Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4F 12/2014
Sentenza del 15 dicembre 2014
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Klett, Presidente,
Hohl, Niquille,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Rinaldo Maderni,
istante,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Elio Brunetti,
controparte,
II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
C.A.________,
Franco Ramelli.
Oggetto
revisione,
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 4A 593/2013 del 5 maggio 2014.
Fatti:
A.
La D.________SA, la E.________SA, A.A.________ e C.A.________ hanno chiesto con petizione 24 marzo 1998 al Pretore del distretto di Bellinzona di condannare B.________ ed F.________ (poi dimesso dalla causa) a pagare loro fr. 2'489'000.--. Con decreto 21 dicembre 2012 il Pretore ha accertato la mancanza di interesse nella lite e ha stralciato la causa senza attribuire ripetibili, ma mettendo gli oneri processuali di fr. 10'000.-- a carico degli attori.
B.
Con sentenza 28 ottobre 2013 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento di un reclamo inoltrato da B.________, riformato il giudizio di primo grado e condannato A.A.________, C.A.________ e la E.________SA in liquidazione a rifondere al convenuto fr. 35'000.-- per ripetibili.
C.
A.A.________ è insorto al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 29 novembre 2013, postulando la riforma della sentenza cantonale nel senso che il reclamo sia respinto e la decisione di primo grado confermata.
Con risposta 6 febbraio 2014 B.________ ha proposto in via principale di dichiarare il ricorso inammissibile e in via subordinata di respingerlo. Questa determinazione è stata comunicata al ricorrente con decreto del 7 febbraio 2014, avvertendolo che eventuali osservazioni dovevano pervenire al Tribunale federale entro il 24 febbraio 2014.
Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile con sentenza del 5 maggio 2014.
D.
Il 4 giugno 2014 A.A.________ ha inoltrato, prevalendosi dell'art. 121 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: |
|
a | sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; |
b | il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; |
c | il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; |
d | il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. |
Con osservazioni 13 giugno 2014 il giudice supplente Franco Ramelli ha riconosciuto di aver svolto una consulenza per l'istante negli anni 2000/2001, ma ha indicato che essa, come quella fornita in un periodo più recente dall'avvocato con cui condivide lo studio legale, non concerneva la predetta causa.
La Corte cantonale e B.________ hanno, con scritti del 23 rispettivamente del 24 giugno 2014, rinunciato a pronunciarsi e comunicato di rimettersi al giudizio del Tribunale federale.
Il 3 luglio 2014 A.A.________ ha inoltrato delle osservazioni a quanto comunicato dal giudice supplente nelle quali chiede che quest'ultimo indichi, " se e in quale misura egli si sia occupato di vertenze riguardanti la fallita D.________SA " e " come il mandato precedentemente suo sia poi stato assunto dal suo collega di studio ".
Diritto:
1.
Giusta l'art. 121 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 121 Violazione di norme procedurali - La revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata se: |
|
a | sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione; |
b | il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte; |
c | il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni; |
d | il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 124 Termine - 1 La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale: |
|
1 | La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale: |
a | per violazione delle norme sulla ricusazione, entro 30 giorni dalla scoperta del motivo di ricusazione; |
b | per violazione di altre norme procedurali, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza; |
c | per violazione della CEDU111, entro 90 giorni da quello in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo diviene definitiva ai sensi dell'articolo 44 CEDU; |
d | per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale. |
2 | Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo: |
a | in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 capoversi 1 e 2 lettera b; |
b | negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 capoverso 1. |
3 | Sono fatti salvi i termini particolari di cui all'articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 13 giugno 2008112 sulla responsabilità civile in materia nucleare.113 |
Per costante giurisprudenza la parte che si prevale di un motivo di ricusa deve farlo valere, pena la perenzione del diritto, non appena ne viene a conoscenza. Nella fattispecie l'istante ha saputo che un giudice supplente ha partecipato all'emanazione della sentenza del 5 maggio 2014 unicamente con l'intimazione del dispositivo. Una parte può infatti partire dal presupposto che la Corte adita statuisca nella sua composizione ordinaria, senza fare capo a giudici supplenti. Inoltre se, come in concreto, la composizione del collegio giudicante non è conosciuta in anticipo, non si può nemmeno pretendere che la parte introduca preventivamente un'istanza di ricusa (cfr. DTF 128 V 82 consid. 2b; DTF 116 Ia 485 consid. 2c). Il fatto che il giudice supplente Franco Ramelli abbia già partecipato alla pronunzia di altre due sentenze in cui la I Corte di diritto civile ha respinto altrettanti ricorsi inoltrati dall'istante (sentenze 4A 166/2009 del 29 giugno 2009 e 4A 60/2010 del 20 agosto 2010) non ha quindi per conseguenza la perenzione del diritto di chiederne la ricusa. La domanda di revisione, inoltrata prima dello scadere del termine di 30 giorni dalla ricezione del dispositivo della sentenza è tempestiva.
2.
2.1. Nella domanda in esame viene richiamato e citato l'art. 47 lett. b
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 47 Motivi - 1 Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se: |
|
1 | Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se: |
a | ha un interesse personale nella causa; |
b | ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore; |
c | è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; |
d | è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte; |
e | è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; |
f | per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa. |
2 | Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione: |
a | alla decisione circa il gratuito patrocinio; |
b | alla procedura di conciliazione; |
c | al rigetto dell'opposizione secondo gli articoli 80-84 LEF31; |
d | all'emanazione di provvedimenti cautelari; |
e | alla procedura a tutela dell'unione coniugale. |
2.2. Nelle sue osservazioni il giudice supplente Franco Ramelli indica di aver effettuato a cavallo degli anni 2000/2001 una consulenza per l'istante, ma che la stessa non riguardava l'azione di responsabilità che ha poi originato il litigio sulle ripetibili sfociato nella sentenza di cui viene chiesta la revisione. Ammette poi che i rapporti professionali intercorsi più recentemente fra l'avvocato G.________, con cui condivide lo studio legale, e l'istante gli " sono invece sfuggiti ", ma afferma che neppure tale consulenza era in relazione con la predetta causa.
2.3. Giova innanzi tutto rilevare che la ricusa di un giudice del Tribunale federale non è disciplinata dall'art. 47
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile CPC Art. 47 Motivi - 1 Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se: |
|
1 | Chi opera in seno a un'autorità giudiziaria si ricusa se: |
a | ha un interesse personale nella causa; |
b | ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore; |
c | è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte, il suo rappresentante o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; |
d | è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado incluso, con una parte; |
e | è in rapporto di parentela o affinità in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con il rappresentante di una parte o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; |
f | per altri motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa. |
2 | Non è in sé motivo di ricusazione segnatamente la partecipazione: |
a | alla decisione circa il gratuito patrocinio; |
b | alla procedura di conciliazione; |
c | al rigetto dell'opposizione secondo gli articoli 80-84 LEF31; |
d | all'emanazione di provvedimenti cautelari; |
e | alla procedura a tutela dell'unione coniugale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se: |
|
1 | I giudici e i cancellieri si ricusano se: |
a | hanno un interesse personale nella causa; |
b | hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni; |
c | sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro; |
d | sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore; |
e | per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa. |
2 | La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 36 Domanda di ricusazione - 1 La parte che intende chiedere la ricusazione di un giudice o cancelliere deve presentare una domanda scritta al Tribunale federale non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. |
|
1 | La parte che intende chiedere la ricusazione di un giudice o cancelliere deve presentare una domanda scritta al Tribunale federale non appena viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda. |
2 | Il giudice o cancelliere interessato si esprime sul motivo di ricusazione invocato dalla parte. |
Tale requisito non è manifestamente adempiuto nella fattispecie. Infatti a sostegno della sua tesi, contestata dal giudice supplente, l'istante si limita a produrre tre documenti: una nota professionale dell'avv. Franco Ramelli del 25 aprile 2001 riferita a una pratica " avv. A.A.________ /H.________SA - D.________SA ", la lettera accompagnatoria menzionante nell'oggetto " Pratiche H.________SA " e un parere, datato 16 novembre 2010 e allestito dall'avv. G.________, che indica nell'oggetto " A.A.________ / I.________ (eredità giacente fu J.________) " e nel cui testo invano si cerca un qualsiasi accenno alla causa introdotta il 24 marzo 1998. Si può inoltre osservare che quest'ultima è stata incoata dall'istante con la D.________SA ed altri due litisconsorti, ragione per cui non è nemmeno ravvisabile come essa possa coincidere con la vertenza menzionata nella domanda di revisione, che pare invece contrapporre l'istante alla D.________SA. Ancora più misterioso si appalesa, in ragione del contenuto del menzionato parere giuridico dell'avv. G.________, l'asserito legame fra l'attività di tale legale e la causa che ha provocato la sentenza di cui viene chiesta la revisione. L'istante non può nemmeno supplire a tali carenze con le due
domande poste nelle sue osservazioni del 3 luglio 2014, atteso che il motivo di ricusa in discussione è unicamente realizzato se il giudice è stato il consulente giuridico di una parte (circostanza in concreto pacifica)e ha svolto tale ruolo nella medesima causa.
3.
L'art. 34
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 34 Motivi di ricusazione - 1 I giudici e i cancellieri si ricusano se: |
|
1 | I giudici e i cancellieri si ricusano se: |
a | hanno un interesse personale nella causa; |
b | hanno partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità, consulenti giuridici di una parte, periti o testimoni; |
c | sono coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore ovvero convivono stabilmente con loro; |
d | sono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado, con una parte, il suo patrocinatore o una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità inferiore; |
e | per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia con una parte o il suo patrocinatore, potrebbero avere una prevenzione nella causa. |
2 | La partecipazione a un procedimento anteriore del Tribunale federale non è in sé un motivo di ricusazione. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
|
1 | Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2 | Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. |
3 | L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 30 Procedura giudiziaria - 1 Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
|
1 | Nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto d'essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2 | Nelle azioni civili il convenuto ha diritto che la causa sia giudicata dal tribunale del suo domicilio. La legge può prevedere un altro foro. |
3 | L'udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni. |
giurisprudenza parte dal presupposto che la parvenza di prevenzione non esista tanto verso il mandante, ma piuttosto nei confronti della sua controparte, atteso che l'avvocato potrebbe essere tentato di agire anche quale giudice in modo tale da far sì che il cliente, verso il quale sussiste un rapporto di lealtà, rimanga bendisposto nei suoi confronti (DTF 139 III 433 consid. 2.1.4 e 2.1.5).
Nella fattispecie risulta che l'istante ha affidato due mandati allo studio legale in cui opera l'avv. Franco Ramelli. Il primo si è concluso nel 2001, il secondo nell'autunno 2010. Non è quindi possibile affermare che vi sia un mandato ancora in corso o che lo studio legale abbia agito ancora poco tempo prima per l'istante, atteso che l'istruttoria - condotta dalla Presidente della Corte adita - della causa sfociata nella sentenza di cui è chiesta la revisione è terminata il 24 febbraio 2014. Rimane da esaminare se l'espletazione di tali mandati possa fare ritenere che fra l'istante e lo studio legale in questione vi sia una relazione duratura. Anche qui la risposta dev'essere negativa. Fra i due mandati sono trascorsi 9 anni e in tale lasso di tempo l'istante, rappresentato da un altro avvocato pure diverso dall'attuale patrocinatore, ha adito due volte al Tribunale federale (sopra, consid. 1). Ne segue che non si può nemmeno ritenere che lo studio legale in cui opera l'avv. Franco Ramelli sia quello a cui l'istante si rivolge abitualmente e che l'attività per lui svolta sia tale da causare una parvenza oggettiva di prevenzione nei confronti della controparte. Così stando le cose, non sussiste alcun motivo che avrebbe imposto
al giudice supplente ricusato di astenersi dal partecipare all'emanazione della contestata pronunzia.
4.
Da quanto precede discende che la domanda di revisione si appalesa infondata e come tale va respinta. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a C.A.________ e a Franco Ramelli.
Losanna, 15 dicembre 2014
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Klett
Il Cancelliere: Piatti