Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte I
A-40/2008
{T 0/2}
Sentenza del 15 settembre 2009
Composizione
Giudici Markus Metz (presidente del collegio), Pascal Mollard, Marianne Ryter Sauvant,
cancelliere Marco Savoldelli.
Parti
X._______,
ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Imposta sul valore aggiunto,
periodo 4. trimestre 1996-2. trimestre 2001.
Fatti:
A.
La ditta X._______ è una società anonima che ha quale scopo sociale iscritto a registro di commercio (...). Secondo quanto da lei stessa indicato e quindi appurato dalle autorità fiscali, la sua attività consiste in realtà nella gestione di uno stabile industriale di sua proprietà, che sorge sulla particella no. (...) RFD del Comune di (...), da lei locato a terzi. La X._______ ha ottenuto l'iscrizione su base volontaria nel registro dei contribuenti per l'imposta sul valore aggiunto dal 1. ottobre 1996.
B.
Nei mesi di settembre e novembre 2001, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha effettuato una visita presso gli uffici della contribuente. In quell'occasione, essa ha rilevato errori di trattamento fiscale, segnatamente in relazione ad importanti opere di ristrutturazione ed ampliamento effettuati tra il 1994 e il 1996, che avevano comportato la sopraelevazione di due piani dello stabile citato: al già esistente piano terreno, locato dal 1. luglio 1994 ad una ditta della regione, erano stati infatti aggiunti un primo e un secondo piano, locati a loro volta a partire dal 1. gennaio 1997 ad un'altra ditta della regione. A seguito di ciò, l'AFC ha quindi emesso il conto complementare no. (...) di fr. 269'012.00 (in base ai calcoli riportati dall'AFC medesima: fr. 269'012.30), oltre a interessi di mora del 5% a partire dal 30 agosto 1997 e la nota di credito no. (...) di fr. 82'470.00.
Secondo l'AFC, l'ammontare della ripresa effettuata è da ricondurre ai motivi seguenti: (1) alla constatazione che le contribuente aveva dichiarato l'imposta sulle pigioni incassate ma non fatturate ai locatari dell'immobile di sua proprietà nel periodo 1.1.1995-30.9.1996 (conto complementare, p.to 1); (2) alla constatazione della mancanza degli estremi per far valere la nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta precedente giusta l'art. 33
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
Sempre per l'AFC, la nota di credito menzionata si giustifica invece sulla base dell'applicazione della differente normativa, ancorata nell'art. 42
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
C.
Il 27 dicembre 2001, la contribuente ha scritto all'AFC comunicandole di non concordare con l'esito del controllo effettuato. Conseguentemente, ha chiesto l'emissione di una decisione impugnabile.
D.
Con decisione del 16 gennaio 2003, l'AFC ha confermato la ripresa fiscale di cui sopra come pure la nota di credito ad essa correlata. Detta decisione è stata oggetto di reclamo il 14 febbraio successivo.
E.
ll 16 novembre 2007, l'AFC (autorità inferiore) ha respinto il reclamo presentato dalla contribuente, decidendo di confermare integralmente sia il conto complementare no. (...) sia la nota di credito no. (...).
F.
Questa ulteriore decisione è stata impugnata dalla X._______ (ricorrente) con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale del 3 gennaio 2008.
Confermando di riconoscere di aver dichiarato e pagato a torto l'imposta sulle pigioni incassate ma non fatturate ai locatari dell'immobile di sua proprietà, con tale atto essa: (1) ribadisce, sulla base dell'art 33
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
Di conseguenza, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, la ricorrente fa rinvio al reclamo interposto domandando: (1) in via principale, in applicazione dell'art. 33
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
G.
La risposta dell'AFC data del 28 febbraio 2008. Facendo riferimento alla decisione impugnata, con tale atto essa chiede che il ricorso venga respinto.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto.
Diritto:
1.
1.1 Lo scrivente Tribunale è competente per decidere il presente gravame in virtù degli art. 1
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
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1.2 Impugnato con atto tempestivo (art. 20
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1.3 Comportando la stessa un onere pecuniario, dato è senz'altro anche l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione della ricorrente (art. 48 cpv. 1
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1.4 Per le ragioni esposte nei considerandi che seguono, il fascicolo processuale risulta sufficientemente chiaro ed esaustivo. Alle generiche richieste della ricorrente di esperire un sopralluogo ed eseguire una perizia, di procedere all'audizione di non meglio precisati testi come pure al richiamo e all'edizione di sempre non meglio precisati documenti non è stato quindi dato seguito (DTF 123 II 248, consid. 2a; 122 II 274, consid. 1d).
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49
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SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
3.
Per l'art. 93 cpv. 1
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
4.
4.1 Il sistema dell'IVA è concepito in modo che ogni fornitore di beni o prestazioni sia imposto solo sul valore aggiunto che egli apporta. Di conseguenza, sempre che la fatturazione sia stata svolta in maniera corretta (art. 28 e
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 20 Modifiche nella composizione del gruppo - (art. 13 LIVA) |
|
1 | Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l'AFC per scritto. |
2 | Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L'AFC autorizza l'entrata e l'uscita per l'inizio del periodo fiscale successivo o la fine di quello in corso. |
3 | Il soggetto giuridico che soddisfa le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva può chiedere di entrare a far parte di un gruppo d'imposizione esistente anche nel corso del periodo fiscale, purché ne faccia domanda scritta all'AFC entro 30 giorni dalla comunicazione della determinante modifica del registro di commercio o dall'adempimento delle condizioni. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 20 Modifiche nella composizione del gruppo - (art. 13 LIVA) |
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1 | Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l'AFC per scritto. |
2 | Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L'AFC autorizza l'entrata e l'uscita per l'inizio del periodo fiscale successivo o la fine di quello in corso. |
3 | Il soggetto giuridico che soddisfa le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva può chiedere di entrare a far parte di un gruppo d'imposizione esistente anche nel corso del periodo fiscale, purché ne faccia domanda scritta all'AFC entro 30 giorni dalla comunicazione della determinante modifica del registro di commercio o dall'adempimento delle condizioni. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico - (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) |
|
a | gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 199026 sui sussidi (LSu); |
b | le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione; |
c | i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca; |
d | i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a-c versati in virtù del diritto cantonale e comunale. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico - (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) |
|
a | gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 199026 sui sussidi (LSu); |
b | le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione; |
c | i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca; |
d | i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a-c versati in virtù del diritto cantonale e comunale. |
4.2 Se i presupposti per la deduzione dell'imposta precedente non erano dati al momento della ricezione della fornitura o al momento dell'importazione, ma si verificano successivamente, la deduzione dell'imposta precedente può essere effettuata, a determinate condizioni, nel rendiconto del periodo fiscale in cui i presupposti sono adempiuti (art. 33
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
4.3 Ancorché regolata in modo specifico, l'opzione prevista dagli art. 33
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico - (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) |
|
a | gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 199026 sui sussidi (LSu); |
b | le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione; |
c | i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca; |
d | i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a-c versati in virtù del diritto cantonale e comunale. |
4.4 A questa condizione non può essere per altro derogato neppure invocando gli art. 15a o 45a OLIVA. Entrate in vigore il 1. luglio 2006, tali norme permettono infatti unicamente di supplire a eventuali carenze formali relative al nome, all'indirizzo del contribuente e al destinatario della fornitura o della prestazione di servizi (art. 15a OLIVA) rispettivamente escludono una ripresa fiscale sulla base di semplici lacune formali se emerge o il contribuente dimostra che la Confederazione non ha subito perdite d'imposta per l'inosservanza di una prescrizione di forma (art. 45a OLIVA; circa la loro legalità ed applicabilità retroattiva cfr. decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1438/2006 dell'11 giugno 2007, consid. 3.3; A-1476/2006 del 26 aprile 2007, consid. 4.2.3; A-1352/2006 del 25 aprile 2007, consid. 6; A-1455/2006 del 25 aprile 2007, consid. 5.4).
5.
5.1 Come visto, la nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta precedente è un'opzione contemplata sia dall'OIVA che dalla LIVA. Tra le due normative vi sono però alcune importanti differenze.
5.2 Giusta l'art. 33 cpv. 2
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
5.3 Questa condizione non vale invece nel caso sia applicabile l'art. 42
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
5.4 Per quanto riguarda i montanti d'imposta precedente che non hanno potuto essere dedotti tra il 1995 e il 2000, poiché le condizioni poste dall'art. 33
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6.
Nella fattispecie, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata, la ricorrente postula: (1) in via principale, applicando l'art. 33
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
Di seguito occorre quindi chiarire due aspetti distinti. In primo luogo, quello dell'applicabilita dell'art. 33
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
7.
7.1 La ricorrente osserva che i lavoro di cui è stata oggetto la sua particella tra il 1994 e il 1996 hanno riguardato l'edificazione di una nuova ala indipendente dalla costruzione a quel tempo già esistente, anche se ad essa collegata. Sulla base del fatto che tutta la nuova parte della costruzione non sarebbe mai stata locata durante la fase di ristrutturazione/ampliamento e che l'imposta precedente dichiarata sarebbe relativa unicamente ai lavori resisi necessari per la costruzione di questa nuova ala (sopraelevazione di due piani dell'edificio esistente), essa giunge pertanto alla conclusione che gli estremi per il riconoscimento della nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta precedente giusta l'art. 33 cpv. 2
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
7.2 L'AFC non è per contro del medesimo avviso. Pur non contestando che i due nuovi piani dello stabile esistente sono stati locati a terzi solo a partire dal 1. gennaio 1997, ovvero posteriormente all'assoggettamento della ricorrente, avvenuto il 1. ottobre 1996 su base volontaria giusta l'art. 20 cpv. 1 lett. b
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 20 Modifiche nella composizione del gruppo - (art. 13 LIVA) |
|
1 | Se un membro non soddisfa più le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo, il rappresentante del gruppo ne informa l'AFC per scritto. |
2 | Su richiesta, un soggetto giuridico può entrare a far parte di un gruppo esistente o un membro può uscirne. L'AFC autorizza l'entrata e l'uscita per l'inizio del periodo fiscale successivo o la fine di quello in corso. |
3 | Il soggetto giuridico che soddisfa le condizioni di partecipazione all'imposizione di gruppo che in precedenza non adempiva può chiedere di entrare a far parte di un gruppo d'imposizione esistente anche nel corso del periodo fiscale, purché ne faccia domanda scritta all'AFC entro 30 giorni dalla comunicazione della determinante modifica del registro di commercio o dall'adempimento delle condizioni. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
7.3 Sennonché, una simile conclusione non può essere condivisa. Essa non tiene infatti conto del fatto che l'art. 33 cpv. 2
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 29 Sussidi e altri contributi di diritto pubblico - (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA) |
|
a | gli aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 199026 sui sussidi (LSu); |
b | le indennità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera a LSu, in quanto non sia dato un rapporto di prestazione; |
c | i contributi per la ricerca, in quanto la collettività pubblica non abbia il diritto esclusivo sui risultati della ricerca; |
d | i flussi di mezzi finanziari paragonabili a quelli di cui alle lettere a-c versati in virtù del diritto cantonale e comunale. |
7.4 Nella fattispecie, tale fornitura è costituita in sostanza dai lavori di sopraelevazione dello stabile già esistente sulla particella di proprietà della ricorrente a norma dell'art. 5 cpv. 1 lett. a
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 5 Stabilimento d'impresa - (art. 7 cpv. 2, 8 e 10 cpv. 3 LIVA) |
|
1 | Per stabilimento d'impresa s'intende una sede fissa d'affari o di lavoro con la quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa. |
2 | Sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | le succursali; |
b | le officine; |
c | i laboratori; |
d | gli uffici di acquisto o di vendita; |
e | le rappresentanze permanenti; |
f | le miniere e ogni altro luogo di estrazione di risorse naturali; |
g | i cantieri di costruzione o di montaggio la cui durata è di almeno 12 mesi; |
h | i fondi adibiti a scopi agricoli, pastorizi o forestali. |
3 | Non sono considerati stabilimenti d'impresa segnatamente: |
a | i depositi utilizzati esclusivamente a scopo di distribuzione; |
b | i mezzi di trasporto utilizzati conformemente al loro scopo originario; |
c | gli uffici d'informazione, di rappresentanza o pubblicitari di imprese autorizzate esclusivamente a svolgere le relative attività ausiliarie. |
7.5 A tale domanda dev'esssere data risposta affermativa. Come già rilevato, sulla scorta dei contratti di locazione agli atti, risulta infatti che la prima locazione dei due nuovi piani componenti lo stabile sito sulla particella no. (...) RFD del Comune di (...) risale al 1. gennaio 1997, momento in cui la ricorrente risultava già assoggettata all'imposta a titolo volontario e disponeva pertanto del diritto alla deduzione dell'imposta precedente per i costi sostenuti prima del 1. ottobre 1996, secondo quanto indicato nell'allegato A.
7.6 La conclusione dell'AFC, secondo cui i tre piani componenti lo stabile sito sulla particella della ricorrente - in quanto costituenti una "proprietà immobiliare intera" rispettivamente un "unico immobile" - debbano essere necessariamente considerati anche un "unico bene" ai sensi dell'OIVA, non risulta per altro sostenibile neppure alla luce delle Istruzioni per i contribuenti IVA e del Promemoria no. 25 dell'AFC concernente la nascita successiva del diritto alla deduzione dell'imposta precedente nell'esecuzione di beni (edizioni 1997), da lei stessa pubblicati. Osservando che sono considerati "beni" le cose mobili ed immobili nonché l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo, la pressione, il vuoto, il vapore e simili, nella prima pubblicazione menzionata l'autorità inferiore rileva infatti che non valgono quali immobili unicamente le proprietà immobiliari e gli edifici, ma anche semplici "parti di essi" (Istruzioni 1997 per contribuenti IVA, no. 111 segg., 117). Nella versione tedesca del secondo testo citato, l'autorità inferiore indica inoltre esplicitamente l'ampliamento ("Anbau") di uno stabile già esistente, quale esempio di fornitura di bene che può dare diritto alla deduzione successiva dell'imposta precedente giusta l'art. 33
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
7.7 La censura concernente la mancata applicazione dell'art. 33
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
8.
8.1 Come visto, nell'ambito dell'erronea applicazione dell'art. 42
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 33 Applicazione dell'imposizione dell'importazione alle prestazioni eseguite sul territorio svizzero - (art. 19 cpv. 2 LIVA) |
8.2 Non contestando la valutazione espressa dall'AFC in merito alla documentazione contabile rinvenuta presso i suoi uffici, aspetto che esula quindi dalla presente vertenza, la ricorrente considera invece che detta dichiarazione attesti e regolarizzi il suo diritto al recupero dell'imposta precedente.
8.3 A torto. In effetti, la dichiarazione prodotta - allestita l'11 febbraio 2003 dall'ex amministratore unico della Y._______, ad oltre due anni dal suo fallimento e dalla sua cancellazione dal registro di commercio, quindi anche della perdita della personalità giuridica (ROLAND VON BÜREN/ WALTER A. STOFFEL/ ROLF H. WEBER, Grundriss des Aktienrechts, Zurigo 2005, no. 1272) - non costituisce a priori né una fattura o un documento giustificativo equivalente ai sensi dell'art. 28
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 28 Distaccamento transfrontaliero di collaboratori di un gruppo - (art. 18 LIVA) |
|
a | un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in un'azienda appartenente al gruppo in territorio svizzero o un datore di lavoro svizzero distacca un lavoratore in un'azienda all'estero appartenente al gruppo; |
b | il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell'azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l'impresa che lo distacca; e |
c | i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all'azienda che lo impiega. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 28 Distaccamento transfrontaliero di collaboratori di un gruppo - (art. 18 LIVA) |
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a | un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in un'azienda appartenente al gruppo in territorio svizzero o un datore di lavoro svizzero distacca un lavoratore in un'azienda all'estero appartenente al gruppo; |
b | il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell'azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l'impresa che lo distacca; e |
c | i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all'azienda che lo impiega. |
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 28 Distaccamento transfrontaliero di collaboratori di un gruppo - (art. 18 LIVA) |
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a | un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in un'azienda appartenente al gruppo in territorio svizzero o un datore di lavoro svizzero distacca un lavoratore in un'azienda all'estero appartenente al gruppo; |
b | il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell'azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l'impresa che lo distacca; e |
c | i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all'azienda che lo impiega. |
8.4 Su questo secondo punto, il ricorso interposto risulta quindi infondato. In difetto delle condizioni richieste, il diritto di dedurre l'imposta precedente in relazione alle prestazioni della ditta Y._______ - che comporta per la ricorrente una diminuzione di suoi oneri fiscali, e che quindi spettava a quest'ultima di provare (decisione del Tribunale federale 2A.406/2002 del 31 marzo 2004, consid. 3.4; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1373/2006 del 16 novembre 2007, consid. 2.1) - le deve essere infatti negato.
9.
Per quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, l'incarto va rinviato all'AFC, affinché provveda a un nuovo calcolo dell'imposta dovuta ai sensi dei considerandi.
10.
L'importo di fr. 3'000.-- è posto a carico della ricorrente a titolo di spese processuali ridotte (art. 63 cpv. 1
SR 641.201 Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Ordinanza sull'IVA, OIVA) - Ordinanza sull'IVA OIVA Art. 28 Distaccamento transfrontaliero di collaboratori di un gruppo - (art. 18 LIVA) |
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a | un datore di lavoro estero distacca un lavoratore in un'azienda appartenente al gruppo in territorio svizzero o un datore di lavoro svizzero distacca un lavoratore in un'azienda all'estero appartenente al gruppo; |
b | il lavoratore esegue la prestazione lavorativa a favore dell'azienda che lo impiega, ma mantiene il contratto di lavoro con l'impresa che lo distacca; e |
c | i salari, i contributi sociali e le spese connesse sono addossate, senza supplementi, dal datore di lavoro che distacca il lavoratore all'azienda che lo impiega. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
11.
La ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da uno studio fiduciario, che ha pure redatto il ricorso. Considerato però che l'amministratore unico della ricorrente era socio con firma individuale di tale studio, da lui nel frattempo personalmente rilevato, come pure che è stato quest'ultimo a sottoscrivere il ricorso, nella fattispecie non si giustifica riconoscere alla stessa nessuna indennità per ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
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1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio |
|
1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. L'incarto è rinviato all'Amministrazione federale delle contribuzioni, affinché provveda a un nuovo calcolo dell'imposta dovuta ai sensi dei considerandi.
2.
L'importo di fr. 3'000.-- è posto a carico della ricorrente a titolo di spese processuali ridotte. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall'anticipo di fr. 6'000.-- da lei versato. La rimanenza le verrà per contro restituita.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
Comunicazione a:
ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Markus Metz Marco Savoldelli
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio |
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1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
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