SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
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1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
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1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
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1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi. |
2 | Hanno inoltre diritto di ricorrere: |
a | la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti; |
b | in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale; |
c | i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale; |
d | le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale. |
3 | In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 86 Autorità inferiori in generale - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
a | del Tribunale amministrativo federale; |
b | del Tribunale penale federale; |
c | dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
d | delle autorità cantonali di ultima istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale. |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori che giudicano quali autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale, in quanto un'altra legge federale non preveda che le decisioni di altre autorità giudiziarie sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
3 | Per le decisioni di carattere prevalentemente politico i Cantoni possono istituire quale autorità di grado immediatamente inferiore al Tribunale federale un'autorità diversa da un tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 46 Diritto previgente: abrogazione - La legge dell'8 ottobre 199976 sul CO2 è abrogata. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio |
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1 | Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
2 | Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
3 | A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente. |
4 | I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 12 |
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1 | Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore: |
a | l'obiettivo individuale; |
b | le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO2 molto basse. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
|
1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 12 |
|
1 | Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore: |
a | l'obiettivo individuale; |
b | le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO2 molto basse. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni |
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1 | I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
2 | I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia. |
3 | I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5 |
4 | I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7 |
4bis | Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9 |
5 | Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD) LD Art. 70 Debitore doganale |
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1 | Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo. |
2 | È debitore doganale: |
a | chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale; |
b | chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla; |
c | la persona per conto della quale la merce è importata o esportata; |
d | ... |
3 | I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni28. |
4 | Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale: |
a | è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o |
b | risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito. |
4bis | Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché: |
a | non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o |
b | la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.30 |
5 | L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi. |
6 | Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione. |
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA LIVA Art. 51 Assoggettamento - 1 È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD101. |
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1 | È assoggettato all'imposta chi è debitore doganale secondo l'articolo 70 capoversi 2 e 3 LD101. |
2 | La responsabilità solidale secondo l'articolo 70 capoverso 3 LD delle persone che allestiscono a titolo professionale dichiarazioni doganali (art. 109 LD) decade se: |
a | l'importatore ha diritto alla deduzione dell'imposta precedente (art. 28); |
b | il debito fiscale è addebitato all'importatore sul conto della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC103 (PCD); e |
c | l'importatore ha conferito un mandato di rappresentanza diretta alla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali. |
3 | L'UDSC può esigere dalla persona che allestisce a titolo professionale dichiarazioni doganali la prova del suo potere di rappresentanza.104 |
SR 817.042 Ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr) OELDerr Art. 2 Definizioni - 1 Nella presente ordinanza s'intende per: |
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1 | Nella presente ordinanza s'intende per: |
a | partita: quantità di merce dello stesso tipo o della stessa classe o con la stessa descrizione per la quale vale lo stesso certificato sanitario o lo stesso documento di accompagnamento, trasportato con lo stesso mezzo di trasporto, proveniente dallo stesso luogo di origine e destinato alla stessa azienda di destinazione; |
b | documento sanitario comune di entrata (DSCE): documento di cui agli articoli 56-58 del regolamento (UE) 2017/6258, utilizzato per notificare partite al posto di controllo frontaliero del servizio veterinario di confine e per indicare il risultato dei controlli e le misure del servizio veterinario di confine concernenti la partita accompagnata; |
c | certificato sanitario: documento in formato cartaceo o elettronico che attesta la provenienza di una partita nonché l'ottemperanza ai requisiti legali in materia di derrate alimentari; |
d | terzi ai sensi dell'articolo 60 capoverso 2 lettera d LDerr: |
d1 | gli organismi di certificazione secondo l'articolo 19 dell'ordinanza del 28 maggio 19979 DOP/IGP, |
d2 | gli enti di certificazione secondo l'articolo 28 dell'ordinanza del 22 settembre 199710 sull'agricoltura biologica, |
d3 | gli enti di certificazione secondo l'articolo 11 dell'ordinanza del 25 maggio 201111 sulle designazioni «montagna» e «alpe», |
d4 | il Controllo svizzero del commercio di vino secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del 14 novembre 200712 sul vino; |
e | audit: esame sistematico volto a controllare se le attività e i risultati da esse derivanti sono conformi alle disposizioni e se le disposizioni sono adeguate per raggiungere gli obiettivi; |
f | controllo ufficiale: attività svolte dalle autorità competenti o da terzi di cui all'articolo 55 LDerr, ai quali ai sensi della presente ordinanza siano stati trasferiti determinati compiti relativi ai controlli ufficiali, al fine di verificare: |
f1 | se le aziende rispettano le disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, e |
f2 | se le merci soddisfano i requisiti delle disposizioni della legislazione sulle derrate alimentari, anche ai fini del rilascio di una certificazione ufficiale o di un'attestazione ufficiale; |
g | altre attività ufficiali: attività diverse dai controlli ufficiali, svolte dalle autorità competenti o da terzi ai quali sono state trasferite determinate altre attività ufficiali ai sensi dell'articolo 55 LDerr, ivi incluse le attività volte al rilascio di certificazioni ufficiali o attestazioni ufficiali; |
h | territorio d'importazione: il territorio svizzero, incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein e Büsingen); |
i | importazione: trasferimento permanente o temporaneo di merci nel territorio d'importazione, eccetto il trasporto destinato al transito di cui all'articolo 6 lettera i della legge del 18 marzo 200513 sulle dogane (LD); |
j | importatore: persona fisica o giuridica responsabile per l'importazione; |
k | persona soggetta all'obbligo di dichiarazione: persona di cui all'articolo 26 LD; |
l | Paese di origine: Paese da cui proviene originariamente la merce, in cui è cresciuta, è stata raccolta o prodotta o nel quale è stata effettuata l'ultima lavorazione sostanziale; |
m | posto di controllo frontaliero: luogo con le relative strutture in cui sono effettuati i controlli; |
n | crisi: situazione imprevedibile che presenta una minaccia di ampia portata reale o percepita, immediata o futura, in cui è compromessa la sicurezza delle derrate alimentari o sono constatati inganni di grande portata. |
2 | Fatte salve le definizioni divergenti nel diritto svizzero sulle derrate alimentari, i restanti termini della presente ordinanza, nonché delle ordinanze del Dipartimento federale dell'interno (DFI) o dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) fondate su di essa sono utilizzati in base alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2017/625. |
SR 941.210 Ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (OStrM) - Ordinanza sulle ammissioni OStrM Art. 4 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
|
a | strumento di misurazione: le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi di misurazione e i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico, nonché i metodi di misurazione applicati; |
b | metodo di misurazione: la totalità delle attività specifiche, descritte precisamente, per determinare i valori di un misurando; |
c | tipo: la versione di uno strumento di misurazione caratterizzato da proprietà essenziali dipendenti dal modo di costruzione, di funzionamento e d'impiego; |
d | ammissione: la decisione di ammettere il tipo di uno strumento di misurazione o un singolo strumento di misurazione alla verificazione o all'impiego; |
e | verificazione: l'esame ufficiale di un singolo strumento di misurazione e l'attestazione che esso è conforme alle prescrizioni legali; |
f | errori massimi tollerati: lo scarto massimo consentito tra il risultato della misurazione e il valore di riferimento; |
g | messa a disposizione sul mercato: la fornitura sul mercato svizzero di uno strumento di misurazione per la distribuzione o l'uso nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; |
h | immissione sul mercato: la prima messa a disposizione di uno strumento di misurazione sul mercato svizzero; |
i | operatore economico: fabbricante, mandatario, importatore o distributore; |
j | fabbricante: la persona fisica o giuridica che fabbrica uno strumento di misurazione o lo fa progettare o fabbricare, e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio o lo mette in servizio per i propri scopi; |
k | mandatario: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; |
l | importatore: la persona fisica o giuridica domiciliata in Svizzera che immette sul mercato svizzero uno strumento di misurazione originario di un Paese terzo; |
m | distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato uno strumento di misurazione; |
n | utilizzatore: la persona fisica o giuridica che dispone dello strumento di misurazione, indipendentemente dai rapporti di proprietà. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
|
1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio |
|
1 | Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
2 | Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
3 | A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente. |
4 | I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
|
1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 12 |
|
1 | Alla fine di ogni anno, l'Ufficio federale dell'energia calcola per ogni importatore o costruttore: |
a | l'obiettivo individuale; |
b | le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi corrispondente. |
2 | Il Consiglio federale stabilisce le informazioni che gli importatori o i costruttori di veicoli privi dell'approvazione del tipo devono fornire per i calcoli di cui al capoverso 1. Esso può stabilire che il calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si basi su un livello di emissioni forfettario, nel caso in cui le informazioni non siano fornite entro il termine fissato. |
3 | Il Consiglio federale può stabilire in quale misura nel calcolo di cui al capoverso 1 lettera b si debba tenere conto in modo particolare delle automobili con emissioni di CO2 molto basse. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio |
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1 | Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
2 | Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
3 | A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente. |
4 | I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio |
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1 | Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
2 | Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
3 | A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente. |
4 | I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 1 Scopo |
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1 | La presente legge si prefigge di ridurre le emissioni di gas serra, in particolare le emissioni di CO2 derivanti dall'utilizzazione energetica di agenti energetici fossili (combustibili e carburanti), per contribuire a limitare l'aumento della temperatura globale a meno di due gradi centigradi. |
2 | Il Consiglio federale designa i gas serra. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio |
|
1 | Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
2 | Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
3 | A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente. |
4 | I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio |
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1 | Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
2 | Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
3 | A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente. |
4 | I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
|
1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 741.01 Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr) LCStr Art. 12 - 1 I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all'approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all'approvazione del tipo: |
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1 | I veicoli a motore e i loro rimorchi fabbricati in serie sottostanno all'approvazione del tipo. Il Consiglio federale può parimenti sottoporre all'approvazione del tipo: |
a | le parti staccate e gli accessori per veicoli a motore e velocipedi; |
b | i dispositivi per altri veicoli, in quanto sia richiesto dalla sicurezza della circolazione; |
c | i dispositivi di protezione per i conducenti e passeggeri di veicoli. |
2 | I veicoli e gli oggetti sottoposti all'approvazione del tipo possono essere messi in commercio solo se corrispondono al modello approvato. |
3 | Il Consiglio federale può rinunciare all'approvazione del tipo svizzera di veicoli a motore e rimorchi di veicoli a motore se: |
a | esiste un'approvazione del tipo straniera rilasciata in base a prescrizioni d'esame e di equipaggiamento di valore equivalente a quelle vigenti in Svizzera; e |
b | sono a disposizione i dati necessari alla Confederazione e ai Cantoni. |
4 | Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per l'esame, il rilevamento dei dati, l'approvazione del tipo e la verifica successiva; disciplina la procedura e determina le tasse. |
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) OATV Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai - 1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26 |
|
1 | Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26 |
2 | L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera. |
3 | A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A). |
4 | Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27 |
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) OATV Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai - 1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26 |
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1 | Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26 |
2 | L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera. |
3 | A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A). |
4 | Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27 |
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) OATV Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai - 1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26 |
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1 | Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26 |
2 | L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera. |
3 | A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A). |
4 | Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27 |
SR 741.511 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) OATV Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai - 1 Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26 |
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1 | Titolare è chi è registrato presso l'Ufficio federale per la rispettiva approvazione del tipo.26 |
2 | L'approvazione del tipo è rilasciata unicamente al titolare con domicilio o sede in Svizzera. |
3 | A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A). |
4 | Con il consenso dell'Ufficio federale, il titolare dell'approvazione del tipo può autorizzare altri importatori a utilizzare la propria approvazione del tipo oppure può cederla a un altro importatore.27 |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 75 Rapporto di perizia - 1 In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290 |
|
1 | In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290 |
2 | In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.291 |
3 | Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV292) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).293 |
4 | I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli. |
5 | L'USTRA, d'intesa con i Cantoni, l'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l'UDSC, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.294 |
SR 741.51 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) - Ordinanza sull'ammissione alla circolazione OAC Art. 75 Rapporto di perizia - 1 In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290 |
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1 | In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV289) o della scheda tecnica (art. 2 lett. l OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.290 |
2 | In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.291 |
3 | Per annunciare modificazioni tecniche apportate a un veicolo (art. 34 cpv. 2 OETV292) è necessario un rapporto di perizia speciale (modulo 13.20 B).293 |
4 | I rapporti di perizia o il loro contenuto, come pure i dati tecnici allegati, devono essere conservati dall'autorità durante 15 anni a far data dalla prima messa in circolazione dei veicoli. |
5 | L'USTRA, d'intesa con i Cantoni, l'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e l'UDSC, stabilisce la forma da dare al rapporto di perizia ed emana le istruzioni sul modo di compilarlo.294 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
|
1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 15 Partecipazione su richiesta |
|
1 | I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni di gas serra elevate o medie possono partecipare, su richiesta, al SSQE. |
2 | Essi devono consegnare annualmente alla Confederazione diritti di emissione in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti.19 |
3 | Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti e al riguardo considera: |
a | come interagiscono l'aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto degli impianti appartenenti alla categoria in questione; |
b | in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la competitività internazionale degli impianti appartenenti alla categoria in questione. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 2 Definizioni |
|
1 | I combustibili sono agenti energetici fossili impiegati per la produzione di calore e di luce, per la produzione di energia elettrica in impianti termici o per il funzionamento di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione).4 |
2 | I carburanti sono agenti energetici fossili impiegati nei motori a combustione per la produzione di energia. |
3 | I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che vengono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni (SSQE) riconosciuti dal Consiglio federale.5 |
4 | I certificati di riduzione delle emissioni sono attestati negoziabili, riconosciuti a livello internazionale, per le riduzioni delle emissioni conseguite all'estero secondo il Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 19976 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.7 |
4bis | Gli attestati internazionali sono attestati relativi a riduzioni comprovabili di emissioni di gas serra conseguite all'estero secondo l'Accordo del 12 dicembre 20158 sul clima.9 |
5 | Gli impianti sono unità tecniche fisse in un luogo determinato.10 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 10 Principio |
|
1 | Le emissioni di CO2 delle automobili messe in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 130 g di CO2/km entro la fine del 2015 e a una media di 95 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
2 | Le emissioni di CO2 degli autofurgoni e dei trattori a sella con un peso totale massimo di 3,50 t (trattori a sella leggeri) messi in circolazione per la prima volta devono essere ridotte a una media di 147 g di CO2/km entro la fine del 2020. |
3 | A tal fine ogni importatore o costruttore di veicoli di cui ai capoversi 1 e 2 (veicoli) deve ridurre conformemente a un obiettivo individuale (art. 11) le emissioni medie di CO2 dei veicoli che ha importato o fabbricato in Svizzera e messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente. |
4 | I valori obiettivo di cui ai capoversi 1 e 2 si basano sui metodi di misurazione applicati finora. Se i metodi di misurazione sono modificati, il Consiglio federale stabilisce nelle disposizioni di esecuzione i valori obiettivo corrispondenti. Designa i metodi di misurazione applicabili; al riguardo tiene conto delle norme dell'Unione europea.16 |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
|
1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
|
1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 11 Obiettivo individuale |
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1 | Il Consiglio federale stabilisce un metodo di calcolo che permette di calcolare l'obiettivo individuale per ogni importatore e ogni costruttore di veicoli. Il calcolo si basa sui veicoli dell'importatore o del costruttore messi in circolazione per la prima volta durante l'anno corrispondente (parco veicoli nuovi). Al riguardo le automobili, da un lato, e gli autofurgoni e i trattori a sella leggeri, dall'altro, formano due parchi veicoli nuovi distinti. |
2 | Per stabilire il metodo di calcolo, il Consiglio federale tiene conto in particolare: |
a | delle caratteristiche dei veicoli importati o fabbricati in Svizzera, quali il peso a vuoto, il piano di appoggio o le innovazioni ecologiche; |
b | delle norme dell'Unione europea. |
3 | Gli importatori e i costruttori possono costituirsi in raggruppamenti di emissioni. Il raggruppamento ha gli stessi diritti e obblighi del singolo importatore o costruttore. |
4 | Se, dei veicoli che un importatore o un costruttore ha importato o fabbricato in Svizzera, sono messi in circolazione per la prima volta al massimo 49 automobili, rispettivamente al massimo cinque autofurgoni o trattori a sella leggeri, all'anno, l'obiettivo individuale è stabilito per ogni singolo veicolo in base al metodo di calcolo di cui al capoverso 1. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 641.71 Legge federale del 23 dicembre 2011 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2) - Legge sul CO2 Legge-sul-CO2 Art. 13 Sanzione in caso di superamento dell'obiettivo individuale |
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1 | Se le emissioni medie di CO2 del parco veicoli nuovi di un importatore o di un costruttore superano l'obiettivo individuale, l'importatore o il costruttore versa alla Confederazione i seguenti importi per ogni veicolo messo in circolazione per la prima volta durante l'anno civile corrispondente: |
a | per gli anni 2017-2018: |
a1 | per il primo grammo di CO2/km in eccesso: tra 5.00 e 8.00 franchi, |
a2 | per il secondo grammo di CO2/km in eccesso: tra 15.00 e 24.00 franchi, |
a3 | per il terzo grammo di CO2/km in eccesso: tra 25.00 e 40.00 franchi, |
a4 | per il quarto e ogni ulteriore grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi; |
b | a partire dal 1° gennaio 2019, per ogni grammo di CO2/km in eccesso: tra 95.00 e 152.00 franchi. |
2 | Gli importi secondo il capoverso 1 sono definiti ogni anno. Il Consiglio federale disciplina il metodo per definirli. Al riguardo si fonda sugli importi vigenti nell'Unione europea e sul tasso di cambio. Gli importi sono calcolati e pubblicati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni prima dell'inizio del corrispondente anno. |
3 | Per gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 gli importi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano a ogni singolo veicolo le cui emissioni di CO2 superano l'obiettivo individuale. Qualora, per effetto di determinate disposizioni emanate secondo l'articolo 10a, gli importatori e i costruttori di cui all'articolo 11 capoverso 4 risultino penalizzati rispetto agli altri importatori e costruttori a causa delle norme speciali per la definizione dell'obiettivo ad essi applicabili, il Consiglio federale può attenuare la sanzione. |
4 | I membri dei raggruppamenti di emissioni rispondono in solido. |
5 | Per il rimanente, gli articoli 10 e 11 della legge federale del 21 giugno 199617 sull'imposizione degli oli minerali si applicano per analogia. |
6 | Il Consiglio federale può prevedere l'obbligo di indicare nella documentazione di vendita dei veicoli l'importo da pagare conformemente ai capoversi 1-3 nel caso in cui la sanzione fosse stabilita in base alle emissioni di CO2 del singolo veicolo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
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1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |