Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 248/2017
Sentenza del 18 aprile 2017
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Escher, Giudice presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Patrizia Zarro, Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
2. Pretura del Distretto di Lugano, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
opponenti,
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona.
Oggetto
ricusazione (procedura di rigetto dell'opposizione),
ricorso contro la sentenza emanata il 16 febbraio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione 30 dicembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza di ricusa introdotta dall'avv. A.________ nei confronti del Pretore della sezione 5 (nel quadro di cause di rigetto dell'opposizione promosse dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG) e dichiarato inammissibile quella introdotta nei confronti della Pretura del Distretto di Lugano " nella sua interezza ";
che con sentenza 16 febbraio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ avverso tale decisione pretorile, ritenendo - nella misura in cui le istanze di ricusa non fossero da considerarsi tardive ai sensi dell'art. 49 cpv. 1
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 49 Domanda di ricusazione - 1 La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. |
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1 | La parte che intende ricusare una persona che opera in seno a un'autorità giudiziaria deve presentare al giudice la relativa domanda non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. |
2 | Il ricusando si pronuncia sulla domanda. |
che con ricorso 27 marzo 2017 A.________ si è aggravata dinanzi al Tribunale federale postulando l'accoglimento della domanda " di ricusazione dei Giudici cantonali di merito intervenuti ", e chiedendo pure la ricusa di tutti i Giudici federali, subordinatamente di una parte di essi, e la concessione dell'effetto sospensivo;
che secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2);
che la richiesta di ricusare tutti i Giudici federali, subordinatamente una parte di essi, per avere già giudicato il caso in modo sfavorevole alla ricusante "altre cento e duecento volte all'occasione delle decine e decine se non centinaia di ricorsi, reclami e doglianze varie a far tempo dal 2010" e per non essere indipendenti in quanto eletti e controllati dai partiti politici e dalle lobbies retrostanti si fonda su una motivazione la cui inammissibilità è già ben nota alla ricorrente (v. segnatamente le sentenze 1F 21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.4; 5A 532/2016 del 13 settembre 2016 consid. 1) e si appalesa pertanto manifestamente abusiva;
che inoltre il confuso e prolisso ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
che pertanto il rimedio, inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
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1 | Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
a | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; |
b | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2); |
c | la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi. |
2 | Può delegare questo compito a un altro giudice. |
3 | La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità. |
che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
La domanda di ricusa è inammissibile.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti, alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 aprile 2017
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Escher
La Cancelliera: Antonini