Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 727/2017
Sentenza dell'11 gennaio 2018
I Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali Maillard, Presidente,
Frésard, Viscione,
Cancelliere Bernasconi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rosemarie Weibel,
ricorrente,
contro
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Diritto della funzione pubblica (procedura cantonale),
ricorso contro il giudizio del Tribunale cantonale amministrativo del 19 settembre 2017 (52.2017.472).
Fatti:
A.
A.a. A.________ è alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino dal mese di settembre 2010 all'80% come funzionario amministrativo 16-19 nella Sezione B.________. Dal 1° gennaio 2017 è stato iscritto nella classe 18 dell'organico con quattro aumenti. Il 13 febbraio 2017 A.________, rappresentanto da un sindacato, ha chiesto, sollecitando l'emanazione di una decisione, una riclassificazione della funzione con effetto retroattivo dal 1° febbraio 2012.
A.b. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino con lettera del 7 giugno 2017 ha riferito di aver esaminato la funzione di A.________ e ha rilevato che la promozione non si giustificava. Il 13 giugno 2017 A.________, sempre rappresentato da un sindacato, ha inviato uno scritto al Consiglio di Stato, lamentando la carente motivazione della risposta e l'incomprensibilità del metodo adottato per confrontare le funzioni. L'11 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha confermato il proprio operato, indicando i rimedi giuridici esperibili contro la propria risoluzione.
B.
Il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino con giudizio del 19 settembre 2017 ha dichiarato irricevibile il ricorso di A.________.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico, subordinatamente un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, con cui chiede sostanzialmente l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione nel merito del ricorso.
Il Consiglio di Stato chiede che il ricorso sia respinto, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nel proprio giudizio.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di esame la sua competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
|
1 | Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. |
2 | In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente. |
1.1. Giusta l'art. 85 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 85 Valore litigioso minimo - 1 In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
|
1 | In materia patrimoniale il ricorso è inammissibile: |
a | nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000 franchi; |
b | nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore a 15 000 franchi. |
2 | Se il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 112 Notificazione delle decisioni - 1 Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
|
1 | Le decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale sono notificate per scritto alle parti. Contengono: |
a | le conclusioni, i motivi, le allegazioni probatorie e le dichiarazioni processuali delle parti, in quanto non risultino dagli atti; |
b | i motivi determinanti di fatto e di diritto, segnatamente l'indicazione delle disposizioni legali applicate; |
c | il dispositivo; |
d | l'indicazione dei rimedi giuridici, con menzione del valore litigioso nei casi in cui la presente legge prevede un valore litigioso minimo. |
2 | Se il diritto federale o il diritto cantonale lo prevede, di regola l'autorità notifica la sua decisione rapidamente senza motivarla.101 In tal caso le parti possono chiedere, entro 30 giorni, il testo integrale della decisione. La decisione non può essere eseguita finché tale termine non scade infruttuoso o il testo integrale della stessa non è notificato. |
3 | Se una decisione non soddisfa le esigenze di cui al capoverso 1, il Tribunale federale può rinviarla all'autorità cantonale affinché la completi o annullarla. |
4 | Nei campi in cui autorità federali hanno diritto di ricorrere al Tribunale federale, il Consiglio federale determina quali decisioni devono essere loro notificate dalle autorità cantonali. |
1.2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
1bis | Se un procedimento in materia civile si è svolto in inglese dinanzi all'autorità inferiore, gli atti scritti possono essere redatti in tale lingua.14 |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.15 16 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201617 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.18 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
|
1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
|
a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi: |
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a | contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico; |
b | contro gli atti normativi cantonali; |
c | concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
|
a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
|
1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |
2.2. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 232 consid. 6.2 pag. 239). Spetta al ricorrente dimostrare questa condizione (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560 con
riferimenti).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la pronuncia di irricevibilità del ricorso cantonale sancita dal Tribunale cantonale amministrativo sia lesiva del diritto federale, in modo particolare dei diritti fondamentali. Giova ricordare che, confrontato con una decisione di inammissibilità del ricorso cantonale, il Tribunale federale non entra nel merito della controversia, ma deve limitarsi a rinviare la causa all'autorità inferiore per riesame e nuova decisione (DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 48).
4.
4.1. Il Tribunale cantonale amministrativo, dopo aver esposto lo svolgimento del processo, ha osservato che il Consiglio di Stato ha esposto chiaramente nella lettera del 7 giugno 2017 le ragioni del diniego della riclassificazione salariale. Da qui deriva il suo carattere decisionale ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. c della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL 3.3.3.1). La Corte cantonale non ha ignorato che la lettera del 7 giugno 2017 era sprovvista dell'indicazione dei rimedi di diritto e che questa circostanza non deve nuocere. Tuttavia, i giudici ticinesi hanno sottolineato che il destinatario di una decisione viziata deve dar prova della diligenza processuale esigibile, non potendo prevalersi della buona fede, quando l'inesattezza era nota o facilmente riconoscibile. In concreto, il ricorrente era rappresentato da un sindacalista di provata esperienza nel campo del diritto del personale pubblico. Il ricorrente non poteva pertanto appellarsi alla buona fede. Visto che lo scritto del 7 giugno 2017 non è stato impugnato tempestivamente, il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile il ricorso.
4.2. Il ricorrente rimprovera al Tribunale cantonale amministrativo di aver leso il diritto di essere sentito perché ha reso il proprio giudizio senza avergli dato la possibilità di esprimersi. In un primo ordine di motivi, il ricorrente ravvede una violazione del divieto dell'arbitrio perché lo scritto del 7 giugno 2017 non contiene alcuna motivazione. A parer suo il Governo si è limitato a parlare di promozione, negandone le condizioni, senza però trattare la propria pretesa, ossia la riqualificazione. A ciò si aggiunga che lo scritto era sprovvisto dell'indicazione dei rimedi di diritto. Il ricorrente sottolinea che prima di emettere l'atto dell'11 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha eseguito un approfondimento presso la Sezione B.________. Non si può quindi concludere che si tratta di una semplice conferma di una decisione precedente. Quand'anche si volesse dare carattere decisionale allo scritto del 7 giugno 2017, la Corte cantonale sarebbe comunque incorsa nell'arbitrio siccome il Consiglio di Stato ha reso una nuova decisione l'11 luglio 2017, entrando nel merito di una domanda di riconsiderazione come era la lettera del 13 giugno 2017. Con un secondo gruppo di censure, il ricorrente invoca una violazione dell'art. 10 cpv.
1 e
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997 Cost./TI Art. 10 - 1 Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
|
1 | Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d'eccezione sono vietati. |
2 | Ognuno può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla difesa è inviolabile. |
3 | Ognuno ha il diritto all'assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole. |
4 | II Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall'ingiusta privazione della libertà personale. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
5.
5.1. A norma dell'art. 2 cpv. 1 LPAmm/TI sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso fondati sul diritto pubblico e concernenti: a) la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; b) l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; c) la reiezione o la dichiarazione d'inammissibilità di istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. Nel diritto ticinese la nozione di decisione corrisponde con quella prevista dal diritto federale all'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
5.2. Il Consiglio di Stato con lo scritto del 7 giugno 2017 ha "respinto" (si veda al termine della lettera) le richieste del ricorrente. Benché estremamente succinto, tale scritto configura gli estremi materiali di una decisione a norma dell'art. 2 LPAmm/TI, definendo chiaramente i diritti e i doveri tra il ricorrente e il proprio datore di lavoro. Infatti, il ricorrente nella lettera del 13 febbraio 2017 ha chiesto "formalmente una riqualificazione" e precisato esplicitamente di rimanere "in attesa di una vostra decisione". Il 7 giugno 2017 il Governo cantonale ha stabilito perché a parer suo gli estremi per accogliere la richiesta del ricorrente non fossero dati. A torto l'insorgente farebbe discendere il carattere non decisionale dello scritto del 7 giugno 2017 dalla circostanza che la motivazione non sarebbe pertinente con la sua domanda iniziale. In realtà, egli confonde il merito della controversia con l'aspetto decisionale di un atto statale. È vero, come già accertato dalla Corte cantonale, che la decisione del 7 giugno 2017 è viziata nella misura in cui non sono state indicate le vie di ricorso. Tuttavia, contrariamente alla tesi dei giudici ticinesi, la conseguenza di questo vizio nel caso in esame non ha rilevanza.
5.3. Infatti, il ricorrente nella lettera del 13 giugno 2017 ha espresso chiaramente il suo dissenso con la risoluzione governativa del 7 giugno 2017. Il Consiglio di Stato non ha però trasmesso la lettera del 13 giugno 2017 al Tribunale cantonale amministrativo da trattare come ricorso, ma l'ha esaminata come domanda di riconsiderazione (eventualità che poteva essere desunta dalla lettera del 13 giugno 2017). L'11 luglio 2017 ha emanato quindi una nuova decisione, la quale ha confermato quella precedente. Stando così le cose, poiché la prima decisione del 7 giugno 2017 non era ancora passata in giudicato, la lettera del 13 giugno 2017 non deve essere ritenuta come un rimedio di diritto straordinario (cfr. art. 57 LPAmm/TI), bensì come una semplice richiesta di riesame senza diritto di trattazione nel merito (possibilità non disciplinata nella LPAmm/TI, ma non esclusa; cfr. sentenza 1P.513/2004 del 14 luglio 2005 consid. 2.2 con riferimenti, in RtiD 2006 I n. 11; si veda anche decisione su ricorso del Gran Consiglio del 20 settembre 2016 consid. 4.1). Se è vero che il ricorrente non avrebbe avuto un diritto incondizionato alla riconsiderazione, l'autorità amministrativa applicando correttamente il proprio apprezzamento può
ritornare sulle proprie decisioni (PLEIDERER in: Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2016, N 8 ad art. 58
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
|
1 | L'autorità inferiore può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata. |
2 | Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica all'autorità di ricorso. |
3 | Quest'ultima continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto di una nuova decisione; l'articolo 57 è applicabile, se la nuova decisione si fonda su fatti notevolmente differenti o cagiona una situazione giuridica notevolmente differente. |
5.4. Se si dovesse seguire la motivazione del Tribunale cantonale amministrativo secondo cui la sola decisione impugnabile sarebbe quella del 7 giugno 2017, il risultato in ogni caso non muterebbe. Infatti, con la lettera del 13 giugno 2017 il ricorrente, che ha espresso il suo chiaro dissenso, ha rispettato il termine di ricorso alla Corte cantonale (art. 68 cpv. 1 LPAmm/TI). È vero che la lettera era indirizzata al Consiglio di Stato e non al Tribunale cantonale amministrativo, tuttavia ciò non nuoce al ricorrente, poiché il Governo avrebbe dovuto trasmetterla d'ufficio all'autorità competente, ossia ai giudici ticinesi, i quali a loro volta avrebbero dovuto trattarla come ricorso (cfr. art. 5 e art. 6 cpv. 1 e 2 LPAmm/TI). Infatti, per prassi invalsa le autorità amministrative e giudiziarie devono trattare gli atti scritti indipendentemente dalla loro denominazione (cfr. DTF 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 seg.; 133 II 396 consid. 3.1 pag. 399 seg.).
5.5. La conclusione tratta nel giudizio cantonale vista in un modo o in un altro si rivela comunque insostenibile e arbitraria non solo nella sua motivazione, ma anche nel suo risultato. Visto l'esito, la sorte delle censure relative alla violazione del diritto di essere sentito e di altri diritti fondamentali può quindi rimanere aperta.
6.
Ne segue che il ricorso deve essere accolto. Il giudizio cantonale deve essere annullato e la causa rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuova decisione. Le spese giudiziarie sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino, il quale difende il proprio interesse pecuniario (art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino emesso il 19 settembre 2017 è annullato. La causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo per nuovo giudizio.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al patrocinatore del ricorrente la somma di fr. 2'800.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale cantonale amministrativo.
Lucerna, 11 gennaio 2018
In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Maillard
Il Cancelliere: Bernasconi