Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 307/2018
Decreto del 28 dicembre 2021
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________ S.p.A.,
2. B.________ S.p.A.
3. C.________ S.r.l.,
4. D.________ S.p.A.,
5. E.________ S.c.a.r.l.,
6. F.________ S.r.l.,
7. G.________ S.p.A.,
8. H.________ S.p.A.,
tutte patrocinate dall'avv. Mariella Orelli,
ricorrenti,
contro
+ K.________,
patrocinato dall'avv. Maurizio Agustoni,
opponente.
Oggetto
rigetto definitivo dell'opposizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 marzo 2018 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.178, 14.2017.179, 14.2017.180).
Considerando:
che, a convalida di un precedente sequestro, A.________ S.p.A., B.________ S.p.A., C.________ S.r.l., D.________ S.p.A., E.________ S.c.a.r.l., F.________ S.r.l., G.________ S.p.A. e H.________ S.p.A. hanno escusso in solido K.________, I.________ e J.________ (mediante tre distinti precetti esecutivi) per l'incasso di fr. 145'832'263.25 oltre interessi;
che con decisione 21 settembre 2017 il Pretore del Distretto di Lugano ha respinto l'istanza mediante la quale le creditrici hanno chiesto il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da K.________ al precetto esecutivo emesso nei suoi confronti;
che con sentenza 27 marzo 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo introdotto dalle creditrici avverso tale decisione pretorile;
che con ricorso in materia civile 6 aprile 2018 (poi completato in data 8 maggio 2018) le creditrici hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale;
che con decreto 24 maggio 2018 al ricorso è stato conferito il postulato effetto sospensivo e la procedura dinanzi al Tribunale federale è stata sospesa in seguito al decesso della parte opponente in attesa di chiarire il subentro degli eredi;
che con scritto 3 dicembre 2021 le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale "lo stralcio del ricorso in quanto divenuto privo di oggetto" a seguito di un accordo transattivo raggiunto tra le parti (accordo che avrebbe portato al ritiro dell'esecuzione alla base del presente procedimento) e hanno postulato, come da transazione, di porre le spese giudiziarie a carico di chi le ha anticipate (con eventuale restituzione dell'anticipo di causa) e di compensare le ripetibili;
che il patrocinatore della controparte non ha preso posizione su tale scritto;
che, siccome la transazione non è stata consegnata a questo Tribunale, la domanda di stralcio presentata dalle ricorrenti va interpretata quale ritiro del ricorso ( cfr. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3 a ed. 2018, n. 17 ad art. 32
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
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1 | Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
2 | Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione. |
3 | Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
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1 | Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
2 | Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione. |
3 | Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili. |
che la Giudice presidente della Corte adita, competente in virtù dell'art. 32 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
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1 | Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
2 | Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione. |
3 | Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC30. |
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 73 - 1 La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
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1 | La transazione conclusa tra le parti davanti al giudice o consegnata al giudice per essere registrata a verbale, come pure la desistenza d'una parta, terminano il processo. |
2 | La transazione giudiziale può anche estendersi a punti i quali, benché estranei al processo, sono litigiosi tra le parti o tra una parte e un terzo, in quanto ciò agevoli la fine del processo. |
3 | Quando in via d'eccezione il convenuto allega che la pretesa è inesigibile o dipende da una condizione od oppone un vizio di forma, l'attore può ritirare la sua azione riservando d'introdurla di nuovo dopo che la pretesa sarà esigibile, la condizione adempita o il vizio di forma tolto. |
4 | La transazione giudiziale e la desistenza sono esecutive come la sentenza. |
che, come da accordo intervenuto fra le parti, le spese giudiziarie della presente procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. Le ripetibili sono compensate.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 dicembre 2021
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini