Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_107/2016
Arrêt du 9 août 2016
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous deux représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat,
recourants,
contre
Service des affaires institutionnelles,
des naturalisations et de l'état civil, boulevard de Pérolles 2, 1700 Fribourg.
Objet
refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 15 décembre 2015.
Faits :
A.
Le 8 octobre 2013, l'Ambassade de Suisse à Tunis a saisi le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg ( SECiN) d'une requête tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale pour A.________, ressortissante suisse née en 1959, aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec B.________, citoyen tunisien né en 1986.
Par décision du 7 février 2014, le SECiN a refusé de délivrer le certificat sollicité; il a estimé que le projet de fonder une communauté conjugale n'était pas vraisemblable, le fiancé ayant en réalité l'intention d'éluder les dispositions relatives à l'admission et au séjour des étrangers en Suisse. Le 4 février 2015, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du canton de Fribourg ( DIAF) a confirmé cette décision.
B.
Statuant le 15 décembre 2015 sur le recours des fiancés, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé la décision de la DIAF.
C.
Par mémoire mis à la poste le 1er février 2016, les fiancés interjettent un recours en matière civile; sur le fond, ils demandent au Tribunal fédéral d'ordonner à la DIAF de faire délivrer par le SECiN un certificat de capacité matrimoniale en faveur de la partie recourante n° 1.
Invités à répondre, la cour cantonale, la DIAF ainsi que l'Office fédéral de la justice (OFJ) concluent au rejet du recours.
Les recourants n'ont pas déposé de réplique.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé à temps (art. 46 al. 1 let. cet 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF; arrêt 5A_201/2011 du 26 juillet 2011 consid. 1 et les citations) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Les recourants, qui ont succombé devant la juridiction précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF); comme ils ont procédé conjointement, il n'y a pas lieu de rechercher s'ils forment une consorité matérielle nécessaire ( cf. sur ce point: arrêt 5A_743/2013 du 27 novembre 2013 consid. 1.2, qui laisse la question indécise).
2.
2.1. Les recourants affirment d'abord que la cour cantonale a violé leur droit d'être entendus à un double titre: d'une part, elle devait ordonner une nouvelle audition de la recourante n° 1 pour " connaître la situation relationnelle actuelle des fiancés ", car il ne suffit pas de pouvoir faire valoir des arguments " par écrit "; d'autre part, elle ne pouvait se fonder sur de prétendues contradictions lors des dépositions sans procéder à une nouvelle audition des fiancés, voire à une " confrontation avec les prétendues contradictions ".
2.2. Dans sa première branche, le grief est infondé. Les recourants ne précisent pas le fondement de la garantie de procédure invoquée; or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et la jurisprudence citée), et l'acte de recours n'expose pas ce qui justifierait de déroger à ce principe ( cf. par exemple: ATF 122 II 464 consid. 4c). Au demeurant, ils admettent eux-mêmes n'avoir " pas expressément demandé " que la fiancée soit de nouveau entendue par la cour cantonale.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si la juridiction précédente était tenue de procéder à des investigations complémentaires en raison des déclarations contradictoires des fiancés, car le recours doit être admis pour un autre motif ( cf. infra, consid. 3.2).
3.
3.1. Après avoir rappelé les principes que la jurisprudence a dégagés de l'art. 97a CC, la juridiction précédente a retenu que le certificat de capacité matrimoniale n'est pas seulement destiné à attester la qualité de célibataire des personnes désirant se marier; il ressort au contraire des normes pertinentes (art. 97a CC; art. 74a
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
|
1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.242 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.242 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.242 |
En substance, les juges précédents ont admis que plusieurs éléments constituaient des indices révélateurs d'un mariage de complaisance. Il existe d'abord une grande différence d'âge entre les fiancés (27 ans), aspect qui est complètement étranger aux coutumes du pays d'origine du fiancé. En outre, sans ce mariage, celui-ci ne pourrait obtenir une autorisation de séjour en Suisse, ce dont il est conscient; c'est du reste lui qui a suggéré de venir en Suisse et proposé le mariage après avoir compris que son arrivée dans notre pays se révélerait impossible sans cela. Ensuite, la demande en mariage a été faite alors que les fiancés ne s'étaient vraisemblablement pas fréquentés plus de quatre semaines en tout; l'audition simultanée des intéressés - l'un à Tunis et l'autre en Suisse - a établi des " contradictions indéniablement significatives du peu d'intérêt que porte dans tous les cas le fiancé à [sa fiancée]". Tous ces éléments démontrent un " décalage totalement incompréhensible " entre deux personnes qui prétendent vouloir former une union, ce qui est révélateur du faible intérêt porté à une construction de celle-ci. Les faits résultant des auditions des fiancés, ajoutés à ceux qui précèdent, constituent un faisceau d'indices
suffisamment forts pour admettre que le projet de mariage ne peut servir à créer une véritable communauté conjugale entre deux personnes désireuses de s'obliger mutuellement à en assurer la prospérité (art. 159 al. 2
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.242 |
3.2. Les recourants dénoncent une double violation de l'art. 97a CC. Ils soutiennent que les circonstances de la présente espèce ne sont pas comparables à celles de l'arrêt 5A_201/2011 sur lequel s'est fondée la cour cantonale. En outre, la norme précitée ne vise que les mariages célébrés en Suisse; en cas de mariage à l'étranger, l'office de l'état civil " n'a aucunement la compétence de refuser de délivrer un certificat de capacité matrimoniale ". Par ailleurs, si le législateur avait eu l'intention d'étendre la portée de l'art. 97a CC aux mariages conclus à l'étranger, il aurait dû le prévoir dans une loi (au sens formel), et non simplement dans une ordonnance.
3.3.
3.3.1. Conformément à l'art. 75
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.242 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
3.3.2. D'après le texte clair des normes précitées, il suffit que l' un des fiancés ait l'intention réprouvée pour que l'officier de l'état civil refuse de prêter son concours à la procédure préparatoire du mariage (dans ce sens: MONTINI/GRAF-GAISER, in : Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., 2015, n° 2 in fine ad art. 97a CC; contra : PETRY, op. cit., p. 164 s. et la doctrine citée). Sans le dire expressément, la jurisprudence de la Cour de céans adopte la même solution (arrêts 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.3.2; 5A_347/2013 du 22 août 2013 consid. 4.1; cf. aussi en ce sens: arrêt 2C_400/2011 du 2 décembre 2011 consid. 3.4: il suffit " qu'un seul des fiancés ait en vue un mariage de complaisance pour refuser de célébrer l'union [...]"), que consacrait déjà l'ancien art. 120 ch. 4
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
3.3.3. Dans sa teneur originaire, l'art. 75 al. 2
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.242 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
Certes, il faut concéder aux recourants que les dispositions précitées ont prioritairement vocation à régir l'hypothèse où le mariage doit être célébré en Suisse ( cf. art. 44
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 44 - La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 62 Competenza - 1 L'esecuzione della procedura preparatoria spetta: |
|
1 | L'esecuzione della procedura preparatoria spetta: |
a | all'ufficio dello stato civile del luogo di domicilio svizzero di uno dei fidanzati; |
b | all'ufficio dello stato civile che effettua la celebrazione del matrimonio, se i due fidanzati sono domiciliati all'estero. |
2 | Un cambiamento ulteriore di domicilio non modifica la competenza. |
3 | Quando uno dei fidanzati è in pericolo di morte, l'ufficiale dello stato civile del luogo di soggiorno di tale fidanzato può, dietro presentazione di un attestato medico, espletare la procedura preparatoria e celebrare il matrimonio.206 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 75 - 1 Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
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1 | Se un cittadino svizzero ha bisogno di un certificato di capacità per la celebrazione del suo matrimonio all'estero, questo è rilasciato su domanda di entrambi i fidanzati. |
2 | La competenza e la procedura sono rette per analogia dalle disposizioni sulla procedura preparatoria del matrimonio in Svizzera (art. 62-67, 69 e 74a). Se non vi è domicilio in Svizzera, è competente l'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza di uno dei fidanzati.242 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 44 - La celebrazione del matrimonio in Svizzera è regolata dal diritto svizzero. |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 45 - 1 Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. |
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1 | Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. |
2 | Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto qualora la celebrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.25 |
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SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 45 - 1 Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. |
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1 | Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. |
2 | Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto qualora la celebrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.25 |
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précité consid. 3.1 in fine).
A l'inverse de ces hypothèses, l'application de l'art. 74a al. 1
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP) LDIP Art. 45 - 1 Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. |
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1 | Il matrimonio celebrato validamente all'estero è riconosciuto in Svizzera. |
2 | Se uno degli sposi è cittadino svizzero o se entrambi sono domiciliati in Svizzera, il matrimonio celebrato all'estero è riconosciuto qualora la celebrazione all'estero non sia stata manifestamente voluta per eludere le norme del diritto svizzero sulla nullità del matrimonio.25 |
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3.3.4. En l'espèce, les constatations de la cour cantonale apparaissent insuffisantes pour résoudre le point en question. La décision attaquée mentionne, il est exact, que " c'est le [fiancé] qui a proposé de venir en Suisse " après s'être rendu compte " que sa venue dans le pays [serait] impossible sans cela [ i.e. le mariage]". En outre, la fiancée a déclaré que le couple était allé à l'ambassade en 2013 " demander ce qu'il fallait faire pour le [i.e. le fiancé] faire venir ", le mariage ayant été considéré comme le moyen le " plus simple pour qu'il puisse venir en Suisse ". Ces éléments, dont la juridiction précédente n'a tiré aucune conséquence pour la question à résoudre, ont été cependant recueillis dans la seule optique de l'existence d'un mariage de complaisance et ne comportent aucun indice concluant quant à l'intention des intéressés de s'établir en Suisse après la célébration. Leur actualité semble, de surcroît, sujette à caution. En effet, dans leur mémoire cantonal, ils ont allégué que le " fiancé a tout récemment changé d'activité " et " a ouvert un commerce de vente et réparation d'objets informatiques à U.________ " ( p. 14 ch. 11), ce qu'ils réaffirment en instance fédérale ( p. 7 ch. 6); l'autorité
précédente ne s'est pas exprimée à ce sujet. La présente cause se distingue ainsi de l'arrêt 5A_201/2011 (consid. 3.5), où les fiancés voulaient se marier à l'étranger, puis " faire reconnaître [leur mariage] en Suisse ".
Vu ce qui précède, il appartiendra à l'autorité cantonale de compléter l'instruction sur cette question et statuer à nouveau.
4.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision (art. 107 al. 2
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
SR 211.112.2 Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC) OSC Art. 74a Elusione del diritto degli stranieri - 1 L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
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1 | L'ufficiale dello stato civile competente per l'esecuzione della procedura preparatoria o la celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata non intende manifestamente creare l'unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC). |
2 | L'ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l'accertamento dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di produrre documenti. |
3 | L'ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; può inoltre sollecitare informazioni anche ad altre autorità o a terzi. |
4 | Le autorità sono tenute a fornire senza indugio e gratuitamente le informazioni richieste. |
5 | L'audizione dei fidanzati e le informazioni fornite oralmente, di presenza o al telefono, sono messe a verbale. |
6 | L'ufficiale dello stato civile comunica per scritto il rifiuto di eseguire la procedura preparatoria al matrimonio o di celebrare il matrimonio a: |
a | i fidanzati, con l'indicazione dei rimedi giuridici; |
b | l'autorità di vigilanza del Cantone d'origine se uno dei fidanzati ha la cittadinanza svizzera; |
c | l'autorità di vigilanza dei Cantoni di domicilio dei fidanzati.238 |
7 | L'ufficio dello stato civile comunica all'autorità cantonale competente in materia di migrazione del luogo di soggiorno dell'interessato i fatti indicanti che il matrimonio è previsto o è stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di ammissione e soggiorno di stranieri (art. 82a OASA239). Comunica inoltre il risultato di eventuali accertamenti, la sua decisione e, se del caso, il ritiro della domanda.240 |
8 | La denuncia dei reati constatati e le misure di protezione sono rette dall'articolo 16 capoverso 7.241 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et l'affaire est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Fribourg.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg, à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 9 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
Le Greffier : Braconi