Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-1318/2020
Sentenza del 12 marzo 2020
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
Composizione con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli,
cancelliera Alissa Vallenari.
A._______, nato il (...),
Algeria,
Parti
rappresentato dalla signora Roberta Condemi,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed
Oggetto allontanamento;
decisione della SEM del 26 febbraio 2020.
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino algerino, con ultimo domicilio a B._______ (C._______), ha presentato la sua domanda d'asilo in Svizzera l'(...) dicembre 2019 al (...), dopo essere stato fermato al passaggio della frontiera all'aeroporto di D._______ senza un passaporto valido indicante la nazionalità come pure in possesso di una carta d'identità (...) contraffatta - fatti per i quali il richiedente è stato ritenuto colpevole e condannato con decreto d'accusa dell'(...) dal (...) per falso nei certificati (art. 252
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 252 - Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui, |
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 255 - Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri. |
SR 142.20 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) LStrI Art. 115 Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione - 1 È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque: |
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1 | È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque: |
a | viola le prescrizioni in materia d'entrata in Svizzera secondo l'articolo 5; |
b | soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato; |
c | esercita senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera; |
d | entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7). |
2 | È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d'entrata.450 |
3 | Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. |
4 | Se è pendente una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale avviato esclusivamente in seguito a un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d è sospeso fino alla chiusura definitiva della procedura di allontanamento o di espulsione. Se è prevista una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale può essere sospeso.451 |
5 | Se la pronuncia o l'esecuzione di una pena prevista per un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d ostacola l'immediata esecuzione di una decisione, passata in giudicato, di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.452 |
6 | I capoversi 4 e 5 non si applicano se lo straniero è di nuovo entrato in Svizzera violando un divieto d'entrata o se con il suo comportamento ha impedito l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.453 |
B.
Le successive indagini svolte dalla SEM, hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC», l'entrata illegale nello spazio Dublino dell'interessato è stata registrata il (...) a E._______, in F._______ (Italia), dove gli sono state prese anche le impronte dattiloscopiche in data (...) (cfr. atti SEM n. [...]-7/2 e n. [...]-8/1). Sulla scorta di tali elementi, l'autorità inferiore ha presentato in data
(...) una richiesta di presa in carico del richiedente alle competenti autorità italiane, fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) (cfr. atto SEM n. [...]-10/7)
C.
Il (...) dicembre 2019, il richiedente è stato sentito nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali, ed ha in particolare sostenuto di avere lasciato il suo Paese d'origine il (...) o (...), oltreché di essere entrato in Italia il (...) (cfr. atto SEM n. [...]-14/9).
D.
Nell'ambito del colloquio personale ai sensi dell'art. 5 Regolamento
Dublino III, tenutosi con l'interessato il (...) gennaio 2020, egli ha aggiunto di essere espatriato via mare dal suo Paese d'origine, entrando illegalmente in F._______ (Italia), dove gli avrebbero preso le impronte digitali e fotosegnalato. Le autorità italiane lo avrebbero in seguito accompagnato a G._______, consegnandogli un foglio di via, ed egli si sarebbe recato in H._______, dove avrebbe soggiornato fino all'entrata in Svizzera. Non avrebbe inoltre chiesto asilo né in Italia, né in H._______, o altri Paesi, né avrebbe ricevuto alcun permesso di soggiorno in Europa. Sentito in merito all'eventuale competenza dell'Italia nella trattazione della sua domanda d'asilo, egli ha asserito di non voler rientrare in quest'ultimo Stato, in quanto le persone con le quali avrebbe avuto delle problematiche in C._______ avrebbero saputo della sua presenza in Italia e lo starebbero cercando, avendolo altresì seguito in H._______. Infine, questionato in merito al suo stato di salute, egli ha riferito di soffrire della malattia di Verneuil, di avere l'epatite C e lievi problemi di tendinite. A supporto della sua situazione medica, la rappresentante legale dell'interessato, ha consegnato all'autorità inferiore diversa documentazione medica (cfr. atti SEM n. [...]-33/2 e n. [...]-23/4).
E.
Con comunicazione del (...), l'autorità inferiore ha informato le autorità italiane preposte, che a causa della mancanza di risposta da parte loro entro il termine previsto, considera che l'Italia sia divenuta responsabile per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente dal (...) (recte: 2020). Pertanto ha chiesto di essere informata circa le condizioni pratiche del trasferimento del richiedente entro due giorni lavorativi (cfr. atto SEM n. [...]-38/1 e n. [...]-39/3).
F.
Con decisione del 26 febbraio 2020, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
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1 | Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente: |
a | può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
b | può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento; |
c | può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente; |
d | può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione; |
e | può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti; |
f | può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b. |
2 | Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1. |
3 | La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici. |
4 | Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97 |
G.
Il 5 marzo 2020 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente è insorto con ricorso avverso la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo in limine la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame; nonché a titolo principale l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e la trattazione della domanda d'asilo in procedura nazionale. Contestualmente, il ricorrente ha proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (probabilmente per un refuso, l'insorgente nel gravame si riferisce a "la ricorrente e suo figlio", cfr. p.to IV, pag. 12). Al ricorso, quali ulteriori mezzi di prova, l'interessato ha allegato copia delle lettere di dimissione del (...) del (...) con le relative prescrizioni medicamentose (cfr. anche atto SEM n.[...]-49/4); copia del foglio di trasmissione di informazioni mediche (F2) del (...) relativo ad un incontro del medico curante e delle mediatrice culturale per informare il richiedente circa la sua situazione medica ed il procedere terapeutico; nonché copia del certificato medico del (...) del "(...)".
H.
In data 6 marzo 2020, il Tribunale ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in via supercautelare (cfr. risultanze processuali).
I.
A seguito della segnalazione di scomparsa del richiedente a partire dall'8 marzo 2020 dal (...) (cfr. atto SEM n. [...]-51/1), il Tribunale, con decisione incidentale del 10 marzo 2020, ha accordato un termine scadente il 12 marzo 2020 alla rappresentante legale del medesimo, per comunicare il luogo di residenza del ricorrente e per presentare una dichiarazione sottoscritta dall'insorgente, mediante la quale manifesti la sua volontà alla continuazione della procedura ricorsuale (cfr. risultanze processuali). L'autorità inferiore, con comunicazione datata 11 marzo 2020, ha confermato il rientro del richiedente nel (...) predetto in medesima data (cfr. atto SEM n. [...]-56/1).
J.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. |
3 | Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. |
4 | Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1. |
5 | La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. |
6 | Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
7 | Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
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1 | Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione. |
3 | Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione. |
4 | Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1. |
5 | La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso. |
6 | Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
7 | Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA365. |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
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a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
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1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
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1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111 Competenza del giudice unico - I giudici decidono in qualità di giudice unico in caso di: |
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a | stralcio di ricorsi in quanto privi di oggetto; |
b | non entrata nel merito su ricorsi manifestamente irricevibili; |
c | decisione relativa al rifiuto provvisorio dell'entrata in Svizzera all'aeroporto e all'assegnazione di un luogo di soggiorno presso l'aeroporto; |
d | ... |
e | ricorsi manifestamente fondati o manifestamente infondati, con l'approvazione di un secondo giudice. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.382 |
|
1 | Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.382 |
2 | Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente. |
3.
Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 111a Procedura e decisione - 1 Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.382 |
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1 | Il Tribunale amministrativo federale può rinunciare allo scambio di scritti.382 |
2 | Le decisioni su ricorso secondo l'articolo 111 sono motivate solo sommariamente. |
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
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1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
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1 | L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte. |
2 | Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte. |
3 | L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi. |
4 | L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso. |
5.
5.1 L'autorità inferiore, nella sua decisione, non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato, ritenendo d'un lato l'Italia competente per la procedura di asilo e di allontanamento del richiedente, e d'altro lato non ritenendo sussistere né motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità né l'esistenza di motivi umanitari.
In particolare, la SEM ha osservato come egli non avrebbe sollevato alcuna obiezione circa la competenza dell'Italia durante il colloquio Dublino, e che non sussisterebbero delle carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti nel predetto paese, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE) e dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
In relazione alla mancata applicazione nel caso di specie della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, la SEM ha segnatamente rilevato circa lo stato di salute del ricorrente, che sulla base della documentazione medica all'inserto, emergerebbe un quadro clinico chiaro, in quanto se ne evincerebbe la diagnosi di sindrome di Verneuil - che gli genererebbe al momento delle (...) - trattata con una terapia e con lavaggi con sapone PH neutro, e pertanto non sarebbe necessario alcun ulteriore approfondimento medico. Oltracciò, l'autorità di prime cure ha osservato che avrebbe vagliato tutta la documentazione a suo carico e che oltre alle visite mediche già svolte, non vi sarebbero altre patologie o consulti medici oltre a quelli già riscontrati ed in trattamento. L'Italia, a mente dell'autorità inferiore, disporrebbe di una sufficiente infrastruttura medica ed avrebbe l'obbligo, previsto dalle disposizioni applicabili in materia di fornire le cure mediche adeguate. Altresì, i problemi medici rilevati, non risulterebbero di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
In conclusione, non sussisterebbero dei motivi umanitari che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
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1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |
5.2 Con il suo ricorso, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, l'insorgente avversa la valutazione dell'autorità inferiore. Egli ritiene dapprima che, in merito alla sua situazione di salute, la SEM abbia effettuato un esame incompleto, vagliando in modo errato e lacunoso la documentazione medica presente agli atti. Segnatamente, a differenza di quanto sostenuto dalla SEM nella decisione impugnata, già dal certificato medico F2 del (...) si poteva dedurre che un ulteriore approfondimento medico non solo era necessario, bensì era già stato previsto, ciò che sarebbe stato effettivamente fatto il (...). Tale visita medica certificherebbe che la malattia del ricorrente necessiterebbe imperativamente di una presa in carico specialistica e che il paziente verrà operato nel mese di (...) dell'anno 2020, come pure che la stessa richieda un seguito e una coordinazione adeguati. Già in C._______, lo specialista che aveva visitato il richiedente, a causa del mancato miglioramento della malattia nonostante la terapia, avrebbe ritenuto indispensabile un intervento chirurgico. Sarebbe inoltre necessario nel caso dell'insorgente, vista la malattia cronica e rara di cui sarebbe affetto, disporre di un quadro clinico completo, comprensivo di diagnosi corretta, di una terapia precisa e della prognosi con e senza trattamento anche tenendo conto dell'esito dell'intervento chirurgico previsto a (...). Per di più, i consulti medici finora effettuati dall'interessato non avrebbero permesso di comprendere quale sarebbe la conseguenza di un mancato intervento chirurgico. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente ritiene inammissibile un suo rinvio in Italia, in particolare per il fatto che egli sarebbe da ritenere quale caso vulnerabile - a differenza di quanto ritenuto dalla SEM nella decisione avversata - e per il drammatico peggioramento delle condizioni di accoglienza e di procedura in Italia.
Sulla base anche della sentenza del Tribunale E-962/2019, il ricorrente conclude che la SEM avrebbe dovuto ottenere delle garanzie da parte delle autorità italiane - che non avrebbero risposto alla domanda di presa in carico, come neppure sarebbero state informate della situazione di vulnerabilità nel quale si troverebbe il richiedente - circa la fornitura di un alloggio adeguato e ad accedere a delle cure mediche rapide e necessarie, visto il suo stato di salute e al fatto che non si può iscrivere al sistema sanitario nazionale, e rischia pertanto di doversi prendere in carico il costo delle spese mediche. In difetto, l'autorità inferiore dovrebbe valutare la possibile applicazione della clausola di sovranità. Infine, vista anche la comunicazione della sospensione dei trasferimenti Dublino verso l'Italia della SEM, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus (detto anche Covid-19), nonché il quadro determinatosi in tale Paese a fronte del nuovo virus, il ricorrente rischierebbe di essere trasferito in uno Stato che si troverebbe attualmente in una grave emergenza sanitaria. Sarebbe pertanto verosimile ritenere che il ricorrente non potrebbe usufruire delle cure mediche efficaci di cui necessiterebbe. Inoltre, il suo quadro clinico lo renderebbe esposto a complicanze serie nel caso in cui contraesse tale virus.
6.
6.1 L'insorgente si prevale innanzitutto di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore, in merito al suo stato di salute come pure al rischio che incorrerebbe quale caso vulnerabile se venisse trasferito in Italia, viste le condizioni di accoglienza e di procedura presenti nella vicina Penisola. Tale censura formale va trattata preliminarmente, dal momento che potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata.
6.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
|
1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
|
1 | Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare: |
a | dichiarare le sue generalità; |
b | consegnare i documenti di viaggio e d'identità; |
c | indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo; |
d | designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo; |
e | collaborare al rilevamento dei dati biometrici; |
f | sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a). |
2 | Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera. |
3 | Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso. |
3bis | Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22 |
4 | In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova: |
|
a | documenti; |
b | informazioni delle parti; |
c | informazioni o testimonianze di terzi; |
d | sopralluoghi; |
e | perizie. |
6.3 Secondo la CorteEDU il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione
dell'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
6.4 Per quanto concerne l'attuale situazione in Italia per i richiedenti asilo, il Tribunale ha analizzato recentemente i cambiamenti intervenuti dal profilo fattuale e legislativo nel predetto Paese nella sentenza E-962/2019 del 17 dicembre 2019 (pubblicata quale sentenza di riferimento, cfr. consid. 6.2 segg.), ed è giunto alla conclusione che il sistema d'asilo italiano presenta un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza. In particolare, come gli altri richiedenti l'asilo, dopo l'adozione del decreto legislativo n. 113/2018 su sicurezza e immigrazione del 4 ottobre 2018, anche chiamato "decreto Salvini" e della sua legge di applicazione (legge del 1° dicembre 2018, n. 132 [legge n. 132/2018]), le persone trasferite in Italia non hanno più accesso al sistema d'accoglienza detto "di seconda linea" (che prima del "decreto Salvini" era assicurato attraverso il sistema SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati], che aveva in particolare come scopo quello di fornire delle misure d'accoglienza specifiche adattate ai richiedenti l'asilo vulnerabili, segnatamente le famiglie, che è stato abolito e trasformato nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati o SIPROIMI, destinato unicamente alle persone che sono a beneficio della protezione internazionale ed ai minori non accompagnati; cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.4). Di conseguenza non vi sono più dei posti riservati per le famiglie e le persone vulnerabili negli attuali SIPROIMI, e le persone trasferite in virtù del Regolamento Dublino non vi hanno più accesso, essendo accolte invece nei Centri di prima accoglienza così come nei Centri di accoglienza straordinari (CAS) e sono confrontati agli stessi ostacoli che gli altri richiedenti l'asilo. In particolare, pure loro devono frequentemente attendere più giorni, se non più settimane, prima di poter far registrare formalmente la loro domanda d'asilo ed accedere al sistema d'accoglienza ed alle sue componenti, segnatamente al Sistema nazionale di salute (cfr. sentenza del Tribunale precitata consid. 6.2.8). Il Tribunale ha altresì rilevato che, secondo gli osservatori sul terreno, il diritto ad un'assistenza medica - che va al di là delle cure d'urgenza od essenziali - per i richiedenti l'asilo è talvolta ostacolato o ritardato in pratica, poiché dipende dall'attribuzione di un codice fiscale dalla Questura competente alla persona interessata. Tuttavia, la stessa non interviene che al momento della registrazione formale della domanda d'asilo (la così detta "verbalizzazione"). Il ritardo nell'accesso alle cure mediche
riflette quindi il ritardo nella registrazione formale della domanda d'asilo, che può essere di più settimane, se non di più mesi, in alcune regioni. Inoltre, anche se il "decreto Salvini" precisa che tutti i servizi devono essere garantiti ai richiedenti l'asilo sulla base unicamente del loro domicilio, succede che, in assenza di circolari interne, i servizi di sanità rifiutino in pratica tale diritto (cfr. sentenza del Tribunale succitata consid. 6.2.7).
Dall'analisi effettuata, il Tribunale ha constatato che, malgrado la legislazione italiana preveda degli standard minimi comuni per tutto il territorio italiano, tanto in materia d'accesso alla procedura d'asilo, quanto in merito alle condizioni di accoglienza, in pratica questi standard possono variare sensibilmente. Il Tribunale ha altresì rilevato che dopo l'adozione del "decreto Salvini" vi è stato un deterioramento delle condizioni d'accoglienza nei centri di alloggio, in particolare per quanto riguarda le persone vulnerabili o necessitanti di un inquadramento psicologico specifico. Tuttavia, anche se la procedura d'asilo così come il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale presentino alcune carenze, le quali variano secondo le regioni e che si sarebbero accentuate ancor più con l'entrata in vigore del "decreto Salvini", non si potrebbe considerare che esistano in Italia delle carenze strutturali di un'ampiezza tale che vi sarebbe modo di concludere - a priori ed indipendentemente dal caso di specie - che vi siano dei rischi sufficientemente reali e concreti per i richiedenti, di essere sistematicamente esposti ad una situazione di precarietà e di bisogno materiale e psicologico, al punto tale che il loro trasferimento nel predetto paese costituirebbe, in generale, un trattamento contrario all'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale è dunque giunto alla conclusione che non possano essere ritenute delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nel sistema d'accoglienza in Italia, malgrado le importanti modifiche introdotte dal "decreto Salvini" (cfr. ibidem). Pertanto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, rimane presunto da parte dell'Italia (cfr. ibidem, consid. 6.4).
Sempre nella predetta sentenza, il Tribunale ha stabilito che, tenuto conto della situazione attuale del sistema di accoglienza in Italia e dei cambiamenti intervenuti dopo l'entrata in vigore del "decreto Salvini", nel caso di trasferimenti di richiedenti l'asilo affetti da malattie (somatiche o psichiche) gravi o croniche - ovvero persone il cui stato di salute peggiorerebbe seriamente in caso d'interruzione, anche breve, del loro trattamento - le autorità svizzere devono richiedere delle garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (già all'arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti. In assenza di tali garanzie il trasferimento è da considerarsi illecito (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.2 e 7.4.3).
6.5
6.5.1 Nel caso in disamina, risulta dalla copiosa documentazione medica agli atti che il ricorrente è affetto già da diversi anni dalla malattia di Verneuil perineale (idrosadenite suppurativa), malattia cronica che gli provoca spesso ascessi, lesioni escoriative con sanguinamenti e degli spurghi, in particolare in zona perineale e all'(...), con (...), nonché (...), affezioni che lo conducono spesso a richiedere cure mediche, anche di una certa urgenza. Nella lettera di dimissione del (...) del (...), risulta che per tale patologia, gli è stata prescritta una terapia di Dafalgan e Voltaren rapid, oltreché dei lavaggi con sapone PH neutro (cfr. atto SEM n. [...]-41/4). Per gli esiti della malattia di Verneuil, che sarebbe in peggioramento (cfr. atti SEM n. [...]-34/2 e n. [...]-37/2), sarebbe stata prevista nella lettera di dimissione del (...) del I._______, una rivalutazione del ricorrente a distanza di due-tre mesi per valutare se vi è un'opzione per curare chirurgicamente la fistola. Tale operazione consisterebbe in una resezione completa del tessuto cutaneo e sotto-cutaneo in modo tale da eliminare completamente le fistole (cfr. atto SEM n. [...]-37/2). Inoltre, dalla lettera di dimissione del (...), in particolare si evince che per il procedere, il richiedente verrà contattato dal I._______ per organizzare il seguito della presa in carico (cfr. atto SEM n. [...]-41/4). Dalla documentazione prodotta dall'insorgente con il ricorso - quindi successiva al provvedimento impugnato - risulta che l'operazione di fistolotomia (...) avverrà nel mese di (...) (cfr. lettera di dimissione del [...] della J._______). Inoltre, a seguito della visita medica effettuata il (...) notte presso il (...), dove in particolare l'interessato avrebbe segnalato la riattivazione di lesioni cutanee a livello del (...), come pure un episodio di febbre, è stato dimesso in condizioni generali stabili, con una terapia di Dafalgan e Voltaren (in caso di dolori) e Zyrtec (qualora accusasse prurito), nonché di Co-Amoxi Mepha. Per la valutazione ed il procedere, il medico che ha visitato l'interessato ha riferito la rotazione di terapia antibiotica con Augmentin "da sostituire se lo striscio cutaneo dovesse risultare positivo a MRSA" (acronimo per "Staphylococcus aureus resistente alla meticillina", si tratta di un'infezione batterica provocata da ceppi di Staphylococcus aureus, resistenti ad alcuni antibiotici come le penicilline, tra le quali si trova anche la meticillina), oltreché ha osservato che "[...] la malattia di Verneuil è una patologia cronica, debilitante sotto numerosi aspetti: della gestione dei dolori, infettivo, sociale e psicologico e può implicare complicazioni derivanti dalla formazione di fistole, che il
paziente presenta, per questo motivo necessita imperativamente di una presa a carico specialistica" (cfr. lettera di dimissione del (...) della K._______). Sempre nel medesimo certificato medico, si è segnalato il contatto con una mediatrice culturale, perché la problematica sia seguita e coordinata in modo adeguato ed il richiedente venga curato nelle migliori condizioni, con la collaborazione del (...) ove soggiorna. Un incontro tra la stessa, l'interessato ed il medico è avvenuto il (...) (cfr. F2 del [...] allegato al ricorso).
L'insorgente ha altresì riferito di essere affetto da epatite C (cfr. atti SEM n. [...]-33/2, n. [...]-35/3 e n. [...]-26/9). In data (...), a seguito di una rissa, egli è stato visitato presso il (...) dell'(...), con una diagnosi di (...), con prescrizione di terapia antalgica, che non ha necessitato di alcun proseguo medico (cfr. atti SEM n. [...]-26/9).
6.5.2 Alla luce di tali evenienze, come rettamente censurato nel gravame, ed a differenza di quanto concluso dalla SEM nel provvedimento impugnato, la situazione valetudinaria dell'insorgente non appare completamente chiarita e verificata. Invero, in primo luogo risulta che fosse prevista per lo meno una visita di rivalutazione del paziente da parte del I._______ per appurare se fosse possibile operare chirurgicamente il ricorrente per gli esiti della malattia di Verneuil di cui è affetto, a distanza di due-tre mesi dalla visita medica del (...). Tale procedere è stato inoltre confermato in seguito anche dalla lettera di dimissione del (...). Risulta quindi errata la conclusione contenuta nella decisione avversata, ove l'autorità di prime cure ritiene che non vi siano altre visite mediche previste per l'insorgente, come avrebbe tra l'altro confermato pure il (...). Tuttavia, anche in merito a quest'ultima deduzione, non può essere seguita l'autorità inferiore, in quanto oggetto del quesito del messaggio elettronico del (...) della SEM, appare essere unicamente i consulti medici già sostenuti dall'interessato, e non pure quelli previsti per il richiedente, come concluso nella decisione impugnata (cfr. atto SEM n. [...]-44/3). A fronte di tali elementi, la SEM avrebbe pertanto dovuto accertare se effettivamente un'operazione del ricorrente fosse programmata e secondo quali tempistiche - come poi risulta essere di fatto stata fissata per il mese di (...), nella visita medica del (...) (cfr. anche atto SEM n. [...]-49/4) -, tenendo conto rettamente della risultanza nella decisione avversata. In secondo luogo, dagli atti medici all'inserto, come sollevato pure a ragione dall'insorgente nel gravame, non risulta neppure essere stato chiarito l'aspetto circa le cure ed i trattamenti che sarebbero necessari e la prognosi di questa malattia con e senza un trattamento adeguato, essendo la stessa ritenuta cronica ed in peggioramento, nonché necessitante di una presa in carico specialistica. Nemmeno appare limpido dalla documentazione medica all'incarto se il richiedente risulti essere ancora affetto da epatite C o meno, in quanto d'un canto il medesimo riferisce di essere tutt'ora positivo e di soffrire della predetta malattia (cfr. atti SEM n. [...]-26/9 e n. [...]-33/2), e d'altro canto invece che la stessa patologia sarebbe stata curata ed eradicata (cfr. atto SEM n. [...]-35/3). Il Tribunale, a fronte di tali elementi, ritiene pertanto che lo stato di salute del ricorrente non risulta, allo stato attuale degli atti, sufficientemente acclarato per poter determinare se nel caso concreto ed in particolare vi siano o meno degli indizi seri e sufficienti che permettano di confutare la presunzione di sicurezza dei
richiedenti l'asilo, tenuto conto della situazione attuale del sistema di accoglienza in Italia e dei cambiamenti intervenuti, come già sopra esposto (cfr. consid. 6.4), come pure se un trasferimento dell'insorgente potrebbe o meno violare l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. |
6.5.3 Rispetto allo stato di salute dell'insorgente, la SEM dovrà quindi disporre di un rapporto medico specialistico relativo a quanto verrà osservato anche a seguito dell'operazione chirurgica prevista nel corrente mese di (...), come pure circa la/le diagnosi esatta/e, gli eventuali trattamenti dei quali il richiedente necessiterebbe, come pure la prognosi. A seguito degli opportuni complementi istruttori, la SEM dovrà verificare nuovamente, anche valutando complessivamente quanto allegato nel ricorso dall'insorgente, e tenendo conto della giurisprudenza del Tribunale summenzionata (cfr. consid. 6.4), l'accoglienza e l'accesso alle cure mediche necessarie in Italia del ricorrente, nel caso di un suo trasferimento nel precitato Paese. In caso di conclusione positiva circa le precitate questioni, la SEM dovrà dimostrare che l'esecuzione del trasferimento del ricorrente permane ammissibile e che, malgrado un certo numero di elementi sfavorevoli per l'interessato - anche dettato dalla situazione d'emergenza medica nella quale l'Italia attualmente si trova a causa del Coronavirus (cfr. il memoriale ricorsuale) - non esistono, nel caso concreto, dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
|
1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85 |
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1 | La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87 |
2 | Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo. |
3 | Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato. |
4 | La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89 |
6.6 Si rileva ancora in merito che il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
|
1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359 |
Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.188). Qualora in sede ricorsuale vengano identificate delle carenze in tal senso, la decisione va annullata ed il caso retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Di conseguenza, il Tribunale ritiene giustificato nel caso in parola - sia per i complementi istruttori che risulteranno necessari, sia per motivi di economia processuale - retrocedere gli atti di causa alla SEM per il complemento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Non può in effetti, in specie ed in questa sede - anche tenuto conto dei termini d'evasione processuali - essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).
7.
Il ricorso è pertanto accolto e la decisione impugnata è annullata per accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere: |
|
1 | Il ricorrente può far valere: |
a | la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento; |
b | l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. |
c | ... |
2 | Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.359 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
|
1 | L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore. |
2 | La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo. |
3 | Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore. |
8.
Altresì, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 6 marzo 2020 sono revocate.
9.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta priva d'oggetto.
10.
Visto l'esito della procedura, non sono riscosse spese processuali (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi) LAsi Art. 102h Rappresentante legale - 1 Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente. |
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1 | Dall'inizio della fase preparatoria e per il seguito della procedura d'asilo, a ogni richiedente l'asilo è assegnato un rappresentante legale, sempreché il richiedente l'asilo non vi rinunci esplicitamente. |
2 | Il rappresentante legale assegnato informa quanto prima il richiedente l'asilo sulle probabilità di riuscita della procedura d'asilo. |
3 | La rappresentanza legale è assicurata fino al passaggio in giudicato della decisione emanata nel quadro di una procedura celere e di una procedura Dublino, oppure fino alla decisione in merito allo svolgimento di una procedura ampliata. È fatto salvo l'articolo 102l. |
4 | La rappresentanza legale cessa nel momento in cui il rappresentante legale designato comunica al richiedente l'asilo di non voler interporre ricorso, in quanto esso non avrebbe alcuna probabilità di successo. Tale comunicazione avviene quanto prima una volta notificata la decisione negativa sull'asilo. |
5 | I compiti del rappresentante legale sono retti dall'articolo 102k. |
11.
La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro: |
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a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria; |
c | le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti: |
c1 | l'entrata in Svizzera, |
c2 | i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto, |
c3 | l'ammissione provvisoria, |
c4 | l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento, |
c5 | le deroghe alle condizioni d'ammissione, |
c6 | la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti; |
d | le decisioni in materia d'asilo pronunciate: |
d1 | dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, |
d2 | da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto; |
e | le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione; |
f | le decisioni in materia di appalti pubblici se: |
fbis | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200963 sul trasporto di viaggiatori; |
f1 | non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o |
f2 | il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201961 sugli appalti pubblici; |
g | le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi; |
h | le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale; |
i | le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile; |
j | le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria; |
k | le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto; |
l | le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci; |
m | le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante; |
n | le decisioni in materia di energia nucleare concernenti: |
n1 | l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione, |
n2 | l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare, |
n3 | i nulla osta; |
o | le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli; |
p | le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:68 |
p1 | concessioni oggetto di una pubblica gara, |
p2 | controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199769 sulle telecomunicazioni; |
p3 | controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201071 sulle poste; |
q | le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti: |
q1 | l'iscrizione nella lista d'attesa, |
q2 | l'attribuzione di organi; |
r | le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3472 della legge del 17 giugno 200573 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF); |
s | le decisioni in materia di agricoltura concernenti: |
s1 | ... |
s2 | la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione; |
t | le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione; |
u | le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201577 sull'infrastruttura finanziaria); |
v | le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale; |
w | le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; |
x | le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201681 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi; |
y | le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale; |
z | le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201684 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale. |
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 26 febbraio 2020 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per un complemento istruttorio e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Le misure supercautelari pronunciate il 6 marzo 2020 sono revocate.
3.
Non si prelevano spese processuali.
4.
Non vengono assegnate indennità ripetibili.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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