Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2203/2018
Urteil vom 12. August 2019
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Besetzung Richter Jean-Luc Baechler, Richter Ronald Flury,
Gerichtsschreiber Diego Haunreiter.
A._______,
Parteien vertreten durch Walder Wyss AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA,
Vorinstanz,
Gegenstand Verfügung vom 26. Februar 2018 / Veröffentlichung von Preislisten für das Auslandsgeschäft.
Sachverhalt:
A.
A.a Die A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) ist Teil der B._______. Die Beschwerdeführerin ist gemäss Handelsregister als Aktiengesellschaft (...) eingetragen. Der Zweck der Beschwerdeführerin wird im Handelsregister wie folgt angegeben: "Abwicklung (Clearing und Settlement) von Transaktionen in Effekten (Wertpapiere, Wertrechte und Derivate) sowie Ausführung von Verwaltungs- und Verwahrfunktionen. Das Schwergewicht der Geschäftstätigkeit liegt in folgenden Kernbereichen: a) nationale und grenzüberschreitende Abwicklung von Effektentransaktionen (Clearing und Settlement), d.h. Übertragung von Effekten und Buchgeld zwischen den Parteien einer Effektentransaktion; b) Führen von Effektendepots und Vornahme von Ein- und Ausbuchungen in Effektendepots; c) Verwahrung von in- und ausländischen Effekten und Wertgegenständen; d) Verwaltung (Corporate Actions/Entitlements) von in- und ausländischen Effekten und Wertgegenständen; e) Securities Lending und Borrowing (Wertschriftenleihe) zur Unterstützung der Transaktionsabwicklung; f) Repo-Geschäft unter Einschluss von Repurchase Agreements und Reverse Repurchase Agreements. [...]."
A.b Mit Verfügung vom 26. September 2017 gab die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA (nachfolgend auch: Vorinstanz) einem Gesuch der Beschwerdeführerin vom 23. Dezember 2016 statt und erteilte ihr die Bewilligung zum Betrieb einer zentralen Verwahrungsstelle sowie eines Effektenabwicklungssystems gemäss Art. 61 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel vom 19. Juni 2015 (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG; SR 958.1).
Die Verfügung vom 26. September 2017 erwuchs unangefochten in Rechtskraft. Deren Dispositiv-Ziff. 7 lautet wie folgt:
"Der FINMA ist innerhalb von drei Monaten ab Eröffnung der Verfügung mitzuteilen, wie und bis wann die Anforderungen an die Veröffentlichung der Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen, der wesentlichen Risiken für die Teilnehmer sowie der aggregierten Transaktionsbeträge erfüllt werden."
In den Rz. 92 - 95 der Erwägungen der Verfügung vom 26. September 2017 wird unter der Überschrift "Veröffentlichung wesentlicher Informationen" Folgendes ausgeführt:
"(92) Gemäss Art. 21
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
(93) Die [Beschwerdeführerin] macht entsprechende Informationen auf ihrer externen Website verfügbar und veröffentlicht dabei insbesondere ihre AGB, welche unter anderem die Zulassungsbedingungen, die Rechte und Pflichten sowie die Suspendierung und Ausschluss der Teilnehmer regeln, sowie die Preisliste für das Inlandgeschäft. Weitere Angaben veröffentlicht die [Beschwerdeführerin] auf ihrer externen Website mit den Dokumenten "Disclosure of (...) Ltd's compliance with CPSS-IOSCO principles for FMIs" ("Disclosure"), dem jährlich publizierten Geschäftsbericht sowie dem Hauptregister, welches mit bestimmten Ausnahmen über alle bei der [Beschwerdeführerin] geführten Wertrechte Auskunft gibt. Neben den AGB enthält auch die Website (...) Informationen zum Ausfallprozedere. Weitergehende Informationen werden Teilnehmern oder konkreten Interessenten für eine Teilnahme verfügbar gemacht.
(94) Die Preisliste gemäss Art. 19 Bst. b
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
[...]."
A.c Mit Schreiben vom 23. Oktober 2017 wandte sich die Beschwerdeführerin an die Vorinstanz. Sie hielt fest, dass Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 in den drei Bereichen "Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen", "wesentliche Risiken für die Teilnehmer" und "aggregierte Transaktionsbeträge" Veröffentlichungen verlange. Zur Veröffentlichung der Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen führt die Beschwerdeführerin Folgendes aus:
"Wie die FINMA in RZ 93 der Verfügung festhält, wird die Preisliste Inland bereits auf der Webseite publiziert (...). Im ersten Satz der RZ 94 der Verfügung erklärt die FINMA, dass sich die Preisliste gemäss Art. 19 Bst. b
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Bitte bestätigen Sie, dass unter diesem Aspekt nur die Preisliste Inland publiziert werden muss."
Daneben bestätigte die Beschwerdeführerin im Schreiben vom 23. Oktober 2017 mit Blick auf die anderen in Rz. 94 der Verfügung vom 26. September 2017 gestellten Anforderungen an die Veröffentlichung, dass sie die wesentlichen Risiken für die Teilnehmer bis Ende Februar 2018 auf der Webseite veröffentlichen würde und dass die Publikation der aggregierten Transaktionsbeträge bereits erfüllt sei.
A.d Mit Briefantwort vom 6. Dezember 2017 hielt die Vorinstanz mit Bezug auf das Schreiben vom 23. Oktober 2017 der Beschwerdeführerin fest, dass die "Veröffentlichung der Preisliste für das Auslandgeschäft von der Formulierung der Verfügung (Rz. 94 sowie Ziff. 7 des Dispositivs) grundsätzlich miterfasst" sei. Weiter führte die Vorinstanz aus, dass, sollte die Beschwerdeführerin eine diesbezügliche Änderung begehren, bei der FINMA ein begründeter und substantiierter Antrag einzureichen sei.
A.e Mit Eingabe vom 21. Dezember 2017 an die Vorinstanz bestätigte die Beschwerdeführerin die fristgerechte Erfüllung der Auflagen aus der Verfügung vom 26. September 2017. Zur Ziff. 7 des Verfügungsdispositivs äusserte sich die Beschwerdeführerin erneut dahingehend, dass Art. 19 Bst. b
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
"Wir beantragen hiermit eine entsprechende Feststellung dieser Nichtanwendbarkeit".
Die Beschwerdeführerin begründete ihren Antrag erstens damit, dass das Auslandgeschäft nicht zur Zentralverwahrer-Funktion der Beschwerdeführerin zähle. Zweitens stelle eine Veröffentlichung der Preise für das Auslandgeschäft eine Ungleichbehandlung gegenüber ihren Konkurrenten dar. Drittens sei Art. 19
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 951.131 Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) - Ordinanza sulla Banca nazionale OBN Art. 23a Trasparenza - 1 L'esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l'infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare: |
|
1 | L'esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l'infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare: |
a | le modalità di funzionamento dell'infrastruttura del mercato finanziario; |
b | la struttura organizzativa dell'esercente; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti; |
d | i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | ... |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | ... |
i | i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni. |
2 | L'esercente pubblica informazioni in conformità con le direttive emanate dai competenti organi internazionali. |
SR 951.131 Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) - Ordinanza sulla Banca nazionale OBN Art. 23a Trasparenza - 1 L'esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l'infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare: |
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1 | L'esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l'infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare: |
a | le modalità di funzionamento dell'infrastruttura del mercato finanziario; |
b | la struttura organizzativa dell'esercente; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti; |
d | i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | ... |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | ... |
i | i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni. |
2 | L'esercente pubblica informazioni in conformità con le direttive emanate dai competenti organi internazionali. |
A.f Mit Schreiben vom 26. Februar 2018 führte die Vorinstanz aus, dass sie die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Argumente für eine Nichtanwendbarkeit der Pflicht zur Veröffentlichung der Preise und Gebühren im Zusammenhang mit dem Auslandgeschäft nicht teile. Insbesondere gehöre das Auslandgeschäft grundsätzlich zu den Hauptdienstleistungen der Beschwerdeführerin und stelle damit eine "Zentralverwahrer-Funktion" dar. Ferner veröffentliche beispielsweise die Clearstream Banking die Preisliste auch in Bezug auf ihr internationales Geschäft. Schliesslich, so die Vorinstanz weiter, sollte durch eine entsprechende Rabattregelung in der Preisliste weiterhin eine genügend flexible Preisgestaltung möglich sein. Daraus schloss die Vorinstanz das Folgende:
"Aus diesen Gründen kann die von Ihnen [der Beschwerdeführerin] beantragte Feststellung nicht ausgesprochen werden. Es gilt die in der Verfügung vom 26. September 2017 festgehaltene Rechtslage (Rz. 94 sowie Ziff. 7 des Dispositivs), wonach die Preisliste auch für das Auslandgeschäft zu veröffentlichen ist.
Der FINMA ist daher bis spätestens 31. März 2018 mitzuteilen, wie und bis wann die Anforderungen an die Veröffentlichung der Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen erfüllt werden (vgl. Ziff. 7 des Dispositivs der Verfügung vom 26. September 2017)."
Das Schreiben der Vorinstanz vom 26. Februar 2018 ist ohne Dispositiv ausgestaltet, wird nicht als Verfügung bezeichnet, enthält aber eine Rechtsmittelbelehrung.
B.
Gegen dieses Schreiben der Vorinstanz vom 26. Februar 2018 erhob die Beschwerdeführerin am 13. April 2018 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt das folgende Rechtsbegehren unter Kosten- und Entschädigungsfolgen:
"Die Verfügung der Vorinstanz vom 26. Februar 2018 sei aufzuheben und dahingehend abzuändern, dass die Preise und Gebühren für erbrachte Dienstleistungen in Bezug auf das Auslandgeschäft, welches insbesondere die Zwischenverwahrung ausländischer Effekten und die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten über ausländische Abwicklungssysteme umfasst, nicht zu veröffentlichen sind."
Zur Beschwerdelegitimation bzw. zum Rechtsschutzinteresse hält die Beschwerdeführerin fest, sie werde mit dem Schreiben vom 26. Februar 2018 verpflichtet, die Preisliste auch für das Auslandgeschäft zu veröffentlichen. Sie weist zudem darauf hin, dass die Beschwerdeführerin als derzeit einzige Trägerin einer Bewilligung als Zentralverwahrer ein Interesse an der gerichtlichen Beurteilung habe, da eine anderweitige Beurteilung in geraumer Zeit nicht absehbar sei.
Die Beschwerdeführerin begründet ihren Antrag im Wesentlichen damit, dass sich die Pflicht zur Veröffentlichung von Preisen und Gebühren gemäss Art. 21
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
|
1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
|
1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
Darüber hinaus habe im angefochtenen Schreiben vom 26. Februar 2018 kaum eine Auseinandersetzung mit den im Schreiben vom 21. Dezember 2017 vorgebrachten Argumenten stattgefunden. Damit sei das rechtliche Gehör respektive die daraus fliessende Begründungspflicht verletzt worden. Zudem sei die angefochtene Verfügung unangemessen, stelle eine Ungleichbehandlung dar und verletze die Wirtschaftsfreiheit.
Auf entsprechende Nachfrage durch das Bundesverwaltungsgericht beziffert die Beschwerdeführerin den Streitwert mit mindestens (...).
C.
Mit Vernehmlassung vom 30. Juli 2018 beantragt die Vorinstanz das Nichteintreten auf die Beschwerde unter Kostenfolge. Eventualiter sei die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
Im Wesentlichen macht sie geltend, sie habe in ihrem Schreiben vom 26. Februar 2018 lediglich die Auflage von Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 wiederholt und sei inhaltlich nicht darüber hinausgegangen. Im Sinne einer Fristverlängerung bis zum 31. März 2018 sei die Beschwerdeführerin aufgefordert worden, ihren Pflichten nachzukommen. Die Verfügung vom 26. September 2017 sei in Rechtskraft erwachsen. Es sei kein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdeführerin vorhanden, da die Subsidiarität des von der Beschwerdeführerin im Schreiben vom 21. Dezember 2017 geltend gemachten Feststellungsantrags auch in die Richtung gelte, dass die rechtskräftige Verfügung der FINMA vom 26. September 2017 nicht mit einem Feststellungsbegehren in Frage gestellt werden könne. Mit vorliegender Beschwerde könne die Beschwerdeführerin nicht die nachteiligen Konsequenzen einer verpassten Frist ausräumen.
Die FINMA habe der Beschwerdeführerin vor dem Erlass der Verfügung vom 26. September 2017 mehrfach das rechtliche Gehör gewährt und dabei die Frage der Veröffentlichung der Preise und Gebühren für die von der Beschwerdeführerin erbrachten Dienstleistungen im Auslandgeschäft thematisiert. Die Vorinstanz verweist in diesem Zusammenhang auf eine Sitzung vom 11. August 2017, in welcher sie ihrer Meinung nach die Beschwerdeführerin anhand einer Präsentation über die wichtigsten Punkte informiert habe und Gelegenheit zur Stellungnahme geboten worden sei. Auch in der Stellungnahme vom 12. September 2017 zum Entwurf vom 1. September 2017 der Verfügung vom 26. September 2017, welcher der Beschwerdeführerin zugestellt worden sei, habe sie sich zur ihr bereits damals bekannten Tatsache nicht geäussert, dass die Preise für das Auslandsgeschäft nach Ansicht der FINMA zu publizieren seien. Die FINMA stellt sich zudem auf den Standpunkt, dass das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin gemäss Verfügung vom 26. September 2017 zu ihren Hauptdienstleistungen gehöre und eine Zentralverwahrertätigkeit darstelle, weshalb die Preisveröffentlichungspflicht Anwendung finde.
In materieller Hinsicht betont die Vorinstanz im Wesentlichen den Anlegerschutz und das damit einhergehende Transparenzgebot und Diskriminierungsverbot, was die Veröffentlichung der Preisliste für das Auslandgeschäft nach ihrer Meinung rechtfertige.
D.
Mit Replik vom 28. November 2018 hält die Beschwerdeführerin an den in der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren fest. Mit Blick auf die Prozessgeschichte führt die Beschwerdeführerin weiter aus, die im Rahmen der Sitzung vom 11. August 2017 abgegebene Präsentation enthalte ihrer Meinung nach keine Hinweise darauf, dass die Beschwerdeführerin die Preise und Gebühren von im Ausland erbrachten Dienstleistungen zu veröffentlichen habe. Diese Haltung der FINMA, so die Beschwerdeführerin weiter, sei im Verfügungsverfahren mit keinem Wort erwähnt worden. Sie habe daher auch keinen Anlass gesehen, sich gegen die geplante Verfügung zur Wehr zu setzen, zumal sie davon habe ausgehen können, dass die FINMA die diesbezügliche Praxis der SNB, welche keine Veröffentlichung der Preise des Auslandgeschäfts verlangt habe, übernehme. Die Beschwerdeführerin hält zudem fest, sie habe sich, nachdem sie die Verfügung vom 26. September 2017 studiert habe, zu verschiedenen Rückfragen und Klarstellungen veranlasst gesehen. Diese habe sie in ihrem Schreiben vom 23. Oktober 2017 formuliert (vgl. E. A.c). Es sei ihr dabei im Hinblick auf die Anwendung des noch jungen FinfraG um die Sicherstellung eines gleichförmigen Verständnisses zwischen ihr und der Aufsichtsbehörde gegangen.
Die Beschwerdeführerin vertritt weiter die Ansicht, die Behauptung der Vorinstanz sei nicht "nachvollziehbar", dass die Feststellung in Dispositiv-Ziff. 7 der angefochtenen Verfügung vom 26. September 2017 mit der Verfügung vom 26. Februar 2018 deckungsgleich sei. Doch selbst wenn die Verfügung vom 26. Februar 2018 inhaltlich nicht über die Verfügung vom 26. September 2017 hinausgehe, würde die Verfügung vom 26. Februar 2018 immer noch sämtliche Merkmale einer Verfügung aufweisen und wäre entsprechend als taugliches Anfechtungsobjekt zu qualifizieren. Die Vorinstanz habe der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 6. Dezember 2017 nahegelegt, die Frage der Publikationspflicht mittels eines separaten "begründeten und substantiierten Antrags" klären zu lassen. Indem die Vorinstanz in der Folge auf das Ersuchen der Beschwerdeführerin eingetreten sei, also die von der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21. Dezember 2017 vorgebrachten Argumente materiell prüfte, und in ihrer Verfügung vom 26. Februar 2018 einen erstmals begründeten, ablehnenden Sachentscheid gefällt habe, sei dieser Sachentscheid gemäss der Rechtsprechung (BGE 117 V 8 E. 2) mit Rechtsmitteln anfechtbar. Die Vorinstanz habe der Beschwerdeführerin wiederholt zu verstehen gegeben, dass eine abschliessende Klärung der Publikationspflicht mit separater Verfügung erfolgen werde, mithin der Beschwerdeweg nach Ablauf der Rechtsmittelfrist für die Verfügung vom 26. September 2017 nicht versperrt sei.
Darüber hinaus hält die Beschwerdeführerin fest, sie habe angesichts der unklaren Verfügung vom 26. September 2017 und der bisherigen Praxis der SNB ein schutzwürdiges Interesse daran, das (Nicht-)Bestehen bzw. den Umfang der Publikationspflicht verbindlich feststellen zu lassen.
In materieller Hinsicht würden sämtliche Umstände gegen eine Offenlegungspflicht bezüglich Preise für die "untechnisch als Auslandgeschäft" bezeichnete Nicht-Zentralverwahrertätigkeit der Beschwerdeführerin (d.h. namentlich die Zwischenverwahrung und die Organisation der Abwicklung über fremde Effektenabwicklungssysteme) sprechen.
E.
Mit Duplik vom 20. Februar 2019 hält die Vorinstanz an den in der Vernehmlassung gestellten Anträgen fest. Beim Auslandgeschäft, so die Vorinstanz, gehe es wie beim Inlandgeschäft um von der Beschwerdeführerin initiierte Buchungen, welche schweizerischem Recht unterstehende Effekten betreffen würden. Diese lösten im System der Beschwerdeführerin einen entsprechenden Buchungsvorgang aus, womit die in- und ausländischen Effekten gleichermassen über das Effektenabwicklungssystem der Beschwerdeführerin abgewickelt würden. Mit anderen Worten würden sowohl das Inlandgeschäft als auch die auf Seiten der Beschwerdeführerin anfallenden Tätigkeiten im Auslandgeschäft über das SECOM (dem Hauptsystem von A._______, das für die Verarbeitung und Abwicklung nationaler und internationaler Wertpapiertransaktionen entwickelt wurde, vgl. [...]) laufen, womit eine Unterscheidung zwischen In- und Auslandgeschäft als künstlich erscheine. Es handle sich beim Auslandgeschäft um eine Hauptdienstleistung und damit eine eigentliche Zentralverwahrertätigkeit der Beschwerdeführerin.
F.
Mit Eingabe vom 22. März 2019 hält die Beschwerdeführerin an den in der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren fest. Zusammenfassend führt sie aus, die Veröffentlichungspflicht für Preise nach Art. 21
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
G.
Mit Eingabe vom 18. April 2019 hält die Vorinstanz an ihren bisherigen Ausführungen und Anträgen fest. Ergänzend weist sie darauf hin, dass bereits in der Verfügung vom 26. September 2017 in den Rz. 41, 43 und 45 die Geschäftsbereiche der Beschwerdeführerin analysiert und den drei Kategorien von Art. 10
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
H.
Mit unaufgeforderter Stellungnahme vom 6. Mai 2019 stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass die Rz. 41, 43 und 45 der Verfügung vom 26. September 2017 sachlich nur die Qualifikation von Dienstleistungen gemäss Art. 10
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
"Zur Präzisierung der Rz. 43 sowie 45 der Verfügung können wir Ihnen mitteilen, dass Übertragungen zwischen der A._______ und ausländischen Depotstellen oder Zentralverwahrern und die Endverwahrung ausländischer Effekten im Ausland nicht Teil der Hauptdienstleistung "Betrieb eines Effektenabwicklungssystems (in- und ausländische Effekten)" bilden."
I.
Mit Eingabe vom 21. Mai 2019 hält die Vorinstanz fest, die Verfahrensparteien würden im Auslandgeschäft zwei Fallkonstellationen unterscheiden: Einerseits diejenige Abwicklung, welche vollständig innerhalb des Abwicklungssystems der Beschwerdeführerin ablaufe, und andererseits diejenige Abwicklung, welche sowohl im Abwicklungssystem der Beschwerdeführerin als auch im Abwicklungssystem eines Drittzentralverwahrers stattfinde. Der erste Fall sei nicht strittig, während beim zweiten Fall eine Meinungsverschiedenheit bestehe, wobei die FINMA der Ansicht sei, dass auch in diesem zweiten Fall die Preisveröffentlichungspflicht gelte.
J.
Mit unaufgeforderter Stellungnahme vom 7. Juni 2019, welche der Vorinstanz zur Kenntnis zugestellt wurde, hält die Beschwerdeführerin dafür, die FINMA habe in der Eingabe vom 21. Mai 2019 das Auslandgeschäft definiert als "diejenige Abwicklung, welche sowohl im Abwicklungssystem der Beschwerdeführerin als auch im Abwicklungssystem eines Drittzentralverwahrers stattfindet". Diese Formulierung sei nicht korrekt und irreführend. Bei jenen Transaktionen in ausländischen Effekten, bei denen die Abwicklung nicht über das Effektenabwicklungssystem der Beschwerdeführerin erfolge, sondern über ein fremdes Abwicklungssystem, liege seitens der Beschwerdeführerin keine Zentralverwahrertätigkeit im Rechtssinn von Art. 61
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
K.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 8. Juli 2019 hält die Vorinstanz fest, dass ihrer Meinung nach die Stellungnahme der Beschwerdeführerin vom 7. Juni 2019 den Eindruck erwecken könnte, dass die SNB die Abwicklung ausländischer Effekten über ein fremdes Abwicklungssystem nicht als Zentralverwahrertätigkeit qualifiziert habe. Dies sei nicht zutreffend. Vielmehr habe die SNB die entsprechende Tätigkeit als systemisch bedeutsam beurteilt.
L.
Mit unaufgeforderter Eingabe vom 22. Juli 2019, welche der Vorinstanz zugestellt worden ist, hält die Beschwerdeführerin insbesondere dafür, dass ihr Auslandgeschäft von der SNB nicht als eine Zentralverwahrertätigkeit qualifiziert worden sei.
M.
Auf die Begründung der Anträge der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz wird - soweit notwendig - in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit voller Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen gegeben sind (vgl. BVGE 2007/6 E.1).
1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz (vgl. Art. 54 Abs. 1
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
Als Verfügung gilt die Anordnung einer Behörde, mit der im Einzelfall ein Rechtsverhältnis in einseitiger und verbindlicher Weise gestützt auf öffentliches Recht geregelt wird (vgl. Art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
Im Schreiben vom 26. Februar 2018 teilte die Vorinstanz der Beschwerdeführerin mit, dass die von ihr am 21. Dezember 2017 beantragte Feststellung der Nichtanwendbarkeit von Art. 19 Bst. b
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Demnach ist mit Bezug auf das Schreiben der Vorinstanz vom 26. Februar 2018 von einer Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
1.2 Zur Beschwerde ist legitimiert, wer am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
Die Verweigerung der Feststellung der Nichtanwendbarkeit von Art. 19 Bst. b
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
1.3 Eingabefrist sowie Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
Im vorliegenden Verfahren ist zu prüfen, ob die Vorinstanz zurecht davon ausgeht, dass sie über die Publikationspflicht der Preise und Gebühren in Bezug auf das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin in Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 (rechtskräftig) entschieden hat (vgl. E. 5.3 ff.). Weil die Preisveröffentlichungspflicht an die Zentralverwahrertätigkeit anknüpft, ist der Frage nachzugehen, ob die Vorinstanz das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin in der Verfügung vom 26. September 2017 als Zentralverwahrertätigkeit qualifiziert hat (vgl. E. 5.4 ff.). In diesem Zusammenhang ist die Relevanz der von der Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht gemachten Unterscheidung zu beurteilen, wonach unter anderem insbesondere keine Preisveröffentlichungspflicht in Bezug auf die Abwicklung "über ausländische Abwicklungssysteme" bestehe (vgl. E. 5.4.4 ff.).
Die Folgen, die sich aus der Beantwortung der Frage ergeben, ob die Vorinstanz mit der Verfügung vom 26. September 2017 rechtskräftig über die Preisveröffentlichungspflicht in Bezug auf das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin entschieden hat, werden sodann in E. 5.6 dargelegt, unter anderem auch mit Blick auf das schutzwürdige Interesse der Beschwerdeführerin an der mit dem Schreiben vom 21. Dezember 2017 beantragten Feststellung der Nichtanwendbarkeit von Art. 19 Bst. b
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
3.
3.1 Das FinfraG regelt die Organisation und den Betrieb von Finanzmarktinfrastrukturen sowie die Verhaltenspflichten der Finanzmarktteilnehmer beim Effekten- und Derivatehandel (Art. 1 Abs.1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
|
1 | La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
2 | Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
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1 | La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
2 | Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori. |
3.2 Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
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a | infrastruttura del mercato finanziario: |
a1 | una borsa (art. 26 lett. b), |
a2 | un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 lett. c), |
a3 | una controparte centrale (555art. 48), |
a4 | un depositario centrale (art. 61), |
a5 | un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74), |
a5a | un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD; art. 73a), |
a6 | un sistema di pagamento (art. 81); |
b | valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO)5 e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli contabili, sempre che siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala; |
bbis | valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (valori mobiliari TRD): i valori mobiliari sotto forma di: |
bbis1 | diritti valori registrati (art. 973d CO), o |
bbis2 | altri diritti valori detenuti in registri elettronici distribuiti che mediante procedure tecniche conferiscono ai creditori, ma non al debitore, la facoltà di disporre del diritto valore; |
c | derivati od operazioni in derivati: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori sottostanti e che non costituiscono un'operazione di cassa; |
d | partecipante: ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; |
e | partecipante indiretto: ogni persona che ricorre indirettamente, attraverso un partecipante, ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; |
f | quotazione: l'ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa per gli emittenti e i valori mobiliari; |
g | compensazione («clearing»): le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e il regolamento di un'operazione, in particolare: |
g1 | il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transazione, |
g2 | l'assunzione delle obbligazioni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi, |
g3 | la compensazione multilaterale delle posizioni («netting»), |
g4 | la riconciliazione e la conferma dei pagamenti e dei trasferimenti di valori mobiliari da regolare; |
h | regolamento («settlement»): l'adempimento delle obbligazioni assunte al momento della conclusione dell'operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari; |
i | offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai detentori di azioni o di altri titoli di partecipazione; |
j | informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera. |
3.3 Gemäss Art. 21
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
4.
Ist eine individuell-konkrete Anordnung bereits durch eine formell rechtskräftige Verfügung entschieden, schliesst das Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes eine nochmalige materielle Überprüfung einer in einem späteren Verwaltungsverfahren, abgesehen von Rückkommensgründen (Wiedererwägung, Revision und Widerruf), grundsätzlich aus. Insofern darf das in casu gestellte Feststellungsbegehren nicht dazu benützt werden, die nachteiligen Konsequenzen einer verpassten Beschwerdefrist zu umgehen (vgl. Urteil des BVGer B-2343/2013 vom 4. Juni 2014, E. 2.3; Häner, a.a.O., Art. 25
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
5.
5.1 Die Vorinstanz macht vor dem Bundesverwaltungsgericht im Zusammenhang mit Ausführungen zum Rechtsschutzinteresse der Beschwerdeführerin geltend, dass sie bereits mit Verfügung vom 26. September 2017 in Dispositiv-Ziff. 7 angeordnet habe, die Beschwerdeführerin habe mitzuteilen, wie und bis wann die Anforderungen an die Veröffentlichung der Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen erfüllt würden. Die Vorinstanz habe der Beschwerdeführerin vor Erlass der Verfügung vom 26. September 2017 mehrfach das rechtliche Gehör gewährt. Die Beschwerdeführerin habe sich insbesondere in ihrer Stellungnahme zum Entwurf der Verfügung vom 26. September 2017 nicht zur Publikation der Preise für das Auslandgeschäft geäussert. Die Verfügung vom 26. September 2017 habe diesbezüglich im Vergleich zum Verfügungsentwurf keine Änderung erfahren. Die Verfügung vom 26. September 2017 sei unangefochten in Rechtskraft erwachsen. Im Schreiben vom 26. Februar 2018 habe die Vorinstanz lediglich die Auflage von Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 wiederholt und sie sei inhaltlich nicht darüber hinausgegangen. Aus der Verfügung vom 26. September 2017 habe sich bereits ergeben, dass die Vorinstanz das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin zu ihrer Zentralverwahrertätigkeit zähle.
5.2 Die Beschwerdeführerin ist der Meinung, dass sie (erst) mit der angefochtenen Verfügung vom 26. Februar 2018 verpflichtet werde, die Preisliste auch für das Auslandgeschäft zu veröffentlichen, obwohl das Auslandgeschäft nicht zu ihrer Zentralverwahrer-Funktion gehöre.
Sie nimmt in der Beschwerde im Zusammenhang mit der Beschwerdelegitimation bzw. mit dem Rechtsschutzinteresse nicht zur Verfügung vom 26. September 2017 Stellung. In der Replik vom 28. November 2018 vertritt die Beschwerdeführerin zum Rechtsschutzinteresse im Wesentlichen die Ansicht, Dispositiv-Ziff. 7 der angefochtenen Verfügung vom 26. September 2017 sei nicht mit der Verfügung vom 26. Februar 2018 deckungsgleich. Als Antwort auf ihren im Schreiben vom 21. Dezember 2017 gestellten Feststellungsantrag, so die Beschwerdeführerin weiter, habe die Vorinstanz in der Verfügung vom 26. Februar 2018 erstmals einen begründeten Sachentscheid zur Preisveröffentlichungspflicht für das Auslandgeschäft gefällt, weshalb dieser Sachentscheid anfechtbar sei. Ausserdem habe die Vorinstanz der Beschwerdeführerin wiederholt zu verstehen gegeben, dass eine abschliessende Klärung der Publikationspflicht mit separater Verfügung erfolgen werde.
5.3
5.3.1 Das zentrale Element einer Verfügung ist das Dispositiv, d.h. die Verfügungsformel mit dem genauen Inhalt der für das betreffende Rechtsverhältnis angeordneten Rechte und Pflichten. Wesentlich ist, dass das relevante Ergebnis korrekt und vollständig im Dispositiv abgebildet wird, da grundsätzlich nur dieses in Rechtskraft erwächst und damit rechtsverbindlich ist und gegebenenfalls den Umfang des Streitgegenstandes begrenzt. Dementsprechend ist grundsätzlich nur das Dispositiv eines Entscheids, nicht aber dessen Begründung, anfechtbar (BGE 113 V 159 E. 1c). Bei einem Widerspruch zwischen Dispositiv und Erwägungen oder bei Unklarheit des Dispositivs ist der Entscheid nach seinem tatsächlichen Bedeutungsgehalt zu verstehen, mithin ist auf die Begründung des Entscheids zurückzugreifen, um die Tragweite oder Bedeutung des Dispositivs richtig zu erfassen. Die Auslegung des Dispositivs hat grundsätzlich nach den Regeln von Treu und Glauben zu erfolgen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7972/2008 vom 4. März 2010 E. 4.3.1; Philippe Weissenberger, in: Bernhard Waldmann/ Philippe Weissenberger [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 2. Aufl. 2016, Art. 61 Rz. 44).
5.3.2 Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 (vgl. E. A.b) hält fest, dass die Beschwerdeführerin der Vorinstanz innerhalb von drei Monaten ab Eröffnung der Verfügung mitzuteilen habe, wie und bis wann die Anforderungen an die Veröffentlichung der Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen, der wesentlichen Risiken der Teilnehmer sowie der aggregierten Transaktionsbeträge erfüllt werden.
Der Wortlaut von Dispositiv-Ziff. 7 ist an sich klar und, so gesehen, auch nicht auslegungsbedürftig. Er enthält aber keinen Hinweis darauf, ob die Veröffentlichung der Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen auch das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin mitumfasst bzw. unterscheidet nicht zwischen In- und Auslandgeschäft. Insoweit ist der Bedeutungsgehalt von Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 durch Auslegung nach den Regeln von Treu und Glauben zu ermitteln, mithin unter Heranziehung der Begründung.
5.3.3 Aus den Akten ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin bereits im Gesuch um Erteilung einer Bewilligung als Zentralverwahrer vom 23. Dezember 2016 zur Pflicht der Veröffentlichung wesentlicher Informationen gemäss Art. 21
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Die Beschwerdeführerin sah sich im Zeitpunkt des Bewilligungsgesuchs vom 23. Dezember 2016 veranlasst, die (Nicht-)Veröffentlichung der Preise für das Auslandgeschäft zu thematisieren. Das Thema wurde von ihr also bereits vor der Eröffnung der Verfügung vom 26. September 2017 aufgeworfen.
5.3.4 In der Folge liess die Vorinstanz der Beschwerdeführerin am 1. September 2017 den Entwurf der Verfügung vom 26. September 2017 zukommen. Der Wortlaut des Entwurfs entspricht in den für das vorliegende Verfahren relevanten Passagen (insbesondere Rz. 92 ff. und Dispositiv-Ziff. 7) der am 26. September 2017 eröffneten Verfügung (vgl. zum Wortlaut E. A.b).
Unter "10. Veröffentlichung wesentlicher Informationen" heisst es in Rz. 92 der Verfügung vom 26. September 2017 zu den Anforderungen an die Veröffentlichung, dass regelmässig für die Teilnehmer, die Emittenten und die Öffentlichkeit wesentliche Informationen gemäss Art. 21
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Welche Angaben nach Ansicht der Vorinstanz zu veröffentlichen sind, ergibt sich aus den Erwägungen in den Rz. 93 und 94 der Verfügung vom 26. September 2017.
In Rz. 94 heisst es unter anderem:
"Die Preisliste gemäss Art. 19 Bst. b
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Würde der oben zitierte Satz isoliert betrachtet, könnte ein Verfügungsadressat also durchaus darauf schliessen, dass sich die Veröffentlichung von Preisen und Gebühren gemäss Art. 19 Bst. b
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
"Es ist daher die Auflage anzuordnen, dass die [Beschwerdeführerin] innerhalb von drei Monaten ab Eröffnung der Verfügung der FINMA mitzuteilen hat, wie und bis wann sie die Anforderungen an die Veröffentlichung dieser Angaben erfüllen wird."
Mit dieser rechtlichen Beurteilung bezieht sich die Vorinstanz auf alle drei im Absatz genannten Angaben, welche die Beschwerdeführerin nach Ansicht der Vorinstanz bisher nicht veröffentlicht hat (Preisliste Auslandgeschäft, Risiken für die Teilnehmer, aggregierte Transaktionsbeträge).
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die Vorinstanz in Rz. 94 die Veröffentlichung wesentlicher Informationen in den drei Bereichen "Preisliste Auslandgeschäft (bzw. Preisliste betreffend die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen)", "Risiken für die Teilnehmer" und "aggregierte Transaktionsbeträge" verlangt, damit die Beschwerdeführerin als Zentralverwahrer bzw. Finanzmarktinfrastruktur zukünftig den Anforderungen von Art. 21
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
5.3.5 In Dispositiv-Ziff. 7 des Entwurfs der Verfügung vom 26. September 2017 wird explizit auf die Veröffentlichung in den drei Bereichen "Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen", "wesentliche Risiken für die Teilnehmer" und "aggregierte Transaktionsbeträge" Bezug genommen. Dass die Vorinstanz in Dispositiv-Ziff. 7 unter der Veröffentlichung der "Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen" auch bzw. insbesondere die Preisliste für das Auslandgeschäft (bzw. für die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen) versteht, ergibt sich nach dem bisher Gesagten eindeutig aus Rz. 94 der Erwägungen des Entwurfs der Verfügung vom 26. September 2017.
Unter Berücksichtigung von Rz. 94 kann Dispositiv-Ziff. 7 des Entwurfs der Verfügung vom 26. September 2017 nach Treu und Glauben nur so verstanden werden, dass die Veröffentlichung der "Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen" auch das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin (bzw. die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen) umfasst.
5.3.6 In ihrem Schreiben vom 12. September 2017 nahm die Beschwerdeführerin zum Verfügungsentwurf Stellung, unter anderem unter der Überschrift "Veröffentlichung wesentlicher Informationen (Rz. 92 ff. Verfügungsentwurf und Ziff. 7 Dispositiv)". Sie hielt fest, dass ihre Webseite neu gestaltet werde. In diesem Zuge werde auch die Darstellung der Inhalte neu strukturiert, darunter auch das Konzept der Veröffentlichung von wesentlichen Informationen. Die Aufschaltung der neuen Webseite sei aktuell per 2018 vorgesehen. Zur Umsetzung der in Ziff. 7 des Dispositivs des Entwurfs der Verfügung vom 26. September 2017 gestellten Anforderungen werde für die Zwischenzeit eine Interimslösung zur Veröffentlichung auf der bestehenden Webseite erarbeitet.
Zur Frage, ob das Auslandgeschäft nach Meinung der Vorinstanz von der Veröffentlichung der "Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen" erfasst sei, äusserte sich die Beschwerdeführerin in ihrem Schreiben vom 12. September 2017 nicht. Immerhin bestätigte sie aber mit der Verwendung der Überschrift "Veröffentlichung wesentlicher Informationen (Rz. 92 ff. Verfügungsentwurf und Ziff. 7 Dispositiv)", dass sie die von der Vorinstanz gewollte Verbindung zwischen Dispositiv-Ziff. 7 und den Rz. 92 ff. erkannt hat.
5.3.7 Die Verfügung vom 26. September 2017 erfuhr wie bereits erwähnt im Vergleich zum Entwurf vom 1. September 2017 in den hier relevanten Passagen keine Änderung. Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 ist nach dem bisher Gesagten und insbesondere vor dem Hintergrund der von der Beschwerdeführerin erkannten Verbindung zwischen Dispositiv-Ziff. 7 und den Rz. 92 ff. nach Treu und Glauben daher so auszulegen, dass die Veröffentlichung der "Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen" wie von der Vorinstanz vertreten, grundsätzlich auch das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin (bzw. die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen) umfasst.
5.4 Die Beschwerdeführerin ist ferner der Ansicht, dass die von der Vorinstanz angeführten Rz. 41, 43 und 45 der Verfügung vom 26. September 2017 sachlich nur die Qualifikation von Dienstleistungen gemäss Art. 10
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
|
1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
5.4.1 Die Vorinstanz erläuterte in Rz. 41 der Verfügung vom 26. September 2017, Art. 10
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
|
1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
In Rz. 43 ff. der Erwägungen der Verfügung vom 26. September 2017, auf die im Übrigen auch Rz. 94 der gleichen Verfügung verweist, qualifizierte die Vorinstanz folgende Tätigkeiten der Beschwerdeführerin als Hauptdienstleistungen und damit integral verbundene Nebendienstleistungen: Betrieb einer zentralen Verwahrungsstelle (Endverwahrung von Effekten); Tresordienstleistungen, soweit es um die Endverwahrung von Wertpapieren geht; erstmaliges Verbuchen von Effekten in einem Effektenkonto (Schaffung von Bucheffekten) und Führung des Hauptregisters, beim Namenaktiensystem betrifft dies zusätzlich die Schaffung der Wertrechte; Bestandesabstimmung; Betrieb eines Effektenabwicklungssystems (in- und ausländische Effekten); Securities Lending and Borrowing (SLB); Corporate Actions sowohl beim Domestic als auch International Custody; Steuerdienstleistungen national und international; Verwahrung ausländischer Effekten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Effektenabwicklungssystems (International Custody); übrige Triparty-Agent-Services (sog. "TPA-Services" betreffend Repo, Triparty Collateral Management, COSI und Securities Lending); Führen von Geldkonten; Gewährung kurzfristiger Zwischenfinanzierungen und Forex.
Die Vorinstanz begründete diese Zuordnung wie folgt (Rz. 45 ff.):
"(45) Die Kategorisierung der Abwicklung nicht nur inländischer, sondern auch ausländischer Effekten als Effektenabwicklungssystem rechtfertigt sich insbesondere angesichts der erheblichen Bedeutung des Abwicklungssystems der [Beschwerdeführerin] für den Nachhandelbereich, so dass der vom Gesetzgeber angestrebte Systemschutz [...] für solche Systeme angebracht ist. Eine solche Bedeutung ergibt sich nicht nur aus der Masse an Transaktionszahlen und/oder -volumen, sondern auch aus dem Umstand, dass das Abwicklungssystem einen automatisierten Zustrom von Handelsplätzen nach FinfraG wie mehreren (...) Gruppengesellschaften erhält und die Geschäftstätigkeit an diesen Handelsplätzen von der Funktionsfähigkeit einer zentralen Abwicklung abhängt. Die Koppelung des Abwicklungssystems der [Beschwerdeführerin] mit einem Zahlungssystem i.S.v. Art. 81
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 81 Definizione - Per sistema di pagamento s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di obbligazioni di pagamento. |
5.4.2 Mit der Beschwerdeführerin ist festzuhalten, dass die zitierten Rz. 41 ff. der Verfügung vom 26. September 2017 die Kategorisierung der Dienstleistungen gemäss Art. 10
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Wie bereits erwähnt ist die Beschwerdeführerin gemäss übereinstimmender Auffassung der Parteien ein Zentralverwahrer (Art. 61
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
|
a | infrastruttura del mercato finanziario: |
a1 | una borsa (art. 26 lett. b), |
a2 | un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 lett. c), |
a3 | una controparte centrale (555art. 48), |
a4 | un depositario centrale (art. 61), |
a5 | un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74), |
a5a | un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD; art. 73a), |
a6 | un sistema di pagamento (art. 81); |
b | valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO)5 e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli contabili, sempre che siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala; |
bbis | valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (valori mobiliari TRD): i valori mobiliari sotto forma di: |
bbis1 | diritti valori registrati (art. 973d CO), o |
bbis2 | altri diritti valori detenuti in registri elettronici distribuiti che mediante procedure tecniche conferiscono ai creditori, ma non al debitore, la facoltà di disporre del diritto valore; |
c | derivati od operazioni in derivati: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori sottostanti e che non costituiscono un'operazione di cassa; |
d | partecipante: ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; |
e | partecipante indiretto: ogni persona che ricorre indirettamente, attraverso un partecipante, ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; |
f | quotazione: l'ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa per gli emittenti e i valori mobiliari; |
g | compensazione («clearing»): le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e il regolamento di un'operazione, in particolare: |
g1 | il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transazione, |
g2 | l'assunzione delle obbligazioni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi, |
g3 | la compensazione multilaterale delle posizioni («netting»), |
g4 | la riconciliazione e la conferma dei pagamenti e dei trasferimenti di valori mobiliari da regolare; |
h | regolamento («settlement»): l'adempimento delle obbligazioni assunte al momento della conclusione dell'operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari; |
i | offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai detentori di azioni o di altri titoli di partecipazione; |
j | informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Nach dem Gesagten ist die Kategorisierung in Rz. 41 ff. der Verfügung vom 26. September 2017 relevant für die Frage, ob das Auslandgeschäft (bzw. die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen) gemäss Meinung der Vorinstanz eine Kerndienstleistung der Beschwerdeführerin bzw. eine Zentralverwahrer-Funktion darstellt, womit die Anwendung der Preisveröffentlichungspflicht gemäss Art. 21
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
5.4.3 Die Ausführungen der Vorinstanz in der Verfügung vom 26. September 2017, insbesondere Rz. 45 zeigen wie die Vorinstanz das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin kategorisierte. Die Vorinstanz hielt fest, die Abwicklung ausländischer Effekten sei als Effektenabwicklungssystem und die im Zusammenhang mit der Abwicklung von ausländischen Effekten erbrachte (Zwischen-)Verwahrung sei als integral verbundene Nebendienstleistung zur Effektenabwicklung zu kategorisieren, unabhängig davon, ob diese Effekten bei einem anderen Zentralverwahrer endverwahrt werden. Sie machte damit klar, dass ihrer Auffassung nach das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin (bzw. die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen) als "Hauptdienstleistungen" und "damit integral verbundene Nebendienstleistungen" zu ihrer Zentralverwahrer-Funktion gehöre bzw. eine Kerndienstleistung darstelle. In diesem Sinne hat die Vorinstanz einen Sachentscheid gefällt und darauf gestützt in Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 u.a. angeordnet, es sei der FINMA innerhalb von drei Monaten ab Eröffnung der Verfügung mitzuteilen, wie und bis wann die Anforderungen an die Veröffentlichung der Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen erfüllt würden.
Diese Sichtweise der Vorinstanz war der Beschwerdeführerin bereits im Entwurf der Verfügung vom 26. September 2017 und zuvor im Rahmen einer Sitzung vom 11. August 2017 mitgeteilt worden. Die Vorinstanz hielt bereits damals in einer in den Akten befindlichen Präsentation fest, dass das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin gemäss ihrer Auffassung als Haupt- und akzessorische Nebendienstleistung zu qualifizieren sei (vgl. Vorakten, 2 p. 236 ff.). Konkret hat die Vorinstanz auf Seite 5 der Präsentation unter dem Titel vorgesehene Zuordnung der Dienstleistungen mit Blick auf die Effektenabwicklung gemäss Art. 61 Abs. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
(Zwischen-)Verwahrung ausländischer Effekten, inkl. Bucheffektenschaffung und Bestandesabstimmung sowie "Fund Services International", soweit die Aufbewahrung sowie Zeichnung/Rücknahme von Fondsanteilen betroffen sei, als akzessorische Nebendienstleistung gelte.
Aus dieser von der Vorinstanz in der erwähnten Präsentation vorgenommenen Zuordnung der Dienstleistungen bestätigt sich wiederum, dass ihrer Ansicht nach das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin (bzw. die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen) als Effektenabwicklung nach Art. 61 Abs. 3
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Wie in E. 5.3.7 zusammengefasst, ist der Vorinstanz darin zu folgen, dass Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 die Veröffentlichung der "Preise und Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen" (diese Formulierung findet sich bereits in Rz. 94 der Verfügung vom 26. September 2017, vgl. E. A.b) miterfasst, was im vorliegenden Verfahren auch als "Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin" bezeichnet wird. Die Vorinstanz unterscheidet in der Verfügung vom 26. September 2017 hinsichtlich des Auslandgeschäfts der Beschwerdeführerin (bzw. hinsichtlich der Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen) nicht zwischen verschiedenen Fallkonstellationen, sondern unterstellt die mit dem Auslandgeschäft verbundenen Dienstleistungen der Beschwerdeführerin ganz generell unter die Preisveröffentlichungspflicht. Was die Parteien unter der Bezeichnung "Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin" für "die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen" im Einzelnen verstehen, gaben die Parteien vor und während des Beschwerdeverfahrens allmählich und nur in Tranchen genauer zu erkennen. Hierauf wird im Folgenden noch näher eingegangen (vgl. E. 5.4.5).
5.4.4 Im Schreiben vom 23. Oktober 2017 an die Vorinstanz bezieht sich die Beschwerdeführerin auf die Rz. 94 der Verfügung vom 26. September 2017, worin von der "Abwicklung ausländischer Effekten" und der "im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen" die Rede ist. Sie verlangte vor dem Hintergrund dieser Formulierung die Bestätigung, dass die "Preisliste International" nicht publiziert werden müsse, sondern nur die "Preisliste Inland". Darauf antwortete die Vorinstanz mit Schreiben vom 6. Dezember 2017, dass "die Veröffentlichung der Preisliste für das Auslandgeschäft" von der Formulierung in Rz. 94, also mithin von der Formulierung "die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen", sowie von Dispositiv-Ziff. 7 der Verfügung vom 26. September 2017 grundsätzlich miterfasst sei und falls diesbezüglich eine Änderung anbegehrt werde, ein Antrag einzureichen sei. Hierauf beantragte die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 21. Dezember 2017 pauschal die Feststellung der Nichtanwendbarkeit von Art. 19 lit. b
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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5.4.5 In der angefochtenen Verfügung hielt die Vorinstanz Folgendes fest:
"Die von Ihnen vorgebrachten Argumente für eine Nichtanwendbarkeit der Pflicht zur Veröffentlichung der Preise und Gebühren auf die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen der A._______ teilt die FINMA nicht. Insbesondere gehört das Auslandgeschäft grundsätzlich durchaus zu den Hauptdienstleistungen und stellt damit eine "Zentralverwahrer-Funktion" der A._______ dar [...]".
Im Sinne eines Zwischenergebnisses steht fest, dass im vorinstanzlichen Verfahren beide Parteien davon ausgingen, dass "die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen" gemäss Rz. 94 der Verfügung vom 26. September 2017 das sog. "Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin" bezeichnet und zum Gegenstand hat.
Offenbar veranlasste die angefochtene Verfügung bzw. deren Begründung die Beschwerdeführerin, die Rechtsbegehren vor dem Bundesverwaltungsgericht im Vergleich zum ursprünglich gestellten Gesuch um Erlass der negativen Feststellung erheblich anzupassen und in Bezug auf den von der Preisveröffentlichungspflicht zu befreienden Teil des Auslandgeschäfts teilweise zu präzisieren. Vor dem Bundesverwaltungsgericht stellt sie den folgenden Antrag:
"Die Verfügung der Vorinstanz vom 26. Februar 2018 sei aufzuheben und dahingehend abzuändern, dass die Preise und Gebühren für erbrachte Dienstleistungen in Bezug auf das Auslandgeschäft, welches insbesondere die Zwischenverwahrung ausländischer Effekten und die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten über ausländische Abwicklungssysteme umfasst, nicht zu veröffentlichen sind."
Die Beschwerdeführerin stellt in der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht, abgesehen vom Aufhebungsbegehren, nicht mehr explizit ein Feststellungsbegehren, aber ebenfalls ein Begehren, welches den Anwendungsbereich der zur Preispublikation verpflichtenden Gestaltungsverfügung vom 26. September 2017 zum Gegenstand hat. Der von der Preisveröffentlichungspflicht zu befreiende Teil des Auslandgeschäfts der Beschwerdeführerin umfasst gemäss ihrer in der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht geäusserten Anpassung bzw. Präzisierung "insbesondere die Zwischenverwahrung ausländischer Effekten und die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten über ausländische Abwicklungssysteme". Soweit der Formulierungsteil "die Zwischenverwahrung ausländischer Effekten" in der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht von der Formulierung "die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen" in Rz. 94 der Verfügung vom 26. September 2017 bzw. in der angefochtenen Verfügung abweicht, leitet die Beschwerdeführerin daraus nichts ab und macht gestützt darauf keine Rügen geltend.
Hingegen ist der Formulierungsteil "insbesondere [...] die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten über ausländische Abwicklungssysteme" des Beschwerdebegehrens ans Bundesverwaltungsgericht genauer zu betrachten. Das vor dem Bundesverwaltungsgericht gestellte Beschwerdebegehren unterscheidet für die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten neu zwischen Fallkonstellationen, konkret danach, ob für diese "insbesondere" "ausländische Abwicklungssysteme" zum Einsatz kommen. Mit diesem Begehren macht die Beschwerdeführerin aber keinen eigentlichen Rückkommensgrund (welcher üblicherweise im Rahmen einer Wiedererwägung, einer Revision oder eines Widerrufs zu berücksichtigen wäre), sondern eine reformatorische bzw. appellatorische Korrektur bzw. Präzisierung der Verfügung vom 26. September 2017 geltend.
Soweit die Beschwerdeführerin für die Preisveröffentlichungspflicht neu eine Unterscheidung des Auslandgeschäfts nach eingesetzten Abwicklungssystem macht, mithin eine Feststellung bezüglich die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten über ausländische Abwicklungssysteme verlangt, verändert sie den Streitgegenstand in einer Weise, die auf eine Erweiterung des Streitgegenstands hinausläuft, ohne auf ein entsprechendes Anfechtungsobjekt Bezug nehmen zu können, und worüber das Bundesverwaltungsgerichts erstinstanzlich ohnehin nicht zu entscheiden hätte. Soweit hingegen mit der das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin beschreibenden Formulierung "die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten über ausländische Abwicklungssysteme" eine Einschränkung des Streitgegenstands einhergehen sollte, wonach die Abwicklung von Transaktionen über das eigene Abwicklungssystem nicht mehr strittig sei, wäre eine solche Einschränkung des Streitgegenstands an sich zulässig, was aber voraussetzen würde, dass die Sache noch rechtshängig ist, was wie erwähnt, nicht zutrifft. Die Beschwerdeführerin möchte so oder anders eine Unterscheidung zwischen der Abwicklung über das eigene und der Abwicklung über ausländische Abwicklungssysteme erreichen.
In der Verfügung vom 26. September 2017 unterschied die Vorinstanz nicht zwischen der Abwicklung im eigenen Abwicklungssystem und der Abwicklung, die sowohl im eigenen als auch über ausländische Abwicklungssysteme erfolgt. Diese Unterscheidung der Vorinstanz erfolgte zum ersten Mal und explizit in der Eingabe vom 21. Mai 2019 an das Bundesverwaltungsgericht (vgl. E. I), nachdem diese Thematik von der Beschwerdeführerin neu im Rechtsmittelverfahren hervorgehoben wurde. Zuvor hatte die Vorinstanz insbesondere weder in der Verfügung vom 26. September 2017 noch in jener vom 26. Februar 2018 Veranlassung, sich zur von der Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht neu vorgebrachten Unterscheidung hinsichtlich der Abwicklung über ausländische Abwicklungssystem zu äussern, geschweige denn hierüber zu entscheiden. Die Vorinstanz erfasst in Rz. 41 ff. der Verfügung vom 26. September 2017 ganz generell die Abwicklung ausländischer Effekten.
Aus der von der Beschwerdeführerin angeführten Email der Vorinstanz vom 26. September 2017 zur Präzisierung der Rz. 43 und 45 der Verfügung vom 26. September 2017 (vgl. E. H) lässt sich nichts Anderes ableiten. Die Vorinstanz befasst sich darin nicht mit dem Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin schlechthin, sondern führt lediglich aus, dass Übertragungen zwischen A._______ und ausländischen Depotstellen oder Zentralverwahrern und die Endverwahrung ausländischer Effekten im Ausland nicht Teil der Hauptdienstleistung "Betrieb eines Effektenabwicklungssystems (in- und ausländische Effekten)" bildeten. Aus der Email lässt sich jedoch mit Blick auf die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten keine von der FINMA gewollte Unterscheidung zwischen der Abwicklung im eigenen und der Abwicklung über fremde Abwicklungssysteme erkennen. Ausserdem hält die Beschwerdeführerin im Rahmen der Eingabe vom 22. März 2019 an das Bundesverwaltungsgericht fest (Rz. 16), dass Transaktionen in ausländischen Effekten über das SECOM (vgl. E. J) initiiert würden, in der Folge aber ganz über ausländische Effektenabwicklungssysteme abgerechnet und abgewickelt würden. Damit ist gemäss der Beschwerdeführerin bei Transaktionen in ausländischen Effekten ihr eigenes Abwicklungssystem zumindest bei der Initiierung beteiligt, womit in Bezug auf die Abwicklung ausländischer Effekten keine absolute Unterscheidung zwischen der Abwicklung über fremde Abwicklungssysteme und der Abwicklung im eigenen Abwicklungssystem möglich zu sein scheint.
Darüber hinaus antwortete die Vorinstanz im Schreiben vom 6. Dezember 2017 an die Beschwerdeführerin (Beschwerdebeilage 6) auf eine Frage zum Verhältnis der soeben erwähnten Email vom 26. September 2017 und der in Rz. 45 der Verfügung vom 26. September 2017 vorgenommenen Kategorisierung, dass nach dem Verständnis der FINMA kein zwangsläufiger Ausschluss in dem Sinne bestehe, wonach Transaktionen über fremde Abwicklungssysteme nicht über das SECOM laufen würden. Massgebliche Buchung, so die Vorinstanz weiter, sei jeweils der Einbuchungsvorgang bei der A._______, da dieser rechtsgestaltend sei (Übertragung oder Schaffung von Bucheffekten). Diese Antwort der Vorinstanz im Schreiben vom 6. Dezember 2017 bestätigt ebenfalls, dass nicht ohne weiteres absolut zwischen der Abwicklung über fremde Abwicklungssysteme und der Abwicklung im eigenen Abwicklungssystem unterschieden werden kann bzw. dass der für die Vorinstanz massgebliche Einbuchungsvorgang selbst bei Transaktionen über fremde Abwicklungssysteme nach ihrem Verständnis im eigenen Abwicklungssystem der Beschwerdeführerin stattfinden könne. Gleichermassen hält die Vorinstanz zum einen in der Duplik vom 20. Februar 2019 fest, dass es beim Auslandgeschäft wie beim Inlandgeschäft um von der Beschwerdeführerin initiierte Buchungen gehe, und vertritt zum anderen in der Eingabe vom 21. Mai 2019 die Ansicht, dass im Auslandgeschäft die Abwicklung im Abwicklungssystem der Beschwerdeführerin stattfinde, selbst wenn die Abwicklung zugleich auch im Abwicklungssystem eines Drittzentralverwahrers ablaufe.
Ohne die Sache materiell zu beurteilen, sind in der Verfügung vom 26. September 2017 bzw. in der Email der Vorinstanz vom gleichen Tag keine Hinweise vorhanden, wonach die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten über ausländische Abwicklungssysteme gemäss Meinung der Vorinstanz nicht zum Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin gehörten bzw. keine Zentralverwahrertätigkeit darstellen könnte. Mit anderen Worten macht die Vorinstanz mit Blick auf die Preisveröffentlichungspflicht keine Unterscheidung zwischen der Abwicklung über das eigene und der Abwicklung über ausländische Abwicklungssysteme. Die Vorinstanz geht in der Verfügung vom 26. September 2017 und in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin ganz generell die Abwicklung ausländischer Effekten umfasst, unabhängig davon, ob die Abwicklung von Transaktionen in ausländischen Effekten auch über ausländische Abwicklungssysteme laufen oder nicht.
5.4.6 Zusammenfassend spricht die von der Vorinstanz vorgenommene materielle Beurteilung des Auslandgeschäfts der Beschwerdeführerin in der Verfügung vom 26. September 2017 und im Vorverfahren bzw. die Kategorisierung des Auslandgeschäfts der Beschwerdeführerin als Zentralverwahrertätigkeit für eine von der Vorinstanz diesbezüglich gewollte Anwendung von Art. 19 Bst. b
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
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5.5 Nach dem Gesagten bleibt es dabei, dass das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin Gegenstand der Verfügung vom 26. September 2017 bildet. Die Ermittlung des Bedeutungsgehalts von Dispositiv-Ziff. 7 führt zum Ergebnis, dass die Verfügung vom 26. September 2017 das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin als Ganzes zur Zentralverwahrertätigkeit zählt, ohne nach der von der Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht gemachten Unterscheidung zu differenzieren, ob die Abwicklung ausländischer Effekten ganz oder teilweise über ausländische Abwicklungssysteme läuft oder nicht. Die Vorinstanz unterstellte damit das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin grundsätzlich der Preisveröffentlichungspflicht. Insofern hat die Vorinstanz mit der unangefochten in Rechtskraft erwachsenen Verfügung vom 26. September 2017 entschieden, dass die Beschwerdeführerin die Preise für ihr Auslandgeschäft (bzw. für die Abwicklung ausländischer Effekten und die im Zusammenhang mit der damit verbundenen Verwahrung erbrachten Dienstleistungen) ganz generell gemäss Art. 19 Bst. b
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
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5.6 Die Beschwerdeführerin verlangte am 21. Dezember 2017 mit ihrer anbegehrten Feststellung vor der Vorinstanz - dass Art. 19 Bst. b
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b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
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Auch der Verfahrensgang, insbesondere die im Schreiben vom 23. Oktober 2017 an die Vorinstanz formulierte Bitte, sie solle bestätigen, dass nur die Preisliste Inland publiziert werden müsse, entband die Beschwerdeführerin nicht von der Erhebung einer Beschwerde gegen die Verfügung vom 26. September 2017, falls sie, was sie nun geltend macht, mit der darin verfügten Rechtsgestaltung möglicherweise nicht einverstanden sein könnte. Die Beschwerdeführerin bestätigte mit dem Schreiben vom 23. Oktober 2017 noch innerhalb der Rechtsmittelfrist der Verfügung vom 26. September 2017 implizit, dass sie sich der ihrer Ansicht nach falschen bzw. der bisherigen Praxis der SNB widersprechenden aber immerhin doch möglichen Auffassung der Vorinstanz bewusst war, dass selbige von der Preisveröffentlichungspflicht für das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin ausgehen könnte. Spätestens in diesem Zeitpunkt musste die Beschwerdeführerin davon ausgehen, dass die Verfügung vom 26. September 2017 nicht ihren Erwartungen entsprach. Die Beschwerdeführerin musste sich bei der Entscheidung, die Verfügung vom 26. September 2017 trotzdem nicht anzufechten, darüber Rechenschaft ablegen, der Preisveröffentlichungspflicht für ihr Auslandgeschäft möglicherweise nachkommen zu müssen, sollte sie die Verfügung vom 26. September 2017, was in der Folge eingetroffen ist, unangefochten in Rechtskraft erwachsen lassen. Die nachteiligen Konsequenzen der verpassten Rechtsmittelfrist der Verfügung vom 26. September 2017 hat die Beschwerdeführerin zu tragen. Dies gilt umso mehr, als auch die materielle Beurteilung der Vorinstanz in der Verfügung vom 26. September 2017 bzw. im Vorverfahren, welche das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin zu deren Zentralverwahrer-Funktion zählte, schon damals im Widerspruch zur Ansicht der Beschwerdeführerin stand, welche sich bereits im Bewilligungsgesuch vom 23. Dezember 2016 gegenteilig geäussert hatte (vgl. E. 5.3.3). Das Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes schliesst vorliegend eine nochmalige Überprüfung der Preisveröffentlichungspflicht für das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin aus. Insoweit ist ein schutzwürdiges Interesse der Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
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b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
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i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Soweit die Beschwerdeführerin aus dem Schreiben der Vorinstanz vom 6. Dezember 2017 - die Antwort auf das beschwerdeführerische Schreiben vom 23. Oktober 2017 (vgl. E. A.c und A.d) - ein schutzwürdiges Interesse auf Erlass der vor der Vorinstanz anbegehrten negativen Feststellungsverfügung ableiten will, ist der Vorinstanz zu folgen, wonach ihr Schreiben vom 6. Dezember 2017 in Bezug auf die im vorliegenden Verfahren relevante Frage einzig ihr Verständnis hinsichtlich der Verfügung vom 26. September 2017 wiedergibt bzw. auf die Möglichkeit verweist, dass, sollte die Beschwerdeführerin hinsichtlich der Veröffentlichungspflicht der Preise für das Auslandgeschäft eine Änderung begehren, bei der FINMA einen begründeten und substantiierten Antrag einreichen möge. Sie macht somit zu Recht geltend, dass ihr Schreiben vom 6. Dezember 2017 nur festhalte, was gemäss ihrer Verfügung vom 26. September 2017 ohnehin schon gelte sowie namentlich, dass es der Beschwerdeführerin unbenommen sei, begründete und substantiierte Anträge an die FINMA zu formulieren. Im Schreiben wird entgegen der von der Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht geäusserten Auffassung (vgl. E. D) nicht die Frage der Publikationspflicht materiell beurteilt. Zum anderen erfolgte das Schreiben vom 6. Dezember 2017 nach Ablauf der Rechtsmittelfrist der Verfügung vom 26. September 2017. Auf den Entscheid der Beschwerdeführerin, die Verfügung vom 26. September 2017 unangefochten in Rechtskraft erwachsen zu lassen, hatte das Schreiben vom 6. Dezember 2017 keinen Einfluss. Insgesamt stellte das Schreiben der Vorinstanz vom 6. Dezember 2017 entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin keinen Grund dar, welches die Nicht-Erhebung eines Rechtsmittels gegen die Verfügung vom 26. September 2017 entschuldigen oder ein schutzwürdiges Interesse an der beantragten Feststellung begründen könnte. Das vor der Vorinstanz am 21. Dezember 2017 gestellte negative Feststellungsbegehren entspricht darüber hinaus nicht einem (begründeten) Rückkommensantrag, so wie es mutmasslich von der Vorinstanz im Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 6. Dezember 2017 gemeint war.
Die Vorinstanz hat zudem entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin, derselben innerhalb der Rechtsmittelfrist der Verfügung vom 26. September 2017 weder mit dem Schreiben vom 6. Dezember 2017 noch sonst wie in Aussicht gestellt, dass eine abschliessende Klärung der Publikationspflicht der Preise für das Auslandgeschäft mit separater Verfügung erfolgen könnte. Andere wesentliche Änderungen der Umstände seit Eröffnung der Verfügung vom 26. September 2017 und/oder erhebliche Tatsachen oder Beweismittel, die in jenem Verfahren nicht bekannt waren und ein schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
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5.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mangels schutzwürdigen Interesses im Sinne von Art. 25 Abs. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
Die weiteren materiellen Rügen in der Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht betreffend die Preisveröffentlichungspflicht für das Auslandgeschäft (Verletzung von Bundesverwaltungsrecht, Unangemessenheit, Ungleichbehandlung, Verletzung des rechtlichen Gehörs und Verletzung der Wirtschaftsfreiheit) sind nicht mehr zu beurteilen. Die Verfügung vom 26. September 2017, welche unangefochten in Rechtskraft erwachsen ist, hatte die Preisveröffentlichungspflicht für das Auslandgeschäft der Beschwerdeführerin bereits zum Gegenstand. Die Beschwerdeführerin hat keinen Rückkommensgrund (Wiedererwägung, Revision und Widerruf) geltend gemacht, weshalb das Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes eine nochmalige materielle Überprüfung der Preisveröffentlichungspflicht für das Auslandgeschäft ausschliesst.
6.
Im Ergebnis ist die Beschwerde als unbegründet abzuweisen.
7.
Entsprechend dem Verfahrensausgang hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 30'000.- auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 30'000.- wird nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde);
- die Vorinstanz ([...]; Gerichtsurkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Diego Haunreiter
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
Versand: 20. August 2019