SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 951.131 Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) - Ordinanza sulla Banca nazionale OBN Art. 23a Trasparenza - 1 L'esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l'infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare: |
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1 | L'esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l'infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare: |
a | le modalità di funzionamento dell'infrastruttura del mercato finanziario; |
b | la struttura organizzativa dell'esercente; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti; |
d | i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | ... |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | ... |
i | i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni. |
2 | L'esercente pubblica informazioni in conformità con le direttive emanate dai competenti organi internazionali. |
SR 951.131 Ordinanza del 18 marzo 2004 relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) - Ordinanza sulla Banca nazionale OBN Art. 23a Trasparenza - 1 L'esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l'infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare: |
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1 | L'esercente pubblica regolarmente in sintesi tutte le informazioni essenziali concernenti l'infrastruttura del mercato finanziario, e in particolare: |
a | le modalità di funzionamento dell'infrastruttura del mercato finanziario; |
b | la struttura organizzativa dell'esercente; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti; |
d | i presupposti per la partecipazione e i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | ... |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | ... |
i | i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni. |
2 | L'esercente pubblica informazioni in conformità con le direttive emanate dai competenti organi internazionali. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
|
1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 956.1 Ordinanza del 16 gennaio 2008 concernente l'entrata in vigore anticipata di disposizioni organizzative della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari - Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari LFINMA Art. 54 Tutela giurisdizionale - 1 Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
|
1 | Il ricorso contro le decisioni della FINMA è disciplinato dalle disposizioni sull'amministrazione della giustizia federale. |
2 | La FINMA è legittimata a interporre ricorso al Tribunale federale. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
|
1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 44 - La decisione soggiace a ricorso. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
|
1 | La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
2 | Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 1 Oggetto e scopo - 1 La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
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1 | La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione delle infrastrutture del mercato finanziario nonché le norme di comportamento dei partecipanti al mercato finanziario nel commercio di valori mobiliari e derivati. |
2 | Essa è volta a garantire la funzionalità e la trasparenza dei mercati di valori mobiliari e derivati, la stabilità del sistema finanziario, la tutela dei partecipanti al mercato finanziario, nonché la parità di trattamento degli investitori. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
|
1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
|
a | infrastruttura del mercato finanziario: |
a1 | una borsa (art. 26 lett. b), |
a2 | un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 lett. c), |
a3 | una controparte centrale (555art. 48), |
a4 | un depositario centrale (art. 61), |
a5 | un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74), |
a5a | un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD; art. 73a), |
a6 | un sistema di pagamento (art. 81); |
b | valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO)5 e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli contabili, sempre che siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala; |
bbis | valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (valori mobiliari TRD): i valori mobiliari sotto forma di: |
bbis1 | diritti valori registrati (art. 973d CO), o |
bbis2 | altri diritti valori detenuti in registri elettronici distribuiti che mediante procedure tecniche conferiscono ai creditori, ma non al debitore, la facoltà di disporre del diritto valore; |
c | derivati od operazioni in derivati: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori sottostanti e che non costituiscono un'operazione di cassa; |
d | partecipante: ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; |
e | partecipante indiretto: ogni persona che ricorre indirettamente, attraverso un partecipante, ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; |
f | quotazione: l'ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa per gli emittenti e i valori mobiliari; |
g | compensazione («clearing»): le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e il regolamento di un'operazione, in particolare: |
g1 | il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transazione, |
g2 | l'assunzione delle obbligazioni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi, |
g3 | la compensazione multilaterale delle posizioni («netting»), |
g4 | la riconciliazione e la conferma dei pagamenti e dei trasferimenti di valori mobiliari da regolare; |
h | regolamento («settlement»): l'adempimento delle obbligazioni assunte al momento della conclusione dell'operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari; |
i | offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai detentori di azioni o di altri titoli di partecipazione; |
j | informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 81 Definizione - Per sistema di pagamento s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di obbligazioni di pagamento. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente legge s'intende per: |
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a | infrastruttura del mercato finanziario: |
a1 | una borsa (art. 26 lett. b), |
a2 | un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 lett. c), |
a3 | una controparte centrale (555art. 48), |
a4 | un depositario centrale (art. 61), |
a5 | un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74), |
a5a | un sistema di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD; art. 73a), |
a6 | un sistema di pagamento (art. 81); |
b | valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, in particolare i diritti valori semplici di cui all'articolo 973c del Codice delle obbligazioni (CO)5 e i diritti valori registrati di cui all'articolo 973d CO, nonché i derivati e i titoli contabili, sempre che siano standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala; |
bbis | valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (valori mobiliari TRD): i valori mobiliari sotto forma di: |
bbis1 | diritti valori registrati (art. 973d CO), o |
bbis2 | altri diritti valori detenuti in registri elettronici distribuiti che mediante procedure tecniche conferiscono ai creditori, ma non al debitore, la facoltà di disporre del diritto valore; |
c | derivati od operazioni in derivati: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori sottostanti e che non costituiscono un'operazione di cassa; |
d | partecipante: ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; |
e | partecipante indiretto: ogni persona che ricorre indirettamente, attraverso un partecipante, ai servizi di un'infrastruttura del mercato finanziario; |
f | quotazione: l'ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa per gli emittenti e i valori mobiliari; |
g | compensazione («clearing»): le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e il regolamento di un'operazione, in particolare: |
g1 | il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transazione, |
g2 | l'assunzione delle obbligazioni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi, |
g3 | la compensazione multilaterale delle posizioni («netting»), |
g4 | la riconciliazione e la conferma dei pagamenti e dei trasferimenti di valori mobiliari da regolare; |
h | regolamento («settlement»): l'adempimento delle obbligazioni assunte al momento della conclusione dell'operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari; |
i | offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai detentori di azioni o di altri titoli di partecipazione; |
j | informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera o un sistema di negoziazione TRD con sede in Svizzera. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 10 Servizi accessori - 1 Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
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1 | Una persona giuridica può gestire una sola infrastruttura del mercato finanziario. È fatta salva la gestione di un sistema multilaterale di negoziazione da parte di una borsa. |
2 | Per la fornitura di servizi accessori per i quali secondo le leggi di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (leggi sui mercati finanziari) occorre un'autorizzazione o un'approvazione, sono necessarie una corrispondente autorizzazione o approvazione della FINMA e l'osservanza delle condizioni supplementari di autorizzazione. |
3 | Se la fornitura di servizi accessori non soggetti ad autorizzazione o approvazione secondo le leggi sui mercati finanziari aumenta i rischi di un'infrastruttura del mercato finanziario, la FINMA può esigere che tale infrastruttura adotti misure organizzative o si doti di fondi propri supplementari e di sufficiente liquidità. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
|
1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 21 Pubblicazione delle informazioni essenziali - 1 L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
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1 | L'infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente tutte le informazioni essenziali per i partecipanti, gli emittenti e il pubblico, segnatamente: |
a | informazioni sulla sua organizzazione; |
b | le condizioni di partecipazione; |
c | i diritti e gli obblighi dei partecipanti e degli emittenti. |
2 | Essa tiene conto degli standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.1 Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInFi) - Legge sull'infrastruttura finanziaria LInFi Art. 61 Definizioni - 1 Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
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1 | Per depositario centrale s'intende il gestore di un ente di custodia centrale o di un sistema di regolamento delle operazioni in titoli. |
2 | Per ente di custodia centrale s'intende un'istituzione di custodia centrale di valori mobiliari e altri strumenti finanziari basata su regole e procedure uniformi. |
3 | Per sistema di regolamento delle operazioni in titoli s'intende un'istituzione che effettua in base a regole e procedure uniformi la compensazione e il regolamento di operazioni in valori mobiliari e altri strumenti finanziari. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
|
a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
|
1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
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SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
d | i criteri per la sospensione e l'esclusione di un partecipante; |
e | le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante; |
f | le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti; |
g | i volumi e gli importi aggregati delle transazioni; |
h | il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata; |
i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 25 - 1 L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
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1 | L'autorità competente nel merito può, d'ufficio o a domanda, accertare per decisione l'esistenza, l'inesistenza o la estensione di diritti od obblighi di diritto pubblico. |
2 | La domanda d'una decisione d'accertamento dev'essere accolta qualora il richiedente provi un interesse degno di protezione. |
3 | Nessun pregiudizio può derivare alla parte che abbia agito fidando legittimamente in una decisione d'accertamento. |
SR 958.11 Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) - Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria OInFi Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali - (art. 21 LInFi) |
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a | le regole e le procedure per l'esercizio dell'infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell'infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti; |
b | i prezzi e gli emolumenti richiesti per i servizi prestati dall'infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni; |
c | i rischi legati ai servizi prestati ai quali i partecipanti potrebbero essere esposti; |
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i | ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. |
2 | In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19 |
3 | Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale. |
4 | Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |