Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale
Causa
{T 7}
C 191/02
Sentenza del 15 luglio 2003
IIIa Camera
Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Kernen; Grisanti, cancelliere
Parti
P._________ SA, ricorrente, rappresentato dall'avv. Raffaele Dadò, Via Stazione 9, 6602 Muralto,
contro
Cassa assicurazione disoccupazione, SEI, Werdstrasse 62, 8004 Zurigo, opponente
Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
(Giudizio del 19 giugno 2002)
Fatti:
A.
A seguito di un controllo effettuato dal Segretariato di Stato dell'economia (seco) in data 19 giugno 2001 che aveva messo in evidenza una perdita di lavoro per motivi economici o per intemperie non rispondente alla realtà, le ore pagate ai dipendenti a tale titolo essendo risultate inferiori o addirittura inesistenti rispetto a quelle annunciate, la Cassa disoccupazione del Sindacato Edilizia & Industria (SEI) ha chiesto alla Impresa P._________ SA, mediante decisione del 21 settembre 2001, la restituzione di fr. 95'465.75 per avere percepito indebitamente, durante i mesi di aprile, maggio, giugno e ottobre 1999 come pure nel corso di febbraio e novembre 2000, indennità per lavoro ridotto e per intemperie.
B.
La P._________ SA, patrocinata, pendente lite, dall'avv. Raffaele Dadò, si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, esperiti alcuni atti istruttori e rilevata la lacunosità nonché l'imprecisione dei rapporti giornalieri presentati come pure la loro contraddittorietà con i dati a suo tempo forniti alla Cassa, per pronuncia 19 giugno 2002 ha respinto il gravame.
C.
Sempre patrocinata dall'avv. Dadò, la P._________ SA interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale chiede, in annullamento del giudizio cantonale, la riforma della decisione del 21 settembre 2001 nel senso di limitare all'importo di fr. 25'840.40 l'obbligo di restituzione.
La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre il seco ha rinunciato a determinarsi.
Diritto:
1.
1.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se la P._________ SA sia tenuta o meno a restituire, come statuito dalla Cassa disoccupazione e dai primi giudici, l'importo di fr. 95'465.75 per avere, in tale misura, percepito indebitamente indennità per lavoro ridotto e per intemperie.
1.2 Pur essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2003, la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 non risulta applicabile in concreto, il giudice delle assicurazioni sociali non potendo tenere conto di modifiche di legge e di fatto subentrate successivamente al momento determinante della decisione amministrativa in lite (DTF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
1.3 Giusta l'art. 95 cpv. 1
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 95 Restituzione di prestazioni - 1 La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA386 ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.387 |
|
1 | La domanda di restituzione è retta dall'articolo 25 LPGA386 ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.387 |
1bis | L'assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952388 sulle indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione.389 In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA, l'importo da restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate.390 |
1ter | La cassa che ha versato prestazioni finanziarie per provvedimenti di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione che avrebbero dovuto essere versate da un'altra assicurazione sociale chiede la restituzione delle proprie prestazioni a quest'ultima.391 |
2 | La cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità, indebitamente riscosse, per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori. |
3 | La cassa sottopone una domanda di condono, per decisione, al servizio cantonale. |
La restituzione delle prestazioni secondo tale disposto presuppone che siano adempiute le condizioni per una riconsiderazione o per una revisione processuale della decisione in forza della quale sono state concesse le prestazioni in causa (DTF 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata; cfr. pure DTF 129 V 110). Secondo un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali l'amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato e che non è stata oggetto di controllo giudiziale di merito quand'essa è indubbiamente errata e la sua rettifica è di importante rilevanza. Questi principi sono altresì applicabili nel caso in cui delle prestazioni sono state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, 126 V 23 consid. 4b, 46 consid. 2b, 400 consid. 2b/aa).
1.4 Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto o per intemperie i lavoratori il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile (art. 31 cpv. 3 lett. a
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 31 Presupposti del diritto - 1 I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se: |
|
1 | I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se: |
a | sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS; |
b | la perdita di lavoro è computabile (art. 32); |
c | il rapporto di lavoro non è stato disdetto; |
d | la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro. |
1bis | Per verificare i presupposti del diritto di cui al capoverso 1 lettera d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.144 |
2 | Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie sull'indennità per lavoro ridotto: |
a | per i lavoratori a domicilio; |
b | per i lavoratori il cui tempo di lavoro è variabile entro limiti stabiliti per contratto.145 |
3 | Non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: |
a | i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile; |
b | il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo; |
c | le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. |
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 42 Diritto all'indennità - 1 I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:166 |
|
1 | I lavoratori occupati in rami in cui sono usuali perdite di lavoro dovute ad intemperie hanno diritto all'indennità per intemperie se:166 |
a | sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS e |
b | subiscono una perdita di lavoro computabile (art. 43). |
2 | Il Consiglio federale determina i rami per i quali può essere versata l'indennità. |
3 | Non vi hanno diritto le persone secondo l'articolo 31 capoverso 3. |
SR 837.02 Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) - Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione OADI Art. 46b Perdita di lavoro controllabile - (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI) |
|
1 | La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda. |
2 | Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro. |
Il requisito della controllabilità della perdita di lavoro così esposto o è dato oppure manca (DLA 1998 no. 35 pag. 200 consid. 4b). Al datore di lavoro incombe l'onere della prova, nel senso che esso deve assumersi le conseguenze della mancanza di prove relativamente a tale questione (cfr. art. 36 cpv. 3
SR 837.0 Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI Art. 36 Preannuncio di lavoro ridotto e verifica dei presupposti - 1 Il datore di lavoro che intende pretendere l'indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve preannunciarlo almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto.156 Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.157 |
|
1 | Il datore di lavoro che intende pretendere l'indennità per lavoro ridotto per i suoi lavoratori deve preannunciarlo almeno dieci giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto.156 Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di preannuncio più brevi. Il preannuncio dev'essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di tre mesi.157 |
2 | Il datore di lavoro deve indicare nel preannuncio: |
a | il numero dei lavoratori occupati nell'azienda e di quelli colpiti dal lavoro ridotto; |
b | l'estensione e la durata probabile del lavoro ridotto; |
c | la cassa presso la quale intende far valere il diritto. |
3 | Il datore di lavoro, nel preannuncio, deve motivare la necessità del lavoro ridotto e, in base ai documenti prescritti dal Consiglio federale, rendere verosimile che sono adempiuti i presupposti del diritto all'indennità secondo gli articoli 31 capoverso 1 e 32 capoverso 1 lettera a. Il servizio cantonale può esigere altri documenti necessari all'esame. |
4 | Il servizio cantonale, se giudica che non siano adempiuti uno o più presupposti, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità. Informa in ogni caso il datore di lavoro e la cassa da questo designata. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la procedura di preannuncio.158 |
2.
2.1 Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, i giudici di prime cure hanno già diffusamente evidenziato la grave lacunosità della documentazione di controllo allestita dalla società insorgente, facendo segnatamente notare l'imprecisione e la difficoltà di interpretazione - peraltro ammessa, in sede cantonale, anche dalla stessa parte ricorrente - dei rapporti giornalieri approntati dalla P._________ SA in relazione ai periodi per i quali la Cassa opponente aveva versato le prestazioni di cui è chiesta la restituzione.
2.2 Estrapolando dalle tavole processuali, è così emerso che molti bollettini giornalieri non indicavano le ore di lavoro previste e quelle effettive, mentre altri erano completamente silenti o comunque non quantificavano le ore perse per motivi economici o meteorologici. I primi giudici hanno quindi pure fatto notare come per il cantiere di A.________ non figurassero nemmeno i nominativi degli operai impiegati.
A ciò si aggiunge - circostanza, questa, pure risultante dall'incarto - che la P._________ SA aveva fatto richiesta di indennità per intemperie relativamente a giorni per i quali i rapporti di lavoro (come pure gli estratti salariali dei singoli dipendenti) facevano stato di una piena attività lavorativa (cfr. per es. le indicazioni concernenti l'attività svolta il 7 aprile 1999 presso il cantiere X.________) o comunque attestavano un impedimento di origine meteorologica di minore entità rispetto a quello dichiarato (cfr. per es. le indicazioni concernenti l'attività svolta il 7, 21 e 26 aprile 1999 presso il cantiere Z.________).
2.3 E' evidente che in tali condizioni la società ricorrente non può seriamente mettere in dubbio le conclusioni dell'autorità amministrativa e giudiziaria cantonale, che non ha ritenuto sufficientemente controllabili il tempo e la perdita di lavoro in esame, e si è sostanzialmente fondata, per determinare l'importo di cui si chiede la restituzione, sui dati risultanti dai conteggi salariali rilasciati dal datore di lavoro medesimo, i quali, una volta di più dimostrano l'inattendibilità delle indicazioni fornite alla Cassa per ottenere le prestazioni indebitamente riscosse (sul cui importo peraltro non sussistono contestazioni), e complessivamente meglio riflettono - nella misura in cui una tale verifica è possibile - quelli che sono i rilevamenti contenuti nei rapporti di cantiere.
2.4 Non sono atti a modificare tale convincimento i conteggi prodotti successivamente (sull'inidoneità di simili documenti ai fini della controllabilità della perdita di lavoro cfr. DLA 1998 no. 35 pag. 195), pendente lite, dall'insorgente, i quali farebbero stato di un obbligo di restituzione di soli fr. 25'840.40. A tal proposito basta rilevare, dopo un loro esame, che anch'essi, oltre a contrastare con gli estratti salariali rimessi ai propri dipendenti, presentano molteplici lacune e imprecisioni.
2.5 Per il resto, la società ricorrente non solleva ulteriori censure degne di nota. Per quanto attiene in particolare all'obbligo di controllo da parte dell'amministrazione, va rammentato agli interessati che, di principio, per ovvi motivi di praticabilità, le necessarie verifiche possono essere effettuate anche solo successivamente alla fase di versamento delle indennità (DTF 124 V 384 consid. 2c).
3.
Stante quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo si appalesa infondato, mentre meritano di essere confermate la pronuncia cantonale impugnata e la decisione della Cassa.
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, alla Sezione cantonale del lavoro e al Segretariato di Stato dell'economia.
Lucerna, 15 luglio 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: