Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte I

A-4425/2013

Sentenza del 9 settembre 2014

Giudici Michael Beusch (presidente del collegio),

Composizione Markus Metz, Salome Zimmermann,

cancelliera Sara Friedli.

A._______,
Parti
ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane,

Divisione principale diritto e tributi,

Monbijoustrasse 40, 3003 Berna,

autorità inferiore.

Oggetto riscossione posticipata.

Fatti:

A.
Il 23 novembre 2011 il signor A._______, alla guida del veicolo X._______ munito di targhe italiane e di sua proprietà, è stato controllato presso il valico di Y._______ dalle guardie di confine. In tale occasione, l'ufficio doganale (di seguito: UD), constatando che il veicolo in questione, utilizzato dal signor A._______ - cittadino italiano domiciliato in Svizzera dal 19 giugno 1981 e titolare di un permesso di soggiorno C - in territorio svizzero dal 30 ottobre 2003, non è mai stato sdoganato, ha allestito un certificato d'annotazione n. (...) valido fino al 28 novembre 2011, invitandolo a presentare il veicolo presso un UD al fine di immetterlo in libera pratica (imposizione doganale). Nel contempo, il signor A._______ ha riempito il formulario denominato « Questionario per l'imposizione di un mezzo di trasporto privato; la determinazione del luogo di domicilio » (Form. 15.20).

B.
Il termine di validità del predetto certificato d'annotazione è poi stato prorogato fino al 20 dicembre 2011 mediante allestimento di un secondo certificato d'annotazione n. (...).

C.
Con scritto 16 febbraio 2012, la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: D IV) rilevando un'infrazione alla legislazione doganale applicabile sulla scorta di quanto emerso durante il controllo doganale, ha comunicato al signor A._______ l'intenzione di imporre a posteriori il predetto veicolo ai tributi d'entrata, concedendogli il diritto di essere sentito prima di esigere il pagamento di un importo totale di 2'347.15 franchi (= fr. 1'135.25 di IVA + fr. 568.40 d'imposta sugli autoveicoli + fr. 168.70 di dazio, fr. 454.80 di interessi di mora + fr. 20.00 di altre tasse).

D.
Con scritto 24 febbraio 2012, il signor A._______ indica di aver sempre agito conformemente alle normative svizzere e italiane, di non aver mai violato alcuna norma e di aver regolarmente dichiarato l'autovettura in questione sia al fisco che durante i diversi controlli. Egli censura il comportamento adottato dal personale doganale che gli avrebbe dato l'impressione di considerarlo « un evasore », allorquando egli non sarebbe stato affatto cosciente di aver commesso un'infrazione. L'UD gli avrebbe poi fatto capire che l'importo sarebbe stato di un centinaio di franchi (e non di fr. 2'347.15). Egli ritiene di aver già regolarmente pagato sia l'IVA che l'imposta di circolazione per il veicolo utilizzato cinque giorni su sette in Italia.

E.
Con decisione di riscossione posticipata del 22 giugno 2012, la D IV ha imposto il signor A._______ al pagamento posticipato dei tributi d'entrata dell'importo totale di 2'375.45 franchi (= fr. 1'136.05 di IVA + fr. 569.80 d'imposta sugli autoveicoli + fr. 168.70 di dazio, fr. 481.40 di interessi di mora + fr. 20.00 di altre tasse). In sunto, la D IV ha ritenuto che, poiché il signor A._______ risulterebbe domiciliato in Svizzera (permesso C), dove soggiorna dal 1981, il veicolo immatricolato in Italia da lui acquistato e utilizzato sul territorio svizzero dal 2003 non sarebbe mai stato - a torto - imposto nel regime di immissione in libera pratica. Tale veicolo andrebbe dunque imposto a posteriori ai relativi tributi d'entrata.

F.
Con scritto 7 luglio 2012, il signor A._______ ha presentato ricorso alla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) contro la predetta decisione, affermando in sunto di disporre di una dimora abituale in Italia, indispensabile per poter conservare il suo posto di lavoro, e che anche tale luogo rappresenterebbe per lui un centro d'interesse economico e delle sue relazioni. Per questo motivo egli ha chiesto di poter beneficiare di un'autorizzazione che gli permetta di soggiornare in Svizzera, quando non lavora, con il veicolo immatricolato in Italia. Durante la settimana egli lavora e soggiorna in Italia.

G.
Con scritto 15 settembre 2012, il signor A._______ ha precisato che il veicolo in questione sarebbe un veicolo d'esposizione, il cui valore ammonterebbe a 8'000 franchi secondo quando indicato nella dichiarazione dei redditi del 2007 e a 7'000 franchi secondo l'assicurazione furto e incendio. Egli ha inoltre indicato ch'egli risiederebbe in Italia almeno 183 giorni all'anno ai sensi dell'art. 43 comma 2 del codice civile italiano.

H.
Con decisione su ricorso del 8 luglio 2013, la DGD ha respinto il predetto ricorso, confermando la decisione di riscossione posticipata del 22 giugno 2012 della D IV.

I.
Contro la predetta decisione, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) ha presentato ricorso 5 agosto 2013 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Per gli stessi analoghi motivi addotti in precedenza, egli postula la modifica e/o l'annullamento della decisione impugnata, nonché che gli venga concessa l'autorizzazione a disfarsi e/o rottamare l'auto in questione. In particolare, il ricorrente segnala di essere in pensione dal 1° dicembre 2012 e di aver lasciato definitivamente la sua dimora in Italia, cessando ogni rapporto con il predetto paese (relazioni personali, associazioni, enti, ecc.).

J.
Con scritto 24 agosto 2013, il ricorrente ha indicato che il suo veicolo, a seguito di una panne stradale, non essendo conveniente ripararlo, sarebbe stato radiato il 13 agosto 2013 dal pubblico registro italiano (PRA).

K.
Con risposta 17 settembre 2013, la DGD, confermandosi nella propria decisione e prendendo puntualmente posizione su ogni censura sollevata dal ricorrente, ha postulato il rigetto del ricorso.

L.
Con scritti 9 ottobre 2013 e 17 dicembre 2013, il ricorrente ha preso posizione sulle predette osservazioni, ribadendo in sunto quanto da lui già allegato in precedenza e producendo documenti a sostegno della sua tesi.

M.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi allo scrivente Tribunale, nella misura in cui non concerne la procedura di imposizione doganale (cfr. art. 3 lett. e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge:
a  la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
b  la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
c  la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
d  la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19;
dbis  la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e  la procedura d'imposizione doganale;
fbis  la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), è retta dalla PA.

1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
segg., art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA).

1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA, che condanna il ricorrente al pagamento posticipato di tributi doganali, dell'IVA e dell'imposta sugli autoveicoli. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per il ricorrente, quest'ultimo risulta legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA.

1.4 Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
PA; cfr. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149; Ulrich Häfelin et al., Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. Moser et al., op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; Moor/Poltier, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).

2.3 Nel caso in disamina, la fattispecie è chiara e gli atti dell'incarto sono sufficienti perché lo scrivente Tribunale possa statuire nel merito del ricorso con piena cognizione. In tali circostanze, degli ulteriori accertamenti presso il ricorrente - che ha già avuto modo di esprimersi a più riprese in sede ricorsuale - non appaiono qui necessari.

3.
Per quanto attiene al diritto applicabile alla presente fattispecie, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue.

3.1 Il 1° maggio 2007 sono entrate in vigore la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e l'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). Giusta l'art. 132 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 132 Disposizioni transitorie
1    Le procedure d'imposizione doganale pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso.
2    Le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi per un periodo massimo di due anni.
3    A contare dall'entrata in vigore della presente legge i depositi doganali a tenore degli articoli 42 e 46a della legge federale del 1° ottobre 1925123 sulle dogane possono essere ancora gestiti secondo il diritto previgente per un periodo massimo di due anni.
4    Le fideiussioni doganali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide; si applica il nuovo diritto.
5    I ricorsi contro sdoganamenti effettuati da uffici doganali, pendenti presso le direzioni di circondario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla competente direzione di circondario; tali decisioni possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso in materia doganale conformemente all'articolo 116.
6    I ricorsi contro decisioni su ricorso pronunciate dalle direzioni di circondario, pendenti presso la Direzione generale delle dogane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla Direzione medesima.
7    ...124
LD, le procedure d'imposizione doganale pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso. Nella misura in cui nel caso concreto l'autorità inferiore rimprovera al ricorrente di aver varcato molte volte il confine con il suo veicolo senza dichiararlo per il trattamento dogane tra il 2003 e il 2011, allo stesso risultano applicabili sia la legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 409 con modifiche ulteriori e CS 6 475) e l'ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane (vOLD, RU 42 461 con modifiche ulteriori e CS 6 523), che la LD e l'OD.

Per quel che riguarda invece la procedura, alla presente fattispecie risulta per contro di principio applicabile il nuovo diritto procedurale di cui alla LD, anche se in concreto sul piano materiale la fattispecie rimane sottoposta alla vLD (cfr. art. 132
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 132 Disposizioni transitorie
1    Le procedure d'imposizione doganale pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso.
2    Le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi per un periodo massimo di due anni.
3    A contare dall'entrata in vigore della presente legge i depositi doganali a tenore degli articoli 42 e 46a della legge federale del 1° ottobre 1925123 sulle dogane possono essere ancora gestiti secondo il diritto previgente per un periodo massimo di due anni.
4    Le fideiussioni doganali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide; si applica il nuovo diritto.
5    I ricorsi contro sdoganamenti effettuati da uffici doganali, pendenti presso le direzioni di circondario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla competente direzione di circondario; tali decisioni possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso in materia doganale conformemente all'articolo 116.
6    I ricorsi contro decisioni su ricorso pronunciate dalle direzioni di circondario, pendenti presso la Direzione generale delle dogane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla Direzione medesima.
7    ...124
LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 1.2.1 con rinvii).

3.2 La legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto - 1 Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
1    Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
2    Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
3    Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 112 Applicazione del diritto anteriore - 1 Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
1    Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
2    Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3    Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.
LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame, come visto poc'anzi (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio) concerne il periodo tra il 2003 e il 2011, alla stessa risulta applicabile materialmente sia la legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300 con modifiche ulteriori), entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344), che la LIVA.

3.3 Alla presente fattispecie va altresì applicata la legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut, RS 641.51) in vigore dal 1° gennaio 1997.

4.
Ciò appurato, va accertato il domicilio del ricorrente all'epoca dell'utilizzo tra il 2003 e il 2011 del veicolo con targhe italiane in oggetto, sia in territorio svizzero che italiano, in quanto da esso ne dipende l'imposizione ai tributi (cfr. consid. 4.2 che segue). A tali fine, ritenuto anche come il domicilio e la sua determinazione siano contestati dal ricorrente, verranno dapprima stabiliti i principi qui applicabili per la sua localizzazione (cfr. consid. 4.1 che segue).

4.1

4.1.1 In caso di contestazione, il domicilio civile di un cittadino italiano avente dei legami sia con la Svizzera che con l'Italia - vista la sussistenza di elementi extranazionali - va di principio determinato sulla scorta l'art. 20 cpv. 1 lett. a
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291), secondo cui la persona fisica ha il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Sennonché sotto il vecchio regime della vLD - applicabile alla presente fattispecie (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio) - l'art. 9 cpv. 3 vOLD e l'art. 9 dell'ordinanza del 19 luglio 1960 concernente lo sdoganamento intermedio di veicoli stradali (RU 1960 953 con modifiche ulteriori, in vigore fino al 1° maggio 2007; di seguito: ordinanza 1960) prevedevano espressamente che il domicilio andava stabilito secondo gli artt. 23 segg. del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 201). Tale esigenza non ripresa espressamente dall'attuale legislazione doganale, permane tuttavia conformemente alla volontà del legislatore (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane [FF 2004 485, pag. 565]. Peraltro, le stesse istruzioni elaborate dall'Amministrazione federale delle dogane (di seguito: AFD) concernenti l'immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati (imposizione e tassazione), Form. 15.50/ed. 2013 (in: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04392/04393/04394/index.html?lang=it, punti 4.1 e 4.2, ultima consultazione 03.09.2014) si riferiscono agli artt. 23 segg. CC per la determinazione del domicilio.

4.1.2 Orbene, la nozione di domicilio dell'art. 20 cpv. 1 lett. a
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP corrisponde a quella dell'art. 23 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC, secondo cui il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Ne discende che, a prescindere dalla norma applicabile, la nozione di domicilio può pertanto essere definita sulla scorta della giurisprudenza relativa all'art. 23 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC (cfr. DTF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2; 119 II 64 consid. 2b/aa; 5A_432/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.2.1; 5C.263/2004 dell'8 marzo 2005 consid. 4.2; Andreas Bucher, in: Commentaire romand, Loi sur le droit International privé, Convention de Lugano, 2011, n. 19 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP; Catherine Westenberg, in: Honsell/Vogt/Schnyder/V. Berti [éd.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3a ed. 2013, n. 8 seg. ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP)

4.1.3 Una persona fisica è domiciliata nel luogo in cui manifesta in modo oggettivo e riconoscibile da terze persone l'intenzione di stabilirvisi, ciò che presuppone ch'essa abbia in quel luogo il centro degli interessi vitali, ovvero dei propri interessi personali e professionali (cfr. sentenza del TF 5A_432/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.2.1; DTF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b; cfr. Bucher, op. cit., n. 21 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP; Antoine Eigenmann, in: Pichonnaz/Foëx [ed.], Commentaire romand, Code civil I, n. 18 ad art. 23
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC). Detta definizione comporta due elementi: (1) oggettivamente la presenza fisica in un determinato luogo, ovvero la dimora, e (2) soggettivamente la volontà di rimanere durevolmente in quel luogo. L'intenzione di una persona di stabilirsi durevolmente in un determinato luogo - ovverosia, di creare o conservare in quel posto il centro dei propri interessi vitali - non deve essere tuttavia esaminata in modo soggettivo, ossia secondo la sua intima volontà, bensì alla luce delle circostanze oggettive, riconoscibili da terze persone e che permettono di concludere per l'esistenza di una tale intenzione (cfr. sentenza del TF 5A_432/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.2.1; DTF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b, 119 II 64 consid. 2b/bb con rinvii; Westenberg, op. cit., n. 12 seg. ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP; Eigenmann, op. cit., n. 18 ad art. 23
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC). La sola volontà della persona di per sé non è quindi decisiva (cfr. Bucher, op. cit., n. 22 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP). Il domicilio presuppone necessariamente che la persona risieda per determinato tempo in un luogo, ivi costituendo il centro della propria vita. Decisivo non è tuttavia da quanto tempo vi risiede, bensì la prospettiva di rimanervi in maniera duratura (cfr. sentenza del TF 5A_432/2009 del 23 dicembre 2009 consid. 5.2.1; Bucher, op. cit., n. 23 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP; Westenberg, op. cit., n. 15 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP; Eigenmann, op. cit., n. 20 ad art. 23
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC).

4.1.4 Ciò indicato, nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi (cfr. art. 20 cpv. 2
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP; art. 23 cpv. 2
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC). Allorquando il luogo della vita privata e familiare non coincide con quello dell'attività professionale, il primo è normalmente determinante per fissare il domicilio (cfr. Bucher, op. cit., n. 24 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP; Eigenmann, op. cit., n. 25 ad art. 23
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC con rinvio). Il centro degli interessi si trova di regola nel luogo in cui possono essere localizzati in modo preponderante i legami e gli interessi familiari (cfr. sentenza del TF 5C.263/2004 dell'8 marzo 2005 consid. 4.2 con rinvii; Westenberg, op. cit., n. 14 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP; Eigenmann, op. cit., n. 25 ad art. 23
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC). I rapporti giuridici risultanti dal diritto della polizia degli stranieri (deposito dei documenti, permesso di soggiorno, ecc.), dallo statuto politico (cittadinanza, diritto di voto, ecc.), da quello fiscale o da quello delle assicurazioni sociali - siano tali diritti svizzeri o stranieri - non sono determinanti per stabilire l'acquisto di un domicilio, ma costituiscono unicamente degli indizi (cfr. sentenza del TF 5C.263/2004 dell'8 marzo 2005 consid. 4.3.1 con rinvii; cfr. parimenti Eigenmann, op. cit., n. 17 ad art. 23
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC; Westenberg, op. cit., n. 14 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP). Il centro delle relazioni personali, sociali e professionali non presuppone tuttavia necessariamente una presenza regolare della persona in quel luogo (cfr. Bucher, op. cit., n. 25 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP).

4.1.5 La dimora è il luogo ove la persona fisica vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori. Ciò precisato, la nozione di dimora non va confusa con quella di domicilio, la quale - come visto poc'anzi (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio) - implica l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo. La dimora presuppone un soggiorno di una certa durata in un determinato luogo (ovvero la presenza fisica) e l'instaurazione di determinate relazioni personali o professionali abbastanza strette (cfr. Eigenmann, op. cit., n. 11 segg. ad art. 23
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC; Bucher, op. cit., n. 31 ad art. 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP con rinvii).

4.2

4.2.1 Nel caso in disamina, la DGD ha ritenuto il ricorrente come domiciliato in Svizzera ai sensi dell'art. 23 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC, considerando i legami con la Svizzera, dove risiede con la sua famiglia quando non lavora, come più forti di quelli sussistenti con l'Italia. A suo avviso, il ricorrente avrebbe in Italia una residenza unicamente perché imposto dal suo datore di lavoro, residenza ch'egli avrebbe manifestato di voler abbandonare una volta cessata l'attività lavorativa o ottenuto l'autorizzazione di quest'ultimo.

Di avviso contrario, il ricorrente - appellandosi al diritto italiano e sottolineando di essere cittadino italiano - sostiene che il suo domicilio sarebbe sempre stato in Italia, ove era annunciato ufficialmente, vi soggiornava in un bilocale per motivi lavorativi, pagava le tasse, aveva l'assistenza medica, i diritti civili e politici, etc. Egli indica altresì di essere stato iscritto all'Ordine nazionale dei dottori commercialisti, nonché di aver svolto attività sindacali. Egli sottolinea che 4-5 giorni alla settimana, ma sicuramente più di 183 giorni all'anno egli avrebbe sempre risieduto in Italia, ciò che sarebbe sufficiente per essere considerato residente in Italia. L'unico punto che lo avrebbe legato alla Svizzera sarebbe la sua famiglia e il permesso di soggiorno da lui rinnovato periodicamente. Ciò precisato, il ricorrente ha altresì indicato di essere in pensione dal 1° dicembre 2012 e di aver pertanto lasciato definitivamente l'Italia.

4.2.2 In proposito, lo scrivente Tribunale rileva come per determinare il domicilio del ricorrente ci si debba basare sulla nozione derivante dall'art. 23
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC (cfr. consid. 4.1.1 del presente giudizio). Ne discende che il diritto italiano non è qui applicabile. Ad ogni modo, l'art. 43 del codice civile italiano che sancisce che « il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Prov. Civ. 139) », di fatto non fa che porre la medesima l'esigenza disposta sia dall'art. 20 cpv. 1
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LDIP che dall'art. 23 cpv. 1
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CC, ovvero la sussistenza del centro degli interessi vitali in un determinato luogo. Di conseguenza, pure i 183 giorni di presenza in territorio italiano a cui si appella il ricorrente per provare la propria residenza in Italia, discendenti dall'art. 15 cifra 2 lett. a della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, entrata in vigore il 27 marzo 1979 (RS 0.672.945.41), non entrano qui in linea di conto.

4.2.3 Ciò precisato, da un esame degli atti dell'incarto, risulta che il ricorrente è un cittadino italiano (cfr. copia passaporto di cui al doc. 2a dell'incarto prodotto dalla DGD [di seguito: inc. DGD]). Dal Formulario n. 15.20 denominato « Questionario per l'imposizione di un mezzo di trasporto; determinazione del luogo di domicilio » datato 23 novembre 2011 (cfr. doc. 2 dell'inc. DGD), risulta inoltre ch'egli è titolare di un permesso di soggiorno C e che soggiorna in Svizzera dal 1981, ove risiedono la moglie e i figli. In detto formulario, il ricorrente ha dichiarato di abitare a Z._______ in una casa di proprietà e di intendere soggiornare in Svizzera a tempo indeterminato. All'epoca della compilazione del formulario, egli ha altresì indicato di soggiornare settimanalmente in Italia ove dispone di un alloggio (un bilocale), di lavorare presso la Banca B._______ di V.______ e di non aver alcun legame personale all'estero.

4.2.4 Per quanto attiene al suo statuto in Svizzera, lo scritto 30 ottobre 2013 dell'Ufficio della migrazione del Cantone Ticino - prodotto dal ricorrente in sede ricorsuale - indica in maniera dettagliata e cronologica i permessi da lui ottenuti:

Periodo Permesso Datore di lavoro/soggiorno

19.06.1981-18.06.1986 B Soggiorno a W._______

19.06.1986-16.06.1989 C W._______

17.06.1989-19.04.2004 C Z._______

20.04.2004-19.06.2014 C-CE/AELS Z._______

Se inizialmente il ricorrente era in possesso di un permesso B (permesso per dimora annuale), a partire dal 19 giugno 1986 egli era ed è tuttora in possesso di un permesso C, ovvero di un permesso di domicilio in Svizzera, ciò che costituisce un indizio importante della sua volontà di risiedere durevolmente in Svizzera. Lo stesso ricorrente, con ricorso 5 agosto 2013 e replica 9 ottobre 2013 ha poi dichiarato di aver cessato ogni attività lavorativa, di essere in pensione dal 1° dicembre 2012 e di aver lasciato definitivamente l'Italia. Il numero di giorni in cui egli ha risieduto in Italia tra il 2003 e il 2011 rispetto a quelli passati in Svizzera - 4-5 giorni alla settimana - non è poi determinante per la localizzazione del domicilio, poiché invero è l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo ad essere decisivo (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio).

4.2.5 Da quanto precede risulta chiaramente che i legami e gli interessi familiari del ricorrente erano e sono tutt'ora localizzati in modo preponderante in Svizzera, ove egli ha il centro dei suoi interessi vitali e pertanto il suo domicilio. Il fatto ch'egli abbia dovuto prendere una dimora settimanale in Italia per motivi professionali e per questo abbia dovuto dichiararsi alle autorità italiane, non significa ancora ch'egli abbia un domicilio in Italia. Il domicilio civile di una persona fisica va infatti distinto dalla sua dimora abituale (residenza) in un altro luogo per motivi professionali, come nel caso che qui ci occupa (cfr. consid. 4.1.5 del presente giudizio). Dovendosi basare su degli elementi oggettivi riconoscibili da terze persone per la localizzazione del domicilio, l'intima volontà del ricorrente secondo cui egli sarebbe sempre stato domiciliato in Italia sino al suo pensionamento, senza riscontri oggettivi negli atti dell'incarto, non è sufficiente per permette allo scrivente Tribunale di discostarsi dalle conclusioni dell'autorità inferiore (cfr. consid. 4.1.3 del presente giudizio). Ne discende che il domicilio del ricorrente era ed è tuttora in Svizzera.

5.
Stabilito il domicilio del ricorrente, occorre ora esaminare se sia a giusta ragione che la DGD ha confermato la riscossione posticipata dei tributi in oggetto in rapporto all'utilizzo da parte del ricorrente di un veicolo con targhe italiane sul territorio svizzero (cfr. consid. 5.6 che segue). A tal fine, verranno anche qui dapprima richiamati i principi applicabili in materia di diritto doganale (cfr. considd. 5.1 e 5.2 che seguono), di IVA (cfr. consid. 5.3 che segue), di imposta sugli autoveicoli (cfr. consid. 5.4 che segue), come pure in ambito di riscossione posticipata dei tributi non prelevati in precedenza (cfr. consid. 5.5 che segue).

5.1

5.1.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 7 Principio - Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane7.
LD, artt. 1 cpv. 1 e 21 cpv. 1 vLD), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, rispettivamente la vLD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10).

5.1.2 Il regime doganale è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo della denunzia doganale (obbligo di dichiarazione) deve presentare le merci in dogana e dichiararle sommariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 6
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 6 Definizioni - Ai fini della presente legge s'intende per:
a  persona:
a1  una persona fisica,
a2  una persona giuridica,
a3  un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici;
b  merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane);
c  merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere;
d  merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione;
e  tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale;
f  tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione,
g  importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale;
h  esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero;
i  transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale.
vLD e art. 25 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 25 Dichiarazione
1    Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta.
2    Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci.
3    Nell'interesse della vigilanza doganale, l'UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso.
4    Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente.
LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo di dichiarazione di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio (cfr. art. 29 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 29 Competenze degli uffici doganali, orario e luogo dell'imposizione
1    L'UDSC stabilisce per i singoli uffici doganali:
a  quali sono le loro competenze;
b  gli orari in cui vengono espletate le operazioni d'imposizione;
c  il luogo in cui si svolge l'imposizione (area ufficiale).
2    Esso tiene conto delle necessità nazionali e regionali e rende note le sue disposizioni in modo appropriato.
3    Gli uffici doganali possono effettuare le operazioni d'imposizione anche fuori dell'area ufficiale, segnatamente al domicilio dello speditore o del destinatario.
vLD e art. 25 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 25 Dichiarazione
1    Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta.
2    Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci.
3    Nell'interesse della vigilanza doganale, l'UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso.
4    Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente.
LD; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1.1 con rinvii). In virtù di detto principio, le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. sentenza del TAF A-817/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 4.2 con rinvii).

5.1.3 Giusta l'art. 13 cpv. 1 vLD, il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denunzia doganale e a quelle indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono in particolare soggette all'obbligo di denunzia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine. Quanto disposto dagli artt. 9 e 13 vLD è ripreso analogamente dagli attuali artt. 26 e 70 cpv. 2 LD (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1.2 con rinvii).

5.1.4 L'art. 1 cpv. 1
SR 632.10 Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)
LTD Art. 1 Obbligo doganale generale - 1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
1    Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
2    Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
LTD precisa che tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2, i quali informano circa i dazi all'importazione come pure circa l'eventuale contingente doganale. Giusta l'art. 21 cpv. 2
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 21 Obbligo di presentazione
1    Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all'ufficio doganale più vicino. Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all'arrivo dall'estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.16
2    Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente ufficio doganale, indi esportarle intatte dopo l'espletamento dell'imposizione.
3    Sono soggette all'obbligo di presentazione anche le imprese di trasporto, per le merci da esse trasportate, a meno che tale obbligo non venga soddisfatto dai viaggiatori, per i loro bagagli, o dagli aventi diritto.
vLD e l'art. 19 cpv. 1 lett. b
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 19 Calcolo del dazio
1    L'importo del dazio è calcolato in base:
a  alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale; e
b  alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale.
2    La merce può essere tassata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere se:
a  la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare; o
b  la merce non è stata dichiarata.
3    Se merci soggette a aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base al peso complessivo e all'aliquota applicabile alla merce soggetta al dazio più elevato.
LD, il dazio, salvo altre disposizioni di tariffa, è riscosso in base alle aliquote, ai fattori determinanti in vigore il giorno nel quale comincia l'obbligo di pagamento, ovvero nel momento in cui la dichiarazione doganale viene accettata, oppure, in caso di non adempimento dell'obbligo di dichiarazione, nel momento in cui la merce ha varcato il confine (cfr. art. 11 cpv. 1 e 2 vLD); di principio l'importo del dazio è determinato dalla natura, dalla qualità e dallo stato della merce al momento in cui essa è posta sotto controllo doganale (cfr. art. 23
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 23 Vigilanza e controllo doganali
1    Le merci introdotte nel territorio doganale soggiacciono alla vigilanza e al controllo doganali dal momento dell'introduzione sino all'atto della riesportazione o immissione in libera pratica.
2    La vigilanza doganale comprende ogni provvedimento generale adottato dall'UDSC per garantire l'osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale.
3    Il controllo doganale comprende l'espletamento degli atti specifici previsti dalla presente legge al fine di garantire l'osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale.
vLD e art. 19 cpv. 1 lett. a
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 19 Calcolo del dazio
1    L'importo del dazio è calcolato in base:
a  alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale; e
b  alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale.
2    La merce può essere tassata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere se:
a  la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare; o
b  la merce non è stata dichiarata.
3    Se merci soggette a aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base al peso complessivo e all'aliquota applicabile alla merce soggetta al dazio più elevato.
LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.1.3 con rinvii).

5.2 Ciò posto, rimangono riservate le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o di ordinanze emanate dal Consiglio federale (cfr. art. 2 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 2 Diritto internazionale
1    Rimangono salvi i trattati internazionali.
2    Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.
LD; art. 1 cpv. 2
SR 632.10 Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)
LTD Art. 1 Obbligo doganale generale - 1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
1    Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
2    Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
LTD), che possono dare luogo all'esenzione parziale o integrale dai tributi. Tra le predette eccezioni al regime d'imposizione, rientra in particolare l'importazione di merci destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale fondata sull'art. 9 cpv. 2
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 9 Ammissione temporanea di merci
1    Il Consiglio federale può prevedere l'esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all'importazione per merci estere destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l'ammissione temporanea in territorio doganale estero.
2    Esso disciplina le condizioni per l'esenzione.
3    Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l'applicazione della procedura doganale relativa all'ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso.
LD e l'art. 15 vLD, segnatamente l'importazione di veicoli stradali esteri in territorio svizzero.

5.2.1 L'ammissione temporanea è regolata in particolare dalla Convenzione conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990 relativa all'ammissione temporanea entrata in vigore per la Svizzera l'11 agosto 1995 e per l'Italia il 18 settembre 1997 (Convenzione di Istanbul, RS 0.631.24). Le norme della Convenzione di Istanbul sono direttamente applicabili e gli interessati possono appellarsi alle disposizioni ivi contenute. Essa stabilisce delle facilitazioni minime e non osta all'applicazione di facilitazioni maggiori da parte delle Parti contraenti (cfr. art. 17 della citata Convenzione; sentenze del TAF A-1480/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 2.2.1 con rinvii; A-7817/2010 del 24 novembre 2011 consid. 2.3.1 con rinvii).

Giusta l'art. 1 lett. a della Convenzione di Istanbul, per « ammissione temporanea » va inteso il regime doganale che consente di ricevere in un territorio doganale, in esenzione di dazi e tasse all'importazione e senza proibizioni o restrizioni all'importazione di carattere economico, talune merci (ivi compresi i mezzi di trasporto), importate a determinati fini e destinate ad essere riesportate, entro un dato termine, senza avere subito alcuna modifica, se se ne eccettua il normale deprezzamento per l'uso che ne è fatto.

Per quanto attiene l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto, va fatto riferimento all'allegato C alla Convenzione di Istanbul. L'art. 5 lett. b del predetto allegato C dispone che per poter beneficiare delle agevolazioni ivi concesse i mezzi di trasporto per uso privato devono essere immatricolati in un territorio diverso da quello di ammissione temporanea, a nome di una persona stabilita o residente fuori del territorio di ammissione temporanea, ed essere importati e utilizzati da persone residenti in tale territorio. Rispetto al territorio doganale svizzero, tale esenzione si applica dunque a persone fisiche che sono domiciliate al di fuori della Svizzera e ivi utilizzano un veicolo con targhe straniere (cfr. sentenza del TAF A-7817/2010 del 24 novembre 2011 consid. 2.3.2 con rinvii).

5.2.2 Nell'attuale legislazione doganale, l'ammissione temporanea nel territorio doganale svizzero è parimenti regolata dall'art. 58 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 58
1    Le merci che sono state introdotte temporaneamente nel territorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea.
2    Nel regime di ammissione temporanea:
a  sono determinati i tributi doganali all'importazione o eventuali tributi all'esportazione con obbligo di pagamento condizionato;
b  è garantita l'identità delle merci;
c  è stabilita la durata dell'ammissione temporanea;
d  sono applicati i disposti federali di natura non doganale.
3    Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali all'importazione o all'esportazione diventano esigibili; questo non si applica se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.
LD che dispone che le merci che sono state introdotte temporaneamente nel territorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea. L'art. 58 cpv. 3
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 58
1    Le merci che sono state introdotte temporaneamente nel territorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea.
2    Nel regime di ammissione temporanea:
a  sono determinati i tributi doganali all'importazione o eventuali tributi all'esportazione con obbligo di pagamento condizionato;
b  è garantita l'identità delle merci;
c  è stabilita la durata dell'ammissione temporanea;
d  sono applicati i disposti federali di natura non doganale.
3    Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali all'importazione o all'esportazione diventano esigibili; questo non si applica se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.
LD precisa che se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali all'importazione o all'esportazione diventano esigibili; questo non si applica se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata.

Per quanto attiene l'ammissione temporanea di mezzi di trasporto, l'art. 35 cpv. 1
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 35 Uso proprio di mezzi di trasporto esteri - (art. 9 cpv. 2 LD)
1    L'UDSC autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio.
2    Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se:
a  esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell'ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero;
b  esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell'arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o
c  esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l'ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o
d  non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.
OD dispone che l'AFD autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio. Secondo l'art. 35 cpv. 2
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 35 Uso proprio di mezzi di trasporto esteri - (art. 9 cpv. 2 LD)
1    L'UDSC autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio.
2    Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se:
a  esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell'ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero;
b  esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell'arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o
c  esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l'ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o
d  non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.
OD, l'AFD può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se (lett. a) esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell'ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero, (lett. b) se esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell'arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni, (lett. c) se esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l'ammissione temporanea dura al massimo tre mesi o (lett. d) se non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.

5.2.3 Secondo il vecchio regime doganale, l'ammissione temporanea di veicoli è invece parimenti regolata dall'art. 15 cifra 1 vLD secondo cui, riservate le disposizioni dell'art. 19 vLD e le misure di controllo previste per le carte di passo e adempite che siano le condizioni prescritte, sono esenti dal pagamento del dazio e delle tasse di monopolio i veicoli di ogni genere, organi propulsori, pezzi di arredamento e di ricambio, in quanto i veicoli servano al trasporto di persone o merci al di qua del confine ed escano poscia dalla Svizzera (cfr. sentenza del TAF A-1680/2009 del 14 febbraio 2011 consid. 4.4 con rinvii).

Giusta l'art. 47 cpv. 1 vLD, le merci designate negli artt.15 e 17 vLD possono, in conformità delle disposizioni della vLD o dei regolamenti, essere dichiarate per il trattamento con carta di passo, verso pagamento o garanzia del dazio dovuto e delle altre tasse. L'art. 47 cpv. 3 vLD prevede altresì che come documento comprovante l'operazione serve la carta di passo da rilasciarsi dall'UD. In determinati casi si può prescrivere per regolamento la sostituzione della carta di passo con un'annotazione nei registri ufficiali (traffico con semplice annotazione; cfr. sentenza del TAF A-1680/2009 del 14 febbraio 2011 consid. 4.4 con rinvii).

Nel medesimo senso, l'art. 2 dell'ordinanza 1960 (citata al consid. 4.1.1) sancisce che le persone che dall'estero trasferiscono il loro domicilio in Svizzera per un breve periodo di tempo, e le persone domiciliate in Svizzera che hanno l'intenzione di trasferire il domicilio all'estero possono ottenere, per i veicoli ch'esse impiegano personalmente e per i propri bisogni, lo sdoganamento intermedio per un breve periodo di tempo fissato dall'AFD, qualora ne facciano domanda e se le circostanze lo giustificano. Rimangono riservati i provvedimenti di controllo che l'AFD reputerà necessari.

5.2.4 In proposito, va inoltre rilevato quanto previsto dalla prassi dell'AFD (cfr. punti 4.1 e 4.2 dell'istruzione concernente l'immissione in libera pratica di veicoli a motore stradali e rimorchi privati, citata al consid. 4.1.1 del presente giudizio): « [...] I lavoratori stranieri (dimoranti annuali e temporanei, praticanti) sono autorizzati (mod. 15.30) a utilizzare nel territorio doganale svizzero un veicolo estero in franchigia di tributi per la durata di due anni a partire dalla data della prima entrata (ad esempio, al momento dell'assunzione dell'impiego) se trasferiscono il proprio domicilio civile nel territorio doganale svizzero. [...] Alla scadenza del termine di due anni, le condizioni di domicilio del detentore del veicolo vengono esaminate sulla base di un questionario (mod. 15.20) debitamente compilato e firmato secondo le disposizioni del codice civile svizzero. Se non vi è alcun trasferimento di domicilio, che costituisce la regola per gli studenti, si continua ad autorizzare l'impiego del veicolo non imposto (mod. 15.30). [...] Se, invece, il detentore del veicolo ha trasferito il suo domicilio nel territorio doganale svizzero, egli deve immettere il veicolo in libera pratica (imposizione e tassazione) oppure introdurlo nel territorio doganale estero [...] ».

5.2.5 Quando non sussistono i presupposti per un'esenzione in regime di ammissione temporanea (cfr. considd. 5.2.1 - 5.2.4 del presente giudizio), l'importazione e l'utilizzo di un veicolo con targhe straniere sul territorio svizzero sono soggetti ai tributi d'entrata.

5.3

5.3.1 Conformemente all'art. 50
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti.
LIVA e all'art. 72 vLIVA, la legislazione doganale è applicabile all'importazione di beni, purché le disposizioni in ambito IVA non vi deroghino. L'IVA sull'importazione è infatti legata alla medesima operazione che quella che fa nascere la pretesa doganale. In linea di principio, il passaggio di un bene attraverso della linea doganale svizzera è sufficiente per determinare l'imposizione dell'importazione. A tenore dell'art. 55 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 55 Aliquote d'imposta - 1 Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
1    Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
2    Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis l'imposta ammonta al 2,6 per cento.
LIVA e dell'art. 75 cpv. 1 vLIVA, sono contribuenti tutte le persone o società soggette all'obbligo di pagare il dazio ([tra le tante] sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.3 con i numerosi rinvii).

5.3.2 Il calcolo dell'imposta è regolato dall'art. 54
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 54 - 1 L'imposta è calcolata:
1    L'imposta è calcolata:
a  sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;
b  sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d'appalto con beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD114) da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero;
c  sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all'estero sulle loro opere d'arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d'arte siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine;
d  sulla controprestazione per l'uso di beni che erano stati importati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l'uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente;
e  sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero;
f  sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;
g  sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni.
2    Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 24 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 41.
3    Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi:
a  le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;
b  le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale.
4    Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l'UDSC può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.
5    Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o i valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56.
LIVA nonché dall'art. 76 vLIVA. Nella fattispecie, l'IVA è stata calcolata sul valore di mercato ai sensi dell'art. 54 cpv. 1 lett. g
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 54 - 1 L'imposta è calcolata:
1    L'imposta è calcolata:
a  sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;
b  sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d'appalto con beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD114) da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero;
c  sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all'estero sulle loro opere d'arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d'arte siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine;
d  sulla controprestazione per l'uso di beni che erano stati importati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l'uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente;
e  sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero;
f  sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;
g  sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni.
2    Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 24 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 41.
3    Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi:
a  le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;
b  le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale.
4    Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l'UDSC può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.
5    Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o i valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56.
LIVA e dell'art. 76 cpv. 1 lett. b vLIVA, secondo cui per valore di mercato si intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni. L'aliquota d'imposta sulle importazioni applicabile fino al 31 dicembre 2009 è del 7.6%, mentre quella applicabile a partire dal 1° gennaio 2010 è dell'8% (cfr. art. 55 cpv. 1
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 55 Aliquote d'imposta - 1 Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
1    Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
2    Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis l'imposta ammonta al 2,6 per cento.
LIVA e art. 77 lett. b
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 55 Aliquote d'imposta - 1 Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
1    Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
2    Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis l'imposta ammonta al 2,6 per cento.
vLIVA).

5.4

5.4.1 Giusta l'art. 22 cpv. 1
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 22 Oggetto dell'imposta
1    L'importazione di autoveicoli sul territorio svizzero è assoggettata all'imposta.
2    Il territorio svizzero comprende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.
LIAut, l'importazione di autoveicoli sul territorio svizzero é assoggettata all'imposta. Secondo l'art. 7
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 7 Diritto applicabile - Per l'imposta è applicabile la legislazione doganale, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
LIAut, la legislazione doganale è altresì applicabile all'imposta sugli autoveicoli, sempre che le disposizioni della LIAut non dispongano altrimenti. Il credito fiscale, come per l'IVA (cfr. consid. 5.3.1 del presente giudizio), sorge contemporaneamente all'obbligo di pagare il dazio (art. 23 cpv. 1
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 23 Sorgere e esigibilità del credito fiscale
1    Il credito fiscale sorge contemporaneamente all'obbligazione doganale.14
2    Il Consiglio federale regola la procedura applicabile all'importazione di autoveicoli nelle enclavi doganali svizzere.
LIAut), con il passaggio del confine con il veicolo. A tenore dell'art. 9 cpv. 1 lett. a
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 9 Persone soggette all'imposta
1    Sono soggetti all'imposta:
a  per gli autoveicoli importati: i debitori doganali;
b  per gli autoveicoli fabbricati in Svizzera: i fabbricanti.
2    Il Consiglio federale designa le persone soggette all'imposta per le importazioni nelle enclavi doganali svizzere.
LIAut, sono soggetti all'imposta per gli autoveicoli importati, le persone soggette all'obbligo di pagare il dazio.

5.4.2 Giusta l'art. 24 cpv. 1
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 24 Base di calcolo
1    L'imposta è riscossa:
a  sulla controprestazione che, secondo l'articolo 30, l'importatore ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione;
b  sul valore normale in tutti gli altri casi; per valore normale s'intende tutto ciò che un importatore, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso autoveicolo.
2    Nella base di calcolo vanno inclusi, sempre che non lo siano già:
a  le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori dal Paese d'importazione e in virtù dell'importazione, ad eccezione dell'imposta stessa e dell'imposta sul valore aggiunto;
b  le spese accessorie come le provvigioni e le spese di trasporto e d'assicurazione sorte fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per primo luogo di destinazione s'intende il luogo indicato sulla lettera di vettura o su un altro documento accompagnatorio utilizzato per l'importazione del veicolo, in mancanza di tale indicazione, il primo luogo di destinazione in cui avviene lo scarico.
3    Se sussistono dubbi circa l'esattezza della base di calcolo dichiarata o se mancano indicazioni del valore, l'autorità fiscale può procedere mediante stima.
4    Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o valori in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al corso delle divise (vendita) dell'ultimo giorno di borsa prima dell'insorgere del credito fiscale.
5    Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.
LIAut, l'imposta è riscossa (lett. a) sulla controprestazione che, secondo l'art. 30
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 30 Base di calcolo
1    Per la fornitura in virtù di un contratto di alienazione o di commissione, l'imposta è calcolata sulla controprestazione.
2    La controprestazione comprende tutto ciò che il fabbricante, o un terzo in sua vece, riceve in cambio della fornitura. La controprestazione comprende pure il risarcimento di tutte le spese, anche se queste sono fatturate separatamente. In caso di fornitura ad una persona vicina, la controprestazione è il valore che verrebbe convenuto tra terzi indipendenti.
3    In tutti gli altri casi l'imposta è calcolata sul valore; quest'ultimo equivale al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente nel luogo e nel momento in cui sorge il credito fiscale.
4    In caso di scambio di autoveicoli, il valore di ogni veicolo è considerato come controprestazione per l'altro veicolo; se una prestazione è fornita a titolo di pagamento di un debito, l'importo del debito così estinto è considerato come controprestazione.
5    La controprestazione comprende inoltre i tributi di diritto pubblico, ad eccezione dell'imposta stessa dovuta sulla fornitura e dell'imposta sul valore aggiunto.
6    Non fanno parte della controprestazione gli importi che la persona soggetta all'imposta riceve dai suoi acquirenti a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimi, a condizione che siano fatturate separatamente all'acquirente.
7    Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.
LIAut, l'importatore ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione o (lett. b) sul valore normale in tutti gli altri casi. Per valore normale s'intende tutto ciò che un importatore, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso autoveicolo (ovvero, il cosiddetto « valore di mercato »). L'art. 24 cpv. 2
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 24 Base di calcolo
1    L'imposta è riscossa:
a  sulla controprestazione che, secondo l'articolo 30, l'importatore ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione;
b  sul valore normale in tutti gli altri casi; per valore normale s'intende tutto ciò che un importatore, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso autoveicolo.
2    Nella base di calcolo vanno inclusi, sempre che non lo siano già:
a  le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori dal Paese d'importazione e in virtù dell'importazione, ad eccezione dell'imposta stessa e dell'imposta sul valore aggiunto;
b  le spese accessorie come le provvigioni e le spese di trasporto e d'assicurazione sorte fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per primo luogo di destinazione s'intende il luogo indicato sulla lettera di vettura o su un altro documento accompagnatorio utilizzato per l'importazione del veicolo, in mancanza di tale indicazione, il primo luogo di destinazione in cui avviene lo scarico.
3    Se sussistono dubbi circa l'esattezza della base di calcolo dichiarata o se mancano indicazioni del valore, l'autorità fiscale può procedere mediante stima.
4    Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o valori in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al corso delle divise (vendita) dell'ultimo giorno di borsa prima dell'insorgere del credito fiscale.
5    Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.
LIAut precisa che nella base di calcolo vanno inclusi, sempre che non lo siano già (lett. a) le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori dal Paese d'importazione e in virtù dell'importazione, ad eccezione dell'imposta stessa e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché (lett. b) le spese accessorie come le provvigioni e le spese di trasporto e d'assicurazione sorte fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. In virtù dell'art. 24 cpv. 3
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 24 Base di calcolo
1    L'imposta è riscossa:
a  sulla controprestazione che, secondo l'articolo 30, l'importatore ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione;
b  sul valore normale in tutti gli altri casi; per valore normale s'intende tutto ciò che un importatore, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso autoveicolo.
2    Nella base di calcolo vanno inclusi, sempre che non lo siano già:
a  le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori dal Paese d'importazione e in virtù dell'importazione, ad eccezione dell'imposta stessa e dell'imposta sul valore aggiunto;
b  le spese accessorie come le provvigioni e le spese di trasporto e d'assicurazione sorte fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per primo luogo di destinazione s'intende il luogo indicato sulla lettera di vettura o su un altro documento accompagnatorio utilizzato per l'importazione del veicolo, in mancanza di tale indicazione, il primo luogo di destinazione in cui avviene lo scarico.
3    Se sussistono dubbi circa l'esattezza della base di calcolo dichiarata o se mancano indicazioni del valore, l'autorità fiscale può procedere mediante stima.
4    Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o valori in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al corso delle divise (vendita) dell'ultimo giorno di borsa prima dell'insorgere del credito fiscale.
5    Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.
LIAut, se sussistono dubbi circa l'esattezza della base di calcolo dichiarata o se mancano indicazioni del valore, l'autorità fiscale può procedere mediante stima. L'aliquota d'imposta ammonta al 4% (cfr. art. 13
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 13 - L'imposta è del 4 per cento.
LIAut).

5.5 L'importazione di un autoveicolo soggetta a dazio, IVA e imposta sugli autoveicoli, in elusione dei disposti doganali, ottenendone l'ammissione in franchigia, allorquando non sono dati i presupposti per un'esenzione, costituisce un'infrazione alla legislazione fiscale applicabile (cfr. art. 74
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 74 Interessi
1    Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora.
2    L'interesse di mora non è dovuto:
a  nei casi particolari previsti dal Consiglio federale;
b  fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti.
3    A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.
4    Il DFF stabilisce i saggi d'interesse.
cifra 9 vLD, art. 117
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 117 Infrazioni doganali - Sono infrazioni doganali:
a  la frode doganale;
b  la messa in pericolo del dazio;
c  l'infrazione dei divieti;
d  la ricettazione doganale;
e  la distrazione del pegno doganale.
segg. LD, art. 85
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 85 Revisione, interpretazione e rettifica - Gli articoli 66-69 PA170 si applicano alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica di avvisi di tassazione, decisioni e decisioni su reclamo dell'AFC.
vLIVA, art. 98
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 98 Violazione di obblighi procedurali - Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a  non si annuncia come contribuente;
b  nonostante diffida, non presenta un rendiconto entro il termine;
c  non dichiara l'imposta per il pertinente periodo di rendiconto;
d  non presta debitamente le garanzie richieste;
e  non tiene, allestisce, conserva o produce regolarmente i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti;
f  nonostante diffida, non fornisce le informazioni richieste o fornisce informazioni inesatte oppure omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell'imposta o per la verifica dell'assoggettamento;
g  indica nelle fatture un ammontare d'imposta non dovuto o diverso da quello dovuto;
h  indicando un numero di registro, fa credere di essere iscritto nel registro dei contribuenti;
i  nonostante diffida, rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare esecuzione di un controllo,
LIVA, art. 36
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 36 Messa in pericolo o sottrazione dell'imposta - 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della fabbricazione in Svizzera o dell'importazione, omettendo di denunciare i veicoli, dissimulandoli, facendone una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae o compromette tutta o parte dell'imposta, ovvero procura o cerca di procurare altrimenti un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell'imposta sottratta o compromessa o dell'indebito profitto. È fatta salva l'applicazione degli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.
2    In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni.21 Sono reputate circostanze aggravanti:
a  il fatto di reclutare più persone per commettere un'infrazione;
b  il fatto di commettere delle infrazioni per mestiere o abitualmente.
3    Se non può essere accertato esattamente, l'importo dell'imposta sottratto o compromesso è stimato dall'autorità fiscale.
4    Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o una sottrazione dell'imposta e un'infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l'UDSC è tenuto a perseguire o un'infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.22
segg. LIAut). Giusta il rinvio dell'art. 80
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 80 Diritto applicabile
1    Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge.
2    Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni32.
vLD, dell'art. 128 cpv. 1
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 128 Azione penale
1    Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119.
2    L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio.
LD, dell'art. 88
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 88 Rimborso al contribuente - 1 Se dal rendiconto d'imposta risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata.
1    Se dal rendiconto d'imposta risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata.
2    Sono fatti salvi:
a  la compensazione dell'eccedenza con debiti d'imposta sull'importazione, anche se non sono ancora scaduti;
b  l'impiego dell'eccedenza a garanzia dell'imposta secondo l'articolo 94 capoverso 1;
c  l'impiego dell'eccedenza per la compensazione di crediti tra servizi federali.
3    Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché il credito fiscale non sia passato in giudicato.173
4    Se il versamento dell'eccedenza secondo il capoverso 1 o la restituzione secondo il capoverso 3 sono effettuati oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di restituzione presso l'AFC, è corrisposto un interesse rimuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento o della restituzione.
vLIVA, dell'art. 103
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 103 Azione penale - 1 La DPA188, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale.
1    La DPA188, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale.
2    L'azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull'acquisto spetta all'AFC, quella in materia di imposta sull'importazione all'UDSC.
3    Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell'AFC sia dell'UDSC, l'AFC può, d'intesa con l'UDSC, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità.
4    Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP189). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono.
5    Se l'autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il capoverso 1 si applica a tutti i reati.
LIVA e dell'art. 40
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 40 Relazione con la legge federale sul diritto penale amministrativo
1    Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo.
2    L'autorità competente per perseguire e giudicare è l'UDSC.24
LIAut, l'art. 12
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
1    Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
a  una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b  un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,
2    Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.
3    La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4    L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.
della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0) è applicabile alle infrazioni doganali.

5.5.1 L'art. 12 cpv. 1 lett. a
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
1    Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
a  una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b  un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,
2    Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.
3    La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4    L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.
DPA dispone che qualora, per un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, essa deve essere pagata successivamente, interessi compresi, e ciò indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
1    Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
a  una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b  un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,
2    Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.
3    La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4    L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.
DPA precisa che obbligata al pagamento è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa elusa (cfr. artt. 9 e 13 vLD, artt. 26 e 70 cpv. 2 LD) o colui che ha beneficiato dell'indennità o del contributo (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-6427/2012 del 17 febbraio 2014 consid. 6.2.1 con rinvii; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.4.1 con rinvii).

5.5.2 Affinché l'art. 12 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
1    Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
a  una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b  un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,
2    Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.
3    La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4    L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.
DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale. L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promovimento di una procedura penale (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-6427/2012 del 17 febbraio 2014 consid. 6.2.2 con rinvii; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.4.2 con rinvii; cfr. Mollard et al., op. cit., pag. 556 n. 477; Andreas Eicker et al., Verwaltungsstrafrecht und Verwaltungsstrafverfahrensrecht, 2012, pag. 92 e segg.; Michael Beusch, in: Kocher/Clavadetscher [éd.], Zollgesetz [ZG], 2009, n. 13 ad art. 70
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 70 Debitore doganale
1    Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo.
2    È debitore doganale:
a  chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale;
b  chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla;
c  la persona per conto della quale la merce è importata o esportata;
d  ...
3    I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni28.
4    Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale:
a  è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o
b  risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito.
4bis    Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché:
a  non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o
b  la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.30
5    L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi.
6    Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione.
LD e n. 37 seg. ad art. 85
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 85 Riscossione posticipata di tributi doganali - Se per errore l'UDSC non ha stabilito un tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, esso può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dalla decisione d'imposizione34.
LD). L'art. 12 cpv. 1
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
1    Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
a  una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b  un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,
2    Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.
3    La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4    L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.
DPA permette dunque di procedere al recupero di una tassa (o un tributo) che non è stata percepita a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, anche qualora nessuno sia punibile (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-6427/2012 del 17 febbraio 2014 consid. 6.2.2 con rinvii; A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 5.4.2 con rinvii).

5.6

5.6.1 L'autorità inferiore nella decisione impugnata ha ritenuto che, poiché il ricorrente è domiciliato in Svizzera, la sua situazione non rientrerebbe in nessuna delle ipotesi di esenzione parziale o integrale previste per il regime di ammissione temporanea in territorio doganale svizzero. Per questo motivo, essa ritiene che il veicolo in oggetto andava sdoganato e imposto ai tributi doganali, all'IVA e all'imposta sugli autoveicoli. Dal momento che il ricorrente avrebbe invece omesso di dichiarare il veicolo sia al momento del primo passaggio nel 2003, che in quelli successi, egli sarebbe dunque tenuto a pagare posticipatamente i tributi così elusi giusta l'art. 12 cpv. 1 e
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
1    Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
a  una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b  un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,
2    Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.
3    La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4    L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.
cpv. 2 DPA. Essa spiega poi che, per comodità, le autorità doganali avrebbero calcolato i tributi in gioco sulla base dei dati validi il 1° gennaio 2007, più vantaggiosi per il ricorrente. Non avendo tuttavia da lui ottenuto i documenti attestanti il valore del veicolo, le autorità doganali hanno stimato il valore basandosi sul valore a nuovo del veicolo nel 2003 secondo Eurotax, ovvero di 26'800 franchi. Il valore di 14'000 franchi al 1° gennaio 2007 (pari al 52% del valore a nuovo) sarebbe dunque plausibile. Il credito calcolato sulla base di detto valore sarebbe pertanto conforme alle disposizioni legali, motivo per cui l'autorità inferiore l'ha confermato.

In proposito, il ricorrente indica dapprima di essere deluso di come egli sarebbe stato trattato dalle autorità doganali, soprattutto dall'autorità inferiore che nella decisione impugnata lo avrebbe riconfermato tra le righe come un truffatore, minacciandolo di conseguenze penali. Egli precisa di aver segnalato alle autorità doganali la non correttezza dei dati contenuti nei documenti da lui sottoscritti in occasione dei controlli doganale, segnatamente per quanto concerne la sua situazione personale e il veicolo in oggetto. Egli sottolinea che se il problema è sorto il 23 novembre 2011, vorrebbe dire che negli ultimi trent'anni ove è stato oggetto di innumerevoli controlli da parte delle autorità doganale, egli era invece in regola ed era pertanto autorizzato ad utilizzare il veicolo in Svizzera. Si domanda dunque come sia possibile che non vi sia traccia di detti controlli. Indicando che vi sarebbero stati due certificati d'annotazione - il primo del 23 novembre 2011, l'altro del 14 dicembre 2011 - sostiene che per il primo si sarebbe trattato di un centinaio di franchi, mentre per l'altro gli sarebbero stati chiesti ben 2'347 franchi. Gli sembrerebbe poi poco realistica l'affermazione della DGD secondo cui lui egli avrebbe omesso di dichiarare il veicolo in occasione della prima entrata e di quelle successive. Poiché la restituzione dell'IVA italiana del 21% calcolata su un valore di 15'000 franchi ammonterebbe a ben 3'150 franchi, pagando quella svizzera di 1'140 franchi (7.6%), egli aveva ben 2'010 franchi di motivi per fermarsi. Ciò che egli avrebbe fatto, chiedendo informazioni, presentando documentazione, dichiarando l'acquisto, ecc.

5.6.2 In concreto, lo scrivente Tribunale rileva nuovamente come tutto porti a considerare il ricorrente come domiciliato in Svizzera, sia all'epoca dell'acquisto del veicolo nel 2003, che in occasione dei numerosi passaggi della frontiera avvenuti sino ad oggi con quest'ultimo. In Italia egli disponeva soltanto di una dimora abituale per motivi professionali, ma non di un domicilio (cfr. consid. 4.2.5 del presente giudizio). Orbene, una delle condizioni per poter beneficiare del regime di ammissione temporanea di un veicolo con conseguente esenzione dai tributi, è quella di disporre di un domicilio all'infuori del territorio doganale svizzero (cfr. art. 5 lett. b dell'allegato C alla Convezione di Istanbul; art. 2 dell'Ordinanza 1960; art. 35 cpv. 1
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 35 Uso proprio di mezzi di trasporto esteri - (art. 9 cpv. 2 LD)
1    L'UDSC autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio.
2    Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se:
a  esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell'ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero;
b  esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell'arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o
c  esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l'ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o
d  non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.
OD). Ciò non è tuttavia il caso del ricorrente. Da un esame delle rimanenti ipotesi previste dall'art. 35 cpv. 2
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 35 Uso proprio di mezzi di trasporto esteri - (art. 9 cpv. 2 LD)
1    L'UDSC autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio.
2    Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se:
a  esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell'ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero;
b  esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell'arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o
c  esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l'ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o
d  non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.
OD (cfr. consid. 5.2.2 del presente giudizio) - norma ch'estende il campo d'applicazione del regime di ammissione temporanea, rispetto al diritto anteriore, ed è dunque più favorevole per il ricorrente - risulta altresì ch'egli non adempie nessuno dei requisiti ivi elencati per un'esenzione dai tributi, dal momento che il veicolo in questione è di sua proprietà (e non del suo datore di lavoro all'estero) ed è stato da lui utilizzato regolarmente sul territorio svizzero tra il 2003 e il 2011 (e non per un periodo limitato) per uso strettamente privato. L'uso duraturo a titolo privato di un veicolo con targhe straniere in territorio doganale svizzero da una persona con domicilio al suo interno non dà infatti diritto al beneficio del regime di ammissione temporanea. Il ricorrente non può pertanto beneficiare dell'esenzione prevista da detto regime doganale.

5.6.3 Ne discende che il veicolo del ricorrente andava dichiarato e sdoganato, con conseguente imposizione ai dazi, all'IVA e all'imposta sugli autoveicoli (cfr. considd. 5.1, 5.3 e 5.4 del presente giudizio). Egli era dunque tenuto a rispettare quanto indicato nei due certificati di annotazione (cfr. doc. 1 e doc. 4 dell'inc. DGD) allestiti dalle autorità doganali, e meglio l'invito a presentare il suo veicolo per il trattamento doganale entro il termine ivi indicato. Al riguardo, il ricorrente indica di aver già ossequiato a detto obbligo e di aver dunque già pagato i relativi tributi. Sennonché, egli non produce alcun documento attestante detta tesi, tant'è che nessuno degli atti dell'incarto annovera la sua posizione. In virtù del principio dell'autodichiarazione, che pone a carico del contribuente un obbligo accresciuto di diligenza, spetta a quest'ultimo comprovare quanto da lui dichiarato (cfr. consid. 5.1.2 del presente giudizio). Non essendo qui il caso, si deve considerare che i tributi in oggetto non sono stati ancora versati, di modo che si giustifica una loro riscossione posticipata nei confronti del ricorrente sulla scorta dell'art. 12 cpv. 1 e
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
cpv. 2 PA (cfr. consid. 5.5 del presente giudizio).

5.6.4 Il fatto ch'egli sia di buona fede e abbia sempre agito ritenendosi nel giusto, o che per lungo tempo le autorità doganali non gli abbiano mai segnalato l'irregolarità della sua situazione in rapporto all'utilizzo del veicolo con targhe straniere - circostanza non tuttavia comprovata dal ricorrente - non è qui determinante. Perché una persona venga imposta a posteriori, è infatti sufficiente la constatazione di un'infrazione alla legislazione doganale, senza che sia necessaria una colpa o che gli sia imputabile qualsiasi comportamento penalmente reprensibile (cfr. consid. 5.5.2 del presente giudizio). Il ricorrente è tenuto al pagamento posticipato dei tributi in oggetto, in quanto egli è designato quale contribuente con obbligo di pagamento dei tributi all'importazione in virtù della legislazione fiscale (cfr. artt. 21, 26 e 70 LD, artt. 9, 29 e 13 vLD, art. 12 cpv. 2 lett. a
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
1    Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
a  una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b  un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,
2    Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.
3    La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4    L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.
DPA; cfr. parimenti considd. 5.5.1 e 5.5.2 del presente giudizio).

5.6.5 Ciò appurato, per quanto attiene alla base del calcolo dei tributi, lo scrivente Tribunale osserva come il ricorrente non abbia prodotto alcun documento attestante il valore d'acquisto del veicolo, come neppure il suo valore al momento del passaggio della frontiera. Il valore ch'egli avrebbe dichiarato nella dichiarazione fiscale o che la sua assicurazione avrebbe ritenuto come valido - peraltro qui non comprovato dalla relativa documentazione, ma solo asserito con scritto 15 settembre 2012 (cfr. doc. 15 dell'inc. DGD) - non è determinante. In difetto delle necessarie prove, è a giusta ragione che le autorità doganali hanno provveduto ad una stima del suo valore. Il calcolo da essi eseguito, non appare arbitrario e per nulla sproporzionato, di modo che in assenza di contestazioni da parte del ricorrente, lo stesso non può che essere qui confermato. Peraltro dai due certificati di annotazione agli atti (cfr. doc. 1 e doc. 4 dell'inc. DGD), non risulta affatto che le autorità doganali avrebbero dapprima detto al ricorrente di dover pagare qualche centinaio di franchi e poi una somma più grande. Tutto lascia intendere che l'importo richiesto, così come indicato nella decisione di riscossione posticipata del 22 giugno 2012 della D IV (cfr. doc. 9 e doc. 9a dell'inc. DGD), è ed è sempre stato di 2'375.45 franchi. Che poi il veicolo in questione, secondo quanto asserito dal ricorrente, sia attualmente inutilizzabile e sia stato radiato dal relativo pubblico registro italiano (cfr. doc. 24 dell'inc. DGD), nulla cambia per quanto attiene al calcolo dei tributi, dovendo essere preso come riferimento il suo stato al momento del passaggio della frontiera svizzera (cfr. consid. 5.1.4 del presente giudizio).

6.
Da ultimo occorre ancora verificare se i crediti in oggetto siano prescritti o meno. La prescrizione è infatti una questione di diritto che va esaminata d'ufficio dall'autorità e non necessita d'essere sollevata dall'assoggettato (cfr. sentenza del TF 2C_551/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.3; sentenza del TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1 con rinvii; Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, pag. 278).

6.1 La prescrizione, nella misura in cui concerne l'esistenza del credito fiscale, è di diritto materiale (cfr. sentenza del TAF A-7148/2010 del 19 dicembre 2012 consid. 4.2 con rinvii). Per questo motivo, alla stessa risulta applicabile il diritto vigente al momento in cui le circostanze di fatto alla base del gravame hanno avuto luogo (cfr. sentenza del TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1 con rinvii).

6.2 La vLD rispettivamente la vLIVA regolano la prescrizione allorquando il credito non sia stato riscosso a norma degli artt. 64 e 126 vLD, rispettivamente dell'art. 79
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 79 Estinzione della fideiussione
1    La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale.
2    La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costituzione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'UDSC.
3    L'UDSC può annullare in qualsiasi momento la fideiussione.
vLIVA. Analogamente anche gli attuali art. 75
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 75 Prescrizione
1    L'obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta.
2    La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esecuzione o di rettifica da parte dell'autorità competente. È sospesa finché il debitore doganale non può essere escusso in Svizzera oppure finché l'obbligazione doganale è oggetto di una procedura di impugnazione.
3    L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doganali.
4    L'obbligazione doganale decade in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorta. Restano salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA31.
LD e art. 42
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
LIVA, nonché l'art. 20
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 20 Prescrizione del credito fiscale
1    Il credito fiscale si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è sorto.
2    La prescrizione è interrotta:
a  se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all'imposta;
b  da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all'imposta.
3    Dopo ogni interruzione, l'intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
4    Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto.
LIAut regolano la predetta prescrizione. Per quanto riguarda fattispecie di carattere penale, determinante è invece la DPA. Giusta l'art. 12 cpv. 4
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
1    Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
a  una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b  un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,
2    Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.
3    La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4    L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.
DPA, l'obbligo di pagamento o di restituzione non si prescrive finché non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena (cfr. Beusch/Malla, Steuerstrafrecht - ein Entwirrungsversuch, in: Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], vol. 130, 2012, pag. 263). Riguardo alle contravvenzioni consistenti nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse ai sensi dell'art. 11 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 11 - 1 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
1    L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
2    Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.9
3    Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:
a  durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o
b  finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.10
4    La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.
DPA, come nel caso in esame, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che - in base al diritto in vigore a partire dal 1° ottobre 2002 - il termine di prescrizione è di 7 anni (cfr. art. 11 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 11 - 1 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
1    L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
2    Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.9
3    Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:
a  durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o
b  finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.10
4    La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.
DPA in relazione con l'art. 333 cpv. 6 lett. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
1    Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2    Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a  la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b  la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c  la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3    Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974492 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4    Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5    Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6    ...493
6bis    Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.494
7    Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0] e con DTF 134 IV 328 consid. 2.1 che rinvia all'art. 97 cpv. 1 lett. c
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.135
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.136
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP; sentenza del TAF A-3659/2012 del 3 febbraio 2014 consid. 4.1 con rinvii). Detto termine di prescrizione è sospeso durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione (cfr. art. 11 cpv. 3
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 11 - 1 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
1    L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
2    Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.9
3    Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:
a  durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o
b  finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.10
4    La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.
DPA).

6.3 In casu, l'importazione litigiosa del veicolo in oggetto è avvenuta regolarmente tra il 2003 e il 2011 (ultimo passaggio, secondo quanto indicato dalla DGD: il 23 novembre 2011). Ciò precisato, le autorità doganali hanno tuttavia provveduto alla riscossione posticipata dei tributi non versati dal ricorrente solo a partire dal 1° gennaio 2007. La presente fattispecie rientra sotto l'art. 11 cpv. 2
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 11 - 1 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
1    L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
2    Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.9
3    Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:
a  durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o
b  finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.10
4    La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.
DPA, motivo per cui alla stessa risulta applicabile il termine di prescrizione di 7 anni. Ne discende che al momento della prima decisione di riscossione posticipata del 22 giugno 2012 della D IV il termine di prescrizione di 7 anni non era ancora perente per i crediti in oggetto. Detto termine è poi stato sospeso sia dinanzi alla DGD con il deposito del ricorso 7 luglio 2012, che dinanzi allo scrivente Tribunale con ricorso 5 agosto 2013. In tali circostanze, si deve dunque concludere che nessuno dei crediti in oggetto risulta prescritto.

7.
Alla luce dei considerandi che precedono, il ricorso va integralmente respinto, con conseguente conferma della decisione impugnata.

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 750 franchi (cfr. art. 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
TS-TAF), importo che verrà compensato con quanto da lui già versato a titolo di anticipo spese il 22 agosto 2013.

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali di 750 franchi sono poste a carico del ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lui già versato.

3.
Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)

- autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Michael Beusch Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Data di spedizione:
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-4425/2013
Data : 09. settembre 2014
Pubblicato : 17. settembre 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Dogane
Oggetto : riscossione posticipata


Registro di legislazione
CC: 23
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
CC Art. 23 - 1 Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
1    Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente; la dimora a scopo di formazione o il collocamento di una persona in un istituto di educazione o di cura, in un ospedale o in un penitenziario non costituisce di per sé domicilio.19
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi.
3    Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari.
CP: 97 
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.135
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.136
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
333
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 333 - 1 Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
1    Le disposizioni generali del presente Codice si applicano ai reati previsti da altre leggi federali, in quanto queste non contengano disposizioni sulla materia.
2    Nelle altre leggi federali le seguenti pene sono sostituite come segue:
a  la reclusione, con una pena detentiva superiore a un anno;
b  la detenzione, con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria;
c  la detenzione inferiore a sei mesi, con una pena pecuniaria d'importo pari a trenta aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo per un mese di pena detentiva.
3    Se la pena massima comminata è l'arresto o la multa o la sola multa, il reato si configura come contravvenzione. Sono applicabili gli articoli 106 e 107. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974492 sul diritto penale amministrativo. È contravvenzione anche il reato per cui un'altra legge federale entrata in vigore prima del 1942 commina la detenzione non superiore a tre mesi.
4    Rimangono salvi i limiti di pena minimi e massimi deroganti al capoverso 2, nonché l'articolo 41 e gli importi della multa deroganti all'articolo 106.
5    Se un'altra legge federale commina la multa per un crimine o un delitto, è applicabile l'articolo 34. Le norme di commisurazione deroganti all'articolo 34 non sono applicabili. È fatto salvo l'articolo 8 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Se è inferiore a 1 080 000 franchi, l'importo massimo della multa comminata decade. Se è comminata una multa di almeno 1 080 000 franchi, tale importo minimo è mantenuto. In questo caso, il numero massimo delle aliquote giornaliere risulta dall'importo massimo della multa diviso per 3000.
6    ...493
6bis    Se per un reato può essere comminata sia una pena detentiva sia una pena pecuniaria con un numero minimo di aliquote giornaliere, questo limite inferiore si applica anche per la durata minima in giorni della pena detentiva.494
7    Le contravvenzioni previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente.
DPA: 11 
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 11 - 1 L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
1    L'azione penale per le contravvenzioni si prescrive in quattro anni.8
2    Tuttavia, se la contravvenzione consiste nella sottrazione o nella messa in pericolo di tasse o nell'ottenimento indebito di una restituzione, di una riduzione o di un condono di tasse, il termine di prescrizione è di sette anni.9
3    Per i crimini, i delitti e le contravvenzioni, la prescrizione è sospesa:
a  durante i procedimenti d'opposizione, di reclamo o giudiziari circa l'obbligo di pagamento o restituzione o circa altre questioni pregiudiziali da decidere secondo la singola legge amministrativa; o
b  finché l'imputato sconti all'estero una pena privativa della libertà.10
4    La pena per le contravvenzioni si prescrive in cinque anni.
12
SR 313.0 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
DPA Art. 12 - 1 Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
1    Se, per effetto di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione, a torto:
a  una tassa non è stata riscossa, è stata restituita, ridotta o condonata, ovvero
b  un'indennità o un contributo è stato pagato o un credito non è stato fatto valere dalla Confederazione, da un Cantone, da un Comune, da un istituto o da un ente di diritto pubblico o da un organismo con compiti di diritto pubblico,
2    Obbligata al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa ovvero beneficiata dell'indennità o del contributo.
3    La persona che, intenzionalmente, ha commesso l'infrazione o vi ha partecipato risponde in solido, con le persone obbligate al pagamento secondo il capoverso 2, della somma da pagare o da restituire.
4    L'obbligo di pagamento o restituzione non si prescrive fintanto che non siano prescritte l'azione penale e l'esecuzione della pena.
LD: 2 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 2 Diritto internazionale
1    Rimangono salvi i trattati internazionali.
2    Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali che concernono campi normativi della presente legge, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.
6 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 6 Definizioni - Ai fini della presente legge s'intende per:
a  persona:
a1  una persona fisica,
a2  una persona giuridica,
a3  un'associazione di persone ammessa dalla legge, senza personalità giuridica ma abilitata a compiere atti giuridici;
b  merci: le merci figuranti nell'allegato alla legge del 9 ottobre 19866 sulla tariffa delle dogane (legge sulla tariffa delle dogane);
c  merci in libera pratica secondo il diritto doganale (merci sdoganate): le merci svizzere;
d  merci che non sono in libera pratica secondo il diritto doganale (merci non sdoganate): le merci estere o le merci tassate per l'esportazione;
e  tributi: i tributi doganali e i tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale;
f  tributi doganali: i dazi all'importazione e all'esportazione,
g  importazione: il trasporto di merci in libera pratica secondo il diritto doganale;
h  esportazione: il trasporto di merci in territorio doganale estero;
i  transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale.
7 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 7 Principio - Le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la presente legge e la legge sulla tariffa delle dogane7.
9 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 9 Ammissione temporanea di merci
1    Il Consiglio federale può prevedere l'esenzione parziale o integrale dai tributi doganali all'importazione per merci estere destinate all'ammissione temporanea in territorio doganale o di merci svizzere dopo l'ammissione temporanea in territorio doganale estero.
2    Esso disciplina le condizioni per l'esenzione.
3    Per motivi economici o di politica commerciale, esso può escludere l'applicazione della procedura doganale relativa all'ammissione temporanea, ridurla a una durata determinata oppure subordinarla a un permesso.
19 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 19 Calcolo del dazio
1    L'importo del dazio è calcolato in base:
a  alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale; e
b  alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale.
2    La merce può essere tassata all'aliquota più elevata applicabile al suo genere se:
a  la dichiarazione doganale contiene una designazione insufficiente o equivoca delle merci e non è possibile farla rettificare; o
b  la merce non è stata dichiarata.
3    Se merci soggette a aliquote diverse sono imballate nello stesso collo o trasportate con lo stesso mezzo di trasporto e i dati sulla quantità di ciascuna di esse sono insufficienti, i tributi doganali sono calcolati in base al peso complessivo e all'aliquota applicabile alla merce soggetta al dazio più elevato.
21 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 21 Obbligo di presentazione
1    Chiunque introduce o fa introdurre merci nel territorio doganale o le prende successivamente in consegna deve presentarle o farle presentare senza indugio e intatte all'ufficio doganale più vicino. Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all'arrivo dall'estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.16
2    Chiunque asporta o fa asportare merci dal territorio doganale deve presentarle previamente al competente ufficio doganale, indi esportarle intatte dopo l'espletamento dell'imposizione.
3    Sono soggette all'obbligo di presentazione anche le imprese di trasporto, per le merci da esse trasportate, a meno che tale obbligo non venga soddisfatto dai viaggiatori, per i loro bagagli, o dagli aventi diritto.
23 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 23 Vigilanza e controllo doganali
1    Le merci introdotte nel territorio doganale soggiacciono alla vigilanza e al controllo doganali dal momento dell'introduzione sino all'atto della riesportazione o immissione in libera pratica.
2    La vigilanza doganale comprende ogni provvedimento generale adottato dall'UDSC per garantire l'osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale.
3    Il controllo doganale comprende l'espletamento degli atti specifici previsti dalla presente legge al fine di garantire l'osservanza della normativa doganale e dei disposti federali di natura non doganale.
25 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 25 Dichiarazione
1    Entro il termine fissato dall'UDSC, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve dichiarare per l'imposizione le merci presentate in dogana e dichiarate sommariamente e presentare i documenti di scorta.
2    Nella dichiarazione doganale occorre precisare la destinazione doganale delle merci.
3    Nell'interesse della vigilanza doganale, l'UDSC può prevedere che le merci siano dichiarate all'ufficio doganale prima di essere introdotte nel territorio doganale o asportate da esso.
4    Prima di consegnare la dichiarazione doganale la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può esaminare o far esaminare a proprie spese e a proprio rischio le merci dichiarate sommariamente.
29 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 29 Competenze degli uffici doganali, orario e luogo dell'imposizione
1    L'UDSC stabilisce per i singoli uffici doganali:
a  quali sono le loro competenze;
b  gli orari in cui vengono espletate le operazioni d'imposizione;
c  il luogo in cui si svolge l'imposizione (area ufficiale).
2    Esso tiene conto delle necessità nazionali e regionali e rende note le sue disposizioni in modo appropriato.
3    Gli uffici doganali possono effettuare le operazioni d'imposizione anche fuori dell'area ufficiale, segnatamente al domicilio dello speditore o del destinatario.
58 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 58
1    Le merci che sono state introdotte temporaneamente nel territorio doganale o che ne sono state asportate temporaneamente devono essere dichiarate nel regime di ammissione temporanea.
2    Nel regime di ammissione temporanea:
a  sono determinati i tributi doganali all'importazione o eventuali tributi all'esportazione con obbligo di pagamento condizionato;
b  è garantita l'identità delle merci;
c  è stabilita la durata dell'ammissione temporanea;
d  sono applicati i disposti federali di natura non doganale.
3    Se il regime di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, i tributi doganali all'importazione o all'esportazione diventano esigibili; questo non si applica se le merci sono state ricondotte nel territorio doganale o asportate dal territorio doganale entro il termine stabilito e la loro identità è comprovata. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per questo regime doganale.
70 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 70 Debitore doganale
1    Il debitore doganale deve corrispondere l'importo dell'obbligazione doganale o, se l'UDSC lo esige, garantirlo.
2    È debitore doganale:
a  chiunque trasporta o fa trasportare merci attraverso il confine doganale;
b  chiunque è tenuto a presentare la dichiarazione doganale o è incaricato di presentarla;
c  la persona per conto della quale la merce è importata o esportata;
d  ...
3    I debitori doganali rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni28.
4    Non rispondono solidalmente le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali se l'obbligazione doganale:
a  è pagata mediante il conto dell'importatore nell'ambito della procedura accentrata di conteggio dell'UDSC (PCD); o
b  risulta da una decisione di riscossione posticipata secondo la legge federale del 22 marzo 197429 sul diritto penale amministrativo (DPA) e la persona che ha allestito professionalmente la dichiarazione doganale non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione; in caso di infrazione non grave l'importo della responsabilità solidale può essere diminuito.
4bis    Neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti rispondono solidalmente, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente perché:
a  non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o
b  la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.30
5    L'obbligazione doganale passa agli eredi del debitore doganale anche se non era ancora stata stabilita al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente dell'obbligazione doganale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi.
6    Chi assume un'impresa con attivo e passivo subentra nei diritti e negli obblighi della stessa in materia di obbligazioni doganali. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il precedente debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per le obbligazioni doganali sorte prima dell'assunzione.
74 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 74 Interessi
1    Se l'obbligazione doganale non viene pagata entro il termine stabilito, a partire dall'esigibilità è riscosso un interesse di mora.
2    L'interesse di mora non è dovuto:
a  nei casi particolari previsti dal Consiglio federale;
b  fintanto che l'obbligazione doganale è garantita mediante deposito in contanti.
3    A contare dal momento del pagamento, l'UDSC corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.
4    Il DFF stabilisce i saggi d'interesse.
75 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 75 Prescrizione
1    L'obbligazione doganale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorta.
2    La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esecuzione o di rettifica da parte dell'autorità competente. È sospesa finché il debitore doganale non può essere escusso in Svizzera oppure finché l'obbligazione doganale è oggetto di una procedura di impugnazione.
3    L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori doganali.
4    L'obbligazione doganale decade in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorta. Restano salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA31.
79 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 79 Estinzione della fideiussione
1    La responsabilità del fideiussore cessa contemporaneamente a quella del debitore doganale.
2    La garanzia generale può essere disdetta al più presto un anno dopo la sua costituzione. In tal caso la fideiussione non si estende più ai crediti doganali nei confronti del debitore doganale sorti oltre 30 giorni dopo il ricevimento della disdetta da parte dell'UDSC.
3    L'UDSC può annullare in qualsiasi momento la fideiussione.
80 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 80 Diritto applicabile
1    Lo statuto giuridico del debitore doganale e del fideiussore nei confronti della Confederazione è disciplinato dalla presente legge.
2    Per il rimanente si applica il Codice delle obbligazioni32.
85 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 85 Riscossione posticipata di tributi doganali - Se per errore l'UDSC non ha stabilito un tributo doganale o ha stabilito un tributo doganale insufficiente, oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo doganale, esso può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dalla decisione d'imposizione34.
117 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 117 Infrazioni doganali - Sono infrazioni doganali:
a  la frode doganale;
b  la messa in pericolo del dazio;
c  l'infrazione dei divieti;
d  la ricettazione doganale;
e  la distrazione del pegno doganale.
128 
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 128 Azione penale
1    Le infrazioni sono perseguite e giudicate secondo la presente legge e il DPA119.
2    L'UDSC è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio.
132
SR 631.0 Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD)
LD Art. 132 Disposizioni transitorie
1    Le procedure d'imposizione doganale pendenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge vengono concluse secondo il diritto previgente ed entro il termine assegnato dallo stesso.
2    Le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono validi per un periodo massimo di due anni.
3    A contare dall'entrata in vigore della presente legge i depositi doganali a tenore degli articoli 42 e 46a della legge federale del 1° ottobre 1925123 sulle dogane possono essere ancora gestiti secondo il diritto previgente per un periodo massimo di due anni.
4    Le fideiussioni doganali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono valide; si applica il nuovo diritto.
5    I ricorsi contro sdoganamenti effettuati da uffici doganali, pendenti presso le direzioni di circondario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla competente direzione di circondario; tali decisioni possono essere impugnate presso la Commissione di ricorso in materia doganale conformemente all'articolo 116.
6    I ricorsi contro decisioni su ricorso pronunciate dalle direzioni di circondario, pendenti presso la Direzione generale delle dogane al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sono decisi dalla Direzione medesima.
7    ...124
LDIP: 20
SR 291 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
1    Giusta la presente legge, la persona fisica ha:
a  il domicilio nello Stato dove dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;
b  la dimora abituale nello Stato dove vive per una certa durata, anche se tale durata è limitata a priori;
c  la stabile organizzazione nello Stato dove si trova il centro della sua attività economica.
2    Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. In mancanza di domicilio, fa stato la dimora abituale. Le disposizioni del Codice civile svizzero19 concernenti il domicilio e la dimora non sono applicabili.
LIAut: 7 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 7 Diritto applicabile - Per l'imposta è applicabile la legislazione doganale, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
9 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 9 Persone soggette all'imposta
1    Sono soggetti all'imposta:
a  per gli autoveicoli importati: i debitori doganali;
b  per gli autoveicoli fabbricati in Svizzera: i fabbricanti.
2    Il Consiglio federale designa le persone soggette all'imposta per le importazioni nelle enclavi doganali svizzere.
13 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 13 - L'imposta è del 4 per cento.
20 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 20 Prescrizione del credito fiscale
1    Il credito fiscale si prescrive in dieci anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è sorto.
2    La prescrizione è interrotta:
a  se il credito fiscale è riconosciuto dalla persona soggetta all'imposta;
b  da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona soggetta all'imposta.
3    Dopo ogni interruzione, l'intero termine di prescrizione ricomincia a decorrere.
4    Il credito fiscale si estingue in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto.
22 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 22 Oggetto dell'imposta
1    L'importazione di autoveicoli sul territorio svizzero è assoggettata all'imposta.
2    Il territorio svizzero comprende il territorio della Confederazione e le enclavi doganali estere.
23 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 23 Sorgere e esigibilità del credito fiscale
1    Il credito fiscale sorge contemporaneamente all'obbligazione doganale.14
2    Il Consiglio federale regola la procedura applicabile all'importazione di autoveicoli nelle enclavi doganali svizzere.
24 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 24 Base di calcolo
1    L'imposta è riscossa:
a  sulla controprestazione che, secondo l'articolo 30, l'importatore ha pagato o deve pagare allorquando l'autoveicolo è importato in esecuzione di un contratto di alienazione o di commissione;
b  sul valore normale in tutti gli altri casi; per valore normale s'intende tutto ciò che un importatore, allo stadio in cui avviene l'importazione, dovrebbe pagare ad un fornitore indipendente del Paese di provenienza degli autoveicoli al momento in cui sorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza, per ottenere lo stesso autoveicolo.
2    Nella base di calcolo vanno inclusi, sempre che non lo siano già:
a  le imposte, i dazi e gli altri tributi dovuti fuori dal Paese d'importazione e in virtù dell'importazione, ad eccezione dell'imposta stessa e dell'imposta sul valore aggiunto;
b  le spese accessorie come le provvigioni e le spese di trasporto e d'assicurazione sorte fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per primo luogo di destinazione s'intende il luogo indicato sulla lettera di vettura o su un altro documento accompagnatorio utilizzato per l'importazione del veicolo, in mancanza di tale indicazione, il primo luogo di destinazione in cui avviene lo scarico.
3    Se sussistono dubbi circa l'esattezza della base di calcolo dichiarata o se mancano indicazioni del valore, l'autorità fiscale può procedere mediante stima.
4    Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o valori in valuta estera sono convertiti in franchi svizzeri al corso delle divise (vendita) dell'ultimo giorno di borsa prima dell'insorgere del credito fiscale.
5    Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.
30 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 30 Base di calcolo
1    Per la fornitura in virtù di un contratto di alienazione o di commissione, l'imposta è calcolata sulla controprestazione.
2    La controprestazione comprende tutto ciò che il fabbricante, o un terzo in sua vece, riceve in cambio della fornitura. La controprestazione comprende pure il risarcimento di tutte le spese, anche se queste sono fatturate separatamente. In caso di fornitura ad una persona vicina, la controprestazione è il valore che verrebbe convenuto tra terzi indipendenti.
3    In tutti gli altri casi l'imposta è calcolata sul valore; quest'ultimo equivale al prezzo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente nel luogo e nel momento in cui sorge il credito fiscale.
4    In caso di scambio di autoveicoli, il valore di ogni veicolo è considerato come controprestazione per l'altro veicolo; se una prestazione è fornita a titolo di pagamento di un debito, l'importo del debito così estinto è considerato come controprestazione.
5    La controprestazione comprende inoltre i tributi di diritto pubblico, ad eccezione dell'imposta stessa dovuta sulla fornitura e dell'imposta sul valore aggiunto.
6    Non fanno parte della controprestazione gli importi che la persona soggetta all'imposta riceve dai suoi acquirenti a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di quest'ultimi, a condizione che siano fatturate separatamente all'acquirente.
7    Per gli autoveicoli incompleti o non finiti, l'autorità fiscale può aumentare l'importo imponibile del prezzo o del valore delle parti mancanti.
36 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 36 Messa in pericolo o sottrazione dell'imposta - 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, all'atto della fabbricazione in Svizzera o dell'importazione, omettendo di denunciare i veicoli, dissimulandoli, facendone una dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo, sottrae o compromette tutta o parte dell'imposta, ovvero procura o cerca di procurare altrimenti un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo, è punito con la multa sino al quintuplo dell'imposta sottratta o compromessa o dell'indebito profitto. È fatta salva l'applicazione degli articoli 14-16 della legge federale del 22 marzo 197420 sul diritto penale amministrativo.
2    In caso di circostanze aggravanti, il massimo della multa comminata è aumentato della metà. Può inoltre essere inflitta una pena detentiva sino a tre anni.21 Sono reputate circostanze aggravanti:
a  il fatto di reclutare più persone per commettere un'infrazione;
b  il fatto di commettere delle infrazioni per mestiere o abitualmente.
3    Se non può essere accertato esattamente, l'importo dell'imposta sottratto o compromesso è stimato dall'autorità fiscale.
4    Se un atto costituisce in pari tempo una messa in pericolo o una sottrazione dell'imposta e un'infrazione ad altri disposti federali concernenti tributi, che l'UDSC è tenuto a perseguire o un'infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.22
40 
SR 641.51 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut)
LIAut Art. 40 Relazione con la legge federale sul diritto penale amministrativo
1    Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 197423 sul diritto penale amministrativo.
2    L'autorità competente per perseguire e giudicare è l'UDSC.24
77
LIVA: 42 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 42 Prescrizione del diritto di tassazione - 1 Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
1    Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
2    La prescrizione è interrotta mediante una dichiarazione scritta ricettizia volta a determinare o correggere il credito fiscale, mediante una decisione, una decisione su reclamo o una sentenza. L'annuncio di un controllo secondo l'articolo 78 capoverso 3 o l'inizio di un controllo non annunciato comporta una corrispondente interruzione della prescrizione.92
3    Se la prescrizione è interrotta dall'AFC o da un'autorità di ricorso, il termine di prescrizione decorre nuovamente. Il nuovo termine di prescrizione è di due anni.
4    La prescrizione è sospesa finché per il periodo fiscale interessato è in corso un procedimento penale in materia fiscale secondo la presente legge, purché lo stesso sia stato annunciato al debitore (art. 104 cpv. 4).93
5    Interruzione e sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
6    Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine del periodo fiscale in cui è sorto il credito fiscale.
50 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 50 Diritto applicabile - La legislazione doganale è applicabile all'imposta sull'importazione di beni, purché le disposizioni che seguono non dispongano altrimenti.
54 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 54 - 1 L'imposta è calcolata:
1    L'imposta è calcolata:
a  sulla controprestazione, se i beni sono importati in adempimento di un contratto di vendita o di commissione;
b  sulla controprestazione di forniture o lavori ai sensi dell'articolo 3 lettera d numero 2 eseguiti in virtù di un contratto d'appalto con beni immessi in libera pratica secondo il diritto doganale (art. 48 LD114) da una persona non registrata come contribuente sul territorio svizzero;
c  sulla controprestazione di lavori commissionati da pittori e scultori ed eseguiti all'estero sulle loro opere d'arte (art. 3 lett. d n. 2), a condizione che le opere d'arte siano state importate sul territorio svizzero da loro stessi o su loro ordine;
d  sulla controprestazione per l'uso di beni che erano stati importati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD, purché l'imposta su tale controprestazione sia rilevante; se l'uso temporaneo è gratuito o se la controprestazione richiesta è ridotta, fa stato la controprestazione che sarebbe fatturata a un terzo indipendente;
e  sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) esportati in ammissione temporanea secondo gli articoli 9 e 58 LD o per perfezionamento passivo a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto secondo gli articoli 13 e 60 LD e rispediti al mittente in territorio svizzero;
f  sulla controprestazione di lavori eseguiti all'estero su beni (art. 3 lett. d n. 2) che sono stati trasferiti all'estero secondo il regime d'esportazione (art. 61 LD) per perfezionamento a cottimo nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in territorio svizzero;
g  sul valore di mercato nei rimanenti casi; per valore di mercato s'intende tutto ciò che, allo stadio dell'importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni.
2    Se il calcolo dell'imposta è stato effettuato sulla base della controprestazione, è determinante la controprestazione ai sensi dell'articolo 24 pagata o da pagare dall'importatore o da un terzo in sua vece, fatto salvo l'articolo 18 capoverso 2 lettera h. In caso di modifica successiva della controprestazione si applica per analogia l'articolo 41.
3    Nella base di calcolo devono essere integrati, se non sono già compresi:
a  le imposte, i dazi e altre tasse dovuti fuori dal territorio svizzero e per l'importazione, tranne l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;
b  le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, dove i beni devono essere trasportati al momento della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56; se questo luogo è sconosciuto, vale come luogo di destinazione quello in cui il bene viene scaricato sul territorio svizzero dopo la nascita del debito fiscale.
4    Se sussistono dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, l'UDSC può procedere alla stima della base di calcolo dell'imposta entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.
5    Per la determinazione della base di calcolo dell'imposta, i prezzi o i valori in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri al corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale secondo l'articolo 56.
55 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 55 Aliquote d'imposta - 1 Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
1    Fatto salvo il capoverso 2, l'imposta sull'importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
2    Sull'importazione di beni ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis l'imposta ammonta al 2,6 per cento.
85 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 85 Revisione, interpretazione e rettifica - Gli articoli 66-69 PA170 si applicano alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica di avvisi di tassazione, decisioni e decisioni su reclamo dell'AFC.
88 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 88 Rimborso al contribuente - 1 Se dal rendiconto d'imposta risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata.
1    Se dal rendiconto d'imposta risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata.
2    Sono fatti salvi:
a  la compensazione dell'eccedenza con debiti d'imposta sull'importazione, anche se non sono ancora scaduti;
b  l'impiego dell'eccedenza a garanzia dell'imposta secondo l'articolo 94 capoverso 1;
c  l'impiego dell'eccedenza per la compensazione di crediti tra servizi federali.
3    Il contribuente può chiedere la restituzione di imposte pagate ma non dovute, purché il credito fiscale non sia passato in giudicato.173
4    Se il versamento dell'eccedenza secondo il capoverso 1 o la restituzione secondo il capoverso 3 sono effettuati oltre il 60° giorno dalla ricezione del rendiconto o della richiesta scritta di restituzione presso l'AFC, è corrisposto un interesse rimuneratorio a contare dal 61° giorno sino a quello del versamento o della restituzione.
98 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 98 Violazione di obblighi procedurali - Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:
a  non si annuncia come contribuente;
b  nonostante diffida, non presenta un rendiconto entro il termine;
c  non dichiara l'imposta per il pertinente periodo di rendiconto;
d  non presta debitamente le garanzie richieste;
e  non tiene, allestisce, conserva o produce regolarmente i libri contabili, i giustificativi, le carte d'affari e altri documenti;
f  nonostante diffida, non fornisce le informazioni richieste o fornisce informazioni inesatte oppure omette di dichiarare o dichiara in modo inesatto dati e beni determinanti per la riscossione dell'imposta o per la verifica dell'assoggettamento;
g  indica nelle fatture un ammontare d'imposta non dovuto o diverso da quello dovuto;
h  indicando un numero di registro, fa credere di essere iscritto nel registro dei contribuenti;
i  nonostante diffida, rende difficile, intralcia o rende impossibile la regolare esecuzione di un controllo,
103 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 103 Azione penale - 1 La DPA188, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale.
1    La DPA188, eccettuati gli articoli 63 capoversi 1 e 2, 69 capoverso 2, 73 capoverso 1, ultimo periodo, nonché 77 capoverso 4, è applicabile all'azione penale.
2    L'azione penale per le infrazioni in materia di imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e di imposta sull'acquisto spetta all'AFC, quella in materia di imposta sull'importazione all'UDSC.
3    Nelle cause penali strettamente connesse sotto il profilo materiale che sono di competenza sia dell'AFC sia dell'UDSC, l'AFC può, d'intesa con l'UDSC, decidere di riunire i procedimenti presso una delle due autorità.
4    Si può prescindere dal procedimento penale se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità (art. 52 CP189). In tal caso è emanato un decreto di non luogo a procedere o di abbandono.
5    Se l'autorità competente deve istruire o giudicare anche altre cause concernenti reati ai quali è applicabile la DPA, il capoverso 1 si applica a tutti i reati.
112 
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 112 Applicazione del diritto anteriore - 1 Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
1    Fatto salvo l'articolo 113, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto sorti durante la loro validità. La prescrizione continua a essere retta dagli ex articoli 49 e 50.
2    Il diritto anteriore è applicabile alle prestazioni effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché alle importazioni di beni per i quali il debito d'imposta sull'importazione è sorto prima dell'entrata in vigore della presente legge.
3    Le prestazioni effettuate parzialmente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono imponibili secondo il diritto anteriore. Il nuovo diritto si applica alla parte di prestazioni effettuata dopo la sua entrata in vigore.
113
SR 641.20 Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) - Legge sull'IVA
LIVA Art. 113 Applicazione del nuovo diritto - 1 Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
1    Per determinare se le condizioni dell'esenzione dall'assoggettamento ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 sono adempite all'entrata in vigore della presente legge, il nuovo diritto si applica alle prestazioni imponibili in virtù della presente legge effettuate nel corso dei 12 mesi precedenti.
2    Le disposizioni sullo sgravio fiscale successivo di cui all'articolo 32 si applicano anche alle prestazioni per le quali non era dato il diritto alla deduzione dell'imposta precedente prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto.
3    Fatto salvo l'articolo 91, il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento della sua entrata in vigore.
LTD: 1
SR 632.10 Legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD)
LTD Art. 1 Obbligo doganale generale - 1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
1    Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.4
2    Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
82e
OD: 35
SR 631.01 Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD)
OD Art. 35 Uso proprio di mezzi di trasporto esteri - (art. 9 cpv. 2 LD)
1    L'UDSC autorizza persone con domicilio al di fuori del territorio doganale, che vi si recano per motivi di lavoro, di formazione o perfezionamento o per motivi analoghi, all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio.
2    Essa può autorizzare persone con domicilio nel territorio doganale all'ammissione temporanea di un mezzo di trasporto estero per uso proprio, se:
a  esse sono impiegate presso una persona con sede o domicilio al di fuori del territorio doganale e utilizzano il mezzo di trasporto estero messo a loro disposizione esclusivamente per trasporti transfrontalieri nell'ambito di mandati di servizio e per trasporti tra il domicilio e il luogo di lavoro estero;
b  esse effettuano al massimo 12 trasporti transfrontalieri nell'arco di un anno e la riesportazione avviene di volta in volta dopo tre giorni; o
c  esse trasferiscono il loro domicilio in una località al di fuori del territorio doganale e l'ammissione temporanea dura al massimo tre mesi; o
d  non sono disponibili corrispondenti mezzi di trasporto indigeni e i mezzi di trasporto esteri sono utilizzati soltanto per una breve durata.
PA: 3 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 3 - Non sono regolate dalla presente legge:
a  la procedura di autorità nel senso dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e in quanto contro le loro decisioni non sia ammissibile un ricorso direttamente ad un'autorità federale;
b  la procedura di prima istanza in materia di personale federale concernente l'istituzione iniziale del rapporto di servizio, la promozione, gli ordini di servizio e l'autorizzazione al procedimento penale contro l'agente;
c  la procedura di prima istanza nelle cause amministrative penali e la procedura d'accertamento della polizia giudiziaria;
d  la procedura della giustizia militare, compresa la giustizia militare disciplinare, la procedura in affari in materia di comando giusta l'articolo 37 come pure la procedura speciale giusta gli articoli 38 e 39 della legge militare del 3 febbraio 199517,18 ...19;
dbis  la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la legge federale del 6 ottobre 200021 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali sia applicabile;
e  la procedura d'imposizione doganale;
fbis  la procedura di prima istanza in altre cause amministrative, quando la loro natura esige di dirimerle sul posto con decisione immediatamente esecutiva.
5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
12 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
20 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 20
1    Un termine computato in giorni, se deve essere notificato alle parti, comincia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
2    Se non deve essere notificato alle parti, esso comincia a decorrere il giorno dopo l'evento che lo fa scattare.
2bis    Una notificazione recapitabile soltanto dietro firma del destinatario o di un terzo autorizzato a riceverla è reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso.49
3    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone ove ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante.50
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
TS-TAF: 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a:
Registro DTF
119-II-167 • 119-II-64 • 119-III-70 • 120-III-7 • 121-V-204 • 122-V-157 • 127-V-237 • 128-II-139 • 134-IV-328
Weitere Urteile ab 2000
2C_551/2009 • 5A_432/2009 • 5C.263/2004
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorrente • italia • territorio doganale • cio • federalismo • autorità doganale • mezzo di trasporto • questio • domicilio in svizzera • annotazione • tribunale amministrativo federale • autorità inferiore • esaminatore • entrata in vigore • persona fisica • obbligo di pagare il dazio • analogia • circo • obbligo della denunzia doganale • imposta sul valore aggiunto
... Tutti
BVGE
2007/41 • 2007/27
BVGer
A-1480/2012 • A-1680/2009 • A-3659/2012 • A-4425/2013 • A-6427/2012 • A-7148/2010 • A-7817/2010 • A-817/2013
AS
AS 2000/1300 • AS 2000/1344 • AS 1960/953
FF
2004/485