Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4F_18/2014

Sentenza del 19 novembre 2014

I Corte di diritto civile

Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Hohl, Niquille,
Cancelliere Piatti.

Partecipanti al procedimento
A.________,
istante,

contro

B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Rella,
controparte,

II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano.

Oggetto
revisione,

istanza di revisione della sentenza 4A_462/2014 emanata dal Tribunale federale svizzero il 4 settembre 2014.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

1.
Nell'estate 1995 B.________ ha affidato a A.________ la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento di una casa unifamiliare. Il 17 dicembre 1998 A.________ ha invano trasmesso a B.________ la sua nota professionale, che presentava, dedotti gli acconti già pagati di fr. 45'000.--, un saldo in suo favore di fr. 42'202.--, a cui ha aggiunto gli interessi nel frattempo maturati di fr. 2'813.45.

2.
In parziale accoglimento della petizione inoltrata da A.________, il Pretore del distretto di Lugano ha condannato B.________ a pagare all'attore fr. 46'512.85, oltre interessi, mentre ha respinto la domanda riconvenzionale con cui il convenuto ha chiesto il versamento di fr. 88'823.40. La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dal convenuto, ha invece riformato il giudizio pretorile con sentenza 30 giugno 2014, riducendo a fr. 219.10 la somma che il convenuto deve pagare all'attore e accogliendo la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 1'281.--.

3.
Con sentenza 4 settembre 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile nella procedura semplificata, perché palesemente non motivato in modo sufficiente, il ricorso in materia civile 5 agosto 2014 inoltrato da A.________. Il testo integrale della sentenza è stato notificato a quest'ultimo il 12 settembre 2014.

4.
Il 29 settembre 2014 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di " rivedere " la sua pronunzia. Con lettera presidenziale del 7 ottobre 2014 è stato domandato all'istante se tale richiesta doveva essere interpretata nel senso che egli desiderava l'apertura di una procedura formale innanzi al Tribunale federale. A.________ ha risposto in modo affermativo con lettera del 22 ottobre 2014, precisando che lo scritto di fine settembre era da considerare un'istanza di revisione ai sensi dell'art. 121 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
LTF.

5.
Giusta l'art. 121 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
LTF può essere domandata la revisione se il Tribunale federale non ha giudicato su singole conclusioni. La motivazione di una richiesta di giudizio non costituisce una conclusione nel senso della citata norma, ragione per cui l'eventuale mancata trattazione di una critica ricorsuale presentata in maniera processualmente conforme non diviene un motivo di revisione. L'art. 121 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
LTF prevede invece la possibilità di una revisione nel caso in cui il Tribunale federale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. La svista ai sensi di questo articolo presuppone che il Tribunale federale non abbia preso in considerazione un elemento acquisito all'incarto o abbia letto in modo scorretto un documento, scartandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto; essa deve in ogni caso riferirsi al contenuto stesso e alla sua percezione da parte del tribunale e non alla sua valutazione giuridica (DTF 122 II 17 consid. 3). Questo motivo di revisione non è quindi dato per lamentarsi di un apprezzamento (giuridico) asseritamente errato di uno scritto o per correggere altri presunti errori di diritto (sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1). Giusta l'art. 124 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
1    La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
a  per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;
b  per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;
c  per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU;
d  per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
2    Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:
a  in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;
b  negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1.
3    Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113

LTF per entrambi i motivi di revisione la relativa domanda dev'essere depositata entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza.

Nella domanda di revisione l'istante contesta di non aver sufficientemente motivato il suo ricorso e ne completa l'argomentazione. Sennonché, nella misura in cui egli perfeziona la motivazione dell'impugnativa presentata contro la sentenza di appello, egli dimentica che ciò è unicamente ammissibile durante il termine ricorsuale. Altrettanto inammissibili, perché trasmesse dopo il termine di cui all'art. 124 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
1    La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
a  per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;
b  per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;
c  per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU;
d  per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
2    Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:
a  in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;
b  negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1.
3    Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113
LTF, si rivelano le considerazioni contenute nello scritto del 22 ottobre 2014. Infine, quando dissente dal giudizio di inammissibilità che questo Tribunale ha reso perché ha ritenuto il ricorso del 5 agosto 2014 insufficientemente motivato, l'istante misconosce la portata, spiegata sopra, dell'art. 121 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
-d LTF.

6.
Da quanto precede discende che l'istanza si rivela inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF).

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
L'istanza di revisione è inammissibile.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante.

3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 19 novembre 2014

In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Klett

Il Cancelliere: Piatti
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 4F_18/2014
Data : 19. novembre 2014
Pubblicato : 04. dicembre 2014
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritto contrattuale
Oggetto : revisione


Registro di legislazione
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
121 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se:
a  sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione;
b  il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte;
c  il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni;
d  il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti.
124
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
1    La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale:
a  per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione;
b  per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza;
c  per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU;
d  per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale.
2    Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo:
a  in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b;
b  negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1.
3    Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113
Registro DTF
122-II-17
Weitere Urteile ab 2000
2F_20/2012 • 4A_462/2014 • 4F_18/2014
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • questio • convenuto • motivo di revisione • decisione • diritto civile • spese giudiziarie • domanda riconvenzionale • fattispecie • incarto • tribunale cantonale • direttive anticipate del paziente • azione • fine • motivazione dell'istanza • motivazione della decisione • tribunale • ricorso in materia civile • ricorrente • dichiarazione
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