Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2011.20-22

Decisione del 7 giugno 2011 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Joséphine Contu , Cancelliera Elena Maffei

Parti

1. Banca A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,

2. B., rappresentata dall’avv. Roberto Macconi,

3. C., rappresentato dall'avv. Gino Godenzi,

Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione,

Controparte

Oggetto

Rettifiche del verbale (art. 76
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 76 Disposizioni generali - 1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
1    Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorità e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
2    L'estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l'esattezza del verbale.
3    Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.
4    Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.
- 79
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 79 Rettifica - 1 Chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l'estensore del verbale; ne informa successivamente le parti.
1    Chi dirige il procedimento rettifica le sviste manifeste insieme con l'estensore del verbale; ne informa successivamente le parti.
2    Sulle istanze di rettifica del verbale decide chi dirige il procedimento.
3    Le rettifiche, le modifiche, le cancellature e le aggiunte sono autenticate dall'estensore del verbale e da chi dirige il procedimento. Le modifiche materiali sono eseguite in modo da lasciare riconoscibile il testo originario.
CPP)

Fatti:

A. La banca A., B. e C. – la prima, istituto di diritto pubblico con sede a Z., e i secondi dipendenti a vario titolo della banca – sono oggetto di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è condotta in lingua italiana dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC).

B. Con decisione dell'11 febbraio 2011 il MPC ha trasmesso ai reclamanti le fonoregistrazioni degli interrogatori di D., E. (quali rappresentanti della banca A.), F. e G., nonché il verbale d'interrogatorio di H., la cui deposizione non è stata fonoregistrata. L'autorità inquirente ha inoltre comunicato che nella trascrizione del suddetto documento nonché degli ulteriori verbali che sarebbero stati successivamente inviati alle parti, sarebbe stato riportato unicamente il testo in italiano, ad esclusione delle dichiarazioni espresse in lingua tedesca e della traduzione delle domande dall'italiano al tedesco da parte dell'interprete.

C. Con reclami separati la banca A., B. e C. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l'annullamento. Essi chiedono, in sintesi, che la trascrizione delle registrazioni avvenga in modo integrale anche per le dichiarazioni rilasciate in lingua tedesca dagli imputati nonché per gli interventi dell'interprete, il quale traduceva le domande del sostituto procuratore federale dall'italiano al tedesco e le risposte degli interrogati dal tedesco all'italiano.

D. Con osservazioni del 23/24 marzo 2011, il MPC ha chiesto la reiezione dei tre gravami in epigrafe e la conferma della decisione impugnata. Dal canto loro, i reclamanti hanno in sostanza ribadito in replica le proprie allegazioni e conclusioni. Non è stata chiesta una duplica.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1).

1.2. Giusta gli art. 393 cpv. 1 lett. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP, 37 cpv. 1 LOAP e 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni possono essere impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il diritto di reclamo spetta alle parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione (art. 382
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP263 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente devono essere presentati motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP).

Per quanto concerne la banca A., la decisione impugnata è stata consegnata brevi manu l'11 febbraio 2011 al suo patrocinatore (BB.2011.20, act. 1). Il reclamo, introdotto il 21 febbraio 2011, risulta pertanto tempestivo. Per quanto riguarda B., la decisione impugnata è stata inviata l'11 febbraio 2011 al suo patrocinatore, che l'ha ricevuta il 14 febbraio 2011 (BB.2011.21, act. 1.1). Il reclamo, introdotto il 24 febbraio 2011, risulta pertanto tempestivo. Infine, per quanto concerne C., la decisione impugnata porta la data dell'11 febbraio 2011 ed è giunta al patrocinatore dello stesso il 15 febbraio 2011 (BB.2011.22, act. 1.1). Il reclamo introdotto il 24 febbraio 2011 risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale dei tre reclamanti, tutti imputati nel procedimento penale in esame e direttamente toccati dalle decisioni impugnate, è senz’altro data.

1.3 Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro la medesima decisione e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio.

2.

2.1 I reclamanti fanno valere in primo luogo che buona parte degli imputati si sono espressi solo in lingua tedesca in occasione del loro interrogatorio, alla presenza di un interprete che ha proceduto alla traduzione dall'italiano al tedesco e viceversa. Essi contestano le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai prevenuti e sostengono che le fonoregistrazioni devono essere trascritte sia in italiano che in tedesco, compresi gli interventi dell'interprete. A tale proposito, gli insorgenti lamentano pure il fatto che le traduzioni da parte dell'interprete sarebbero state ripetutamente imprecise, di modo che la decisione del MPC di riportare nelle trascrizioni delle fonoregistrazioni unicamente il testo in italiano pregiudica di fatto la validità e l'utilizzo di detti documenti, ai quali non potrebbe pertanto essere riconosciuto alcun valore probatorio.

2.2 Giusta l'art. 78
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP, il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato (cpv. 2). Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente (cpv. 3). In merito a tale normativa, il Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 pag. 1057 e segg.; in seguito: il Messaggio) precisa che chi dirige il procedimento può disporre che le deposizioni essenziali, ossia quelle in cui la dichiarazione originale riveste un'importanza fondamentale, siano verbalizzate non soltanto nella versione tradotta bensì anche nella lingua in cui si è espresso l'interrogato. Questo modo di procedere dovrebbe tuttavia essere possibile soltanto per quanto concerne le lingue più correnti quali il tedesco, il francese, l'inglese o lo spagnolo (v. Messaggio pag. 1134; Näpfli in Niggli/Heer/Wipräch-tiger, Basler Kommmentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, pag. 494 n. 5). Secondo la dottrina, la verbalizzazione integrale delle dichiarazioni rilasciate dall'interrogato nella propria lingua deve rimanere estremamente rara; essa è subordinata ad una necessità essenziale per l'apprezzamento dei fatti della causa da parte di chi dirige il procedimento e costituisce un'eccezione alla regola generale della verbalizzazione nella lingua del procedimento (Bomio in Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, pag. 283 n. 2; Brüsch-weiler in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, pag. 355 n. 4; Schmid, Schweizerisches Straprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, pag. 136 n. 4; Näpfli, op. cit., eod. loc.).

Giova inoltre precisare che non spetta alla presente autorità controllare se occorreva o meno predisporre la verbalizzazione di deposizioni nella lingua originale dell'interrogato ai sensi dell'art. 78 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP, in quanto la risposta a tale quesito deve essere lasciata all'apprezzamento di chi dirige concretamente il procedimento (e dunque in questo caso, al procuratore federale interrogante). Nella fattispecie, emerge dalle varie trascrizioni che alcune espressioni sono state riportate in lingua tedesca o inglese, ma non passaggi interi. La Corte deve pertanto presumere che non vi erano, secondo l’apprezzamento del procuratore federale in questione, deposizioni essenziali per le quali la dichiarazione originale riveste un'importanza fondamentale ai sensi dell’art. 78 cpv. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP. A tale proposito, è d'uopo rilevare che neanche i reclamanti hanno chiesto la trascrizione di passaggi concreti, ma si sono limitati ad emettere critiche generiche in merito alle modalità di verbalizza-zione degli interrogatori. Infine, essendo stata garantita agli imputati di lingua straniera la presenza di un interprete (v. infra consid. 2.4) ed essendo stati tutti gli interrogatori registrati mediante dispositivi tecnici, i diritti degli insorgenti sono stati pienamente salvaguardati (Bomio, op. cit., oed. loc.).

2.3 A norma dell'art. 68 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 68 Traduzioni - 1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
1    Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
2    Anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.
3    Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all'occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.
4    Per la traduzione dell'interrogatorio della vittima di un reato contro l'integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.
5    Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182-191).
CPP, se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo e non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo ad un traduttore o ad un interprete. Tale disposizione, che si applica in tutte le fasi del procedimento, riprende un elemento essenziale del diritto di essere sentito previsto dagli art. 6 n
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 68 Traduzioni - 1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
1    Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
2    Anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.
3    Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all'occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.
4    Per la traduzione dell'interrogatorio della vittima di un reato contro l'integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.
5    Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182-191).
. 3 lett. e CEDU e 14 n. 3 lett. f Patto ONU II (Verniory, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, tesi, Berna 2005, pag. 441; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea, pag. 362 n. 563; Hauser/ Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ed., Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, § 44 n. 8a). In virtù dell'art. 68 cpv. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 68 Traduzioni - 1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
1    Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
2    Anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.
3    Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all'occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.
4    Per la traduzione dell'interrogatorio della vittima di un reato contro l'integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.
5    Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182-191).
CPP, all'interprete e alla sua traduzione si applicano le disposizioni concernenti i periti (art. 73
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 73 - 1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
1    Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione:
a  la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato;
b  gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c  le pretese di risarcimento;
d  l'importo della cauzione preventiva prestata.
2    Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3    I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
, 105
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 105 - 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione (art. 66a-66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.150
1    Le disposizioni sulla condizionale (art. 42 e 43), sull'espulsione (art. 66a-66d) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 102) non sono applicabili alle contravvenzioni.150
2    Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3    Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64), l'interdizione di esercitare un'attività (art. 67), il divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67b) nonché la pubblicazione della sentenza (art. 68) sono ammessi soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.151
, 182
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 182 - 1 Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
1    Chiunque, come offerente, intermediario o destinatario, fa commercio di un essere umano a scopo di sfruttamento sessuale, di sfruttamento del suo lavoro o di prelievo di un suo organo, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria. Il reclutamento di un essere umano per i medesimi scopi è parificato alla tratta.
2    Se la vittima è minorenne o se l'autore fa mestiere della tratta di esseri umani, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
3    ...256
4    È punibile anche chi commette il reato all'estero. Gli articoli 5 e 6 sono applicabili.
-191
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 191 - Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
CP). In particolare, i traduttori e i periti sottostanno all'obbligo del segreto (art. 73 e
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 191 - Chiunque profitta del fatto che una persona è incapace di discernimento o inetta a resistere per farle compiere o subire la congiunzione carnale, un atto analogo o un altro atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
184 cpv. 2 lett. e CPP), hanno in linea di principio lo statuto di partecipanti al procedimento (art. 105
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
CPP), devono rispettare le norme sulla ricusazione di cui all'art. 56
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 56 Motivi di ricusazione - Chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se:
a  ha un interesse personale nella causa;
b  ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un'autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone;
c  è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
d  è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;
e  è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;
f  per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.
CPP (art. 183 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 183 Requisiti del perito - 1 Può essere nominata perito la persona fisica che nell'ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.
1    Può essere nominata perito la persona fisica che nell'ambito specifico dispone delle necessarie conoscenze e capacità speciali.
2    In determinati campi la Confederazione e i Cantoni possono prevedere periti permanenti o ufficiali.
3    Ai periti si applicano i motivi di ricusazione di cui all'articolo 56.
CPP) e sono puniti penalmente in caso di falsa traduzione (art. 184 cpv. 2 lett. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 184 Nomina e mandato - 1 Il perito è nominato da chi dirige il procedimento.
1    Il perito è nominato da chi dirige il procedimento.
2    Chi dirige il procedimento assegna al perito un mandato scritto; il mandato contiene:
a  la designazione del perito;
b  eventualmente, l'annotazione secondo cui il perito può, sotto la sua responsabilità, impiegare altre persone per l'elaborazione della perizia;
c  quesiti formulati in modo preciso;
d  il termine per presentare la perizia;
e  l'avvertimento che il perito e i suoi eventuali ausiliari sottostanno all'obbligo del segreto;
f  l'avvertimento circa le conseguenze penali di una falsa perizia secondo l'articolo 307 CP104.
3    Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l'opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte. Può prescinderne nel caso di esami di laboratorio, segnatamente ove trattasi di determinare l'alcolemia o il grado di purezza di sostanze, di accertare la presenza di stupefacenti nel sangue o di allestire un profilo del DNA.
4    Insieme al mandato, chi dirige il procedimento fornisce al perito gli atti e gli oggetti necessari alla perizia.
5    Se opportuno nell'interesse della causa, chi dirige il procedimento può in ogni tempo revocare un mandato peritale e nominare nuovi periti.
6    Prima di assegnare un mandato, chi dirige il procedimento può chiedere un preventivo di spesa.
7    Se l'accusatore privato chiede una perizia, chi dirige il procedimento può subordinare l'assegnazione del mandato al versamento di un anticipo delle spese da parte del richiedente.
CPP).

2.4 Nella fattispecie, essendo buona parte degli interrogati di lingua tedesca, il MPC ha dovuto far capo ad un interprete, nella persona del signor I., il quale è stato debitamente ammonito circa le conseguenze penali di una falsa traduzione secondo l'art. 307
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 307 - 1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2    ...432
3    Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria.433
CP (BB.2011.20, act. 6.1; BB.2011.21, act. 7.1; BB.2011.22, act. 6.1). Considerato che i reclamanti mettevano in dubbio il corretto espletamento dei suoi compiti, il presente tribunale, basandosi sugli art. 68 cpv. 5 e
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 68 Traduzioni - 1 Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
1    Se un partecipante al procedimento non comprende la lingua in cui si svolge il medesimo o non è in grado di esprimersi sufficientemente bene nella stessa, chi dirige il procedimento fa capo a un traduttore o interprete. Nei casi semplici o urgenti può rinunciare al traduttore o all'interprete se egli stesso e l'estensore del verbale padroneggiano sufficientemente la lingua del diretto interessato e questi vi acconsente.
2    Anche se assistito da un difensore, l'imputato è informato in una lingua a lui comprensibile, oralmente o per scritto, almeno del contenuto essenziale degli atti procedurali più importanti. Non può essere pretesa una traduzione integrale di tutti gli atti procedurali e degli atti di causa.
3    Gli atti che non sono memorie o istanze delle parti sono all'occorrenza tradotti per scritto o tradotti oralmente per il verbale.
4    Per la traduzione dell'interrogatorio della vittima di un reato contro l'integrità sessuale si fa capo a una persona dello stesso sesso se la vittima lo domanda e se ciò è possibile senza ritardare indebitamente il procedimento.
5    Ai traduttori e agli interpreti si applicano per analogia le disposizioni concernenti i periti (art. 73, 105, 182-191).
105 CPP, ha invitato il citato interprete a prendere posizione sulle allegazioni contenute nei tre gravami. Con scritto del 1° aprile 2011, quest'ultimo ha però rinunciato a presentare osservazioni al riguardo (BB.2011.20, act. 9).

In merito ai rimproveri mossi dai reclamanti nei confronti dell'interprete, è d'uopo rilevare che, in sede d'interrogatorio, i loro difensori hanno avuto la possibilità di verificare la conformità della traduzione con le dichiarazioni rilasciate dagli imputati e non hanno formulato nessuna critica in merito all'operato dello stesso (BB.2011.20, act. 6.3; BB.2011.21, act. 12.2; BB.2011.22, act. 12.2). In effetti, le fonoregistrazioni degli interrogatori sono state ascoltate dalla presente autorità e giova constatare che gli stessi si sono svolti in maniera fluida senza che il professionista sia stato in alcun modo messo in difficoltà. Gli unici interventi della difesa circa l'operato di quest'ultimo in sede d'interrogatorio sono stati quelli dell'avv. Godenzi, il quale ha corretto la traduzione delle parole "Barverkehr" e "Veranschaulichung" (v. BB.2011 21, act. 12.2, fonoregistrazione dell'interrogatorio di C., timing 00.10.21, rispettivamente 01:13:30) e quello dell'avv. Macconi, il quale ha brevemente ripreso l'interprete sulla parola "Auflösung" anziché "Schliessung" (v. BB.2011.22, act. 12.2, fonoregistrazione dell'interrogatorio di B., timing 00:27:44). Per il resto, nessun errore di traduzione è stato segnalato dai difensori degli imputati durante gli interrogatori ed in seguito sono state trasmesse delle prese di posizione che puntano essenzialmente sulla necessità di ottenere una trascrizione completa delle fonoregistrazioni, tuttavia senza far riferimento ad errori di traduzione precisi, ad eccezione dello scritto dell'avv. Macconi del 4 aprile 2011 (act. 11). In effetti, nella tabella allegata alla missiva in questione, esso evidenzia alcune irregolarità di traduzione (v. act. 11.1). Trattasi tuttavia di piccolezze e dettagli linguistici e/o sintattici del tutto ininfluenti ai fini del giudizio. Occorre infine far notare che eventuali carenze del professionista dovevano essere segnalate già durante l'audizione, visto che in caso contrario, si poteva ammettere una rinuncia al predetto diritto. Al proposito, si rammenta che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, ad ogni avvocato che esercita in Svizzera è richiesta la conoscenza, almeno passiva, delle tre lingue nazionali della Confederazione, fra le quali, appunto, il tedesco (sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004, consid. 1). La censura, oltre ad essere priva di fondamento, è pertanto tardiva.

2.5 Discende da quanto precede che non vi era l'obbligo da parte del MPC di procedere alla trascrizione delle dichiarazioni rilasciate dagli imputati in lingua tedesca. Sotto questo profilo, i verbali allestiti dall'autorità federale devono essere considerati validi ai fini probatori.

3

3.1 I reclamanti espongono che, in considerazione dell'importanza delle deposizioni in questione (interrogatori finali degli imputati ex art. 317
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 317 Interrogatorio finale - Se la procedura preliminare è assai estesa e complessa, prima della chiusura dell'istruzione il pubblico ministero sottopone l'imputato a un interrogatorio finale, invitandolo a pronunciarsi in merito alle risultanze.
CPP) e della complessità del caso, la soluzione della fonoregistrazione degli interrogatori e della sua successiva trascrizione appare adeguata. Tuttavia essi esigono una trascrizione integrale e testuale delle dichiarazioni rilasciate dagli imputati comprese quelle rese in lingua tedesca.

3.2 A norma dell'art. 78 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP, le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente. Nel suo Messaggio, il Consiglio federale spiega che la normativa proposta agli art. 74
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 74 Informazione del pubblico - 1 Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:
1    Il pubblico ministero e il giudice e, con il loro consenso, la polizia possono informare il pubblico su procedimenti pendenti se è necessario:
a  affinché la popolazione collabori a far luce su reati o alla ricerca di indiziati;
b  per mettere in guardia o tranquillizzare la popolazione;
c  per rettificare notizie o voci inesatte;
d  data la particolare importanza del caso.
2    La polizia, senza far nomi, può inoltre informare il pubblico di propria iniziativa su incidenti e reati.
3    Il pubblico è informato rispettando il principio della presunzione di innocenza e i diritti della personalità degli interessati.
4    Qualora sia coinvolta una vittima, le autorità e i privati possono, al di fuori di una procedura giudiziaria pubblica, divulgarne l'identità o informazioni che ne consentano l'identificazione soltanto se:
a  la collaborazione della popolazione è necessaria per far luce su crimini o per la ricerca di indiziati; oppure
b  la vittima o, se deceduta, i suoi congiunti vi acconsentono.
-77
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 77 Verbali del procedimento - I verbali del procedimento riportano tutti gli atti procedurali essenziali informando segnatamente su:
a  la natura, il luogo, la data e l'ora;
b  il nome dei membri delle autorità che vi hanno partecipato, nonché il nome delle parti, dei loro patrocinatori e delle altre persone presenti;
c  le istanze e conclusioni delle parti;
d  il fatto che gli interrogati sono stati ragguagliati sui loro diritti e obblighi;
e  le deposizioni degli interrogati;
f  lo svolgimento del procedimento, le disposizioni prese dall'autorità penale e l'osservanza dei requisiti formali dei singoli atti procedurali;
g  gli atti di causa e altri elementi di prova prodotti dai partecipanti al procedimento o acquisiti in altro modo durante lo stesso;
h  le decisioni e la loro motivazione, in quanto un esemplare delle stesse non sia allegato agli atti.
CPP poggia sulla convinzione che un'efficace unificazione del diritto processuale penale implica anche l'adozione di norme uniformi in materia di verbalizzazione, in quanto le normative cantonali vigenti si differenziavano notevolmente le une dalle altre. Per quanto concerne l'art. 78 cpv. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP, esso precisa che le domande e le risposte non sono in linea di principio verbalizzate testualmente bensì in forma riassuntiva, omettendo talvolta le domande o sintetizzando più risposte. Questo modo di procedere è giustificato dalla necessità di garantire che i verbali siano chiari e intelligibili. La normativa proposta si limita ad imporre alle autorità penali di verbalizzare testualmente le domande e le risposte determinanti, una definizione più precisa di quest'obbligo spettando alla prassi (v. Messaggio pag. 1134). Riguardo a questa problematica, la dottrina sottolinea che per determinare quali sono le domande e le risposte determinanti che occorre verbalizzare testualmente, bisogna riferirsi alla prassi seguita sino al 31 dicembre 2010 (Näpfli, Basler Kommentar, op., cit., pag. 498 e referenze citate). In merito a tale prassi, giurisprudenza e dottrina si esprimono a favore di una forma riassuntiva e succinta del verbale, documento che deve contenere le dichiarazioni delle parti, dei testimoni o dei periti che sono importanti per l'esito del litigio, ossia il cosiddetto "Sinnprotokoll", i passaggi trascritti testualmente - "Wortprotokoll" - essendo l'eccezione (DTF 130 II 473 consid. 5; 126 I 15; sentenze del Tribunale federale 1P.399/2005 del 8 maggio 2006, consid. 3.1, 1P.605/2002 del 2 aprile 2003, consid. 2.5; Näpfli, Basler Kommentar, op. cit., pag. 498 n. 16; Näpfli, Das Protokoll im Strafprozess unter besonderer Berücksichtigung des Entwurfs zur Schweizerischen Strafprozessordnung und der Zürcher Strafprozessordnung, tesi, Zurigo 2007 pag. 52 e segg. n. 1.3.2-1.3.5 e referenze citate; Schmid, op. cit., pag. 136 n. 5).

3.3 Nella fattispecie, è stato steso un verbale succinto delle operazioni principali degli interrogatori, il quale è stato letto agli interrogati che lo hanno vistato e firmato (BB.2011.20, act. 6.1; BB.2011.21, act. 7.1; BB.2011.22, act. 6.1). Per quanto concerne le domande poste dal sostituto procuratore federale e le risposte fornite dagli imputati, sono state inviate ai reclamanti le trascrizioni delle dichiarazioni rilasciate in lingua italiana in occasione degli interrogatori nonché della traduzione da parte dell'interprete di quelle rese in tedesco. Sono pure state trasmesse le fonoregistazioni degli interrogatori in questione su supporto digitale (BB.2011.20, act. 6.2 e 6.3; BB.2011.21, act. 12; BB.2011.22, act. 12).

Tale modo di procedere appare del tutto conforme alle disposizioni legislative summenzionate nonché alla giurisprudenza e alla dottrina sopra citate (v. consid. 2.2 e 3.2), di modo che nulla può essere rimproverato alle autorità inquirenti a questo soggetto.

4

4.1 Gli insorgenti sostengono infine che la verbalizzazione mediante fonoregistrazione da parte del MPC rendeva necessaria una trascrizione integrale e testuale delle deposizioni in quanto negava la possibilità a chi aveva deposto di verificare seduta stante che le sue dichiarazioni erano state riportate correttamente a verbale.

4.2 Giusta l'art. 78 cpv. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP, il verbale d'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo. L'art. 78 cpv. 7
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 78 - 1 Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
1    Le deposizioni delle parti, dei testimoni, delle persone informate sui fatti e dei periti sono messe a verbale seduta stante.
2    Il verbale è steso nella lingua in cui si svolge il procedimento; tuttavia le deposizioni essenziali sono per quanto possibile verbalizzate nella lingua in cui si è espresso l'interrogato.
3    Le domande e risposte determinanti sono verbalizzate testualmente.
4    Chi dirige il procedimento può consentire all'interrogato di dettare personalmente la sua deposizione.
5    Il verbale dell'interrogatorio è immediatamente letto o dato da leggere all'interrogato. Presa conoscenza del verbale, questi lo firma e ne vista ogni pagina. Se rifiuta di leggere integralmente il verbale o di firmarlo, il rifiuto e i motivi invocati sono annotati nel verbale medesimo.
5bis    ...30
6    Se l'interrogatorio si svolge per videoconferenza, la dichiarazione orale dell'interrogato di aver preso conoscenza del verbale sostituisce la firma e il visto. Tale dichiarazione è annotata nel verbale medesimo.
7    I verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente sono trascritti senza indugio in bella copia. Gli appunti sono conservati sino alla chiusura del procedimento.31
CPP prevede che i verbali manoscritti non ben leggibili e le deposizioni registrate stenograficamente o mediante dispositivi tecnici sono trascritti senza indugio in bella copia; gli appunti e le altre registrazioni sono conservati sino alla chiusura del procedimento. Secondo il Messaggio del Consiglio federale, le registrazioni non possono sostituirsi alla verbalizza-zione scritta, bensì soltanto completarla. Tuttavia, occorre rilevare che nella già menzionata sentenza 130 II 473, il Tribunale federale aveva precisato che la verbalizzazione delle deposizioni registrate mediante dispositivi tecnici doveva comunque seguire le regole generali sopra menzionate, ossia la trascrizione nella lingua del procedimento, in forma riassuntiva, da un lato delle domande poste e dall'altro delle dichiarazioni fornite in risposta, previa traduzione a cura dell'interprete. L'Alta Corte aveva d'altronde ritenuto sufficiente la possibilità data all'interrogato di ascoltare le fonoregistrazioni originali e di potersi esprimere liberamente in merito (ATF 130 II 473 consid. 4).

4.3 Nella fattispecie, la trascrizione delle fonoregistrazioni così come disposta dal MPC equivale ad una verbalizzazione letterale, nella lingua del procedimento, benché in parte mediata dall'interprete, di tutte le domande e di tutte le risposte rilasciate durante gli interrogatori. Tale modo di procedere va oltre le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in materia di verbalizzazione (v. supra consid. 2.2 e 3.2). Per i motivi suesposti, non si ravvisa la necessità di esigere dell'autorità federale che consegni ai reclamanti anche una trascrizione testuale delle dichiarazioni rilasciate in lingua tedesca. Quest’ultima censura, alla pari delle precedenti, non merita pertanto accoglimento.

5. Visto quanto precede, i reclami devono essere respinti. Conformemente all'art. 428 cpv. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
CPP, le spese processuali sono a carico della parte soccombente; in concreto, vengono poste a carico dei reclamanti tasse di giustizia di Fr. 1'500.-- cadauna, calcolate giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162).

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. I reclami sono respinti.

2. Tasse di giustizia di Fr. 1'500.-- cadauna sono poste a carico dei reclamanti. Esse sono coperte dagli anticipi delle spese già versati.

Bellinzona, 7 giugno 2011

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Luca Marcellini

- Avv. Roberto Macconi

- Avv. Gino Godenzi

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.