Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 651/2017

Sentenza del 9 marzo 2018

I Corte di diritto pubblico

Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento
Tamara Merlo,
ricorrente,

contro

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.

Oggetto
Votazione cantonale del 12 febbraio 2017 concernente
la modifica costituzionale "Per una maggiore protezione giuridica degli animali",

ricorso del 27 novembre 2017 contro la decisione del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino
del 16 ottobre 2017.

Fatti:

A.
Il 12 febbraio 2017 ha avuto luogo, tra altre, la votazione cantonale concernente la modifica dell'art. 14 cpv. 1 lett. n
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 14 - 1 Il Cantone provvede affinché:
a  ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
b  sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri);
c  nessuno Stato estero ostacoli l'accesso di persone fisiche o giuridiche svizzere al suo mercato interno in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione;
d  ognuno possa trovare un'abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;
e  le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;
f  i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti;
g  le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;
h  ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;
i  sia promossa l'occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;
j  nessun cittadino del suo territorio venga licenziato a seguito di una decisione discriminatoria di sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) oppure debba accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell'afflusso indiscriminato della manodopera estera (dumping salariale);
k  sia promossa una sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri;
l  ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;
m  l'ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.
n  sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d'uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo.11
2    Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica.
Cost./TI " Per una maggiore protezione giuridica degli animali ". Il 22 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha proclamato i risultati della votazione, pubblicati nel Foglio ufficiale del 24 febbraio seguente (n. 16/2017 pag. 1626). La modifica costituzionale è stata respinta con 47'993 voti contrari e 47'958 favorevoli; 3207 schede sono risultate bianche e 198 nulle. I votanti erano 99'356 su 221'841 aventi diritto di voto; la partecipazione al voto è stata del 44,79 %.

B.
Contro la proclamazione dei risultati della votazione, l'11 marzo 2017 Tamara Merlo ha inoltrato un ricorso al Gran Consiglio, rilevando che una differenza di 35 voti su 95'951 schede computabili rappresenterebbe un evento eccezionale, tale da implicare un possibile errore nel conteggio delle schede. Con decisione del 16 ottobre 2017 il Parlamento cantonale, in assenza di indizi concreti di un conteggio errato, ha respinto il ricorso.

C.
Tamara Merlo impugna questa decisione con un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di riformarla nel senso di annullarla e di ordinare il riconteggio delle schede di voto, nonché il riesame delle decisioni relative alle schede nulle; in via subordinata postula di rinviare gli atti al Gran Consiglio per una nuova decisione.

Invitati il Legislativo e l'Esecutivo cantonali a esprimersi sul ricorso, in particolare con riferimento all'art. 164 cpv. 1 LEDP, nella risposta il Consiglio di Stato rileva che l'impostazione vigente dei rimedi giuridici non è soddisfacente e che il 20 aprile 2016 ha licenziato il messaggio n. 7185 relativo alla revisione totale della LEDP, il quale in questo ambito prevede in sostanza di togliere la facoltà di ricorso al Gran Consiglio, per cui sarebbe dato il ricorso diretto al Tribunale federale sulla base dell'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF. Un'iniziativa parlamentare del 13 marzo 2017 propone per contro di togliere al Parlamento cantonale la competenza di decidere tali ricorsi, demandandola al Tribunale cantonale amministrativo. Non esprimendosi oltre sull'ammissibilità del ricorso, propone di respingerlo nel merito.
La ricorrente, con osservazioni del 2 marzo 2018, accennando a un'asserita mancanza di trasparenza riguardo alle addotte irregolarità, non si pronuncia sul quesito decisivo del mancato esaurimento delle vie di ricorso cantonali.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
LTF) e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).

1.2. Riguardo all'ammissibilità del gravame, la ricorrente fa riferimento all'art. 164 cpv. 1 della Legge ticinese del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), secondo cui le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento sono impugnabili dinanzi al Gran Consiglio. Richiama poi, a torto, l'art. 82 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF. È infatti manifesto che non si è in presenza di un ricorso contro una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico ai sensi di tale norma, ma concernente il diritto di voto dei cittadini e le votazioni popolari secondo la sua lett. c (sentenza 1C 360/2014 del 2 settembre 2014 consid. 2.3, in: RtiD I-2015 n. 19 pag. 670). La legittimazione della ricorrente, quale avente diritto di voto nell'affare in causa, si fonda sull'art. 89 cpv. 3
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
LTF. Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
LTF).

2.

2.1. Anche i ricorsi ai sensi dell'art. 82 lett. c
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
LTF possono essere diretti soltanto contro atti delle autorità cantonali di ultima istanza, come imposto dall'art. 88 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF, norma che, conformemente agli art. 86 e
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
87 LTF, esige l'esaurimento del corso delle istanze cantonali.

Sotto il profilo dell'art. 29a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
Cost. e delle finalità della LTF, l'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
primo periodo LTF dispone che i Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale; quest'obbligo non si estende tuttavia agli atti del Parlamento e del Governo (secondo periodo), tra i quali rientrano non solo decisioni, ma anche atti normativi e atti reali in relazione a votazioni ed elezioni (DTF 143 I 426 consid. 3.3 in fine pag. 434).

2.2. Allo scopo di adeguare il sistema giudiziario amministrativo ticinese agli art. 29 a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
, 191
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
1    La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
2    Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.
3    In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
4    La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.
b Cost. e 86 cpv. 2 LTF, il Gran Consiglio ha emanato il 2 dicembre 2008 la legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa. Riguardo all'eccezione dell'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF, nel messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 relativo alla testé citata legge, con riferimento alla LEDP si rileva che si tratta essenzialmente delle decisioni governative o parlamentari concernenti gli atti preparatori e i risultati delle votazioni o elezioni. Si osserva che, contrariamente alle decisioni emanate da un altro organo, segnatamente da un'autorità comunale, contro le quali seguendo le indicazioni del Tribunale federale è stato istituito il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (DTF 134 I 199 consid. 1.2 e 1.2.1; sentenza 1P.338/2006 del 12 febbraio 2007 consid. 3.10), in mantenimento della situazione previgente e facendo capo all'eccezione dell'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF, in Ticino le decisioni granconsiliari e governative rimangono definitive. Si precisa che, per quanto attiene ai ricorsi contro i risultati delle votazioni e delle elezioni cantonali, il gravame è trattato dal Gran Consiglio, la cui decisione non è impugnabile. È stato infatti
ritenuto che, grazie all'eccezione dell'articolo 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF, non è necessario prevedere la facoltà di ricorso a un'autorità giudiziaria (pag. 2 e 12 seg. e rapporto parziale 2 n. 5994 del 19 novembre 2008 pag. 28 seg.).

2.3. Nella risposta, il Consiglio di Stato, richiamando le controversie relative alle competenze decisionali del Gran Consiglio e del Tribunale cantonale amministrativo in merito alla votazione cantonale concernente il semisvincolo N2 a Bellinzona (sentenze 1C 153, 154 e 187/2013 del 21 febbraio 2014, in: RtiD II-2014 n. 1 e 1C 255/2014 e 1C 521/2014 del 3 marzo 2015, in: RtiD II-2015 n. 1), osserva che questa impostazione dei rimedi giuridici si è rilevata insoddisfacente e che nel frattempo sono emersi dubbi sulla compatibilità della regolamentazione ticinese con l'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
LTF. Il 20 aprile 2016 esso ha quindi licenziato il messaggio n. 7185 concernente la revisione totale della LEDP, ritirando e integrando quello precedente n. 6932 relativo alla modifica dei rimedi giuridici contro i risultati delle votazioni ed elezioni, messaggio attualmente all'esame della Commissione speciale Costituzione e diritti politici del Gran Consiglio. Nel messaggio si propone quindi di abolire la possibilità di ricorso al Parlamento cantonale e di dichiarare definitive a livello cantonale le decisioni sui risultati delle votazioni ed elezioni adottate dall'Ufficio cantonale di accertamento e dal Governo, rimanendo aperta la possibilità di
ricorrere direttamente al Tribunale federale (pag. 62 seg.). Per converso, un'iniziativa parlamentare presentata nella forma generica il 13 marzo 2017 chiede, tolta la competenza al Gran Consiglio, di demandarla al Tribunale cantonale amministrativo. Precisato che detta revisione sarà discussa dal Parlamento nel corso della primavera 2018 e che la nuova legge potrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno, il Governo non si esprime oltre sull'ammissibilità del ricorso in esame, chiedendo di respingerlo nel merito.

2.4. Come visto l'art. 164 LEDP precisa che i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento devono essere inoltrati al Gran Consiglio (cpv. 1); quelli contro altre votazioni per contro al Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2). Secondo l'art. 166a LEDP, il Parlamento e il Governo decidono i ricorsi in modo definitivo, salvo diversa disposizione della legge. Certo, nel quadro dell'adozione della sua "decisione", l'Ufficio cantonale di accertamento non dispone di per sé di un ampio margine di apprezzamento, limitandosi, come si evince dall'art. 51 cpv. 1 lett. a-c LEDP e dalla decisione impugnata, a verificare i risultati figuranti nei verbali trasmessi dagli uffici elettorali comunali, a decidere sulle questioni relative alle schede contestate nelle operazioni di spoglio davanti agli uffici elettorali comunali, a stabilire i risultati della votazione e a procedere alla loro proclamazione, ritenuto che ogni altra questione, per cui fosse eventualmente pendente ricorso, è decisa dall'autorità competente investita del ricorso medesimo (cpv. 2). Ciò non toglie ch'esso pronuncia una "decisione" e che il Gran Consiglio statuisce in seguito su un eventuale "ricorso" presentatogli contro la stessa.

2.5. Ciò nondimeno, decisivo è il disciplinamento dei rimedi di diritto istituito dalla LTF. Ora, secondo la prassi, l'eccezione dell'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
secondo periodo LTF non vale per le decisioni rese su ricorso da un Parlamento o da un Governo. Nella fattispecie, la decisione del Gran Consiglio, resa in seguito al gravame presentato dalla ricorrente avverso l'impugnata decisione governativa, costituisce una decisione resa su ricorso, che in ultima istanza cantonale dev'essere emanata da un'autorità giudiziaria (DTF 143 I 426 consid. 3.1 e 3.3 pag. 432 seg. che conferma questa giurisprudenza; sentenze 1C 570/2013 del 7 gennaio 2014 consid. 1.2.2, 1C 91/2009 del 10 novembre 2009 consid. 1.5.1, in: RtiD I-2010 n. 3 pag. 27 e 1C 124/2009 del 29 giugno 2009 consid. 2.2.1; GEROLD STEINMANN, in: BGG-Kommentar, 2aed., n. 12, 13, 13a e 15 ad art. 88, n. 77 e 86 ad art. 82; ALAIN WURZBURGER, in: Commentaire de la LTF, n. 11 ad art. 88; JOSÉ KRAUSE, Die Rechtsweggarantie (Art. 29a BV) im Bereich der politischen Rechte, 2017, n. 156 pag. 79; cfr. per il caso contrario sentenza 1C 127/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2, non pubblicato in DTF 136 I 376 dove non è stato previsto alcun rimedio di diritto, per cui è dato il ricorso diretto al
Tribunale federale, che in tal caso deve statuire come prima e unica istanza giudiziaria, per di più in assenza di un accertamento dei fatti a livello cantonale; riguardo al carattere eccezionale della disciplina dell'art. 86 cpv. 3 vedi DTF 136 II 436 consid. 1.2 pag. 438). Fanno eccezione le decisioni su opposizione e quelle di riesame (DTF 143 I 426 consid. 3.1 e 3.3 pag. 432 seg.; sentenza 1C 570/2013, citata, consid. 1.2.2), fattispecie non realizzate nel caso in esame.

2.6. È vero che per questi atti, segnatamente per il rifiuto di procedere a un riconteggio, secondo il diritto federale i Cantoni sono liberi di prevedere o meno un rimedio di diritto cantonale: qualora lo istituiscano, l'ultima istanza di ricorso, conformemente all'art. 88 cpv. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
primo periodo LTF, dev'essere tuttavia un tribunale, ritenuto che i diritti politici sono giustiziabili e soggiacciono alla garanzia della via giudiziaria dell'art. 29a
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
Cost. (vedi sentenze e autori citati). Rilevato che nel Cantone Ticino contro le decisioni dell'Ufficio cantonale di accertamento è stato istituito un rimedio di diritto, quale ultima istanza cantonale deve pertanto essere un'autorità giudiziaria a esprimersi sul ricorso. Il gravame in esame è quindi inammissibile e dev'essere trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo, affinché si pronunci sullo stesso (vedi art. 30
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 30 Incompetenza - 1 Se si ritiene incompetente, il Tribunale federale pronuncia la non entrata nel merito.
1    Se si ritiene incompetente, il Tribunale federale pronuncia la non entrata nel merito.
2    Se da uno scambio di opinioni risulta che è competente un'altra autorità o se la competenza di un'altra autorità federale appare verosimile, il Tribunale federale trasmette la causa a tale autorità.
LTF; DTF 134 I 199 consid. 1.3.2 pag. 203; sentenza 1C 124/2009, citata, consid. 2 e 3).

3.

3.1. Sotto il profilo della buona fede (art. 5 cpv. 3
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
Cost.) occorre osservare che l'indicazione inesatta dei rimedi di diritto, seppure corrispondente a quanto stabilito dalla normativa cantonale, non era senz'altro riconoscibile per la ricorrente, non assistita da un legale, né poteva essere rilevata con la semplice consultazione del testo legale, in concreto l'art. 164 cpv. 1 LEDP (DTF 141 III 270 consid. 3.3 in fine pag. 273; 138 I 49 consid. 8.3.2 pag. 53). Tale errore non può quindi causarle alcun pregiudizio (art. 49
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 49 Notificazione viziata - Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti.
LTF). Si giustifica pertanto rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
secondo periodo LTF).

3.2. La ricorrente richiama l'art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF relativo all'effetto sospensivo, senza tuttavia formulare e motivare una conclusione in tal senso. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda sarebbe comunque divenuta priva di oggetto.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Il ricorso è inammissibile.

2.
L'atto della ricorrente del 27 novembre 2017 è trasmesso al Tribunale cantonale amministrativo per trattazione.

3.
Non si prelevano spese giudiziarie.

4.
Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 9 marzo 2018

In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 1C_651/2017
Data : 09. marzo 2018
Pubblicato : 27. marzo 2018
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Diritti politici
Oggetto : Votazione cantonale del 12 febbraio 2017 concernente la modifica costituzionale Per una maggiore protezione giuridica degli animali


Registro di legislazione
Cost: 5 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
29a 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29a Garanzia della via giudiziaria - Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.
191
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 191 Possibilità di adire il Tribunale federale - 1 La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
1    La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.
2    Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.
3    In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.
4    La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.
Cost/TI: 14
SR 131.229 Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, del 14 dicembre 1997
Cost./TI Art. 14 - 1 Il Cantone provvede affinché:
a  ognuno possa sopperire ai suoi bisogni con un lavoro svolto in condizioni adeguate e venga protetto dalle conseguenze della disoccupazione che non può essergli imputata e possa beneficiare di vacanze pagate;
b  sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero (attuazione del principio di preferenza agli Svizzeri);
c  nessuno Stato estero ostacoli l'accesso di persone fisiche o giuridiche svizzere al suo mercato interno in modo contrario allo spirito dei trattati internazionali conclusi con la Confederazione;
d  ognuno possa trovare un'abitazione adeguata a condizioni economicamente sopportabili;
e  le donne possano beneficiare della necessaria sicurezza economica prima e dopo il parto;
f  i bambini possano disporre di adeguate condizioni di sviluppo e le famiglie vengano sostenute nell'adempimento dei loro compiti;
g  le aspirazioni e i bisogni dei giovani siano presi in considerazione;
h  ognuno possa beneficiare di un'istruzione e di una formazione adeguata e possa perfezionarsi conformemente ai suoi desideri e alle sue attitudini;
i  sia promossa l'occupazione ed ognuno possa scegliere liberamente la sua professione;
j  nessun cittadino del suo territorio venga licenziato a seguito di una decisione discriminatoria di sostituzione della manodopera indigena con quella straniera (effetto di sostituzione) oppure debba accettare sensibili riduzioni di salario a causa dell'afflusso indiscriminato della manodopera estera (dumping salariale);
k  sia promossa una sana complementarietà professionale tra lavoratori svizzeri e stranieri;
l  ogni persona bisognosa di aiuto per ragioni di età, di infermità, di malattia o di handicap possa ricevere le cure necessarie e disporre di un sufficiente sostegno;
m  l'ambiente naturale sia protetto dagli effetti nocivi e pregiudizievoli e preservato per le generazioni future.
n  sia rispettato il principio della sovranità alimentare in quanto ad accessibilità agli alimenti per una dieta variata, alla destinazione d'uso sostenibile del territorio e al diritto dei cittadini di poter decidere del proprio sistema alimentare e produttivo.11
2    Il Cantone facilita l'informazione e ne assicura il pluralismo e promuove l'espressione artistica e la ricerca scientifica.
LTF: 29 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 29 Esame - 1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
1    Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza.
2    In caso di dubbio, procede a uno scambio di opinioni con l'autorità che presume competente.
30 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 30 Incompetenza - 1 Se si ritiene incompetente, il Tribunale federale pronuncia la non entrata nel merito.
1    Se si ritiene incompetente, il Tribunale federale pronuncia la non entrata nel merito.
2    Se da uno scambio di opinioni risulta che è competente un'altra autorità o se la competenza di un'altra autorità federale appare verosimile, il Tribunale federale trasmette la causa a tale autorità.
49 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 49 Notificazione viziata - Una notificazione viziata, segnatamente l'indicazione inesatta o incompleta dei rimedi giuridici o la mancanza di tale indicazione, qualora sia prescritta, non può causare alcun pregiudizio alle parti.
66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
82 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
86e  88 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 88 Autorità inferiori in materia di diritti politici - 1 I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
1    I ricorsi concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari sono ammissibili:
a  in materia cantonale, contro gli atti delle autorità cantonali di ultima istanza;
b  in materia federale, contro le decisioni della Cancelleria federale e dei Governi cantonali.
2    I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro gli atti delle autorità che possono violare i diritti politici dei cittadini in materia cantonale. Quest'obbligo non si estende agli atti del Parlamento e del Governo.
89 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 89 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
1    Ha diritto di interporre ricorso in materia di diritto pubblico chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione o dall'atto normativo impugnati; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica degli stessi.
2    Hanno inoltre diritto di ricorrere:
a  la Cancelleria federale, i dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, i servizi loro subordinati, se l'atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti;
b  in materia di rapporti di lavoro del personale federale, l'organo competente dell'Assemblea federale;
c  i Comuni e gli altri enti di diritto pubblico, se fanno valere la violazione di garanzie loro conferite dalla costituzione cantonale o dalla Costituzione federale;
d  le persone, le organizzazioni e le autorità legittimate al ricorso in virtù di un'altra legge federale.
3    In materia di diritti politici (art. 82 lett. c), il diritto di ricorrere spetta inoltre a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa.
100 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
1    Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.
2    Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
b  nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale;
c  in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori;
d  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti.
3    Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni:
a  delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria;
b  dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali.
4    Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale.
5    Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale.
6    ...94
7    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
Registro DTF
134-I-199 • 136-I-376 • 136-II-436 • 138-I-49 • 141-III-270 • 142-II-363 • 143-I-426
Weitere Urteile ab 2000
1C_124/2009 • 1C_127/2010 • 1C_255/2014 • 1C_360/2014 • 1C_521/2014 • 1C_570/2013 • 1C_651/2017 • 1C_91/2009 • 1P.338/2006
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale federale • ricorrente • questio • tribunale cantonale • consiglio di stato • rimedio giuridico • diritti politici • ultima istanza • parlamento cantonale • autorità giudiziaria • diritto di voto • veduta • risultato del voto • decisione • ricorso diretto • esaminatore • cio • spese giudiziarie • iniziativa parlamentare • diritto pubblico
... Tutti