Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-2804/2019

Sentenza del 12 giugno 2019

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Claudia Cotting-Schalch, Yanick Felley,

cancelliera Alissa Vallenari.

A._______, nato il (...),

Iran,
Parti
patrocinato dal lic. iur. Mario Amato,
SOS Protezione giuridica - Caritas Svizzera,

ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;
Oggetto
decisione della SEM del 28 maggio 2019 / N (...)

Fatti:

A.
A._______, cittadino iraniano originario di B._______, ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2019 (cfr. atti 1040772-1/2 e 1040772-2/1).

B.
Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) febbraio 2010 (cfr. atto 1040772-7/1).

C.
Il (...) maggio 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto 1040772-9/5). La stessa è rimasta senza riscontro da parte delle autorità italiane preposte.

D.
Il richiedente è stato sentito il (...) maggio 2019 in merito ai suoi dati personali (cfr. atto 1040772-15/6) rispettivamente il (...) maggio 2019 per il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Dublino III, con contestuale diritto di essere sentito in merito all'eventuale competenza dell'Italia per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché sul suo stato di salute (cfr. atto 1040772-18/2).

E.
Con decisione del 28 maggio 2019, notificata il 29 maggio 2019 (cfr. atto 1040772-30/1), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'allontanamento [recte: trasferimento] dell'interessato verso l'Italia, come pure incaricando il C._______ di eseguire la decisione di trasferimento e togliendo l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione.

F.
Il 6 giugno 2019 (cfr. risultanze processuali) l'interessato è insorto con ricorso contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; in via principale l'annullamento della decisione avversata e la ritrasmissione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e la trattazione nazionale della procedura d'asilo; contestualmente e con protesta di spese e ripetibili la concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo.

G.
Gli atti di causa della SEM sono stati ricevuti dal Tribunale il 7 giugno 2019. In medesima data, è stato aggiunto agli atti il rapporto medico del (...) giugno 2019 del Dr. med. D._______, relativo allo stato di salute ed al trattamento seguito da A._______ (cfr. atto 1040772-31/2).

H.
Con ordinanza del 7 giugno 2019, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente, a titolo di misure supercautelari, l'esecuzione del trasferimento.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a -c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi) alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Altresì si rammenta che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

3.
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4.

4.1. Nella decisione avversata, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'interessato. L'Italia sarebbe infatti competente per la trattazione della medesima così come per l'attuazione dell'allontanamento dell'interessato. Quest'ultimo non avrebbe del resto contestato detta competenza nell'ambito del diritto di essere sentito concessogli. D'altronde, non vi sarebbero fondati motivi per ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia ex art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino III, che comportino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE o dell'art. 3 CEDU. Peraltro, il Paese in questione, sarebbe firmatario della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che della CEDU, e non sussisterebbero degli elementi concreti che indichino che l'Italia non rispetti i suoi obblighi internazionali e che la sua procedura di asilo e di allontanamento non sia attuata nel rispetto delle precitate disposizioni internazionali. L'autorità inferiore, nel proseguo della sua decisione, non ha ritenuto applicabili, nella fattispecie, gli art.16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, in quanto i problemi medici dell'interessato non sarebbero di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU; l'Italia sarebbe tenuta, in virtù della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza], a prestare le cure mediche adeguate, ed al minimo, l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici gravi. I predetti trattamenti medici adeguati sarebbero presunti dallo Stato in questione, anche a seguito dell'entrata in vigore il 5 ottobre 2018 del decreto Salvini, in quanto il decreto stesso menzionerebbe esplicitamente che l'accesso ai servizi forniti sul territorio italiano, quindi anche al sistema sanitario nazionale, sarebbero assicurati ai richiedenti l'asilo allo stesso titolo delle persone residenti in Italia. Inoltre, soltanto la capacità al trasferimento sarebbe decisiva per il proseguo della procedura Dublino. Quest'ultima, in applicazione degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III, verrebbe considerata dalla SEM al momento dell'organizzazione del trasferimento dell'interessato verso l'Italia, ovvero informando le autorità italiane della sua situazione valetudinaria e dei trattamenti che necessita. Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore, ha infine ritenuto non
applicabile l'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Invero, non vi sarebbero indizi concreti atti ad indicare che le autorità italiane non offrirebbero all'interessato la protezione adeguata contro eventuali minacce o aggressioni da parte di terzi né che egli si troverebbe in una situazione esistenziale critica, potendo rivolgersi sia alle autorità competenti che a numerose organizzazioni caritative presenti in loco, per ottenere un alloggio e l'assistenza sociale di cui necessita.

4.2. L'insorgente, nel suo ricorso, dopo aver presentato ed ampliato gli elementi fattuali, avversa la suddetta valutazione dell'autorità di prima istanza. Egli ricorda anzitutto di essere affetto da una sindrome depressiva ricorrente episodio di media gravità, di assumere una terapia farmacologica a base di (...) e (...), nonché di necessitare di una presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica, come attestato dai diversi certificati medici prodotti e già agli atti. Proseguendo egli rileva, appoggiandosi anche sul parere di diversi rapporti internazionali e giurisprudenza internazionale, oltreché sulla sentenza del Tribunale D-835/2019 del 6 marzo 2019, che il nuovo assetto normativo del diritto d'asilo previsto in Italia - successivo al decreto Salvini - non gli assicurerebbe più il diritto ad essere alloggiato in un centro SPRAR, nonché ad avere accesso all'assistenza psicologica e alle altre cure mediche di cui egli necessita. L'insorgente ritiene inoltre che nella decisione avversata, la SEM non abbia esaminato in modo adeguato e concretamente il nuovo quadro normativo del diritto d'asilo in Italia ed il funzionamento delle strutture d'accoglienza nello stesso Paese, che non gli garantirebbero l'accesso alle cure mediche di cui necessita né la disponibilità di un alloggio. Il ricorrente conclude che la SEM, considerati i precedenti certificati medici agli atti, avrebbe dovuto attendere l'esito della visita medica del (...), prima di pronunciarsi in merito.

5.

5.1. Nella presente disamina, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione che prevede che

di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

5.2. Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

5.3. Giusta l'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

5.4. Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

5.5. Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

6.

Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Italia il (...) febbraio 2010 (cfr. atto 1040772-8/1). Di conseguenza, il (...) maggio 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atti 1040772-9/5, 1040772-10/1 e 1040772-11/3). La stessa è rimasta senza riscontro da parte delle autorità italiane preposte.

Di conseguenza, la competenza dell'Italia, peraltro non contestata dal ricorrente, risulta di principio essere data nella fattispecie.

7.

7.1. Quanto alle condizioni di accoglienza nella vicina penisola, occorre innanzitutto rammentare che l'Italia è legata alla CartaUE e fa parte della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Conv. rifugiati, oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali potrebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio, delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'accesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden in Italien, agosto 2016; sentenza del Tribunale F-805/2019 del 21 febbraio 2019), la situazione non risulta a tal punto grave da poter essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia (cfr. sentenze della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09; Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013, 27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114; decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, §33).

7.2. Su tali presupposti, bisogna partire dall'assunto che il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo da parte dello Stato in questione sia presunto (cfr. precitata direttiva accoglienza e direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]).

7.3. Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

7.4. Ora, nel caso di specie nessun indizio serio indica che le autorità italiane abbiano violato il diritto dell'interessato all'esame della sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura equa o che abbiano rifiutato di garantirgli una protezione conforme al diritto europeo. Altresì il ricorrente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. Dagli atti non si desumono inoltre indizi oggettivi, concreti e seri, che in Italia - ove il ricorrente vi ha trascorso diversi anni e vi è pure ritornato dopo il suo soggiorno in E._______ (cfr. atto 1040772-18/2) - sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza in caso di trasferimento in Italia, o che le autorità italiane preposte non gli concederebbero, se sollecitata, la protezione necessaria ed adeguata contro atti perseguibili commessi da terzi.

7.5. La giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che l'entrata in vigore del censurato "Decreto Salvini" non è ad esso solo un elemento tale da permettere di rimettere in discussione la giurisprudenza costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza (cfr. tra le tante sentenze del Tribunale F-2209/2019 del 16 maggio 2019, E-1489/2019 del 9 aprile 2019 consid. 6.2 e riferimenti citati).

7.6. Conseguentemente l'applicazione dell'art. 3 par. 2 del Regolamento Dublino III è rettamente stata esclusa dall'autorità resistente.

8.

8.1. Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

8.2. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali - quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità - il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. ibidem; sentenza del Tribunale D-5666/2017 del 19 marzo 2018 consid. 4.4).

8.3. Al contrario, quando il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

Al riguardo, la CorteEDU ha precisato che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

8.4. In considerazione delle recenti modifiche nel sistema di accoglienza in Italia il Tribunale ha ritenuto giustificato, in alcuni casi specifici (tra cui quello citato nell'allegato ricorsuale), retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza per lo svolgimento di ulteriori accertamenti atti a sincerarsi che la presa a carico sia adeguata. Si tratta in particolare delle casistiche implicanti persone vulnerabili, ossia segnatamente le persone che soffrono di problemi di salute acuti ed i nuclei famigliari fragili (cfr. sentenze del Tribunale D-2039/2019 del 7 maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019,
D-835/2019 del 6 marzo 2019).

8.5. Tale costellazione non è tuttavia equiparabile alla presente fattispecie. Come lo si evince dai referti medici agli atti, l'insorgente risulta infatti soffrire di una sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media gravità, per la quale sarebbe stata iniziata una presa in carico psichiatrica e psicoterapeutica, ed assumerebbe quali medicamenti (...) (un ansiolitico), (...) (un ipnotico) e (...) (un anti-depressivo), oltreché aver allegato di avere tentato più volte il suicidio in passato, e di avere male (...) ed (...), nonché di soffrire di forti mal di testa (cfr. atti 1040772-20/2, 1040772-21/8, 1040772-26/5, 1040772-31/2). Le problematiche valetudinarie in questione, seppure non si voglia in questa sede sminuirne la portata, non permettono tuttavia di qualificarlo quale persona vulnerabile né tantomeno di ritenere che il suo trasferimento verso l'Italia rischi di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza precitata (cfr. sentenze del Tribunale E-2428/2019 del 24 maggio 2019, F-2209/2019 del 16 maggio 2019). Infatti, la sua situazione di salute, con una diagnosi acclarata ed una terapia già impostata, non risulta ostativa al trasferimento del ricorrente in Italia. Quest'ultimo non ha inoltre dimostrato di non essere in grado di viaggiare o che il suo trasferimento verso l'Italia rappresenterebbe un pericolo concreto per la sua salute, né ha stabilito che la patologia depressiva di cui soffre sarebbe di una gravità tale che necessiterebbe, in modo imperativo, il proseguo in Svizzera del trattamento in corso, in quanto vi sarebbe altrimenti il rischio di porre la sua vita o la sua salute gravemente in pericolo (cfr. sentenza del Tribunale D-5099/2018 del 26 settembre 2018). Infine, dagli atti all'incarto risulta che egli era già a conoscenza del suo stato depressivo e che assumeva già dei farmaci - anche se non ne ricordava i nomi - per le sue patologie, già prima di essere visitato da un medico in Svizzera (cfr. atto 1040772-21/8). Non vi è dunque alcun motivo di dubitare circa il fatto che la terapia psichiatrica e psicoterapeutica ed il trattamento prescritto in Svizzera, possano essere proseguiti in Italia, tale Paese disponendo inoltre di strutture mediche simili a quelle esistenti in Svizzera.

8.6. In ogni caso, va rammentato che lo Stato di destinazione, in quanto firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Incomberà inoltre alle autorità svizzere trasmettere alle autorità italiane, anticipatamente ed in modo appropriato, le informazioni che permettono una presa in carico medica dell'interessato, adeguata e conforme alla patologia di cui è affetto. In tal senso, non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica dell'insorgente (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), come d'altronde già rilevato anche dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. Ad ogni modo se, dopo il suo ritorno in Italia, l'interessato dovesse essere costretto dalle circostanze e condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che tale Paese viola i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti, così come la direttiva precitata, o in ogni altro modo violi i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza; fra le altre: sentenza del Tribunale E-2428/2019).

8.7. Per quanto riguarda il rischio di agiti suicidari evocati dal ricorrente durante il colloquio Dublino del (...) maggio 2019 (cfr. atto 1040772-18/2) e nel foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) maggio 2019 (cfr. atto 1040772-21/8), risulta opportuno ricordare che dei rischi o delle minacce di suicidio non obbligano la Svizzera dall'astenersi dall'esecuzione del trasferimento, dal momento che le autorità prendono delle misure concrete alfine di prevenirne la realizzazione, ad esempio organizzando un trasferimento con un accompagnamento medico, se ciò dovesse risultare necessario, e informando debitamente le autorità italiane della situazione medica dell'interessato (cfr. sentenza del Tribunale F-2175/2019 del 15 maggio 2019 con riferimenti citati).

8.8. Conseguentemente, in assenza di un rischio di violazione degli obblighi internazionali della Svizzera e di elementi che permettano di ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, l'applicazione della clausola di sovranità non si impone nella presente fattispecie.

9.

9.1. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata in materia della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che lo stesso non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).

9.2. In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e relativi riferimenti).

10.
Il ricorso è respinto e la decisione della SEM che rifiuta l'entrata in materia della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia confermata.

11.
Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 7 giugno 2019 sono revocate.

12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

13.
Altresì, per lo stesso motivo citato al consid. 12, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta pure senza oggetto.

14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

15.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le misure supercautelari pronunciate il 7 giugno 2019 sono revocate.

3.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.

4.
Non si prelevano spese processuali.

5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-2804/2019
Data : 12. giugno 2019
Pubblicato : 22. luglio 2019
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Allontanamento Dublino (Art. 107a LAsi)
Oggetto : Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 28 maggio 2019


Registro di legislazione
CEDU: 3
LAsi: 6  31a  44  105  106  108  111a
LStr: 83
LTAF: 31  32  33
LTF: 83
OAsi 1: 29a  32
PA: 5  48  52  62  63  65
Weitere Urteile ab 2000
L_180/31
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
italia • stato membro • regolamento dublino • ricorrente • internazionale • autorità inferiore • cedu • esaminatore • questio • allontanamento • cura medica • richiedente l'asilo • tribunale amministrativo federale • ue • decisione • belgio • diritto di essere sentito • effetto sospensivo • degradazione • entrata in vigore • procedura d'asilo • parlamento europeo • violazione del diritto • domanda di assistenza giudiziaria • prima istanza • certificato medico • diritto d'asilo • ripartizione dei compiti • legge sull'asilo • accusato • calcolo • inglese • nuovo esame • stato di salute • segreteria di stato • menzione • affetto • iran • federalismo • apolide • ripetibili • manifestazione • direttore • condizione • incarto • dibattimento • stato terzo • soppressione • autorizzazione o approvazione • prolungamento • rispetto • motivazione della decisione • ordinanza sull'asilo • prassi giudiziaria e amministrativa • legge federale sugli stranieri • utilizzazione • direttive anticipate del paziente • comunicazione • importanza • beneficiario di prestazioni assistenziali • varietà • potere d'apprezzamento • fine • forma e contenuto • interesse degno di protezione • direttiva • espressamente • ricorso in materia di diritto pubblico • scopo • avviso • ordine militare • dichiarazione • convenzione internazionale • trasmissione allo stato richiedente • tribunale • attestato • rango • accesso • stato • eccezione • controllo medico • salario • autorità cantonale • banca dati • provvisorio • dispensa dal versamento delle spese • principio costituzionale • assistente sociale • speranza di vita • cio • circo • equivalenza • assistente medico • tribunale federale • conformità al diritto internazionale • atto di ricorso • aggressione • nato • dati personali • d'ufficio • rapporto medico • regno unito • assistenza giudiziaria • aiuto ai rifugiati • diritto interno • obbligo di assistenza • mal di testa • diritto fondamentale • concretizzazione
... Non tutti
BVGE
2017-VI-5 • 2015/18 • 2015/9 • 2014/1 • 2012/4 • 2011/9 • 2010/45
BVGer
D-1689/2019 • D-2039/2019 • D-2804/2019 • D-5099/2018 • D-5666/2017 • D-835/2019 • E-1489/2019 • E-2428/2019 • F-2175/2019 • F-2209/2019 • F-805/2019
EU Richtlinie
2013/32 • 2013/33
EU Verordnung
604/2013