Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 815/2021
Sentenza del 29 settembre 2022
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Wirthlin, Presidente,
Heine, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona,
per il tramite del Dipartimento finanze e economia, Piazza Governo 7, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
A.________,
opponente.
Oggetto
Diritto della funzione pubblica (classificazione salariale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo dell'11 novembre 2021 (52.2020.226).
Fatti:
A.
A.a. A.________ ha iniziato la propria attività lavorativa alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino come avventizio il 1° gennaio 1995. Dal 1° novembre 1997 è stato nominato segretario (senza titolo specifico) a tempo parziale (60%) presso l'allora Ufficio dell'insegnamento medio superiore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (DECS) e gli è stata attribuita la classe 28 con 1 aumento secondo il sistema salariale in vigore fino al 31 dicembre 2017. Per il restante 40% è rimasto occupato con contratto per personale ausiliario come segretario documentarista presso la Divisione della scuola in sostituzione di una collaboratrice in congedo maternità, impiego che è stato rinnovato fino al 2006. Per quanto attiene alla nomina al 60%, dal 1° novembre 2006 gli è stata attribuita la classe 30 con 7 aumenti come segretario docente senza titolo specifico (28-30). Negli anni seguenti ha raggiunto lo stipendio massimo all'interno di questa classe.
In seguito all'adozione della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip/TI; RL 173.300), in vigore dal 1° gennaio 2018, il 12 ottobre 2017 la Sezione delle risor se umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino ha informato A.________ del cambiamento del sistema retributivo e dell'intenzione di assegnargli la funzione di segretario I, classe di stipendio 5, con lo stesso salario percepito a quel momento (fr. 66'907.75 al 60%), superiore all'importo massimo previsto per la nuova classe 5. Il 20 ottobre 2017 A.________, in risposta alla lettera del 12 ottobre 2017, ha chiesto la rivalutazione della sua funzione in base ai compiti da lui svolti concretamente, pretendendo l'attribuzione almeno alla classe di stipendio 9.
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino con risoluzione del 22 novembre 2017 (n. 5175) ha confermato la funzione di A.________ come segretario I, classe di stipendio 5, con lo stesso salario percepito a quel momento (fr. 66'907.75 al 60%), superiore all'importo massimo previsto per la nuova classe 5.
A.b. Adito su ricorso da A.________, il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con sentenza del 3 febbraio 2020 ha annullato la risoluzione governativa e rinviato gli atti al Consiglio di Stato, affinché si pronunciasse preliminarmente sulla richiesta di rivalutazione e in seguito sulla nuova classificazione dal 1° gennaio 2018 (causa 52.2018.52).
A.c. Dal 1° gennaio 2020 A.________ è stato trasferito alla Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS, nella stessa funzione e nelle stesse condizioni salariali. Dopo uno scambio di corrispondenza tra la Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino e A.________, il Consiglio di Stato con risoluzione del 29 aprile 2020 (n. 2057) ha respinto la richiesta di rivalutazione della funzione, confermando il suo passaggio alla nuova classe di stipendio nella posizione di segretario I, classe di salario 5, con un salario di fr. 66'907.75, come in precedenza.
B.
Adito ancora su ricorso da A.________, il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la risoluzione governativa del 29 aprile 2020 e rinviato la causa al Consiglio di Stato, affinché agganciasse A.________ al nuovo modello salariale nella funzione di aggiunto in classe 11 dal 1° gennaio 2018. Per quanto attiene ai numeri di aumento, la Corte cantonale ha lasciato all'autorità di nomina di pronunciarsi sulla questione.
C.
Il Consiglio di Stato presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale l'annullamento della sentenza impugnata e la conferma della risoluzione governativa del 29 aprile 2020. Subordinatamente chiede il rinvio della causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio. A.________ postula la reiezione del ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e liberamente l'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 146 IV 185 consid. 2 con riferimenti).
1.2. A norma dell'art. 85 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
|
1 | In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
a | nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi; |
b | nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi. |
2 | Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
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1 | In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
a | nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi; |
b | nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi. |
2 | Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 51 Calcolo - 1 Il valore litigioso à determinato: |
|
1 | Il valore litigioso à determinato: |
a | in caso di ricorso contro una decisione finale, dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore; |
b | in caso di ricorso contro una decisione parziale, dall'insieme delle conclusioni che erano controverse dinanzi all'autorità che ha pronunciato la decisione; |
c | in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all'autorità competente nel merito; |
d | in caso di azione, dalle conclusioni dell'attore. |
2 | Se nelle conclusioni non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento. |
3 | Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, i diritti riservati e le spese di pubblicazione della sentenza non entrano in linea di conto nella determinazione del valore litigioso. |
4 | Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore del capitale l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita. |
1.3. Impropriamente nel ricorso si menziona il Consiglio di Stato e più volte si parla dell'autorità ricorrente. Il Cantone Ticino, come datore di lavoro, sarebbe legittimato a ricorrere al Tribunale federale. La facoltà di ricorso compete però solo alla Corporazione pubblica in quanto tale (Cantone o Comune), ma non alle singole autorità, poco importa che queste abbiano agito come autorità decisionali di primo grado (DTF 141 I 253 consid. 3.2; 140 II 359 consid. 2.2). Dato che il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone Ticino nei confronti della Confederazione (art. 70 lett. h
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 70 - Il Consiglio di Stato, riservati i diritti del popolo e del Gran Consiglio: |
|
a | pianifica l'attività del Cantone e provvede a realizzarne i programmi; |
b | cura l'esecuzione delle leggi federali e cantonali e delle decisioni del Gran Consiglio; emana le necessarie norme mediante decreti esecutivi, regolamenti, risoluzioni o altre disposizioni; |
c | amministra le finanze ed i beni del Cantone e presenta annualmente i conti consuntivi e preventivi; |
d | dirige l'amministrazione cantonale e ne fa rapporto ogni anno al Gran Consiglio; |
e | nomina i dipendenti e le persone incaricate di una funzione pubblica cantonale, salvo diversa disposizione della Costituzione o della legge; |
f | vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge; |
g | assicura l'ordine pubblico; |
h | rappresenta il Cantone nei confronti della Confederazione, degli altri Cantoni e di ogni altra autorità; |
i | risponde alle consultazioni promosse dalla Confederazione e può sottoporre gli oggetti di particolare importanza al Gran Consiglio. |
1.4. La sentenza impugnata non pone fine al procedimento siccome ha rinviato la causa al Governo cantonale per stabilire concretamente il numero di aumenti. Quando da una decisione incidentale l'autorità amministrativa potrebbe essere obbligata a emettere un nuovo provvedimento ritenuto da lei contrario al diritto, può essere ammesso un danno irreparabile secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
1.5. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 93 Altre decisioni pregiudiziali e incidentali - 1 Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se: |
a | esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. |
2 | Le decisioni pregiudiziali e incidentali nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e nel campo dell'asilo non sono impugnabili.86 Rimangono salvi i ricorsi contro le decisioni sulla carcerazione in vista d'estradizione come anche sul sequestro di beni e valori, sempreché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 1. |
3 | Se il ricorso in virtù dei capoversi 1 e 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
1.6. La violazione del diritto cantonale non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
1.7.
1.7.1. A norma dell'art. 99 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
|
1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
fondamentali), che sia fondata sullo stato di fatto accertato dal giudice precedente (o di nuovi fatti ammessi secondo l'art. 99
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
1.7.2. Il ricorrente annette al ricorso al Tribunale federale il documento n. 13 denominato confronto valutazione analitiche delle funzioni, che è costituito da una tabella di confronto di più di due pagine tra la funzione di segretario I e quella di aggiunto al capo sezione II. Il ricorrente fa poi riferimento a tale documento più volte a sostegno delle sue tesi. Questo atto non solo non è stato esaminato dalla Corte cantonale, ma nemmeno è stato allegato nella procedura cantonale. Il ricorrente non si esprime sull'adempimento delle condizioni legali per ammettere nuovi fatti e nuove prove. Questa circostanza già sarebbe sufficiente per non considerare il documento n. 13. Esso, oltre a non essere datato, non si può concludere che sia stato indotto dall'emanazione della sentenza impugnata. Tutta la procedura dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo della durata di più di un anno e che è giunta fino alla quadruplica dell'amministrazione era impostata sul confronto delle funzioni. Il ricorrente aveva tutte le possibilità per inoltrare in precedenza tale documento. Trattandosi pertanto di un novum inammissibile in questa sede, la tabella di confronto non può essere considerata dinanzi al Tribunale federale.
2.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale, che ha attribuito all'opponente la classe di stipendio 11, anziché la classe 5, sia lesiva del diritto federale, in modo particolare dei diritti fondamentali.
3.
3.1. Il Tribunale cantonale amministrativo ha accertato che l'opponente il 27 agosto 1997 è stato nominato come segretario in sostituzione dell'aggiunto B.________. Questo lo si deduce dal tenore stesso della decisione di nomina, così come dalle dichiarazioni di ex funzionari non contestate dal Governo cantonale. Fino al 31 dicembre 2017 l'opponente ricopriva la funzione di segretario (docente senza titolo specifico). La Corte cantonale, richiamando il documento conversione delle funzioni, ha rilevato che nella funzione di segretario I hanno trovato collocazione dei funzionari che nella vecchia pianta organica avevano classificazioni ben inferiori. In linea generale, alle funzioni che con il vecchio sistema potevano raggiungere la classe 30, sono state assegnate le classi 7 o 8. Di principio, la Corte cantonale ha osservato che la transizione al nuovo modello salariale ha comportato per l'opponente l'assegnazione di una funzione che non può essere ritenuta di rango inferiore a quella precedentemente occupata. Essa ha però sottolineato che occorre esaminare se la funzione di segretario I sia confacente alle mansioni e alla responsabilità affidategli. Ha poi richiamato la descrizione della funzione elaborata dall'autorità di nomina.
L'opponente in sede cantonale ha dettagliato i suoi compiti, cosa che secondo i giudici cantonali l'autorità di nomina non ha contestato e che risulta anche dalla descrizione della funzione prodotta dalla Sezione delle risorse umane.
La Corte cantonale ha poi ripreso a titolo di paragone la descrizione della funzione di aggiunto al Caposezione II presso la Sezione dell'insegnamento medio superiore (SIMS) e di aggiunto al Caposezione II impiegato presso la Sezione dell'insegnamento medio (SIM). Ha soggiunto che è difficile paragonare i compiti dell'opponente con quelli attribuiti all'aggiunta del SIMS, assunta dopo il trasferimento dell'opponente. È ravvisabile una stretta collaborazione con il Caposezione. Si può invece ravvisare un'importante analogia tra i compiti dell'opponente con l'aggiunto alla SIM. Su tali aspetti l'autorità di nomina non si sarebbe espressa. Quando l'opponente è stato trasferito, il posto di segretario I alla SIMS non è stato occupato, mentre è stata assunta una funzionaria come aggiunta, funzione ricreata con l'adozione della LStip/TI attualmente in vigore. L'autorità di nomina durante la procedura avrebbe messo in evidenza soltanto l'assenza di un titolo di studio accademico per l'opponente, ma non ha contestato le responsabilità assegnate. Del resto, l'opponente in passato ha superato esami di università. L'art. 8 cpv. 3 della legge ticinese del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD/TI; RL
173.100) prevede espressamente che l'esperienza può supplire ai titoli di studio a giudizio dell'autorità di nomina. In conclusione, il Tribunale cantonale amministrativo ha ancora ricordato la funzione precedentemente occupata dall'opponente, a cui era riconosciuta una retribuzione di classe superiore sulla scala stipendi, l'analogia con i compiti e le responsabilità dell'aggiunto al Caposezione II al SIM e la successiva assunzione di un'aggiunta in seguito al suo trasferimento. L'attribuzione dell'opponente alla funzione di segretario I secondo la Corte cantonale è stata ritenuta insostenibile e pertanto ha concluso per l'aggancio dell'opponente quale aggiunto nella classe 11.
3.2. Il ricorrente censura una violazione del divieto dell'arbitrio, nella misura in cui la Corte cantonale ha attribuito all'opponente la classe 11. Ritiene insostenibile il confronto della descrizione della funzione con l'aggiunta al Caposezione II del SIMS. Le responsabilità tra le due funzioni non sarebbero uguali. L'asserita vicinanza al Caposezione è con compiti ben differenti. Le prove addotte in sede cantonale dall'opponente sarebbero puramente soggettive. Anche non pertinente è stato ritenuto il confronto tra la funzione dell'opponente con quella dell'aggiunto al Caposezione II del SIM. Secondo il ricorrente, la Corte cantonale si sarebbe sostituita arbitrariamente nell'apprezzamento della controversia all'autorità di nomina. Il Tribunale cantonale amministrativo avrebbe applicato arbitrariamente il modello di valutazione analitica delle funzioni, già citato nel messaggio n. 7181 del Consiglio di Stato al progetto di legge LStip/TI. I criteri determinanti sarebbero 27 e la valutazione della Corte cantonale, limitata a un sommario confronto tra compiti e isolando soltanto alcuni criteri, non rispetterebbe tali parametri. Le attività di segretario I e di aggiunto al Caposezione II non sarebbero paragonabili: per la prima
sarebbe sufficiente un attestato federale di capacità (AFC), mentre per la seconda sarebbe necessario il conseguimento per lo meno di un Bachelor dopo un percorso accademico. Il grado di autonomia delle due funzioni sarebbe nettamente diverso. La prima non avrebbe responsabilità di conduzione di collaboratori, mentre l'altra sì. Il ricorrente rileva che dall'assunzione di un'aggiunta al Caposezione II nel 2020 in sostituzione dell'opponente non si potrebbe dedurre alcunché. Inoltre, l'opponente eserciterebbe sin dalla sua assunzione nel 1995 la funzione di segretario. Non sarebbe accettabile aggiungere 6 classi di stipendio solo a causa del cambiamento di sistema retributivo. Infine, anche l'art. 8 cpv. 3 LORD/TI sarebbe stato applicato in maniera insostenibile.
4.
4.1. Il ricorrente pare dimenticare che la valutazione delle diverse funzioni operata dal Tribunale cantonale amministrativo è stata svolta innanzitutto facendo capo in maniera concreta alle diverse prove annesse nella procedura e alla circostanza che il Governo cantonale non abbia contestato concretamente le diverse affermazioni dell'opponente. Per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2). L'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale è tutt'altro che insostenibile, benché sia sfavorevole alle tesi del ricorrente. Infatti, l'opponente tramite documenti oggettivi ha saputo convincere i giudici cantonali. Sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato.
4.2. Anche l'applicazione del diritto non può essere ritenuta insostenibile. Il ricorrente insiste nel citare il modello di valutazione analitica delle funzioni, ma non considera che la sentenza impugnata ha provveduto a individuare la funzione più simile alla luce delle effettive responsabilità che svolgeva l'opponente, le quali chiaramente oltrepassavano quelle del segretario. La Corte cantonale ha altresì esposto concretamente l'organizzazione dell'ufficio prima dell'arrivo dell'opponente e dopo la sua partenza. Anche l'applicazione dell'art. 8 cpv. 3 LORD/TI non può essere ritenuta arbitraria. Non è infatti manifestamente errato concludere che l'esperienza acquisita nell'amministrazione e l'assolvimento di diversi esami universitari da parte dell'opponente possano permettere di prescindere dall'esigenza di un diploma universitario. La sentenza impugnata nel suo risultato non è quindi lesiva del diritto federale.
5.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3000.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili all'opponente.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.
Lucerna, 29 settembre 2022
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Bernasconi