Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
7B.188/2006 /biz

Sentenza del 20 ottobre 2006
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti

Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.

Parti
A.________,
ricorrente,

contro

Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano,
via Bossi 2a, 6901 Lugano.

Oggetto
domanda di vendita,

ricorso LEF contro la comunicazione della domanda
di vendita dell'Ufficio di esecuzione di Lugano dell'11 ottobre 2006.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
L'11 ottobre 2006 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato la comunicazione della domanda di vendita nell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti dell'avv. dr. A.________.
2.
L'avv. dr. A.________ è, con scritto 16 ottobre 2006, insorta contro tale provvedimento, invocando segnatamente la nullità della decisione a cui si riferisce la tassa di giustizia che il Cantone Ticino intende incassare. Sostiene che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino non potrebbe statuire sul rimedio, perché sarebbe identica al creditore procedente, e ritiene che spetti invece al Tribunale federale decidere il ricorso. Chiede altresì, qualora il Tribunale federale dovesse reputarsi incompetente, la trasmissione del gravame all'autorità competente.
3.
Giusta l'art. 17 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione. La decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può poi essere deferita al Tribunale federale (l'art. 19 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
LEF).

Nella fattispecie in esame il ricorso al Tribunale federale si rivela quindi di primo acchito inammissibile, perché diretto contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione, che non è stato impugnato innanzi all'autorità di vigilanza. Infatti, nemmeno eventuali motivi di astensione di membri dell'autorità di vigilanza possono fondare la competenza del Tribunale federale a statuire su ricorsi che attaccano direttamente decisioni degli uffici di esecuzione.
4.
Il rimedio - consegnato alla posta il 16 ottobre 2006 - è tuttavia stato depositato entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 17 cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
LEF. Il Tribunale federale trasmette pertanto la presente impugnativa alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
5.
Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 20a - 1 ...38
1    ...38
2    Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:39
1  le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza;
2  l'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni;
3  l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;
4  la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all'ufficio e agli altri eventuali interessati;
5  le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.
3    Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.
LEF).

Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Il ricorso è trasmesso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
3.
Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano.
Losanna, 20 ottobre 2006
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 7B.188/2006
Data : 20. ottobre 2006
Pubblicato : 01. novembre 2006
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : domanda di vendita


Registro di legislazione
LEF: 17 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 17 - 1 Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
1    Salvo i casi nei quali la presente legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento.29
2    Il ricorso30 dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del provvedimento.
3    È ammesso in ogni tempo il ricorso per denegata o ritardata giustizia.
4    In caso di ricorso, l'ufficio può, fino all'invio della sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. Se emana una nuova decisione, la notifica senza indugio alle parti e ne dà conoscenza all'autorità di vigilanza.31
19 
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 19 - Il ricorso al Tribunale federale è retto dalla legge del 17 giugno 200534 sul Tribunale federale.
20a
SR 281.1 Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)
LEF Art. 20a - 1 ...38
1    ...38
2    Alla procedura davanti alle autorità cantonali di vigilanza si applicano le disposizioni seguenti:39
1  le autorità di vigilanza, ogni volta che agiscono in questa veste, devono designarsi come tali e se del caso come autorità superiore o inferiore di vigilanza;
2  l'autorità di vigilanza constata i fatti d'ufficio. Essa può chiedere la collaborazione delle parti e, se rifiutano di prestare la collaborazione che da esse ci si può ragionevolmente attendere, dichiararne irricevibili le conclusioni;
3  l'autorità di vigilanza apprezza liberamente le prove; fatto salvo l'articolo 22, essa è vincolata dalle conclusioni delle parti;
4  la decisione sul ricorso deve essere motivata e indicare i rimedi di diritto; essa è notificata per scritto alle parti, all'ufficio e agli altri eventuali interessati;
5  le procedure sono gratuite. La parte o il suo rappresentante che agiscono in mala fede o in modo temerario possono essere condannati a una multa sino a 1500 franchi, nonché al pagamento di tasse e spese.
3    Per il resto, i Cantoni stabiliscono la procedura.
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7B.188/2006
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • autorità di vigilanza • decisione • tassa di giustizia • ricorrente • ricorso all'autorità di vigilanza • losanna • questio • federalismo • t • incasso • consegna alla posta • autorità superiore di vigilanza