Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte III

C-____/____

Sentenza del 18 maggio 2012

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),

Composizione Blaise Vuille, Marie Chantal May Canellas,

cancelliere Manuel Borla.

A._______,presso B._______,
Parti
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto Divieto d'entrata.

Fatti:

A.
A._______, cittadino italiano nato il ..., è entrato in Svizzera nel 1978 quale "operaio/macchinista treno" nel quadro dei lavori per la costruzione del tunnel del San Gottardo, ed ha ottenuto un permesso di dimora rilasciato dal Cantone Ticino. A partire dal 1984 egli è stato posto a beneficio di un permesso di domicilio.

B.
Fin dal 1995 A._______ ha interessato più volte le autorità giudiziarie:

· Con decreto di accusa del 4 ottobre 1995, è stato condannato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino per tentato furto, danneggiamento, nonché infrazione e contravvenzione alla Legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121), alla pena di 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

· Con Strafbefehl del 4 febbraio / 14 aprile 1999 del Bezirksanwaltschaft di Zurigo è stato condannato per infrazione e contravvenzione alla LStup, alla pena di 30 giorni di detenzione sospesi con la condizionale.

· Con decreto di accusa del 29 novembre 1999 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per infrazione alla Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01), infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup, alla pena di 90 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni e alla multa di fr. 300.-.

· Con sentenza della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 31 agosto 2000 è stato condannato per infrazione parzialmente aggravata e contravvenzione alla LStup, alla pena di 24 mesi di detenzione.

· Con mandato penale per contravvenzioni del Presidente di Circolo di Roveredo (GR), è stato condannato per infrazione alla LCStr alla pena di 11 giorni di arresto sospesa per un periodo di prova di 1 anno e alla multa di fr. 200.-.

· Con decreto di accusa del 1° agosto 2003 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per infrazione alla LCStr alla pena di 60 giorni di arresto da espiare e alla multa di fr. 400.-.

· Con decreto di accusa del 26 marzo 2007 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per ricettazione, infrazione alla LCStr, e contravvenzione alla LStup alla pena pecuniaria di fr. 900.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni, e alla multa di fr. 300.-.

· Con decisione del 23 gennaio 2009 della Corte delle assise correzionali di Lugano è stato condannato per infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup, alla pena detentiva di 20 mesi da espiare. Essa è stata confermata dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello con sentenza del 3 aprile 2009.

· Con decreto di accusa del 21 settembre 2009 del Ministero Pubblico del Cantone Ticino è stato condannato per contravvenzione alla LStup alla pena pecuniaria di fr. 300.-.

C.
Con decisione del 7 ottobre 2009, richiamata la sentenza del 23 ottobre precedente, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Cantone Ticino (SPI; ora Sezione della popolazione, in seguito SP) ha comunicato all'interessato che, giusta gli art. 63 e 66 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), nonché l'art. 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
dell'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.21), il permesso di domicilio C CE/AELS emesso a suo favore veniva revocato. A A._______ è stato inoltre indicato che al momento della scarcerazione egli avrebbe dovuto lasciare il territorio svizzero. In proposito va detto che sulla base delle precedenti condanne penali nei confronti dell'interessato, la citata autorità cantonale aveva già emesso 4 ammonimenti nei suoi confronti, minacciandolo in caso di recidiva di espulsione, segnatamente in data 23 novembre 1995, 25 gennaio 2000, 20 luglio 2001 e 9 maggio 2007.

D.
Con scritto del 2 dicembre 2009 la SPI ha ingiunto alla Polizia cantonale a Lugano di assumere a verbale l'interessato per garantire il suo diritto di essere sentito preliminarmente all'emanazione di un divieto d'entrata nei suoi confronti. Ciò che è avvenuto con il rapporto d'esecuzione del 18 dicembre 2009.

E.
In data 9 giugno 2010, l'UFM ha emanato nei confronti dell'interessato un divieto d'entrata sul territorio svizzero valido sino al 8 giugno 2025, ossia per 15 anni. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha ritenuto il comportamento dell'interessato una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici con pericolo di recidiva (art. 67 cpv. 1 lett. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr). Per gli stessi motivi l'autorità inferiore ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. L'UFM ha in particolare evidenziato che A._______ non risulta essersi integrato in Svizzera avendo delinquito sistematicamente e in maniera grave dal 1995.

F.
Con ricorso dell'8 luglio 2010, A._______ ha chiesto l'annullamento del provvedimento amministrativo. A sostegno del proprio gravame egli ha rilevato di essere uscito dalla situazione di perenne delinquenza con il sostegno della propria compagna, che, se venisse confermato il provvedimento, difficilmente potrebbe ancora frequentare.

G.
Con decisione del 13 agosto 2010, il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino ha disposto la liberazione condizionale di A._______ a far tempo dal 18 agosto successivo. Nella propria decisione il citato Giudice ha tenuto conto della vita anteriore, della personalità nonché del comportamento in genere di A._______, rilevando che le condizioni per la liberazione condizionale ai 2/3 di pena erano date in caso di regolare espatrio dalla Svizzera. L'istanza giudiziaria ticinese ha anche indicato che non era possibile "esprimere una vera e propria prognosi in merito al comportamento futuro [del ricorrente] in relazione al rischio di nuovi reati a causa della mancanza di informazioni affidabili" (cfr. sentenza del 13 agosto 2010 del Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino, consid. 4).

H.
Con ordinanza del 30 settembre 2010, facendo seguito alla richiesta del ricorrente del 16 agosto precedente e alla luce della documentazione prodotta il 23 settembre successivo, il presente Tribunale ha accolto la domanda di esenzione del pagamento delle spese procedurali.

I.
Con osservazioni del 19 ottobre 2010, l'UFM ha chiesto di dichiarare il ricorso infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'autorità di prime cure ha rilevato che la riserva concernente la libera circolazione delle persone per motivi di ordine pubblico posta dall'Accordo di libera circolazione consente in casi singoli e in presenza di una debita giustificazione, di apportare restrizioni all'esercizio di un diritto direttamente derivato dal Trattato. L'UFM ha pure ribadito che il ricorrente è stato condannato per reati "oggettivamente gravi", come pure che lo stesso non ha dimostrato di avere interessi privati all'annullamento della decisione, tali da prevalere sull'interesse pubblico al suo allontanamento dal territorio svizzero.

J.
Con replica del 26 novembre 2010, A._______ ha chiesto nuovamente l'annullamento della decisione in esame, e subordinatamente la riduzione del divieto d'entrata ad un massimo di tre anni. A fondamento della propria richiesta il ricorrente ha allegato di aver sempre lavorato onestamente in Svizzera, di avere avuto i problemi di droga unicamente dopo l'anno 2000 e dopo aver perso il proprio lavoro, come pure di non potere più vedere la propria compagna, qualora il divieto d'entrata restasse, poiché essa, gravemente malata, non avrebbe la possibilità di recarsi al suo domicilio.

K.
Con duplica del 22 dicembre 2010, l'UFM ha ribadito le proprie motivazioni chiedendo al presente Tribunale di confermare la decisione di divieto di entrata emanata il 9 giugno 2010.

Diritto:

1.

1.1. Riservate le eccezioni previste all'art. 32
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF.

1.2. In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell' Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).

1.3. Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTAF).

1.4. A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
52 PA).

2.
Ai sensi dell'art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e sentenza A-2682/2007 del Tribunale amministrativo federale del 7 ottobre 2010 consid. 1.2 e 1.3).

3.

3.1. Il divietod'entrata in Svizzera è disciplinato dall'art. 67
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).

3.2. Conformemente all'attuale art. 67 cpv. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64d capoverso 2 lettere a-c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr).

3.3. La predetta modifica di legge non ha previsto alcuna disposizione transitoria inerente all'introduzione del nuovo art. 67
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr. Occorre dunque esaminare se l'applicazione della nuova norma agli elementi di fatto presi in considerazione dall'UFM, ponga un problema di retroattività illecita. Se il nuovo diritto deve essere applicato ad una fattispecie, verificatasi prima della sua entrata in vigore, ma che esplica a tutt'oggi i suoi effetti, l'applicazione della nuova legge, riservato il principio della buona fede, è in linea generale ammissibile (cfr. Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 337 segg. e anche sentenza del TAF C-2482/2009 del 28 gennaio 2010, consid. 6.2, pag. 10 e DTAF 2009/3 consid. 3.2, pag. 29 seg.). In concreto ne discende che, alla presente causa, il nuovo diritto è applicabile, essendo il divieto d'entrata emanato nei confronti del ricorrente tuttora effettivo.

3.4. L'attuale art. 67 cpv. 2 lett. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr corrisponde al previgente art. 67 cpv. 1 lett. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr (RU 2007 5437). Ai sensi dell'art. 67 cpv. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr un divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Esso può tuttavia essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. Siccome la prassi previgente dell'UFM, per quanto concerne la disposizione del divieto d'entrata, è compatibile con tali principi (cfr. FF 2009 7752), in definitiva non vi sono mutamenti sostanziali.

3.5. Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).

3.6. L'OASA, in particolare l'art. 80 cpv. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht, Zürich 2009, art. 67
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr, cifra 2).

4.
Il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è applicabile solo se l'Accordo non contiene disposizioni derogatorie o se prevede disposizioni più favorevoli (cfr. art. 2 cpv. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr).

4.1. Giusta l'art. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi del'art. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1., DTF 131 II 352 consid. 3.1., DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).

4.2. Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1.; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).

4.3. In particolare i reati di droga sono considerati gravi e tali da ledere l'ordine pubblico nonché la sicurezza della società e giustificano pertanto l'intervento rigoroso e deciso da parte delle autorità competenti. La protezione della collettività, di fronte allo sviluppo del traffico della droga, costituisce indubbiamente un interesse pubblico preponderante che giustifica l'emissione di una misura di allontanamento nei confronti di chi si è reso punibile di gravi infrazioni contro la legislazione sugli stupefacenti. Tali atti criminosi costituiscono in effetti un reale pericolo per la salute e la vita di numerose persone (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_313/2010 del 28 luglio 2010 consid. 5.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale C-8304/2007 del 2 settembre 2009 consid. 9.2 e giurisprudenza ivi citata). Gli individui coinvolti nel traffico di sostanze stupefacenti devono dunque attendersi l'adozione di misure di allontanamento o di divieto d'entrata nei loro confronti, dettate dalla legittima necessità di proteggere la collettività. Tale severità è pure condivisa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (DTF 129 II 215 consid. 7.3 pag. 222, DTF 125 II 521 consid. 4a/aa pag. 526 seg.). A questo titolo giova rilevare come secondo la giurisprudenza della CGCE, il semplice consumo di stupefacenti è già tale da costituire un pericolo per la società, proprio a giustificare, in un'ottica di preservazione della salute e dell'ordine pubblici, delle misure speciali nei confronti degli stranieri che violano la legislazione nazionale sugli stupefacenti (cfr. sentenze della Corte di giustizia del 10 febbraio 2000, Nazli, C-340/97, in Raccolta di giurisprudenza 2000, pag. I-00957, punti 57 e 58, Calfa, C-348/96, in Raccolta di giurisprudenza 1999, p. I-0011, punto 22, cfr. inoltre l'allegato alla direttiva 64/221/CEE, let. b, ch. 1).

5.

5.1. I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 pag. 184 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).

5.2. Inoltre l'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).

6.

6.1. Nella fattispecie che qui ci riguarda, dagli atti di causa si evince che l'interessato è stato condannato ripetutamente dal 1995 per infrazioni e contravvenzioni alla LStup e alla LCStr, oltre che per reati contro il patrimonio segnatamene danneggiamento e tentato furto (cfr. incarto dell'UFM). Complessivamente, oltre alla sentenza della Corte delle assise correzionali di Lugano del 23 gennaio 2009, su cui l'UFM ha fondato il proprio provvedimento, A._______ è stato ritenuto colpevole di innumerevoli reati e condannato complessivamente ad una pena pari a poco più di 53 mesi di detenzione (sia in espiazione sia sospesi condizionalmente), nonché al pagamento di fr. 1'800.-.

6.2. Nello specifico, nella sentenza sopracitata, i giudici penali hanno ritenuto che l'interessato ha "venduto ca. 527 grammi di eroina; offerto complessivamente ca. 100 grammi di eroina; detenuto 80.76 grammi di eroina (grado di purezza tra 13 e 29%) destinata in parte alla vendita e in parte ad essere offerta", come pure "consumato almeno 120 grammi di eroina, nonché detenuto per uso personale ca. 15 grammi di eroina, 1 pastiglia di ecstasy, 2.26 grammi di hashish e una pastiglia di LSD" (cfr. sentenza penale, pag. 23). E inoltre stato rilevato come "Mancini abbia agito con reiterazione e con notevole ingegno ed iniziativa criminale ... Egli si pone pertanto ad un livello di pericolosità superiore a quello dello spacciatore di strada, avendo egli la costante disponibilità di quantitativi ingenti ... Mancini ha commesso i fatti oggi a giudizio a neanche 9 mesi di distanza dall'ultima condanna, non desistendo nemmeno dopo l'arresto per l'ingente traffico di cui all'atto di accusa principale, ma ricadendo prontamente ... Se ne deve concludere che la visione prevalente è quella di un Mancini privo di reali prospettive di recupero professionale, e soprattutto irrimediabilmente vittima della debolezza di carattere che lo porta a ricadere nei reati di stupefacente, senza nulla apprendere dai procedimenti penali, dalle condanne e dalle carcerazioni ... Per gli stessi motivi, la Corte ha formulato una prognosi assolutamente negativa, ragione per cui la pena non è stata posta al beneficio della sospensione condizionale ..." (cfr. sentenza penale, pag. 19 e 20). Statuendo su ricorso per cassazione, in cui Mancini ha ammesso parzialmente i fatti imputatigli, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha confermato il giudizio dell'autorità inferiore, ad eccezione del dispositivo no. 4 inerente alcuni oggetti di confisca.

Va rilevato inoltre che, con sentenza del 13 agosto 2010, il Giudice dell'applicazione della pena del Cantone Ticino ha considerato che le condizioni attuali per concedere all'interessato la liberazione condizionale sono date "in caso di regolare espatrio dalla Svizzera" (cfr. sentenza del giudice dell'applicazione della pena, pag. 3 e 4). Inoltre il citato Giudice ha determinato che "non è possibile esprimere una vera e propria prognosi in merito al comportamento futuro del richiedente in relazione al rischio di nuovi reati a causa della mancanza di informazioni affidabili" (cfr. sentenza del giudice dell'applicazione della pena, pag. 4).

6.3. A fronte di quanto sopra, il presente Tribunale sottolinea che i fatti perpetrati dal ricorrente sono oggettivamente gravi - anche nell'ottica dell'ALC - tenuto conto in particolare dei beni giuridici toccati segnatamente la salute pubblica e l'integrità fisica, con la violazione della LStup. Inoltre dall'istruttoria è emerso che il ricorrente è pesantemente recidivo, tanto da dover costatare un certo carattere di irriducibilità; a nulla sono serviti i 4 ammonimenti della SPI, con cui lo si minacciava in caso di recidiva dell'espulsione, segnatamente in data 23 novembre 1995, 25 gennaio 2000, 20 luglio 2001 e 9 maggio 2007. Infine nemmeno è possibile emettere una prognosi positiva nei confronti del ricorrente tale da indicare che il rischio di comportamenti delittuosi futuri sembri fugato o perlomeno ridotto.

6.4. Ne discende che A._______ è una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società tale da legittimare l'emanazione del divieto d'entrata quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che il ricorrente, condannato per infrazione aggravata alla LStup, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata previsto dall'art. 67
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LStr. Il diritto interno non gli è dunque più favorevole dell'Accordo.

7.

7.1. Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 15 anni, rispetta il principio di proporzionalità.

7.2. A tale proposito occorre esaminare, se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 15 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole fra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DTF 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

7.3. Quanto agli interessi privati dell'interessato, egli ha sottolineato di avere lavorato in Svizzera sempre in modo onesto, di essere incorso in problemi di droga unicamente dopo il 2000 e di non poter più incontrare la propria compagna, residente in Ticino e gravemente malata, qualora il divieto d'entrata resti quello espresso dall'autorità di prime cure. Egli fa dunque anche valere implicitamente l'applicazione dell'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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CEDU, che tutela la vita privata e familiare delle persone.

Questa disposizione non garantisce tuttavia il diritto ad entrare in un determinato Stato (cfr. in questo senso segnatamente DTF 126 II 377 consid. 2b/cc; 125 II 633 consid. 3; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Rivista di diritto amministrativo e di diritto tributario, RDAT 1 1997 pag. 282). Quanto all'art. 13 cpv. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), che garantisce il diritto alla vita privata e familiare, la protezione accordata corrisponde sostanzialmente a quella dell'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
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CEDU (cfr. DTF 137 I 167 consid. 7). Affinché uno straniero possa prevalersi di tale disposizione, deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera. Questo diritto non ha però valenza assoluta; ai sensi dell'art. 8 cpv. 2
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CEDU un'ingerenza delle autorità rimane possibile (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e 2.). Protetti dalle suddetta disposizione sono in particolare i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione. Eccezionalmente sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni se vi è un particolare rapporto di dipendenza fra loro (DTF 129 II 11 consid. 2). La protezione della vita familiare comprende sia le situazioni in cui si pone la questione della regolamentazione di un diritto di presenza, rispettivamente di un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno per i membri della famiglia, sia le situazioni che non hanno alcun rapporto con un diritto di presenza propriamente detto (cfr. Martin Bertschi/Thomas Gächter, Der Anwesenheitsanspruch aufgrund der Garantie des Privats- und Familienlebens, in: Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht/Gemeindeverwaltung, ZBl 2003, pag. 241). La protezione della vita familiare si estende dunque a diversi aspetti della stessa. In altri termini, la concretizzazione dell'art. 8
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CEDU nel diritto degli stranieri, non si limita alla riconoscenza di un diritto di presenza o alla protezione contro una misura di allontanamento, ma può anche implicare la garanzia di un diritto d'entrata e di presenza temporaneo nello Stato membro (Philip Grant, La protezione della vita familiare e della vita privata nel diritto degli stranieri, Basilea/Ginevra/Monaco 2000, pag. 293 e 321). Secondo una costante giurisprudenza, la protezione consacrata dalla disposizione convenzionale si limita tuttavia alla famiglia in senso stretto, ovvero ai coniugi e ai figlio minorenni, sempreché una relazione effettiva ed intatta esista (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_110/2009 del 7 aprile 2009 consid. 2.3 e giurisprudenza ivi
citata). Escluse delle circostanze particolari, i fidanzati o i concubini non sono abilitati ad invocare l'art. 8
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CEDU (cfr. sentenza del Tribunale federale del 2 novembre 2010 2C_225/2010 consid. 2.2).

A._______ non può dunque prevalersi di tale disposizione per quanto concerne la sua compagna, la quale non può essere considerata un famigliare in senso stretto. Dalle emergenze istruttorie risulta inoltre che egli non ha altri rapporti familiari vincolanti in Svizzera: rientrato dalla Svizzera il 18 agosto 2010, egli vive attualmente presso la propria madre a ... in provincia di ... (Italia); a provvedere del suo sostentamento è inoltre il fratello, il quale vive anch'egli in provincia di .... Ne consegue che l'art. 8
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CEDU non trova applicazione nel caso di specie.

7.4. Il ricorrente, come più sopra già esposto, si è reso protagonista di crimini particolarmente pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblici e che riguardano beni giuridici estremamente sensibili, quali la salute e l'integrità fisica. Occorre anche sottolineare che dagli atti di causa è emerso che le violazioni alla LStup sono cominciate ben prima ossia già nel 1995 (cfr. incarto dell'UFM, decreto d'accusa del Cantone Ticino del 4 ottobre 1995); e si sono protratte sino al 2009. La sua attività delittuosa si è dunque manifestata per un lungo periodo interrotto a seguito delle carcerazioni.

7.5. Date le circostanze, la ponderazione degli interessi in presenza conduce a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._______ prevale su quello di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Il Tribunale ritiene inoltre che il divieto d'entrata della durata di 15 anni appare proporzionato allo scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura.

8.
A fronte di quanto sopra menzionato, l'UFM con decisione del 1° aprile 2010 non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA).

Per questi motivi il ricorso va respinto.

9.
Visto che la domanda di dispensa dalle spese processuali è stata accolta dal Tribunale, queste non vengono percepite (art. 65
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Non si percepiscono spese di procedura.

3.
Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)

- autorità inferiore (incarto n. di rif. SYMIC ... di ritorno)

- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

La presidente del collegio: Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani Manuel Borla

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LTF).

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4982/2010
Date : 18 mai 2012
Publié : 24 mars 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Divieto d'entrata


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 1  3  5  16
CEDH: 8
Cst: 13
LEtr: 2  63e  67
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82e
OASA: 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA: 5  48  49  50e  62  65
Répertoire ATF
125-II-521 • 125-II-633 • 126-II-377 • 129-II-11 • 129-II-215 • 130-II-1 • 130-II-176 • 130-II-493 • 131-I-91 • 131-II-352 • 133-I-110 • 135-I-143 • 135-I-176 • 136-II-5 • 136-IV-97 • 137-I-167
Weitere Urteile ab 2000
2C_110/2009 • 2C_225/2010 • 2C_313/2010 • 2C_378/2007 • 2C_664/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • ordre public • recourant • questio • tribunal fédéral • cedh • 1995 • fédéralisme • tribunal administratif fédéral • ministère public • stupéfiant • héroïne • mois • mesure d'éloignement • période d'essai • intérêt public • autorité inférieure • garantie de la libre circulation des personnes • décision • libération conditionnelle
... Les montrer tous
BVGE
2011/1 • 2009/3
BVGer
A-2682/2007 • C-2482/2009 • C-8304/2007
AS
AS 2010/5925 • AS 2007/5437
FF
2002/3424 • 2009/7737 • 2009/7752
EU Richtlinie
1964/221