di effetto sospensivo un eventuale ricorso.
C.
Il 15 ottobre 2015, agendo per il tramite del proprio patrocinatore, A._______ ha interposto ricorso contro dal decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), chiedendone in via principale l'annullamento, ed in via subordinata la limitazione degli effetti ad un anno. La ricorrente ha in particolare considerato la misura di allontanamento dal territorio elvetico di 3 anni contraria al principio di proporzionalità, vista la lieve entità dell'infrazione penale commessa, nonché le pesanti conseguenze che un divieto d'entrata di tale durata comportano.
D.
In data 12 novembre 2015 A._______ ha postulato la concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Detta richiesta è stata respinta dal Tribunale il 4 febbraio 2016.
E.
Con osservazioni del 26 aprile 2016 la SEM si è riconfermata nella propria decisione chiedendo al Tribunale di respingere il ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale così come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce in via definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2.
Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
3.
Giusta l'art. 11 cpv. 1 LStr lo straniero che intende esercitare un'attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all'autorità competente per il luogo di lavoro previsto. È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso (cpv. 2).
4.
4.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a -c LStr (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).
4.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStr, FF 2002 3424 [di seguito: Messaggio LStr]).
4.3 In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStr, n. marg. 3, pag. 270).
4.4 Ciò detto, ne discende che i reati perpetrati contro le norme del diritto degli stranieri rappresentano delle violazioni di legge, sanzionate secondo l'art. 115 LStr, e possono in quanto tali portare all'emissione di un divieto d'entrata. Esso non deve essere tuttavia interpretato quale sanzione dal carattere penale bensì quale misura di protezione a carattere preventivo contro possibili turbative future (cfr. Messaggio LStr, FF 2002 3327, pag. 3428).
4.5 L'autorità competente esamina secondo il proprio libero apprezzamento se un divieto d'entrata deve essere pronunciato. In proposito essa deve procedere ad una ponderazione meticolosa di tutti gli interessi presenti, rispettare le garanzie derivanti dalla CEDU ed il principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid. 3.3; 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata; Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Uebersax et al. [ed.], Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. marg. 8.80, pag. 356). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
5.
5.1 Nella fattispecie in disanima, la SEM ha pronunciato nei confronti di A._______ un divieto d'entrata della durata di 3 anni, ossia fino al 13 settembre 2018, ritenendo che il comportamento dell'interessata, condannata per infrazione alla LStr (attività lucrativa senza autorizzazione ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr) costituisce una violazione grave dell'ordine e della sicurezza pubblici.
5.2 Dagli atti di causa si evince che la condanna di cui sopra è stata pronunciata in quanto durante il mese di marzo 2015 A._______ ha esercitato un'attività lucrativa presso un esercizio pubblico di B._______ pur essendo sprovvista del necessario permesso (cfr. decreto d'accusa del Ministero pubblico del Cantone Ticino dell'11 maggio 2015, pagg. 4-6 dell'incarto Simic).
5.3 Ne discende che questo comportamento, sanzionato da specifiche norme del diritto penale, può portare all'emissione di un divieto d'entrata poiché costituendo indubbiamente una violazione e mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici, adempie ai requisiti dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStr.
6.
6.1 Occorre ora stabilire se il divieto d'entrata della durata di 3 anni pronunciato dalla SEM nei confronti dell'interessata sia conforme al principio di proporzionalità, e procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in causa, valutare se sia adeguato alle circostanze del caso di specie.
6.2 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento della ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
6.3 In merito agli interessi privati, la ricorrente si è richiamata al fatto che prima della condanna di cui sopra - che l'interessata contesta, ma che ha deciso di non impugnare vista la sua precaria situazione economica - essa fosse incensurata ed a non meglio precisati svantaggi risultanti dall'impossibilità di entrare in Svizzera (cfr. atto ricorsuale del 15 ottobre 2015, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 4).
6.4 Il Tribunale considera che A._______ non ha invocato né provato l'esistenza di interessi privati atti a prevalere sull'interesse pubblico ad impedire turbative all'ordine e alla sicurezza pubblici. Essa è in effetti venuta meno al proprio dovere di circostanziare le censure sollevate, limitandosi ad affermare genericamente che l'autorità inferiore ha effettuato una ponderazione degli interessi affrettata ed arbitraria, tenendo apoditticamente in conto della presenza di una condanna penale di grado lieve al fine di giustificare la pronuncia del divieto d'entrata qui impugnato e senza effettuare un'analisi individualizzata della sua colpa e della sua situazione.
6.5 A titolo abbondanziale, ed in merito ai fatti che hanno condotto all'emanazione del decreto d'accusa dell'11 maggio 2015 A._______ ha precisato che l'infrazione di attività lucrativa senza autorizzazione contestatale non si potesse ritenere grave, trattandosi «di un procedimento penale "minore" sfociato in una condanna estremamente mite»; essa ha inoltre asserito di avere agito in buona fede e di non avere mai voluto infrangere la legislazione elvetica (cfr. atto ricorsuale del 15 ottobre 2015, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 2).
6.6 Il Tribunale non può condividere questa argomentazione. Indipendentemente dalla questione relativa alla gravità della condanna inflitta dalle autorità penali, occorre infatti osservare che, per stessa ammissione della ricorrente, l'istanza del 6 febbraio 2015 tendente alla concessione di un permesso di frontaliere era stata rifiutata. Ciononostante A._______ ha svolto un'attività lucrativa presso un esercizio pubblico durante il mese di marzo 2015. Essa non può dunque affermare di essersi astenuta dal lavorare in Svizzera nell'attesa della concessione del permesso richiesto, e di conseguenza invocare la buona fede al fine di ottenere l'annullamento o la riduzione della durata della misura di allontanamento qui impugnata.
6.7 Ciò posto, il Tribunale considera che l'interesse pubblico all'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello di quest'ultima ad entrarvi. Di conseguenza, da una corretta valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco, emerge che il divieto d'entrata di 3 anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.
7.
Ne discende che la SEM con la decisione del 14 settembre 2015 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
8.
Le spese processuali di fr. 1'200.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e le spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
Visto l'esito della procedura, non sono assegnate spese ripetibili.
10.
Non essendo impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, la presente pronuncia è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 1'200.- sono poste a carico della ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato in data 29 febbraio 2015 e 16 marzo 2016.
3.
Non sono assegnate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Reto Peterhans
Data di spedizione: