Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 58/2023

Urteil vom 22. März 2024

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Bundesrichterin Ryter,
Bundesrichter Kradolfer,
Gerichtsschreiber Zollinger.

Verfahrensbeteiligte
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Fürsprecher Stefan Lenz,

gegen

Bundesamt für Energie,
Mühlestrasse 4, 3063 Ittigen.

Gegenstand
CO2-Abgabe; CO2-Sanktion wegen Überschreitung der individuellen Zielvorgaben (Referenzjahr 2015),

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I,
vom 19. Dezember 2022 (A-2595/2020).

Sachverhalt:

A.
Die A.________ AG mit Sitz in U.________ bezweckt Fahrzeughomologationen und das Erbringen von Importdienstleistungen bei Fahrzeugen. Zu ihrem Gesellschaftszweck gehört zudem die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Leasing, Sell and Lease back, die Vermietung und der Verkauf von Fahrzeugen. Sie ist Inhaberin von Typengenehmigungen diverser Fahrzeugmodelle, wie zum Beispiel des B.C.________ oder des B.D.________. Die Typengenehmigungen respektive Datenblätter enthalten die für die Zulassung und Überprüfung notwendigen Daten der typengenehmigten Personenwagen. Als Inhaberin der Typengenehmigungen bringt die A.________ AG die betreffenden Fahrzeugmodelle zu kommerziellen Zwecken in der Schweiz in den Verkehr. Die Typengenehmigungen der A.________ AG sind dem Typengenehmigungsinhabercode xxx im Fahrzeugtypenregister (TARGA) zugeordnet. Das Fahrzeugtypenregister ist ein vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) geführtes System für die Verwaltung der Typengenehmigungen respektive Datenblätter. Es dient zudem der Erfassung weiterer, für den Vollzug der CO2-Emissionsvorschriften relevanten Daten.

A.a. Das Bundesamt für Energie (BFE) registrierte die A.________ AG im Jahr 2012 als Grossimporteurin. Für den Vollzug der CO2-Emissionsvorschriften errichtete es ihr ein CO2-Konto. Von da an wurden die CO2-Emissionwerte der in Verkehr gesetzten typengenehmigten Personenwagen, deren Typengenehmigungen im Fahrzeugtypenregister dem Typengenehmigungsinhabercode xxx zugeordnet waren, dem CO2-Konto der A.________ AG angerechnet. Zu diesem Zweck trugen die kantonalen Strassenverkehrsämter anlässlich der Zulassung eines Fahrzeugs neben dem Datum den Typengenehmigungsinhabercode xxx in das automatisierte Motorfahrzeug-Informations-System (MOFIS) ein. Gestützt auf die Daten im Motorfahrzeug-Informations-System und die im Fahrzeugtypenregister registrierten Typengenehmigungen respektive Datenblätter, aus denen die Leergewichte und die Motorhöchstleistungen ersichtlich waren, konnte das Bundesamt für Energie einen konkreten Personenwagen der A.________ AG zuordnen und die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Personenwagenflotte sowie eine allfällige CO2-Sanktion berechnen.

A.b. Zwischen 2012 und 2018 betrieb die A.________ AG überdies eine CO2-Börse. Als CO2-Börse betätigt sich ein Grossimporteur, wenn er sich im Sinne einer Dienstleistung von einem anderen Gross- oder Kleinimporteur ein Fahrzeug für die CO2-Sanktionsberechnung abtreten lässt. Dies eröffnet Klein- und Privatimporteuren die Möglichkeit, Einzelfahrzeuge in der Flotte eines Grossimporteurs abzurechnen, um die CO2-Sanktion für ein stark CO2 emittierendes Fahrzeug aufgrund der Mittelwertberechnung zu reduzieren. Dem CO2-Konto der A.________ AG wurden auf diesem Weg nicht nur die CO2-Emissionen jener Personenwagen angerechnet, die über ihren Typengenehmigungsinhabercode xxx zum Verkehr zugelassen wurden, sondern auch jene von typengenehmigten oder nicht typengenehmigten Fahrzeugen anderer Importeure. Wollte sich die A.________ AG die abgetretenen CO2-Emissionswerte anrechnen lassen, musste sie dem Bundesamt für Strassen vor der Verkehrszulassung einen "Antrag auf Bescheinigung" einreichen. Darauf war die Abtretung vermerkt. In der Folge ordnete das Bundesamt für Strassen die CO2-Emissionswerte des abgetretenen Personenwagens zur Berechnung der allfälligen CO2-Sanktion der A.________ AG im Fahrzeugtypenregister unter dem
Typengenehmigungsinhabercode xxx zu.

A.c. Mit Schreiben vom 22. April 2016 bestätigte das Bundesamt für Energie der A.________ AG, dass deren Neuwagenflotte im Referenzjahr 2015 die individuelle Zielvorgabe erfüllt habe und sie keine CO2-Sanktion im Rahmen der CO2-Emissionsvorschriften schulde.

B.
Im Herbst 2017 ergab sich der dringende Verdacht, dass im Zeitraum zwischen 2014 und 2017 zugunsten der A.________ AG im Fahrzeugtypenregister zu tiefe CO2-Emissionswerte eingetragen, fiktive CO2-Bonusabtretungen erfasst oder CO2-Sanktionsbefreiungen vorgetäuscht worden waren.

B.a. Das Bundesamt für Strassen erstattete daraufhin Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft. Die Bundesanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren gegen einen Mitarbeitenden des Bundesamts für Strassen (nachfolgend: ASTRA-Mitarbeitender) sowie gegen die Mitglieder des Verwaltungsrats der A.________ AG. Nach Überprüfung der Datenlage schloss das Bundesamt für Strassen auf eine Datenmanipulation, die darauf abzielte, die durchschnittlichen CO2-Emissionswerte der Personenwagenflotten der A.________ AG der jeweiligen Referenzjahre mit den jährlichen Zielvorgaben zu vereinbaren.

B.b. In der Folge widerrief das Bundesamt für Energie mit Schreiben vom 26. April 2018 ihr Bestätigungsschreiben vom 22. April 2016. Das Bundesamt für Energie führte nach der Korrektur der Daten im Fahrzeugtypenregister durch das Bundesamt für Strassen die CO2-Sanktionsberechnung für das Referenzjahr 2015 neu durch. Diese ergab, dass die A.________ AG ihre individuelle Zielvorgabe für das Referenzjahr 2015 von 135.737 g CO2/km um 70 g CO2/km pro Personenwagen überschritten hatte. Dadurch resultierte für die 440 Fahrzeuge umfassende Neuwagenflotte eine CO2-Sanktion in der Höhe von Fr. 4'230'600.-- (Fr. 9'615.-- pro Fahrzeug). Mit Schreiben vom 30. Juli 2019 forderte das Bundesamt für Energie die A.________ AG auf, den CO2-Sanktionsbetrag innert Frist zu bezahlen.

B.c. Nachdem die A.________ AG der Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen war, erliess das Bundesamt für Energie nach erteilter Gehörsgewährung am 2. April 2020 eine Verfügung. Es verpflichtete darin die A.________ AG zur Entrichtung einer CO2-Sanktion in der Höhe von Fr. 4'230'600.-- zuzüglich Zins von drei Prozent ab dem August 2016 für das Referenzjahr 2015. Mit weiteren Verfügungen ordnete das Bundesamt für Energie weitere CO2-Sanktionen für die Referenzjahre 2016, 2017 und 2018 an.

B.d. Die A.________ AG erhob am 18. Mai 2020 gegen die Verfügung vom 2. April 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte die Aufhebung der Verfügung vom 2. April 2020. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung und neuen Festsetzung der CO2-Sanktion an das Bundesamt für Energie zurückzuweisen. Gleichzeitig reichte die A.________ AG gegen die Verfügungen betreffend das Referenzjahr 2016 (Verfahren A-2594/2020), das Referenzjahr 2017 (Verfahren A-2596/2020) und das Referenzjahr 2018 (Verfahren A-2590/2020) weitere Beschwerden beim Bundesverwaltungsgericht ein.

B.e. Auf Gesuch der Beschwerdeführerin und mit dem Einverständnis des Bundesamt für Energie sistierte das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügungen vom 25. Juni 2020 die Verfahren A-2594/2020, A-2596/2020 und A-2590/2020 längstens bis zum Vorliegen eines rechtskräftigen Entscheids betreffend das Referenzjahr 2015 (Verfahren A-2595/2020). Das Bundesverwaltungsgericht wies im Übrigen den Antrag der Mitglieder des Verwaltungsrats der A.________ AG auf Beiladung zum Verfahren A-2595/2020 mit Teilentscheid vom 20. April 2021 ab. Letzterer erwuchs unangefochten in Rechtskraft.

B.f. Mit Urteil vom 19. Dezember 2022 wies das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde ab.

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 30. Januar 2023 gelangt die A.________ AG an das Bundesgericht. Sie beantragt die Aufhebung des Urteils vom 19. Dezember 2022 und der damit verbundenen Verfügung vom 2. April 2020. Eventualiter sei die Angelegenheit zur Neubeurteilung und neuen Prüfung sowie gegebenenfalls neuen Festsetzung einer Sanktion an die Vorinstanz zurückzuweisen.

C.a. Während das Bundesamt für Energie die Abweisung der Beschwerde beantragt, verzichten die Vorinstanz und das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) auf eine Vernehmlassung.

C.b. Mit Schreiben vom 23. März 2023 hat die Bundesanwaltschaft um Zustellung des Bundesgerichtsurteils in der vorliegenden Angelegenheit ersucht, sobald dieses vorliege. Mit Schreiben vom 24. März 2023 hat das Bundesgericht dem Ersuchen entsprochen.

Erwägungen:

1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
BGG) und mit freier Kognition (vgl. BGE 147 I 89 E. 1; 146 II 276 E. 1).

1.1. Die frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
BGG) und formgerecht (Art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
BGG) eingereichte Eingabe betrifft eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
BGG) im Anwendungsbereich des Bundesgesetzes vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz; SR 641.71), womit das Rechtsmittel als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist (Art. 83
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
BGG). Die Beschwerdeführerin ist bereits im bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren als Partei beteiligt gewesen und dort mit ihren Anträgen nicht durchgedrungen. Ausserdem ist sie durch das angefochtene Urteil in ihren schutzwürdigen Interessen besonders berührt. Sie ist somit zur Erhebung der Rechtsmittel legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
BGG).

1.2. Soweit mit der Beschwerde die Aufhebung des Urteils vom 19. Dezember 2022 verlangt wird, richtet sie sich gegen ein verfahrensabschliessendes (Art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
BGG) Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
BGG). Nicht Gegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens bildet hingegen die Verfügung des Bundesamts für Energie vom 2. April 2020. Die Verfügung vom 2. April 2020 ist durch das vorinstanzliche Urteil vom 19. Dezember 2022 ersetzt worden und gilt inhaltlich als mitangefochten (Devolutiveffekt; vgl. BGE 134 II 142 E. 1.4). Insoweit die Beschwerdeführerin die Aufhebung der Verfügung vom 2. April 2020 verlangt, ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.

1.3. Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist einzutreten, soweit sie sich gegen das Urteil vom 19. Dezember 2022 richtet.

2.
Mit der Beschwerde kann namentlich die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
BGG). Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
BGG), wobei es - unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
BGG) - grundsätzlich nur die geltend gemachten Vorbringen prüft, sofern allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (vgl. BGE 142 I 135 E. 1.5; 133 II 249 E. 1.4.1).

3.
Die Beschwerdeführerin rügt eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung gemäss Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
BGG.

3.1. Die Beschwerdeführerin macht geltend, es sei vorliegend zwischen Gross- und Kleinimporteuren zu unterscheiden. Ein Importeur gelte als Grossimporteur, wenn er im Jahr vor dem Referenzjahr mindestens 50 Personenwagen erstmals in Verkehr gesetzt habe. Es sei in tatsächlicher Hinsicht allerdings nicht nachgewiesen, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 mehr als 50 Personenwagen in Verkehr gesetzt habe, damit sie im Referenzjahr 2015 als Grossimporteurin behandelt werden dürfe. Die vorinstanzliche Beweiswürdigung sei unhaltbar.

3.2. Seinem Urteil legt das Bundesgericht den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
BGG). Der festgestellte Sachverhalt kann nur erfolgreich gerügt sowie berichtigt oder ergänzt werden, wenn er offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
BGG beruht und die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
BGG; Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
BGG; vgl. BGE 142 I 135 E. 1.6; 140 III 16 E. 1.3.1). Die Sachverhaltsfeststellung oder die Beweiswürdigung erweist sich als offensichtlich unrichtig, wenn das Gericht den Sinn und die Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkennt, wenn es ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt lässt oder wenn es auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen unhaltbare Schlussfolgerungen zieht (vgl. BGE 140 III 264 E. 2.3). Rügt die beschwerdeführende Partei eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung, haben ihre Vorbringen den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
BGG zu genügen (vgl. BGE 139 I 72 E. 9.2.3.6; 133 II 249 E. 1.4.3).

3.3. Die Vorinstanz stellt fest, die Beschwerdeführerin habe in ihrer vorinstanzlichen Beschwerdeschrift selbst dargelegt, dass in den Jahren 2012-2017 total 1'387 Personenwagen über ihr CO2-Konto beim Bundesamt für Energie "korrekt" abgewickelt worden seien. Die Vorinstanz schliesst aufgrund dieser Angabe und den durchschnittlich über 200 in Verkehr gesetzten Personenwagen pro Jahr, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 mehr als 50 Personenwagen in Verkehr gesetzt habe (vgl. E. 6.3 des angefochtenen Urteils). Der Beschwerdeführerin gelingt es nicht, aufzuzeigen, weshalb diese Beweiswürdigung offensichtlich unrichtg sein soll. Namentlich legt sie vor Bundesgericht nicht dar und weist auch nicht nach, welche die für das Jahr 2014 ihrer Ansicht nach zu berücksichtigende Anzahl Personenwagen gewesen wäre.

3.4. Nach dem Dargelegten hat die Vorinstanz den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig festgestellt, womit der ermittelte Sachverhalt für das Bundesgericht verbindlich ist (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
BGG; zur Massgeblichkeit und rechtlichen Würdigung dieses Sachverhaltselements vgl. auch E. 5.5.2 hiernach). Die Beschwerdeführerin stellt im Übrigen die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung infrage, wonach sie für Parallelimporte der Fahrzeugmarke B.B.________ bekannt sei. Diese Sachverhaltsrüge ist für den Ausgang des Verfahrens nicht ausschlaggebend (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
BGG; vgl. auch Bst. A hiervor).

4.
Am 1. Mai 2012 traten im (alten) Bundesgesetz vom 8. Oktober 1999 über die Reduktion der CO2-Emissionen (aCO2-Gesetz; SR 641.71; AS 2012 351 ff., S. 354) Bestimmungen zur Verminderung der CO2-Emissionen von Personenwagen in Kraft.

4.1. Die Bestimmungen zielten darauf ab, dass die CO2-Emissionen von Personenwagen, die erstmals in Verkehr gesetzt werden, bis Ende 2015 auf durchschnittlich 130 Gramm CO2 pro Kilometer (g CO2/km) vermindert werden (vgl. Art. 11d Abs. 1 aCO2-Gesetz). Der Bundesrat legte eine Berechnungsmethode fest, nach der für jeden Importeur oder Hersteller von Personenwagen eine individuelle Zielvorgabe für die durchschnittlichen CO2-Emissionen der eingeführten oder in der Schweiz hergestellten Personenwagen berechnet wurde. Die Berechnung bezog sich auf die im jeweiligen Jahr erstmals in Verkehr gesetzten Personenwagen des Importeurs oder Herstellers (Personenwagenflotte; vgl. Art. 11e Abs. 1 aCO2-Gesetz). Überschritten die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Personenwagenflotte eines Importeurs oder Herstellers beziehungsweise einer Emissionsgemeinschaft die individuelle Zielvorgabe, so musste der Hersteller, der Importeur oder die Emissionsgemeinschaft dem Bund pro im jeweiligen Kalenderjahr erstmals in Verkehr gesetzten Personenwagen die in Art. 11g Abs. 1 lit. a und lit. b aCO2-Gesetz geregelten Beträge entrichten.

4.2. Am 1. Januar 2013 trat das neue Bundesgesetz vom 23. Dezember 2011 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Gesetz; SR 641.71) in Kraft (AS 2012 6989 ff., S. 7003) und das alte CO2-Gesetz vom 8. Oktober 1999 wurde aufgehoben (vgl. Art. 46
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 46 Diritto previgente: abrogazione - La legge dell'8 ottobre 199976 sul CO2 è abrogata.
CO2-Gesetz). Die bereits im alten CO2-Gesetz vom 8. Oktober 1999 vorgesehenen Regelungen wurden in das neue CO2-Gesetz vom 23. Dezember 2011 überführt (vgl. Art. 10
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio
1    Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.
2    Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.
3    A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente.
4    I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16
CO2-Gesetz [Grundsatz]; Art. 11
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
CO2-Gesetz [individuelle Zielvorgabe]; Art. 12
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 12
1    Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore:
a  l'obiettivo individuale;
b  le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente.
2    Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.
3    Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO2 molto basse.
CO2-Gesetz [Berechnung der individuellen Zielvorgabe und der durchschnittlichen CO2-Emissionen]; Art. 13
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz [Sanktion bei Überschreiten der individuellen Zielvorgabe]). Namentlich wurde in Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz an den bisher vorgesehenen CO2-Sanktionsbeträgen festgehalten, sodass für die Jahre 2013-2018 (lit. a) für das erste Gramm CO2/km über der individuellen Zielvorgabe Fr. 7.50 (Ziff. 1), für das zweite Gramm CO2/km über der individuellen Zielvorgabe Fr. 22.50 (Ziff. 2), für das dritte Gramm CO2/km über der individuellen Zielvorgabe Fr. 37.50 (Ziff. 3) und für das vierte und jedes weitere Gramm CO2/km über der individuellen Zielvorgabe Fr. 142.50 (Ziff. 4) sowie ab dem 1. Januar 2019 für jedes Gramm CO2/km über der individuellen
Zielvorgabe Fr. 142.50 (lit. b) zu entrichten waren.

4.3. Vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen sind in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestands Geltung haben (vgl. BGE 149 II 187 E. 4.4; 144 V 210 E. 4.3.1; 139 II 263 E. 6). In der vorliegenden Angelegenheit ist das Referenzjahr 2015 zu beurteilen (vgl. auch E. 2.4 des angefochtenen Urteils). Diese Beurteilung erfolgt im Lichte des genannten Grundsatzes anhand des neuen CO2-Gesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2013 sowie unter Anwendung der Verordnung vom 30. November 2012 über die Reduktion der CO2-Emissionen (CO2-Verordnung; SR 641.711) in der Fassung vom 1. Januar 2015.

5.
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung von Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
CO2-Gesetz sowie Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz, da die Vorinstanz den Begriff des Importeurs rechtsfehlerhaft ausgelegt und angewendet habe.

5.1. Die Beschwerdeführerin bringt vor, sie habe die von der Vorinstanz für das Referenzjahr 2015 ihr zugeordneten Fahrzeuge, deren CO2-Emissionswerte ihr angerechnet würden, weder in die Schweiz eingeführt noch diese Fahrzeuge hergestellt oder in Verkehr gebracht. Sie sei lediglich Inhaberin der Typengenehmigungen dieser 145 Fahrzeuge. Die vorinstanzliche Auslegung des Begriffs des Importeurs gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz widerspreche dem üblichen Verständnis des Begriffs, so wie er beispielsweise im Zoll- und Mehrwertsteuerrecht verstanden werde. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin kommt die Vorinstanz in rechtswidriger Weise zum Schluss, dass bei typengenehmigten Personenwagen ausserhalb des Eigengebrauchs als Importeur gelte, wer Inhaber der Typengenehmigung eines Personenwagens sei und auf dessen Typengenehmigungsinhabercode der Personenwagen eingelöst worden sei. Vielmehr sei auf die zoll- oder mehrwertsteuerrechtliche Veranlagungsverfügung abzustellen.

5.2. Überschreiten die durchschnittlichen CO2-Emissionen der Personenwagenflotte eines Importeurs oder Herstellers beziehungsweise einer Emissionsgemeinschaft die individuelle Zielvorgabe, so muss der Hersteller, der Importeur oder die Emissionsgemeinschaft laut Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz dem Bund pro im jeweiligen Kalenderjahr erstmals in Verkehr gesetzten Personenwagen die gesetzlich verankerten Beträge entrichten (zu den Beträgen siehe E. 4.2 hiervor).

5.2.1. Das Gesetz muss in erster Linie aus sich selbst heraus, d.h. nach dem Wortlaut, Sinn und Zweck und den ihm zugrunde liegenden Wertungen auf der Basis einer teleologischen Verständnismethode ausgelegt werden. Die Gesetzesauslegung hat sich vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Norm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten verstandene und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis der ratio legis. Dabei befolgt das Bundesgericht einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Prioritätsordnung zu unterstellen. Insbesondere bei jüngeren Gesetzen sind auch die Gesetzesmaterialien zu beachten, wenn sie auf die streitige Frage eine klare Antwort geben und dem Gericht damit weiterhelfen (vgl. BGE 148 II 475 E. 4.3.1; 146 II 201 E. 4.1).

5.2.2. Der Begriff des Importeurs findet sich nicht nur in Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz, sondern gleichermassen in Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
, Abs. 3 und Abs. 4 CO2-Gesetz, in Art. 12 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 12
1    Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore:
a  l'obiettivo individuale;
b  le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente.
2    Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.
3    Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO2 molto basse.
und Abs. 2 CO2-Gesetz sowie in Art. 13 Abs. 2
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz, wobei die französisch- und italienischsprachigen Fassungen des CO2-Gesetzes hinsichtlich des Begriffs des Importeurs mit dem Wortlaut der deutschsprachigen Fassung übereinstimmen ("importateur"; "importatore"). Das CO2-Gesetz definiert den Begriff indes nicht (vgl. auch Art. 2
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni
1    I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4
2    I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia.
3    I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5
4    I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7
4bis    Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9
5    Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10
CO2-Gesetz). Auch die Verordnung (EG) Nr. 433/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (ABl. L 140 vom 5. Juni 2009, S. 1 ff.; aufgehoben am 1. Januar 2020 [ABl. L 111 vom 25. April 2019, S. 32]), an der sich das Schweizer Recht orientiert, enthält keine Definition des Begriffs des Importeurs (vgl. Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019 E. 5.1). Wer als Importeur gemäss den Art. 11
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
-13
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz gilt, ergibt sich somit nicht aus dem Wortlaut der Norm (en), sondern ist vielmehr anhand von sämtlichen
Auslegungselementen zu ermitteln, wobei das CO2-Gesetz als solches massgebend ist.
Soweit die Beschwerdeführerin den Begriff von vornherein im Sinne seines umgangssprachlichen Gebrauchs verstanden haben will, so wie er auch im Zoll- oder Mehrwertsteuerrecht verwendet werde, greifen ihre Ausführungen zu kurz. Auch im Zollgesetz vom 18. März 2005 (ZG; SR 631.0) oder Bundesgesetz vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer (Mehrwertsteuergesetz, MWSTG; SR 641.20) wird der Begriff des Importeurs nicht (allgemeingültig) definiert (vgl. Art. 70
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 70 Debitore doganale
1    Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo.
2    È debitore doganale:
a  chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale;
b  chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla;
c  la persona per conto della quale la merce è importata o esportata;
d  ...
3    I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni28.
4    Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale:
a  è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o
b  risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito.
4bis    Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché:
a  non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o
b  la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.30
5    L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi.
6    Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione.
ZG; Art. 51
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 51 Assoggettamento - 1 È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD101.
1    È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD101.
2    La responsabilità solidale secondo l'articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se:
a  l'importatore ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
b  il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC103 (PCD); e
c  l'importatore ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali.
3    L'UDSC può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.104
MWSTG), sodass im Sinne einer Legaldefinition darauf zurückgegriffen werden könnte. Wie die Vorinstanz ferner zutreffend erwägt, sind die bestehenden Definitionen in anderen Rechtsgebieten uneinheitlich (vgl. E. 3.4.2.2 des angefochtenen Urteils), und damit nicht geeignet, den Begriff des Importeurs im CO2-Gesetz vorwegzunehmen (vgl. z.B. Art. 2 Abs. 1 lit. j
SR 817.042 Ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)
OELDerr Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza s'intende per:
1    Nella presente ordinanza s'intende per:
a  partita: quantità di merce dello stesso tipo o della stessa classe o con la stessa descrizione per la quale vale lo stesso certificato sanitario o lo stesso documento di accompagnamento, trasportato con lo stesso mezzo di trasporto, proveniente dallo stesso luogo di origine e destinato alla stessa azienda di destinazione;
b  documento sanitario comune di entrata (DSCE): documento di cui agli articoli 56-58 del regolamento (UE) 2017/6258, utilizzato per notificare partite al posto di controllo frontaliero del servizio veterinario di confine e per indicare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine concernenti la partita accompagnata;
c  certificato sanitario: documento in formato cartaceo o elettronico che attesta la provenienza di una partita nonché l'ottemperanza ai requisiti legali in materia di derrate alimentari;
d  terzi ai sensi dell'articolo 60 capoverso 2 lettera d LDerr:
d1  gli organismi di certificazione secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 28 maggio 19979 DOP/IGP,
d2  gli enti di certificazione secondo l'articolo 28 dell'ordinanza del 22 settembre 199710 sull'agricoltura biologica,
d3  gli enti di certificazione secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 25 maggio 201111 sulle designazioni «montagna» e «alpe»,
d4  il Controllo svizzero del commercio di vino secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 200712 sul vino;
e  audit: esame sistematico volto a controllare se le attività e i risultati da esse derivanti sono conformi alle disposizioni e se le disposizioni sono adeguate per raggiungere gli obiettivi;
f  controllo ufficiale: attività svolte dalle autorità competenti o da terzi di cui all'articolo 55 LDerr, ai quali ai sensi della presente ordinanza siano stati trasferiti determinati compiti relativi ai controlli ufficiali, al fine di verificare:
f1  se le aziende rispettano le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, e
f2  se le merci soddisfano i requisiti delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, anche ai fini del rilascio di una certificazione ufficiale o di un'attestazione ufficiale;
g  altre attività ufficiali: attività diverse dai controlli ufficiali, svolte dalle autorità competenti o da terzi ai quali sono state trasferite determinate altre attività ufficiali ai sensi dell'articolo 55 LDerr, ivi incluse le attività volte al rilascio di certificazioni ufficiali o attestazioni ufficiali;
h  territorio d'importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
i  importazione: trasferimento permanente o temporaneo di merci nel territorio d'importazione, eccetto il trasporto destinato al transito di cui all'articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 200513 sulle dogane (LD);
j  importatore: persona fisica o giuridica responsabile per l'importazione;
k  persona soggetta all'obbligo di dichiarazione: persona di cui all'articolo 26 LD;
l  Paese di origine: Paese da cui proviene originariamente la merce, in cui è cresciuta, è stata raccolta o prodotta o nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione sostanziale;
m  posto di controllo frontaliero: luogo con le relative strutture in cui sono effettuati i controlli;
n  crisi: situazione imprevedibile che presenta una minaccia di ampia portata reale o percepita, immediata o futura, in cui è compromessa la sicurezza delle derrate alimentari o sono constatati inganni di grande portata.
2    Fatte salve le definizioni divergenti nel diritto svizzero sulle derrate alimentari, i restanti termini della presente ordinanza, nonché delle ordinanze del Dipartimento federale dell'interno (DFI) o dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fondate su di essa sono utilizzati in base alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2017/625.
der Verordnung vom 27. Mai 2020 über den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung [LMVV; SR 817.042; "Person, die für eine Einfuhr verantwortlich ist"]; Art. 4 lit. l
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni
OStrM Art. 4 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati;
b  metodo di misurazione: la totalità delle attività specifiche, descritte precisamente, per determinare i valori di un misurando;
c  tipo: la versione di uno strumento di misurazione caratterizzato da proprietà essenziali dipendenti dal modo di costruzione, di funzionamento e d'impiego;
d  ammissione: la decisione di ammettere il tipo di uno strumento di misurazione o un singolo strumento di misurazione alla verificazione o all'impiego;
e  verificazione: l'esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l'attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali;
f  errori massimi tollerati: lo scarto massimo consentito tra il risultato della misurazione e il valore di riferimento;
g  messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l'uso nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h  immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero;
i  operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore;
j  fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;
k  mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
l  importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo;
m  distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione;
n  utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà.
der Messmittelverordnung vom 15. Februar 2006 [MessMV; SR 941.210; "Person, die ein Messmittel aus einem Drittstaat in der Schweiz in Verkehr bringt"]).

5.2.3. In systematischer Hinsicht befindet sich Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz im zweiten Abschnitt ("Bei Personenwagen") des zweiten Kapitels des CO2-Gesetzes zu den technischen Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen. Der Abschnitt enthält vier Artikel, wobei Art. 10
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio
1    Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.
2    Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.
3    A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente.
4    I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16
CO2-Gesetz die Grundsätze und Art. 11
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
CO2-Gesetz die individuelle Zielvorgabe regeln. Art. 12
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 12
1    Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore:
a  l'obiettivo individuale;
b  le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente.
2    Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.
3    Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO2 molto basse.
CO2-Gesetz äussert sich zur Berechnung der individuellen Zielvorgabe und der durchschnittlichen CO2-Emissionen, während der Gesetzgeber in Art. 13
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz die gesetzliche Grundlage für die Sanktion bei Überschreiten der individuellen Zielvorgabe verankert hat (vgl. auch E. 4.2 hiervor). Einen wesentlichen Anhaltspunkt für die systematische Auslegung des Begriffs Importeur findet sich in Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
CO2-Gesetz: Der Bundesrat legt dem ersten Satz zufolge eine Berechnungsmethode fest, nach der für jeden Importeur oder Hersteller von Personenwagen eine individuelle Zielvorgabe für die durchschnittlichen CO2-Emissionen der eingeführten oder in der Schweiz hergestellten Personenwagen berechnet wird. Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
Satz 2 CO2-Gesetz bestimmt sodann, dass sich die Berechnung "auf die im jeweiligen Jahr erstmals in Verkehr gesetzten Personenwagen" des Importeurs oder
Herstellers (Personenwagenflotte) bezieht.
Diese Regel zur Berechnung der individuellen Zielvorgabe gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
Satz 2 CO2-Gesetz lässt darauf schliessen, dass der Gesetzgeber nicht den Import (Grenzübertritt) in die Schweiz, sondern das Inverkehrbringen respektive die erstmalige Zulassung eines Personenwagens als massgebenden Anknüpfungspunkt für die Abgabeerhebung vorgesehen hat. Auch der in Art. 10 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio
1    Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.
2    Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.
3    A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente.
4    I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16
CO2-Gesetz verankerte Grundsatz knüpft an Personenwagen an, die erstmals in Verkehr gesetzt werden (vgl. auch E. 5.2.6 hiernach). Entsprechend gilt in systematischer Hinsicht jene Person als Importeur im Sinne von Art. 13 Abs. 1 CO2 -Gesetz, die einen Personenwagen erstmals in Verkehr setzt.

5.2.4. Soweit die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin die systematische Auslegung der Gesetzesnorm (en) unter Berücksichtigung des Verordnungsrechts vornehmen, ist Folgendes zu erwägen: Das (vollziehende) Verordnungsrecht kann die Gesetzesauslegung nicht beeinflussen, da es seinerseits gesetzeskonform sein muss (vgl. auch BGE 139 II 460 E. 2.2; 136 I 29 E. 3.3; Urteil 2C 116/2022 vom 3. Mai 2023 E. 6.5). Vor diesem Hintergrund ist der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die auf Verordnungsstufe geregelten Begriffe des Importeurs, soweit überhaupt einschlägig, nicht von Bedeutung. Gleichermassen können die Erläuterungen eines Bundesamts zum Verordnungsrecht, worauf die Beschwerdeführerin verweist, für die Gesetzesauslegung nicht massgebend sein, da sie nicht (zwingend) den gesetzgeberischen Willen zum Ausdruck bringen.

5.2.5. Die historische Auslegung steht vor dem Hintergrund der sogenannten "Offroader-Initiative". Als Reaktion auf diese Initiative erarbeitete der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag, der das heutige CO2-Sanktionssystem enthielt. Zur Definition des Importeurs führte er in seiner Botschaft vom 20. Januar 2010 zur Volksinitiative "Für menschenfreundlichere Fahrzeuge" und zu einer Änderung des CO2-Gesetzes (BBl 2010 973 ff.; nachfolgend: Botschaft 2010) aus, dass die in die Schweiz importierten Fahrzeuge nicht gleichbedeutend mit den in der Schweiz zugelassenen Fahrzeugen seien. "Es können beispielsweise Personenwagen in die Schweiz importiert und wieder exportiert werden, oder importierte Fahrzeuge bleiben in der Schweiz, werden aber nicht in Verkehr gesetzt. Da sich sowohl die neuen Vorschriften der EU als auch die vorliegende Motion auf neu zugelassene Personenwagen beziehen, setzt das vorgeschlagene Modell nicht beim Import, sondern bei der Zulassung neuer Personenwagen an" (Botschaft 2010, S. 1006). Im Weiteren wird erläutert, dass "die Daten bei der erstmaligen Zulassung auf dem kantonalen Strassenverkehrsamt [erfasst werden], die in der Regel vom Autoverkäufer in die Wege geleitet wird" (Botschaft 2010, S. 1007). Wie
die Vorinstanz zutreffend festhält, gab der Begriff des Importeurs in den parlamentarischen Beratungen zu keinen Diskussionen Anlass.
Aus dem Dargelegten ergibt sich, dass das CO2-Sanktionssystem an die erstmalige Verkehrszulassung und nicht an den Import (Grenzübertritt) anknüpft. Der Begriff des Importeurs ist aus historischer Sicht daher im Kontext der Zulassung des Personenwagens zu verstehen.

5.2.6. In teleologischer Hinsicht ist Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz im Besonderen, aber auch die Art. 10
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio
1    Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.
2    Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.
3    A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente.
4    I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16
-13
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz im Allgemeinen im Lichte des Gesetzeszwecks nach Art. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo
1    La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi.
2    Il Consiglio federale designa i gas serra.
CO2-Gesetz zu lesen. Demgemäss sollen mit dem CO2-Gesetz die Treibhausgasemissionen, insbesondere die CO2-Emissionen, die auf die energetische Nutzung fossiler Energieträger (Brenn- und Treibstoffe) zurückzuführen sind, vermindert werden. In diesem Kontext bezweckt Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz die Umsetzung der Zielvorgabe von Art. 10 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio
1    Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.
2    Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.
3    A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente.
4    I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16
CO2-Gesetz, wonach die CO2-Emissionen von Personenwagen, die erstmals in Verkehr gesetzt werden, auf durchschnittlich 130 g CO2/km zu vermindern sind. Die Vorinstanz erwägt zutreffend, dass das CO2-Sanktionssystem als Anreiz für die Importeure dienen soll, das übergeordnete Emissionsziel durch die Erfüllung ihrer individuellen Zielvorgaben einzuhalten (vgl. E. 3.4.5.1 des angefochtenen Urteils mit Hinweis auf Schalch/Schnetzler, in: Kratz/Merker/Tami/Rechsteiner/Föhse [Hrsg.], Kommentar zum Energierecht, Band II, 2016, Rz. 23 ff. zu Art. 10
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio
1    Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.
2    Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.
3    A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente.
4    I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16
CO2-Gesetz). Als weiteren Effekt soll es die Automobilindustrie zu Investitionen in neue Technologien anregen und den Verkauf von energieeffizienten und emissionsarmen Fahrzeugen fördern
(vgl. Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019 E. 5.2). Da ein Personenwagen im Zusammenhang mit seiner Benutzung in der Regel erst CO2-Emissionen verursacht, wenn er zum Verkehr zugelassen wird, entspricht es dem Sinn und Zweck des CO2-Gesetzes, bei der Verkehrszulassung anzuknüpfen. Das von der Beschwerdeführerin vorgetragene Argument, dass die Personenwagen auch vor ihrer Verkehrszulassung CO2 emittieren, falls sie mit einem sogenannten Händlerschild bewegt würden, ändert daran nichts.
Im Lichte des Dargelegten spricht die teleologische Auslegung ebenso dafür, den Importeur nicht als jene Person zu verstehen, die einen Personenwagen über die Grenze bringt und damit in die Schweiz einführt, sondern als jene, die den Personenwagen in der Schweiz erstmals in Verkehr setzt.

5.2.7. Im Ergebnis lässt sich der Begriff des Importeurs nach Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz nicht unmittelbar aus dem Wortlaut herleiten. Aus systematischer, historischer und teleologischer Sicht ergibt sich allerdings eindeutig, dass jene Person als Importeur gilt, die einen Personenwagen erstmals in der Schweiz in Verkehr setzt. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach als Importeur jene Person zu verstehen sei, die in den zoll- und mehrwertsteuerrechtlichen Veranlagungsverfügungen als Importeur bezeichnet werde, ist nicht zu folgen. Die Auslegung der einschlägigen Normen des CO2-Gesetzes steht dieser Auffassung klar entgegen. Im Lichte dieses Auslegungsergebnisses stossen sämtliche weiteren Rügen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit und dem Begriff des Importeurs ins Leere.

5.3. Wer im konkreten Fall einen bestimmten Personenwagen nach der CO2-Gesetzgebung erstmals in Verkehr gesetzt hat, betrifft alsdann nicht mehr die Auslegung des Begriffs des Importeurs nach Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz, sondern die Anwendung dieser Norm und des gestützt darauf erlassenen Verordnungsrechts in der vorliegenden Angelegenheit (vgl. auch Urteil 2C 116/2022 vom 3. Mai 2023 E. 6.2.2). Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass ein typengenehmigter Personenwagen ausserhalb des Eigengebrauchs jene Person in Verkehr setzt, die Inhaberin der Typengenehmigung ist. Abzustellen sei auf den Typengenehmigungsinhabercode, dem der eingelöste Personenwagen im Fahrzeugtypenregister zugewiesen sei (vgl. E. 3.5 des angefochtenen Urteils). Die Beschwerdeführerin hält diese Rechtsanwendung für bundesrechtswidrig.

5.3.1. Gemäss Art. 12 Abs. 1
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 12 - 1 I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all'approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all'approvazione del tipo:
1    I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all'approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all'approvazione del tipo:
a  le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedi;
b  i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione;
c  i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di veicoli.
2    I veicoli e gli oggetti sottoposti all'approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato.
3    Il Consiglio federale può rinunciare all'approvazione del tipo svizzera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se:
a  esiste un'approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d'esame e di equipaggiamento di valore equivalente a quelle vigenti in Svizzera; e
b  sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.
4    Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l'esame, il rilevamento dei dati, l'approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse.
Satz 1 des Strassenverkehrsgesetzes vom 19. Dezember 1958 (SVG; SR 741.01) gilt, dass serienmässig hergestellte Motorfahrzeuge und Motorfahrzeuganhänger der Typengenehmigung unterliegen. Art. 6 Abs. 1
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
OATV Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai - 1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
1    Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
2    L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.
3    A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A).
4    Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27
der Verordnung vom 19. Juni 1995 über die Typengenehmigung von Strassenfahrzeugen (TGV; SR 741.511) bestimmt, dass Inhaber oder Inhaberin der Typengenehmigung ist, wer beim Bundesamt für die jeweilige Typengenehmigung registriert ist. Jedem Inhaber oder jeder Inhaberin der Typengenehmigung für Fahrzeuge oder Fahrgestelle wird laut Art. 6 Abs. 3
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
OATV Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai - 1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
1    Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
2    L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.
3    A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A).
4    Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27
Satz 1 TGV ein Code zugeteilt - der sogenannte Typengenehmigungsinhabercode. Dieser Code muss im Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) eingetragen werden (vgl. Art. 6 Abs. 3
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
OATV Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai - 1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
1    Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
2    L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.
3    A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A).
4    Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27
Satz 2 TGV). Der Inhaber oder die Inhaberin der Typengenehmigung kann laut Art. 6 Abs. 4
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
OATV Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai - 1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
1    Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
2    L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.
3    A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A).
4    Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27
TGV mit Zustimmung des Bundesamtes weitere Importeure ermächtigen, die Typengenehmigung zu verwenden oder diese an einen anderen Importeur abtreten.

5.3.2. Bei der erstmaligen Zulassung eines Fahrzeugs schweizerischer Herkunft oder bei der Zulassung eines Fahrzeugs ausländischer Herkunft bedarf es des Prüfungsberichts (Formular 13.20 A) gegebenenfalls mit Zollstempel oder mit separater Zollbewilligung (vgl. Art. 74 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 der Verordnung vom 27. Oktober 1976 über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr [Verkehrszulassungsverordnung, VZV; SR 741.51; Stand der Fassung: 19. August 2014]). Der Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) ist vom Hersteller oder Importeur oder von dem von der Vorführpflicht befreiten Lieferanten des Fahrzeugs auszufüllen und vom Hersteller oder vom Importeur zu unterzeichnen (vgl. Art. 75 Abs. 1
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione
OAC Art. 75 Rapporto di perizia - 1 In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290
1    In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290
2    In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.291
3    Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV292) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).293
4    I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.
5    L'USTRA, d'intesa con i Cantoni, l'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l'UDSC, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.294
VZV). Dies gilt nicht für Einzelimporteure, die ein Fahrzeug zu ihrem privaten Gebrauch direkt einführen. In diesem Fall füllt der Verkehrsexperte den Prüfungsbericht bei der Einzelprüfung aus (vgl. Art. 75 Abs. 2
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione
OAC Art. 75 Rapporto di perizia - 1 In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290
1    In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290
2    In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.291
3    Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV292) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).293
4    I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.
5    L'USTRA, d'intesa con i Cantoni, l'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l'UDSC, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.294
VZV).

5.3.3. Die vorinstanzliche Auffassung, wonach ein typengenehmigter Personenwagen durch den Inhaber oder die Inhaberin der Typengenehmigungen, deren Inhabercode im Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) eingetragen werden muss, in Verkehr gesetzt wird, entspricht den Ausführungen in der Botschaft zum Vollzug des CO2-Sanktionssystems. Letzteren zufolge werden die Daten der in Verkehr gesetzten Fahrzeuge bei der erstmaligen Zulassung "ans Motorfahrzeuginformationssystem (MOFIS) weitergeleitet und mit den Daten des Fahrzeugtypenregisters (TARGA) abgeglichen. Der Importeur oder Hersteller wird mittels Inhabercode ermittelt" (Botschaft 2010, S. 1007). Diese Praxis steht im Lichte des Umstands, dass 95-98 % der Personenwagen über Generalimporteure in die Schweiz importiert werden (vgl. Botschaft 2010, S. 1006). Wie die Vorinstanz zutreffend aufzeigt, sind die Generalimporteure die typischen Inhaberinnen der Typengenehmigungen (vgl. E. 3.4.3.6 des angefochtenen Urteils).

5.3.4. Im Lichte des Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Beschwerdeführerin, die unbestrittenermassen die alleinige Inhaberin von Typengenehmigungen diverser Fahrzeugmodelle ist (vgl. Bst. A hiervor), in Anwendung von Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz als Importeurin dieser Fahrzeugmodelle beurteilt hat und die im Referenzjahr 2015 auf ihren Typengenehmigungsinhabercode zugelassenen Personenwagen als durch die Beschwerdeführerin in Verkehr gesetzt betrachtet. Soweit die Beschwerdeführerin im Weiteren die Rechtsanwendung im Hinblick auf die nicht typengenehmigten Personenwagen kritisiert, die ebenfalls ihr zugerechnet worden seien, ist darauf an anderer Stelle einzugehen (vgl. E. 6 hiernach).

5.4. Die Vorinstanz kommt mit Verweisung auf den Typengenehmigungsinhabercode zum Schluss, dass die Beschwerdeführerin bei 145 Personenwagen als alleinige Inhaberin der Typengenehmigung ausgewiesen sei (vgl. E. 4 des angefochtenen Urteils). Diese Schlussfolgerung ist nicht zu beanstanden: Die Beschwerdeführerin macht in tatsächlicher Hinsicht nicht geltend, dass im Referenzjahr 2015 145 Personenwagen zu Unrecht ihrem Typengenehmigungsinhabercode zugewiesen worden seien (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
BGG). Sie bringt lediglich vor, auf der Excel-Liste, die als Beilage 4 zur Verfügung des Bundesamts für Energie vom 2. April 2020 angehängt sei, würden zwar 440 Fahrzeuge aufgeführt. Jedoch seien die 145 Fahrzeuge, die über eine auf sie lautende Typengenehmigung verfügten, alle von der E.________ AG importiert worden. Die Beschwerdeführerin lässt indes ausser Acht, dass die Vorinstanz nach dem Dargelegten zu Recht nicht auf den Grenzübertritt, sondern auf den zugewiesenen Typengenehmigungsinhabercode abgestellt hat. Entsprechend ist die Klärung der Sachverhaltsfrage, wer ein bestimmtes Fahrzeug in die Schweiz eingeführt habe, für den Ausgang des Verfahrens nicht entscheidend (vgl. Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
BGG).

5.5. Die weiteren Vorbringen der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit dem Begriff des Importeurs vermögen ebenso nicht zu überzeugen.

5.5.1. Die Beschwerdeführerin bringt namentlich vor, die Auslegung und Anwendung von Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz stehe im Widerspruch zum bundesgerichtlichen Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019. Dort habe das Bundesgericht entschieden, für die Zuordnung des CO2-Bonus sei die erstmalige Einführung (Import) in die Schweiz massgebend.
Der von der Beschwerdeführerin vorgetragene Widerspruch ist nicht zu erkennen: Aus dem Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019 ergibt sich nicht, ob die F.________ Sàrl, die die beiden Fahrzeuge in die Schweiz eingeführt hatte, in jener Angelegenheit auch zugleich die Inhaberin der Typengenehmigung war. Die Beschwerdeführerin macht denn auch nicht geltend, dass die F.________ Sàrl nicht die Inhaberin der Typengenehmigung für die zwei umstrittenen Fahrzeuge gewesen sei. Das Bundesgericht verwarf dort lediglich die Auffassung, wonach ein Personenwagen nur einer Person zugeordnet werden dürfe, die im Sinne einer doppelten Bedingung das Fahrzeug sowohl eingeführt als auch zugelassen hat (vgl. Urteil 2C 778/2018 vom 11. Juni 2019 E. 5.2). Damit klärte es indes den Begriff des Importeurs nicht abschliessend.

5.5.2. Die Beschwerdeführerin beanstandet überdies eine Verletzung von Art. 13
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz in Verbindung mit Art. 20 CO2-Veordnung, da die Vorinstanz sie nicht nur als Importeurin, sondern zu Unrecht als Grossimporteurin behandle.
Der Beschwerdeführerin ist auch diesbezüglich nicht zu folgen: Wurden im Jahr vor dem Referenzjahr mindestens 50 Personenwagen eines Importeurs erstmals in Verkehr gesetzt, so gilt der Importeur im Referenzjahr als Grossimporteur (vgl. Art. 20 CO2-Veordnung). Nachdem die Vorinstanz in tatsächlicher Hinsicht für das bundesgerichtliche Verfahren verbindlich feststellte, dass die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 über 50 Personenwagen im Verkehr gesetzt hatte (vgl. E. 3.3 f. hiervor), behandelte die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit Blick auf das Referenzjahr 2015 zu Recht als Grossimporteurin im Sinne von Art. 20 CO2-Veordnung.

6.
Die Beschwerdeführerin kritisiert mit Blick auf die nicht typengenehmigten Fahrzeuge und die Fahrzeuge, deren Typengenehmigungsinhabercode nicht auf sie laute, die Anrechnung der CO2-Emissionswerte aus dem Betrieb der CO2-Börse (vgl. Bst. A.b hiervor). Sie will darin eine Verletzung von Art. 11 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
CO2-Gesetz sowie Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz erkennen. Ausserdem verletze die Anrechnung der CO2-Emissionswerte Art. 17 Abs. 3
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Verordnung sowie Art. 29
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Verordnung.

6.1. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin ist es gesetzlich nicht vorgesehen und deshalb unzulässig, dass privat organisierte CO2-Börsen Abgabesubjekte der CO2-Gesetzgebung sein könnten, ohne selber die Voraussetzungen eines Importeurs oder Herstellers zu erfüllen. Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Emissionsgemeinschaften seien für eine Belastung der CO2-Börsen nicht ausreichend. Der Austausch von CO2-Emissionswerten sei nur innerhalb der gesetzlich geregelten Emissionsgemeinschaft und immer nur zwischen Importeuren möglich. Die Beschwerdeführerin sei weder an einer Emissionsgemeinschaft beteiligt gewesen noch komme ihr die Eigenschaft einer Importeurin zu.
Die Beschwerdeführerin vertritt im Weiteren den Standpunkt, dass nach der vorinstanzlichen Schlussfolgerung bei nicht typengenehmigten Fahrzeugen als Importeur gelte, wer auf dem Formular 13.20 A als solcher ausgewiesen werde. Dies ergebe sich auch aus Art. 17 Abs. 3
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Verordnung in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Verordnung, wonach Personenwagen erst in Verkehr gesetzt werden dürften, wenn der Grossimporteur für jeden eingeführten Personenwagen den Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) ausgefüllt und bescheinigt habe, dass er den Personenwagen eingeführt habe. Allerdings würden die für das Referenzjahr 2015 aktenkundigen Formulare 13.20 A mehrheitlich gar nicht ausweisen, wer das Fahrzeug in die Schweiz eingeführt habe. Werde aber ein Importeur angegeben, so sei dies in der Regel das Unternehmen G.________, in Ausnahmefällen die E.________ AG oder andere Importgesellschaften, jedoch nie die Beschwerdeführerin. Es erschliesse sich vor diesem Hintergrund nicht, so die Beschwerdeführerin, wie die Vorinstanz von den massgebenden 440 Fahrzeugen neben den 145 mit Typengenehmigung auch noch 295 weitere Fahrzeuge ihr zurechnen könne.

6.2. Ausgangspunkt der folgenden Beurteilung ist der Umstand, dass die Vorinstanz der Beschwerdeführerin von den insgesamt 440 Personenwagen nicht nur die CO2-Emissionswerte der 145 Fahrzeuge angerechnet hat, von denen die Beschwerdeführerin alleinige Inhaberin der Typengenehmigung ist (vgl. E. 5.4 hiervor). Vielmehr hat die Vorinstanz auch die CO2-Emissionswerte von 295 weiteren typengenehmigten sowie nicht typengenehmigten Personenwagen der Beschwerdeführerin zugerechnet, da sich die Beschwerdeführerin diese CO2-Emissionswerte im Rahmen des Betriebs einer CO2-Börse habe abtreten lassen.
In diesem Zusammenhang ist vorab festzuhalten, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine (Gross-) Importeurin im Sinne von Art. 13 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz in Verbindung mit Art. 20 CO2-Verodnung handelt (vgl. E. 5.5.2 hiervor). Entgegen der Beschwerdeführerin muss deshalb nicht geklärt werden, ob das Gesetz Raum für eine CO2 -Börse im Sinne eines "Abgabesubjekts" belässt. Hingegen ist zu prüfen, ob der Betrieb einer CO2-Börse durch einen Grossimporteur zulässig ist (vgl. E. 6.3 hiernach) und ob die der Beschwerdeführerin im Rahmen des Betriebs der CO2-Börse abgetretenen CO2 -Emissionswerte für die Berechnung der CO2-Sanktion ihr zuzurechnen sind (vgl. E. 6.4 hiernach).

6.3. Die Beschwerdeführerin bringt zutreffend vor, dass in den vorliegend massgebenden Fassungen des CO2-Gesetzes und der CO2-Verordnung die CO2-Börsen nicht erwähnt werden.

6.3.1. Allerdings kennt das CO2-Gesetz ausserhalb der technischen Massnahmen zur Verminderung der CO2-Emissionen den Handel mit Emissionsrechten (vgl. Art. 15 ff
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 15 Partecipazione su richiesta
1    I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni di gas serra elevate o medie possono partecipare, su richiesta, al SSQE.
2    Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.19
3    Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti e al riguardo considera:
a  come interagiscono l'aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto degli impianti appartenenti alla categoria in questione;
b  in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la competitività internazionale degli impianti appartenenti alla categoria in questione.
. CO2-Gesetz). Emissionsrechte sind handelbare Berechtigungen zum Ausstoss von Treibhausgasen, die vom Bund oder von Staaten mit vom Bundesrat anerkannten Emissionshandelssystemen zugeteilt werden (vgl. Art. 2 Abs. 3
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni
1    I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4
2    I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia.
3    I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5
4    I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7
4bis    Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9
5    Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10
CO2-Gesetz). Deren Existenz zeigt, dass der Handel mit Emissionsrechten vom Gesetzgeber durchaus gewollt ist. Emissionsrechte sind entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin mit den vorliegend gehandelten CO2-Emissionswerten vergleichbar. Wie die Vorinstanz zutreffend erwägt, ist bis zum in Art. 10
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio
1    Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.
2    Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.
3    A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente.
4    I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16
CO2-Gesetz verankerten Grenzwert von 130 g CO2-/km das "Recht" eines Personenwagens zum Ausstoss von CO2-Emissionen kostenlos, während die darüberhinausgehenden CO2-Emissionen in der Form der darauf fällig werdenden CO2-Sanktion entschädigungspflichtig ist. Ein spezifischer CO2-Emissionswert kann somit in der Kombination mit anderen CO2-Emissionswerten einen geldwerten Vor- oder Nachteil mit sich bringen, weshalb ein Handel damit möglich ist. Eine grundsätzliche Gesetzeswidrigkeit ist darin nicht zu erkennen.

6.3.2. Die Übertragbarkeit dieser CO2-Emissionswerte ist in Art. 11 Abs. 3
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
Satz 1 CO2-Gesetz implizit vorgesehen, indem die Bestimmung die Gründung von Emissionsgemeinschaften zulässt: Importeure und Hersteller können sich zu Emissionsgemeinschaften zusammenschliessen. In diesem Fall wird die individuelle Zielvorgabe für die Personenwagenflotte der einzelnen Emissionsgemeinschaft berechnet (vgl. Art. 11 Abs. 3
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
Satz 2 CO2-Gesetz). Eine Emissionsgemeinschaft hat die Rechte und Pflichten eines einzelnen Grossimporteurs (vgl. Art. 23 Abs. 2
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
CO2-Verordnung). Das Institut der Emissionsgemeinschaft bezweckt, den Kleinimporteuren, deren Zielvorgabe für jeden Personenwagen einzeln berechnet wird (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
CO2-Verordnung), ebenfalls eine Möglichkeit zu bieten, ihre Personenwagen mit einer schlechten CO2-Bilanz mit anderen Personenwagen auszugleichen, die wenig (er) CO2 emittieren. Emissionsgemeinschaften ermöglichen eine kosteneffiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und sind eine folgerichtige Konsequenz der Grundvorgabe, dass die CO2-Emissionen insgesamt verringert werden sollen (vgl. Schalch/Schnetzler, a.a.O., Rz. 27 zu Art. 11
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
CO2-Gesetz). In diesem Rahmen sind zwangsläufig Austauschgeschäfte zwischen den Importeuren
verbunden (vgl. Botschaft 2010, S. 1001), die in einer Übertragung der gemeinsamen CO2-Emissionswerte an die Personenwagenflotte der Emissionsgemeinschaft zwecks gegenseitiger Verrechnung münden. Der Betrieb einer CO2-Börse durch einen Grossimporteur unterscheidet sich von der Emissionsgemeinschaft bloss darin, dass dieser sich nicht eines institutionalisierten Rahmens bedient. Ob aber ein Grossimporteur sich im Rahmen des Betriebs einer CO2-Börse CO2-Emissionswerte abtreten lässt oder sich Importeure zu einer Emissionsgemeinschaft zusammenschliessen, läuft im Ergebnis auf dasselbe hinaus, da eine Emissionsgemeinschaft die Rechte und Pflichten eines einzelnen Grossimporteurs hat (vgl. Art. 23 Abs. 2
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
CO2-Verordnung).

6.3.3. Zusammenfassend ergibt sich, dass der Betrieb einer CO2-Börse durch einen Grossimporteur und die damit verbundenen Übertragungen von CO2-Emissionswerten nicht gesetzeswidrig sind.
Im Übrigen erschliesst sich nicht, weshalb sich die Beschwerdeführerin zuerst im Rahmen des Betriebs einer CO2-Börse von anderen Importeuren CO2-Emissionswerte abtreten sowie bei der Berechnung der CO2-Sanktion anrechnen liess, sich vor Bundesgericht alsdann aber auf den Standpunkt stellt, die von ihr betriebene CO 2-Börse sei gesetzeswidrig.

6.4. Die Beschwerdeführerin vertritt im Weiteren die Auffassung, gemäss Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Verordnung müsse der Grossimporteur für jeden eingeführten Personenwagen den Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) ausfüllen und bescheinigen, dass er den Personenwagen eingeführt habe. Alle aktenkundigen Bescheinigungen seien von ihr jedoch nicht als Importeurin ausgestellt worden, sondern im Rahmen ihrer für den jeweiligen effektiven Fahrzeugimporteur erbrachten Dienstleistungen als CO2-Börse.

6.4.1. Die Beschwerdeführerin geht in ihren Ausführungen nach wie vor von einem unzutreffenden (zollrechtlichen) Begriff des Importeurs aus. Ausschlaggebend ist nicht, ob die Beschwerdeführerin als Importeurin tätig gewesen ist, sondern lediglich, dass sie mit den Bescheinigungen im Sinne von Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Verordnung die entsprechenden CO2-Emissionswerte übernommen hat. Das Bundesamt für Energie legt in seiner bundesgerichtlichen Vernehmlassung zutreffend dar, dass der Grossimporteur mit der Einreichung der von ihm ausgestellten Bescheinigung - sogenannter "Antrag auf Bescheinigung" (vgl. Bst. A.b hiervor) - dem Bundesamt für Strassen eine Abtretung zur Kenntnis bringt und namentlich seinen Typengenehmigungsinhabercode bekannt gebe. Entsprechend hat die Beschwerdeführerin, die unbestrittenermassen die Bescheinigungen im Sinne von Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Verordnung ausgestellt hat, die CO2-Emissionswerte der weiteren 295 Personenwagen übernommen. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin handelt es sich bei den Bescheinigungen nicht bloss um eine im Rahmen des Betriebs der CO2-Börse erbrachte Dienstleistung, sondern um eine verbindliche Bekanntgabe der Abtretung und Übernahme der CO2-Emissionswerte (vgl. auch Art. 22a Abs. 3
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.

CO2-Verordnung in der Fassung vom 1. Januar 2024).

6.4.2. Die Beschwerdeführerin lässt bei ihrer Kritik im Weiteren ausser Acht, dass mit der Abtretung der CO2-Emissionswerte nicht die Schuldnereigenschaft gegenüber dem Staat mitübertragen wird. Beim Kleinimporteur entsteht die Schuld erst mit der Einreichung des Formulars 13.20 A beim Bundesamt für Strassen, das für das Inkasso bei Kleinimporteuren zuständig ist (vgl. Art. 29 Abs. 2
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
und Abs. 3 CO2-Verordnung). Wenn ein Kleinimporteur die CO2-Emissionswerte vor der Einreichung des Formulars 13.20 A dem Grossimporteur überträgt, hat somit noch kein Schuldverhältnis gegenüber dem Staat bestanden. Bei einem Grossimporteur entsteht eine allfällige Schuld gegenüber dem Bundesamt für Energie sodann erst nach Ablauf des Referenzjahres (vgl. Art. 31 Abs. 2
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
und Abs. 3 CO2-Verordnung), indem er neben dem ausgefüllten Prüfungsbericht (Formular 13.20 A) bescheinigt, dass er den Personenwagen eingeführt hat (vgl. Art. 29 Abs. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Verordnung).

6.4.3. Nicht massgebend ist nach dem Gesagten, dass die für das Referenzjahr 2015 aktenkundigen Formulare 13.20 A mehrheitlich gar nicht ausweisen, wer das Fahrzeug in die Schweiz eingeführt hat, oder zumindest nicht die Beschwerdeführerin als Importeurin aufführen. Soweit die Beschwerdeführerin pauschal vorträgt, es seien nicht für alle ihr zugeordneten 295 Personenwagen (vollständige) Bescheinigungen vorhanden, ist Folgendes zu erwägen: Die Beschwerdeführerin legt im vorinstanzlichen Verfahren das Einvernahmeprotokoll des ASTRA-Mitarbeitenden ins Recht. Daraus ergibt sich nach den unbestrittenen vorinstanzlichen Feststellungen, dass der ASTRA-Mitarbeitende am 12. Januar 2018 unter Beiwohnung der Verwaltungsräte der Beschwerdeführerin durch die Bundeskriminalpolizei einvernommen wurde. Der ASTRA-Mitarbeitende führte dort aus, in den Jahren 2013-2017 gegen regelmässige Entschädigungen Manipulationen zugunsten der Beschwerdeführerin im Fahrzeugtypenregister vorgenommen zu haben (vgl. E. 8.4.2 des angefochtenen Urteils). Weiter gab der ASTRA-Mitarbeitende an, die der Beschwerdeführerin zurechenbare Personenwagenflotte durch verschiedene Vorgehensweisen derart manipuliert zu haben, dass für die jeweiligen Referenzjahre keine CO2-
Sanktionspflichten resultierten (vgl. E. 9.4 des angefochtenen Urteils). Die Beschwerdeführerin bestreitet die vorgenommenen Manipulationen in tatsächlicher Hinsicht nicht (vgl. Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
BGG). Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden (vgl. E. 3.2 hiervor), dass die Vorinstanz im Rahmen ihrer Beweiswürdigung E-Mails von der Beschwerdeführerin an den ASTRA-Mitarbeitenden zwecks Rekonstruktion des üblichen Bescheinigungsprozesses genügen lässt (vgl. E. 19 des angefochtenen Urteils).

6.5. Im Lichte des Dargelegten rechnete die Vorinstanz der Beschwerdeführerin von den insgesamt 440 Personenwagen zu Recht nicht nur die CO2-Emissionswerte der 145 Fahrzeuge an, von denen die Beschwerdeführerin alleinige Inhaberin der Typengenehmigung ist, sondern auch die CO2-Emissionswerte der weiteren 295 typengenehmigten und nicht typengenehmigten Personenwagen, die diese sich im Rahmen des Betriebs einer CO2-Börse abtreten liess.

7.
Die Berechnung des CO2-Sanktionsbetrags in der Höhe von Fr. 4'230'600.-- (Fr. 9'615.-- pro Personenwagen) beanstandet die Beschwerdeführerin vor Bundesgericht zwar nicht. Im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen (vgl. Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
BGG) und im Lichte der festgestellten Zielwertüberschreitung von 70 g CO2/km pro Personenwagen (vgl. Bst. B.b hiervor) ist die Berechnung allerdings nicht zu beanstanden (vgl. Art. 13 Abs. 1 lit. a Ziff. 1
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
-4
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
CO2-Gesetz; 1 x Fr. 7.50 [Ziff. 1] + 1 x Fr. 22.50 [Ziff. 2] + 1 x Fr. 37.50 [Ziff. 3] + 67 x Fr. 142.50 [Ziff. 4] = Fr. 9'615.--).

8.
Im Ergebnis erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist, soweit darauf eingetreten wird.
Bei diesem Verfahrensausgang trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
BGG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
und Abs. 3 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 20'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), und der Bundesanwaltschaft mitgeteilt.

Lausanne, 22. März 2024

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: F. Aubry Girardin

Der Gerichtsschreiber: M. Zollinger
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 2C_58/2023
Data : 22. marzo 2024
Pubblicato : 24. maggio 2024
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Suggerito per la pubblicazione
Ramo giuridico : Diritto fondamentale
Oggetto : CO2-Abgabe; Sanktion wegen Überschreitung der individuellen Zielvorgaben (Referenzjahr 2015)


Registro di legislazione
LCStr: 12
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr)
LCStr Art. 12 - 1 I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all'approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all'approvazione del tipo:
1    I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all'approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all'approvazione del tipo:
a  le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedi;
b  i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione;
c  i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di veicoli.
2    I veicoli e gli oggetti sottoposti all'approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato.
3    Il Consiglio federale può rinunciare all'approvazione del tipo svizzera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se:
a  esiste un'approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d'esame e di equipaggiamento di valore equivalente a quelle vigenti in Svizzera; e
b  sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni.
4    Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l'esame, il rilevamento dei dati, l'approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse.
LD: 70
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 70 Debitore doganale
1    Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo.
2    È debitore doganale:
a  chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale;
b  chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla;
c  la persona per conto della quale la merce è importata o esportata;
d  ...
3    I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni28.
4    Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale:
a  è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o
b  risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito.
4bis    Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché:
a  non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o
b  la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.30
5    L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi.
6    Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione.
LIVA: 51
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 51 Assoggettamento - 1 È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD101.
1    È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD101.
2    La responsabilità solidale secondo l'articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se:
a  l'importatore ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28);
b  il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC103 (PCD); e
c  l'importatore ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali.
3    L'UDSC può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.104
LTF: 29 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
83 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
86 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Tribunale amministrativo federale;
b  del Tribunale penale federale;
c  dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
d  delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
3    Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
90 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
95 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione:
a  del diritto federale;
b  del diritto internazionale;
c  dei diritti costituzionali cantonali;
d  delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari;
e  del diritto intercantonale.
97 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
1    Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
2    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87
100 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
105 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
1    Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore.
2    Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95.
3    Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Legge sul CO2: 1 
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo
1    La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi.
2    Il Consiglio federale designa i gas serra.
2 
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni
1    I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4
2    I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia.
3    I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5
4    I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7
4bis    Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9
5    Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10
10 
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio
1    Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020.
2    Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020.
3    A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente.
4    I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16
11 
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale
1    Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti.
2    Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare:
a  delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche;
b  delle norme dell'Unione europea.
3    Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore.
4    Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1.
12 
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 12
1    Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore:
a  l'obiettivo individuale;
b  le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente.
2    Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato.
3    Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO2 molto basse.
13 
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale
1    Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente:
a  per gli anni 2017-2018:
a1  per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi,
a2  per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi,
a3  per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi,
a4  per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi;
b  a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi.
2    Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno.
3    Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione.
4    I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido.
5    Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia.
6    Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo.
15 
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 15 Partecipazione su richiesta
1    I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni di gas serra elevate o medie possono partecipare, su richiesta, al SSQE.
2    Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.19
3    Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti e al riguardo considera:
a  come interagiscono l'aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto degli impianti appartenenti alla categoria in questione;
b  in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la competitività internazionale degli impianti appartenenti alla categoria in questione.
46
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2
Legge-sul-CO2 Art. 46 Diritto previgente: abrogazione - La legge dell'8 ottobre 199976 sul CO2 è abrogata.
OAC: 75
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione
OAC Art. 75 Rapporto di perizia - 1 In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290
1    In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290
2    In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.291
3    Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV292) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).293
4    I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli.
5    L'USTRA, d'intesa con i Cantoni, l'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l'UDSC, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.294
OATV: 6
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)
OATV Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai - 1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
1    Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26
2    L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera.
3    A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A).
4    Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27
OELDerr: 2
SR 817.042 Ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr)
OELDerr Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza s'intende per:
1    Nella presente ordinanza s'intende per:
a  partita: quantità di merce dello stesso tipo o della stessa classe o con la stessa descrizione per la quale vale lo stesso certificato sanitario o lo stesso documento di accompagnamento, trasportato con lo stesso mezzo di trasporto, proveniente dallo stesso luogo di origine e destinato alla stessa azienda di destinazione;
b  documento sanitario comune di entrata (DSCE): documento di cui agli articoli 56-58 del regolamento (UE) 2017/6258, utilizzato per notificare partite al posto di controllo frontaliero del servizio veterinario di confine e per indicare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine concernenti la partita accompagnata;
c  certificato sanitario: documento in formato cartaceo o elettronico che attesta la provenienza di una partita nonché l'ottemperanza ai requisiti legali in materia di derrate alimentari;
d  terzi ai sensi dell'articolo 60 capoverso 2 lettera d LDerr:
d1  gli organismi di certificazione secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 28 maggio 19979 DOP/IGP,
d2  gli enti di certificazione secondo l'articolo 28 dell'ordinanza del 22 settembre 199710 sull'agricoltura biologica,
d3  gli enti di certificazione secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 25 maggio 201111 sulle designazioni «montagna» e «alpe»,
d4  il Controllo svizzero del commercio di vino secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 200712 sul vino;
e  audit: esame sistematico volto a controllare se le attività e i risultati da esse derivanti sono conformi alle disposizioni e se le disposizioni sono adeguate per raggiungere gli obiettivi;
f  controllo ufficiale: attività svolte dalle autorità competenti o da terzi di cui all'articolo 55 LDerr, ai quali ai sensi della presente ordinanza siano stati trasferiti determinati compiti relativi ai controlli ufficiali, al fine di verificare:
f1  se le aziende rispettano le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, e
f2  se le merci soddisfano i requisiti delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, anche ai fini del rilascio di una certificazione ufficiale o di un'attestazione ufficiale;
g  altre attività ufficiali: attività diverse dai controlli ufficiali, svolte dalle autorità competenti o da terzi ai quali sono state trasferite determinate altre attività ufficiali ai sensi dell'articolo 55 LDerr, ivi incluse le attività volte al rilascio di certificazioni ufficiali o attestazioni ufficiali;
h  territorio d'importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen);
i  importazione: trasferimento permanente o temporaneo di merci nel territorio d'importazione, eccetto il trasporto destinato al transito di cui all'articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 200513 sulle dogane (LD);
j  importatore: persona fisica o giuridica responsabile per l'importazione;
k  persona soggetta all'obbligo di dichiarazione: persona di cui all'articolo 26 LD;
l  Paese di origine: Paese da cui proviene originariamente la merce, in cui è cresciuta, è stata raccolta o prodotta o nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione sostanziale;
m  posto di controllo frontaliero: luogo con le relative strutture in cui sono effettuati i controlli;
n  crisi: situazione imprevedibile che presenta una minaccia di ampia portata reale o percepita, immediata o futura, in cui è compromessa la sicurezza delle derrate alimentari o sono constatati inganni di grande portata.
2    Fatte salve le definizioni divergenti nel diritto svizzero sulle derrate alimentari, i restanti termini della presente ordinanza, nonché delle ordinanze del Dipartimento federale dell'interno (DFI) o dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fondate su di essa sono utilizzati in base alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2017/625.
OStrM: 4
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni
OStrM Art. 4 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:
a  strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati;
b  metodo di misurazione: la totalità delle attività specifiche, descritte precisamente, per determinare i valori di un misurando;
c  tipo: la versione di uno strumento di misurazione caratterizzato da proprietà essenziali dipendenti dal modo di costruzione, di funzionamento e d'impiego;
d  ammissione: la decisione di ammettere il tipo di uno strumento di misurazione o un singolo strumento di misurazione alla verificazione o all'impiego;
e  verificazione: l'esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l'attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali;
f  errori massimi tollerati: lo scarto massimo consentito tra il risultato della misurazione e il valore di riferimento;
g  messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l'uso nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
h  immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero;
i  operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore;
j  fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi;
k  mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
l  importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo;
m  distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione;
n  utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà.
ordinanza sul CO2: 17  22a  23  29  31
Registro DTF
133-II-249 • 134-II-142 • 136-I-29 • 139-I-72 • 139-II-263 • 139-II-460 • 140-III-16 • 140-III-264 • 142-I-135 • 144-V-210 • 146-II-201 • 146-II-276 • 147-I-89 • 148-II-475 • 149-II-187
Weitere Urteile ab 2000
2C_116/2022 • 2C_58/2023 • 2C_778/2018
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
autorità inferiore • tribunale federale • sanzione amministrativa • ufficio federale delle strade • attestato • tribunale amministrativo federale • fattispecie • oatv • norma • consiglio federale • comunicazione • ricorso in materia di diritto pubblico • volontà • fuori • d'ufficio • applicazione del diritto • utilizzazione • accertamento dei fatti • parte interessata • datec
... Tutti
BVGer
A-2590/2020 • A-2594/2020 • A-2595/2020 • A-2596/2020
AS
AS 2012/351 • AS 2012/6989
FF
2010/973
EU Verordnung
433/2009
EU Amtsblatt
2009 L140 • 2019 L111