Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numero dell’incarto: BB.2011.20-22
Decisione del 7 giugno 2011 I Corte dei reclami penali
Composizione
Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu , Cancelliera Elena Maffei
Parti
1. Banca A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,
2. B., rappresentata dall’avv. Roberto Macconi,
3. C., rappresentato dall'avv. Gino Godenzi,
Reclamanti
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Controparte
Oggetto
Rettifiche del verbale (art. 76

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 76 Disposizioni generali - 1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 79 Rettifica - 1 Chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l'estensore del verbale; ne informa successivamente le parti. |
Fatti:
A. La banca A., B. e C. – la prima, istituto di diritto pubblico con sede a Z., e i secondi dipendenti a vario titolo della banca – sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
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1 | Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.422 |
2 | Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.426 |
a | agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter); |
b | agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio; |
c | realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio. |
3 | L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto. |
B. Con decisione dell'11 febbraio 2011 il MPC ha trasmesso ai reclamanti le fonoregistrazioni degli interrogatori di D., E. (quali rappresentanti della banca A.), F. e G., nonché il verbale d'interrogatorio di H., la cui deposizione non è stata fonoregistrata. L'autorità inquirente ha inoltre comunicato che nella trascrizione del suddetto documento nonché degli ulteriori verbali che sarebbero stati successivamente inviati alle parti, sarebbe stato riportato unicamente il testo in italiano, ad esclusione delle dichiarazioni espresse in lingua tedesca e della traduzione delle domande dall'italiano al tedesco da parte dell'interprete.
C. Con reclami separati la banca A., B. e C. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. Essi chiedono, in sintesi, che la trascrizione delle registrazioni avvenga in modo integrale anche per le dichiarazioni rilasciate in lingua tedesca dagli imputati nonché per gli interventi dell'interprete, il quale traduceva le domande del sostituto procuratore federale dall'italiano al tedesco e le risposte degli interrogati dal tedesco all'italiano.
D. Con osservazioni del 23/24 marzo 2011, il MPC ha chiesto la reiezione dei tre gravami in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Dal canto loro, i reclamanti hanno in sostanza ribadito in replica le proprie allegazioni e conclusioni. Non è stata chiesta una duplica.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).
1.2. Giusta gli art. 393 cpv. 1 lett. a

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo. |
Per quanto concerne la banca A., la decisione impugnata è stata consegnata brevi manu l'11 febbraio 2011 al suo patrocinatore (BB.2011.20, act. 1). Il reclamo, introdotto il 21 febbraio 2011, risulta pertanto tempestivo. Per quanto riguarda B., la decisione impugnata è stata inviata l'11 febbraio 2011 al suo patrocinatore, che l'ha ricevuta il 14 febbraio 2011 (BB.2011.21, act. 1.1). Il reclamo, introdotto il 24 febbraio 2011, risulta pertanto tempestivo. Infine, per quanto concerne C., la decisione impugnata porta la data dell'11 febbraio 2011 ed è giunta al patrocinatore dello stesso il 15 febbraio 2011 (BB.2011.22, act. 1.1). Il reclamo introdotto il 24 febbraio 2011 risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale dei tre reclamanti, tutti imputati nel procedimento penale in esame e direttamente toccati dalle decisioni impugnate, è senz’altro data.
1.3 Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro la medesima decisione e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.
2.
2.1 I reclamanti fanno valere in primo luogo che buona parte degli imputati si sono espressi solo in lingua tedesca in occasione del loro interrogatorio, alla presenza di un interprete che ha proceduto alla traduzione dall'italiano al tedesco e viceversa. Essi contestano le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai prevenuti e sostengono che le fonoregistrazioni devono essere trascritte sia in italiano che in tedesco, compresi gli interventi dell'interprete. A tale proposito, gli insorgenti lamentano pure il fatto che le traduzioni da parte dell'interprete sarebbero state ripetutamente imprecise, di modo che la decisione del MPC di riportare nelle trascrizioni delle fonoregistrazioni unicamente il testo in italiano pregiudica di fatto la validità e l'utilizzo di detti documenti, ai quali non potrebbe pertanto essere riconosciuto alcun valore probatorio.
2.2 Giusta l'art. 78

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante. |
Giova inoltre precisare che non spetta alla presente autorità controllare se occorreva o meno predisporre la verbalizzazione di deposizioni nella lingua originale dell'interrogato ai sensi dell'art. 78 cpv. 2

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante. |
2.3 A norma dell'art. 68 cpv. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 68 Traduzioni - 1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 68 Traduzioni - 1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 68 Traduzioni - 1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 73 - 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: |
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1 | Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: |
a | la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; |
b | gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese; |
c | le pretese di risarcimento; |
d | l'importo della cauzione preventiva prestata. |
2 | Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito. |
3 | I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 105 - 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione (art. 66a-66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.151 |
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1 | Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione (art. 66a-66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.151 |
2 | Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. |
3 | Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.152 |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
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1 | Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta. |
2 | Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno. |
3 | ...258 |
4 | È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 191 - Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 191 - Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 183 Requisiti del perito - 1 Può essere nominata perito la persona fisica che nell'ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 184 Nomina e mandato - 1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento. |
2.4 Nella fattispecie, essendo buona parte degli interrogati di lingua tedesca, il MPC ha dovuto far capo ad un interprete, nella persona del signor I., il quale è stato debitamente ammonito circa le conseguenze penali di una falsa traduzione secondo l'art. 307

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 307 - 1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
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1 | Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria. |
2 | ...434 |
3 | Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria.435 |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 68 Traduzioni - 1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente. |
In merito ai rimproveri mossi dai reclamanti nei confronti dell'interprete, è d'uopo rilevare che, in sede d'interrogatorio, i loro difensori hanno avuto la possibilità di verificare la conformità della traduzione con le dichiarazioni rilasciate dagli imputati e non hanno formulato nessuna critica in merito all'operato dello stesso (BB.2011.20, act. 6.3; BB.2011.21, act. 12.2; BB.2011.22, act. 12.2). In effetti, le fonoregistrazioni degli interrogatori sono state ascoltate dalla presente autorità e giova constatare che gli stessi si sono svolti in maniera fluida senza che il professionista sia stato in alcun modo messo in difficoltà. Gli unici interventi della difesa circa l'operato di quest'ultimo in sede d'interrogatorio sono stati quelli dell'avv. Godenzi, il quale ha corretto la traduzione delle parole "Barverkehr" e "Veranschaulichung" (v. BB.2011 21, act. 12.2, fonoregistrazione dell'interrogatorio di C., timing 00.10.21, rispettivamente 01:13:30) e quello dell'avv. Macconi, il quale ha brevemente ripreso l'interprete sulla parola "Auflösung" anziché "Schliessung" (v. BB.2011.22, act. 12.2, fonoregistrazione dell'interrogatorio di B., timing 00:27:44). Per il resto, nessun errore di traduzione è stato segnalato dai difensori degli imputati durante gli interrogatori ed in seguito sono state trasmesse delle prese di posizione che puntano essenzialmente sulla necessità di ottenere una trascrizione completa delle fonoregistrazioni, tuttavia senza far riferimento ad errori di traduzione precisi, ad eccezione dello scritto dell'avv. Macconi del 4 aprile 2011 (act. 11). In effetti, nella tabella allegata alla missiva in questione, esso evidenzia alcune irregolarità di traduzione (v. act. 11.1). Trattasi tuttavia di piccolezze e dettagli linguistici e/o sintattici del tutto ininfluenti ai fini del giudizio. Occorre infine far notare che eventuali carenze del professionista dovevano essere segnalate già durante l'audizione, visto che in caso contrario, si poteva ammettere una rinuncia al predetto diritto. Al proposito, si rammenta che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, ad ogni avvocato che esercita in Svizzera è richiesta la conoscenza, almeno passiva, delle tre lingue nazionali della Confederazione, fra le quali, appunto, il tedesco (sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004, consid. 1). La censura, oltre ad essere priva di fondamento, è pertanto tardiva.
2.5 Discende da quanto precede che non vi era l'obbligo da parte del MPC di procedere alla trascrizione delle dichiarazioni rilasciate dagli imputati in lingua tedesca. Sotto questo profilo, i verbali allestiti dall'autorità federale devono essere considerati validi ai fini probatori.
3
3.1 I reclamanti espongono che, in considerazione dell'importanza delle deposizioni in questione (interrogatori finali degli imputati ex art. 317

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 317 Interrogatorio finale - Se la procedura preliminare è assai estesa e complessa, prima della chiusura dell'istruzione il pubblico ministero sottopone l'imputato a un interrogatorio finale, invitandolo a pronunciarsi in merito alle risultanze. |
3.2 A norma dell'art. 78 cpv. 3

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 74 Informazione del pubblico - 1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 77 Verbali del procedimento - I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su: |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante. |
3.3 Nella fattispecie, è stato steso un verbale succinto delle operazioni principali degli interrogatori, il quale è stato letto agli interrogati che lo hanno vistato e firmato (BB.2011.20, act. 6.1; BB.2011.21, act. 7.1; BB.2011.22, act. 6.1). Per quanto concerne le domande poste dal sostituto procuratore federale e le risposte fornite dagli imputati, sono state inviate ai reclamanti le trascrizioni delle dichiarazioni rilasciate in lingua italiana in occasione degli interrogatori nonché della traduzione da parte dell'interprete di quelle rese in tedesco. Sono pure state trasmesse le fonoregistazioni degli interrogatori in questione su supporto digitale (BB.2011.20, act. 6.2 e 6.3; BB.2011.21, act. 12; BB.2011.22, act. 12).
Tale modo di procedere appare del tutto conforme alle disposizioni legislative summenzionate nonché alla giurisprudenza e alla dottrina sopra citate (v. consid. 2.2 e 3.2), di modo che nulla può essere rimproverato alle autorità inquirenti a questo soggetto.
4
4.1 Gli insorgenti sostengono infine che la verbalizzazione mediante fonoregistrazione da parte del MPC rendeva necessaria una trascrizione integrale e testuale delle deposizioni in quanto negava la possibilità a chi aveva deposto di verificare seduta stante che le sue dichiarazioni erano state riportate correttamente a verbale.
4.2 Giusta l'art. 78 cpv. 5

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante. |
4.3 Nella fattispecie, la trascrizione delle fonoregistrazioni così come disposta dal MPC equivale ad una verbalizzazione letterale, nella lingua del procedimento, benché in parte mediata dall'interprete, di tutte le domande e di tutte le risposte rilasciate durante gli interrogatori. Tale modo di procedere va oltre le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in materia di verbalizzazione (v. supra consid. 2.2 e 3.2). Per i motivi suesposti, non si ravvisa la necessità di esigere dell'autorità federale che consegni ai reclamanti anche una trascrizione testuale delle dichiarazioni rilasciate in lingua tedesca. Quest’ultima censura, alla pari delle precedenti, non merita pertanto accoglimento.
5. Visto quanto precede, i reclami devono essere respinti. Conformemente all'art. 428 cpv. 1

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito. |
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
1. I reclami sono respinti.
2. Tasse di giustizia di Fr. 1'500.-- cadauna sono poste a carico dei reclamanti. Esse sono coperte dagli anticipi delle spese già versati.
Bellinzona, 7 giugno 2011
In nome della I Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Luca Marcellini
- Avv. Roberto Macconi
- Avv. Gino Godenzi
- Ministero pubblico della Confederazione
Informazione sui rimedi giuridici
Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.