Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 272/2015
Sentenza del 29 settembre 2015
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Karlen, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
G.________,
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana,
ricorrente,
contro
Comune di Sementina,
patrocinato dall'avv. Camilla Ghiringhelli,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.
Oggetto
espropriazione formale,
ricorso contro la sentenza emanata il 22 aprile 2015, rettificata il 6 maggio 2015, dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
G.________ è proprietaria del fondo part. xxx di Sementina, di originari 24'871 m2, sito in località "Ciossetto". In seguito a diversi mutamenti, la particella presenta attualmente una superficie di 17'463 m2. Il piano regolatore comunale, approvato il 12 aprile 1988 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, inseriva circa 15'600 m2 del fondo nella zona per attrezzature ed edifici pubblici (AP-EP), destinata alla costruzione di un centro scolastico e culturale, di sale multiuso, di una chiesa e di altre infrastrutture di interesse pubblico, compreso un posteggio. A seguito di tale vincolo AP-EP, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, il Comune ha versato alla proprietaria un'indennità a titolo di espropriazione materiale di fr. 936'000.-- per il terreno (in ragione di fr. 60.-- al m2 ) e di fr. 1'235'522.50 per gli interessi. Le restrizioni a carico della particella xxx sono state sostanzialmente confermate nell'ambito della revisione del piano regolatore e delle relative varianti approvate dal Consiglio di Stato il 12 giugno 2007 e il 3 luglio 2012 (cfr. sentenza 1C 416/2014 del 17 dicembre 2014).
B.
Il 4 maggio 1998 il Comune di Sementina ha promosso dinanzi al Tribunale di espropriazione una procedura di espropriazione formale della superficie della particella xxx gravata dal vincolo. La proprietaria si è opposta all'espropriazione, mentre il Comune di Sementina ha chiesto l'anticipata immissione in possesso di una parte della superficie colpita, al fine di realizzare le opere previste nella prima fase di attuazione del progetto.
Con sentenza del 23 agosto 1999, il Tribunale di espropriazione ha respinto l'opposizione all'espropriazione e la domanda di modifica dei piani, accogliendo invece l'istanza di anticipata immissione in possesso del Comune. Adito dall'espropriata, con giudizio del 4 febbraio 2002, il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il ricorso e annullato la sentenza del Tribunale di espropriazione limitatamente alla concessione dell'anticipata immissione in possesso, negata siccome il Comune non disponeva ancora della licenza edilizia per avviare la progettata costruzione. Il Tribunale federale, con sentenza del 5 agosto 2002, ha respinto in quanto ammissibile un ricorso di diritto pubblico presentato dall'espropriata contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo (causa 1P.132/2002).
C.
Rilasciata nel frattempo la licenza edilizia per la realizzazione dell'opera e ripresa la procedura di stima, con decisione del 18 dicembre 2003 il Tribunale di espropriazione ha accordato al Comune, a partire dal 1° gennaio 2004, l'anticipata immissione in possesso di circa 15'699 m2 del fondo in questione. Su ricorso dell'espropriata, la decisione è stata confermata dapprima dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 16 settembre 2004 e in seguito da questa Corte con sentenza del 28 gennaio 2005 (causa 1P.477/2004).
D.
Dopo ulteriori atti, che non occorre qui riepilogare, accertato che la superficie oggetto di esproprio misurava precisamente 15'708 m2, con sentenza del 12 dicembre 2012 il Tribunale di espropriazione si è pronunciato sull'indennità. Ha riconosciuto a G.________ fr. 60.-- al m2 per l'esproprio materiale di 108 m2, oltre interessi, e a titolo di espropriazione formale le ha assegnato un indennizzo di fr. 16.-- al m2 per la superficie di 15'708 m2, oltre a fr. 67.50 al m2 per il deprezzamento di 1'791 m2, nonché fr. 126'817.--, a corpo, per la perdita del vigneto, oltre interessi. Il Tribunale di espropriazione ha contestualmente respinto la domanda di ampliamento dell'espropriazione formulata dal Comune e le ulteriori pretese avanzate da G.________.
E.
Contro il giudizio di primo grado sia l'espropriata che l'espropriante hanno adito il Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza del 22 aprile 2015, rettificata il 6 maggio 2015, ha respinto il gravame della prima e parzialmente accolto quello del secondo. La Corte cantonale ha negato a G.________ un indennizzo per la perdita del vigneto, considerando il suo valore già compreso nell'indennità di fr. 16.-- al m2 stabilita per l'espropriazione formale della superficie di 15'708 m2. Ha per il resto confermato la decisione della prima istanza.
F.
G.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia di diritto pubblico e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. In via subordinata, postula di limitare la superficie oggetto di espropriazione formale a 7'674 m2, rispettivamente a 11'030 m2 o eventualmente a 11'138 m2, con restituzione del corrispondente importo versato per l'espropriazione materiale. Chiede altresì di riconoscerle un indennizzo di fr. 63'180.-- nel caso in cui fosse confermato l'esproprio della superficie di 108 m2, come pure di aumentare a fr. 43.-- al m2 l'indennità per il titolo di espropriazione formale. Ribadisce inoltre l'importo di fr. 126'817.-- riconosciuto nel giudizio di primo grado per la perdita del vigneto. La ricorrente, che domanda pure di concedere effetto sospensivo al ricorso, fa valere l'accertamento inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale.
G.
La Corte cantonale si conferma nella sua sentenza, mentre il Comune di Sementina chiede di dichiarare inammissibile il gravame o comunque di respingerlo.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico è presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale, che ha statuito definitivamente sull'indennità espropriativa relativa alla superficie di 15'708 m2 interessata dalla procedura in esame. Il gravame adempie i requisiti degli art. 86 cpv. 1 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89. |
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 113 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli articoli 72-89. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.2. Nella misura in cui, come nella maggior parte del gravame, è genericamente rimesso in discussione il vincolo pianificatorio d'interesse pubblico a carico del fondo espropriato, il ricorso non adempie le esposte esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile. La ricorrente non si confronta infatti con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando in osservanza degli art. 42 cpv. 2 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
2.3. Il gravame esula inoltre dall'oggetto del litigio, ed è quindi parimenti inammissibile, laddove la ricorrente prospetta una retrocessione del fondo espropriato. Da una parte, la ricorrente si fonda infatti, a torto, sulla decadenza dell'aggravio a carico del fondo e, dall'altra, disattende che l'esame dell'adempimento dei presupposti di una retrocessione giusta l'art. 61 della legge ticinese di espropriazione, dell'8 marzo 1971 (LEspr/TI), non è oggetto della procedura in esame. Un'eventuale rinuncia da parte del Comune all'attuazione degli scopi pubblici previsti non è peraltro seriamente in discussione, né una retrocessione ai sensi dell'art. 61 segg. LEspr/TI entra qui in considerazione. Una simile procedura non è infatti stata formalmente avviata (art. 67
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 67 - 1 La commissione di stima decide sulla base della discussione orale delle parti e, di regola, di un'ispezione oculare. Il presidente cita le parti almeno trenta giorni prima, avvertendole che si procederà alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.81 |
|
1 | La commissione di stima decide sulla base della discussione orale delle parti e, di regola, di un'ispezione oculare. Il presidente cita le parti almeno trenta giorni prima, avvertendole che si procederà alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.81 |
2 | Sono inoltre citate alla discussione sulla fissazione dell'indennità le persone toccate dall'espropriazione i cui diritti non sono stati notificati ma sono constatati nella tabella dei diritti da espropriare (art. 27) o notoriamente in qualche altro modo. |
3 | I titolari di diritti di pegno immobiliari, di oneri fondiari e di usufrutti sono citati soltanto se hanno chiesto che la procedura di stima segua il suo corso (art. 54 cpv. 2). Essi possono però prender parte alla discussione e anche presentare delle conclusioni, purché provino di avere un interesse alla fissazione della indennità (art. 24). |
art. 56 cpv. 1 LEspr/TI).
La ricorrente disattende, in sostanza, che, come rilevato dalla precedente istanza, la causa in esame è essenzialmente circoscritta alla questione dell'indennità espropriativa.
2.4. Parimenti inammissibili sono poi le critiche concernenti la determinazione dell'estensione della superficie espropriata. La ricorrente si limita a sollevare contestazioni generiche, ma non adduce concreti elementi suscettibili di fare seriamente dubitare dell'esattezza della misurazione eseguita dal geometra ing. B.________. In particolare, non si confronta con il considerando n. 4 della sentenza impugnata (pag. 20 segg.) e non sostanzia l'arbitrio degli accertamenti riportati dalla Corte cantonale sulla scorta delle operazioni svolte dal geometra. La ricorrente sembra inoltre fraintendere la portata del giudizio impugnato, disattendendo che la superficie oggetto dell'esproprio qui litigioso non è stata estesa nel corso della procedura da 15'600 m2 a 15'708 m2, ma è stata semplicemente misurata e stabilita con maggiore precisione, ritenuto come l'area vincolata di circa 15'600 m2 negli atti del piano regolatore era stata inizialmente indicata soltanto in modo approssimativo. Il gravame non può infine essere esaminato nel merito nemmeno nella misura in cui la ricorrente sembra volere criticare l'indennità relativa a questa differenza di 108 m2, giacché si fonda, a torto, su un ampliamento della superficie successivo
all'imposizione del vincolo. Come detto, si tratta invece di una misurazione più precisa della superficie gravata.
3.
3.1. La ricorrente lamenta la violazione degli art. 9 e
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 67 - 1 La commissione di stima decide sulla base della discussione orale delle parti e, di regola, di un'ispezione oculare. Il presidente cita le parti almeno trenta giorni prima, avvertendole che si procederà alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.81 |
|
1 | La commissione di stima decide sulla base della discussione orale delle parti e, di regola, di un'ispezione oculare. Il presidente cita le parti almeno trenta giorni prima, avvertendole che si procederà alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.81 |
2 | Sono inoltre citate alla discussione sulla fissazione dell'indennità le persone toccate dall'espropriazione i cui diritti non sono stati notificati ma sono constatati nella tabella dei diritti da espropriare (art. 27) o notoriamente in qualche altro modo. |
3 | I titolari di diritti di pegno immobiliari, di oneri fondiari e di usufrutti sono citati soltanto se hanno chiesto che la procedura di stima segua il suo corso (art. 54 cpv. 2). Essi possono però prender parte alla discussione e anche presentare delle conclusioni, purché provino di avere un interesse alla fissazione della indennità (art. 24). |
3.2. Adito con un ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un'indennità espropriativa cantonale, il Tribunale federale dispone di un libero potere d'esame nella misura in cui è in discussione il principio stesso dell'indennità o la determinazione del suo ammontare in modo metodologicamente corretto, come pure la conformità del diritto cantonale all'esigenza della piena indennità sancita dall'art. 26 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
3.3. Giusta l'art. 26 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 16 - L'espropriazione non può aver luogo che verso piena indennità. |
L'art. 11 LEspr/TI, che riprende in sostanza il contenuto del diritto federale (cfr. art. 19
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 19 - Nel fissare l'indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi: |
|
a | l'intero valore venale del diritto espropriato; |
abis | per i terreni coltivi che rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 4 ottobre 199115 sul diritto fondiario rurale (LDFR), il triplo del prezzo massimo stabilito conformemente all'articolo 66 capoverso 1 LDFR; |
b | inoltre, nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito; |
c | l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione. |
3.4. La Corte cantonale ha confermato il valore venale di fr. 16.-- al m2 stabilito dalla prima istanza sulla scorta del metodo statistico-comparativo, confrontando il prezzo pagato per l'acquisto di particelle prative nel Comune di Sementina. Ha ritenuto il valore del vigneto già compreso in tale indennità, considerando altresì che, in concreto, una stima in base al valore di reddito non entrava in considerazione, non trattandosi di un'utilizzazione del fondo a scopo puramente agricolo e conducendo un simile approccio verosimilmente a un risultato ancora inferiore. La ricorrente di per sé non contesta il metodo applicato dalla Corte cantonale, ma la mancata presa in considerazione del valore della superficie vignata.
Il Tribunale cantonale amministrativo ha rettamente rilevato che, dopo l'espropriazione materiale, il valore residuo del fondo corrisponde di principio a quello di un terreno agricolo (cfr. DTF 114 Ib 112 consid. 7a). Contrariamente a quanto ritenuto dal Comune nella risposta al ricorso, qui non si tratta di indennizzare il valore edilizio del terreno, nel qual caso di regola le piantagioni esistenti sul fondo non vengono pagate da un potenziale acquirente interessato ad edificare e quindi di massima nemmeno risarcite dall'espropriante (cfr. HEINZ HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, 1986, pag. 267, n. 90). Oggetto dell'espropriazione formale è, come visto, la sottrazione del rimanente terreno agricolo. Ora, il vigneto in questione presenta un sicuro interesse per un potenziale acquirente di un tale fondo, che certamente pagherebbe il prezzo corrispondente, superiore a quello del solo terreno. Riservati ulteriori accertamenti, che dovessero essere eseguiti nel seguito della procedura, risulta infatti che il vigneto esistente sulla particella espropriata è assai ampio e regolarmente coltivato. Il valore di fr. 16.-- al m2è tuttavia stato stabilito dai giudici cantonali sulla base del prezzo medio pagato
per particelle completamente prative, pur considerando le qualità positive del fondo. Tale valore non tiene però conto delle concrete caratteristiche della particella, contraddistinta da un'estesa superficie vignata. Può pertanto verosimilmente rivelarsi inferiore rispetto al prezzo che l'espropriata avrebbe potuto oggettivamente conseguire vendendola a un potenziale acquirente. L'indennità di fr. 16.-- al m2, così come determinata dalla Corte cantonale fondandosi solo sul valore del terreno, è pertanto suscettibile di violare il diritto alla piena indennità previsto dall'art. 26 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 26 Garanzia della proprietà - 1 La proprietà è garantita. |
|
1 | La proprietà è garantita. |
2 | In caso d'espropriazione o di restrizione equivalente della proprietà è dovuta piena indennità. |
4.
4.1. Ne segue che il ricorso sussidiario in materia costituzionale deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere accolto nella misura della sua ammissibilità. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata e la causa rinviata alla Corte cantonale per un nuovo giudizio sull'ammontare dell'indennità espropriativa.
4.2. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del Comune di Sementina, che, pur agendo nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali, aveva un interesse pecuniario nella causa (art. 66 cpv. 4 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
4.3. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è accolto. La sentenza emanata il 22 aprile 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, rettificata il 6 maggio 2015, è annullata e la causa gli viene rinviata per un nuovo giudizio.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del Comune di Sementina, che rifonderà alla ricorrente un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 29 settembre 2015
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni