Tribunal federal
{T 1/2}
1P.265/2005 /biz
Sentenza del 18 aprile 2006
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Nay, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
Comune di Bignasco,
ricorrente, rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. dott. Matteo Pedrotti, studio legale avv. Luigi Mattei,
contro
Gran Consiglio del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
6500 Bellinzona,
Municipio di Cavergno, 6690 Cavergno,
Municipio di Cevio, 6675 Cevio.
Oggetto
art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
|
1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
ricorso di diritto pubblico contro il decreto legislativo del 25 gennaio 2005 del Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nel 1998 i Municipi della Vallemaggia hanno affrontato il tema dell'aggregazione partendo da più varianti, fra cui inizialmente anche da quella di creare un Comune unico per tutta la Valle. Successivamente, si pensò di aggregare in un Comune unico i Comuni dell'Alta Vallemaggia. Questi ambiziosi progetti furono abbandonati a dipendenza delle difficoltà sorte nel creare al proposito il necessario consenso. Con risoluzione governativa del 3 aprile 2001 fu quindi istituito un gruppo di lavoro per lo studio dell'aggregazione dei Comuni di Bignasco, Cavergno e Cevio, che ha rassegnato il suo rapporto finale il 27 febbraio 2003. Il progetto di aggregazione, approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, è stato sottoposto nei Comuni interessati a una votazione consultiva l'8 febbraio 2004: per l'aggregazione si sono pronunciati 395 cittadini, contro 222. In due Comuni vi è stata una netta maggioranza di voti favorevoli (164 voti per l'aggregazione, 25 contrari a Cevio e 177 favorevoli contro 108 contrari a Cavergno), mentre a Bignasco il risultato è stato negativo (89 voti contro l'aggregazione, 54 a favore).
B.
Con messaggio del 7 settembre 2004 il Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio del Cantone Ticino di adottare un decreto legislativo con cui veniva decisa l'aggregazione dei Comuni di Cevio, Bignasco e Cavergno in un nuovo Comune, denominato Comune di Cevio. Il Comune di Bignasco veniva coinvolto, nonostante il voto contrario, poiché divenuto incapace a conseguire il pareggio dei conti e necessario per la definizione del nuovo Comune (con una popolazione di 1'299 abitanti al 1° gennaio 2003) e ritenuto che il 64,02 % della cittadinanza del comprensorio si era espressa a favore della fusione.
Con decreto legislativo del 25 gennaio 2005 il Gran Consiglio ha deciso la fusione dei tre Comuni (Foglio ufficiale n. 13 del 18 marzo 2005, pag. 110 segg.). Il referendum lanciato contro il decreto legislativo non ha raccolto un numero sufficiente di firme.
C.
Il Comune di Bignasco impugna il decreto legislativo dinanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto pubblico. Chiede, in via provvisionale, di concedere l'effetto sospensivo al gravame e, nel merito, di cassare l'impugnato decreto che violerebbe la garanzia costituzionale dell'esistenza del Comune, della consistenza del suo territorio e della sua autonomia; sarebbero inoltre lesi i principi di legalità e della proporzionalità, nonché dell'interesse pubblico e del divieto dell'arbitrio. Dei motivi si dirà nei considerandi.
D.
I Municipi di Cavergno e di Cevio propongono di respingere il ricorso, sostenendo che l'istituzione del nuovo Comune rientra nell'interesse pubblico, manifesto e prevalente. Il Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, postula la reiezione, in quanto ammissibile, del rimedio esperito.
E.
Con decreto presidenziale del 18 maggio 2005, in accoglimento della domanda provvisionale, non avversata dalle parti, al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo.
L'8 luglio 2005 il ricorrente ha prodotto osservazioni, non richieste.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 I 153 consid. 1, 145 consid. 2).
1.2 Con scritto dell'8 luglio 2005 il Comune ricorrente, precisato che non riteneva necessario chiedere formalmente l'assegnazione di un termine per la replica, ha nondimeno prodotto alcune generiche osservazioni. Queste, neppure considerate quale replica dal ricorrente, devono essere stralciate dagli atti (art. 93 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
1.3 Il Comune di Bignasco fa valere che la sua aggregazione coatta ai Comuni di Cevio e di Cavergno lo farebbe scomparire, per cui è toccato nella sua autonomia, nella sua esistenza e nella sua consistenza territoriale ed è quindi legittimato a ricorrere.
Nella decisione 1P.700/2000 del 12 marzo 2001, concernente la fusione coatta del Comune di Sala Capriasca (apparsa nella RDAT I-2001 n. 1 pag. 3, consid. 2c), il Tribunale federale ha ribadito che un comune, quando non sia toccato come un privato, è legittimato a interporre un ricorso di diritto pubblico solo se difende la sua autonomia oppure la propria esistenza, garantita ai comuni ticinesi dall'art. 16 cpv. 1 e
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
|
1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
1.4 Il comune può quindi far valere, invocando la sua autonomia, che il Gran Consiglio nell'applicazione delle norme federali, cantonali o comunali sarebbe incorso nell'arbitrio o, nella misura in cui si tratti del diritto costituzionale cantonale o federale, che l'avrebbe interpretato o applicato in maniera errata. In tale ambito, per quanto queste critiche siano strettamente connesse con quella dell'asserita lesione dell'autonomia comunale, può addurre la violazione di disposizioni che disciplinano i compiti dei comuni e la loro fusione, delle garanzie costituzionali di procedura e sostenere che l'Autorità cantonale avrebbe disatteso la portata di diritti costituzionali. Quando il ricorso per violazione dell'autonomia comunale o concernente l'esistenza di un comune è fondato su norme di livello costituzionale, il Tribunale federale esamina liberamente la decisione impugnata; restringe invece la cognizione all'arbitrio riguardo all'applicazione di norme di grado inferiore, all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 131 I 91 consid. 1, 129 I 392 consid. 2.1, 120 Ia 203 consid. 2a, 104 Ia 381 consid. 6b pag. 393).
2.
2.1 Il ricorrente si diffonde in primo luogo sulla portata degli art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
2.2 L'art. 50 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
dell'integrità del suo territorio, occorre fondarsi unicamente sul diritto cantonale (DTF 131 I 91 consid. 2; Seiler, loc. cit., n. 50 pag. 504).
2.3 L'art. 16
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
Su tale base era stato disposto l'art. 20
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
"1 I Comuni non possono modificare i loro confini, fondersi con altri Comuni, dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.
2 Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.
3 Il Gran Consiglio può decidere la fusione di due o più Comuni o la modifica dei loro confini, alle condizioni previste dalla legge."
Il testo attuale della norma, scaturito dalla modifica dei capoversi 1, 2 e 4, approvato nella votazione popolare del 25 settembre 2005, è il seguente:
"1 I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l'approvazione del Gran Consiglio.
2 Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.
3 Il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione di Comuni alle condizioni previste dalla legge.
4 Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato."
2.4 L'accenno ricorsuale alla recente modifica dell'art. 20
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
2005, pag. 3).
2.5 Il Comune ricorrente non adduce argomenti decisivi che indurrebbero a scostarsi dalle considerazioni espresse nella sentenza del 12 marzo 2001 e si limita ad accennare alla circostanza che l'art. 20
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
In detto contesto, e seguendo quell'intendimento, la norma costituzionale era stata completata con un terzo capoverso, che conferiva al Gran Consiglio la competenza di decretare una fusione anche senza il consenso dei cittadini di un comune o contro la loro volontà, attuando la cosiddetta fusione coatta, o coattiva (vedi il rapporto della Commissione speciale del Gran Consiglio per la Costituzione e i diritti politici, del 9 giugno 1997, pubblicato in edizione speciale della RDAT 1997, pag. 29 e 30): sostanzialmente, come risulta dai dibattiti parlamentari, l'art. 20 cpv. 3
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
2.5.1 Nella citata sentenza del 12 marzo 2001, il Tribunale federale ha ritenuto ovvio che una fusione coatta secondo l'art. 20 cpv. 3
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
2.5.2 Il Tribunale federale ha inoltre ricordato che secondo la costante giurisprudenza la fusione, se prevista dal diritto cantonale, può essere decretata anche senza l'accordo di tutti i Comuni interessati, a meno che un siffatto consenso non sia imposto dalla normativa cantonale (consid. 5 in fine con numerosi riferimenti e 6 in fine; cfr. anche DTF 131 I 91 consid. 2, 94 I 351 consid. 4b/bb, 27 I 324 consid. 1). Ora, nel Cantone Ticino l'accordo dei cittadini non è richiesto dall'art. 20 cpv. 3
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
2.5.3 Accennando alla criticata interpretazione di queste norme da parte del Parlamento, dell'Esecutivo e dei deputati, che ritenevano l'art. 20 cpv. 3
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
2.6 Neppure il richiamo da parte del Comune ricorrente ad altre sentenze del Tribunale federale muta l'esito delle predette conclusioni. L'assunto secondo cui la DTF 94 I 351 non concernerebbe affatto una situazione paragonabile a quella litigiosa, visto che si trattava di un comune molto più piccolo (43 iscritti in catalogo) di quello qui ricorrente (175 iscritti), non è manifestamente decisiva. La stessa conclusione vale per l'accenno nella causa del Comune di Ausserbinn (44 abitanti; DTF 131 I 91 consid. 3.3).
Ne segue che le critiche di violazione degli art. 50
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
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1 | L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
2 | La Confédération tient compte des conséquences éventuelles de son activité pour les communes. |
3 | Ce faisant, elle prend en considération la situation particulière des villes, des agglomérations urbaines et des régions de montagne. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
3.
3.1 Il Comune ricorrente contesta poi, riguardo alla fusione coatta, la costituzionalità dell'art. 9 LASC, che ha il seguente tenore:
"Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:
a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;
b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;
c) se perdura l'impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d'ufficio."
3.2 Nella sentenza del 12 marzo 2001 il Tribunale federale aveva ritenuto che, come risultava dai lavori preparatori, l'impostazione e la filosofia che stavano alla base della fusione coatta secondo la legge del 1945, comprese le cautele per decretarla, non si differenziavano sensibilmente da quelle che avevano dettato l'art. 20
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
fusione prevista dalla LFSC non era in effetti stata sovvertita dalla nuova Costituzione, la quale permetteva di concludere che l'aggregazione coatta colà disciplinata non era incostituzionale.
Anche in quella vertenza si trattava di una fusione decretata dal Gran Consiglio giusta l'art. 20 cpv. 3
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
3.3 Nel messaggio del 14 gennaio 2003 concernente la legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (n. 5355), il Consiglio di Stato ha ricordato che il tema delle aggregazioni è vecchio di un secolo. Con lo stesso, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che si giustificava l'adozione di una legge più "didattica" e ha ribadito il ruolo centrale del Parlamento cantonale, già previsto dalle leggi del 1906 e 1945 (v. messaggio citato n. 4.1 pag. 14 e seg.). Secondo il Governo, il Legislativo, che rappresenta i cittadini di tutto il Cantone, deve poter mantenere quella latitudine di apprezzamento da sempre conferitagli dalla legge, riassumibile nella locuzione "decide secondo l'interesse generale" previsto dall'art. 8 della proposta di legge: questa norma ha ripreso integralmente il concetto espresso dalla legge del 1945. È poi stato sottolineato, che il potere del Parlamento di decidere secondo l'interesse generale è collegato anche al controverso tema dell'aggregazione che non raggiunge in uno o più comuni la maggioranza dei consensi (concetto che ha trovato formulazione separata dopo il dibattito parlamentare nell'art. 9 litigioso).
3.4 Il Comune ricorrente, insistendo sull'assunto secondo cui le fusioni dovrebbero essere circoscritte ai casi eccezionali, criterio questo peraltro né espressamente menzionato nell'art. 20
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
(art. 9 lett. b LASC).
In effetti, come già rilevato, occorre tener conto non soltanto della volontà del Comune ricorrente, ma pure, ciò che l'insorgente misconosce, dell'interesse generale ai sensi dell'art. 8 LASC, segnatamente degli altri Comuni da aggregare. Ora, nelle osservazioni al ricorso, i Municipi di Cavergno e di Cevio insistono e precisano l'esistenza di un interesse pubblico e regionale, fondato su evidenti necessità operative e funzionali a favore dell'aggregazione litigiosa, che prevale su quello del Comune ricorrente; interesse peraltro ammesso e riconosciuto espressamente a suo tempo anche dalle Autorità comunali di Bignasco.
3.5 Il Comune ricorrente (richiamando Ratti, op. cit., vol. III, pag. 1897 e segg.), adduce che la fusione potrebbe essere disposta soltanto quale "ultima ratio", laddove il Comune, confrontato con insanabili e durature difficoltà ad assicurare i compiti pubblici affidatigli, non sia più funzionale né funzionante: al suo dire, sarebbe soltanto nei casi estremi, elencati all'art. 201 della legge organica comunale, del 10 marzo 1987 (LOC), concernente in particolare l'impossibilità del comune di costituire i propri organi e la difficoltà di assicurare la normale amministrazione, che il Consiglio di Stato potrebbe avviare d'ufficio il processo di aggregazione previsto dall'art. 202 LOC a norma della LASC.
Orbene, i motivi elencati all'art. 202 corrispondono in sostanza a quelli indicati all'art. 9 lett. c LASC, che non sono però quelli per i quali è stata decretata la contestata aggregazione. È d'altra parte pacifico che i richiamati motivi possono costituire la giustificazione classica per legittimare un'aggregazione coatta (cfr. l'analoga disciplina vallesana, DTF 131 I 91 consid. 3).
3.6 Riferendosi alla sua autonomia, il Comune ricorrente disattende anche che nella fattispecie la procedura di aggregazione non è stata avviata d'ufficio (cfr. art. 5 LASC). Come rilevato dai Municipi di Cavergno e Cevio nelle loro osservazioni, con lettera del 21 febbraio 2001 i tre Municipi hanno infatti chiesto all'unanimità al Dipartimento delle istituzioni l'avvio di un progetto di aggregazione per il loro comprensorio (cfr. art. 4 LASC), progetto distintosi, al dire dei due citati Municipi, per l'assoluta indipendenza con la quale ha operato la Commissione di studio.
3.7 La costituzionalità e la legalità di una fusione coatta nel Cantone Ticino sono già state ammesse dal Tribunale federale. La costituzionalità dell'art. 9 della nuova legge, che come si è visto precisa e conferma sostanzialmente la normativa precedente (v. il citato messaggio, del 14 gennaio 2003, pag. 14 e seg.), è data e la base legale è quindi sufficiente (cfr. anche Zahner, op. cit., pag. 113 seg.). Il ricorrente non adduce d'altra parte nuovi argomenti che indurrebbero a scostarsi da questa conclusione. Certo in un passaggio della sentenza del 12 marzo 2001, da lui più volte richiamato, è stato rilevato che la fusione non è la panacea dei mali comunali e che la ricerca dell'efficienza gestionale e amministrativa non deve far trascurare sempre e a ogni costo il sentimento di appartenenza che lega spesso i cittadini a una determinata comunità, rendendoli più partecipi alla sua vita e più vicini alla sua gestione. Poiché fa scomparire, in quanto enti autonomi, i comuni coinvolti - nel caso dell'aggregazione coatta pure contro la loro volontà - essa va certamente affrontata con prudenza, tenendo conto anche degli altri mezzi istituzionali che, senza incidere sull'esistenza del singolo comune, possono facilitare la soluzione
dei suoi problemi o attenuarli (consid. 8). Ora, nel rapporto di maggioranza del 14 dicembre 2004 della Commissione speciale aggregazione dei comuni sul messaggio governativo concernente l'aggregazione litigiosa, è rilevato che a partire dal caso del Comune di Sala Capriasca sono stati elaborati 19 progetti di aggregazione sottoposti al voto consultivo: 5 sono stati abbandonati, 14 sono andati in porto, di cui quattro attraverso aggregazione coatta: dai 66 vecchi Comuni nasceranno quindi 19 nuovi Comuni, per cui, si concludeva, che le cifre tranquillizzavano sull'eccezionalità del ricorso allo strumento dell'aggregazione coatta (pag. 2 e seg.).
3.8 Nella citata sentenza il Tribunale federale aveva pure ricordato che sempre dai lavori preparatori della Costituzione ticinese, e dall'art. 20 che ne è definitivamente scaturito, risultavano anche le cautele che debbono presiedere alle fusioni e lo spirito che deve guidarle, l'aggregazione forzata essendo in qualche modo l'"ultima ratio", ritenendo che quelle cautele, nel caso della Capriasca erano state rispettate. Occorre quindi esaminare se lo sono state anche nel caso di specie.
4.
4.1 Nel merito, il Comune ricorrente rileva di disporre di una superficie importante (8'143 ha), che da sola supera quella degli altri due Comuni coinvolti nella fusione, di poter contare su un significativo numero di abitanti, in aumento negli ultimi anni (315 alla fine del 2003), di non aver mai riscontrato difficoltà a ricoprire le cariche del Municipio e che fino al 2000 ha potuto essere gestito senza far ricorso alla compensazione intercomunale. Sottolinea che avrebbe praticamente già effettuato tutti gli investimenti importanti, per cui quelli ancora da eseguire non ne pregiudicherebbero l'esistenza. Su quest'ultimo aspetto la sua situazione sarebbe diametralmente opposta a quella degli altri due Comuni, nei quali dovrebbero essere effettuati ancora molti investimenti. Aggiunge infine che negli scorsi anni avrebbe dimostrato una straordinaria vitalità e iniziativa nel promuovere collaborazioni intercomunali e, ricordato che sul suo territorio esistono notevoli riserve idriche, sostiene di essere, in sostanza, un Comune vivo e vitale.
Il ricorrente ammette, correttamente, di avere difficoltà finanziarie, che tuttavia sarebbero legate essenzialmente al contesto periferico in cui è situato e che caratterizzerebbe peraltro praticamente tutti i comuni che si trovano nella sua stessa situazione. Questo stato di povertà endemica dei comuni periferici, argomenta, era noto al Costituente, che avrebbe nondimeno scientemente scelto di proteggere il comune. Nel rapporto alla cittadinanza del dicembre 2003, Bignasco sarebbe stato presentato a torto, visto che disporrebbe di entrate fiscali importanti grazie alle aziende elettriche OFIMA, come un comune in miseria e allo sbando. Ammette che l'evoluzione positiva iniziata negli ultimi anni potrebbe trarre in inganno, poiché comprende anche il cosiddetto contributo transitorio che rappresenta comunque un diritto esplicitamente riconosciuto ai comuni. Aggiunge che secondo la dottrina i costi di un comune dipenderebbero in minima parte dalla sua dimensione e che la collaborazione intercomunale permetterebbe di giungere a risultati migliori. L'avversato progetto di fusione concernerebbe d'altro canto tre comuni periferici, con una struttura finanziaria debole o compromessa: dal piano finanziario risulterebbe poi, sempre a mente
del ricorrente, che l'aggregazione non comporterebbe un miglioramento sensibile della situazione economica del nuovo Comune.
4.2 Nel messaggio sulla LASC è posto l'accento sugli obiettivi perseguiti con le aggregazioni, che sono indicati al suo art. 2: essi, circostanza che il ricorrente parrebbe misconoscere, non sono prettamente finanziari, ma tendono piuttosto a permettere la creazione di entità comunali propositive, a favorire la valorizzazione e la gestione del territorio e a rivitalizzare le zone periferiche, ove ¾ dei comuni sono in compensazione intercomunale e il potere locale è confrontato con gravi problemi per carenza di risorse finanziarie e umane, con territori onerosi da gestire, ciò che implica, di fatto, l'assenza pressoché integrale di autonomia gestionale (pag. 6 seg.).
4.3 Nel messaggio del 7 settembre 2004 sull'aggregazione litigiosa è stato rilevato ch'essa riunisce tutti gli elementi per giustificare la fusione in forma coatta e che il progetto porterà alla nascita di un comune finanziariamente solido, con un importante ruolo sul piano regionale. L'esclusione di Bignasco dal progetto non comprometterebbe soltanto la realizzazione dell'aggregazione, ma metterebbe in difficoltà questo stesso Comune, la cui situazione non è sufficientemente solida da garantire uno sviluppo a medio/lungo termine. Nello stesso documento si legge che la situazione delle finanze dei tre Comuni è abbastanza impietosa: in particolare per Bignasco e Cavergno (ex Comuni in compensazione) ci sono di fatto poche o nessuna possibilità di garantire una gestione equilibrata al termine della fase transitoria prevista dalla legge ticinese sulla perequazione finanziaria intercomunale, del 25 giugno 2002 (LPI), ossia a partire dal 2008 (pag. 4). Per Bignasco, il Governo ha accertato, fondandosi su cifre dettagliate, che non riesce più a conseguire il pareggio dei conti, sebbene in passato abbia goduto, grazie in particolare appunto all'apporto fiscale delle OFIMA, di una buona situazione finanziaria. Gli investimenti effettuati,
ma anche errori nella gestione finanziaria, hanno infatti condotto a un dissesto finanziario (pag. 10). Ha poi illustrato la necessità dell'aggregazione di Bignasco per il nuovo Comune, facendo perno, come già per Sala Capriasca seppure in questo Comune la situazione finanziaria fosse ben diversa, in particolare sulla solidarietà intercomunale, sulla necessità di creare per il nuovo Comune in primo luogo una contiguità territoriale e sull'importanza del numero di abitanti apportabili (300 abitanti su circa 1300); (pag. 11 e 12). Nella risposta al ricorso, il Consiglio di Stato ribadisce che l'inclusione di Bignasco consente di raggiungere non solo gli obiettivi previsti dalla LASC, ma anche quelli della LPI. Il Consiglio di Stato ha poi aggiunto che le obiezioni, che hanno spinto al noto voto consultivo negativo, dovevano essere riferite a scelte operative che appartengono al futuro sviluppo del nuovo Comune e non ai fondamenti territoriali, istituzionali, demografici e finanziari che hanno motivato la proposta di aggregazione: i timori e le preoccupazioni espressi, segnatamente una certa diffidenza nei confronti della possibilità di collaborare apertamente e costruttivamente con i cittadini degli altri Comuni e il superamento di
contrasti storici, peraltro imposto dalle sopravvenute necessità delle regioni periferiche, dovranno essere superati in larga misura dalle scelte democratiche che sarà chiamato a compiere il nuovo Comune (pag. 2 e seg.). Il Governo ha pure rilevato che il territorio dei tre Comuni è di notevoli dimensioni, mentre gli insediamenti sono assai ridotti, corrispondenti a poco meno dell'1%.
Anche nel già citato rapporto di maggioranza del 14 dicembre 2004 si sottolinea che i tre Comuni versano in una situazione precaria, se non addirittura allarmante (pag. 4), viste le condizioni finanziarie difficili e per di più con scarse prospettive di miglioramento (pag. 7). Condiviso è pure l'aspetto che l'aggregazione sia giustificata dal punto di vista geografico sia per la contiguità territoriale sia perché permette di integrare l'intero territorio della valle Bavona nel nuovo Comune, assicurando così la gestione di questa preziosa area naturale e paesaggistica da parte di un'unica amministrazione comunale (pag. 8). Sebbene l'aggregazione litigiosa non costituirà la panacea di tutti i mali, si rileva, essa rappresenta comunque un punto di partenza più solido e rassicurante per una migliore gestione della cosa pubblica nella comunità e nei territori interessati (pag. 7).
Del resto, pure nel rapporto di minoranza, sostenendo in sostanza che l'art. 9 LASC dovrebbe essere applicato in maniera restrittiva, non vengono addotti argomenti giuridici decisivi contrari all'aggregazione litigiosa. Si ammette infatti che la situazione del Comune di Bignasco presenta aspetti problematici, sostenendo tuttavia che non sarebbero date le premesse per cancellare questa realtà storica e culturale (cfr. anche il progetto per l'aggregazione dei tre Comuni interessati, del 27 febbraio 2003, e il Rapporto alla cittadinanza, del 23 dicembre 2003).
4.4 I generici accenni ricorsuali non dimostrano l'arbitrarietà degli argomenti testé citati, in particolare degli accertamenti relativi alla precaria situazione finanziaria del Comune, atteso che una decisione non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile. E' necessario dimostrare e spiegare perché la contestata decisione sarebbe manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità. Giova inoltre ricordare che il Tribunale federale annulla la decisione cantonale soltanto quando essa risulti insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 128 I 177 consid. 2.1, 127 I 54 consid. 2b pag. 56). Simili estremi non sono dimostrati nella fattispecie.
4.5 Privo di consistenza è l'accenno a un'asserita lesione del principio della legalità, perché il Gran Consiglio ha scelto il nome del nuovo Comune e stabilito a Cevio la sede del nuovo palazzo comunale (art. 1 e art. 5 del decreto impugnato). L'art. 8 cpv. 2 LASC dispone infatti che nel decreto legislativo il Gran Consiglio stabilisce il nome del nuovo Comune, il circolo cui viene attribuito e tutte le modalità applicative necessarie.
4.6 Secondo iI Comune ricorrente, il contestato decreto legislativo violerebbe anche il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Il ricorrente in relazione alla sua autonomia è legittimato a far valere l'asserita lesione del principio di proporzionalità, secondo cui un provvedimento dev'essere idoneo a raggiungere lo scopo desiderato e per il quale deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3 e rinvii). Con il generico accenno alla LPI il ricorrente disattende tuttavia che questa legge (v. art. 2) è armonizzata con gli obiettivi cantonali in tema di nuove aggregazioni tra comuni e che per i comuni, la cui struttura finanziaria causa la durevole dipendenza dagli aiuti ivi previsti, il Consiglio di Stato può subordinarne l'erogazione all'avvio da parte del comune beneficiario di uno studio di aggregazione compatibile con la LASC. La circostanza che con la criticata aggregazione non venga necessariamente costituito un Comune forte non lede il principio di proporzionalità, ritenuto che secondo gli accertamenti delle Autorità cantonali, di cui non è dimostrata l'arbitrarietà, a medio/lungo termine l'esistenza del Comune non sarebbe garantita (cfr. DTF 131 I 91 consid. 3.3 e 3.4). Trattandosi inoltre di circostanze locali, meglio conosciute e valutate dalle Autorità cantonali, il Tribunale federale
s'impone un certo riserbo e si astiene dall'interferire in questioni di spiccato apprezzamento (cfr. DTF 119 Ia 362 consid. 3a, 117 Ia 434 consid. 3c, 430 consid. 4a).
4.7 Neppure regge l'accenno ricorsuale sulla mancanza di un interesse pubblico sufficiente giustificante la criticata aggregazione, perché nel comprensorio la percentuale degli oppositori raggiunge il 35.98%, ritenuto che comunque una maggioranza del 64.02% è favorevole. Si può d'altra parte rilevare che queste cifre, come rettamente sottolineato dagli altri due Comuni nelle loro osservazioni, hanno un significato relativo, ricordato che a Bignasco su 175 cittadini iscritti nel catalogo elettorale, 54 si sono espressi a favore e 89 contro la fusione, determinando una differenza di 35 voti (cfr. DTF 94 I 351 consid. 4b/bb in fine pag. 358). Del resto, l'assunto, riproposto anche in questo contesto, peraltro sempre in modo generico, che non sarebbe logico pensare di creare un Comune finanziariamente sano e forte aggregando tre Comuni sostanzialmente deboli, misconosce che, come già visto, a medio/lungo termine nessuno dei Comuni potrebbe usufruire di una sufficiente un'autonomia gestionale, per cui di per sé si è confrontati a un'aggregazione per necessità, attuabile - anche senza il consenso di talune collettività locali - a tutela di interessi primari riconoscibili all'insieme della comunità aggregata (cfr. messaggio sulla LASC,
pag. 7). I Municipi di Cevio e Cavergno non sostengono poi che il nuovo Comune costerà meno dei tre attuali, ma insistono sull'indubbia razionalizzazione dei costi e dell'organizzazione, reputando il richiamo ricorsuale al piano finanziario allestito nell'ambito dello studio sull'aggregazione fuori luogo, poiché semplice istrumento di lavoro interno. D'altra parte, sempre nella sentenza del 12 marzo 2001, il Tribunale federale aveva già rilevato che dovendosi procedere in un dato comprensorio a un'aggregazione forzata, dati gli speciali requisiti, era chiaro che non era possibile restringerla ai soli Comuni sotto vari punti di vista deboli e deficitari, perché il risultato non sarebbe stato quello di dissolvere o diminuire il disagio, né tanto meno di formare le volute e nell'interesse generale appropriate entità efficienti (consid. 6).
4.8 Il Comune ricorrente adduce infine una violazione del diritto di iniziativa garantitogli dall'art. 41
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 41 - 1 Un cinquième des communes peut, en tout temps, présenter au Grand Conseil une demande d'initiative en matière législative. |
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1 | Un cinquième des communes peut, en tout temps, présenter au Grand Conseil une demande d'initiative en matière législative. |
2 | Les dispositions relatives à l'initiative populaire sont applicables en ce qui concerne la forme de la demande et la procédure de vote. |
4.8.1 Certo, secondo l'invocata norma, un quinto dei comuni può in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa (cpv. 1) e, a norma dell'art. 42 cpv. 1
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 42 - Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans |
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a | les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général; |
b | les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d'au moins quatre ans; |
c | les actes d'adhésion à une convention de droit public à caractère législatif. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 42 - Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans |
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a | les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général; |
b | les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d'au moins quatre ans; |
c | les actes d'adhésion à une convention de droit public à caractère législatif. |
4.8.2 Con scritto del 6 aprile 2006 il ricorrente rileva che con un comunicato stampa della Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino è stata annunciata la pubblicazione su Internet del Rapporto del Gruppo di lavoro del Consiglio di Stato sull'iniziativa elaborata per la ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati e la modifica della LPI. Nel rapporto, rilevato che l'iniziativa, depositata il 31 gennaio 2005, è stata dichiarata riuscita e accertato ch'essa è ricevibile, si conclude che la stessa dovrebbe essere respinta dal Gran Consiglio e sottoposta al voto popolare con la semplice raccomandazione di reiezione, rinunciando a presentare un eventuale controprogetto. Ora, ricordato che di massima nel quadro di un ricorso di diritto pubblico non sono ammessi fatti nuovi, l'invocata circostanza non muterebbe comunque l'esito del gravame. In effetti, premesso che la questione dell'accoglimento dell'iniziativa da parte del popolo è ancora aperta, il ricorrente disattende che, come si è visto, la sua partecipazione alla contestata aggregazione è stata ritenuta fondamentale per la nascita del nuovo Comune (art. 9 lett. b LASC) e non è stata imposta soltanto a causa della sua precaria situazione finanziaria.
5.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Non si preleva tassa di giustizia (art. 156 cpv. 2
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 42 - Sont soumis au vote du peuple, si 7000 citoyens ayant le droit de vote ou un cinquième des communes le demandent dans |
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a | les lois et les décrets législatifs à caractère obligatoire général; |
b | les actes qui impliquent une dépense unique supérieure à 1 000 000 de francs ou une dépense annuelle supérieure à 250 000 francs prévue pour une période d'au moins quatre ans; |
c | les actes d'adhésion à une convention de droit public à caractère législatif. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, ai Municipi di Cavergno, di Cevio. e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio.
Losanna, 18 aprile 2006
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: