Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-3716/2010
Sentenza del 26 marzo 2013
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Marianne Ryter, Jérôme Candrian,
Composizione
cancelliera Sara Friedli.
AlpTransit San Gottardo SA,
Parti Zentralstrasse 5, 6003 Lucerna,
ricorrente,
contro
A._______,
patrocinato da...,
controparte,
Commissione federale di stima del 13° Circondario (Ticino-Grigioni),
casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto Decisione della Commissione federale di stima.
Fatti:
A.
Nel dicembre 1999, l'AlpTransit San Gottardo SA, in Lucerna, ha iniziato i lavori di costruzione della discenderia relativa alla galleria di base del San Gottardo, e meglio di un cunicolo lungo 2.7 km scavato con il metodo convenzionale dell'avanzamento con esplosivo. Il primo brillamento per lo scavo della discenderia è avvenuto il 24 gennaio 2000.
B.
Con scritto 3 febbraio 2000, A._______, proprietario della particella n. ***1 del Registro fondiario definitivo (RFD) del Comune di X._______, ubicato nella frazione di Y._______, ha comunicato all'AlpTransit San Gottardo SA, d'avvertire in maniera drastica ed evidente nella propria abitazione sita su detta particella gli effetti dell'avanzamento dei lavori di costruzione della discenderia, di cui al cantiere di Y._______. Egli ha dunque invitato l'AlpTransit San Gottardo SA a prendere i dovuti provvedimenti con una prova a futura memoria.
C.
Siffatta prova a futura memoria è poi stata allestita nel marzo 2000 dall'arch. B._______, congiuntamente al sopralluogo esperito il 31 marzo 2000 nell'abitazione di A._______, ovvero allorquando i lavori al cantiere AlpTransit di Y._______ erano già iniziati. In detta perizia sono documentate le fessure riscontrate nella citata abitazione.
D.
All'inizio del mese di aprile 2000, l'AlpTransit San Gottardo SA ha altresì provveduto alla posa di un sismografo nell'abitazione di A._______ per valutare l'impatto delle vibrazioni causate dai brillamenti. Un altro sismografo era già stato posato sin dall'inizio dei lavori (da fine gennaio 2000) sulle particelle n. ***2 e n. ***3 RFD del Comune di X._______. Dette misurazioni hanno poi fatto l'oggetto della perizia geofisica allestita dalla C._______ nel febbraio 2002.
E.
In data 16 giugno 2000, A._______ ha comunicato all'AlpTransit San Gottardo SA che nella sua abitazione si sarebbero prodotte fessurazioni, a suo avviso, riconducibili ai lavori di scavo e di costruzione dell'attacco intermedio di Z._______, cantiere di Y._______, della Nuova linea ferroviaria transalpina (NFTA).
F.
Con scritto 20 giugno 2000, l'AlpTransit San Gottardo SA ha declinato ogni responsabilità, indicando a A._______ che le fessurazioni constatate nella sua abitazione non potrebbero essere ricondotte ai lavori di scavo AlpTransit a Y._______, dal momento che secondo uno studio di geofisica risulterebbe che le velocità di oscillazione misurate nell'ambito dei lavori di brillamento sarebbero state di 0.12 e 1.75 mm/s, al di sotto dunque dei valori di rischio superiori ai 30 mm/s.
G.
A seguito dell'insuccesso dell'incontro tenutosi tra le parti il 4 dicembre 2000, A._______ - per il tramite del suo patrocinatore - si è rivolto alla Commissione federale di stima del 13° Circondario [di seguito: CFS], la quale ha indetto un'udienza di conciliazione e di incombenti nelle procedure espropriative in data 26 giugno 2001. In detta sede, la CFS ha in particolare ordinato all'AlpTransit San Gottardo SA l'apposizione di spie (massimo cinque) da parte dell'arch. B._______ sulle crepe ritenute più significative dell'edificio di A._______, con l'indicazione che le stesse avrebbero dovuto poi "essere controllate subito dopo l'interruzione dei lavori di scavo della galleria (verso il 15 luglio) e subito prima della cessazione di tale interruzione (ca. ottobre 2001)".
H.
Con scritto 12 dicembre 2001, l'AlpTransit San Gottardo SA ha dunque trasmesso alla CFS il risultato dei controlli delle spie allestito il 20 novembre 2001 dall'arch. B._______ dal quale risulta che "le spie posate in data 11 luglio 2001 si presentano esattamente come al rapporto di posa, nessun movimento rilevato".
I.
Con istanza 18 gennaio 2002, A._______ - per il tramite del suo patrocinatore e dando seguito alla richiesta del 20 dicembre 2001 formulata dalla CFS - ha notificato a quest'ultima le proprie pretese di risarcimento cifrate in complessivi 29'000 franchi. A siffatta richiesta, l'AlpTransit San Gottardo SA si è integralmente opposta con risposta 25 febbraio 2002.
J.
In sede d'udienza di conciliazione, svoltasi a Z._______ il 14 novembre 2003, la CFS ha proposto di liquidare la vertenza mediante il versamento dell'importo di 10'000 franchi, proposta accettata da A._______, ma respinta dall'AlpTransit San Gottardo SA.
K.
Con scritto 28 ottobre 2009, la CFS ha riproposto alle parti detto accordo, il quale è stato nuovamente respinto dall'AlpTransit San Gottardo SA e accettato da A._______.
L.
Con decisione 19 aprile 2010, la CFS ha poi accolto la richiesta formulata da A._______, ordinando all'AlpTransit San Gottardo SA il versamento a suo favore dell'importo di 15'000 franchi a titolo d'indennità per i danni provocati dal cantiere dell'attacco intermedio di Z._______ - Y._______, oltre accessori. La CFS ha in sostanza ritenuto che vi sarebbe manifestamente un nesso causale tra i brillamenti e le susseguenti vibrazioni derivanti dai lavori intrapresi dall'AlpTransit San Gottardo SA e le fessurazioni riscontrate nell'abitazione del signor A._______, che giustificherebbe il suddetto risarcimento.
M.
Con ricorso 25 maggio 2010, l'AlpTransit San Gottardo SA, in Lucerna (di seguito: ricorrente), ha impugnato il punto 1 del dispositivo della predetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, la ricorrente postula l'annullamento della decisione impugnata con conseguente accertamento dell'inesistenza del nesso causale tra il danno annunciato dall'espropriato e l'attività del cantiere dell'attacco intermedio di Z._______ - Y._______. In sostanza, la ricorrente sostiene che la CFS, oltre ad aver accertato in maniera inesatta e incompleta i fatti rilevanti, avrebbe ecceduto nel suo potere d'apprezzamento, segnatamente nel ritenere come dato il nesso di causalità tra le vibrazioni provocate dallo scavo dell'attacco intermedio di Z._______ - Y._______ e le fessure riscontrate nell'abitazione di A._______, semplicemente perché non esiste una prova a futura memoria. A suo dire, siffatto nesso di causalità in realtà difetterebbe.
N.
Con risposta 22 luglio 2010, A._______ - per il tramite del suo patrocinatore - ha postulato il rigetto del ricorso, con messa a carico della ricorrente delle tasse e spese, nonché il versamento di un congruo importo a titolo di ripetibili. Con risposta 25 giugno 2010, la CFS si è invece riconfermata nella propria decisione.
O.
Nelle proprie osservazioni finali 12 marzo 2013 la ricorrente si è essenzialmente riconfermata nelle proprie conclusioni.
P.
Ulteriori fatti ed argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l'art. 77 cpv. 1

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 77 - 1 Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
|
1 | Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | In quanto la presente legge non stabilisca altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalle legge del 17 giugno 200595 sul Tribunale amministrativo federale. |
3 | Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo fedeale contro decisioni sulla determinazione dell'indennità sono ammesse nuove conclusioni, se è provato che esse non potevano essere presentate già davanti alla commissione di stima. |
1.2 Per l'art. 77 cpv. 2

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 77 - 1 Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
|
1 | Contro la decisione della commissione di stima è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | In quanto la presente legge non stabilisca altrimenti, la procedura di ricorso è retta dalle legge del 17 giugno 200595 sul Tribunale amministrativo federale. |
3 | Nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo fedeale contro decisioni sulla determinazione dell'indennità sono ammesse nuove conclusioni, se è provato che esse non potevano essere presentate già davanti alla commissione di stima. |

SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti. |
1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall'art. 78 cpv. 1

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 78 - 1 Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita. |
|
1 | Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita. |
2 | La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti.96 Nello stesso tempo, essa deve motivarle. L'adesione al ricorso cade se il medesimo è ritirato o dichiarato inammissibile.97 |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 22 - 1 Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. |
|
1 | Il termine stabilito dalla legge non può essere prorogato. |
2 | Il termine stabilito dall'autorità può essere prorogato per motivi sufficienti, se la parte ne fa domanda prima della scadenza. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
2.1.1 Allorquando l'autorità eccede o abusa del proprio potere d'apprezzamento, si considera che la stessa abbia agito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 49 lett. a

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
2.1.2 Ai sensi dell'art. 49 lett. b

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere: |
|
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti; |
c | l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso. |
2.2 Lo scrivente Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4

SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
|
1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
2.3 Nella giurisprudenza e nella dottrina è ammesso che l'autorità giudiziaria di ricorso - anche se dispone di un potere di cognizione completo - eserciti il suo potere d'apprezzamento con riserbo qualora si tratti di questioni legate strettamente a delle circostanze di fatto o a questioni tecniche (cfr. DTAF 2008/23 consid. 3.3). Nel caso in cui le questioni tecniche toccano la sicurezza, il riserbo dell'autorità di ricorso sarà ancora più grande (cfr. DTAF 2008/18 consid. 4). Quando si devono giudicare questioni tecniche speciali per le quali l'autorità di prima istanza dispone di conoscenze specifiche, l'autorità di ricorso non si discosterà senza validi motivi dall'apprezzamento di chi l'ha preceduta (cfr. DTF 133 II 5 consid. 3, DTF 131 II 680 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-7836/2008 del 21 dicembre 2011 consid. 3; cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit, n. m. 2.154 e segg.).
3.
3.1 Giusta l'art. 5

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 5 - 1 Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare. |
|
1 | Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare. |
2 | Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 702 - Rimane riservata alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni la facoltà di emanare nell'interesse pubblico delle restrizioni al diritto di proprietà fondiaria, specialmente a riguardo della polizia edilizia e sanitaria, dei provvedimenti contro gli incendi, delle discipline forestali, della viabilità, delle strade di alaggio, dell'impianto dei termini e dei segnali trigonometrici, del miglioramento e frazionamento del suolo, del raggruppamento dei fondi rustici e dei terreni da costruzione, della conservazione delle antichità e delle rarità naturali, delle deturpazioni del paesaggio, della protezione dei punti di vista e delle sorgenti d'acque salubri. |
3.2 Secondo l'art. 7 cpv. 3

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 7 - 1 Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espropriati. |
|
1 | Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espropriati. |
2 | Ove l'esecuzione o l'esercizio dell'impresa dell'espropriante rechi pregiudizio ad opere pubbliche esistenti (come strade, ponti, condotte, ecc.), l'espropriante deve prendere tutti i provvedimenti per assicurare l'uso di esse opere, nella misura in cui sia richiesto dall'interesse pubblico. |
3 | L'espropriante deve altresì eseguire gl'impianti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo dai pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato. |

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 7 - 1 Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espropriati. |
|
1 | Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espropriati. |
2 | Ove l'esecuzione o l'esercizio dell'impresa dell'espropriante rechi pregiudizio ad opere pubbliche esistenti (come strade, ponti, condotte, ecc.), l'espropriante deve prendere tutti i provvedimenti per assicurare l'uso di esse opere, nella misura in cui sia richiesto dall'interesse pubblico. |
3 | L'espropriante deve altresì eseguire gl'impianti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo dai pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato. |
In ambito ferroviario, detto principio, che deriva direttamente da quello della proporzionalità (art. 1 cpv. 2

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 1 - 1 Il diritto d'espropriazione può essere conferito per opere che tornano d'utilità alla Confederazione o a una parte considerevole del paese ovvero per altri scopi di utilità pubblica riconosciuti da una legge federale. |
|
1 | Il diritto d'espropriazione può essere conferito per opere che tornano d'utilità alla Confederazione o a una parte considerevole del paese ovvero per altri scopi di utilità pubblica riconosciuti da una legge federale. |
2 | Esso non può essere esercitato che nella misura necessaria allo scopo prefisso. |
L'ente espropriante è pertanto tenuto in principio a rispettare gli obblighi che incombono al proprietario in virtù degli artt. 684 e segg. CC (cfr. Gianoni, op. cit., pag. 42; Hess/Weibel, op. cit., n. 38 ad art. 7

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 7 - 1 Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espropriati. |
|
1 | Salvo disposizione contraria di legge, i diritti costituiti sopra fondi usati ad uno scopo di utilità pubblica possono essere espropriati. |
2 | Ove l'esecuzione o l'esercizio dell'impresa dell'espropriante rechi pregiudizio ad opere pubbliche esistenti (come strade, ponti, condotte, ecc.), l'espropriante deve prendere tutti i provvedimenti per assicurare l'uso di esse opere, nella misura in cui sia richiesto dall'interesse pubblico. |
3 | L'espropriante deve altresì eseguire gl'impianti atti a mettere il pubblico e i fondi vicini al riparo dai pericoli e dagli inconvenienti che siano necessariamente connessi con l'esecuzione e l'esercizio della sua impresa e che non debbano essere tollerati secondo le regole sui rapporti di vicinato. |
3.3 Nella misura in cui, non si sia in presenza di una manifesta violazione delle regole dell'arte o di altri comportamenti colposi che comportano o generano una responsabilità aquiliana del costruttore e se le immissioni o gli altri effetti, che si pretendono eccessivi, provengono dalla costruzione o dall'utilizzazione - conforme alla sua destinazione - di un fondo del patrimonio amministrativo di un ente pubblico munito del diritto d'espropriazione o che può farselo conferire, e se esse sono inevitabili o non possono essere eliminate o ridotte che a prezzo di spese sproporzionate, le azioni che l'art. 679

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 679 - 1 Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. |
|
1 | Chiunque sia danneggiato o minacciato di danno per il fatto che un proprietario trascende nell'esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. |
2 | Qualora una costruzione o un'istallazione privi un fondo vicino di determinate qualità, le pretese di cui al capoverso 1 sussistono soltanto se all'atto dell'edificazione della costruzione o dell'installazione non sono state osservate le norme allora vigenti.578 |

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 5 - 1 Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare. |
|
1 | Possono formare l'oggetto dell'espropriazione i diritti reali sui fondi, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato, inoltre i diritti personali dei conduttori e degli affittuari del fondo da espropriare. |
2 | Questi diritti possono essere estinti o limitati in modo permanente o temporaneo. |
3.4 Secondo la giurisprudenza, nei confronti dell'espropriato, proprietario di un fondo vicino al cantiere, l'espropriante risponde come un proprietario e la sua responsabilità è retta dall'art. 685

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 685 - 1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. |
|
1 | Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. |
2 | Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 685 - 1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. |
|
1 | Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. |
2 | Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui. |
A differenza dell'art. 684

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 684 - 1 Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un'industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino. |
|
1 | Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un'industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino. |
2 | Sono vietati in particolare l'inquinamento dell'aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale.591 |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 685 - 1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. |
|
1 | Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. |
2 | Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui. |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 684 - 1 Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un'industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino. |
|
1 | Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un'industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino. |
2 | Sono vietati in particolare l'inquinamento dell'aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall'uso locale.591 |

SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 685 - 1 Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. |
|
1 | Il proprietario che intraprende scavi o costruzioni deve fare in modo di non danneggiare i fondi dei vicini, provocando scoscendimenti del loro terreno, o mettendolo in pericolo, o recando pregiudizio agli impianti che vi si trovano. |
2 | Alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui. |
Ciò precisato, si tratta di una responsabilità oggettiva e causale, non subordinata alla colpa del proprietario che è all'origine della lesione, che presuppone l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguata tra l'eccesso nell'utilizzazione del fondo e l'ingerenza nei diritti del vicino, ovvero il pregiudizio da risarcire (cfr. DTF 119 Ib 334 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale del 31 dicembre 1996 consid. 4a, pubblicata in: ZBl 99/1998 pag. 233 e segg.; Gianoni, op. cit., pag. 53; Hess/Weibel, op. cit., n. 17 ad art. 19

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 19 - Nel fissare l'indennità devono essere tenuti in conto tutti i pregiudizi subiti dall'espropriato per effetto dell'estinzione o della limitazione dei suoi diritti. L'indennità comprende quindi: |
|
a | l'intero valore venale del diritto espropriato; |
abis | per i terreni coltivi che rientrano nel campo d'applicazione della legge federale del 4 ottobre 199115 sul diritto fondiario rurale (LDFR), il triplo del prezzo massimo stabilito conformemente all'articolo 66 capoverso 1 LDFR; |
b | inoltre, nel caso di espropriazione parziale di un fondo o di più fondi economicamente connessi, l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito; |
c | l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato, in quanto essi possano essere previsti, nel corso ordinario delle cose, come una conseguenza dell'espropriazione. |
3.5 Per quanto concerne l'onere probatorio, vanno applicati i principi generali validi in materia di risarcimento. Pertanto, spetta all'espropriato dimostrare l'esistenza del danno, producendo ad esempio foto, rapporti della polizia, interventi presso la Direzione lavori, ecc. (cfr. Gianoni, op. cit., pag. 59 seg. con rinvii giurisprudenziali). Per contro, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che non si può esigere da chi notifica le pretese - e meglio, l'espropriato sprovvisto delle necessarie conoscenze tecniche - che lo stesso provi l'esistenza del nesso causale tra i lavori di costruzione dell'espropriante e i danni subiti dal proprio edificio (cfr. DTF 131 II 65 consid. 3; Gianoni, op. cit., pag. 59 seg.). In tali circostanze, spetta dunque all'ente espropriante sincerarsi dello stato degli edifici situati nelle vicinanze di un cantiere prima, durante e dopo i lavori di costruzione, prendendo i necessari provvedimenti, segnatamente mediante l'esperimento di prove a futura memoria permettenti di verificare immediatamente eventuali modifiche e/o danni subiti dai predetti edifici. Al riguardo, va nondimeno segnalato che la stessa CFS dispone della possibilità d'ordinare una prova a futura memoria in virtù dell'art. 51 del Regolamento del 24 aprile 1972 concernente le commissioni federali di stima (RS 711.1, regolamento appena sostituito da una nuova ordinanza concernente la procedura davanti alle commissioni federali di stima che entrerà in vigore il 1° aprile 2013, RU 2013 719), allorquando la stessa si rileva necessaria in un procedimento già iniziato o da iniziare.
3.6 In via generica, è noto allo scrivente Tribunale che il fenomeno delle vibrazioni - che siano prodotte durante i lavori di costruzione o nella fase d'esercizio di un impianto - è particolarmente imprevedibile. In effetti la propagazione dell'onda dal punto d'origine all'oggetto considerato può variare in funzione di molteplici elementi, tra i quali la distanza, la natura del terreno, eventuali ostacoli, presenza d'acqua, ecc. Essendo poi precisato che detti elementi neanche abbiano sempre un effetto linearmente identico. Inoltre, neppure prevedibile con precisione o certezza è la risposta dell'oggetto toccato dalla vibrazione (sul fenomeno delle vibrazioni, cfr. per qualche spiegazione, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3713/2008 del 15 giugno 2011 consid. 19 segg, spec. 19.3 e 19.4; sebbene questa sentenza concerni in primo luogo il fenomeno delle vibrazioni in fase d'esercizio di un impianto ferroviario, la propagazione stessa delle vibrazioni, in modo evidente, non cambia secondo la causa di essa).
Di regola, per gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, sono applicabili i valori indicativi previsti dalla norma svizzera (SN) dell'Unione dei professionisti svizzeri della strada (VSS), denominata SN/VSS 640 312a, ("Erschütterungen. Erschütterungseinwirkungen auf Bauwerke / Les ébranlements. Effets des ébranlements sur les constructions"), il cui rispetto permette, secondo dati di esperienza, di evitare danni agli edifici circonvicini ai cantieri(cfr. Gianoni, op. cit., pag. 51). Ciò nondimeno, il Tribunale federale ha già avuto modo di sancire che il rispetto dei valori fissati in detta norma non consente tuttavia al giudice espropriativo di escludere il nesso di causalità fra i lavori e eventuali fessure o danni (cfr. DTF 131 II 65 consid. 3; Gianoni, op. cit., pag. 51). Allorquando non può essere provato né escluso il nesso di causalità fra i lavori di costruzione e i danni subiti dallo stabile, l'Alta Corte ha infatti sancito che per il giudice espropriativo sussiste la possibilità di concedere al proprietario espropriato un contributo per la riparazione del danno fondato su considerazioni ispirate all'equità (cfr. DTF 131 II 65 consid. 3; Gianoni, op. cit., pag. 53).
4.
Nel caso in disamina, la ricorrente censura principalmente l'accertamento inesatto e incompleto delle circostanze di fatto, come pure un eccesso nel potere d'apprezzamento da parte dell'autorità inferiore nel considerare come adempiuti i presupposti alla base dell'indennizzo dell'espropriato, segnatamente perché difetta una prova a futura a memoria. La stessa ritiene infatti che il nesso causale naturale e adeguato per riconoscere l'indennizzo di 15'000 franchi all'espropriato a causa delle vibrazioni provocate dallo scavo dell'attacco intermedio di Z._______ - Y._______ alla sua abitazione - contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore - non sarebbe assolutamente dato.
In tale evenienza, si tratta dunque d'accertare se - tenuto conto delle circostanze concrete del caso, nonché della giurisprudenza citata in precedenza (cfr. consid. 3 del presente giudizio) - è ha giusta ragione che l'autorità inferiore ha concesso un'indennità all'espropriato, ritenendo come dato il predetto nesso di causalità.
4.1
4.1.1 In concreto, a sostegno dell'inesistenza del nesso di causalità, la ricorrente sottolinea innanzitutto che dalla perizia elaborata dallo Studio C._______, denominata "Discenderia di Z._______, lotto ***4, vibrazioni Comune di X._______, Mappale no. ***1- Sigg. A._______ " (cfr. doc. H allegato al doc. 9 dell'incarto prodotto dalla CFS con risposta 25 giugno 2010 [di seguito: inc. CFS]; doc. F allegato al ricorso 25 maggio 2010), risulterebbe che le velocità d'oscillazione misurate tra il 24 gennaio 2000 e il 16 giugno 2000 varierebbero tra i 0.12 e i 1.75 mm/s. Le vibrazioni provocate dai brillamenti sarebbero dunque state ampiamente al disotto del valore limite di 8 mm/s previsto dalla norma SN/VSS 640 312a per gli edifici di classe di sensibilità "particolarmente sensibili". In merito alle misurazioni, la ricorrente spiega che le stesse risulterebbero dalla posa di un sismografo dal 24 gennaio 2000 sui mapp. n. ***2 e n. ***3 RFD del Comune di X._______ e dal 4 aprile 2000 anche sul mapp. n. ***1 RFD del Comune di X._______ del signor A._______. A suo dire, per l'abitazione del signor A._______ si sarebbero poi potuti prendere i valori limite, molto più elevati, per edifici alla classe di sensibilità "normalmente sensibili". Dal momento che per poter provocare dei danni o fessurazioni alle costruzioni come quella dell'espropriato secondo la norma SN/VSS 640 312a le vibrazioni avrebbero dovuto raggiungere una velocità di oscillazione superiore ai 30 mm/s, i valori registrati escluderebbe pertanto in maniera inconfutabile che le vibrazioni abbiano potuto provocare un qualsivoglia danno all'edificio dell'espropriato (cfr. ricorso 25 maggio 2010 pag. 4).
Ciò indicato, essa ritiene che la causa delle fessurazioni riscontrate nell'abitazione del signor A._______ sia invero riconducibile "al fenomeno di scivolamento profondo di W._______". In effetti, secondo il suo geologo "[...] la zona dove è sita la casa A._______ è teoricamente fuori dalla massa in movimento, ma al piede di un costone roccioso in situ. Questo costone è ritenuto non coinvolto nel movimento del materiale sciolto di superficie, che si estende su ca. 5 kmq. Eppure le misure geodetiche [...] misurate sin dal 1921, indicano pure un movimento dell'ordine del cm/anno. Pur rimanendo nell'ambito degli errori di misura, non si può escludere che le spinte esercitate dalla massa in movimento del scivolamento di W._______, prema sul costone di roccia e ne provochi dei minimi movimenti suscettibili di attivare delle tensioni nelle costruzioni adiacenti. La casa A._______ è costruita proprio al piede di questo costone, e le lesioni osservabili nei suoi muri possono essere con ogni probabilità dovuti al movimento di fondo del noto scivolamento di W._______, un fenomeno naturale [...]" (cfr. ricorso 25 maggio 2010 pag. 5 seg.).
4.1.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva innanzitutto che dalla perizia esperita da quest'ultima risulta effettivamente che le velocità di oscillazione delle vibrazioni misurate tra il 24 gennaio 2000 al 16 giugno 2000 sono ben inferiori ai limiti previsti dalla norma SN/VSS 640 312a (cfr. doc. H allegato al doc. 9 dell'inc. CFS; doc. F allegato al ricorso 25 maggio 2010). Sennonché - alla luce della citata giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 3.6 del presente giudizio) e come correttamente indicato dall'autorità inferiore (cfr. decisione 19 dicembre 2010 pag. 3) - il rispetto dei limiti fissati dalla predetta norma di per sé non è sufficiente per esclude ogni qualsiasi voglia nesso di causalità tra i brillamenti di cui al cantiere dell'attacco intermedio di Z._______ e il danno riscontrato nell'abitazione di A._______. Va peraltro constatato che le misurazioni concernenti il fondo dell'espropriato - come giustamente rilevato da quest'ultimo (cfr. risposta 22 luglio 2010 pag. 3) ed anche indicato dalla ricorrente (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio) - sono state esperite solo a far tempo dal 4 aprile 2000, ovvero successivamente ai primi brillamenti. I dati mancanti relativi al periodo anteriore a detta data sono stati estrapolati dai periti mediante paragone con quelli raccolti per il mapp. n. ***3 RFD del Comune di X._______ di proprietà del signor D._______, come da loro stessi indicato (cfr. doc. H allegato al doc. 9 dell'inc. CFS pag. 3; doc. F allegato al ricorso 25 maggio 2010 pag. 3). Se poi si tiene conto della singolare situazione geologica e geofisica della zona in cui si eleva l'abitazione dell'espropriato - così, come del resto segnalato dalla stessa ricorrente (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio), quindi cosciente della particolarità della zona già prima dell'inizio dei lavori - non si può escludere a priori che le vibrazioni derivanti dal cantiere, a un dato momento, abbiano potuto danneggiare detta abitazione. La stessa norma SN/VSS 640 312a, in merito all'applicazione dei valori indicativi, sottolinea all'art. 12 che in condizioni molto particolari, conviene consultare un esperto, il quale può fissare dei valori indicativi più elevati o più bassi rispetto a quelli indicati nella Tabella 3.
Non vi è poi alcuna certezza che le fessurazioni riscontrare in detta abitazione siano effettivamente riconducibili al cosiddetto "fenomeno di scivolamento profondo di W._______", dal momento che lo stesso geologo della ricorrente afferma che non si può escludere una sua influenza, senza tuttavia indicarlo come una causa certa, bensì unicamente come una causa probabile (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio). Ciò ancor meno, se si osservano i risultati della perizia allestita il 20 novembre 2001 dall'arch. B._______ mediante la posa di spie sulle principali fessure dell'abitazione dell'espropriato, misuranti le vibrazioni prima e dopo i lavori, secondo cui risulta che "le spie posate in data 11 luglio 2001 si presentano esattamente come al rapporto di posa, nessun movimento rilevato" (cfr. doc. 6 dell'inc. CFS), così come correttamente rilevato anche dall'espropriato (cfr. risposta 22 luglio 2010 pag. 3 seg.). In definitiva, la tesi della ricorrente rimane una semplice ipotesi, di cui difetta la prova.
4.2
4.2.1 In merito all'assenza di una prova a futura memoria indicante lo stato dell'abitazione dell'espropriato prima dell'inizio dei lavori, la ricorrente sottolinea di non averla eseguita in quanto non era richiesta dalle circostanze concrete. Essa spiega infatti d'aver fatto eseguire a suo tempo delle prove a futura memoria stabilendo, tramite i propri esperti, un perimetro preciso, dove le abitazioni avrebbero potuto essere oggetto di immissioni da parte del cantiere e da parte dello scavo, considerando pertanto le abitazioni situate tra la strada cantonale e la ferrovia, vale a dire nella zona di Y._______. Essa precisa che poiché l'abitazione del signor A._______ non si sarebbe trovata in zona suscettibile alle influenze del cantiere - così come ritenuto dai suoi esperti secondo una valutazione oggettiva della situazione - non è dunque stata eseguita alcuna prova a futura memoria, questo come esplicitamente indicato dalla norma VSS. A suo dire, neppure l'espropriato l'avrebbe poi richiesta nel corso delle procedure di pubblicazione dei piani (cfr. ricorso 25 maggio 2010 pagg. 3 e 6).
4.2.2 Secondo lo scrivente Tribunale, detta argomentazione non convince. In effetti, la ricorrente sostiene di non aver eseguito una tale prova in quanto i suoi esperti lo avrebbero ritenuto come non necessario, ciò anche sulla base della norma VSS non ben specificata (cfr. consid. 4.2.1 del presente giudizio). Sennonché, presumendo che la ricorrente parli della norma SN/VSS 640 312a, da un'analisi della stessa non traspare tuttavia in alcun modo che una siffatta prova non era necessaria in concreto o addirittura esclusa. È vero che l'art. 21 della norma SN/VSS 640 312a indica che nelle zone fortemente urbanizzate, può essere giudizioso rinunciare a dei rilievi delle fessure se le vibrazioni sono oggetto di misure continue e se i valori autorizzati sono sensibilmente inferiori ai valori indicativi della presente norma per la classe d'opera corrispondente (tavola 3), ma non è tuttavia qui il caso. A mente dello scrivente Tribunale, proprio perché l'abitazione dell'espropriato si eleva su di una zona geologica sensibile ben nota alla ricorrente, per precauzione, una tale prova a futura a memoria era necessaria, se non addirittura indispensabile.
Orbene, dal momento che difetta agli atti una qualsiasi prova in merito allo stato iniziale dell'abitazione dell'espropriato prima dell'inizio dei lavori, risulta difficile, se non addirittura impossibile, escludere che le fessure riscontrate da quest'ultima siano riconducibili ai lavori di cantiere effettuati dalla ricorrente. Ciò ancor più se si pensa che è noto persino ad un profano che i brillamenti e le susseguenti vibrazioni possono creare fessurazioni e crepe negli edifici circonvicini (sulla necessità di fare provvedere a l'allestimento di prove a futura memoria circa lo stato degli immobili circostanti in caso di lavori suscettibili di provocare vibrazioni o brillamenti, cfr. sentenza A-3713/2008 sopracitata, consid. 23 segg. specialmente 23.6).
4.3 Da ultimo, a sostegno della propria posizione, la ricorrente postula l'esperimento di una perizia, nonché l'audizione testimoniale dei geologi E._______ e F._______ (cfr. ricorso 25 maggio 2010 pag. 6). A detta assunzione delle prove, A._______ si oppone, poiché si tratterebbe di testi di parte (cfr. risposta 22 luglio 2010 pag. 4).
Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che siffatte prove - per la cui assunzione non viene peraltro precisato in ché potrebbero apportare nuovi elementi probatori - non sono verosimilmente in grado di dimostrare con chiarezza lo stato dell'abitazione dell'espropriato anteriormente all'inizio dei lavori e quindi neppure se le fessure erano o meno già allora presenti nella stessa. Di fatto, la loro assunzione è dunque ininfluente ai fini del giudizio. I tali circostanze, nonché per motivi di celerità, in concreto si può prescindere dall'assunzione di detti mezzi probatori.
4.4 In definitiva, tenuto conto di tutti gli elementi del caso, ci si trova in una situazione in cui non si può né escludere, né affermare con certezza la sussistenza di siffatto nesso di causalità (cfr. consid. 3.6 del presente giudizio). Orbene, dal momento che - come giustamente rilevato dall'autorità inferiore (cfr. decisione 19 aprile 2010 pag. 4) - per prassi non si può esigere dall'espropriato, privo di conoscenze tecniche specifiche, che lo stesso apporti la prova difficile del nesso di causalità tra il danno asserito e l'utilizzo del fondo da parte dell'ente espropriante, in assenza di prove contrarie la cui mancanza è qui imputabile alla ricorrente (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), non si può che concludere che è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha statuito a favore dell'espropriato, attribuendogli un'indennità.
Per questi motivi, l'accertamento dei fatti da parte dell'autorità inferiore appare dunque corretto e completo (cfr. consid. 2.1.2 del presente giudizio). Il suo esame non eccede in alcun modo il potere d'apprezzamento di cui la stessa dispone, dal momento che l'autorità inferiore ha agito conformemente a quanto disposto dalla legge nonché dalla giurisprudenza dell'Alta Corte (cfr. consid. 2.1.1 del presente giudizio). La stessa era dunque legittimata a considerare come dati i presupposti per l'indennizzo in difetto della prova del contrario, e meglio in assenza di una prova a futura memoria dimostrante lo stato iniziale dell'abitazione dell'espropriato. In tali circostanze, il ricorso non può qui che essere respinto, con conseguente conferma della decisione qui impugnata.
5.
Nel contesto della presente vertenza, la questione delle spese e delle ripetibili è regolata dagli artt. 114 e segg. LEspr (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-8433/2007 del 3 novembre 2009 consid. 10, A-4676/2007 dell'11 dicembre 2007 consid. 8 e A-996/2007 del 9 agosto 2007 consid. 7 con rinvii). Giusta l'art. 116 cpv. 1

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 116 - 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. |
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1 | Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. |
2 | Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947128. |
3 | Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130 |
In considerazione dell'esito della lite, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nella fattispecie esso sono stabilite in 1'500 franchi, importo che verrà compensato, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, con l'anticipo spese di 1'500 franchi versato dalla ricorrente il 15 giugno 2010. Nelle circostanze concrete, si giustifica altresì il versamento alla controparte dell'importo di 2'500 franchi a titolo d'indennità di ripetibili per le spese da lei sostenute per il presente procedimento, importo che conformemente all'art. 116 cpv. 1

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 116 - 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. |
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1 | Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. |
2 | Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947128. |
3 | Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130 |
(dispositivo a pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali pari a 1'500 franchi sono poste a carico della ricorrente soccombente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio esse verranno integralmente compensate con l'anticipo spese da lei versato a suo tempo.
3.
La ricorrente corrisponderà alla controparte l'importo di 2'500 franchi a titolo d'indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- controparte (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Friedli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e

SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr) LEspr Art. 116 - 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. |
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1 | Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate. |
2 | Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947128. |
3 | Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
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