SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 35 Condizioni supplementari per le piccole aziende artigianali - Alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all'articolo 29 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni: |
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a | si tratta di imprese economicamente indipendenti o di rapporti società madre-filiale a livello unico, fermo restando che l'intero gruppo deve soddisfare le condizioni del presente articolo e il proprietario dell'immobile deve essere il beneficiario dell'aiuto finanziario; |
b | la loro attività comprende almeno il primo livello di trasformazione di materie prime agricole; |
c | prima dell'investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d'affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi; |
d | la cifra d'affari proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 37 Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 200812, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale pro rata temporis di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c. |
3 | Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
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1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 46 - 1 Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
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1 | Il ricorso contro altre decisioni incidentali notificate separatamente è ammissibile se: |
a | tali decisioni possono causare un pregiudizio irreparabile; o |
b | l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa. |
2 | Se il ricorso non è ammissibile in virtù del capoverso 1 o non è stato interposto, le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
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1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
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1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
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1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 43 Onere sopportabile - Le disposizioni sul finanziamento e sulla sopportabilità di cui all'articolo 32 devono essere adempiute. Sono eccettuate le iniziative collettive di cui all'articolo 41 capoverso 2 lettera a. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 44 Costi computabili - Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili: |
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a | i costi per le inchieste e la consulenza; |
b | nel caso di crediti di investimento: i costi di fondazione, i costi per l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari nonché i costi salariali durante il primo anno della nuova attività. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 46 Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 200815, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 200815, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Per il calcolo del credito di investimento, dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici. |
3 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 6, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dagli importi massimi viene dedotto almeno il saldo dell'attuale credito di investimento. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 53 Domande di aiuti finanziari - 1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
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1 | Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
2 | Il Cantone esamina la domanda, valuta tra le altre cose la sopportabilità e l'opportunità dei provvedimenti previsti, fissa l'importo del contributo cantonale e del credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 53 Domande di aiuti finanziari - 1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
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1 | Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
2 | Il Cantone esamina la domanda, valuta tra le altre cose la sopportabilità e l'opportunità dei provvedimenti previsti, fissa l'importo del contributo cantonale e del credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 60 Obbligo di manutenzione e di gestione - Le superfici, gli edifici, le installazioni, le macchine e i veicoli per i quali sono stati concessi aiuti finanziari devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 60 Obbligo di manutenzione e di gestione - Le superfici, gli edifici, le installazioni, le macchine e i veicoli per i quali sono stati concessi aiuti finanziari devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 60 Obbligo di manutenzione e di gestione - Le superfici, gli edifici, le installazioni, le macchine e i veicoli per i quali sono stati concessi aiuti finanziari devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 171 Rimborso di contributi - 1 Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
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1 | Se le condizioni che hanno giustificato l'assegnazione di contributi non sono più adempite o se oneri e condizioni non sono rispettati, i contributi devono essere rimborsati totalmente o parzialmente. |
2 | I contributi o i vantaggi patrimoniali percepiti a torto devono essere restituiti o compensati indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni penali. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 188 - 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. |
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1 | La presente legge sottostà al referendum facoltativo. |
2 | Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. |
3 | Gli articoli 40-42 si applicano fino al 31 dicembre 2008.288 |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 3 Definizioni - 1 Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
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1 | Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in denaro non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizione di favore. |
2 | Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento: |
a | di compiti prescritti dal diritto federale; |
b | di compiti di diritto pubblico, che la Confederazione ha affidato al beneficiario. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 2 Campo d'applicazione - 1 La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
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1 | La presente legge si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale. |
2 | Il capitolo 3 è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale. |
3 | Il capitolo 3 è applicabile per analogia, per quanto compatibile con lo scopo delle prestazioni, agli aiuti finanziari e alle indennità che non sono concessi in forma di prestazioni pecuniarie non rimborsabili. |
4 | Il capitolo 3 non si applica tuttavia: |
a | alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del 22 giugno 20075 sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative; |
b | alle prestazioni fornite da istituzioni con sede all'estero. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 59 Versamento dei contributi - 1 Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
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1 | Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG. |
2 | È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato. |
3 | Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
|
1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 106 Crediti d'investimento per provvedimenti individuali - 1 I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
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1 | I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento:150 |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale; |
c | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito; |
d | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni. |
2 | Gli affittuari ricevono crediti d'investimento: |
a | come aiuto iniziale unico per giovani agricoltori; |
b | per l'acquisto di aziende agricole da terzi; |
c | per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni153, per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto; |
d | per provvedimenti di diversificazione dell'attività nel settore agricolo e nei settori affini, allo scopo di creare ulteriori possibilità di reddito, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c; |
e | per provvedimenti destinati a migliorare la produzione di colture speciali e il loro adeguamento al mercato, nonché per la ricostituzione di colture perenni, sempre che siano adempiute le condizioni di cui alla lettera c. |
3 | I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente. |
4 | Per la costruzione di abitazioni, oltre ai crediti d'investimento possono essere impiegati anche aiuti finanziari in base alla legge federale del 4 ottobre 1974156 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e alla legge federale del 20 marzo 1970157 per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna. |
5 | Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento.158 |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 4 Luogo di attuazione dei provvedimenti - Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 2 - 1 Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
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1 | Ognuno è tenuto ad agire secondo la buona fede così nell'esercizio dei propri diritti come nell'adempimento dei propri obblighi. |
2 | Il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 105 Principio - 1 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per: |
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1 | La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per: |
a | provvedimenti individuali; |
b | provvedimenti collettivi; |
c | costruzioni e impianti di piccole aziende commerciali. |
2 | I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse. |
3 | I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio federale disciplina i dettagli. |
4 | Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.149 |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 53 Domande di aiuti finanziari - 1 Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
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1 | Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone. |
2 | Il Cantone esamina la domanda, valuta tra le altre cose la sopportabilità e l'opportunità dei provvedimenti previsti, fissa l'importo del contributo cantonale e del credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 46 Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti - 1 Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 200815, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. |
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1 | Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 200815, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo. |
2 | Per il calcolo del credito di investimento, dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici. |
3 | Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 6, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dagli importi massimi viene dedotto almeno il saldo dell'attuale credito di investimento. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 910.1 Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) - Legge sull'agricoltura LAgr Art. 109 Revoca - 1 Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
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1 | Per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento. |
2 | Nei casi di rigore, invece della revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
|
1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 616.1 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu) - Legge sui sussidi LSu Art. 30 Revoca di decisioni di aiuto finanziario o di indennità - 1 L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
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1 | L'autorità competente revoca la decisione di aiuto finanziario o di indennità qualora la prestazione sia stata concessa, a torto, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti. |
2 | Essa rinuncia alla revoca se: |
a | il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili; |
b | la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario; |
c | un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del beneficiario. |
2bis | Gli aiuti finanziari possono essere revocati integralmente o parzialmente o può esserne chiesta la restituzione integrale o parziale se nell'utilizzare questi mezzi il beneficiario viola le prescrizioni del diritto in materia di appalti pubblici.31 |
3 | Con la revoca, l'autorità esige la restituzione delle prestazioni già versate. Se il beneficiario ha agito colpevolmente, essa riscuote inoltre un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento. |
4 | Sono salve le restituzioni secondo l'articolo 12 della legge federale del 22 marzo 197432 sul diritto penale amministrativo. |
SR 913.1 Ordinanza del 2 novembre 2022 sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) - Ordinanza sui miglioramenti strutturali OMSt Art. 52 Parere dell'UFAG prima della presentazione della domanda - 1 L'UFAG esprime un parere ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 LAgr sotto forma di: |
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a | informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una stima approssimativa dei costi o se non si può stabilire quando verrà realizzato il progetto; |
b | preavviso con l'indicazione degli oneri e delle condizioni nonché degli aiuti finanziari previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi; |
c | corapporto vincolante, se viene effettuata una procedura di esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 22 dell'ordinanza del 19 ottobre 198817 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente. |
2 | Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali. |
3 | Un parere dell'UFAG non è necessario se: |
a | il progetto non tange alcun oggetto di un inventario federale d'importanza nazionale; |
b | il progetto non sottostà ad alcun obbligo di coordinamento o di compartecipazione a livello federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |