[AZA]
C 369/99 Rl

IIe_Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer
et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt_du_16_mars_2000

dans la cause

Office cantonal de l'emploi, Service du placement
professionnel, rue des Glacis-de-Rive 4-6, Genève,
recourant,

contre

P.________, intimé,

et

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-
chômage, Genève

Vu la décision du 12 mars 1999, par laquelle le Ser-
vice du placement professionnel de l'Office cantonal gene-
vois de l'emploi (ci-après : le SPP) a prononcé une suspen-
sion de cinq jours du droit de P.________ à l'indemnité de
chômage, en raison de recherches personnelles d'emploi
insuffisantes au mois de février 1999;
vu la décision du 6 mai 1999, par laquelle le Groupe
de réclamations de l'Office cantonal genevois de l'emploi a
rejeté la réclamation formé par le prénommé contre cette
décision;
vu le jugement du 12 août 1999, par lequel la Commis-
sion cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-
chômage (ci-après : la caisse) a admis le recours formé par
l'assuré contre la décision précité et invité la caisse de
chômage à verser les indemnités retenues;
vu le recours de droit administratif interjeté par le
SPP, qui conclut à l'annulation de ce jugement;

a_t_t_e_n_d_u
:

que le litige porte sur la suspension du droit de
l'intimé à l'indemnité de chômage;
que selon l'art. 17 al. 1
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 17 Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo - 1 L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
1    L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
2    L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.70
2bis    L'annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b.71
3    L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:
a  partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b  partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c  fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
4    Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
5    L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.74
LACI, l'assuré est tenu avec
l'assistance de l'office du travail d'entreprendre tout ce
qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le
chômage ou l'abréger;
qu'en particulier, il lui incombe de chercher du tra-
vail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait
précédemment;
qu'il doit pouvoir apporter la preuve des efforts
qu'il a fournis;
que d'après l'art. 30 al. 1 let. c
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 30 - 1 L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se:
1    L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se:
a  è disoccupato per propria colpa;
b  ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro;
c  non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata;
d  non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo;
e  ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare, oppure
f  ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione.
g  durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente.
2    Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.138
3    La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l'articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.139 L'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.140
3bis    Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.141
4    Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.
LACI, l'assuré sera
suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne
fait pas son possible pour trouver un travail convenable;
que pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail conve-
nable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que
de la qualité de ses recherches (ATF 120 V 76 consid. 2,
112 V 217 consid. 1b et les arrêts cités);
que si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il dé-
ploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne
saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité, à
raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il
aurait concentré ses offres de services sur une très courte
période (arrêt non publié R. du 5 juillet 1988 [C 14/88]);
qu'en l'espèce, l'assuré a effectué, durant le mois de
février 1999, neufs recherches d'emploi, dont huit datées
et envoyées le même jour, soit le 22 février 1999;
qu'ainsi qu'on l'a vu, cela ne constitue pas un motif
suffisant pour suspendre le droit à l'indemnité de l'inti-
mé;
qu'il ressort toutefois du dossier que celui-ci s'est
limité, pour l'essentiel, à adresser des lettres de candi-
dature spontanée à diverses entreprises de la place;
qu'en règle générale, seules les offres d'emploi pour
des postes annoncés vacants peuvent être considérées comme
qualitativement suffisantes au regard de l'obligation de
l'assuré de diminuer son chômage (cf. Jacqueline Chopard,
die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich
1998, p. 138);
que dès lors, si l'on prend en compte ces deux élé-
ments, il faut admettre à l'instar du SPP, que l'intimé n'a
pas fait tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui
pour trouver du travail conformément à l'art. 17 al. 1
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 17 Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo - 1 L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
1    L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
2    L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.70
2bis    L'annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b.71
3    L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:
a  partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b  partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c  fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
4    Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
5    L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.74

LACI;
que la suspension, d'une durée de cinq jours, corres-
pondant à une faute de gravité légère, apparaît appropriée
aux circonstances, compte tenu du fait que l'assuré a déjà
fait l'objet d'une première décision de suspension de son
droit à l'indemnité pour les mêmes motifs (art. 45 al. 2
let. b
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione - (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI)
1    Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo:
a  la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato;
b  l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione.
2    La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso.
3    La sospensione è di:
a  1-15 giorni in caso di colpa lieve;
b  16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave;
c  31-60 giorni in caso di colpa grave.
4    Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo:
a  ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure
b  ha rifiutato un'occupazione adeguata.
5    Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
OACI);
que le recours se révèle par conséquent bien fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p_r_o_n_o_n_c_e
:

I. Le recours est admis et le jugement du 12 août 1999 de
la Commission cantonale genevoise de recours en matiè-
re d'assurance-chômage est annulé.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la
Commission cantonale genevoise de recours en matière
d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi,
groupe réclamations, du canton de Genève, et au
Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 16 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : C 369/99
Data : 16. marzo 2000
Pubblicato : 16. marzo 2000
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Assicurazione contro la disoccupazione
Oggetto : [AZA] C 369/99 Rl IIe_Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président,


Registro di legislazione
LADI: 17 
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 17 Obblighi dell'assicurato e prescrizioni di controllo - 1 L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
1    L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
2    L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.70
2bis    L'annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b.71
3    L'assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:
a  partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b  partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c  fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
4    Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
5    L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.74
30
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LADI Art. 30 - 1 L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se:
1    L'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se:
a  è disoccupato per propria colpa;
b  ha rinunciato a detrimento dell'assicurazione contro la disoccupazione a pretese di salario o di risarcimento verso l'ultimo datore di lavoro;
c  non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata;
d  non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo;
e  ha fornito indicazioni inveritiere o incomplete oppure ha violato altrimenti l'obbligo di informare o di annunciare, oppure
f  ha indebitamente ottenuto o tentato di ottenere l'indennità di disoccupazione.
g  durante la fase di progettazione ha ricevuto indennità giornaliere (art. 71a cpv. 1) e, terminata questa fase, non è in grado per colpa sua di intraprendere un'attività lucrativa indipendente.
2    Il servizio cantonale pronuncia le sospensioni di cui al capoverso 1 lettere c, d e g, nonché secondo il capoverso 1 lettera e qualora sia stato violato l'obbligo di informare o di annunciare rispetto ad esso o all'ufficio del lavoro. Negli altri casi decidono le casse.138
3    La sospensione vale soltanto per i giorni in cui il disoccupato soddisfa i presupposti per il diritto all'indennità. Il numero dei giorni di sospensione è computato nel numero massimo di indennità giornaliere giusta l'articolo 27. La durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni al massimo.139 L'esecuzione della sospensione decade sei mesi dopo l'inizio del termine di sospensione.140
3bis    Il Consiglio federale può prescrivere una durata minima di sospensione.141
4    Se una cassa non sospende un disoccupato dal diritto all'indennità, pur esistendone un motivo, la sospensione è decisa dal servizio cantonale.
OADI: 45
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OADI Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione - (art. 30 cpv. 3 e 3bis LADI)
1    Il termine di sospensione del diritto all'indennità decorre dal primo giorno dopo:
a  la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all'assicurato;
b  l'atto o l'omissione per cui è stata decisa la sospensione.
2    La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso.
3    La sospensione è di:
a  1-15 giorni in caso di colpa lieve;
b  16-30 giorni in caso di colpa mediamente grave;
c  31-60 giorni in caso di colpa grave.
4    Vi è colpa grave se l'assicurato, senza valido motivo:
a  ha abbandonato un'occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure
b  ha rifiutato un'occupazione adeguata.
5    Se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Registro DTF
112-V-215 • 120-V-74
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sforzo • offerta di servizio • indennità di disoccupazione • mese • tribunale federale delle assicurazioni • sion • decisione • ricorso di diritto amministrativo • cassa di disoccupazione • tennis • segreteria di stato dell'economia • occupazione adeguata • ufficio del lavoro • incombenza