Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 796/2010 {T 0/2}

Sentenza del 25 marzo 2011
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Maillard,
cancelliere Schäuble.

Partecipanti al procedimento
P.________, patrocinata dall'Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale,
ricorrente,

contro

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponente.

Oggetto
Assistenza sociale,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 19 agosto 2010.

Fatti:

A.
Per decisione su reclamo 20 gennaio 2010 l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI) ha confermato il suo precedente provvedimento 16 luglio 2009 che respingeva la richiesta 23 aprile 2009 di P.________, nata nel 1951, nubile, in disoccupazione, volta all'assegnazione di prestazioni assistenziali in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, costituita dall'interessata e da B.________ quale convivente, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento cantonale delle sanità e della socialità.

B.
Patrocinata dal Sindacato Unia, P.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. Sostenendo che nel calcolo dell'USSI a torto sarebbe stata presa in considerazione la situazione patrimoniale di B.________, con cui intrattiene un rapporto unicamente di amicizia, e affermando di essere una persona singola che provvede da sola alla propria sussistenza, l'interessata ha chiesto l'annullamento della decisione querelata e il riconoscimento delle prestazioni assistenziali. Per pronuncia del 19 agosto 2010 la Corte cantonale ha respinto il gravame e confermato l'operato dell'amministrazione. In via abbondanziale, i giudici cantonali hanno rilevato che anche negando il rapporto di convivenza tra B.________ e l'insorgente, quest'ultima non avrebbe diritto alle chieste prestazioni.

C.
Sempre patrocinata dal Sindacato Unia, P.________ insorge al Tribunale federale, al quale, protestate spese e ripetibili, chiede che venga annullato il giudizio cantonale e che l'USSI venga obbligato a mettere in pagamento il sussidio assistenziale a decorrere dall'inoltro della domanda avvenuta il 23 aprile 2009, previo accertamento dei requisiti economici.

L'amministrazione propone la reiezione del gravame.

Diritto:

1.
Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF). Esso non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore; può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli invocati dalla parte insorgente e respingerlo adottando un'argomentazione differente da quella esposta nel giudizio impugnato (v. DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254 con riferimenti). Tenuto conto dell'esigenza di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
2 LTF, sotto pena d'inammissibilità (art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
LTF), il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a esaminare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se queste ultime non sono più oggetto di discussione in sede federale. Il Tribunale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso dalla parte ricorrente (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF).

2.
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. Giova nondimeno ribadire che giusta l'art. 4 della legge ticinese sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps; RL/TI 6.4.1.2), l'unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto (lett. a), dal coniuge o dal partner registrato (lett. b), dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c), dai figli minorenni di cui essi hanno l'autorità parentale (lett. d), nonché dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti (lett. e). Il Regolamento della Laps (RL/TI 6.4.1.2.1) precisa al suo art. 2a che la convivenza ai sensi della lett. c del precitato disposto legale è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune (lett. a), se la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio (lett. b), o se la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).

3.
3.1 Richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa al concetto di convivenza ai sensi del diritto sulla previdenza professionale (DTF 134 V 369), ritenuta applicabile pure nell'ambito della pubblica assistenza, la Corte cantonale ha innanzitutto osservato che una comunione domestica durevole e indivisa non costituiva un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere un rapporto di convivenza. Alla luce di questa premessa e vista la documentazione agli atti, ha quindi ritenuto poter concludere che da oltre vent'anni la ricorrente era legata sentimentalmente a B.________, con cui aveva tuttora una relazione, che andava considerata convivenza stabile ai sensi della Laps. Infatti gli interessati, pur non vivendo attualmente nella medesima abitazione, erano sempre stati e restavano tuttora disposti al reciproco sostegno personale e finanziario, in una misura che superava quella della semplice amicizia.

3.2 La ricorrente sostiene invece che l'invocazione da parte dei primi giudici della giurisprudenza, secondo la quale una convivenza indivisa non è un requisito indispensabile per ammettere una convivenza stabile e durevole, non sarebbe pertinente, la previdenza professionale e la pubblica assistenza perseguendo scopi ben diversi. In sostanza, lamenta una disparità di trattamento, affermando che se si ammette la convivenza tra due persone che vivono separate e non hanno figli in comune, significherebbe che esse si devono sostenere, nonostante non ottengano i vantaggi classici della convivenza, quali la spesa in comune, la suddivisione di altre spese ecc.. In realtà, fa valere la ricorrente, sarebbe legata da una solida e vecchia amicizia con B.________, con il quale non avrebbe mai intrattenuto un rapporto sentimentale. L'insorgente si duole inoltre anche di una violazione del principio della proporzionalità.

3.3 Nella fattispecie non è infondato chiedersi se la memoria ricorsuale adempia pienamente i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
106 cpv. 2 LTF. Il tema comunque può rimanere indeciso per i motivi che seguono.

4.
4.1 La pronuncia cantonale impugnata poggia su di una doppia motivazione. Alla luce della giurisprudenza relativa al concetto di convivenza nell'ambito della previdenza professionale e sulla base degli elementi agli atti, i primi giudici, confermando l'operato dell'amministrazione, hanno ammesso la contestata esistenza di un rapporto di convivenza tra B.________ e la ricorrente. A titolo abbondanziale, hanno comunque rilevato che anche negando un simile rapporto fra gli interessati, l'insorgente non avrebbe in ogni modo diritto alle chieste prestazioni assistenziali, come risulterebbe da una tabella di calcolo allestita in sede di procedura di reclamo dall'USSI.

4.2 Ora, per consolidata giurisprudenza, quando la decisione querelata poggia su diverse motivazioni tra loro indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 133 IV 119 consid. 6. 3 pag. 120; DTF 132 III 555 consid. 3.2 pag. 560); se almeno una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato resiste alla critica, esso non viene annullato (DTF 133 III 221 consid. 7 pag. 228; 132 I 13 consid. 6 pag. 20). Nella presente fatti-specie l'argomentazione della ricorrente è tutta tesa a dimostrare l'ine-sistenza di un rapporto di convivenza tra lei e B.________. L'insorgente non spende invece una parola per tentare di far apparire contraria al diritto la seconda motivazione della Corte cantonale, formulata a titolo abbondanziale, secondo cui il diritto alle chieste prestazioni assistenziali non sussisterebbe nemmeno qualora B.________ non venisse considerato quale suo convivente. Non esprimendosi su una delle motivazioni poste a fondamento del giudizio querelato, il ricorso non rispetta le esigenze dell'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF e deve pertanto essere dichiarato inammissibile (DTF 133 IV 119 consid. 6.3 pag.
120).

5.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.- sono poste a carico della ricorrente.

3.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

Lucerna, 25 marzo 2011

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 8C_796/2010
Data : 25. marzo 2011
Pubblicato : 12. aprile 2011
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Sanità & sicurezza sociale
Oggetto : Assistenza sociale


Registro di legislazione
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
95e  106 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
108
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
1    Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa:
a  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili;
b  la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2);
c  la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi.
2    Può delegare questo compito a un altro giudice.
3    La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità.
Registro DTF
132-I-13 • 132-III-555 • 133-II-249 • 133-III-221 • 133-IV-119 • 134-V-369
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8C_796/2010
Parole chiave
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ricorrente • tribunale federale • questio • posta a • tribunale delle assicurazioni • decisione • previdenza professionale • esaminatore • federalismo • diritto sociale • motivazione della decisione • violazione del diritto • prima istanza • manifestazione • illuminazione • incarto • condizione • ticino • dibattimento • importanza • spese giudiziarie • rimedio giuridico • concubinato • organizzazione • coniuge • figlio • tribunale • dovere di assistenza • carica pubblica • ripetibili • intercantonale • nato • bellinzona • tribunale cantonale • diritto costituzionale • dipartimento cantonale • assistente sociale • autorità parentale • comunione domestica • t • autorità inferiore • mese • d'ufficio • diritto cantonale
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