Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-2993/2007
{T 0/2}
Sentenza del 23 aprile 2008
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio), Jean-Luc Baechler, Frank Seethaler,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X._______ und Y._______,
patrocinati dall'Avv. Gianfranco Barone, via Motta 12, casella postale 123, 6826 Riva San Vitale,
ricorrenti,
contro
1.
Dipartimento delle finanze e dell'economia del
cantone Ticino Sezione dell'Agricoltura, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
prima istanza,
2.
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
Ticino, 6500 Bellinzona,
autorità inferiore.
Oggetto
revoca del credito di investimento n. 123.580.
Fatti:
A.
Il 25 settembre 1990 il Gran Consiglio ha approvato lo stanziamento di un sussidio cantonale di Fr. 500 000.- ai ricorrenti per la costruzione di una stalla con annessa abitazione sul mappale 621 di B..
Con decisione del 26 ottobre 1990 il Dipartimento dell'economia pubblica del Cantone Ticino ha assegnato ai ricorrenti sulla base delle norme legali allora vigenti (Legge federale del 23 marzo 1962 e Regolamento cantonale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola del 15 marzo 1983) un credito agricolo d'investimento sotto forma di un prestito di Fr. 240 000.- avente come destinazione "finanziamento costruzione stalla + abitazione". Tale decisione era stata previamente approvata dall'Ufficio federale dell'agricoltura in data 9 ottobre 1990. Il credito era stato emesso a tasso 0 con obbligo di rimborso mediante 24 quote annuali di Fr. 10 000.- ciascuna a decorrere dal 31 dicembre 1994.
Con decisione del 3 gennaio 1991 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un contributo federale di Fr. 412 000.- per i miglioramenti strutturali progettati a quel tempo per l'azienda agricola.
Il 15 dicembre 1994 veniva stipulata una convenzione tra lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera, rappresentati dalla Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto in Bellinzona, e i ricorrenti. Al punto 4a della stessa era prevista la destinazione esclusiva ad uso agricolo degli stabili e dei fondi suddetti per il periodo di 20 anni a far tempo del versamento dei sussidi cantonali e federali pena la restituzione integrale dei sussidi.
B.
B.a Con decisione del 6 dicembre 2005 la Sezione dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di 30 giorni a partire dall'intimazione di tale decisione per adempiere o ripristinare la destinazione conforme alle disposizioni della convenzione del 15 dicembre 1994 con la comminatoria che, trascorso infruttuoso detto termine, essi devono restituire i contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione, ammontanti complessivamente a Fr. 149 265.- (Fr. 68 176 per i sussidi federali e Fr. 81 089.- per i sussidi cantonali). La prima istanza aveva preso atto che i ricorrenti avevano cessato l'attività di agricoltore e che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2004 (recte 2005) veniva ceduta in affitto a partire dal 1° giugno 2004 per la durata di 9 anni e 5 mesi la stalla, mentre l'abitazione annessa alla stalla continuava ad essere usata dai proprietari a scopo privato e non più a scopo agricolo e aziendale, con conseguente modifica di destinazione e quindi obbligo di restituzione dei sussidi percepiti. La prima istanza aveva infine considerato che i motivi che avevano portato i ricorrenti al cambiamento di destinazione non erano tali da essere ritenuti giustificati poiché anche la cessazione dell'attività agricola per cause di forza maggiore non avrebbe impedito ai ricorrenti l'affitto dell'abitazione al futuro gestore d'azienda e la contemporanea locazione di un'altra abitazione, ritenuta la nuova attività lucrativa del signor X._______ non più in relazione con la propria azienda.
B.b Con scritto del 21 dicembre 2005 alla Sezione dell'agricoltura, l'Ufficio federale dell'agricoltura (di seguito: Ufficio federale) ha preso conoscenza della decisione del 6 dicembre 2005 e precisato che X._______ ha ottenuto un contributo federale di Fr. 412 500.- per i miglioramenti strutturali progettati a suo tempo. A questo riguardo l'Ufficio federale ha rinviato alla decisione da lui emanata in data 3 gennaio 2001. Secondo tale autorità X._______ ha inoltre beneficiato di un credito d'investimento di Fr. 240 000.- rimborsabile in 24 anni con rinvio (moratoria) di 3 anni.
Di seguito l'Ufficio federale ha proposto alla Sezione dell'agricoltura le seguenti modalità di rimborso degli aiuti agli investimenti. Da una parte esso ha ordinato la revoca immediata del saldo del credito d'investimento a causa della cessazione della gestione a titolo personale (art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
|
1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 35 Condizioni supplementari per le piccole aziende artigianali - Alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all'articolo 29 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni: |
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a | si tratta di imprese economicamente indipendenti o di rapporti società madre-filiale a livello unico, fermo restando che l'intero gruppo deve soddisfare le condizioni del presente articolo e il proprietario dell'immobile deve essere il beneficiario dell'aiuto finanziario; |
b | la loro attività comprende almeno il primo livello di trasformazione di materie prime agricole; |
c | prima dell'investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d'affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi; |
d | la cifra d'affari proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
Nel merito l'Ufficio federale ha approvato la possibilità accordata a X._______ di affittare la casa d'abitazione all'affittuario dell'azienda entro 30 giorni, onde adeguarsi alla legislazione ed evitare di dover rimborsare parte del contributo federale concesso nel 1991. In più esso ha concluso che è salvo l'obbligo di rimborsare il saldo del credito d'investimento.
B.c In data 23 dicembre 2005 la Divisione dell'economia del Cantone Ticino ha annullato la decisione del 6 dicembre 2005 della Sezione dell'agricoltura inerente alla restituzione di parte dei contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione di cui all'azienda isolata del signor X._______ in località A. nel Comune di B., indicando che una nuova decisione in merito da parte della Sezione dell'agricoltura sarebbe stata presa entro trenta giorni da questa decisione. La Divisione dell'economia ha considerato che la decisione del 6 dicembre 2005 deve essere preceduta dalla possibilità di definire con l'interessato i termini della restituzione, come era già stato preventivamente concordato e come già avvenuto in casi analoghi precedenti, per cui tale omissione nel dispositivo della citata decisione appare di importanza tale da dover procedere all'annullamento della decisione del 6 dicembre 2005.
B.d Con decisione dell'8 febbraio 2006 la Sezione dell'agricoltura ha assegnato ai ricorrenti un termine di 30 giorni a partire dall'intimazione della presente decisione per adempiere o ripristinare la destinazione conforme alle disposizioni giusta la convenzione del 15 dicembre 1994. Essa ha ordinato ai ricorrenti di restituire entro tre mesi dall'intimazione della decisione i contributi federali e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione ammontanti complessivamente a Fr. 194 702.-, di cui Fr. 88 474.- per i sussidi federali e Fr. 106 228.- per i sussidi cantonali. La Sezione dell'agricoltura ha mantenuto in sostanza la motivazione apportata nella decisione del 6 dicembre 2005. In più essa ha considerato che il preventivo di spesa ammontava a Fr. 1 314 000.- suddiviso in Fr. 903 000.- (68,7 %) per la stalla, il fienile, la fossa colaticcio, i lavori esterni, l'accesso e l'allacciamento e Fr. 411 000- (31,3 %) per l'abitazione. Di questa somma totale era stato riconosciuto un importo sussidiabile massimo di Fr. 1 250 000.- per cui veniva accordato un sussidio cantonale a corpo di Fr. 500 000.- e un sussidio federale di Fr. 412 500.-.
B.e Dopo che è stata annullata anche la decisione della Sezione dell'agricoltura dell'8 febbraio 2006, in data 17 ottobre 2006 il Consiglio di Stato ha emanato una decisione dal dispositivo identico, ordinando ai ricorrenti l'adempimento o il ripristino della destinazione agricola entro un termine di 30 giorni, o, qualora la destinazione non fosse ripristinata entro il termine stabilito, la restituzione entro tre mesi dei contributi federali e cantonali, per un ammontare complessivo di Fr. 192 702 percepiti per la realizzazione dell'abitazione di loro proprietà a B..
Contro la decisione del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2006 i ricorrenti sono insorti con ricorso del 3 novembre 2006 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con decisione del 24 aprile 2007 l'ha respinto.
C.
C.a Con un'altra decisione datata 8 febbraio 2006 la Sezione dell'agricoltura ha revocato il credito d'investimento di Fr. 240 000.- per la costruzione della casa d'abitazione e ordinato il rimborso del saldo del credito d'investimento ammontante a Fr. 120 000. entro il 31 marzo 2006.
C.b I ricorrenti hanno impugnato questa decisione con ricorso del 24 febbraio 2006 dinanzi al Consiglio di Stato, postulando in via principale l'annullamento della decisione querelata e in via subordinata il rinvio dell'incarto al Consiglio di Stato quale autorità competente per una nuova decisione in merito. I ricorrenti hanno ritenuto che la decisione impugnata lede il diritto materialmente applicabile e che la stessa è nulla per difetto di competenza della Sezione dell'agricoltura, spettando unicamente al Consiglio di Stato la facoltà di revocare ex art. 41 LAGr le prestazioni concesse in virtù della Legge cantonale sull'agricoltura.
Con risposta del 20 marzo 2006 la Sezione dell'agricoltura ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. In un successivo scambio di scritti le parti hanno mantenuto le loro conclusioni e motivazioni.
C.c Con decisione del 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha addotto innanzi tutto che sulla base dell'art. 1 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 compete alla Sezione dell'agricoltura l'esecuzione del regolamento in parola e della legislazione federale in materia, in quanto determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi, specificando che tali riserve di competenze non riguardano la revoca di crediti d'investimento erogati in applicazione dell'OMSt (art. 41 cpv. 1 legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e contrario). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che nell'ambito della presente fattispecie si era verificata in concreto la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale, quale grave motivo di revoca del credito di investimento. In più non sussisterebbe affitto ad un discendente, cosa che nemmeno i ricorrenti, aldilà di un'ipotetica volontà a cedere l'azienda ai figli mettono in dubbio.
D.
Contro la decisione del Consiglio di Stato del 27 marzo 2007 i ricorrenti sono insorti con ricorso del 27 aprile 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulandone l'accoglimento come pure l'annullamento della decisione impugnata nonché della decisione dell'8 febbraio 2006 della Sezione dell'agricoltura, protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili.
I ricorrenti espongono in una prima fase la cronologia dei fatti. Dopo che al signor X._______ era stato pronosticato un grave problema all'anca che implicava oltre ad un intervento chirurgico l'impossibilità di operare quale gestore di un'azienda agricola al 100 %, i ricorrenti furono costretti a stipulare un contratto di affitto con il signor W.. Tale operazione avrebbe avuto come scopo di garantire la gestione dell'azienda per un periodo ponte fintanto che uno dei tre figli dei ricorrenti potesse continuare a gestirla. A tale riguardo i ricorrenti pongono l'accento sul fatto che nessun funzionario della Sezione dell'agricoltura interpellato per la ratifica dei contratti di affitto ha sollevato obiezioni o rilevato problemi per il fatto che i ricorrenti stavano per cedere in locazione la loro azienda agricola. I ricorrenti lamentano anche che in occasione di un incontro con la Sezione dell'agricoltura in data 25 gennaio 2006 non si era discusso apertamente sulle modalità di restituzione dei sussidi federali. Allo stesso modo essi ribadiscono che dall'emissione della decisione del 6 dicembre 2005 sino alla visita medica da parte del Dott. Togninalli nessun rappresentante della Sezione dell'agricoltura aveva fatto rilevare ai ricorrenti che sarebbero potuti sorgere dei problemi circa l'occupazione della casa e il rimborso del contributo. I ricorrenti fanno infine riferimento alle difficoltà finanziarie del signor W., il che ha avuto come conseguenza lunghe attese prima di incassare i crediti concessi a. Quo alla situazione familiare attuale, i ricorrenti spiegano che la signora Y._______ è domiciliata a B., mentre il signor X._______ e i tre figli sono domiciliati a T. per permettere al signor X._______ di trovare lavoro nell'ambito della sua formazione professionale come docente e ai figli di frequentare le scuole.
I ricorrenti fanno dapprima valere una violazione del diritto federale. A loro avviso la decisione impugnata si basa sugli art. 59 e
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
In secondo luogo i ricorrenti lamentano un accertamento incompleto nonché inesatto dei fatti. Secondo loro si può affermare che la famiglia X. e Y. ha voluto a tutti i costi mantenere il valore dell'azienda, garantendo con effetto immediato la gestione di tutta l'entità aziendale comprensiva dell'alpe, così come ha voluto parallelamente garantire la possibilità di un subingresso ai figli o eventualmente alla moglie: ciò sarebbe desumibile in modo chiaro dalla durata del contratto stipulato con il signor W. il 2 aprile 2005 (con effetto dal 1° giugno 2004 e della durata di 9 anni e 5 mesi, contrariamente ai 19 richiesti dalla Sezione dell'agricoltura per ottenere gli aiuti finanziari previsti dalla Legge sull'agricoltura). A mente dei ricorrenti questo aspetto non è stato convenientemente accertato o perlomeno verificato. Essi sono del parere che si può affermare che nel caso in cui vi fosse stata un'attenta valutazione della situazione personale e famigliare dei signori X. e Y. la relativa decisione di revoca di credito avrebbe dovuto approfondire ed appoggiarsi anche all'art. 4
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
Infine i ricorrenti si riservano di poter dimostrare ulteriormente la volontà della temporaneità del contratto di affitto, sottoponendo la nuova situazione all'affittuario anche se i figli, che al momento dell'inizio del contratto avevano 18, 14 e 11 anni, non riescono al momento a terminare una formazione agricola prima dei 9 anni previsti dal contratto. Occorre quindi tenere in considerazione la situazione famigliare e la buona fede dei ricorrenti, confermata dalla trasparenza del loro agire per aver sottoposto il contratto di affitto alla Sezione dell'agricoltura. Per i ricorrenti va sicuramente presa in debita considerazione la volontà della famiglia X. e Y. nel voler mantenere l'abitazione a B. presso l'azienda allo scopo di incentivare i figli alla continuità dell'attività agricola. Essi osservano che secondo una prassi consolidata si tende innanzitutto a ricercare una soluzione nell'interesse dell'agricoltore e della propria famiglia, prendendo in considerazione tutti gli aspetti che toccano gli interessati, non solo quelli finanziari.
I ricorrenti censurano anche le tempistiche e le modalità con cui è stata emessa la decisione oggetto del presente gravame, la quale porta la data del 27 marzo 2007 ed è stata ricevuta il 2 aprile 2007, ovvero il giorno successivo alle elezioni cantonali ticinesi.
E.
Con risposta del 12 giugno 2007 la prima istanza propone di respingere integralmente il ricorso, protestate spese, tasse di giustizia e ripetibili concernenti le istanze precedenti nonché la presente istanza. La Sezione dell'agricoltura è del parere che il ricorso in questione non porta assolutamente nulla di nuovo rispetto alla situazione esistente al momento della decisione querelata, riconfermandosi nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto proposte precedentemente.
F.
Con scritto del 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato (di seguito autorità inferiore) ha inoltrato gli atti preliminari e rinunciato a formulare le proprie osservazioni.
G.
Su ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 27 febbraio 2008 i ricorrenti, con scritto del 13 marzo 2008, hanno fornito informazioni attuali sulla situazione familiare e finanziaria. Essi hanno allegato inoltre copia del verbale d'udienza del 13. dicembre 2007 nella causa M._______contro X._______ e Y._______ dinanzi alla Pretura di Vallemaggia. Da tale verbale si evince tra l'altro che i ricorrenti ed il signor W. concordano a titolo transattivo che il contratto d'affitto terminerà l'11 novembre 2012.
H.
Su richiesta del 17 marzo 2008, la prima istanza ha inoltrato informazioni sullo stato attuale del credito d'investimento sulla base delle indicazione fornitele dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino..
I.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito di questa vertenza.
Diritto:
1.
Il presente ricorso è diretto contro la decisione su ricorso dell'autorità inferiore del 27 marzo 2007. Quest'ultima è stata emanata in applicazione del diritto pubblico della Confederazione ed ha come oggetto la revoca del credito di investimento percepito dai ricorrenti per la costruzione della loro casa di abitazione e della stalla attigua nonché la richiesta di rimborso del saldo del credito menzionato per un totale di Fr. 120 000.- in virtù della legislazione in materia di agricoltura. La decisione impugnata costituisce dunque una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
Contro le decisioni prese in applicazione della legge federale sull'agricoltura e delle relative disposizioni d'esecuzione dagli uffici federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati (art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, legge sull'agricoltura, LAGr; RS 910.1). La decisione impugnata è una decisione cantonale di ultima istanza (art. 55 della legge sulla procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, RL 3.3.1.1) concernente la revoca e la restituzione di un credito di investimento stanziato sulla base di norme di diritto federale. Ne consegue che il Tribunale amministrativo federale è competente nel presente caso a statuire sul presente ricorso.
I ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
|
1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2.
Sotto l'aspetto formale i ricorrenti lamentano le tempistiche e le modalità con cui è stata emessa la decisione impugnata, la quale "porta la data del 27 marzo 2007 ed è stata ricevuta il 2 aprile 2007, ovvero il giorno successivo alle elezioni cantonali ticinesi.".
Tale censura non è fondata. Non sono ravvisabili pregiudizi rilevanti dalla circostanza che la decisione impugnata è pervenuta ai ricorrenti 6 giorni dopo la data in essa indicata, tanto più che nulla ha impedito loro di insorgere contro di essa entro i termini di legge.
3.
3.1 La legge sull'agricoltura ha come scopo che l'agricoltura, tramite una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale, contribuisca efficacemente a garantire l'approvvigionamento della popolazione, a salvaguardare le basi esistenziali naturali, ad aver cura del paesaggio rurale e a garantire un'occupazione decentralizzata del territorio (art. 1 LAGr). La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per provvedimenti individuali, rispettivamente provvedimenti collettivi (art. 105 cpv. 1 LAGr). I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse (art. 105 cpv. 2 LAGr). I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAGr). I proprietari che gestiscono essi stessi la loro azienda agricola o la gestiranno essi stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
|
1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
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1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
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1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
3.2 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAGr). Anche sulla base di questa norma di delegazione il Consiglio federale ha emanato l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt, RS 913.1). In essa sono disciplinati tra l'altro i crediti d'investimento per provvedimenti individuali (art. 43 ss
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 43 Onere sopportabile - Le disposizioni sul finanziamento e sulla sopportabilità di cui all'articolo 32 devono essere adempiute. Sono eccettuate le iniziative collettive di cui all'articolo 41 capoverso 2 lettera a. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 44 Costi computabili - Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili: |
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a | i costi per le inchieste e la consulenza; |
b | nel caso di crediti di investimento: i costi di fondazione, i costi per l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari nonché i costi salariali durante il primo anno della nuova attività. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 46 Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 200815, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 200815, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Per il calcolo del credito di investimento, dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici. |
3 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 6, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dagli importi massimi viene dedotto almeno il saldo dell'attuale credito di investimento. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 53 Domande di aiuti finanziari - 1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
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1 | Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
2 | Il Cantone esamina la domanda, valuta tra le altre cose la sopportabilità e l'opportunità dei provvedimenti previsti, fissa l'importo del contributo cantonale e del credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 53 Domande di aiuti finanziari - 1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
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1 | Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
2 | Il Cantone esamina la domanda, valuta tra le altre cose la sopportabilità e l'opportunità dei provvedimenti previsti, fissa l'importo del contributo cantonale e del credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni. |
Tranne in caso di affitto a un discendente, la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) rappresenta uno dei motivi di revoca del credito d'investimento (art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 60 Obbligo di manutenzione e di gestione - Le superfici, gli edifici, le installazioni, le macchine e i veicoli per i quali sono stati concessi aiuti finanziari devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 60 Obbligo di manutenzione e di gestione - Le superfici, gli edifici, le installazioni, le macchine e i veicoli per i quali sono stati concessi aiuti finanziari devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 60 Obbligo di manutenzione e di gestione - Le superfici, gli edifici, le installazioni, le macchine e i veicoli per i quali sono stati concessi aiuti finanziari devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato. |
3.3 Il credito d'investimento in questione è stato accordato con decisione cantonale del 26 ottobre 1990, previamente approvata dall'Ufficio federale dell'agricoltura in data 9 ottobre 1990. Sulla scorta delle basi legali allora vigenti (legge federale del 23 marzo 1962 e regolamento cantonale del 15 marzo 1983 sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale) la prima istanza ha assegnato ai ricorrenti un credito agricolo d'investimento sotto forma di prestito di Fr. 240 000.-, destinato al finanziamento della costruzione della stalla e dell'abitazione. Le condizioni di assegnazione del credito prevedono secondo la decisione un tasso di interesse equivalente allo 0 % e l'ipoteca quale garanzia, mentre il rimborso del credito è regolato mediante 24 quote annuali di Fr. 10 000.-, ciascuna a decorrere dal 31 dicembre 1994 (tre anni di attesa).
4.
Il ricorso in questione è indirizzato contro la decisione dell'autorità inferiore del 27 marzo 2007 e quindi anche contro la decisione della prima istanza dell'8 febbraio 2006, con cui quest'ultima ha revocato il credito di investimento di Fr. 240 000.- per la costruzione della stalla e della casa d'abitazione e ordinato il rimborso del saldo del credito di investimento pari a Fr. 120 000.- entro il 31 marzo 2006. Per quanto attiene agli ulteriori contributi federali e cantonali percepiti sempre per la realizzazione dell'abitazione si rammenta che con decisione del 24 aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso dei ricorrenti del 3 novembre 2006 contro la decisione del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2006, con cui esso ordinava ai ricorrenti l'adempimento o il ripristino della destinazione agricola entro un termine di 30 giorni o qualora la destinazione non fosse ripristinata entro il termine stabilito la restituzione entro tre mesi dei contributi federali e cantonali per un ammontare complessivo di Fr. 192 702.-. In assenza di ulteriori indicazioni tra gli atti, bisogna partire dal fatto che la decisione del Tribunale cantonale amministrativo è cresciuta in giudicato.
5.
La decisione del 26 ottobre 1990 avente come oggetto lo stanziamento del credito d'investimento è cresciuta in giudicato dopo che è trascorso infruttuoso il termine per presentare ricorso. Con decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha quindi revocato una decisione formalmente passata in giudicato. Occorre di seguito esaminare se questa revoca è conforme alle disposizioni legali vigenti.
Se una decisione è cresciuta formalmente in giudicato, essa non può essere revocata a piacimento. La legge può prevedere direttamente le condizioni per cui una decisione può essere revocata; in assenza di una base legale la revocabilità deve essere giudicata sulla base dei criteri generali sulla revoca di decisioni cresciute in giudicato. È necessaria una ponderazione di interessi, tra l'interesse alla giusta attuazione del diritto oggettivo da una parte e l'interesse della sicurezza giuridica rispettivamente della tutela dell'affidamento dall'altra. Se è il primo interesse a prevalere sul secondo, si giustifica una revoca, mentre se il secondo prevale sul primo si impedisce una revoca (cfr. per tutto Häfelin / Müller / Uhlmann: Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., 2006, pag. 207).
In maniera generale l'art. 171
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
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1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 188 - 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. |
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1 | La presente legge sottostà al referendum facoltativo. |
2 | Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. |
3 | Gli articoli 40-42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.288 |
Dagli atti si evince che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2005 veniva ceduta in affitto a partire dal 1°giugno 2004 per la durata di ca. 9 anni la stalla, mentre l'abitazione annessa alla stalla continuava ad essere usata dai ricorrenti a scopo privato e non più a scopo agricolo e aziendale. Considerato che una simile circostanza può costituire un motivo di revoca (cfr. art. 59
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
I crediti d'investimento costituiscono aiuti finanziari ai sensi dell'art. 3 cpv. 1
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
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1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
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1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
|
1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
6.
Va quindi esaminato se la revoca del credito di investimento pronunciata dalla prima istanza con decisione dell'8 febbraio 2006 e confermata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata è conforme agli art. 109
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
6.1 La prima istanza ha ordinato la revoca del credito d'investimento sulla base dell'art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
L'autorità inferiore ha ripreso la medesima argomentazione, aggiungendo che la cessazione della gestione si è verificata nell'ambito della presente fattispecie, senza che sussista affitto ad un discendente e che del resto nemmeno i ricorrenti, aldilà di un'ipotetica volontà di cedere l'azienda ai figli lo revocano in dubbio.
6.2 Uno dei motivi per la revoca di un credito di investimento può essere la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'art. 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11), tranne in caso di affitto ad un discendente (art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
Nella decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha concluso dagli atti in suo possesso che i ricorrenti hanno cessato l'attività di agricoltore e che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2005 veniva ceduta in affitto la stalla a partire dal 1° giugno 2004 e per la durata di 9 anni e 5 mesi, mentre l'abitazione annessa alla stalla continua ad essere usata dai proprietari a scopo privato e non più a scopo agricolo aziendale, con conseguente modifica di destinazione.
Le informazioni date dai ricorrenti nell'atto di ricorso non fanno che confermare questo accertamento dei fatti da parte della prima istanza. Essi rimandano in primo luogo al grave problema di salute pronosticato al signor X. e Y., avente come conseguenza l'impossibilità di operare quale gestore di un'azienda agricola al 100%. Perciò i ricorrenti si sono visti a loro avviso costretti a stipulare un contratto di affitto con il signor W. della durata di 9 anni allo scopo di garantire la gestione dell'azienda per un periodo ponte fino a che uno dei tre figli dei ricorrenti potesse continuare a gestirla. Dall'illustrazione della situazione familiare attuale emerge che la signora Y._______ è domiciliata a B., mentre il signor X.______ e i tre figli sono domiciliati a T. onde permettere al signor X._______ di trovare lavoro come docente e ai figli di frequentare le scuole. Ne consegue che i ricorrenti stessi ammettono di non gestire più in proprio l'azienda agricola e che quindi in principio si può giungere alla conclusione che nella presente fattispecie è dato il motivo per la revoca del credito di investimento ai sensi dell'art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
La cessazione della gestione in proprio dell'azienda agricola non riveste carattere di motivo per la revoca di crediti di investimento, unicamente se l'azienda è data in affitto ad un discendente (art. 59 lett. c
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
Occorre infine osservare che il credito di investimento è stato stanziato esclusivamente a condizione che venisse utilizzato a scopi agricoli. La modifica di destinazione dell'abitazione - a partire dall'affitto della stalla al signor W. essa non è più integrata nell'azienda agricola, bensì funge da uso privato per la signora Y._______ - potrebbe già di per sé costituire un valido motivo di revoca del credito sulla base dell'art. 59
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
6.3 I ricorrenti sono dell'avviso che se vi fosse stata un'attenta valutazione della situazione personale e familiare dei signori X. e Y. la decisione di revoca avrebbe dovuto approfondire ed appoggiarsi anche all'art. 4
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
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1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
Come già indicato, l'art. 106 cpv. 5
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
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1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
L'art. 4 cpv. 4
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
Anche nella denegata ipotesi che l'art. 4 cpv. 4
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
6.4 I ricorrenti lamentano che nessun rappresentante della Sezione dell'agricoltura aveva loro fatto rilevare che sarebbero potuti sorgere dei problemi circa l'occupazione della casa ed il rimborso del credito. A loro avviso è ovvio che, nel caso in cui essi fossero stati edotti sulle conseguenze derivanti dalla scelta di affittare l'azienda a terzi, avrebbero valutato altre soluzioni. I ricorrenti rinviano infine alla loro buona fede, confermata dalla trasparenza del loro agire per il fatto di aver sottoposto il contratto di affitto alla Sezione dell'agricoltura.
Il principio della buona fede in diritto pubblico ha due aspetti: uno, negativo, vieta l'abuso di diritto e l'adozione di un comportamento contraddittorio, e ha come corrispondente, in diritto privato, quanto sancito dall'art. 2 cpv. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
A questo riguardo emerge dagli atti - e non viene del resto nemmeno contestato dai ricorrenti - che essi il 15 dicembre 1994 hanno stipulato una convenzione con lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera. Al punto 4a della stessa era prevista la destinazione esclusiva ad uso agricolo degli stabili e dei fondi suddetti per il periodo di 20 anni a far tempo dal versamento dei sussidi cantonali e federali, pena la restituzione integrale dei sussidi. Sulla base della convenzione menzionata i ricorrenti si erano quindi obbligati a mantenere l'esclusiva utilizzazione agricola della stalla e dell'abitazione per le quali essi avevano ottenuto i sussidi cantonali e federali. Da ciò deriva evidentemente che l'uso privato dell'abitazione non è contemplato né dalla decisione di concessione del credito né dalla convenzione successivamente stipulata. La circostanza che la Sezione dell'agricoltura non abbia sollevato obiezioni contro l'intenzione dei ricorrenti di affittare l'azienda al signor W. non può rivestire un carattere di rilievo, tanto più che l'affitto a terzi è un'operazione consentita che verte sul diritto privato e che per fondi agricoli non è necessario richiedere l'approvazione del canone d'affitto all'autorità competente, come ha fatto giustamente osservare la prima istanza nella sua risposta del 20 marzo 2006 al ricorso dinanzi all'autorità inferiore. Non sono ravvisabili punti di riferimento concreti che possano illustrare che la Sezione dell'agricoltura avesse potuto dedurre o apprendere del cambiamento di destinazione dell'abitazione prima del marzo 2005, quando le era stata sottoposta per approvazione una copia del contratto di affitto con effetto a partire dal 1° giugno 2004. Occorre infine considerare che il signor X._______ almeno in quel periodo era presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, per cui avrebbero dovuto essergli note le condizioni per il mantenimento del credito di investimento concessogli. Non emerge comunque dagli atti che i ricorrenti abbiano fatto espressamente richiesta di autorizzazione per modificare la destinazione della casa d'abitazione. Da quanto precede non si può rimproverare alla prima istanza né di aver adottato un comportamento contraddittorio nei confronti dei ricorrenti né di aver commesso un abuso di diritto.
Per quanto attiene al secondo aspetto del principio della buona fede, dagli argomenti portati nell'atto di ricorso non risultano indizi e neppure si trovano i relativi giustificativi sulla base dei quali la Sezione dell'agricoltura avrebbe dato un'informazione concreta in relazione al cambiamento di destinazione dell'azienda oppure che le sia stato sottoposto il contratto di affitto agricolo con la preghiera di donare un'informazione nel contesto di questa problematica.
In considerazione delle allegazioni suesposte emerge che la prima istanza non ha violato il principio della buona fede. La relativa censura sollevata dai ricorrenti è quindi priva di fondamento.
6.5 In riassunto, la prima istanza e con lei l'autorità inferiore ha a giusto titolo revocato la decisione di concessione del credito di investimento del 26 ottobre 1990.
7.
L'art. 109 cpv. 2
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
Il concetto del caso di rigore configura una nozione giuridica indeterminata. Di principio spetta ai tribunali interpretare e concretizzare nel singolo caso simili nozioni. Tuttavia, secondo dottrina e giurisprudenza, se l'interpretazione legale mostra che il legislatore, facendo uso di una normativa aperta, ha inteso riservare all'amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali, una facoltà decisionale da rispettare giudizialmente, il tribunale può e deve limitare di conseguenza il proprio potere cognitivo (DTF 127 II 191 consid. 5a/aa; Häfelin/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed., Zurigo 2002, pag. 96 cifra marg. 455).
Nel caso in esame il legislatore ha incaricato le autorità cantonali di accordare tramite decisione formale i crediti di investimento (art. 105 cpv. 2
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 105 Principio - 1 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per: |
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1 | La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per: |
a | provvedimenti individuali; |
b | provvedimenti collettivi; |
c | costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali. |
2 | I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse. |
3 | I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
4 | Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.149 |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 53 Domande di aiuti finanziari - 1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
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1 | Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
2 | Il Cantone esamina la domanda, valuta tra le altre cose la sopportabilità e l'opportunità dei provvedimenti previsti, fissa l'importo del contributo cantonale e del credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 46 Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 200815, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 200815, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Per il calcolo del credito di investimento, dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici. |
3 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 6, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dagli importi massimi viene dedotto almeno il saldo dell'attuale credito di investimento. |
Dagli atti emerge che né le autorità inferiori né l'Ufficio federale dell'agricoltura nell'ambito della sua presa di posizione del 21 dicembre 2005 hanno valutato la possibilità di ammettere un caso di rigore, richiedendo solo il pagamento degli interessi invece della revoca e del conseguente rimborso del saldo del credito di investimento. D'altra parte i ricorrenti non fanno esplicitamente valere né che le autorità inferiori abbiano omesso di esaminare l'eventualità del caso di rigore, né che nel loro caso siano dati i presupposti per affermare la presenza di un caso di rigore ai sensi dell'art. 109 cpv. 2
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
Nel caso in esame e secondo quanto indicato nel ricorso, i tre figli dei ricorrenti che ora dovrebbero aver raggiunto i 22, 18 e 15 anni vivono con il padre a T., dove sono anche domiciliati, mentre l'abitazione di B. è occupata soltanto dalla signora Y._______ che sempre a B. ha il proprio domicilio. Il contratto d'affitto dell'azienda stipulato tra i ricorrenti e il signor W. è limitato ad una durata di ca. 9 anni (fino al novembre 2012). Le informazioni date dai ricorrenti sulle possibilità di un subingresso di uno dei tre figli sono troppo vaghe per poter essere prese in considerazione. Inoltre i rimanenti contributi federali e cantonali percepiti per lo stesso oggetto sono stati revocati dal Tribunale amministrativo cantonale con decisione del 24 aprile 2007. Considerati questi elementi e anche tenendo conto del motivo per la cessazione dell'attività agricola, appare chiaro che la decisione impugnata che ordina la restituzione del saldo del credito di investimento è sostenibile.
8.
A titolo abbondanziale si osserva che un'eventuale applicazione dell'art. 30 cpv. 2
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
Giusta l'articolo 30
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
a.
il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;
b.
la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;
c.
un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario.
Affinché l'autorità competente possa effettivamente rinunciare ad una revoca, è necessario che i tre criteri enunciati all'articolo 30
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
Come già segnalato, la concessione del credito di investimento giusta la decisione del 26 ottobre 1990 era ed è vincolata, tra l'altro anche in virtù della convenzione del 15 dicembre 1994, dall'obbligo di utilizzare la stalla e l'abitazione a scopi agricoli. Per i ricorrenti era dunque facilmente riconoscibile che per beneficiare del credito di investimento ed evitare una restituzione di quest'ultimo doveva sempre essere soddisfatta l'esigenza della destinazione esclusiva ad uso agricolo di tutti gli elementi di cui era costituita l'azienda, vale a dire la stalla e l'abitazione. È evidente e non viene nemmeno contestato dagli stessi ricorrenti che con la cessazione della gestione agricola in proprio, concretizzata dall'affitto della stalla ad un terzo unitamente all'uso a titolo personale dell'abitazione da parte della signora Y._______, essi non sono più in grado di far fronte all'obbligo che si sono impegnati di adempiere. Ne consegue che già non è dato almeno uno (art. 30 lett. b
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
9.
In riassunto risulta che la prima istanza ha revocato a giusta ragione la decisione del 26 ottobre 1990 ed era quindi legittimata a richiedere la restituzione del credito di investimento. I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 20 anni per i provvedimenti edilizi (art. 52 cpv. 1 lett. b
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 52 Parere dell'UFAG prima della presentazione della domanda - 1 L'UFAG esprime un parere ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 LAgr sotto forma di: |
|
a | informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una stima approssimativa dei costi o se non si può stabilire quando verrà realizzato il progetto; |
b | preavviso con l'indicazione degli oneri e delle condizioni nonché degli aiuti finanziari previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi; |
c | corapporto vincolante, se viene effettuata una procedura di esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 22 dell'ordinanza del 19 ottobre 198817 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente. |
2 | Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali. |
3 | Un parere dell'UFAG non è necessario se: |
a | il progetto non tange alcun oggetto di un inventario federale d'importanza nazionale; |
b | il progetto non sottostà ad alcun obbligo di coordinamento o di compartecipazione a livello federale. |
10.
In considerazione di quanto precede, non sono ravvisabili punti di riferimento concreti secondo i quali la prima istanza e l'autorità inferiore abbiano violato il diritto federale o accertato i fatti in modo inesatto o incompleto. Per questi motivi il ricorso risulta infondato e va respinto.
Nella decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha revocato il credito di investimento e ordinato ai ricorrenti di rimborsare il relativo saldo di fr. 120 000.- entro il 31 marzo 2006, con espressa riserva della remunerazione retroattiva degli interessi in caso di alienazione con utile entro i 5 anni dal rimborso. Nella decisione impugnata del 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della prima istanza dell'8 febbraio 2006 e respinto il ricorso senza tuttavia esprimersi sul termine di restituzione. Considerato che già al momento della decisione del Consiglio di Stato il termine assegnato dalla prima istanza per il versamento del saldo del credito di investimento era ampiamente scaduto, sorprende che il Consiglio di Stato non abbia fissato un nuovo termine, tanto più che lo stesso Consiglio di Stato con decisione del 17 ottobre 2006 aveva posto ai ricorrenti un termine di tre mesi per il rimborso dei rimanenti contributi federali e cantonali percepiti per lo stesso oggetto. Il ricorso è diretto principalmente contro la revoca del credito d'investimento e non contro il termine concesso per il rimborso del ammontare in questione. Sarà il compito dall'autorità amministrativa che esegue la decisione di concedere dei termini adeguati alle circostanze.
11.
Visto l'esito della procedura le spese processuali che si giustifica fissare a Fr. 2 000.- vanno addossate ai ricorrenti quale parte soccombente; l'anticipo delle spese di Fr. 2 600.-, da loro versato in data 16 maggio 2007, verrà computato sull'importo dovuto a questo titolo (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto. La causa è rinviata alla prima istanza affinché essa decida nuovamente sull'assegnazione di un termine ragionevole per il rimborso del saldo del credito di investimento.
2.
Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 2600.- versato il 16 maggio 2007. L'eccedenza di fr. 600.- viene restituita ai ricorrenti.
3.
Comunicazione:
- ai ricorrenti (Atto giudiziale)
- all'autorità inferiore (n. di rif. n.1662/sm/9; Atto giudiziale)
- alla prima istanza (Atto giudiziale)
- all'Ufficio federale dell'agricoltura (estratto per conoscenza)
- al Dipartimento federale dell'economia (Atto giudiziale)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Data di spedizione: 28 aprile 2008