Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-787/2007
{T 0/4}
Sentenza del 14 agosto 2007
Composizione:
Giudice Francesco Brentani (Presidente del collegio), Giudice Maria Amgwerd e Giudice Bernard Maitre (Presidente della Corte II);
Cancelliere Corrado Bergomi
X._______,
patrocinata dall'Avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, casella postale 1087, 6501 Bellinzona,
ricorrente
contro
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI), Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
domanda di registrazione di un marchio; no. 59292/2005 - PUNTOIMMOBILIARE.
Ritenuto in fatto:
A. Il 9 novembre 2005 la ricorrente ha depositato il segno 59292/2005 - PUNTOIMMOBILIARE per servizi delle classi 35 e 36, chiedendone la registrazione.
Con notifica del 18 gennaio 2006 l'autorità inferiore ha comunicato alla ricorrente che il segno PUNTOIMMOBILIARE è un segno che manca di carattere distintivo concreto. Invero, in relazione ai servizi indicati esso è immediatamente percepito dal consumatore medio svizzero di lingua italiana come riferimento diretto all'ente che fornisce tali servizi, al loro destinatario ed al loro contenuto. Esso ne descrive direttamente il fornitore, il destinatario e la natura e non viene quindi percepito come riferimento diretto ad un'impresa ben precisa. L'autorità inferiore ha inoltre aggiunto che tale segno, comunemente usato, deve restare a libera disposizione anche della concorrenza. Per questi motivi il segno risulta essere di dominio pubblico e non può essere ammesso alla registrazione come marchio. Infine l'autorità inferiore ha chiesto alla ricorrente di precisare la formulazione della lista dei servizi rivendicati conformemente all'Accordo di Nizza.
Con risposta del 7 marzo 2006 la ricorrente ha dapprima osservato che esiste una differenza notevole tra il segno scritto in una parola e il segno scritto in due parole. Pertanto il segno depositato non ha alcun significato. La ricorrente ha pure addotto che il consumatore medio di lingua italiana non è assolutamente abituato all'espressione "PUNTOIMMOBILIARE", poiché essa non esiste in lingua italiana. Egli potrebbe al massimo dedurre da questo segno l'interpretazione di un'"agenzia immobiliare che si chiama Punto". La ricorrente ha in seguito fatto valere una violazione del principio dell'uguaglianza di trattamento considerato che l'autorità inferiore ha ammesso la registrazione di marchi apparentemente privi di carattere distintivo, quali CARIBTOURS, FLUGSHOP, LA BELLA ESTATE, FERRARI SHOP, BELLA PASTA, BELLA, CASTELLO DEL SOLE E FESTA DELLE FRAGOLE. Infine la ricorrente ha modificato la lista dei servizi della classe 36 come da richiesta dell'autorità inferiore.
Con scritto del 29 maggio 2006 l'autorità inferiore ha concluso dopo un ulteriore esame che la domanda di registrazione del marchio non può essere ammessa, confermando in sostanza le allegazioni apportate nella notifica. In più essa ha ritenuto che il principio della parità di trattamento nel caso di specie non è violato, in quanto tutte le registrazioni invocate non risultano direttamente paragonabili al segno in oggetto. Da ultimo essa ha osservato che la lista dei servizi non risulta ancora conforme ai requisiti legali.
Con lettera del 29 settembre 2006 la ricorrente ha mantenuto in principio l'argomentazione adottata nello scritto del 7 marzo 2006 e modificato la lista dei servizi come segue:
36
intermediazione nel settore immobiliare, amministrazione e gestione di immobili, consulenza in ambito immobiliare, ivi compresa l'assunzione di rappresentanze in tale ambito, servizi di un agente immobiliare, affari finanziari.
35
servizi commerciali, promozione delle vendite, intermediazione nel settore commerciale, amministrazione e gestione in ambito commerciale.
Inoltre la ricorrente ha indicato marchi registrati negli ultimi tre anni nel campo dei servizi, i quali potrebbero apparire privi di carattere distintivo. In particolare, a mente della ricorrente, occorrerebbe rivedere la registrazione del marchio PUNTO IMMOBIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI, a suo avviso arbitraria.
Con decisione del 28 dicembre 2006 l'autorità inferiore ha respinto la domanda di registrazione 59292/2005 PUNTOIMMOBILIARE per tutti i servizi rivendicati.
B. In data 30 gennaio 2007 la ricorrente ha impugnato detta decisione con ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Ella postula l'accoglimento integrale del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, protestate tasse, spese e ripetibili. Di conseguenza ella chiede che l'incarto sia ritornato all'autorità inferiore con l'ordine di procedere alla registrazione del marchio PUNTOIMMOBILIARE conformemente alla domanda del 9 novembre 2005.
C. Il 29 marzo 2007 l'autorità inferiore ha comunicato di rinunciare a prendere posizione e postulato la reiezione del ricorso, rimandando alle motivazioni esposte nella decisione impugnata.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Considerando in diritto:
1. La decisione dell'autorità inferiore del 28 dicembre 2006 rappresenta una decisione ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.031; art. 5 cpv. 1 lett. c). Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni concernenti il rigetto di domande di registrazione di marchi ai sensi dell'articolo 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
In qualità di destinataria la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Ella ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
|
1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Giusta l'art. 2 lett. a
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
|
a | i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono; |
b | le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica; |
c | i segni che possono indurre in errore; |
d | i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente. |
L'appartenenza di un segno al dominio pubblico si valuta secondo l'impressione che lascia nell'insieme (Marbach, Markenrecht in Scheweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR, Band III, Kennzeichenrecht, Basilea 1996, pag. 35). È possibile che nel marchio siano inclusi elementi che non sono di dominio pubblico, però la componente principale deve avere carattere distintivo oppure gli elementi di carattere distintivo devono marcare l'impressione d'insieme (MSchG-David, op. cit., N 8 ad art. 2). Se il senso descrittivo di un segno risulta evidente, la possibilità di altre interpretazioni meno ovvie non annulla il carattere di dominio pubblico (sic! 2003, 495 ss. consid. 4). In caso di combinazioni di vocaboli oppure di segni composti da diversi singoli vocaboli l'esame comincia con l'accertamento del senso delle singole componenti (cfr. Marbach, op. cit., pag. 36). Inoltre si esamina un segno sempre in stretto rapporto con i prodotti e i servizi per i quali è stato depositato (sic! 2005, 278).
3. L'autorità inferiore ha respinto la domanda di registrazione del segno PUNTOIMMOBILIARE, in quanto segno di dominio pubblico. Essa sostiene che PUNTOIMMOBILIARE è capito dai consumatori interessati di lingua italiana come "luogo dove sono esperiti servizi in ambito immobiliare" e quindi come rinvio diretto al loro fornitore, alla loro destinazione ed al loro contenuto tematico. Per l'autorità inferiore l'espressione "punto servizi" seguita da un termine che ne precisa l'ambito professionale è usuale nella lingua italiana, come dimostrato anche da una ricerca effettuata su internet (p. e.: punto servizi informativi, punto servizi doganale, punto servizio immigrazioni, punto servizi email, punto servizi bibliotecari). Il consumatore medio di lingua italiana è quindi abituato a tali costruzioni lessicali e le capisce anche in tale senso. Il segno in questione è composto dalla parola "punto" seguita da "immobiliare". L'aggettivo "immobiliare" designa in modo indubbio un ambito professionale ben preciso, nel caso concreto "servizi immobiliari", mentre la parola "punto" designa invece un luogo dove sono offerti tali servizi. Altre interpretazioni del segno non risultano né logiche né pertinenti.
La ricorrente ritiene che il segno PUNTOIMMOBILIARE non è descrittivo ed è sufficientemente distintivo. A suo avviso il consumatore medio di lingua italiana non è assolutamente abituato all'espressione PUNTOIMMOBILIARE, poiché essa non esiste in lingua italiana e quindi non ha alcun significato ed etimologia, tanto più che non si trova in nessun vocabolario di lingua italiana. La ricorrente ribadisce che l'espressione PUNTOIMMOBILIARE è notevolmente differente da PUNTO IMMOBILIARE con spaziatura nel mezzo e che non ha la stessa accezione di "punto vendita". Detta espressione non esiste in grammatica, né la si trova sul vocabolario. Nemmeno l'espressione "punto servizi" è riportata nei vocabolari di lingua italiana. La ricorrente contesta che l'autorità inferiore associ il segno PUNTOIMMOBILIARE con l'espressione "punto servizi", la quale non è riportata da vocabolari di lingua italiana. Secondo la decisione impugnata l'autorità inferiore ha trovato l'espressione "punto servizi" in internet, solamente dalla quarta pagina di risultati della ricerca, tra l'altro tramite un sito italiano e non svizzero. A mente della ricorrente il segno in questione non contiene l'espressione "punto servizi immobiliari", bensì PUNTOIMMOBILIARE, segno che non contiene la parola servizi, né la sottintende. Nelle classi di protezione non si rivendica neppure la protezione di "servizi immobiliari". La ricorrente sottolinea infine che il segno in questione non equivale a "punto servizi immobiliari", non può essere compreso come luogo dove sono esperiti servizi immobiliari, bensì il termine "punto" in legame all'aggettivo "immobiliare" non dà senso se non con un notevole sforzo di immaginazione. Ella ribadisce che con notevole sforzo il consumatore di lingua italiana può eventualmente giungere alla conclusione che PUNTOIMMOBILIARE significa "agenzia immobiliare che si chiama Punto".
4. Va dapprima accertato quale senso poteva essere dato al segno PUNTOIMMOBILIARE e di seguito metterlo in relazione ai servizi per i quali è stata richiesta la registrazione del marchio. A dipendenza dalle conclusioni alle quali si giungerà, si dovranno ancora determinare le questioni della forza distintiva e dell'eventualità di tenere libero il segno alla disposizione di tutti.
4.1 Il segno in esame è composto dal sostantivo "punto" e dall'aggettivo "immobiliare". Entrambi appartengono inconfondibilmente alla lingua italiana. La parola "punto" ha più significati, tra l'altro quello di "luogo determinato, preciso" e di "posto", mentre l'aggettivo "immobiliare" significa "che riguarda beni immobili" (cfr. www.garzantilinguistica.it). Come sostiene a giusto titolo l'autorità inferiore, la parola "punto" è utilizzata nel senso di posto in espressioni come "punto di vendita", "punto di ritrovo", "punto di ristoro", "punto di informazione" eccetera. Nel Dizionario della lingua italiana Devoto / Oli si legge: "Di recente, a proposito di posti designati a svolgere un servizio nell'ambito di una più vasta pianificazione (p. di ristoro) o di organizzazione (p. vendita o p. di vendita)" (Devoto / Oli, edizione 2004 2005, pag. 2182). Contrariamente a quanto vorrebbe far credere la ricorrente, si può ragionevolmente concludere che la combinazione della parola punto con l'offerta di servizi è rientrata a far parte del linguaggio italiano corrente, tanto da trovare concretamente espressione negli ambiti professionali più svariati (punto vendita, punto servizi doganale, punto servizi finanziari eccetera).
4.2 La ricorrente è dell'opinione che il segno PUNTOIMMOBILIARE è sufficientemente distintivo e non è descrittivo e che il consumatore medio lo può capire solo con un notevole sforzo di immaginazione. Questo argomento ignora che i prodotti e i servizi a cui si riferisce il segno rappresentano il criterio rilevante per stabilire se un segno è facilmente distinguibile o meno (cfr. MSchG-Willi, N 21 ad art. 2). Se da una parte una valutazione astratta del segno potrebbe ancora dare adito a diverse interpretazioni che in caso di segni composti da più parole ne giustificano la protezione come marchio, dall'altra risultano un senso chiaro e un carattere descrittivo, non appena il segno è messo in relazione con determinati prodotti e servizi (cfr. MSchG-Willi, N 90 ad art. 2).
La ricorrente ha depositato il segno e chiesto la registrazione per servizi delle classi 35 e 36. Per la classe 35 ella ha elencato: servizi commerciali, promozione delle vendite, intermediazione nel settore commerciale, amministrazione e gestione in ambito commerciale. Nella classe 36 ella ha incluso: intermediazione nel settore immobiliare, amministrazione e gestione di immobili, consulenza in ambito immobiliare, ivi compresa l'assunzione di rappresentanze in tale ambito, servizi di un agente immobiliare e affari finanziari. Se si mette il segno PUNTOIMMOBILIARE in relazione ai servizi concreti richiesti dalla ricorrente, in esso non sono altro che riflesse le caratteristiche dei servizi rivendicati, in modo esplicito nella classe 36, mentre per quelli della classe 35 si può ragionevolmente dedurre che si tratta di servizi tipicamente esperiti da un'agenzia nel ramo immobiliare. Il consumatore medio di lingua italiana non può che interpretare il segno nell'insieme come luogo, posto, dove vengono offerti e svolti servizi immobiliari in generale. Si può verosimilmente presumere che la cerchia dei consumatori interessati giunga a quest'interpretazione senza un grande sforzo di immaginazione. È invece più difficile immaginare che il segno in esame può essere compreso come "agenzia immobiliare che si chiama Punto", tanto è vero che la combinazione della parola punto con l'aggettivo immobiliare concretizza in modo chiaro l'espressione "punto servizi in un determinato ambito professionale", lasciando apparire meno evidente la conclusione che dietro al segno si nasconda un'agenzia ben precisa. La possibilità di altre interpretazioni meno ovvie non è comunque sufficiente ad annullare il carattere di dominio pubblico (sic! 2003, 495 ss. consid. 4).
4.3 La ricorrente sostiene che l'espressione PUNTOIMMOBILIARE non esiste in lingua italiana e quindi non ha alcun significato ed etimologia, tanto più che non si trova in nessun vocabolario di lingua italiana. La ricorrente ribadisce che l'espressione PUNTOIMMOBILIARE è notevolmente differente da PUNTO IMMOBILIARE con spaziatura nel mezzo.
La circostanza che un dato segno sia nuovo, inconsueto o formulato in una lingua straniera e non si trovi in nessun vocabolario non ne esclude il carattere descrittivo. È decisivo se i consumatori svizzeri - in questo caso di lingua italiana - comprendono il segno conformemente all'uso linguistico e alle regole di fonetica come informazione su determinate caratteristiche o qualità dei prodotti o servizi (DTF 108 II 487 consid. 3; 104 Ib 65 consid. 2; 103 II 339 consid. 4c). Una designazione descrittiva in lingua italiana come in casu fa parte del dominio pubblico. Una minima modifica di ortografia, cioè "punto immobiliare" scritto in una parola sola e senza spaziatura, che nel linguaggio parlato passerebbe in genere inosservata, non può cambiare nulla a questo risultato, poiché non atta a conferire la forza distintiva concreta al segno (cfr. sic! 2005, pag. 21, consid. 9).
Da quanto precede l'autorità ha accertato a giusto titolo che il segno PUNTOIMMOBILIARE è capito dal consumatore medio svizzero di lingua italiana nel senso di "luogo in cui sono esperiti servizi immobiliari" in relazione ai servizi rivendicati. Anche gli indizi utilizzati dall'autorità inferiore (dizionari, pagine internet) per giungere a questa conclusione non lasciano spazio ad altri tipi di interpretazione. Non riferendosi ad un'impresa ben precisa, il segno in esame manca di forza distintiva concreta. In considerazione del carattere descrittivo del segno ne si deduce la necessità di poter utilizzare simile indicazione per contraddistinguere servizi uguali o simili. Si giustifica quindi tenere il segno PUNTOIMMOBILIARE alla libera disposizione di tutti.
Per questi motivi il segno PUNTOIMMOBILIARE non può essere ammesso alla registrazione come marchio, in quanto segno di dominio pubblico.
5. La ricorrente rimprovera all'autorità inferiore di averle negato l'applicazione della parità di trattamento di fronte a marchi già registrati, i quali apparirebbero privi di carattere distintivo. Nel suo scritto del 7 marzo 2006 la ricorrente aveva segnalato i marchi CARIBTOURS, FLUGSHOP, LA BELLA ESTATE , FERRARI SHOP, CASTELLO DEL SOLE e FESTA DELLE FRAGOLE. Nello scritto del 29 settembre 2007 ella ha indicato che negli ultimi tre anni erano stati registrati marchi secondo lei banali e descrittivi come PIÙ CASE, CARTHESIO FINANCIAL ADVISORY, HAPPYSWISS, IMMOSEARCH.CH, IMMOBILIEN BUSINESS, IMMO1, IMMOBILIEN-GALERIE, GREENHOUSE, WOHNFÜHLEN, IMMOCORNER e PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI. La ricorrente osserva che per i marchi citati successivamente la registrazione è stata accolta in riferimento a servizi della classe 36.
Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha addotto che, per quanto attiene alle marche PIÙ CASE, CARTHESIO FINANCIAL ADVISORY, HAPPYSWISS e GREENHOUSE, essi si compongono di elementi verbali che non hanno nulla in comune con quelli di cui consta il segno in questione. In riferimento al marchio IMMOSEARCH.CH, l'autorità inferiore ha osservato che esso presenta un elemento grafico che rende il segno sufficientemente distintivo nel suo insieme. Anche il marchio IMMOBILIEN BUSINESS è secondo il parere dell'autorità inferiore sufficientemente distintivo a causa dell'elemento grafico e della rivendicazione di colore. Un paragone con il marchio IMMO1 non è pertinente, considerato che la cifra 1 conferisce chiaramente il carattere distintivo. L'autorità inferiore ha aggiunto che il marchio IMMOBILIEN-GALERIE è stato ammesso per i termini generali della classe 36 all'infuori dei "servizi immobiliari" e il termine "Galerie" conferisce al marchio il carattere distintivo. Ella ha ritenuto non pertinenti le asserzioni della ricorrente in merito al segno IMMOCORNER, in quanto tale segno presenta un elemento grafico sufficientemente distintivo. Secondo l'autorità inferiore il segno PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI, pur quanto presenti due elementi verbali uguali al segno in questione, è stato registrato non come marchio verbale, ma come marchio figurativo. Gli elementi grafici insieme alla rivendicazione di colore "blu, rosso" sono stati ritenuti sufficienti per ammettere la forza distintiva del segno nel suo insieme. L'autorità inferiore ha quindi concluso che le registrazioni menzionate dalla ricorrente non risultano direttamente paragonabili al segno verbale PUNTOIMMOBILIARE, per cui il principio della parità di trattamento, secondo l'autorità inferiore, non trova applicazione.
Le censure della ricorrente non sono fondate. Dopo che è stato accertato che l'autorità inferiore ha attribuito il segno PUNTOIMMOBILIARE al dominio pubblico conformemente all'art. 2 lett. a
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
|
a | i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono; |
b | le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica; |
c | i segni che possono indurre in errore; |
d | i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente. |
Dapprima si pone l'accento sul fatto che, per quanto riguarda i marchi LA BELLA ESTATE , CASTELLO DEL SOLE e FESTA DELLE FRAGOLE, essi sono stati depositati e registrati per servizi diversi da quelli rivendicati dalla ricorrente, per cui, a prescindere dal fatto che non contengono elementi verbali in comune, essi non possono essere confrontati. Come ha fatto giustamente notare l'autorità inferiore nella decisione impugnata, una parte dei marchi invocati dalla ricorrente non può essere paragonata al segno in esame per l'assenza di elementi verbali in comune (PIÙ CASE, CARTHESIO FINANCIAL ADVISORY, HAPPYSWISS e GREENHOUSE).
In relazione ai marchi IMMOSEARCH.CH, IMMOBILIEN BUSINESS, IMMO1, IMMOCORNER e PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI, si rileva quanto segue:
Il marchio IMMOSEARCH.CH appare scritto di traverso e non su una linea diritta. Anche se scritto in una sola parola, le lettere iniziali degli elementi Immo e Search sono scritte in maiuscolo; in più sopra l'abbreviazione CH è disegnata una lente di ingrandimento. Questa serie di componenti grafiche è atta a conferire a tale segno la necessaria forza distintiva.
Il marchio IMMOBILIEN BUSINESS è stato registrato anche per prodotti delle classi 9 e 16 oltre che a quelli delle classi 35 e 36 come nel marchio in esame. La forza distintiva richiesta emerge dagli elementi grafici del marchio: la parola Immobilien è scritta in rosso vivo e in caratteri di dimensione maggiore rispetto alla parola Business che è scritta in bianco sullo sfondo delle lettere I-M-M-O.
Il marchio IMMO1 è stato registrato per una più grande varietà di prodotti rispetto al marchio in questione. In esso sono compresi prodotti delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 42. Gli elementi verbali di questo marchio si scostano per la maggior parte dal marchio in esame e consistono nel suffisso Immo con l'aggiunta della cifra 1, il tutto scritto in una parola sola. Pertanto risulta plausibile, che la forza distintiva del marchio è data dalla cifra 1.
Per quanto attiene al marchio IMMOBILIEN-GALERIE, esso è stato registrato per i servizi della classe 36, ma a differenza del segno in questione ad eccezione dei "servizi immobiliari", ovvero solo per "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte", per cui esso non può apparire descrittivo nei confronti dei servizi per i quali è stata richiesta la sua registrazione e dispone quindi del carattere distintivo richiesto.
Il marchio IMMOCORNER non è solo marchio verbale, ma presenta anche aspetti grafici sufficienti ad affermarne la forza distintiva: la parola IMMOCORNER è scritta in piccolo su sfondo bianco, le lettere sono staccate l'una dall'altra e di colore grigio; in più, in basso verso destra dopo la lettera r finale è disegnato un angolo retto.
Il marchio PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI è stato registrato per i servizi della classe 36 per i quali è stata anche richiesta la registrazione del marchio in questione. Contrariamente a quest'ultimo il marchio PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI non è esclusivamente un marchio verbale, bensì figurativo. Gli elementi verbali appaiono su sfondo blu e nello spazio della lettera O nella parola Punto è stato disegnato un punto rosso. Di conseguenza può essere ammesso il carattere distintivo di questo segno.
In riassunto si osserva che a differenza del marchio in esame, IMMOSEARCH.CH, IMMOBILIEN BUSINESS, IMMO1, IMMOCORNER e PUNTO IMMOBILIARE APPARTAMENTI E ABITAZIONI, pur quanto siano in parte in relazione con servizi delle classi 35 e 36, non sono esclusivamente marchi verbali, bensì combinati con elementi grafici. La combinazione dell'elemento verbale con l'elemento visivo aiuta il consumatore ad associare ai marchi menzionati una determinata impresa e a riconoscerne i servizi. Una minima differenza può essere quindi già sufficiente per conferire il carattere distintivo ad un marchio. Da quanto precede si conclude quindi che l'autorità inferiore osserva a giusta ragione che le situazioni menzionate nel ricorso non sono paragonabili al caso di specie.
Anche nella denegata ipotesi che esista una prassi illegale nelle procedure di registrazione di marchi combinati, con ciò non è giustificata una prassi illegale nelle procedure di registrazione di marchi esclusivamente verbali. Ma anche volendo ammettere che le singole registrazioni indicate dalla ricorrente possano essere confrontate con il segno in esame sia in merito ai segni in comune sia in merito ai servizi per i quali essi sono registrati, non si può concludere che esiste una prassi illegale costante.
Da quanto precede, la ricorrente non può appellarsi con successo al diritto di parità di trattamento nell'illegalità.
6. Il ricorso si rivela quindi essere infondato e va respinto.
7. Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono messe a carico della ricorrente che soccombe (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
Alla ricorrente non viene assegnata - poiché soccombente - alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di Fr. 2 500.- è addossata alla ricorrente ed è coperta dall'anticipo spese versato.
3. Non è assegnata alcuna indennità di parte (spese ripetibili).
4. Comunicazione:
- alla ricorrente (atto giudiziario)
- all'autorità inferiore (n. di rif. dom. di registr. no. 59292/2005 - PUNTOIMMOBILIARE) (atto giudiziaro)
- al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (atto giudiziario)
Il Presidente della Corte II: Il cancelliere:
Bernard Maitre Corrado Bergomi
Rimedici giuridici
La presente sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, con ricorso in materia civile entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Data di spedizione: 17 agosto 2007