Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
1C 261/2011

Sentenza del 13 ottobre 2011
I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Aemisegger, Reeb, Raselli, Eusebio,
Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento
Ufficio federale dei trasporti (UFT), 3003 Berna,
ricorrente,

contro

1. A.________,
patrocinato dall'avv. Fulvio Biancardi,
2. Commissione federale di stima del 13° Circondario, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
opponenti.

Oggetto
espropriazione materiale,

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 aprile 2011 dalla Corte I del Tribunale amministrativo federale.

Fatti:

A.
Il 16 ottobre 1990 il Municipio di Sementina ha rilasciato alla B.________SA una licenza edilizia per la costruzione di quattro case unifamiliari a gradoni sul fondo part. yyy, di cui era allora proprietaria. La licenza edilizia è stata rinnovata più volte negli anni successivi.
Il 5 febbraio 1996, la B.________SA ha presentato una nuova domanda di rinnovo della licenza edilizia, alla quale si è opposto il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, essendo il fondo interessato dal progetto di nuova trasversale ferroviaria alpina (tratta Gnosca-Sementina). Dando seguito all'opposizione dell'autorità cantonale, con decisione del 4 aprile 1996, il Municipio di Sementina ha decretato la sospensione della domanda per due anni, secondo l'art. 65 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990 (LALPT).

B.
Con scritto dell'8 luglio 1998, l'arch. A.________, nuovo proprietario della particella dopo il fallimento della B.________SA, trascorso il periodo biennale di sospensione, ha chiesto il rilascio della licenza edilizia. Con decisione dell'11 agosto 1998, l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) lo ha negato in applicazione dell'art. 18a
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18a Diritto applicabile - 1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.
1    La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.
2    Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930109 sull'espropriazione (LEspr).
della legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1999 (cfr. RU 1984 1429). L'UFT ha rilevato che la prevista edificazione era in contrasto con il progetto AlpTransit, essendo il fondo situato nella zona del portale sud della galleria Gnosca-Sementina. La decisione non è stata impugnata.

C.
In seguito, il proprietario ha sollecitato a più riprese una decisione definitiva in merito alla sua particella e sono pure state avviate trattative volte alla sua vendita, rimaste però infruttuose. L'11 luglio 2008, l'UFT ha comunicato che la tratta interessata non verrà realizzata prima degli anni 2030-2040 e che per la Confederazione non esistono ostacoli progettuali alla prospettata edificazione.

D.
L'11 agosto 2008, l'arch. A.________, in relazione alle restrizioni della sua proprietà, ha notificato ad AlpTransit San Gottardo SA e all'UFT delle pretese di indennizzo per complessivi fr. 1'131'325.--. Questa notifica è stata trasmessa il 16 settembre 2008 dall'UFT alla Commissione federale di stima del 13° Circondario (CFS) per competenza. All'udienza di conciliazione del 7 novembre 2008 dinanzi alla CFS, l'UFT ne ha contestato la ricevibilità, sollevando inoltre l'eccezione di prescrizione delle pretese. Con l'accordo delle parti, è stato stabilito che la CFS si sarebbe inizialmente pronunciata sulle questioni della ricevibilità e della tempestività della notifica.

E.
Con decisione del 25 novembre 2008, la CFS ha accertato che la notifica di pretese presentata dal proprietario era proponibile e tempestiva, rinviando a un ulteriore giudizio la determinazione dell'eventuale indennità dovuta al richiedente.

F.
Contro la decisione della CFS, l'UFT ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), che con sentenza del 21 aprile 2011 ha dichiarato irricevibile il gravame. Ha ritenuto che all'UFT difettava la legittimazione a ricorrere, essendo un organo della Confederazione privo di personalità giuridica propria e non essendo previsto un diritto di ricorso specifico giusta l'art. 48 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA (RS 172.021).

G.
L'UFT impugna questa sentenza con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa al TAF perché entri nel merito del gravame. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale, in particolare dell'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA.

H.
Il TAF e la CFS si riconfermano nelle loro decisioni, mentre l'arch. A.________ chiede di respingere il gravame nella misura della sua ricevibilità. È stato invitato ad esprimersi sul ricorso anche il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), che non ha tuttavia presentato osservazioni. Il ricorrente ha comunicato il 7 luglio 2011 di rinunciare ad esprimersi ulteriormente e di confermare il contenuto del suo ricorso.

Diritto:

1.
Contro una decisione del TAF in materia di espropriazione è data, in virtù dell'art. 87 cpv. 1
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 87 - 1 Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005102 sul Tribunale federale.
1    Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005102 sul Tribunale federale.
2    Il diritto di ricorrere è retto dall'articolo 78 capoverso 1. Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
LEspr (RS 711), la via del ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ai sensi degli art. 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
segg. LTF. La decisione impugnata nega all'UFT la legittimazione ad aggravarsi contro il giudizio della CFS. Quale parte nella procedura, l'UFT è quindi legittimato in questa sede a fare valere che la precedente istanza si è rifiutata a torto di entrare nel merito del suo gravame (cfr. DTF 131 II 497 consid. 1). Al riguardo, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
LTF) e può quindi accogliere il ricorso sulla base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da quella addotta dalla precedente istanza (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 e rinvii). Il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF), è quindi di principio ammissibile.

2.
2.1 Il ricorrente lamenta un'errata applicazione dell'art. 48
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA. Negando la licenza edilizia per l'edificazione del fondo dell'opponente allo scopo di tutelare la futura realizzazione della circonvallazione di Bellinzona della linea AlpTransit, sostiene di avere agito nel contesto delle competenze attribuitegli dalla legge. Adduce che, a questo stadio, esso sarebbe il solo organo abilitato ad intervenire, poiché l'impresa ferroviaria non disporrebbe ancora di un titolo giuridico per salvaguardare la possibilità di realizzare questa tratta, rinviata dalle autorità federali. L'UFT rileva di essere tenuto a curare gli interessi della Confederazione nell'ambito del progetto di nuova trasversale ferroviaria alpina, rientrando nei suoi compiti in particolare la gestione e il controllo dei crediti approvati dal Parlamento, nonché l'amministrazione del fondo per i grandi progetti ferroviari, conformemente all'art. 11 cpv. 2
SR 742.104.1 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl) - Ordinanza sul transito alpino
OTrAl Art. 11 Compiti - 1 L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
1    L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
2    In particolare si occupa di:
a  applicare le istruzioni del Dipartimento relative alla direzione e alla sorveglianza dei progetti, nonché al rendiconto;
b  gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento a destinazione del Consiglio federale, compresa l'assegnazione dei mezzi finanziari nell'ambito dei crediti d'opera conformemente al decreto dell'8 dicembre 19997 sul finanziamento del transito alpino;
c  amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari conformemente al relativo regolamento del 9 ottobre 19988, in particolare preparare le proposte annue di prelievo dal fondo che il Consiglio federale sottopone al Parlamento;
d  determinare l'indice del rincaro conformemente all'articolo 12;
e  rendere conto alla delegazione di vigilanza della NFTA (art. 20 cpv. 3 e 4 del decreto sul transito alpino) e ad altre commissioni parlamentari;
f  decidere dell'applicazione di provvedimenti compensativi;
g  istruire le procedure d'approvazione relative al piano settoriale e al progetto preliminare nonché, su incarico del Dipartimento, ai progetti messi in consultazione;
h  coordinare i costruttori;
i  coordinare i progetti della NFTA con i compiti di altri servizi federali.
3    Per il resto, nell'ambito della realizzazione dei progetti della NFTA, l'Ufficio federale svolge l'attività di sorveglianza che gli compete conformemente alla normativa in materia ferroviaria.
dell'ordinanza sul transito alpino (OTrAl; RS 742.104.1). Secondo il ricorrente, il diniego della legittimazione ricorsuale dinanzi al TAF in ambito espropriativo gli impedirebbe di svolgere i compiti assegnatigli dal Consiglio federale a tutela degli interessi finanziari della Confederazione.

2.2 Secondo l'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Giusta l'art. 48 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge riconosce tale diritto.
La precedente istanza ha negato una legittimazione a ricorrere sulla base dell'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA, poiché l'UFT è un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale e non dispone di personalità giuridica propria. In effetti, il diritto generale di ricorso sancito da questa norma concerne innanzitutto i privati e, secondariamente, gli enti pubblici, ma non le singole autorità o i settori dell'amministrazione privi di personalità giuridica (cfr. MARANTELLI SONANINI/HUBER, in: Waldmann/ Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 48 n. 21 e art. 6 n. 13; cfr. inoltre, con riferimento all'analogo art. 89 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF, DTF 134 II 45 consid. 2.2).
Il TAF ha inoltre escluso che nella fattispecie fosse dato un diritto di ricorso dell'autorità sulla base di una legge speciale, conformemente all'art. 48 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA. Il ricorrente fonda in sostanza la sua facoltà ricorsuale sull'art. 11 cpv. 2
SR 742.104.1 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl) - Ordinanza sul transito alpino
OTrAl Art. 11 Compiti - 1 L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
1    L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
2    In particolare si occupa di:
a  applicare le istruzioni del Dipartimento relative alla direzione e alla sorveglianza dei progetti, nonché al rendiconto;
b  gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento a destinazione del Consiglio federale, compresa l'assegnazione dei mezzi finanziari nell'ambito dei crediti d'opera conformemente al decreto dell'8 dicembre 19997 sul finanziamento del transito alpino;
c  amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari conformemente al relativo regolamento del 9 ottobre 19988, in particolare preparare le proposte annue di prelievo dal fondo che il Consiglio federale sottopone al Parlamento;
d  determinare l'indice del rincaro conformemente all'articolo 12;
e  rendere conto alla delegazione di vigilanza della NFTA (art. 20 cpv. 3 e 4 del decreto sul transito alpino) e ad altre commissioni parlamentari;
f  decidere dell'applicazione di provvedimenti compensativi;
g  istruire le procedure d'approvazione relative al piano settoriale e al progetto preliminare nonché, su incarico del Dipartimento, ai progetti messi in consultazione;
h  coordinare i costruttori;
i  coordinare i progetti della NFTA con i compiti di altri servizi federali.
3    Per il resto, nell'ambito della realizzazione dei progetti della NFTA, l'Ufficio federale svolge l'attività di sorveglianza che gli compete conformemente alla normativa in materia ferroviaria.
OTrAl, disposizione specifica che prevede in particolare il suo compito di gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento, nonché di amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari (cfr. art. 11 cpv. 2 lett. b
SR 742.104.1 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl) - Ordinanza sul transito alpino
OTrAl Art. 11 Compiti - 1 L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
1    L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
2    In particolare si occupa di:
a  applicare le istruzioni del Dipartimento relative alla direzione e alla sorveglianza dei progetti, nonché al rendiconto;
b  gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento a destinazione del Consiglio federale, compresa l'assegnazione dei mezzi finanziari nell'ambito dei crediti d'opera conformemente al decreto dell'8 dicembre 19997 sul finanziamento del transito alpino;
c  amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari conformemente al relativo regolamento del 9 ottobre 19988, in particolare preparare le proposte annue di prelievo dal fondo che il Consiglio federale sottopone al Parlamento;
d  determinare l'indice del rincaro conformemente all'articolo 12;
e  rendere conto alla delegazione di vigilanza della NFTA (art. 20 cpv. 3 e 4 del decreto sul transito alpino) e ad altre commissioni parlamentari;
f  decidere dell'applicazione di provvedimenti compensativi;
g  istruire le procedure d'approvazione relative al piano settoriale e al progetto preliminare nonché, su incarico del Dipartimento, ai progetti messi in consultazione;
h  coordinare i costruttori;
i  coordinare i progetti della NFTA con i compiti di altri servizi federali.
3    Per il resto, nell'ambito della realizzazione dei progetti della NFTA, l'Ufficio federale svolge l'attività di sorveglianza che gli compete conformemente alla normativa in materia ferroviaria.
e c OTrAl). A torto. Per ammettere la legittimazione a ricorrere sulla base di una legge speciale non basta infatti che l'UFT disponga in generale di competenze in materia ferroviaria o che gli spettino compiti di direzione e di sorveglianza nella realizzazione delle nuove trasversali ferroviarie alpine, ma occorre che tale facoltà ricorsuale sia prevista a suo favore in modo esplicito dalla legge (DTF 127 II 32 consid. 2c; 123 II 542 consid. 2c). Ora, l'art. 11 cpv. 2
SR 742.104.1 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl) - Ordinanza sul transito alpino
OTrAl Art. 11 Compiti - 1 L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
1    L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
2    In particolare si occupa di:
a  applicare le istruzioni del Dipartimento relative alla direzione e alla sorveglianza dei progetti, nonché al rendiconto;
b  gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento a destinazione del Consiglio federale, compresa l'assegnazione dei mezzi finanziari nell'ambito dei crediti d'opera conformemente al decreto dell'8 dicembre 19997 sul finanziamento del transito alpino;
c  amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari conformemente al relativo regolamento del 9 ottobre 19988, in particolare preparare le proposte annue di prelievo dal fondo che il Consiglio federale sottopone al Parlamento;
d  determinare l'indice del rincaro conformemente all'articolo 12;
e  rendere conto alla delegazione di vigilanza della NFTA (art. 20 cpv. 3 e 4 del decreto sul transito alpino) e ad altre commissioni parlamentari;
f  decidere dell'applicazione di provvedimenti compensativi;
g  istruire le procedure d'approvazione relative al piano settoriale e al progetto preliminare nonché, su incarico del Dipartimento, ai progetti messi in consultazione;
h  coordinare i costruttori;
i  coordinare i progetti della NFTA con i compiti di altri servizi federali.
3    Per il resto, nell'ambito della realizzazione dei progetti della NFTA, l'Ufficio federale svolge l'attività di sorveglianza che gli compete conformemente alla normativa in materia ferroviaria.
OTrAl non sancisce esplicitamente alcun diritto di ricorso del UFT.

2.3 Ad essere impugnato dinanzi al TAF era un giudizio della CFS riguardante una pretesa di indennità per espropriazione materiale sottoposta alla procedura di stima giusta gli art. 57
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 57
segg. LEspr. Secondo l'art. 78 cpv. 1
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 78 - 1 Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.
1    Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.
2    La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti.96 Nello stesso tempo, essa deve motivarle. L'adesione al ricorso cade se il medesimo è ritirato o dichiarato inammissibile.97
LEspr, non richiamato dalla precedente istanza nel suo giudizio, contro la decisione della CFS sono legittimati a ricorrere al TAF le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della CFS cagioni loro una perdita. Questa facoltà di ricorso specifica è applicabile anche alla procedura dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 87 cpv. 2
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 87 - 1 Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005102 sul Tribunale federale.
1    Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005102 sul Tribunale federale.
2    Il diritto di ricorrere è retto dall'articolo 78 capoverso 1. Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
LEspr; messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3995).
La decisione di diniego della licenza edilizia dell'11 agosto 1998 alla base della restrizione della proprietà è stata resa dall'UFT in applicazione del previgente art. 18a vLferr. Questa norma prevedeva che per l'edificazione e la modificazione di costruzioni e impianti non esclusivamente o prevalentemente destinati all'esercizio ferroviario era necessaria l'approvazione dell'autorità di vigilanza, segnatamente quando essi rendevano impossibile o considerevolmente più difficile l'estensione futura di impianti ferroviari (cfr. art. 18a cpv. 1 lett. d
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18a Diritto applicabile - 1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.
1    La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.
2    Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930109 sull'espropriazione (LEspr).
Lferr). L'approvazione doveva essere negata, se il progetto pregiudicava la sicurezza dell'esercizio ferroviario o contrastava lo scopo di una zona riservata o di un allineamento (cfr. l'art. 18a cpv. 3 vLferr). Poteva inoltre essere negata, in assenza di zone riservate o allineamenti, qualora il progetto rendeva impossibile o considerevolmente più difficile l'estensione futura di impianti ferroviari (cfr. l'art. 18a cpv. 4 vLferr).
Secondo l'art. 18i cpv. 1 vLferr, se una tale restrizione della proprietà era equivalente a un'espropriazione, essa dava luogo a un'indennità integrale. Giusta l'art. 18i cpv. 2 vLferr, l'indennità era dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, in difetto di questa, da chi aveva cagionato la restrizione della proprietà. Se le pretese erano, in tutto o in parte, contestate tornava applicabile la procedura di stima degli art. 57
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 57
segg. LEspr (cfr. art. 18i cpv. 3
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 57
vLferr). L'art. 18i
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 57
vLferr corrisponde sostanzialmente all'attuale art. 18u
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18u - 1 Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.
1    Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.
2    L'indennità è dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, se manca l'impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.
3    L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr158.159
4    Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti.
5    L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.
Lferr, nella versione del 18 giugno 1999, in vigore dal 1° gennaio 2000. Quest'ultima disposizione fa invero riferimento unicamente alle restrizioni della proprietà secondo gli attuali art. 18n
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18n - 1 L'UFT può, di propria iniziativa o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari futuri.140 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.
1    L'UFT può, di propria iniziativa o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari futuri.140 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.
2    Le decisioni sulla determinazione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
-18t
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18t Riserva del diritto cantonale - D'intesa con l'UFT, possono essere determinati, oltre a quelli nel senso della presente legge, anche allineamenti secondo il diritto cantonale, se esplicano effetti giuridici più estesi.
Lferr, concernenti le zone riservate e gli allineamenti, e non contempla esplicitamente le restrizioni della proprietà derivanti, come in concreto, dal diniego dell'approvazione di progetti di terzi che potrebbero pregiudicare lo sviluppo futuro degli impianti ferroviari. Il diritto vigente, tuttavia, non attribuisce più tale competenza all'UFT. L'attuale art. 18m
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18m Impianti accessori - 1 L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L'edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell'impresa ferroviaria se gli impianti accessori:
1    L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L'edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell'impresa ferroviaria se gli impianti accessori:
a  occupano terreni della ferrovia o confinano con essi;
b  potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.
2    L'autorità cantonale sente l'UFT prima di autorizzare un impianto accessorio:
a  su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l'impresa ferroviaria non giungono a un'intesa;
b  se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell'impianto ferroviario o lo complica considerevolmente;
c  se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.
3    L'UFT può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
Lferr, che ha sostituito il previgente art. 18a vLferr, non prevede infatti più un'approvazione dell'UFT per l'edificazione e la modifica di
costruzioni e impianti non destinati esclusivamente o prevalentemente all'esercizio ferroviario, ma soltanto, in determinati casi, la sua consultazione o il consenso dell'impresa ferroviaria (cfr. messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1998 2073; DTF 127 II 227 consid. 3b in fine). In ogni modo, in applicazione sia dell'art. 18i cpv. 2
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18i Procedura semplificata - 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
1    La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
a  progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
b  impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
c  impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2    Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
3    L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
4    Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
vLferr sia dell'attuale art. 18u cpv. 2
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18u - 1 Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.
1    Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.
2    L'indennità è dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, se manca l'impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.
3    L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr158.159
4    Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti.
5    L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.
Lferr, l'indennità per titolo di espropriazione materiale è dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, in mancanza della stessa, da chi ha causato la restrizione della proprietà.

2.4 In concreto, la restrizione della proprietà considerata dalla CFS deriva dal diniego, a suo tempo, dell'approvazione da parte dell'UFT del progetto edilizio dell'arch. A.________, ritenuto in contrasto con il futuro sviluppo della linea ferroviaria AlpTransit. Questa restrizione può essere costitutiva di espropriazione materiale e comportare quindi il versamento di un'indennità conformemente agli art. 18i
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18i Procedura semplificata - 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
1    La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
a  progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
b  impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
c  impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2    Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
3    L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
4    Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
vLferr e 18u Lferr, dovuta dall'impresa ferroviaria, oppure, se manca l'impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà. Nella fattispecie, come visto, la restrizione è stata determinata dall'UFT a favore della Confederazione per un'opera pubblica di sua utilità. La tratta in questione della linea AlpTransit non è tuttavia ancora stata decisa dall'Assemblea federale e le imprese ferroviarie non sono quindi ancora state incaricate della sua realizzazione (cfr. art. 5bis della legge sul transito alpino, del 4 ottobre 1991 [RS 742.104]; piano settoriale dei trasporti, parte infrastruttura ferrovia, schede di coordinamento Ticino urbano, SC 5.2). A questo stadio, un'impresa ferroviaria non ha perciò potuto partecipare al procedimento espropriativo, sicché l'eventuale indennità giusta gli art. 18i cpv. 2
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18i Procedura semplificata - 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
1    La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
a  progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
b  impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
c  impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2    Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
3    L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
4    Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
vLferr e
18u cpv. 2
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18u - 1 Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.
1    Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.
2    L'indennità è dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, se manca l'impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.
3    L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr158.159
4    Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti.
5    L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.
Lferr è dovuta dalla Confederazione, a favore della quale la restrizione della proprietà è stata sancita. Quale ente espropriante, la Confederazione è quindi parte principale al procedimento e, in questa veste, è pure abilitata conformemente all'art. 78 cpv. 1
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 78 - 1 Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.
1    Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.
2    La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti.96 Nello stesso tempo, essa deve motivarle. L'adesione al ricorso cade se il medesimo è ritirato o dichiarato inammissibile.97
LEspr ad adire il TAF contro la decisione della CFS. Del resto, nella decisione della CFS figura quale controparte la "Confederazione svizzera, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), Ufficio federale dei trasporti (UFT)" e anche il gravame dinanzi al TAF è stato presentato dal ricorrente con questa intestazione.

2.5 In concreto, non risulta tuttavia che l'UFT sia stato esplicitamente autorizzato a rappresentare la Confederazione, segnatamente che il DATEC, nel cui campo di attività rientra la materia in oggetto, gli abbia conferito la facoltà di agire in suo nome e conto. Giusta l'art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA, applicabile alla procedura dinanzi al TAF per il rinvio dell'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF, l'atto di ricorso deve tra l'altro contenere la firma del ricorrente o del suo rappresentante (cpv. 1). Se il ricorso non soddisfa questo requisito, l'autorità assegna al ricorrente un termine suppletorio per rimediarvi, con la comminatoria che, decorrendo tale termine infruttuoso, essa non entrerà nel merito (cpv. 2 e 3). Spettava quindi alla precedente istanza assegnare al ricorrente un termine perché l'atto di ricorso fosse firmato dalle persone competenti del DATEC, rispettivamente perché fosse presentata un'eventuale procura (cfr., riguardo al diritto di firma, art. 49
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione
LOGA Art. 49 Diritto di firma - 1 Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:
1    Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:
a  al segretario generale o ai suoi supplenti;
b  ai membri della direzione di gruppi e uffici;
c  ad altre persone della segreteria generale nell'ambito delle competenze del dipartimento quale istanza di ricorso.
2    Parimenti può delegare la firma di decisioni.51
3    I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la doppia firma.52
4    L'apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supplementare dell'Amministrazione federale delle finanze.53
5    Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all'obbligo della doppia firma.54
della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, del 21 marzo 1997 [LOGA; RS 172.010]).

3.
3.1 Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. La causa è rinviata al TAF, affinché proceda conformemente all'art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA e, se ne saranno dati presupposti, esamini nel merito il gravame.

3.2 In virtù dell'art. 116 cpv. 1
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 116 - 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
1    Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
2    Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947128.
3    Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130
LEspr, le spese di procedura davanti al TAF, comprese le ripetibili all'espropriato, sono di principio addossate all'espropriante. Per contro, per la procedura dinanzi al Tribunale federale, l'art. 116 cpv. 3
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 116 - 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
1    Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
2    Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947128.
3    Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130
LEspr rinvia alle disposizioni della LTF. Secondo l'art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
LTF, di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. In concreto, considerata la particolarità dell'oggetto litigioso, non si giustifica di porre le spese giudiziarie a carico del proprietario. Facendo uso della possibilità prevista dalla norma, si rinuncia pertanto eccezionalmente a prelevarle. Al proprietario soccombente, non possono comunque essere assegnate ripetibili di questa sede (cfr. art. 68 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati al TAF per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

2.
Non si prelevano spese giudiziarie.

3.
Comunicazione alle parti, alla Corte I del Tribunale amministrativo federale e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

Losanna, 13 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1C_261/2011
Data : 13. ottobre 2011
Pubblicato : 30. ottobre 2011
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Espropriazione
Oggetto : espropriazione materiale


Registro di legislazione
LEspr: 57 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 57
78 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 78 - 1 Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.
1    Sono legittimati a ricorrere le parti principali nonché i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti, nella misura in cui la decisione della commissione di stima loro cagioni una perdita.
2    La controparte può, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della dichiarazione di ricorso, dichiarare al Tribunale amministrativo federale di aderire a quest'ultimo e presentare conclusioni indipendenti.96 Nello stesso tempo, essa deve motivarle. L'adesione al ricorso cade se il medesimo è ritirato o dichiarato inammissibile.97
87 
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 87 - 1 Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005102 sul Tribunale federale.
1    Contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale è ammissibile il ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005102 sul Tribunale federale.
2    Il diritto di ricorrere è retto dall'articolo 78 capoverso 1. Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale.
116
SR 711 Legge federale del 20 giugno 1930 sull'espropriazione (LEspr)
LEspr Art. 116 - 1 Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
1    Le spese di procedura davanti al Tribunale amministrativo federale, comprese le spese ripetibili dell'espropriato, sono addossate all'espropriante.127 Se le conclusioni dell'espropriato vengono respinte totalmente o preponderantemente, si può procedere ad una diversa ripartizione. In ogni caso, le spese provocate inutilmente sono addossate a chi le ha cagionate.
2    Nei casi menzionati nell'articolo 114 capoverso 3, le spese sono ripartite secondo i principi generali della legge di procedura civile federale, del 4 dicembre 1947128.
3    Nella procedura davanti al Tribunale federale, la ripartizione delle spese è retta della legge del 17 giugno 2005129 sul Tribunale federale.130
LOGA: 49
SR 172.010 Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) - Legge sull'organizzazione dell'ammininistrazione
LOGA Art. 49 Diritto di firma - 1 Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:
1    Il capo di dipartimento può conferire alle seguenti persone il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli:
a  al segretario generale o ai suoi supplenti;
b  ai membri della direzione di gruppi e uffici;
c  ad altre persone della segreteria generale nell'ambito delle competenze del dipartimento quale istanza di ricorso.
2    Parimenti può delegare la firma di decisioni.51
3    I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la doppia firma.52
4    L'apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supplementare dell'Amministrazione federale delle finanze.53
5    Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all'obbligo della doppia firma.54
LPT: 65
LTAF: 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
100 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
106
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
1    Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto.
2    Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.
Lferr: 18a 
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18a Diritto applicabile - 1 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.
1    La procedura di approvazione dei piani è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968108 sulla procedura amministrativa, per quanto la presente legge non vi deroghi.
2    Se sono necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 1930109 sull'espropriazione (LEspr).
18i 
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18i Procedura semplificata - 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
1    La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
a  progetti di costruzioni e impianti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
b  impianti ferroviari la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente;
c  impianti ferroviari che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2    Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
3    L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
4    Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
18m 
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18m Impianti accessori - 1 L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L'edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell'impresa ferroviaria se gli impianti accessori:
1    L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio ferroviario (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale. L'edificazione e la modifica possono essere autorizzate unicamente previo consenso dell'impresa ferroviaria se gli impianti accessori:
a  occupano terreni della ferrovia o confinano con essi;
b  potrebbero pregiudicare la sicurezza dell'esercizio.
2    L'autorità cantonale sente l'UFT prima di autorizzare un impianto accessorio:
a  su proposta di una delle parti, se il committente della costruzione e l'impresa ferroviaria non giungono a un'intesa;
b  se la costruzione rende impossibile il futuro sviluppo dell'impianto ferroviario o lo complica considerevolmente;
c  se il terreno edificabile è incluso in una zona riservata o in un allineamento di diritto ferroviario.
3    L'UFT può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
18n 
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18n - 1 L'UFT può, di propria iniziativa o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari futuri.140 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.
1    L'UFT può, di propria iniziativa o su proposta di un'impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari futuri.140 I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.
2    Le decisioni sulla determinazione di zone riservate sono pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione del termine di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
18t 
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18t Riserva del diritto cantonale - D'intesa con l'UFT, possono essere determinati, oltre a quelli nel senso della presente legge, anche allineamenti secondo il diritto cantonale, se esplicano effetti giuridici più estesi.
18u
SR 742.101 Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr)
Lferr Art. 18u - 1 Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.
1    Se equivalgono a un'espropriazione, le restrizioni della proprietà secondo gli articoli 18n-18t danno luogo a un'indennità integrale. È fatto salvo l'articolo 21. Per il calcolo dell'indennità sono determinanti le condizioni esistenti all'entrata in vigore della restrizione della proprietà.
2    L'indennità è dovuta dall'impresa ferroviaria oppure, se manca l'impresa, da colui che ha causato la restrizione della proprietà.
3    L'interessato deve annunciare per scritto le sue pretese all'impresa ferroviaria, entro 10 anni dal giorno in cui è entrata in vigore la restrizione della proprietà. Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr158.159
4    Tale procedura riguarda unicamente le pretese annunciate. Sono escluse successive opposizioni contro la restrizione della proprietà fondiaria e domande intese a modificare autorizzazioni di impianti accessori (art. 18m), zone riservate e allineamenti.
5    L'indennità produce interessi dal momento in cui ha effetto la restrizione della proprietà.
OTrAl: 11
SR 742.104.1 Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl) - Ordinanza sul transito alpino
OTrAl Art. 11 Compiti - 1 L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
1    L'Ufficio federale assume tutti i compiti della Confederazione connessi con la realizzazione dei progetti della NFTA nell'ambito della direzione e sorveglianza dei progetti e del rendiconto conformemente al decreto sul transito alpino, se altri servizi federali non sono competenti in materia.
2    In particolare si occupa di:
a  applicare le istruzioni del Dipartimento relative alla direzione e alla sorveglianza dei progetti, nonché al rendiconto;
b  gestire e controllare i crediti approvati dal Parlamento a destinazione del Consiglio federale, compresa l'assegnazione dei mezzi finanziari nell'ambito dei crediti d'opera conformemente al decreto dell'8 dicembre 19997 sul finanziamento del transito alpino;
c  amministrare il fondo per i grandi progetti ferroviari conformemente al relativo regolamento del 9 ottobre 19988, in particolare preparare le proposte annue di prelievo dal fondo che il Consiglio federale sottopone al Parlamento;
d  determinare l'indice del rincaro conformemente all'articolo 12;
e  rendere conto alla delegazione di vigilanza della NFTA (art. 20 cpv. 3 e 4 del decreto sul transito alpino) e ad altre commissioni parlamentari;
f  decidere dell'applicazione di provvedimenti compensativi;
g  istruire le procedure d'approvazione relative al piano settoriale e al progetto preliminare nonché, su incarico del Dipartimento, ai progetti messi in consultazione;
h  coordinare i costruttori;
i  coordinare i progetti della NFTA con i compiti di altri servizi federali.
3    Per il resto, nell'ambito della realizzazione dei progetti della NFTA, l'Ufficio federale svolge l'attività di sorveglianza che gli compete conformemente alla normativa in materia ferroviaria.
PA: 48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
all.: 18i
Registro DTF
123-II-542 • 127-II-227 • 127-II-32 • 131-II-497 • 133-II-249 • 134-II-45
Weitere Urteile ab 2000
1C_261/2011
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
questio • tribunale federale • ricorrente • restrizione della proprietà • licenza edilizia • datec • ricorso in materia di diritto pubblico • espropriazione materiale • tribunale amministrativo federale • impianto ferroviario • decisione • legittimazione ricorsuale • nuova trasversale ferroviaria alpina • dipartimento federale • ufficio federale • spese giudiziarie • federalismo • procedura di stima • autorizzazione o approvazione • legge federale sulle ferrovie • ripetibili • municipio • alpinismo • bellinzona • diritto pubblico • atto di ricorso • ripartizione dei compiti • scopo • pegno immobiliare • legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione • comunicazione • calcolo • direttive anticipate del paziente • legge federale sulla procedura amministrativa • espressamente • incarto • azione • motivazione della decisione • tempo atmosferico • forza di cosa giudicata • autorità di vigilanza • interesse finanziario • interesse degno di protezione • soppressione • impedimento • rinnovo dell'autorizzazione • ferrovia • edificio e impianto • ordine militare • amministrazione • aumento • prolungamento • accordo delle volontà • opposizione • procedura di consultazione • autorità federale • consiglio federale • violazione del diritto • legge federale sul coordinamento • procedura d'approvazione • revisione totale • onere fondiario • esaminatore • spese di procedura • casella postale • titolo giuridico • losanna • assemblea federale • autorità inferiore • diritto di ricorso dell'autorità • nuova domanda • equivalenza • piano settoriale • infrastruttura • analogia • d'ufficio • usufrutto • opera pubblica • autorità cantonale • approvazione dei piani • t
... Non tutti
AS
AS 1984/1429
FF
1998/2073 • 2001/3995