Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2013.167 + 168 + 170

Decisione del 5 febbraio 2014 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud , Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

1. A., rappresentato dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

2. B., rappresentata dagli avv.ti Paolo Bernasconi e Andrea Daldini,

3. C. INC., rappresentata dall'avv. Andrea Daldini,

Reclamanti

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Controparte

Oggetto

Sequestro (art. 263 segg. CPP); riunione di procedimenti (art. 30 CPP)

Fatti:

A. Dal 7 ottobre 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: MPC) conduce un'indagine nei confronti di D., E., F., G., H., A., I., J., K. e L. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP, organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP, amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP, falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, falsità in certificati ai sensi dell'art. 252 CP, appropriazione indebita ai sensi dell'art. 138 CP, cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 CP e favori concessi ad un creditore ai sensi dell'art. 167 CP. Con specifico riferimento a A., egli risulta indagato dal 14 aprile 2011 per titolo di riciclaggio di denaro grave ai sensi dell'art. 305bis n. 2 CP e dal 15 aprile 2013 per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP.

B. Il 3 febbraio 2011 il MPC ha ordinato a banca M., Lugano, la produzione ed il sequestro della documentazione riferita al conto n. 1 intestato a C. Inc., Isole Marshall – di cui A. è avente diritto economico – e delle relazioni riconducibili agli aventi diritto economico e aventi procura sulla predetta relazione. Il 10 febbraio successivo il MPC ha disposto il blocco del conto summenzionato (v. incarto BB.2013.170, act. 1.5); in seguito, il MPC ha pure ordinato la perquisizione della cassetta di sicurezza n. 2 annessa alla relazione C. Inc. ed ha sequestrato i documenti in essa contenuti.

C. L'11 febbraio 2011, il MPC ha altresì disposto il blocco presso la banca M., Lugano, della relazione bancaria n. 3 intestata a A. – di cui è avente diritto economico – e del conto n. 4 , intestato a sua moglie B. A mente del MPC, vi era infatti il sospetto che sui predetti conti fossero transitati valori patrimoniali riconducibili all'attività di un'organizzazione criminale e/o nella disponibilità di tale organizzazione o comunque oggetto di riciclaggio di denaro (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1.7).

D. L'8 ottobre 2013, rispettivamente il 23 ottobre 2013, i reclamanti hanno presentato due istanze volte ad ottenere il dissequestro dei conti bloccati con le decisioni del 3, 10 e 11 febbraio 2011, ritenendo decaduti i motivi che avevano portato al loro sequestro.

E. Con decisioni del 22, rispettivamente il 31 ottobre 2013, il MPC ha respinto le richieste di dissequestro, precisando che secondo l'ipotesi investigativa rafforzatasi nel tempo, A. avrebbe, in sostanza, concorso con altri imputati a riciclare in Svizzera il frutto di attività criminale – perpetrata in Italia – attuata mediante l'utilizzo di alcune società fra cui N. LLC, Z. (Estati Uniti d'America) (società di F.), O. LLC, Y. (Gran Bretagna) (società di D. e K.), nonché C. Inc. e P. LTD, X. (Irlandia), queste ultime entrambe riconducibili a A. Egli sarebbe pure implicato nella bancarotta fraudolenta ai danni delle società Q. Spa, W. (Italia), e R. Spa, W. (Italia). Il coinvolgimento del reclamante A. sarebbe emerso grazie alle sue dichiarazioni e verrebbe dimostrato da documenti commerciali e di posta elettronica, attestanti l'intreccio delle sue attività ed il suo asservimento ai fini criminali di D., K. e I. Infine, l'origine criminale dei beni depositati sulle relazioni 3 e 4 sarebbe provata dall'ammissione di A. secondo cui la funzione dei predetti conti sarebbe stata quella di accantonamento dei proventi di C. Inc., relazione quest'ultima alimentata anch'essa con proventi di origine criminale, e meglio da bonifici provenienti dal conto di S. Srl, V. (Ungaria) ed addebitata per la maggior parte da prelievi a contanti e da bonifici in favore di N. LCC e O. LCC. La relazione di S. Srl sarebbe a sua volta stata accreditata da società "cartiere" di proprietà dei coimputati e facenti parte del meccanismo di falsa fatturazione (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1.3 e 1.4; incarto BB.2013.170, act. 1.2 e 1.3).

F. Con reclamo del 4 novembre 2013 A. e B. sono insorti contro la decisione del MPC del 22 ottobre 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento con conseguente revoca dei sequestri disposti sul conto n. 3 e sul conto n. 4 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1). Gli insorgenti si dolgono in particolare dell'assenza dei presupposti del sequestro, come pure di una violazione del principio di proporzionalità.

G. Con reclamo del 7 novembre 2013 anche C. Inc., con le medesime motivazioni, è insorta contro la decisione del 31 ottobre 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento con conseguente revoca del sequestro disposto sul conto n. 1 (v. incarto BB.2013.170, act. 1).

H. Nelle sue osservazioni del 21 novembre 2013, il MPC ha postulato la reiezione di entrambi i gravami, giudicandoli inammissibili ed infondati (v. incarto BB.2013.167-168, act. 4; incarto BB.2013.170, act. 3).

I. Con repliche del 13 dicembre 2013 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 8; incarto BB.2013.70, act. 7), i reclamanti hanno ribadito l'assenza di giustificazione e di proporzionalità dei sequestri.

J. Gli allegati di replica sono stati trasmessi per conoscenza al MPC.

K. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché Patrick Guidon, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, le decisioni impugnate, datate 22 e 31 ottobre 2013, sono state notificata al patrocinatore dei reclamanti il 13 ottobre, rispettivamente il 4 novembre 2013 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 1.3; (v. incarto BB.2013.170, act. 1.2). I reclami, interposti lunedì 4 novembre 2013, rispettivamente giovedì 7 novembre 2013, sono pertanto tempestivi.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

1.4 Trattandosi di una misura di sequestro di un conto bancario, di principio solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Il semplice avente diritto economico di un conto non possiede invece la legittimazione ad interporre reclamo, essendo toccato dalla misura di sequestro solo in maniera indiretta; allo stesso modo il terzo, che ha solo diritti personali sull’oggetto sequestrato, non ha un interesse giuridicamente protetto a contestare la decisione di sequestro (v. sentenza del Tribunale federale 6S.365/2005 dell’8 febbraio 2006, consid. 4.2.1). Lo statuto di indagato dell’avente diritto economico non muta questa constatazione, in quanto la condizione dell’esistenza di un interesse giuridicamente protetto di cui all’art. 382 cpv. 1 CPP si applica indistintamente a tutte le parti alla procedura (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.1 del 12 gennaio 2012, confermata dal Tribunale federale con sentenza 1B_94/2012 del 2 aprile 2012, consid. 2.2).

È pertanto data la legittimazione di A. in merito al conto sequestrato 3, di cui è titolare, di B., in merito al conto sequestrato 4, a lei riconducibile, e di C. Inc., per la relazione n. 1 ad essa intestata.

1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

2. Nel caso concreto, i reclami interposti da A. e B. (incarto BB.2013.167-168), da un lato, e da C. Inc. (incarto BB.2013.170), dall'altro, sebbene presentati contro due decisioni distinte, riguardano entrambi il sequestro ordinato su relazioni bancarie nell'ambito del procedimento penale che vede coinvolto A. in qualità di imputato. Le censure sviluppate negli allegati di reclamo – presentati dal medesimo patrocinatore – sono sostanzialmente identiche e gli oggetti delle due impugnative sono connessi, ciò che giustifica, nell'ottica dell'economia procedurale e come richiesto dalle parti (v. incarto BB.2013.170, act. 1 pag. 5), di riunire i due procedimenti e di evaderli con un'unica decisione (art. 30 CPP).

3.

3.1 I reclamanti contestano il fondamento della misura del sequestro, non sussistendo, a loro giudizio, alcun indizio concreto riguardo all'origine criminale del denaro confluito sulle relazioni 3, 4 o sul conto intestato a C. Inc. Né esisterebbero seri indizi relativi ad un coinvolgimento di A. nelle attività criminali contestategli. Più precisamente, i reclamanti negano che a A. possa essere rimproverato il reato di falsità in documenti in merito a quattro fatture relative al traffico telefonico dell'importo di circa EUR 153'770.-- emesse da P. LTD nei confronti della società T. SA, U. (Svizzera) di H. In effetti, come risulterebbe da un estratto dei dati relativi al traffico telefonico – confermato pure dai dati contenuti in un DVD – intercorso tra il 18 novembre 2010 ed il 25 gennaio 2011 tra P. LTD e T. SA, A. avrebbe sempre operato in modo reale nel settore della compravendita di traffico telefonico. Mancherebbe quindi l'oggetto del riciclaggio, reato non ascrivibile a A. anche perché egli non avrebbe avuto alcuna conoscenza delle operazioni illecite messe in atto dagli altri imputati. Agli atti difetterebbe poi la prova di un eventuale concorso di A. nell'attività di riciclaggio, come pure del coinvolgimento delle società di A. nelle attività criminali oggetto della presente procedura. Non vi sarebbe neppure alcuna prova dell'origine criminale degli averi depositati sulle relazioni 3, 4 o sul conto di C. Inc. Infine, gli insorgenti rilevano una violazione del principio di proporzionalità, essendo il sequestro stato disposto da quasi tre anni e sull'integralità degli averi depositati sui conti summenzionati, senza che l'ampiezza di tale misura sia stata sostanziata o dettagliata.

3.2 Il sequestro, così come il blocco del registro fondiario per i fondi, costituiscono misure processuali provvisionali volte ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta e/o la restituzione ai danneggiati, nonché a garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità (v. art. 263 cpv. 1 lett. a -c CPP); parimenti si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca a norma degli art. 69 e segg. CP (v. art. 263 cpv. 1 lett. d CPP; sentenza del Tribunale federale 1S.2/2004 del 6 agosto 2004, consid. 2.2 e rinvii); fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; sentenza del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2; SJ 1994 pag. 97, 102).

Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (A. Donatsch/ T. Hansjakob/V. Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 263 CPP; R. Hauser/ E. Schweri/K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, pag. 341 n. 3; G. Piquerez/A. Macaluso, Traité de procédure pénale suisse, 3a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 1361 e segg.).

Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. L’indizio di reato deve però concretizzarsi e rafforzarsi nel corso del procedimento in modo che “la prospettiva di una condanna deve sembrare vieppiù fortemente verosimile” (cfr. sentenze del Tribunale federale 1B_157/2007 del 25 ottobre 2007, consid. 2.2 e 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3; Sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.16 del 24 luglio 2006, consid. 2.1 e rinvii; A. Donatsch/T. Hans­jakob/V. Lieber, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP); le esigenze poste all’intensificazione dell’indizio di reato man mano che aumenta la durata del provvedimento coercitivo non devono tuttavia essere eccessive (TPF 2006 269 consid. 2.2). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e 7d).

3.3

3.3.1 I sequestri oggetto del presente procedimento sono in principio legittimi, in presenza di sufficienti indizi in merito alla commissione di un reato e di un legame tra il medesimo e gli averi sequestrati. A questo stadio della procedura, la questione dell'esistenza di tali indizi va esaminata unicamente sotto la luce della verosimiglianza. Il sequestro deve per contro essere revocato se tali indizi venissero a cadere (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2013.15 del 28 maggio 2013, consid. 2.3; BB.2013.5/BB.2013.24 dell'11 giugno 2013, consid. 4.3.1).

3.3.2 In casu, dall'indagine condotta dal MPC è emerso che D., I. e K. hanno costituito ed utilizzato in Italia varie società attive nella compravendita di traffico telefonico, al fine di ottenere illecitamente crediti e finanziamenti da parte di istituti bancari in Italia e creare un'apparenza di solidità economica a fronte di un indebitamento reale che ha poi portato al fallimento delle società Q. Spa e R. Spa. In sostanza, venivano costituite ed amministrate società alle quali far emettere e ricevere reciprocamente fatture per prestazioni inesistenti; tali società, alcune non operative ("società cartiere") ed altre operative solo in parte, facevano apparire rilevanti volumi di affari che creavano la credibilità commerciale di Q. Spa e R. Spa e giustificavano flussi finanziari senza fondamento nella compravendita di traffico telefonico. Sulla base di tale volume di fatturazione, le banche concedevano sconti e finanziamenti, i quali permettevano di generare liquidità poi drenata verso l'estero. Nel dicembre 2012 D., F., H., K. e I. sono stati condannati in via definitiva dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano per bancarotta fraudolenta di Q. Spa e R. Spa commessa con distrazioni e falsificazioni contabili tra il 2007 ed il 2010 (v. incarto BB.2013.167-168, all. 2 ad act. 2).

Dagli atti del procedimento, si evince pure che P. LTD, tra il 24 novembre 2010 ed il 15 dicembre 2010, ha emesso quattro fatture per un importo di circa EUR 153'770.-- nei confronti di T. SA (società che ha contribuito, secondo le sentenze italiane [v. incarto BB.2013.167-168, all. 2 ad act. 2], alle distrazioni ai danni di Q. Spa) per compravendita di traffico telefonico nel periodo 15 novembre - 12 dicembre 2010. Oltre a tali fatture ne risultano altre, per importi ben più elevati, emesse da C. Inc. per compravendita di traffico telefonico con altre società dei coimputati, in realtà non operative e con le quali non vi era alcuna prestazione reale di traffico telefonico.

A tale proposito, lo stesso A. ha ammesso di avere accettato di ricevere, tramite C. Inc., sette fatture di compravendita di traffico telefonico inesistente, emesse da T. SA per circa EUR 470'000.-- (v. incarto BB.2013.167-168, all. 23 ad act. 2); il reclamante ha pure confermato di avere allestito, per conto di C. Inc. e verosimilmente su richiesta di D., un'ulteriore fattura di EUR 3'180'007.15, nei confronti di N. LLC e senza che fosse – a sua memoria – stato comprato o venduto traffico telefonico, per sistemarne la contabilità (v. incarto BB.2013.167-168, all. 24 ad act. 2). Infine, il reclamante ha anche illustrato che tra i partner commerciali di C. Inc., oltre a N. LLC, vi erano anche AA. Ltd, BB. e O. LLC (v. incarto BB.2013.167-168, all. 25 ad act. 2), società risultate non operative e riconducibili a F., D. e K.

Gli elementi a disposizione dell'autorità inquirente in merito alla commissione di eventuali reati da parte di A. appaiono pertanto, allo stadio attuale dell'inchiesta, sufficienti dal profilo della verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza.

3.3.3 Per quanto attiene alla verosimiglianza dell'esistenza di un legame tra l'infrazione contestata a A. e gli averi sequestrati, agli atti figurano sufficienti indizi secondo cui le relazioni 2 e 3 siano state alimentate, anche se non esclusivamente, da entrate provenienti da C. Inc. (v. anche incarto BB.2013.167-168, act. 8 pag. 4; incarto BB.2013.170, act. 7 pag. 4), conto quest'ultimo che a sua volta – stando alle ipotesi investigative – sarebbe stato accreditato unicamente da bonifici in provenienza dal conto di S. Srl, ed addebitato per la maggior parte da prelevamenti a contanti e da bonifici in favore di società riconducibili ai coimputati F., D. e K. (N. LLC e O. LLC). Secondo le risultanze raccolte dal MPC, S. Srl sarebbe a sua volta stata accreditata da società riconducibili a F. ed a D. e K. (AA. Ltd. BB., CC. Ltd, YY. [Gran Bretagna]). Le summenzionate società controparti di S. Srl e di C. Inc., farebbero parte – stando all'ordinanza di applicazione di misura cautelare ed alle sentenze italiane (v. incarto BB.2013.167-168, all. 1 e 2 ad act. 2) – del meccanismo di falsa fatturazione finalizzato alle distrazioni in danno di Q. Spa e R. Spa.

Anche sotto questo profilo dunque, esistono sufficienti indizi per mantenere i sequestri sulle relazioni litigiose, il cui saldo complessivo al 31 dicembre 2012 ammonta, stando alle informazioni fornite dal MPC, a EUR 256'073.18 (v. incarto BB.2013.167-168, act. 4 pag. 16; incarto BB.2013.170, act. 3 pag. 16).

3.3.4 In merito al DVD prodotto dai reclamanti, dagli atti risulta che esso indicherebbe dei riferimenti a traffico telefonico intercorso nel periodo tra il 18 novembre 2010 ed 25 gennaio 2011: tuttavia, non è chiaro per quale motivo le chiamate fatturate sarebbero invece solo quelle intervenute tra il 15 novembre e il 12 dicembre 2010 (v. incarto BB.2013.167-168, all. 9 ad act.4). Né è stato spiegato come abbiano potuto intervenire chiamate prima del 25 novembre 2010, ossia prima che il server giungesse presso la P. LTD (v. incarto BB.2013.167-168, all. 10 ad act. 4). E neppure è possibile oggi risalire in modo inequivocabile, come confermato anche dalle parti, all'identità degli interlocutori. Infine, dall'incarto non risulta la fonte di detto supporto.

Sussistendo queste lacune, il DVD presentato dai reclamanti non può essere ritenuto sufficiente ad inficiare i sospetti relativi alla commissione di reati ed all'origine criminale degli averi transitati sulla relazione di C. Inc. – dell'ordine di svariati milioni di euro, stando al MPC –, in parte poi confluiti sui conti 3 e 4.

3.3.5 Di nessun ulteriore sostegno alla tesi dei reclamanti è il comportamento tenuto da A. dopo avere avuto conoscenza del fermo di D., intervenuto l'8 ottobre 2010. Dalla documentazione risulta infatti che, tra tale data ed il sequestro del febbraio 2011, sui conti oggetto del presente procedimento sono state effettuate svariate operazioni in entrata ed in uscita, per importi di diverse centinaia di migliaia di Euro (v. incarto BB.2013.167-168, act. 4 pag. 11, act. 8 pag. 6; incarto BB.2013.170, act. 3 pag. 11, act. 7 pag. 6).

3.4 Alla luce di quanto precede, non è possibile escludere a priori, allo stadio attuale dell'inchiesta e sulla base della documentazione agli atti, che il reclamante A. possa essere coinvolto nell'attività di riciclaggio e che il medesimo abbia commesso il reato di falsità in documenti, come pure non si può negare, di conseguenza, il sospetto che sui conti dei reclamanti siano confluiti fondi di origine criminale almeno nella misura pari agli averi bloccati.

4. Giusta l'art. 70 cpv. 2 CP, la confisca, e dunque il sequestro, può riguardare, oltre all'autore del reato, anche i terzi ai quali l'autore ha trasferito i profitti, fatta eccezione per il caso in cui il terzo ha acquistato i valori patrimoniali ignorando i fatti che avrebbero giustificato il provvedimento coercitivo, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. In tutti gli altri casi l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro (v. sentenza del Tribunale penale federale BV.2006.10 del 22 marzo 2006, consid. 3.2).

Nel caso di specie, sebbene non risulti dagli atti se B. fosse o meno a conoscenza degli atti criminali perpetrati degli imputati e/o della provenienza illecita del denaro, non risulta, né è stato sostenuto dai reclamanti, che la medesima abbia fornito una qualsivoglia controprestazione, né è stato asserito o motivato che la misura del sequestro, rispettivamente della confisca, costituirebbe nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.

Non si giustifica pertanto la revoca del sequestro ordinato sul conto 3.

5. Infine, la durata delle misure coercitive, ordinate tra il 3 e l'11 febbraio 2011, non risulta essere, per il momento, sproporzionata. In effetti, come risulta dalle spiegazioni fornite dal MPC, l'indagine, aperta il 7 ottobre 2010 e, nei confronti del reclamante A., il 14 aprile 2011, appare complessa e include numerose società svizzere ed estere, nonché dieci imputati, alcuni perseguiti anche dalle autorità italiane, per otto titoli di reato. Le misure istruttorie adottate sono state numerose e l'analisi da effettuarsi appare ardua, essendo incentrata su importanti e complicati traffici finanziari diretti o provenienti dall'estero, fallimenti e fatture false e/o gonfiate. L'indagine ha pure comportato diverse domande di assistenza giudiziaria (con l'Italia, la Gran Bretagna, il Lussemburgo) con un'importante mole di documentazione, nonché numerose misure istruttorie (segnatamente acquisizione di documentazione, perquisizioni/edizioni domiciliari ed interrogatori), svolte in parte anche all'estero.

6. In definitiva, appurata l'esistenza di sufficienti indizi di reato nonché del legame tra questo ed i valori patrimoniali sequestrati, il provvedimento impugnato, rispettoso del principio della proporzionalità, deve essere confermato, in attesa di ulteriori sviluppi dell'inchiesta.

I reclami devono pertanto essere respinti.

7. Giusta l'art. 428 cpv. 1 , prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--, posta a carico dei reclamanti in solido.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. I procedimenti BB.2013.167-168 e BB.2013.170 sono riuniti.

2. I reclami sono respinti.

3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei reclamanti in solido.

Bellinzona, il 6 febbraio 2014

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

- Avv. Paolo Bernasconi e Avv. Andrea Daldini

- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2013.167
Date : 05 février 2014
Publié : 03 mars 2014
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Sequestro (art. 263 segg. CPP). Riunione di procedimenti (art. 30 CPP).


Répertoire des lois
CP: 69e  70  138  158  165  167  251  252  260ter  305bis
CPP: 30  263  382  391  393  396  428
LOAP: 73
LTF: 90  103
ROTPF: 19
Répertoire ATF
119-IV-326 • 124-IV-313 • 125-IV-222
Weitere Urteile ab 2000
1B_157/2007 • 1B_94/2012 • 1S.2/2004 • 1S.3/2005 • 6S.365/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • questio • cour des plaintes • tribunal fédéral • italie • ayant droit économique • faux matériel dans les titres • fédéralisme • ministère public • blanchiment d'argent • décision • examinateur • valeur patrimoniale • intérêt juridique • cirque • enquête pénale • prévenu • augmentation • procédure pénale • dossier
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BstGer Leitentscheide
TPF 2006 269
Décisions TPF
BB.2013.5 • BB.2013.15 • BV.2006.10 • BB.2013.24 • BB.2013.170 • BB.2006.16 • BB.2013.167 • BB.2013.70 • BB.2012.1 • BB.2011.10