Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BE.2005.10
Sentenza del 14 settembre 2005 Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Bernard Bertossa e Tito Ponti , Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentata dall’avv. Goran Mazzucchelli, Reclamante
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni,
Controparte
Oggetto
Richiesta di apposizione dei sigilli
Fatti:
A. I coniugi B. e C. sono oggetto di un’inchiesta fiscale speciale ai sensi dell’art. 190
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 190 Presupposti - 1 Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti. |
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1 | Il capo del DFF può autorizzare l'AFC a svolgere un'inchiesta in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni, se esistono sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali, d'assistenza o d'istigazione a tali atti. |
2 | Sono considerate gravi infrazioni fiscali in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta (art. 175 e 176) e i delitti fiscali (art. 186 e 187). |
B. Nel quadro della sua inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) è intervenuta presso diversi istituti bancari, segnatamente presso D. nei termini seguenti:
- Il 1° febbraio 2005, il direttore della sezione delle inchieste speciali dell’AFC ha emesso un ordine di sequestro di tutti i valori patrimoniali di cui i coniugi B. e C. sono i titolari o gli aventi diritto economico presso D. in Svizzera. Tale ordine è stato inviato per fax alla sede centrale di D. a Zurigo. L’ordine menzionava la possibilità di interporre un reclamo ai sensi dell’art. 26
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
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1 | Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
2 | Il reclamo deve essere presentato: |
a | alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa; |
b | al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi. |
3 | Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento. |
- Il 2 febbraio, l’AFC ha comunicato l’ordine a D. per “LSI”. Nella lettera d’accompagnamento, l’AFC ha invitato D. a fornirgli immediatamente i saldi concernenti i conti bloccati;
- Lo stesso giorno, D. Lugano ha inviato all’AFC, mediante invio sigillato, la lista provvisoria dei conti dei quali i coniugi B. e C. sono titolari o aventi diritto economico presso la banca, con menzione dei saldi attivi o passivi;
- Il 7 febbraio, l’AFC ha informato D. di considerare il suggellamento ingiustificato, aggiungendo che, in difetto di un reclamo della banca entro tre giorni essa avrebbe proceduto alla levata dei sigilli;
- Il 14 febbraio, D. ha risposto affermando di non avere l’intenzione di interporre un reclamo, autorizzando l’AFC a levare i sigilli. L’AFC ha costatato così che nella lista delle relazioni bancarie sequestrate figurava un conto a nome della società A., di cui B. risulta essere l’avente diritto economico;
- Il 16 febbraio, D. ha inviato all’AFC la lista definitiva dei conti toccati dall’ordine di sequestro;
- L’11 marzo, l’AFC ha inoltrato a D. una richiesta d’informazioni mediante la quale invitava la banca a consegnarle diversi documenti concernenti cinque conti bloccati presso di lei, tra i quali quello di A. Copia della richiesta è stata trasmessa al patrocinatore dei coniugi B. e C. La richiesta informava sulla possibilità di inoltrare un reclamo entro tre giorni giusta gli art. 27 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
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1 | Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
2 | Il reclamo deve essere presentato: |
a | alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa; |
b | al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi. |
3 | Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento. |
- Il 1° aprile, D. ha inviato i documenti richiesti all’AFC. Dichiarando che la richiesta dell’11 marzo sarebbe stata oggetto di un’opposizione parziale, la banca ha trasmesso, sigillati, i documenti relativi ai conti toccati. Per quanto concerne i documenti relativi al conto di A., D. ha informato l’AFC che avrebbe trasmesso i medesimi non appena ricevuta la determinazione della società in questione;
- L’8 aprile, l’AFC ha informato D. che, tenuto conto del fatto che nessun reclamo è stato inoltrato contro la sua richiesta dell’11 marzo, essa avrebbe proceduto alla levata dei sigilli apposti dalla banca. Copia di tale scritto è stata inviata al patrocinatore dei coniugi B. e C.;
- Il 13 aprile, D. ha inoltrato all’AFC i documenti relativi al conto di A. Riferendosi al suo scritto del 1° aprile precedente, la banca ha sigillato tali documenti. L’AFC ha tolto i sigilli e ha preso conoscenza dei documenti dai quali risulta che il conto di A. è essenzialmente destinato a garantire dei prestiti concessi a terzi;
- Il 19 aprile, l’AFC ha inviato a D. una nuova richiesta d’informazioni, invitando la banca a fornire delle spiegazioni concernenti certe operazioni di prestito menzionate nei documenti relativi al conto di A. e a rimettere all’autorità nuovi documenti. La richiesta indicava la facoltà di interporre un reclamo entro tre giorni ai sensi degli art. 27 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
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1 | Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
2 | Il reclamo deve essere presentato: |
a | alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa; |
b | al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi. |
3 | Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento. |
- Il medesimo giorno, l’AFC ha informato il patrocinatore dei coniugi B. e C. di aver levato i sigilli apposti da D. su alcuni documenti richiesti l’11 marzo;
- Il 25 aprile, per il tramite di un avvocato dello stesso studio legale al quale appartiene il patrocinatore dei coniugi B. e C., A. ha inoltrato un reclamo al direttore dell’AFC chiedendo che la levata dei sigilli apposti sui documenti relativi al suo conto sia dichiarata illegale, che i sigilli siano riapposti e che la richiesta d’informazioni del 19 aprile inviata a D. sia annullata;
- Il 25 maggio, D. ha inviato all’AFC – sigillati - i documenti richiesti il 19 aprile;
- Il 30 giugno, il direttore dell’AFC ha respinto il reclamo di A., ordinando la levata dei sigilli apposti da D. il 25 maggio e condannando la reclamante al pagamento di una tassa di fr. 500.-;
C. Con scritto del 7 luglio, A. ha interposto reclamo contro la decisione del direttore dell’AFC. La reclamante chiede in primo luogo l’accertamento dell’illegalità del dissuggellamento della documentazione trasmessa da D. il 13 aprile e il 25 maggio 2005. Essa postula inoltre l’annullamento delle richieste d’informazioni inviate a D. l’11 marzo e il 19 aprile 2005, con l’ordine all’AFC di rimettere la documentazione ricevuta in esecuzione di tali richieste sotto suggello e di restituirla a D. Infine, A. chiede l’annullamento della decisione concernente il pagamento di una tassa di fr. 500.-.
D. Con osservazioni del 26 luglio 2005, il direttore dell’AFC ha chiesto la reiezione del reclamo.
E. Con decreto del 18 luglio 2005, il Presidente della Corte dei reclami penali ha respinto la richiesta di provvedimenti cautelari formulata da A.
Diritto:
1. Il reclamo è ricevibile in ordine. È invece dubbia l’ammissibilità della conclusione tendente all’annullamento della richiesta dell’11 marzo 2005, in quanto la reclamante non ha chiesto formalmente tale annullamento al direttore dell’AFC, che di conseguenza non ha statuito su questo punto. Per le ragioni che seguono, tale questione può tuttavia restare indecisa in concreto.
2. La reclamante contesta all’AFC il diritto di esigere da D. la consegna dei documenti bancari giusta la procedura prevista dall’art. 40
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 40 - Il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
2.1 Secondo l’art. 40
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 40 - Il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 40 - Il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 40 - Il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre. |
2.2 L’ingiunzione fatta ad un terzo di consegnare dei documenti ad un funzionario inquirente equivale in effetti ad una perquisizione di carte ai sensi dell’art. 50
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 26 - 1 Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
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1 | Contro i provvedimenti coattivi (art. 45 e segg.) e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. |
2 | Il reclamo deve essere presentato: |
a | alla Corte dei reclami penali, se è diretto contro un'autorità giudiziaria cantonale o contro il direttore o capo dell'amministrazione in causa; |
b | al direttore o capo dell'amministrazione in causa, negli altri casi. |
3 | Se, nei casi del capoverso 2 lettera b, il direttore o capo dell'amministrazione in causa rettifica l'operazione o rimedia all'omissione in conformità delle conclusioni proposte, il reclamo diventa senza oggetto; in caso contrario, questi deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
2.3 Nella logica di questo meccanismo specifico alle perquisizioni bancarie, la banca che desidera opporsi alla perquisizione è autorizzata a sigillare essa stessa i documenti, inviandoli poi all’autorità inquirente. Il funzionario inquirente deve quindi rivolgersi alla Corte dei reclami penali con una richiesta di levata dei sigilli. Nella fattispecie, è d’uopo costatare quanto segue. L’ordine del 1° febbraio è una decisione di sequestro a carattere conservatorio ai sensi dell’art. 45
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 45 - 1 In caso di sequestro, perquisizione, fermo o arresto si deve procedere con il riguardo dovuto all'interessato e alla sua proprietà. |
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1 | In caso di sequestro, perquisizione, fermo o arresto si deve procedere con il riguardo dovuto all'interessato e alla sua proprietà. |
2 | In caso d'inosservanza di prescrizioni d'ordine non sono ammessi provvedimenti coattivi. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 40 - Il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre. |
La Corte dei reclami penali, in una causa simile (sentenza del Tribunale penale federale BV.2005.20 del 23 giugno 2005 consid. 2), ha deciso che solo il detentore di carte è legittimato ad opporsi ad una perquisizione ed esigere che le carte siano sigillate. Trattandosi di documenti relativi ad un conto bancario, il titolare del conto non è legittimato. Una banca non può dunque mettere sotto sigillo dei documenti per il solo motivo che il suo cliente è intenzionato ad opporsi, in quanto quest’ultimo non ha qualità per opporsi.
2.4 È a torto che l’AFC, nelle sue richieste dell’11 marzo e 19 aprile 2005, si è fondata sull’art. 40
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 40 - Il funzionario inquirente può raccogliere informazioni orali o scritte o interrogare terzi verbalizzandone le informazioni; in tal caso deve informarli del loro eventuale diritto di non deporre. |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
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1 | La perquisizione di carte dev'essere fatta col maggior riguardo possibile dei segreti privati; segnatamente, le carte devono essere esaminate soltanto quando si possa presumere che contengano scritti importanti per l'inchiesta. |
2 | La perquisizione dev'essere fatta in modo da tutelare il segreto d'ufficio, come anche i segreti confidati, nell'esercizio del proprio ministero o della propria professione, agli ecclesiastici, agli avvocati, ai notai, ai medici, ai farmacisti, alle levatrici e ai loro ausiliari. |
3 | Se possibile, il detentore di carte dev'essere messo in grado d'indicarne il contenuto prima della perquisizione. Se egli si oppone alla perquisizione, le carte devono essere suggellate e poste in luogo sicuro; la decisione sull'ammissibilità della perquisizione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 25 cpv. 1). |
2.5 Non essendo stata interposta in maniera valida nessuna opposizione contro la richiesta di produzione di atti, l’AFC era legittimata a prendere conoscenza dei documenti ricevuti da D., nonostante i sigilli apposti dalla banca.
2.6 In virtù di quanto precede, le conclusioni tendenti a far costatare l’illegalità delle richieste e a far apporre nuovamente i sigilli sui documenti litigiosi sono infondate.
3. Il titolare di un conto bancario non è legittimato ad esigere l’apposizione di sigilli su documenti concernenti il suo conto. Egli, per contro, è legittimato ad interporre reclamo contro il sequestro e ad opporsi a che la documentazione litigiosa sia versata nell’incarto (art. 28 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA) DPA Art. 28 - 1 Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa. |
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1 | Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall'operazione impugnata, dall'omissione censurata o dalla decisione sul reclamo (art. 27 cpv. 2) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione; il reclamo contro la decisione dell'autorità giudiziaria cantonale di liberare una persona fermata o arrestata (art. 51 cpv. 5 e 59 cpv. 3) può essere interposto anche dal direttore o capo dell'amministrazione in causa. |
2 | Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza; rimane riservato l'articolo 27 capoverso 3. |
3 | Il reclamo contro un'operazione o contro una decisione su reclamo dev'essere presentato per scritto all'autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell'operazione o ha ricevuto notificazione della decisione; se il reclamante è in stato d'arresto, è sufficiente che il reclamo sia consegnato alla direzione delle carceri, la quale lo trasmetterà senza indugio all'autorità competente. |
4 | Il reclamo proposto a un'autorità incompetente deve essere immediatamente trasmesso all'autorità competente; se il reclamo è proposto in tempo utile a un'autorità incompetente, il termine di reclamo è reputato osservato. |
5 | In quanto la legge non disponga altrimenti, il reclamo non ha effetto sospensivo, salvo che questo gli sia conferito mediante provvedimento cautelare dall'autorità adita o dal suo presidente. |
3.1 Secondo giurisprudenza costante (v. sentenza del Tribunale penale federale BE.2005.2 del 13 luglio 2005 consid. 2 e sentenze citate), il sequestro di carte è ammissibile allorquando l’inchiesta si basa su dei sospetti sufficienti, se i documenti sono pertinenti per l’inchiesta e se il principio della proporzionalità è rispettato.
3.2 Nella fattispecie, la reclamante si limita a sostenere che i documenti concernenti il suo conto presso D. non sono pertinenti, in quanto relativi ad un periodo non coperto dall’inchiesta avviata nei confronti dei coniugi B. e C. L’autorizzazione ad aprire un’inchiesta speciale non concernerebbe che le infrazioni fiscali commesse prima del 2003, la reclamante sarebbe invece stata costituita unicamente nel giugno 2003 ed il conto presso D. aperto solo successivamente a tale data. Questo argomento non ha pregio. Quando si tratta, come nel caso concreto, di determinare se un contribuente, durante un dato periodo, ha sottratto importanti redditi al fisco, le informazioni relative ai suoi redditi reali prima e dopo il periodo considerato sono certamente utili, se non altro per effettuare dei paragoni. Trattandosi più particolarmente del conto della reclamante, del quale B. è l’avente diritto economico, risulta pienamente giustificato determinare l’origine dei fondi che lo hanno alimentato e a favore di chi è stato addebitato, non potendo essere esclusa a priori l’ipotesi che tale conto possa essere servito a riciclare redditi acquisiti anteriormente dall’accusato.
4. La reclamante considera, infine, che la tassa di fr. 500.- messa a suo carico dal direttore dell’AFC sarebbe arbitrariamente elevata, in quanto rappresenterebbe l’importo massimo previsto dall’art. 195 cpv. 5
SR 642.11 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) LIFD Art. 195 Altre prescrizioni procedurali - 1 Sono applicabili le prescrizioni sull'assistenza tra autorità (art. 111 e 112). |
|
1 | Sono applicabili le prescrizioni sull'assistenza tra autorità (art. 111 e 112). |
2 | I funzionari dell'AFC, incaricati di provvedimenti speciali d'inchiesta, sottostanno all'obbligo della ricusazione secondo l'articolo 109. |
3 | Le spese dei provvedimenti speciali d'inchiesta sono addossate secondo l'articolo 183 capoverso 4. |
4 | Eventuali indennità all'imputato o a terzi sono pagate secondo gli articoli 99 e 100 della legge federale del 22 marzo 1974299 sul diritto penale amministrativo. |
5 | Per le decisioni su reclamo secondo l'articolo 27 della legge federale sul diritto penale amministrativo è riscossa una tassa di 10 a 500 franchi. |
A tenore dell’art. 46a
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
|
1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
5. In virtù di quanto precede, il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie di fr. 1'500.- sono poste a carico della reclamante. Dedotto l’importo di fr. 1'000.- già versato, essa è invitata a fornire il saldo di fr. 500.- alla cassa del Tribunale penale federale.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Il reclamo è respinto in misura della sua ammissibilità.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della reclamante. Dedotto l’importo di fr. 1'000.- già pervenuto, essa è invitata a fornire il saldo di fr. 500.- alla cassa del Tribunale penale federale.
Bellinzona, il 15 settembre 2005
In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
- Avv. Goran Mazzucchelli
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro-cedura è retta dagli art. 214
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione LOGA Art. 46a - 1 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
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1 | Il Consiglio federale emana disposizioni sulla riscossione di adeguati emolumenti per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'amministrazione federale. |
2 | Esso stabilisce le modalità di riscossione, in particolare: |
a | la procedura di riscossione; |
b | l'ammontare degli emolumenti; |
c | la responsabilità in caso di pluralità di persone assoggettate all'emolumento; |
d | la prescrizione del diritto di riscossione. |
3 | Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti tenendo conto del principio di equivalenza e del principio di copertura dei costi. |
4 | Può prevedere eccezioni all'assoggettamento se la decisione o la prestazione di servizi riveste un interesse pubblico preponderante. |
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.
A.