Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 37/2011
Sentenza del 20 giugno 2011
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali U. Meyer, Presidente,
Borella, Kernen,
cancelliere Grisanti.
Partecipanti al procedimento
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
ricorrente,
contro
R.________,
patrocinato dall'avv. Beni Dalle Fusine,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 novembre 2010.
Fatti:
A.
A.a Il 13 dicembre 1996 R.________, nato nel 1961, presentò una prima domanda di prestazioni AI. Nel corso dell'istruttoria l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) acquisì agli atti, tra gli altri, un rapporto medico del dott. G.________, datato 17 marzo 1997 e redatto in francese, una perizia medica dell'11 maggio 1999 e un suo complemento del 20 agosto 1999 stilati in tedesco dal prof. B.________ della Clinica X.________, nonché un rapporto di accertamento professionale del BEFAS (Berufliche Abklärungsstelle), anch'esso in tedesco e datato 5 maggio 2000. Per decisione del 17 luglio 2000 l'UAI respinse la richiesta per l'assenza di una invalidità di grado pensionabile. Tale decisione venne confermata dapprima dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (pronuncia del 22 marzo 2001) e poi dal Tribunale federale delle assicurazioni (sentenza I 226/01 del 30 novembre 2001).
A.b L'11 aprile 2002 R.________ presentò una nuova domanda di prestazioni AI. Preso atto delle conclusioni di una perizia reumatologica affidata al dott. O.________ - subentrato al prof. E.________ il quale, dopo essere stato infondatamente ricusato dall'assicurato (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 429/04 del 20 luglio 2004), preferì rinunciare all'incarico peritale -, l'UAI respinse nuovamente la richiesta (decisione del 1° giugno 2007). Adito su ricorso dell'assicurato, in quella occasione patrocinato dall'avv. V.________, il Tribunale cantonale delle assicurazioni annullò la decisione amministrativa e rinviò gli atti all'UAI per procedere a una perizia neurologica (giudizio del 9 giugno 2008).
A.c Completati gli accertamenti del caso con l'allestimento della perizia neurologica a cura del dott. N.________, l'amministrazione, mediante progetto di decisione del 2 dicembre 2009, preannunciò all'assicurato il rifiuto del diritto a una rendita come pure a provvedimenti professionali. Dopo avere espresso una prima volta, il 25 gennaio 2010, le proprie osservazioni al progetto di decisione, R.________ si rivolse il 1° febbraio 2010 all'amministrazione invitandola a fargli pervenire una traduzione gratuita in italiano dei rapporti del BEFAS, del dott. G.________ e del prof. B.________ raccolti in occasione della prima domanda di prestazioni (v. sopra Fatti A.a). Con decisione del 23 aprile 2010 l'UAI confermò il diniego di prestazioni e respinse contestualmente la domanda di traduzione siccome tardiva.
B.
Nuovamente adito dall'assicurato, il Tribunale cantonale delle assicurazioni trasmise il 18 ottobre 2010 alla scuola di lingue e traduzioni Y.________ i rapporti summenzionati con l'invito a tradurli in italiano. Per pronuncia del 25 novembre 2010 la Corte cantonale confermò il rifiuto di prestazioni AI (dispositivo, cifra 1), mentre pose le spese di traduzione per complessivi fr. 1'237.40 a carico dell'UAI e le spese di procedura per complessivi fr. 200.- a carico dell'interessato (dispositivo, cifra 2). Il primo giudice motivò il giudizio sulle spese di traduzione sostanzialmente con l'opportunità della misura. Opportunità dettata dal riferimento della perizia 5 dicembre 2008 del dott. N.________ alla valutazione del prof. B.________ oltre che dalla possibilità per l'autorità giudiziaria cantonale di esigere in virtù del principio della territorialità la traduzione di documenti processuali nella lingua ufficiale del Cantone.
C.
L'UAI presenta ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale chiede di annullare parzialmente la cifra 2 del dispositivo del giudizio cantonale e di liberarlo dalle spese di traduzione. In sintesi, l'Ufficio ricorrente lamenta una violazione del diritto federale e in particolare un eccesso del potere di apprezzamento da parte dell'autorità giudiziaria cantonale. Ribadisce l'intempestività della richiesta di traduzione e l'assenza di un valido interesse da tutelare. Per l'amministrazione, neppure il principio della territorialità della lingua giustificherebbe la misura a distanza di 10-14 anni. Osserva poi che gli accertamenti contenuti nei rapporti tradotti sono stati verificati e ritenuti "fede facenti" a più riprese a livello sia cantonale sia federale con sentenze cresciute in giudicato. Fa notare inoltre che anche il Tribunale cantonale ha riprodotto nelle sue pronunce ampi stralci degli accertamenti in questione in lingua originale. Infine chiede di accordare l'effetto sospensivo al ricorso.
L'assicurato propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, appositamente interpellato dal Tribunale federale, rileva l'intempestività della richiesta di traduzione. Nondimeno l'autorità federale di sorveglianza osserva che nella misura in cui si dovessero caricare le spese di traduzione all'assicurato, esse non potrebbero comunque superare il limite massimo di fr. 1'000.- fissato dalla legislazione in materia per le spese giudiziarie.
Diritto:
1.
Unico oggetto del contendere è l'imposizione delle spese di traduzione a carico dell'UAI.
2.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Costituisce una violazione del diritto federale in particolare anche l'accertamento incompleto dei fatti determinanti (v. Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2007, no. 24 all'art. 97
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
3.
Giusta l'art. 69 cpv. 1bis
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari - 1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
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1 | In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
a | le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; |
b | le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.429 |
1bis | La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.430 L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.431 |
2 | Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS432 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.433 |
3 | Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005434 sul Tribunale federale.435 |
SR 830.1 Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) LPGA Art. 61 Regole di procedura - Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa, la procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Essa deve soddisfare le seguenti esigenze: |
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a | deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica; |
b | il ricorso deve contenere, oltre alle conclusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Se l'atto non è conforme a queste regole, il tribunale delle assicurazioni accorda un termine adeguato all'autore per colmare le lacune, avvertendolo che in caso di inosservanza non si entrerà nel merito del ricorso; |
c | il tribunale delle assicurazioni, con la collaborazione delle parti, stabilisce i fatti determinanti per la soluzione della controversia; raccoglie le necessarie prove e le valuta liberamente; |
d | il tribunale delle assicurazioni non è legato alle conclusioni delle parti. Può cambiare una decisione o una decisione su opposizione a sfavore54 del ricorrente o accordargli più di quanto abbia chiesto; deve comunque dare alle parti la possibilità di esprimersi e di ritirare il ricorso; |
e | se le circostanze lo giustificano le parti possono essere convocate all'udienza; |
f | deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio; |
fbis | in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede, il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato; |
g | il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni. L'importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo l'importanza della lite e la complessità del procedimento; |
h | le decisioni, accompagnate da una motivazione, dall'indicazione dei rimedi giuridici e dai nomi dei membri del tribunale delle assicurazioni, sono comunicate per scritto; |
i | le decisioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 65 Spese giudiziarie - 1 Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
|
1 | Le spese giudiziarie comprendono la tassa di giustizia, l'emolumento per la copia di atti scritti, le spese per le traduzioni in o da una lingua non ufficiale e le indennità versate a periti e testimoni. |
2 | La tassa di giustizia è stabilita in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. |
3 | Di regola, il suo importo è di: |
a | 200 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | 200 a 100 000 franchi nelle altre controversie. |
4 | È di 200 a 1000 franchi, a prescindere dal valore litigioso, nelle controversie: |
a | concernenti prestazioni di assicurazioni sociali; |
b | concernenti discriminazioni fondate sul sesso; |
c | risultanti da un rapporto di lavoro, sempreché il valore litigioso non superi 30 000 franchi; |
d | secondo gli articoli 7 e 8 della legge del 13 dicembre 200223 sui disabili. |
5 | Se motivi particolari lo giustificano, il Tribunale federale può aumentare tali importi, ma al massimo fino al doppio nei casi di cui al capoverso 3 e fino a 10 000 franchi nei casi di cui al capoverso 4. |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari - 1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
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1 | In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
a | le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; |
b | le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.429 |
1bis | La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.430 L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.431 |
2 | Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS432 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.433 |
3 | Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005434 sul Tribunale federale.435 |
Merita inoltre di essere ricordato in questo contesto l'art. 78 cpv. 3
SR 831.201 Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) OAI Art. 78 Pagamento - 1 L'assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell'ufficio AI, le spese dei provvedimenti d'integrazione preventivamente stabiliti da quest'ufficio. Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall'articolo 10 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.339 |
|
1 | L'assicurazione assume, nei limiti della garanzia delle spese dell'ufficio AI, le spese dei provvedimenti d'integrazione preventivamente stabiliti da quest'ufficio. Essa si addossa, inoltre, alle condizioni stabilite dall'articolo 10 capoverso 2 LAI, le spese dei provvedimenti integrativi già attuati.339 |
2 | ...340 |
3 | ...341 |
4 | Le spese dei provvedimenti d'integrazione come pure quelle d'accertamento e di viaggio sono pagate dall'Ufficio centrale di compensazione. È fatto salvo l'articolo 79bis.342 |
5 | Di regola, il pagamento è fatto all'agente che ha attuato i provvedimenti o ha eseguito l'accertamento. |
6 | Se il pagamento è fatto all'assicurato o al suo rappresentante legale e si presume che la somma pagata non sia utilizzata allo scopo previsto, l'assicurazione prenderà i provvedimenti intesi a garantirne l'adeguato impiego. |
7 | Le fatture degli organi d'esecuzione e delle persone in contatto permanente con l'assicurazione sono pagate tramite girata sul conto postale o sul conto bancario.343 |
4.
4.1 La prassi sviluppata dal Tribunale federale (delle assicurazioni) a seguito della DTF 115 Ia 65 consid. 6 stabilisce che né l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
|
1 | Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. |
2 | Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. |
3 | Ogni accusato ha segnatamente diritto a: |
a | essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; |
b | disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa; |
c | difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia; |
d | interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; |
e | farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
Da questa questione va distinta quella relativa al diritto - dedotto segnatamente dal divieto di discriminazione a causa della lingua (art. 8 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 8 Uguaglianza giuridica - 1 Tutti sono uguali davanti alla legge. |
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1 | Tutti sono uguali davanti alla legge. |
2 | Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche. |
3 | Uomo e donna hanno uguali diritti. La legge ne assicura l'uguaglianza, di diritto e di fatto, in particolare per quanto concerne la famiglia, l'istruzione e il lavoro. Uomo e donna hanno diritto a un salario uguale per un lavoro di uguale valore. |
4 | La legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 18 Libertà di lingua - La libertà di lingua è garantita. |
Il problema si presenta ancora sotto un'altra luce se è il giudice cantonale a ordinare la traduzione di un rapporto nella lingua ufficiale del Cantone. Nel rapporto tra l'autorità giudiziaria e le parti in causa, il principio della libertà della lingua è infatti mitigato dai principi costituzionali della lingua ufficiale e della territorialità delle lingue (art. 70 cpv. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 70 Lingue - 1 Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. |
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1 | Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia. |
2 | I Cantoni designano le loro lingue ufficiali. Per garantire la pace linguistica rispettano la composizione linguistica tradizionale delle regioni e considerano le minoranze linguistiche autoctone. |
3 | La Confederazione e i Cantoni promuovono la comprensione e gli scambi tra le comunità linguistiche. |
4 | La Confederazione sostiene i Cantoni plurilingui nell'adempimento dei loro compiti speciali. |
5 | La Confederazione sostiene i provvedimenti dei Cantoni dei Grigioni e del Ticino volti a conservare e promuovere le lingue romancia e italiana. |
4.2 Nel concretare questi principi, il Tribunale federale delle assicurazioni ha tra le altre cose stabilito che se un assicurato dà senza riserve seguito alla convocazione regolare di un esperto, nulla osta a che la perizia venga realizzata in un ambito in cui non ci si esprima necessariamente in una delle lingue ufficiali della Confederazione che l'assicurato padroneggia. In tale evenienza l'assicurato non potrà ottenere una traduzione gratuita del rapporto peritale (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 790/02 del 2 luglio 2003 consid. 2.2 in fine; RCC 1983 pag. 392; cfr. infine sentenze inedite I 222/98 dell'8 marzo 1999 e I 50/92 del 3 novembre 1992). Infatti anche l'assicurato deve comportarsi secondo le regole della buona fede; regole che egli disattende se aspetta l'esito del processo di prima istanza per sollevare, per la prima volta e dunque in modo ampiamente tardivo, obiezioni di natura formale quali possono ad esempio essere quelle opposte alla scelta dell'esperto nominato dalla controparte (sentenza citata I 790/02 consid. 2.2).
5.
5.1 Dopo essere stata sollecitata dall'assicurato, la traduzione è stata ordinata direttamente dal Tribunale cantonale. Pertanto, la correttezza della valutazione del primo giudice andrebbe di per sé esaminata alla luce sia della DTF 127 V 219 consid. 2b/bb pag. 227 sia della giurisprudenza resa in DTF 128 V 34 consid. 2b pag. 37 seg. e delle relative evoluzioni. Il primo giudice ha ritenuto opportuno fare eseguire la traduzione della documentazione richiesta in lingua italiana poiché, oltre a non comportare la misura un inammissibile prolungamento della procedura, nella perizia del 5 dicembre 2008 il dott. N.________ aveva fatto nuovamente riferimento alla valutazione del prof. B.________ del 1999. Contrariamente al parere della Corte cantonale, il Tribunale federale non ritiene però che ciò giustificasse la traduzione degli atti a spese dell'amministrazione. Come rettamente osservato dall'Ufficio ricorrente e peraltro accertato in maniera vincolante dallo stesso giudice cantonale, la richiesta di traduzione è stata formulata la prima volta dall'assicurato il 1° febbraio 2010, ossia a distanza di oltre 10 anni dalla redazione dei citati rapporti e senza che nel corso dei vari esami giudiziari che hanno preceduto la domanda, il
Tribunale cantonale o l'assicurato, pur avendo avuto modo di confrontarsi in dettaglio con i rapporti in questione e di riprodurli per metterne in evidenza o contestarne la loro attendibilità, abbiano mai invocato la misura o comunque il rispetto del principio della territorialità delle lingue. A ciò si aggiunge che oltre ad essere stati riproposti a più riprese e per ampi stralci dal Tribunale cantonale nella loro versione originale, gli atti di cui è stata ordinata la traduzione sono anche stati riproposti in forma riassuntiva e per l'essenziale in italiano, da ultimo nei rapporti peritali 29 novembre 2006 del dott. O.________ e 5 dicembre 2008 del dott. N.________.
5.2 In tali circostanze appare evidente che la fattispecie si apparenta a quella giudicata nella citata sentenza I 790/02. L'assicurato che senza riserve non ha reagito all'allestimento di rapporti medici e professionali in lingua tedesca e francese e che ha atteso oltre 10 anni prima di sollevare la questione formale della loro traduzione in italiano non ha agito in buona fede e non è pertanto da tutelare nella sua richiesta, ampiamente tardiva. Per quel che attiene alla (eventuale) applicabilità dalla DTF 128 V 34, questa Corte osserva che in realtà la traduzione non è stata disposta tanto per salvaguardare il principio della territorialità delle lingue, quanto piuttosto per dare seguito alla richiesta dell'assicurato. Diversamente non si comprenderebbe perché mai il Tribunale cantonale, che, come detto, in più occasioni non ha mancato di riprodurre e di esaminare nelle sue pronunce (cresciute in giudicato) ampi stralci in originale degli atti medici e professionali in questione - quasi dimenticando che il principio di territorialità della lingua vincola pure se stesso (v. DTF 128 V 34 consid. 2b/aa pag. 37) -, avrebbe improvvisamente, dopo una decina di anni, cambiato parere e strategia. Ci si potrebbe inoltre domandare se i
rapporti fatti tradurre costituissero ancora dei documenti essenziali dell'incarto ai sensi della giurisprudenza (DTF 128 V 34 consid. 2b/bb pag. 38) per il solo fatto - addotto dalla Corte cantonale a giustificazione della misura - che la perizia 5 dicembre 2008 del dott. N.________ facesse riferimento alla (sola) perizia del prof. B.________, peraltro sintetizzata (in italiano) nei suoi elementi principali dallo stesso dott. N.________ come pure, in precedenza, dal dott. O.________ nel suo referto del 29 novembre 2006. Da ultimo ma non per ultimo, non passa inosservato che mentre nella citata DTF 128 V 34 l'istanza giudiziaria cantonale aveva almeno impartito un termine per presentare una traduzione degli atti richiesti, pena la sua esecuzione ad opera di terzi ma a spese dell'ufficio AI, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino nemmeno ha operato questa ingiunzione all'UAI. In conclusione, non si giustificava il richiamo alla DTF 128 V 34 per motivare l'imposizione, a carico dell'amministrazione, delle spese di traduzione degli atti in oggetto. Né del resto la traduzione appariva - in quel momento - (più) necessaria per l'accertamento dei fatti determinanti (DTF 115 V 62 consid. 5; v. inoltre sentenza citata I 664/01
consid. 5.1.3). Avendo stabilito diversamente, la Corte cantonale ha violato il diritto federale.
6.
In considerazione di quanto precede, le spese di traduzione andavano trattate quali spese giudiziarie e poste (almeno in parte, nei limiti stabiliti dall'art. 69 cpv. 1bis
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari - 1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
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1 | In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
a | le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; |
b | le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.429 |
1bis | La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.430 L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.431 |
2 | Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS432 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.433 |
3 | Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005434 sul Tribunale federale.435 |
SR 831.20 Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) LAI Art. 69 Rimedi giuridici: disposizioni particolari - 1 In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
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1 | In deroga agli articoli 52 e 58 LPGA427: |
a | le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI; |
b | le decisioni dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale.429 |
1bis | La procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.430 L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.431 |
2 | Il capoverso 1bis e l'articolo 85bis capoverso 3 LAVS432 si applicano per analogia ai procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale.433 |
3 | Le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali secondo l'articolo 27quinquies possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005434 sul Tribunale federale.435 |
7.
Le spese giudiziarie per la procedura federale seguono ugualmente la soccombenza e sono a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 25 novembre 2010 (dispositivo, cifra 2) è modificato nel senso che le spese di procedura (comprensive delle spese di traduzione, nella misura in cui queste non rimangono a carico della cassa del Tribunale) per complessivi fr. 1'000.-- sono poste a carico di R.________.
2.
Le spese giudiziarie per la sede federale di fr. 500.- sono poste a carico dell'opponente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 20 giugno 2011
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Meyer Grisanti