Tribunal federal
9C 825/2007 {T 0/2}
Decreto del 28 luglio 2008
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudice federale Borella, in qualità di giudice unico,
cancelliere Grisanti.
Parti
Successione fu A.________, ricorrente, rappresentata dall'Ufficio Fallimenti di L.________,
contro
Cassa cantonale di compensazione, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 ottobre 2007.
Fatti:
A.
Mediante decisione del 16 ottobre 2006, confermata il 16 marzo 2007 anche in seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha chiesto nei confronti dell'avv. A.________ il risarcimento del danno, ammontante a fr. 30'223.25, per il mancato pagamento dei contributi sociali da parte della fallita P.________ AG, di cui l'avv. A._______ è stato amministratore unico.
B.
Adito dall'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ne ha respinto il ricorso (pronuncia del 25 ottobre 2007).
C.
L'avv. A.________ ha deferito il giudizio cantonale al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione risarcitoria.
D.
Il ricorrente è deceduto il ... . Avendo gli eredi rinunciato all'eredità, il Pretore del Distretto di L.________ ha ordinato la liquidazione della successione in via di fallimento (decreto del 27 maggio 2008). Per decreto 19 giugno 2008 dello stesso Pretore, la procedura è stata sospesa per mancanza di attivi (art. 230 cpv. 1

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 230 - 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.431 |
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1 | Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.431 |
2 | L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento e comunica con lettera non raccomandata tale decisione ai creditori conosciuti. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro venti giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.432 |
3 | Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.433 |
4 | Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.434 |

SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) LEF Art. 230 - 1 Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.431 |
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1 | Se è prevedibile che la massa non sarà sufficiente per coprire le spese della procedura sommaria, il giudice del fallimento ordina, su istanza dell'ufficio dei fallimenti, la sospensione della procedura di fallimento.431 |
2 | L'ufficio dei fallimenti pubblica la sospensione della procedura di fallimento e comunica con lettera non raccomandata tale decisione ai creditori conosciuti. La pubblicazione avverte che la procedura sarà chiusa se entro venti giorni nessun creditore ne chiederà la continuazione fornendo la garanzia richiesta per la quota di spese non coperte dalla massa.432 |
3 | Durante i due anni dopo la sospensione della liquidazione, il debitore può essere escusso anche in via di pignoramento.433 |
4 | Dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso. Il tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento e la sospensione non si computa nei termini previsti dalla presente legge.434 |
Diritto:
1.
Giusta l'art. 6 cpv. 2 PCF, in relazione con l'art. 71

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC31. |
2.
Gli eredi di una parte deceduta riprendono il ruolo di quest'ultima in un processo pendente (art. 6 e 17 PCF in relazione con l'art. 71

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC31. |
3.
Quando una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico per le parti, il Presidente o il giudice dell'istruzione della Corte decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo (art. 32 cpv. 1 e

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 32 Giudice dell'istruzione - 1 Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
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1 | Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice. |
2 | Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto, ritirate o risolte tramite transazione. |
3 | Le decisioni del giudice dell'istruzione non sono impugnabili. |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 71 - Nei casi per i quali la presente legge non prevede disposizioni speciali sulla procedura si applicano per analogia le prescrizioni della PC31. |
Per questi motivi, il Giudice unico decreta:
1.
La procedura 9C 825/2007 è riattivata.
2.
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e all'Ufficio dei fallimenti del Distretto di L.________.
Lucerna, 28 luglio 2008
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Borella Grisanti