Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-637/2020

Urteil vom 5. Februar 2021

Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),

Besetzung Richter Jürg Marcel Tiefenthal, Richter Maurizio Greppi,

Gerichtsschreiber Joel Günthardt.

LRT Invest & Consulting AG,

Steinenvorstadt 38, 4051 Basel,

vertreten durch
Parteien
lic. iur. Daniel U. Helfenfinger, Rechtsanwalt,

Löwenplatz 5, 4222 Zwingen,

Beschwerdeführerin,

gegen

Pronovo AG,

Dammstrasse 3, 5070 Frick,

Vorinstanz.

Festsetzung Einmalvergütung für grosse Photovoltaik-
Gegenstand
anlagen.

Sachverhalt:

A.
Am 23. April 2013 meldete die LRT Invest & Consulting AG bei der Swissgrid AG die Photovoltaikanlage "LRT Invest & Consulting AG Büsserach" (nachfolgend: PV-Anlage) für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) an.

B.
Mit Schreiben vom 26. Juni 2013 teilte ihr die Swissgrid AG mit, dass die Voraussetzungen für die KEV grundsätzlich erfüllt seien. Zugleich wies sie die LRT Invest & Consulting AG darauf hin, dass die durch das Parlament festgesetzte Summe der Zuschläge (Gesamtdeckel) über alle Technologien erneuerbarer Energien erreicht worden sei und das Bundesamt für Energie (BFE) daher einen Bescheidstopp für alle Technologien verfügt habe. Sämtliche Neuanmeldungen für alle Technologien würden auf die Warteliste gesetzt.

C.
Die PV-Anlage wurde am 23. Dezember 2013 mit einer Leistung von 251.09 kW in Betrieb genommen.

D.
Am 8. Dezember 2017 versandte die Pronovo AG (ab 1. Januar 2018 die für den Vollzug zuständige Tochtergesellschaft der Swissgrid AG) ein Schreiben an verschiedene Empfänger, wonach das neue Recht ab 2018 für PV-Anlagen mit einer Leistung ab 100 kW ein Wahlrecht zwischen einer Einmalvergütung und dem Einspeisevergütungssystem (bisher KEV) vorsehe, welches bis zum 30. Juni 2018 schriftlich mitgeteilt werden müsse. Wenn das Wahlrecht innerhalb dieser Frist nicht ausgeübt werde, so gelte die Anmeldung als Gesuch um Einmalvergütung. Eine Chance auf das Einspeisevergütungssystem hätten allerdings nur Gesuche, die bis zum 30. Juni 2012 angemeldet worden seien.

E.
Die Pronovo AG sprach der LRT Invest & Consulting AG anschliessend mit Verfügung vom 15. April 2019 eine Einmalvergütung in der definitiven Höhe von Fr. 189'763.- zu. Sie erwog im Wesentlichen, dass das Wahlrecht nicht innert Frist bis zum 30. Juni 2018 zu Gunsten der Einspeisevergütung ausgeübt worden sei, weshalb die Anmeldung als Gesuch um Einmalvergütung gelte.

F.
Eine hiergegen erhobene Einsprache wies die Pronovo AG mit Entscheid vom 18. Dezember 2019 ab.

G.
Gegen diesen Entscheid der Pronovo AG (nachfolgend: Vorinstanz) erhebt die LRT Invest & Consulting AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 3. Februar 2020 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids unter Kosten- und Entschädigungsfolgen; ihr sei die Einspeisevergütung für die Dauer von 25 Jahren zu bewilligen. Eventualiter sei festzustellen, dass sie für die Dauer von 25 Jahren einen Anspruch auf die KEV habe und in das entsprechende System aufzunehmen sei. Die Beschwerdeführerin bringt im Wesentlichen vor, sie habe keine Kenntnis über ein Wahlrecht gehabt. Vorab sei festzuhalten, dass der Bundesrat als Verordnungsgeber eine Behörde sei und es sich damit um eine behördliche Frist und nicht um einen Stichtag handle. Sie habe weder von der Vorinstanz noch von der Swissgrid AG eine entsprechende Mitteilung (über die Frist zur Ausübung des Wahlrechts) erhalten. Die Beschwerdegegnerin verfalle in Willkür und stelle den Sachverhalt falsch fest, wenn sie ausführe, sie habe sie (die Beschwerdeführerin) mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 über das auszuübende Wahlrecht informiert. Aufgrund einer Beweislastumkehr sei der Beweis der rechtzeitigen Zustellung dieser Mitteilung von der Vorinstanz zu erbringen. Das Energiegesetz sehe kein Wahlrecht vor, welches sie habe ausüben müssen. Für eine Wahlpflicht fehle es an einer gesetzlichen Grundlage. Weiter sei eine Gesetzesdelegation an die Exekutive in diesem Fall nicht zulässig.

H.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 19. März 2020 die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Per 1. Januar 2018 seien das neue Energiegesetz sowie die entsprechenden Verordnungen in Kraft getreten. Die Schlussbestimmungen des Energiegesetzes enthielten übergangsrechtliche Regelungen. In diesen Bestimmungen sei ausdrücklich festgehalten, dass für Betreiber, die bis zum Inkrafttreten des Energiegesetzes keinen positiven Bescheid erhalten hätten, also insbesondere für diejenigen, welche sich auf der Warteliste befänden, das neue Recht gelte, auch wenn ihre Anlage beim Inkrafttreten des Gesetzes schon in Betrieb gewesen sei. Für Betreiber, denen die Vergütung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes zugesichert worden sei, würden bestimmte Neuerungen nicht gelten. Bei der Frist zur Ausübung des Wahlrechts vom 30. Juni 2018 handle es sich nicht um eine behördliche Frist, sondern um einen in der Energieförderungsverordnung vorgesehenen Stichtag. Dieser gelte für alle Betroffenen und sei durch die Publikation der Energieförderungsverordnung öffentlich bekannt geworden. Eine Ansetzung einer Frist sei nicht erforderlich gewesen, da sich diese explizit aus der Energieförderungsverordnung ergebe.

I.
Die Beschwerdeführerin hält in ihrer Replik vom 9. Juli 2020 an den in der Beschwerde gestellten Anträgen fest. Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass die Swissgrid AG bei der Planung, der Erstellung sowie während des Bewilligungs- respektive Anmeldeverfahrens bei ihr das Vertrauen erweckt habe, sie habe alles getan, was getan werden müsse, um an der Einspeisevergütung teilzunehmen; sie müsse nur noch auf die entsprechende Bestätigung warten. Durch das von der Swissgrid AG geschaffene Vertrauen und durch deren Wahrnehmung von staatlichen Aufgaben habe sie nach Treu und Glauben darauf vertrauen dürfen, dass sie von dieser oder der Vorinstanz informiert werden würde, falls etwas (mit ihrer Anmeldung) nicht in Ordnung sei oder es zu (rechtlichen) Änderungen komme, die von ihr ein weiteres Handeln erfordern würden.

J.
Die Vorinstanz dupliziert am 13. August 2020 im Wesentlichen dahingehend, dass keine Grundlage für die Gewährung des Vertrauensschutzes ersichtlich und von der Beschwerdeführerin zu belegen sei. Es seien keine Belege in ihren Archiven zu finden, wonach die Swissgrid AG der Beschwerdeführerin während der Errichtung die Förderung mittels KEV zugesichert hätte. Zudem treffe es nach ihrer Kenntnis nicht zu, dass die Swissgrid AG die Beschwerdeführerin angefragt habe, ob diese eine PV-Anlage errichten wolle. Dies hätte auch keinen Sinn ergeben, da es nicht die Aufgabe der Swissgrid AG gewesen sei, solche Projekte zu lancieren.

K.
Auf die weiteren Vorbringen und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt laut Art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Beim Einspracheentscheid vom 18. Dezember 2019 betreffend Einmalvergütung handelt es sich um eine solche Verfügung und die Pronovo AG ist eine Vorinstanz i.S.v. Art. 33 Bst. h
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
VGG, deren Entscheide gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 63 Competenze particolari - 1 L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:
1    L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:
a  le garanzie di origine (art. 9);
b  il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19);
c  la rimunerazione per l'immissione di elettricità conformemente al diritto anteriore;
d  la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25);
e  il rimborso delle spese68 supplementari derivanti da contratti di cui all'articolo 73 capoverso 4;
f  altri compiti a esso delegati dal Consiglio federale concernenti l'impiego delle risorse derivanti dal supplemento rete o connessi alle garanzie di origine.
2    L'organo d'esecuzione prende le misure e le decisioni necessarie.
3    In merito agli affari importanti, nel singolo caso o in generale, l'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'UFE.
und 2
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 63 Competenze particolari - 1 L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:
1    L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:
a  le garanzie di origine (art. 9);
b  il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19);
c  la rimunerazione per l'immissione di elettricità conformemente al diritto anteriore;
d  la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25);
e  il rimborso delle spese68 supplementari derivanti da contratti di cui all'articolo 73 capoverso 4;
f  altri compiti a esso delegati dal Consiglio federale concernenti l'impiego delle risorse derivanti dal supplemento rete o connessi alle garanzie di origine.
2    L'organo d'esecuzione prende le misure e le decisioni necessarie.
3    In merito agli affari importanti, nel singolo caso o in generale, l'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'UFE.
i.V.m. Art. 66 Abs. 2
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 66 Opposizione, tutela giurisdizionale e ricorso alle autorità - 1 Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe.
1    Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe.
2    Le decisioni dell'UFE, dell'UFAM, della ElCom e dell'organo d'esecuzione nonché le decisioni su opposizione di quest'ultimo nei casi di cui al capoverso 1 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.
3    L'UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.
EnG beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind. Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
VGG).

1.2 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung, mit welcher ihr die Vorinstanz ihre Begehren vollumfänglich abgewiesen hat, ohne Weiteres zur Beschwerde berechtigt (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
VwVG).

Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde vom 3. Februar 2020 (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
VwVG) ist somit einzutreten.

1.3 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens (Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
und b VwVG). Zudem prüft es die Verfügung auf Angemessenheit hin (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
VwVG).

1.4 Den Sachverhalt stellt das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen fest (Art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
VwVG) und bedient sich nötigenfalls verschiedener Beweismittel. Es nimmt die ihm angebotenen Beweise ab, wenn diese zur Abklärung des Sachverhaltes tauglich erscheinen (Art. 33 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33
1    L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
2    Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
VwVG) und kann von einem beantragten Beweismittel dann absehen, wenn bereits Feststehendes bewiesen werden soll, wenn von vornherein gewiss ist, dass der angebotene Beweis keine wesentlichen Erkenntnisse zu vermitteln vermag oder wenn es den Sachverhalt auf Grund eigener Sachkunde ausreichend würdigen kann (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 131 I 153 E. 3; BVGE 2009/46 E. 4.1; Urteile des BVGer A-407/2019 vom 14. Mai 2020 E. 2.2 und A-4132/2016 vom 14. Dezember 2017 E. 3; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 3.144).

2.
Im Folgenden ist vorab auf die Revision des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG, SR 730) sowie der dazugehörigen Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV, SR 730.01) und der Verordnung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien vom 1. November 2017 (Energieförderungsverordnung, EnFV, SR 730.03) einzugehen, um das hier anwendbare Recht zu ermitteln.

2.1 Mit der Revision des Energiegesetzes (Teil des ersten Massnahmenpakets zur Energiestrategie 2050) wurde der Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien angestrebt, weshalb die finanzielle Förderung optimiert, ausgebaut und mit unterstützenden Massnahmen flankiert werden sollte (vgl. BBl 2013 7624). Dem Gesetzgeber war es ein Anliegen, die Neuregelung zum Einspeisevergütungssystem schonend einzuführen und die Wertung, wer nach den alten und wer nach den neuen Regeln zu behandeln ist, gleich selber vorzunehmen. Dabei unterschied er zwischen drei Hauptgruppen: 1) diejenigen, mit einem sogenannten Wartelistenbescheid, denen die nationale Netzgesellschaft mitgeteilt hatte, ihre Anlage erfülle zwar grundsätzlich die Anforderungen, bis auf Weiteres stehe für sie aber kein Geld zur Verfügung; 2) diejenigen, denen die nationale Netzgesellschaft mit einem sogenannten positiven Bescheid beschieden hatte, sie seien auf der Warteliste so weit vorgerückt, dass für ihr Projekt nun Mittel vorhanden seien; sie erhielten - sofern die Anlage in Betrieb sei - die Einspeisevergütung; 3) diejenigen, die die Einspeisevergütung bereits erhalten hatten (vgl. BBl 2013 7696; vgl. ferner die Urteile des BVGer A-217/2020 vom 18. Mai 2020 E. 3.3.4 und A-7036/2018 vom 26. August 2019 E. 4.4.2 m.w.H.).

2.2 Gemäss den Schlussbestimmungen des EnG gilt für die erste Gruppe bzw. für Betreiber und Projektanten, die bis zum Inkrafttreten des EnG keinen positiven Entscheid erhalten haben, insbesondere für diejenigen, denen mitgeteilt wurde, ihre Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid), das neue Recht, auch wenn ihre Anlage beim Inkrafttreten dieses Gesetzes schon in Betrieb ist (vgl. Art. 72 Abs. 3
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
1    I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
2    Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:
a  le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:
a1  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
a2  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
a3  determinati impianti a biomassa;
b  la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
c  la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.
3    Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento.
4    Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.
5    I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione.
6    Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.
EnG). Hintergrund dieser Regelung ist die Ansicht des Gesetzgebers, wonach sich aus einem Wartelistenbescheid keine schützenswerte Vertrauensbasis ableiten lässt. So seien mit der bisherigen Deckelung der Mittel für die Einspeisevergütung nicht nur die Ausgaben begrenzt, sondern implizit auch Rechtsänderungen vorbehalten worden. Ein Anspruch auf Vergütung (zu den bisherigen Bedingungen) habe nur im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel bestanden, darüber hinaus aber gerade nicht. Wer bloss einen Wartelistenbescheid habe oder noch gar nicht angemeldet sei, müsse die Verschärfungen, die das neue Recht bringe, gewärtigen (vgl. BBl 2013 7696 f.; Urteil des BVGer A-7036/2018 vom 26. August 2019 E. 4.4.3).

2.3 Am 1. Januar 2018 sind das neue Energiegesetz, die neue Energieverordnung sowie die Energieförderungsverordnung in Kraft getreten. Das Energiegesetz sieht seither vor, dass PV-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 30 kW nicht am Einspeisevergütungssystem teilnehmen können (Art. 19 Abs. 4 Bst. b
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG). Die Betreiber von neuen PV-Anlagen mit einer Leistung von weniger als 30 kW, können, sofern die Mittel reichen, einen Investitionsbeitrag (d.h. eine Einmalvergütung) in Anspruch nehmen (vgl. Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 24 Principi - Per gli impianti che producono elettricità da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento sulla base delle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).
EnG). Der Bundesrat kann gestützt auf Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
Satz 1 EnG die Leistungsgrenze für die Teilnahme am Einspeisevergütungssystem (nach Art. 19 Abs. 4 Bst. b
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG) zusammen mit derjenigen für die Einmalvergütung erhöhen. Von dieser Möglichkeit hat der Bundesrat Gebrauch gemacht und die Teilnahme am Einspeisevergütungssystem auf grosse PV-Anlagen beschränkt, welche eine Leistung ab 100 kW vorweisen müssen (Art. 13
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 13 Partecipazione degli impianti fotovoltaici - Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 7 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni - 1 Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.
1    Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.
2    Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s'intendono:
a  gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW;
b  gli impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l'ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.
3    Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l'impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.
EnFV). Sodann kann der Bundesrat eine höhere Leistungsobergrenze für die Einmalvergütungen festlegen, wovon er ebenso Gebrauch gemacht hat und diese auf bis 50 MW erhöht hat (Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
Satz 1 i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 24 Principi - Per gli impianti che producono elettricità da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento sulla base delle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).
EnG; Art. 8 Abs. 1
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 8
EnFV). Gibt es eine Überschneidung, so können die Anlagebetreiber zwischen Einspeisevergütungssystem und Einmalvergütung wählen (Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
Satz 2 EnG; vgl. zum Ganzen Andreas Stöckli/Lukas Marxer, in: Brigitta Kratz/Michael Merker/Renato Tami/Stefan Rechsteiner [Hrsg.], Kommentar zum Energierecht, Band III, Bern 2020 [nachfolgend: Kommentar zum Energierecht], Art. 19
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
Rz. 54 ff.).

2.4 Nach dem Gesagten können Betreiber von grossen PV-Anlagen mit einer Leistung ab 100 kW bis 50 MW gestützt auf Art. 7 Abs. 1
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 7 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni - 1 Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.
1    Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.
2    Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s'intendono:
a  gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW;
b  gli impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l'ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.
3    Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l'impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.
EnFV i.V.m. Art. 8 Abs. 1
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 8
EnFV wählen, ob sie eine Einspeisevergütung oder eine Einmalvergütung beantragen. Sie üben dieses Wahlrecht mit Einreichung des Gesuchs für die eine oder andere Art der Förderung endgültig aus (Art. 8 Abs. 2
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 8
Satz 1 EnFV). Für Projekte, die sich per 1. Januar 2018 auf der Warteliste befanden, war das Wahlrecht bis zum 30. Juni 2018 auszuüben. Wurde das Wahlrecht nicht innerhalb dieser Frist ausgeübt, gilt die Anmeldung als Gesuch um Einmalvergütung (Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
Satz 1 EnFV). Wurde das Wahlrecht zugunsten der Einspeisevergütung ausgeübt, so ist ein späterer Wechsel zur Einmalvergütung jederzeit möglich (Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
Satz 2 EnFV).

3.

3.1 Unstrittig ist im Beschwerdeverfahren, dass die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für die KEV voraussichtlich erfüllt (vgl. Art. 19
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG und Art. 40 Abs. 1
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 40 Lista d'attesa - 1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
1    Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2    L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.
3    Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
4    Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE fissa due contingenti entro i quali possono essere presi in considerazione i progetti delle liste d'attesa degli impianti fotovoltaici di piccole e di grandi dimensioni.
EnFV). Die Beschwerdeführerin ist eine Betreiberin, die bis zum Inkrafttreten des revidierten Energiegesetzes am 1. Januar 2018 keinen positiven Bescheid erhalten hat und der insbesondere am 23. Juni 2013 mitgeteilt worden ist, ihre PV-Anlage sei auf der Warteliste (Wartelistenbescheid). Sie betreibt eine grosse PV-Anlage mit einer Leistung von 251.09 kW und sie hat diese am 23. Dezember 2013 in Betrieb genommen. Nach neuem Recht änderte sich die Situation - vorbehältlich der übergangsrechtlich in Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
EnFV statuierten Frist - dahingehend, dass sie statt eines Gesuches um Einspeisevergütung wahlweise auch ein Gesuch um Einmalvergütung einreichen konnte (Art. 8 Abs. 2
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 8
EnFV).

3.2 Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin ihr Wahlrecht gemäss Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
EnFV zwischen der KEV und der Einmalvergütung nach dem Inkrafttreten dieses Artikels am 1. Januar 2018 (Art. 109
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 109 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
EnFV) bis zum 30. Juni 2018 nicht ausgeübt hat. Strittig und zu beurteilen ist, ob es sich dabei um eine Verwirkungsfrist bzw. - wie von der Beschwerdeführerin vorgebracht - um eine behördliche Frist handelt und welche Rechtsfolgen eine allenfalls verspätete Ausübung des Wahlrechts mit sich bringt (E. 4). Weiter ist zu prüfen, ob sich diese Regelung als gesetzeskonform erweist bzw. ob eine Delegationskompetenz des Verordnungsgebers besteht (E. 5). Danach ist darauf einzugehen, ob das Wahlrecht bereits vor dessen Inkrafttreten oder aber auch nach Ablauf der Frist zur Ausübung des Wahlrechts noch ausgeübt werden konnte (E. 6). Schliesslich ist zu beurteilen, ob sich die Beschwerdeführerin auf den Vertrauensschutz berufen kann (E. 7). Im Übrigen ist auf die prozessualen Anträge der Beschwerdeführerin einzugehen (E. 8).

4.

4.1 Vorliegend ist die Rechtsnatur der Frist zur Ausübung des Wahlrechts zwischen Einmalvergütung und KEV umstritten.

4.2 Die Beschwerdeführerin bringt diesbezüglich vor, dass der Bundesrat als Verordnungsgeber eine Behörde sei und es sich damit beim von ihm in der Verordnung fixierten Termin um eine behördliche Frist handle. Offensichtlich scheine die Vorinstanz zudem davon auszugehen, dass betreffend Wahlrecht und Frist vom 30. Juni 2018 keine Informationen an die Anlagenbetreiber zu erfolgen hätten, da sich diese aus der Verordnung ergeben würden. Damit gehe sie fehl. Von einem Rechtsunkundigen dürfe und müsse man nicht erwarten, dass er Kenntnis von Verordnungen habe. Aber auch um die Investitionssicherheit zu gewährleisten, seien die Betreiber entsprechender Anlagen über diese wichtigen Änderungen, die nur auf Verordnungsstufe geregelt seien, zu informieren.

4.3 Die Vorinstanz stellt sich demgegenüber im Wesentlichen auf den Standpunkt, dass die Beschwerdeführerin das Stichdatum von Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
EnFV verpasst habe, womit von einer Anmeldung zur Einmalvergütung auszugehen sei. Das Datum habe für alle Betroffenen gegolten und sei durch die Publikation der Verordnung öffentlich bekannt geworden. Die Ansetzung einer Frist seitens der Swissgrid AG oder der Vorinstanz sei nicht erforderlich gewesen, da sich der Stichtag explizit aus der Verordnung ergebe.

4.4

4.4.1 Gesetzliche Fristen sind in der Regel Verwirkungsfristen. Verwirkung bedeutet, dass ein Recht untergeht, wenn der Berechtigte bzw. Verpflichtete eine Handlung nicht innerhalb der Frist vornimmt. Das Bundesgericht geht in der Regel dann von einer Verwirkung aus, wenn aus Gründen der Rechtssicherheit oder der Verwaltungstechnik die Rechtsbeziehungen nach Ablauf einer bestimmten Frist endgültig festgelegt werden müssen, ohne dass diese durch eine Unterbrechungshandlung verlängert werden kann (vgl. BGE 125 V 262 E. 5a mit Hinweis; Urteil des BVGer A-578/2015 vom 17. August 2015 E. 2.3.2).

4.4.2 Von den Verwirkungsfristen zu unterscheiden sind neben dem Institut der Verjährung die Ordnungsfristen. Bei den in Regelungen unterer Rechtsetzungsstufen festgelegten Fristen handelt es sich nicht durchwegs um Verwirkungsfristen, sondern zum Teil um blosse Ordnungsfristen. Diese sollen den geordneten Verfahrensgang gewährleisten, sind aber nicht mit Verwirkungsfolgen verbunden. Ihre Erstreckung ist zwar ebenfalls ausgeschlossen, doch kann die Verfahrenshandlung auch noch nach dem Fristablauf vorgenommen werden, soweit und solange der geordnete Verfahrensgang dies nicht ausschliesst (vgl. Urteile des BVGer A-988/2019 vom 7. November 2019 E. 2.5.2 und A-3454/2010 vom 19. August 2011 E. 2.3.1).

4.5

4.5.1 Nach Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG bzw. Art. 8 Abs. 1
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 8
EnFV kommt der Beschwerdeführerin ein Wahlrecht zwischen Einspeisevergütung und Einmalvergütung zu. Das Gesetz schweigt sich dabei zur Frage aus, ob dieser Anspruch verwirken kann. Erst auf Verordnungsstufe sieht die Energieförderungsverordnung in Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 8
vor, dass die Betreiber von grossen PV-Anlagen ihr Wahlrecht bis zum 30. Juni 2018 ausüben müssen; andernfalls wird für die Einmalvergütung optiert.

4.5.2 Vorliegend ergibt sich aus dem klaren Wortlaut von Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
EnFV, dass das Wahlrecht bei grossen PV-Anlagen, die bereits unter bisherigem Recht angemeldet wurden, bis zum 30. Juni 2018 auszuüben ist. Bei nicht fristgerechter Ausübung wird nach der Energieförderungsverordnung davon ausgegangen, dass für eine Einmalvergütung optiert wird. Es handelt sich mithin um eine Verwirkungsfrist, womit das Wahlrecht der Beschwerdeführerin verwirkt wäre.

5.
Als nächstes ist danach zu fragen, ob eine Delegationskompetenz des Bundesrates besteht, um die genannte Frist mit Verwirkungsfolge in der Energieförderungsverordnung und nicht auf Gesetzesstufe vorzusehen.

5.1 Die Beschwerdeführerin erblickt in der Regelung von Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
EnFV einen Verstoss gegen das Legalitätsprinzip, da keine Grundlage im Energiegesetz dafür bestehe. Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG könne allenfalls als Grundlage für Art. 8
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 8
EnFV gelten, jedoch nicht für die Einführung der Wahlpflicht in den Übergangsbestimmungen der EnFV. Die Zulässigkeit der Gesetzesdelegation an die Exekutive sei in diesem Fall nicht gegeben. Die Delegation an den Bundesrat beschränke sich (zudem) nicht auf eine bestimmte, genau umschriebene Materie.

5.2 Die Vorinstanz äussert sich nicht näher zur Delegationskompetenz des Bundesrates. Sie führt im Wesentlichen aus, dass sie als Vollzugsstelle des Bundes einzig den Zweck und die Aufgabe habe, das Energiegesetz nach Art. 63
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 63 Competenze particolari - 1 L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:
1    L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:
a  le garanzie di origine (art. 9);
b  il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19);
c  la rimunerazione per l'immissione di elettricità conformemente al diritto anteriore;
d  la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25);
e  il rimborso delle spese68 supplementari derivanti da contratti di cui all'articolo 73 capoverso 4;
f  altri compiti a esso delegati dal Consiglio federale concernenti l'impiego delle risorse derivanti dal supplemento rete o connessi alle garanzie di origine.
2    L'organo d'esecuzione prende le misure e le decisioni necessarie.
3    In merito agli affari importanti, nel singolo caso o in generale, l'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'UFE.
EnG zu vollziehen. Dazu habe der Bundesrat gestützt auf das EnG am 1. November 2017 die EnFV erlassen, an welche sie als Vollzugsbehörde gebunden sei.

5.3

5.3.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
BV). Inhaltlich gebietet das Gesetzmässigkeitsprinzip, dass staatliches Handeln insbesondere auf einem Rechtssatz (generell-abstrakter Struktur) von genügender Norm-stufe und genügender Bestimmtheit zu beruhen hat (Urteile des BVGer A-988/2019 vom 7. November 2019 E. 2.4.1 und A-3454/2010 vom 19. August 2011 E. 1.4).

5.3.2 Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt dabei im Gesetz die Exekutive zum Erlass von sog. unselbstständigen Verordnungen. Die Gesetzesdelegation gilt grundsätzlich als zulässig (Art. 164 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
BV; BGE 137 II 409 E. 6.3 und BGE 128 I 113 E. 3c; Urteil des BVGer A-3454/2010 vom 19. August 2011 E. 1.4.1).

Bei unselbstständigen Verordnungen werden zwei Kategorien unterschieden: Die gesetzesvertretenden Verordnungen ergänzen oder ändern die gesetzliche Regelung und übernehmen damit Gesetzesfunktion. Solche Verordnungen darf der Bundesrat gemäss Art. 164 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
BV nur gestützt auf eine besondere Ermächtigung des Gesetzgebers erlassen, d.h. es braucht eine genügende Delegationsnorm im Gesetz. Vollziehungsverordnungen hingegen sollen Gesetzesbestimmungen verdeutlichen und soweit nötig das Verfahren regeln. Sie dürfen - im Vergleich zum Gesetz - nicht zusätzliche Pflichten auferlegen, selbst wenn diese mit dem Gesetzeszweck im Einklang stehen. Ebenso wenig dürfen sie Ansprüche, die aus dem Gesetz hervorgehen, beseitigen. Zum Erlass von Vollziehungsverordnungen ist der Bundesrat grundsätzlich aufgrund von Art. 182 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
BV auch ohne gesetzliche Ermächtigung befugt (BGE 125 V 266 E. 6b; Urteile des BVGer A-1956/2014 vom 2. Oktober 2014 E. 4.3 und A-3454/2010 vom 19. August 2011 E. 1.4.2 je mit weiteren Hinweisen).

5.3.3 Das Bundesverwaltungsgericht kann eine Verordnungsbestimmung des Bundesrates auf Beschwerde hin vorfrageweise auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (sog. konkrete Normenkontrolle). Bei unselbstständigen Verordnungen prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnis gehalten hat (vgl. BVGE 2010/33 E. 3.1.1; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.177 ff.). Erweist sich die Verordnung als gesetzmässig und ermächtigt das Gesetz den Bundesrat nicht, von der Verfassung abzuweichen, ist auch die Verfassungsmässigkeit zu prüfen (BGE 143 II 87 E. 4.4; BGE 141 II 169 E. 3.4; Urteil des BVGer A-882/2016 vom 6. April 2017 E. 2.3). Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Bereich des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsstufe eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall bei der Überprüfung der Verordnung nicht sein eigenes Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat seine Prüfung darauf zu beschränken, ob die Verordnung den Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenz offensichtlich sprengt oder aus andern Gründen gesetzes- oder verfassungswidrig ist (statt vieler: BGE 131 II 562 E. 3.2; BVGE 2010/33 E. 3.1.1; Urteil des BVGer A 3454/2010 vom 19. August 2011 E. 1.5.2).

5.4

5.4.1 Die allgemeinen Rahmenbedingungen der KEV sind wie folgt ausgestaltet: Gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 89 Politica energetica - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
1    Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
2    La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
3    Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
4    Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.
5    Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.
BV setzen sich der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine umweltverträgliche Energieversorgung ein. Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 1 Scopo - 1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.
1    La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.
2    Essa ha lo scopo di:
a  garantire una messa a disposizione e una distribuzione dell'energia economiche e rispettose dell'ambiente;
b  promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;
c  favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indigene.
EnG statuiert als Ziel die verstärkte Nutzung von erneuerbaren Energien. Als Hauptinstrument zur Zielerreichung hat der Gesetzgeber die KEV per 1. Januar 2009 eingeführt (BBl 2013 7623; vgl. Art. 19 ff
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
. EnG). Die Bundesverfassung schliesst dabei eine Delegation an den Verordnungsgeber für den Sachbereich der Förderung erneuerbarer Energien nicht aus (vgl. Urteil des BVGer A-2895/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 4.3). Der Bundesrat ist vielmehr allgemein für den Vollzug des Energiegesetzes und für den Erlass von Ausführungsbestimmungen zuständig (vgl. Art. 60 Abs. 1
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 60 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.
1    Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2    I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell'ambito di un'altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un'autorità federale, non è competente l'autorità cantonale bensì l'autorità federale competente secondo detta legge federale. L'autorità federale competente consulta i Cantoni interessati prima di decidere.
3    Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.
4    I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.
und Abs. 3 EnG; vgl. ferner Art. 182 Abs. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
BV). Die Kompetenzen des Bundesrates sind auf Gesetzesstufe weiter in Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
und 7
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG wie folgt geregelt:

"6Der Bundesrat kann die Leistungsgrenze nach Absatz 4 Buchstabe b zusammen mit derjenigen für die Einmalvergütung erhöhen (Art. 24 Abs. 1 Bst. a). Gibt es eine Überschneidung, so können die Anlagebetreiber zwischen Einspeisevergütungssystem und Einmalvergütung wählen.

7 Er regelt die weiteren Einzelheiten zum Einspeisevergütungssystem, insbesondere:

a. das Antragsverfahren;

b. die Vergütungsdauer;

c. energetische, ökologische und andere Mindestanforderungen;

d. das vorzeitige Erlöschen des Anspruchs auf Teilnahme am Einspeisevergütungssystem;

e. den Austritt sowie die Bedingungen für einen vorübergehenden Austritt aus dem Einspeisevergütungssystem;

f. die rechnerische Weiterverteilung der eingespeisten Elektrizität durch die als Mess- und Abrechnungseinheiten tätigen Bilanzgruppen;

g. weitere Aufgaben der Bilanzgruppen und der Netzbetreiber, insbesondere eine Pflicht zur Abnahme und Vergütung im Rahmen von Artikel 21 sowie eine allfällige damit zusammenhängende Vorleistungspflicht."

5.5

5.5.1 Es ist nun im Einzelnen zu prüfen, ob insbesondere die eben zitierte Bestimmung sowie Art. 60 Abs. 1
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 60 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.
1    Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2    I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell'ambito di un'altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un'autorità federale, non è competente l'autorità cantonale bensì l'autorità federale competente secondo detta legge federale. L'autorità federale competente consulta i Cantoni interessati prima di decidere.
3    Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.
4    I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.
und 3
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 60 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.
1    Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2    I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell'ambito di un'altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un'autorità federale, non è competente l'autorità cantonale bensì l'autorità federale competente secondo detta legge federale. L'autorità federale competente consulta i Cantoni interessati prima di decidere.
3    Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.
4    I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.
EnG eine genügende gesetzliche Grundlage für die Delegationskompetenz Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
EnFV betreffend bilden.

5.5.2 Die Konkretisierung einer Norm erfolgt durch Auslegung. Die Auslegung dient dazu, den wahren Sinngehalt eines im Gesetz selbst enthaltenen Begriffs zu ergründen oder zu überprüfen, ob eine (auszulegende bzw. ausgelegte) Verordnungsbestimmung durch die ausgelegte Gesetzesbestimmung (noch) abgedeckt ist (Urteil des BVGer A-882/2016 vom 6. April 2017 E. 2.4).

Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der Bestimmung. Ist der Text nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente nach seiner wahren Tragweite gesucht werden. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich bei neueren Texten kommt den Materialien eine besondere Stellung zu, weil veränderte Umstände oder ein gewandeltes Rechtsverständnis eine andere Lösung weniger nahelegen. Das Gericht hat sich bei der Auslegung von Erlassen stets von einem Methodenpluralismus leiten zu lassen und nur dann allein auf das grammatikalische Element abzustellen, wenn sich daraus zweifelsfrei die sachlich richtige Lösung ergibt (vgl. BGE 131 II 697 E. 4.1 m.w.H.; Urteil des BVGer A-6003/2019 vom 18. November 2020 E. 6.7.1).

5.5.3 Der Wortlaut von Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG ist insofern nicht eindeutig, als er den Bundesrat ermächtigt, die Leistungsgrenze für die Teilnahme am Einspeisevergütungssystem zusammen mit derjenigen für die Einmalvergütung nach Art. 24 Abs. 1 Bst. a zu erhöhen, aber betreffend Überschneidung dieser beiden Subventionsformen nichts über eine Befristung des Wahlrechts ausführt.

5.5.4 Den Materialien lässt sich Folgendes entnehmen. Die (geltende) Formulierung von Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG beruht auf einem Antrag der Mehrheit der ständerätlichen Kommission (AB 2015 N 949). Nach einer Wortmeldung von Herrn Ständerat Ivo Bischofberger an der zehnten Sitzung des Ständerats vom 22. September 2015 ist dieser Absatz (zu Art. 19 Abs. 5bis, welcher Art. 19 Abs. 6 entspricht) "Teil des Konzepts 'Einmalvergütung vor Einspeisevergütung', das heisst eben der Idee, Fotovoltaikanlagen künftig vermehrt mittels Einmalvergütungen zu fördern". Weitere Wortmeldungen hierzu blieben aus (AB 2015 N 950).

5.5.5 Damit kann als Zwischenergebnis gesagt werden, dass aus der historischen Auslegung eine Tendenz des Gesetzgebers hervorgeht, Einmalvergütungen anstelle von Einspeisevergütungen vorzusehen, namentlich bei Überschneidungen dieser beiden Kategorien.

5.5.6 Unter systematischen Überlegungen kann gesagt werden, dass sich die Bestimmung über den Vollzug und das Wahlrecht - im Gegensatz zur Bestimmung über das Wahlrecht bei der Direktvermarktung (vgl. Art. 72 Abs. 5
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
1    I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
2    Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:
a  le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:
a1  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
a2  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
a3  determinati impianti a biomassa;
b  la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
c  la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.
3    Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento.
4    Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.
5    I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione.
6    Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.
EnG) - nicht in den Übergangsbestimmungen des Energiegesetzes finden (vgl. Art. 72 ff
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
1    I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
2    Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:
a  le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:
a1  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
a2  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
a3  determinati impianti a biomassa;
b  la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
c  la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.
3    Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento.
4    Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.
5    I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione.
6    Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.
. EnG). Dies leuchtet jedoch ein, da die Leistungsgrenze für die Einmalvergütung gemäss Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 24 Principi - Per gli impianti che producono elettricità da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento sulla base delle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).
EnG vom Bundesrat in Art. 8 Abs. 1
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 8
EnFV auf bis 50 MW erhöht wurde und damit das Wahlrecht (erst später) eine grosse Bedeutung erlangt hat.

Weiter ist in systematischer Hinsicht von Bedeutung, dass gestützt auf Art. 72
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
1    I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
2    Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:
a  le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:
a1  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
a2  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
a3  determinati impianti a biomassa;
b  la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
c  la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.
3    Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento.
4    Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.
5    I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione.
6    Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.
EnG für Betreiber, die bis zum Inkrafttreten des revidierten EnG keinen positiven Entscheid erhalten haben, insbesondere für diejenigen, denen mitgeteilt wurde, ihre Anlage sei auf der Warteliste, das neue Recht gilt. Hintergrund dieser Regelung ist die Ansicht des Gesetzgebers, wonach sich aus einem Wartelistenbescheid keine schützenswerte Vertrauensbasis ableiten lasse. So seien mit der bisherigen Deckelung der Mittel für die Einspeisevergütung nicht nur die Ausgaben begrenzt, sondern implizit auch Rechtsänderungen vorbehalten worden. Ein Anspruch auf Vergütung (zu den bisherigen Bedingungen) habe nur im Rahmen der zur Verfügung gestellten Mittel bestanden, darüber hinaus aber gerade nicht. Wer bloss einen Wartelistenbescheid habe oder überhaupt noch gar nicht angemeldet sei, müsse die Verschärfungen, die das neue Recht bringe, gewärtigen (vgl. BBl 2013 7696 f.). Ferner wird der Bundesrat in Art. 19 Abs. 7
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG ermächtigt, die weiteren Einzelheiten zum Einspeisevergütungssystem zu regeln.

5.5.7 In teleologischer Hinsicht ist festzuhalten, dass der Gesetzeszweck mit einer Befristung des Wahlrechts nicht unterlaufen wird. Im Gegenteil ist der Anspruch auf eine Einspeisevergütung ohnehin auf die verfügbaren Mittel beschränkt, womit Rechtsänderungen implizit vorbehalten sind (vgl. BBl 2013 7696 f.). Die Vorinstanz verweist ausserdem darauf, dass die Beschwerdeführerin wohl auch bei rechtzeitiger Ausübung ihres Wahlrechts keinen Anspruch auf eine Einspeisevergütung hätte, da nach den Erfahrungen des BFE nur Betreiber, die sich bis zum 30. Juni 2012 angemeldet haben, eine realistische Chance hätten, um in die Einspeisevergütung aufgenommen zu werden. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, kann aufgrund des Ausgangs des Verfahrens aber letztlich offenbleiben.

5.5.8 Somit ergibt sich aus der Auslegung von Art. 19 Abs. 6
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
i.V.m. Art. 24 Abs. 1 Bst. a
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 24 Principi - Per gli impianti che producono elettricità da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento sulla base delle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).
EnG sowie von Art. 60 Abs. 1
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 60 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.
1    Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2    I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell'ambito di un'altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un'autorità federale, non è competente l'autorità cantonale bensì l'autorità federale competente secondo detta legge federale. L'autorità federale competente consulta i Cantoni interessati prima di decidere.
3    Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.
4    I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.
und 2
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 60 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.
1    Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2    I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell'ambito di un'altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un'autorità federale, non è competente l'autorità cantonale bensì l'autorità federale competente secondo detta legge federale. L'autorità federale competente consulta i Cantoni interessati prima di decidere.
3    Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.
4    I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.
EnG, dass keine Anhaltspunkte ersichtlich sind, wonach der Bundesrat seine Delegationskompetenzen überschritten hätte.

Kommt schliesslich hinzu, dass dem Bundesrat hinsichtlich allfälliger Einzelheiten des Vollzugs zur Einspeisevergütung ein erheblicher Ermessensspielraum zukommt, welcher für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Revision des Energiegesetzes erst kürzlich erfolgt ist, womit namentlich den Materialien und damit der historischen Auslegung ein grösseres Gewicht zukommt. Nach dem unter E. 5.5.4 hiervor Gesagten war es der gesetzgeberische Wille, PV-Anlagen künftig vermehrt mittels Einmalvergütungen zu fördern. Weiter ist an dieser Stelle anzumerken, dass die Mittel für die KEV begrenzt sind und diese kürzlich durch ein Einspeisevergütungssystem mit Direktvermarktung umgestaltet wurde (vgl. Art. 21
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 21 Commercializzazione diretta - 1 I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato.
1    I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato.
2    Per singoli tipi di impianti, in particolare per quelli di piccole dimensioni, il Consiglio federale può prevedere che i gestori non debbano commercializzare direttamente l'elettricità ma che possano immetterla nella rete al prezzo di mercato di riferimento (art. 23) se la commercializzazione diretta causerebbe loro un onere sproporzionato. Il Consiglio federale può limitare tale diritto nel tempo.
3    In caso di commercializzazione diretta, la rimunerazione per l'immissione di elettricità destinata al singolo gestore si compone del ricavo da esso conseguito sul mercato e del premio per l'immissione di elettricità. Nei casi di cui al capoverso 2 si compone del prezzo di mercato di riferimento e del premio per l'immissione di elettricità.
4    Il premio per l'immissione di elettricità risulta dalla differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento.
5    Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).
und Art. 72 Abs. 5
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
1    I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
2    Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:
a  le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:
a1  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
a2  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
a3  determinati impianti a biomassa;
b  la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
c  la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.
3    Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento.
4    Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.
5    I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione.
6    Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.
EnG). Im Übrigen geht die Beschwerdeführerin ihres Anspruchs nicht gänzlich verlustig, sondern hat einen Anspruch auf eine Einmalvergütung, was ebenso dafürspricht, dass es keiner Regelung des Wahlrechts auf Gesetzesstufe bedurfte.

5.5.9 Zusammenfassendkann daher festgehalten werden, dass der Bundesrat berechtigt war, die fragliche Verwirkungsfrist festzulegen, die in Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
EnFV statuiert wird.

6.
Es ist nun zu prüfen, ob das Wahlrecht bereits vor Inkrafttreten oder auch nach Ablauf der Frist noch ausgeübt werden konnte.

6.1 Die Beschwerdeführerin bringt einerseits vor, sie habe (mit der Anmeldung vom 23. April 2013) alles getan, was getan werden müsse, um am Einspeisevergütungssystem teilzunehmen. Sie bestreitet zudem, dass ihr die Information betreffend die Frist bis am 30. Juni 2018 übermittelt bzw. eröffnet worden sei und kritisiert, dass das entsprechende Schreiben nicht per eingeschriebene Post zugestellt worden sei. Der Beweis, ob es überhaupt zur Zustellung der Verfügung gekommen und wann dies geschehen sei, obliege (aufgrund einer Beweislastumkehr) der Behörde, die allein in der Lage sei, diesen Beweis zu sichern. Mit Verfügung vom 15. April 2019 - respektive mit Zustellung der Verfahrensakten - habe sie Kenntnis darüber erlangt, dass sie ein weiteres Mal ein Wahlrecht werde ausüben müssen. Direkt nach der entsprechenden Kenntnisnahme und damit innerhalb der im Schreiben vom 8. Dezember 2017 erwähnten Frist von sechs Monaten, habe sie der Vorinstanz mitgeteilt, dass sie für die Einspeisevergütung optiere.

Weiter stellt sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, von einem Rechtsunkundigen dürfe und müsse man nicht erwarten, dass er Kenntnis von Verordnungen (bzw. deren Änderungen) habe. Aber auch um die Investitionssicherheit zu gewährleisten, seien die Betreiber entsprechender Anlagen über diese wichtigen Änderungen, die nur auf Verordnungsstufe geregelt seien, zu informieren.

6.2 Die Vorinstanz erwidert hierzu im Wesentlichen, dass die Swissgrid AG mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 sämtliche betroffenen Anlagenbetreiber und damit auch die Beschwerdeführerin darüber informiert habe, dass sie bis zum 30. Juni 2018 ihr Wahlrecht schriftlich ausüben müssen. Zwar könne die Zustellung dieses Informationsschreibens an die Beschwerdeführerin nicht mit einem Zustellnachweis ("track & trace") belegt werden, da diese Schreiben per A-Post versendet worden seien. Sie bzw. die Swissgrid AG habe aber die Informationsschreiben vom 8. Dezember 2017, welche von der Post an sie bzw. an die Swissgrid AG retourniert worden seien, systematisch erfasst. Die betreffende Excel-Liste enthalte keinen Eintrag, dass das an die Beschwerdeführerin gerichtete Informationsschreiben retourniert worden sei. Die Vorinstanz führt weiter aus, dass die Möglichkeit einer Einmalvergütung erst per 1. April 2014 geschaffen worden sei und damals nur für Anlagen mit einer Leistung von weniger als 30 kW bestanden habe. Betreibern von grossen Anlagen, die bei Inkrafttreten der EnFV bereits auf der Warteliste gestanden hätten, sei zum Zeitpunkt der Anmeldung noch gar kein Wahlrecht zugestanden, weshalb sie dieses (zum damaligen Zeitpunkt) noch nicht hätten ausüben können. Demnach sei damals für die vorliegende Anlage mit einer Leistung von 251.09 kW gar keine Wahl zwischen KEV und Einmalvergütung möglich gewesen.

Mit Duplik vom 13. August 2020 ergänzt die Vorinstanz ihre Ausführungen dahingehend, dass Verordnungen des Bundesrates gestützt auf das Publikationsgesetz ihre Rechtspflichten entfalten würden, sobald diese in der amtlichen Sammlung veröffentlicht worden seien.

6.3

6.3.1 In Art. 2
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali
LPubb Art. 2 Atti normativi della Confederazione - Nella RU sono pubblicati:
a  la Costituzione federale;
b  le leggi federali;
c  le ordinanze dell'Assemblea federale;
d  le ordinanze del Consiglio federale;
e  gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;
f  i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
g  i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;
h  i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.
des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004 über die Sammlungen des Bundesrechts und das Bundesblatt (Publikationsgesetz [PublG], SR 170.512) werden jene (innerstaatlichen) Erlasse des Bundes aufgezählt, die in der Amtlichen Sammlung (AS) zu veröffentlichen sind. Darunter befinden sich auch die Verordnungen des Bundesrates (Art. 2 Abs. 1 Bst. d
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali
LPubb Art. 2 Atti normativi della Confederazione - Nella RU sono pubblicati:
a  la Costituzione federale;
b  le leggi federali;
c  le ordinanze dell'Assemblea federale;
d  le ordinanze del Consiglio federale;
e  gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;
f  i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
g  i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;
h  i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.
PublG). Art. 8 Abs. 1
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali
LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
1    I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
2    Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.
3    Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
PublG hält fest, dass Rechtspflichten aus zu publizierenden Erlassen (einschliesslich der Verordnungen des Bundesrates) mit deren ordnungsgemässen Veröffentlichung entstehen (vgl. zum Ganzen die Urteile des BVGer A-4407/2012 vom 1. Mai 2013 E. 3.5.4 und A-7689/2008 8. September 2009 vom E. 2.1.1).

6.3.2 Vorliegend wurde die EnFV, namentlich auch Art. 104 Abs. 3, ordnungsgemäss am 12. Dezember 2017 in der AS publiziert (vgl. AS 2017 7031) und entfaltete damit ihre Rechtswirkungen ab dem Inkrafttreten am 1. Januar 2018 (Art. 109
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 109 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
EnFV). Nach dem zuvor unter E.3 Gesagten ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin ihr Wahlrecht zwischen der KEV und der Einmalvergütung bis zum 30. Juni 2018 nicht ausgeübt hat. Dabei handelt es sich um eine Verwirkungsfrist (vgl. E. 4.5.2 hiervor). Kommt hinzu, dass die Beschwerdeführerin nach Ablauf der Frist auch kein Gesuch um eine allfällige Fristwiederherstellung gestellt hat. Somit ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin ihren Anspruch auf Geltendmachung des Wahlrechts verwirkt hat, weil sie dieses nicht innert Frist ausgeübt hat. Daran ändert auch der (sinngemässe) Einwand nichts, wonach sie am 23. April 2013 ihre PV-Anlage angemeldet und damit für den Erhalt der Einspeisevergütung optiert habe. Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
EnFV ist erst am 1. Januar 2018 in Kraft getreten. Damit kann die Beschwerdeführerin ihr Wahlrecht nicht bereits am 23. April 2013 ausgeübt haben.

7.
Die Beschwerdeführerin rügt sodann eine Verletzung des Vertrauensschutzes nach Art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
BV.

7.1 Sie macht diesbezüglich geltend, dass die Swissgrid AG bei der Planung, der Erstellung sowie während des Bewilligungs- respektive Anmeldeverfahrens bei ihr das Vertrauen erweckt habe, sie habe alles getan, was getan werden müsse, um an der Einspeisevergütung teilzunehmen; sie müsse nur noch auf die entsprechende Bestätigung warten. Durch das von der Swissgrid AG geschaffene Vertrauen und durch die Wahrnehmung von staatlichen Aufgaben habe sie nach Treu und Glauben darauf vertrauen dürfen, dass sie von der Swissgrid AG oder der Vorinstanz informiert werde, falls etwas nicht in Ordnung sei oder es zu (rechtlichen) Änderungen komme, die von ihr ein weiteres Handeln erfordern würden.

7.2 Die Vorinstanz widerspricht den Vorbringen der Beschwerdeführerin mit Duplik vom 13. August 2020 dahingehend, dass eine über die Warteliste hinausgehende Grundlage für die Gewährung des Vertrauensschutzes nicht ersichtlich und von der Beschwerdeführerin zu belegen sei. Es seien keine Belege in ihren Archiven zu finden, wonach die Swissgrid AG der Beschwerdeführerin während der Errichtung die Förderung mittels kostendeckender Einspeisevergütung zugesichert hätte. Zudem treffe es nach ihrer Kenntnis nicht zu, dass Swissgrid die Beschwerdeführerin angefragt habe, ob diese eine PV-Anlage errichten wolle. Dies hätte auch keinen Sinn ergeben, da es nicht Aufgabe von Swissgrid AG gewesen sei, solche Projekte zu lancieren.

7.3 Der Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
BV) bedeutet, dass die Privaten Anspruch darauf haben, in ihrem berechtigten Vertrauen in behördliche Zusicherungen oder in anderes, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden geschützt zu werden (Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 624). Dabei bedarf es zunächst eines Anknüpfungspunktes. Es muss ein Vertrauenstatbestand, eine Vertrauensgrundlage vorhanden sein. Darunter ist das Verhalten eines staatlichen Organs zu verstehen, das bei den betroffenen Privaten bestimmte Erwartungen auslöst (statt vieler BGE 129 I 161 E. 4.1). Der entsprechende Schutz entfällt in der Regel bei Änderungen von Erlassen, da gemäss dem demokratischen Prinzip die Rechtsordnung grundsätzlich jederzeit geändert werden kann. Mit anderen Worten steht der Anspruch auf Vertrauensschutz im Allgemeinen unter dem Vorbehalt von Rechtsänderungen, weshalb grundsätzlich immer mit einer Änderung des geltenden Rechts gerechnet werden muss (BGE 130 I 26 E. 8.1; Urteile des BGer 1C_23/2014 vom 24. März 2015 E. 7.4.4 und 2C_763/2013 vom 28. März 2014 E. 4.4; Urteil des BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 6.2.1 m.w.H; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 640). Abgesehen davon können Private das Prinzip des Vertrauensschutzes im Fall einer Rechtsänderung nur ausnahmsweise anrufen, wenn sie durch eine unvorhersehbare Rechtsänderung in schwerwiegender Weise in ihren gestützt auf die bisherige gesetzliche Regelung getätigten Dispositionen getroffen werden und keine Möglichkeit der Anpassung an die neue Rechtslage haben. Auch in einem solchen Fall besteht aber kein Anspruch auf Nichtanwendung des neuen Rechts, sondern es kann lediglich aus Gründen der Rechtsgleichheit, der Verhältnismässigkeit und des Willkürverbots geboten sein, gegebenenfalls eine angemessene Übergangsregelung zu schaffen (BGE 130 I 26 E. 8.1; Urteile des BGer 1C_23/2014 vom 24. März 2015 E. 7.4.4 und 2C_694/2011 vom 19. Dezember 2011 E. 4.9.2; Urteil BVGer A-5647/2016 vom 6. September 2018 E. 6.2.1; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 641).

7.4 Dem Wartelistenbescheid vom 26. Juni 2013 lässt sich wörtlich Folgendes entnehmen: "Die im Energiegesetz unter Art. 15b Abs. 4 durch das Parlament festgesetzte Summe der Zuschläge (Gesamtdeckel) über alle Technologien erneuerbarer Energien ist erreicht worden. Das BFE hat daher einen Bescheidstopp für alle Technologien verfügt. Sämtliche Neuanmeldungen für alle Technologien werden auf die Warteliste gesetzt. (...) Sollte Ihr Projekt (...) Platz in der regulären Förderung finden, werden Sie einen positiven Bescheid mit dem festgelegten provisorischen Vergütungssatz, den von Ihnen einzuhaltenden Fristen und weiteren Pflichten bekommen. Ob und wann Ihr Projekt von der Warteliste in die reguläre Förderung übernommen wird, ist offen". Daraus ergibt sich deutlich, dass die Frage, ob das Projekt überhaupt von einer Förderung profitieren kann, als auch ein allfälliger Vergütungssatz, im Rahmen des positiven Bescheids erst provisorisch festgelegt werden. Mit anderen Worten gibt die Aufnahme in die Warteliste einem Anbieter noch keinen Anspruch auf Teilnahme am Einspeisevergütungssystem (vgl. auch Andreas Stöckli/Lukas Marxer, Kommentar zum Energierecht, Art. 19
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
EnG Rz. 67). Selbst nach einem positiven Bescheid gilt der Vergütungssatz mithin noch als provisorisch. Bis zu einem positiven Bescheid musste die Beschwerdeführerin somit in jedem Fall damit rechnen, dass sich Änderungen hinsichtlich einer allfälligen Förderung ergeben können. Darauf schliesst auch die Fussnote am Ende des Wartelistenbescheids, wonach das Parlament eine Änderung bei der Förderung von Photovoltaik-Anlagen beabsichtige. Angesichts des Wortlauts des Wartelistenbescheids vom 26. Juni 2013 ist nicht ersichtlich, inwiefern dieser bei der Beschwerdeführerin ein berechtigtes Vertrauen in die KEV hätte schaffen sollen. Der Wartelistenbescheid ist nicht geeignet, eine Vertrauensgrundlage im Sinne von Art. 5
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
und Art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
BV zu bilden (vgl. auch Urteil des BGer 2C_821/2019 vom 11. Februar 2020 E. 7; Urteil des BVGer A-217/2020 vom 18. Mai 2020 E. 5.4).

Mangels Vertrauensgrundlage liegt keine Verletzung des Vertrauensschutzes nach Art. 9
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
BV vor.

8.
Ausstehend ist auf die prozessualen Anträge der Beschwerdeführerin einzugehen. Sie stellt diverse Beweisanträge hinsichtlich der Anmeldung der PV-Anlage, des (fehlenden) Kontakts mit der Beschwerdegegnerin bzw. die fehlende Zustellung von Informationen. Ausserdem stellt sie einen Antrag auf Edition des Zustellnachweises bezüglich des Informations-schreibens der Beschwerdegegnerin.

Vorliegend erlauben die im Recht liegenden Akten eine ausreichende Würdigung des Sachverhalts. Zum einen ist nicht bestritten, dass es sich um eine grosse PV-Anlage handelt, welche die Voraussetzungen für die KEV grundsätzlich erfüllt (vgl. E. 3 hiervor). Diesbezüglich erübrigen sich die Beweisanträge, da Feststehendes nicht zu beweisen ist. Zum anderen ist es bei der Verwirkungsfrist gemäss Art. 104 Abs. 3
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
EnFV unerheblich, ob die Beschwerdeführerin allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt, nach Ablauf der Frist, der Vorinstanz die Ausübung ihres Wahlrechts mitgeteilt hat (vgl. E. 6.3.2 hiervor), womit eine Beweisabnahme auch diesbezüglich keinen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens haben kann.

Die entsprechenden Beweis- bzw. Editionsanträge der Beschwerdeführerin sind daher in antizipierter Beweiswürdigung (vgl. E. 1.4 hiervor) abzuweisen.

9.
Zusammenfassend ergibt sich damit, dass die Beschwerde abzuweisen ist.

10.
Es bleibt über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

10.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
VwVG). Die Beschwerdeführerin ist als unterliegend zu betrachten. Sie hat die auf Fr. 2'000.- festgesetzten Verfahrenskosten zu tragen (Art. 1 ff
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Der von ihr einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'000.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

10.2 Der unterliegenden Beschwerdeführerin steht keine Parteientschädigung zu (vgl. Art. 64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
. VGKE); ebenso wenig hat die Vorinstanz einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (vgl. Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
VGKE).

(Das Dispositiv befindet sich auf der nächsten Seite.)

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten werden auf Fr. 2'000.- festgesetzt und der Beschwerdeführerin auferlegt. Der von der Beschwerdeführerin einbezahlte Kostenvorschuss in derselben Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. [...]; Gerichtsurkunde)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

- das Bundesamt für Energie (A-Post)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Christine Ackermann Joel Günthardt

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
BGG).

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Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-637/2020
Data : 05. febbraio 2021
Pubblicato : 24. febbraio 2021
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Opere pubbliche e trasporti
Oggetto : Festsetzung Einmalvergütung für grosse Photovoltaikanlagen


Registro di legislazione
Cost: 5 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 5 Stato di diritto - 1 Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
1    Il diritto è fondamento e limite dell'attività dello Stato.
2    L'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo.
3    Organi dello Stato, autorità e privati agiscono secondo il principio della buona fede.
4    La Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale.
9 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.
89 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 89 Politica energetica - 1 Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
1    Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico ed ecologico, nonché per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
2    La Confederazione emana principi per l'utilizzazione delle energie indigene e di quelle rinnovabili e per un consumo energetico parsimonioso e razionale.
3    Emana prescrizioni sul consumo energetico d'impianti, veicoli e apparecchi. Promuove lo sviluppo di tecniche energetiche, in particolare nel settore del risparmio energetico e delle energie rinnovabili.
4    Le misure concernenti il consumo di energia negli edifici competono in primo luogo ai Cantoni.
5    Nella sua politica energetica, la Confederazione tiene conto di quanto intrapreso dai Cantoni e dai Comuni nonché dall'economia; prende in considerazione le condizioni nelle singole regioni del Paese e la sostenibilità economica.
164 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 164 Legislazione - 1 Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
1    Tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Vi rientrano in particolare le disposizioni fondamentali in materia di:
a  esercizio dei diritti politici;
b  restrizioni dei diritti costituzionali;
c  diritti e doveri delle persone;
d  cerchia dei contribuenti, oggetto e calcolo dei tributi;
e  compiti e prestazioni della Confederazione;
f  obblighi dei Cantoni nell'attuazione e esecuzione del diritto federale;
g  organizzazione e procedura delle autorità federali.
2    Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la presente Costituzione non lo escluda.
182 
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 182 Competenze normative ed esecuzione - 1 Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
1    Il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge.
2    Provvede all'esecuzione della legislazione, dei decreti dell'Assemblea federale e delle sentenze delle autorità giudiziarie federali.
190
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 190 Diritto determinante - Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.
LEne: 1 
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 1 Scopo - 1 La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.
1    La presente legge intende contribuire a un approvvigionamento energetico sufficiente, diversificato, sicuro, economico e rispettoso dell'ambiente.
2    Essa ha lo scopo di:
a  garantire una messa a disposizione e una distribuzione dell'energia economiche e rispettose dell'ambiente;
b  promuovere l'impiego parsimonioso ed efficiente dell'energia;
c  favorire il passaggio a un approvvigionamento energetico basato maggiormente sull'impiego delle energie rinnovabili, in particolare di quelle indigene.
19 
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 19 Partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità - 1 Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
1    Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare i gestori di impianti nuovi che sono adeguati per la loro ubicazione e che producono elettricità a partire dalle seguenti energie rinnovabili:
a  forza idrica;
b  energia solare;
c  energia eolica;
d  geotermia;
e  biomassa.
2    La partecipazione è possibile soltanto nella misura in cui vi sono risorse sufficienti (art. 35 e 36).
3    Sono considerati nuovi gli impianti messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013.
4    Sono esclusi dalla partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità i gestori di:
a  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW;
b  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW;
c  impianti d'incenerimento dei rifiuti urbani (impianti d'incenerimento dei rifiuti);
d  forni per l'incenerimento di fanghi, impianti a gas di depurazione e impianti a gas di discarica;
e  impianti che utilizzano in parte combustibili o carburanti fossili.
5    I gestori di impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico possono partecipare al sistema di rimunerazione11 per l'immissione di elettricità anche se la potenza dell'impianto è inferiore a 1 MW. Il Consiglio federale può prevedere altre deroghe al limite inferiore per impianti idroelettrici:
a  ubicati in sezioni di corsi d'acqua già sfruttate; o
b  che non implicano ulteriori interventi in corsi d'acqua naturali.
6    Il Consiglio federale può aumentare il limite di potenza di cui al capoverso 4 lettera b. In caso di sovrapposizione con la rimunerazione unica i gestori di impianti possono scegliere tra quest'ultima e la rimunerazione per l'immissione di elettricità.12
7    Il Consiglio federale disciplina gli ulteriori dettagli del sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, in particolare:
a  la procedura di presentazione delle domande;
b  la durata della rimunerazione;
c  le esigenze minime di carattere energetico, ecologico o di altro tipo;
d  l'estinzione anticipata del diritto di partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
e  l'uscita nonché le condizioni per un'uscita temporanea dal sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità;
f  la ridistribuzione contabile dell'elettricità immessa nella rete da parte dei gruppi di bilancio attivi quali unità di misurazione e di conteggio;
g  ulteriori compiti dei gruppi di bilancio e dei gestori di rete, in particolare un obbligo di ritiro e di rimunerazione nell'ambito dell'articolo 21 nonché un eventuale obbligo di versamento anticipato della rimunerazione.
21 
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 21 Commercializzazione diretta - 1 I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato.
1    I gestori vendono essi stessi la loro elettricità sul mercato.
2    Per singoli tipi di impianti, in particolare per quelli di piccole dimensioni, il Consiglio federale può prevedere che i gestori non debbano commercializzare direttamente l'elettricità ma che possano immetterla nella rete al prezzo di mercato di riferimento (art. 23) se la commercializzazione diretta causerebbe loro un onere sproporzionato. Il Consiglio federale può limitare tale diritto nel tempo.
3    In caso di commercializzazione diretta, la rimunerazione per l'immissione di elettricità destinata al singolo gestore si compone del ricavo da esso conseguito sul mercato e del premio per l'immissione di elettricità. Nei casi di cui al capoverso 2 si compone del prezzo di mercato di riferimento e del premio per l'immissione di elettricità.
4    Il premio per l'immissione di elettricità risulta dalla differenza tra il tasso di rimunerazione e il prezzo di mercato di riferimento.
5    Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di rimunerazione, la parte eccedente è assegnata al Fondo per il supplemento rete (art. 37).
24 
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 24 Principi - Per gli impianti che producono elettricità da energie rinnovabili è possibile beneficiare di un contributo d'investimento sulla base delle disposizioni del presente capitolo, sempre che vi siano risorse sufficienti (art. 35 e 36).
60 
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 60 Esecuzione - 1 Il Consiglio federale esegue la presente legge.
1    Il Consiglio federale esegue la presente legge.
2    I Cantoni eseguono gli articoli 44 capoverso 6 e 45; eseguono gli articoli 5, 10, 12, 14, 47 e 48, nella misura in cui dette disposizioni lo prevedano. Se queste ultime si applicano nell'ambito di un'altra legge federale la cui esecuzione è affidata a un'autorità federale, non è competente l'autorità cantonale bensì l'autorità federale competente secondo detta legge federale. L'autorità federale competente consulta i Cantoni interessati prima di decidere.
3    Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione. Può trasferire all'UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative.
4    I Cantoni informano regolarmente il DATEC sulle loro misure d'esecuzione.
63 
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 63 Competenze particolari - 1 L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:
1    L'organo d'esecuzione di cui all'articolo 64 è competente per l'esecuzione negli ambiti seguenti:
a  le garanzie di origine (art. 9);
b  il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19);
c  la rimunerazione per l'immissione di elettricità conformemente al diritto anteriore;
d  la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25);
e  il rimborso delle spese68 supplementari derivanti da contratti di cui all'articolo 73 capoverso 4;
f  altri compiti a esso delegati dal Consiglio federale concernenti l'impiego delle risorse derivanti dal supplemento rete o connessi alle garanzie di origine.
2    L'organo d'esecuzione prende le misure e le decisioni necessarie.
3    In merito agli affari importanti, nel singolo caso o in generale, l'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'UFE.
66 
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 66 Opposizione, tutela giurisdizionale e ricorso alle autorità - 1 Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe.
1    Contro le decisioni dell'organo d'esecuzione concernenti il sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (art. 19), la rimunerazione per l'immissione di elettricità secondo il diritto anteriore e la rimunerazione unica per impianti fotovoltaici (art. 25) può essere presentata opposizione presso l'organo stesso entro 30 giorni dalla notificazione. La procedura di opposizione è in linea di massima gratuita. Non sono assegnate spese ripetibili; in casi di iniquità manifesta sono possibili deroghe.
2    Le decisioni dell'UFE, dell'UFAM, della ElCom e dell'organo d'esecuzione nonché le decisioni su opposizione di quest'ultimo nei casi di cui al capoverso 1 possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente alle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.
3    L'UFE è legittimato ad avvalersi di rimedi giuridici contro le decisioni delle autorità cantonali prese in virtù della presente legge e delle sue disposizioni d'applicazione.
72
SR 730.0 Legge federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne) - Decreto sull'energia
LEne Art. 72 Disposizioni transitorie relative al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità e al supplemento rete - 1 I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
1    I gestori di impianti che all'entrata in vigore della presente legge ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (art. 7a della legge del 26 giugno 199880 sull'energia) continuano ad avervi diritto. Per l'esercizio corrente si applica il nuovo diritto; il Consiglio federale può disporre altrimenti se interessi degni di protezione dei gestori lo richiedono.
2    Ai gestori ai quali la rimunerazione è stata garantita prima dell'entrata in vigore della presente legge (decisione positiva) non si applicano:
a  le esclusioni secondo l'articolo 19 capoverso 4 di:
a1  impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW,
a2  impianti fotovoltaici con una potenza inferiore a 30 kW,
a3  determinati impianti a biomassa;
b  la limitazione della partecipazione al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità ai soli impianti nuovi e, di conseguenza, l'esclusione degli ampliamenti o dei rinnovamenti considerevoli di impianti;
c  la data del 1° gennaio 2013 quale data di riferimento per i nuovi impianti.
3    Il nuovo diritto si applica ai gestori di impianti e ai promotori di progetti che non hanno ricevuto una decisione positiva prima dell'entrata in vigore della presente legge, in particolare a quelli cui è stato comunicato che il loro impianto si trova sulla lista d'attesa (conferma di inclusione nella lista d'attesa), anche se all'entrata in vigore della presente legge il loro impianto è già in esercizio. Essi non possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità se ne sono esclusi secondo l'articolo 19. Gli aventi diritto secondo gli articoli 25, 26 o 27 possono tuttavia richiedere una rimunerazione unica o un altro contributo d'investimento.
4    Gli aventi diritto secondo l'articolo 19 che hanno ricevuto una conferma di inclusione nella lista d'attesa prima del 31 luglio 2013 possono partecipare al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità anche se il loro impianto è stato messo in esercizio prima del 1° gennaio 2013.
5    I gestori di impianti che ricevono già una rimunerazione conformemente al diritto anteriore (cpv. 1) possono scegliere se partecipare o meno alla commercializzazione diretta di cui all'articolo 21. Chi non vi partecipa riceve una rimunerazione corrispondente al prezzo di mercato di riferimento più il premio per l'immissione di elettricità. Il Consiglio federale può limitare nel tempo questo diritto d'opzione e di conseguenza questo tipo di rimunerazione.
6    Nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge il supplemento rete raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh e rimane invariato finché il fabbisogno di risorse diminuisce in seguito al termine delle misure di sostegno secondo l'articolo 38. Spetta poi nuovamente al Consiglio federale fissare il supplemento rete in funzione dei bisogni (art. 35 cpv. 3). Se la presente legge entra in vigore dopo il 1° luglio, il supplemento rete non raggiunge il massimo di 2,3 ct./kWh nell'anno successivo, bensì soltanto un anno più tardi.
LPubl: 2 
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali
LPubb Art. 2 Atti normativi della Confederazione - Nella RU sono pubblicati:
a  la Costituzione federale;
b  le leggi federali;
c  le ordinanze dell'Assemblea federale;
d  le ordinanze del Consiglio federale;
e  gli altri atti che contengono norme di diritto emanati dalle autorità federali o da organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte dell'Amministrazione federale;
f  i decreti federali che sottostanno a referendum facoltativo;
g  i decreti federali concernenti l'approvazione di trattati internazionali;
h  i decreti federali semplici, se lo decide l'Assemblea federale.
8
SR 170.512 Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubb) - Legge sulle pubblicazioni ufficiali
LPubb Art. 8 Effetti giuridici della pubblicazione - 1 I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
1    I testi di cui agli articoli 2-4 creano obblighi giuridicamente vincolanti appena pubblicati secondo le disposizioni della presente sezione.
2    Un atto normativo pubblicato nella RU dopo la sua entrata in vigore crea obblighi giuridicamente vincolanti solo dal giorno successivo alla sua pubblicazione. Rimane salvo l'articolo 7 capoverso 3.
3    Se un atto normativo è pubblicato in via straordinaria, la persona interessata può addurre la prova che non ne ha avuto conoscenza né poteva averne anche usando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
LTAF: 31 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
32 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
33 
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
dquinquies  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTF: 42 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
48 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
82
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
OPEn: 7 
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 7 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni - 1 Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.
1    Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.
2    Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s'intendono:
a  gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW;
b  gli impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l'ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.
3    Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla rimunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l'impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.
8 
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 8
13 
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 13 Partecipazione degli impianti fotovoltaici - Al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
40 
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 40 Lista d'attesa - 1 Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
1    Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2    L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.
3    Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.
4    Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE fissa due contingenti entro i quali possono essere presi in considerazione i progetti delle liste d'attesa degli impianti fotovoltaici di piccole e di grandi dimensioni.
104 
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici - 1 Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
1    Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una rimunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una rimunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.
2    Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.
3    Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una rimunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della rimunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla rimunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.
4    Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.
5    Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una rimunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.
109
SR 730.03 Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn) - Ordinanza sulla promozione dell'energia
OPEn Art. 109 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
PA: 5 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
12 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
33 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 33
1    L'autorità ammette le prove offerte dalla parte se paiano idonee a chiarire i fatti.
2    Se la loro assunzione implichi una spesa relativamente elevata, che andrebbe a carico della parte ove fosse soccombente, l'autorità può subordinarla alla condizione che la parte anticipi, entro un termine, le spese che possono essere ragionevolmente pretese da essa; la parte indigente ne è dispensata.
48 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
49 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 49 - Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti;
c  l'inadeguatezza; questa censura non è ammissibile quando un'autorità cantonale ha giudicato come autorità di ricorso.
50 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
52 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
62 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
63 
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
64
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
SR 143.2: 19  104
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
Registro DTF
125-V-262 • 125-V-266 • 128-I-113 • 129-I-161 • 130-I-26 • 131-I-153 • 131-II-562 • 131-II-697 • 137-II-409 • 141-II-169 • 143-II-87
Weitere Urteile ab 2000
1C_23/2014 • 2C_694/2011 • 2C_763/2013 • 2C_821/2019
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
consiglio federale • termine • autorità inferiore • tribunale amministrativo federale • legge sull'energia • entrata in vigore • conoscenza • fattispecie • energia rinnovabile • norma • delega legislativa • spese di procedura • giorno determinante • all'interno • mezzo di prova • interpretazione storica • tribunale federale • perenzione • potere d'apprezzamento • parlamento
... Tutti
BVGE
2010/33 • 2009/46
BVGer
A-1956/2014 • A-217/2020 • A-2895/2014 • A-3454/2010 • A-407/2019 • A-4132/2016 • A-4407/2012 • A-5647/2016 • A-578/2015 • A-6003/2019 • A-637/2020 • A-7036/2018 • A-7689/2008 • A-882/2016 • A-988/2019
AS
AS 2017/7031
FF
2013/7623 • 2013/7624 • 2013/7696
BO
2015 N 949 • 2015 N 950