Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 289/2016
Sentenza dell'8 dicembre 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Fonjallaz, Presidente,
Eusebio, Chaix,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
Ente Ospedaliero Cantonale, viale Officina 3, 6501 Bellinzona,
patrocinato dall'avv. Mario Molo,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona,
Eredi fu A.________,
patrocinati dall'avv. Mattia Pontarolo,
opponenti,
Oggetto
procedimento penale, ordine di perquisizione e sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2016
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
L'8 maggio 2013 A.________, degente presso l'Ospedale X.________ per uno stato di malessere generale, si è gettato dal balcone della camera dove era ospitato; è poi deceduto il 26 febbraio 2015. Nel quadro del procedimento penale avviato contro ignoti (da identificarsi nel personale medico del citato Ospedale), il 28 giugno 2016 il Procuratore pubblico (PP) ha emanato tra l'altro un ordine di perquisizione e sequestro, inviato direttamente al patrocinatore dell'Ente Ospedaliero cantonale (EOC), volto alla consegna del questionario "Qualypoint" compilato dal personale che aveva in cura l'interessato al momento della caduta. Il documento servirebbe a capire in che modo è stato valutato l'incidente da parte del personale medico e infermieristico.
B.
L'EOC ha impugnato l'ordine di perquisizione e sequestro dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP). Con decisione del 20 luglio 2016 essa ha dichiarato irricevibile il reclamo, ritenendo che l'insorgente, al momento della consegna effettiva del documento litigioso, avrebbe dovuto formulare una domanda di apposizione dei sigilli, procedura che esclude quella di reclamo.
C.
Avverso questa sentenza l'EOC presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso l'effetto sospensivo al gravame, di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP per nuovo giudizio nel senso di verificare l'applicazione della procedura prevista dall'art. 194

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |
La CRP non presenta osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP propone la reiezione del gravame, osservando che in occasione di precedenti ordini di perquisizione del 19 agosto 2014 e del 13 gennaio 2015 e di una richiesta del 23 marzo 2016, il ricorrente né ha sollevato la questione della pretesa inesatta designazione dell'intimato né quella di una pretesa incorretta procedura adottata. Aggiunge, riguardo alla qualità probante del documento litigioso, che i questionari "Qualypoint" non potrebbero ovviamente contenere informazioni degne di protezione eguali o addirittura superiori a quelle contenute in documenti confidenziali di medici o avvocati, per cui non potrebbero essere esclusi da qualsiasi obbligo di edizione. Riguardo alla domanda di effetto sospensivo, rileva che l'ordine non è ancora stato eseguito. Gli eredi del defunto A.________ chiedono di respingere il ricorso in quanto ammissibile. Le osservazioni sono state trasmesse per conoscenza al ricorrente.
Diritto:
1.
La tempestività del gravame e l'adempimento di massima dei presupposti ricorsuali non danno adito a discussione.
2.
2.1. La CRP, rilevato che il criticato provvedimento costituisce un ordine di consegna ai sensi dell'art. 265

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti. |
preliminare o, negli altri casi, il giudice presso il quale il caso è pendente (art. 248 cpv. 3 lett. a

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 248 Apposizione di sigilli - 1 Se il detentore fa valere che carte, registrazioni od oggetti determinati non possano essere sequestrati secondo l'articolo 264, l'autorità penale li sigilla. Il detentore deve presentare la domanda al più tardi tre giorni dopo la messa al sicuro. Durante tale termine e dopo l'eventuale apposizione dei sigilli l'autorità penale non può visionare né utilizzare le carte, le registrazioni e gli oggetti. |
Ne ha concluso, richiamando giurisprudenza e dottrina, che in tale ambito la procedura di apposizione dei sigilli esclude la ricevibilità di un parallelo reclamo secondo l'art. 393

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |
2.2. Il ricorrente rileva dapprima che l'Ospedale Y.________, destinatario del contestato ordine di perquisizione, dal 1° gennaio 2001 ha acquisito il nome di Ospedale X.________, non ha personalità e fa parte dell'EOC, azienda cantonale, indipendente dall'Amministrazione dello Stato, avente personalità giuridica propria di diritto pubblico (art. 1 della Legge sull'EOC del 19 dicembre 2000). Adduce che pertanto il criticato ordine dovrebbe essere annullato già perché irrito nella designazione del mandato giusta l'art. 241

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 241 Mandato - 1 Le perquisizioni e le ispezioni sono disposte mediante mandato scritto. Nei casi urgenti possono essere disposte oralmente, ma devono successivamente essere confermate per scritto. |
Al riguardo gli opponenti e il PP sostengono, non senza fondamento, che le censure sulla designazione del mandato appaiono di primo acchito pretestuose, poiché il ricorrente ha dato seguito a precedenti ordini di edizione trasmessigli dal PP senza formulare alcuna opposizione. La critica, per i motivi che verranno esposti in seguito, non dev'essere esaminata oltre.
2.3. Il ricorrente non contesta la prassi illustrata dalla CRP. Sostiene tuttavia che la vertenza in esame, vista la sua qualità di azienda cantonale indipendente avente una propria personalità giuridica di diritto pubblico, imporrebbe un approccio diverso, richiamando al riguardo, in maniera invero generica e imprecisa, la sentenza 1B 231/2015 del 15 marzo 2016. Ammette che si tratta di una motivazione giuridica nuova, non sottoposta al giudizio della CRP: ritenuto l'esito del gravame, non occorre esaminare oltre se al riguardo si è in presenza di un'inammissibile nuova allegazione (cfr. art. 99 cpv. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
|
1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
L'invocata sentenza 1B 231/2015 concerne in primo luogo il quesito della legittimazione di un ospedale pubblico contro decisioni di dissigillamento. In tale ambito il Tribunale federale ha stabilito che un ospedale non è legittimato a far valere, in nome proprio, la violazione del segreto professionale dei suoi medici, imputati in un procedimento penale: nella misura in cui il ricorrente lo fa, il gravame è inammissibile e nemmeno può inoltrare una domanda di sigillamento in proprio nome (consid. 2-4).
2.4. Gli opponenti, rilevato che il ricorrente, oltre al segreto d'ufficio (art. 170

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 170 Per segreto d'ufficio - 1 I funzionari ai sensi dell'articolo 110 capoverso 3 CP84 e i loro ausiliari come pure i membri di autorità e i loro ausiliari hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro veste ufficiale o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o della loro attività ausiliaria.85 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 171 Per segreto professionale - 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.87 |
Adducono che per quanto possano essere ampie le nozioni di autorità ai sensi dell'art. 44

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria - Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |
2.5. L'art. 5 cpv. 3

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato. |
3.
3.1. Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti (art. 194 cpv. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |
Giova ricordare che l'obbligo di prestare assistenza sancito dall'art. 44

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria - Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 44 Obbligo di prestare assistenza giudiziaria - Le autorità federali e cantonali sono tenute a prestarsi assistenza giudiziaria qualora reati previsti dal diritto federale siano perseguiti e giudicati in applicazione del presente Codice. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 43 Campo d'applicazione e definizione - 1 Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente - 1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e dopo l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l'articolo 108. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 43 Campo d'applicazione e definizione - 1 Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali. |
3.2. Già nel messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005 si precisa che il concetto di "altri procedimenti" dell'art. 194

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |
3.3. Quando un ospedale, istituito come un'azienda cantonale autonoma di diritto pubblico avente personalità giuridica propria, adduce il segreto d'ufficio quale impedimento all'edizione, deve di massima far valere le sue obiezioni nei confronti del pubblico ministero cantonale tempestivamente, nell'ambito della procedura d'assistenza cantonale, a quel livello, rispettivamente nella procedura di edizione di atti e non per il tramite di una domanda di dissigillamento formulata a nome dei medici imputati. Nella citata sentenza 1B 231/2015 è stato rilevato che il ricorrente, quale azienda cantonale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria non è direttamente detentore del segreto professionale medico, per cui non può inoltrare una domanda di sigillamento in suo nome (consid. 2-4). In quella sentenza è stato rilevato che una trasmissione di mezzi di prova ai fini penali e un'acquisizione di altri atti tra autorità rientrerebbe nell'ambito dell'assistenza giudiziaria nazionale (art. 43

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 43 Campo d'applicazione e definizione - 1 Le disposizioni del presente capitolo disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale da parte di autorità federali e cantonali a favore di pubblici ministeri, autorità penali delle contravvenzioni e autorità giudicanti, cantonali e federali. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 48 Conflitti - 1 I conflitti in materia di assistenza giudiziaria tra autorità dello stesso Cantone sono decisi definitivamente dalla giurisdizione cantonale di reclamo. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |
consid. 4.1).
3.4. Nel caso di specie, il ricorrente non sostiene che si sarebbe in presenza di un altro procedimento. Adduce inoltre, senza esservi legittimato, la tutela del segreto professionale dei medici e dei loro ausiliari (art. 171

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 171 Per segreto professionale - 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.87 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 171 Per segreto professionale - 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.87 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 171 Per segreto professionale - 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, gli psicologi, gli infermieri, i fisioterapisti, gli ergoterapisti, le levatrici, i dietisti, gli optometristi, gli osteopati come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della medesima.87 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 264 Limitazioni - 1 Non possono essere sequestrati, indipendentemente dal luogo in cui si trovano e indipendentemente dal momento in cui sono stati allestiti: |
3.5. Il ricorrente non contesta che nella prassi l'edizione di protocolli di trattamenti rilevanti avviene di regola per il tramite di un semplice ordine di consegna ai sensi dell'art. 265

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 265 Obbligo di consegna - 1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a consegnarli. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 194 Acquisizione di altri atti - 1 Se necessario per comprovare i fatti o per giudicare l'imputato, il pubblico ministero e il giudice acquisiscono gli atti di altri procedimenti. |
4.
4.1. Il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Si può rinunciare a prelevare spese, ritenuto che il ricorrente ha sostanzialmente agito nell'ambito dei suoi compiti di diritto pubblico e senza perseguire di massima un interesse pecuniario (art. 66 cpv. 4

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
4.2. Esso deve nondimeno rifondere agli opponenti privati, assistiti da un legale, congrue ripetibili per la sede federale (art. 68 cpv. 1 e

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
|
1 | Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente. |
2 | La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia. |
3 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. |
4 | Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5. |
5 | Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore. |
forfettaria di fr. 3'000.--, Iva compresa.
4.3. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo, rilevato che, come osservato dal PP, l'ordine litigioso non è ancora stato eseguito.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese. Il ricorrente rifonderà agli opponenti privati un'indennità di fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 8 dicembre 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri