Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2007.45

Sentenza del 4 giugno 2007 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Bernard Bertossa, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

1. Società A.,

2. Società B.,

entrambe rappresentate dall'avv. Mario Molo,

Ricorrenti

contro

Ministero Pubblico del Cantone Ticino,

Controparte

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia

Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)

Fatti:

A. Il 20 luglio 2005 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 10 luglio 2006, nell’ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di C., D. ed altri per titolo di riciclaggio (art. 648bis CP italiano), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 e 416bis CP italiano) e trasferimento fraudolento di valori a fini di mafia (art. 12quinquies L. n. 356/92). Gli imputati sono accusati in sostanza di aver occultato e impiegato, nella loro attività imprenditoriale, denaro e/o beni di provenienza illecita di pertinenza dell'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", agevolando l'organizzazione e concorrendo nella sua attività criminale.

B. Con decisione di chiusura del 19 febbraio 2007 il Ministero pubblico del Cantone Ticino, cui l’Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG) ha delegato l’esecuzione della domanda, ha parzialmente accolto la rogatoria, autorizzando, tra l'altro, la trasmissione all'autorità richiedente dei seguenti atti: documentazione bancaria concernente la relazione n. 1 intestata alla società A., Vaduz, presso la banca E. a Locarno; documentazione bancaria inerente la relazione n. 2 intestata alla società B., Vaduz, presso la banca F. a Locarno; verbale d'interrogatorio dell'avv. G. del 27 giugno 2006; verbale d'interrogatorio di H. del 28 giugno 2006; rapporto della società I. SA del 5 giugno (recte: febbraio) 2004.

C. Il 28 marzo 2007 le società A. e B. hanno impugnato presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale sia la decisione di cui sopra che quella di entrata in materia ed esecuzione del 4 agosto 2006 pronunciate dal Ministero pubblico ticinese. Le ricorrenti, in sostanza, chiedono, in via principale, l'annullamento delle decisioni summenzionate e, in via subordinata, lo stralcio, nelle testimonianze rese dall'avv. G. e da H., dei riferimenti a J. e K..

D. A conclusione delle loro osservazioni del 16 rispettivamente 27 aprile 2007 il Ministero pubblico ticinese e l'UFG postulano la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità.

E. Il ricorrente, con replica del 15 maggio 2007, conferma le conclusioni espresse nel suo gravame. Non è stata chiesta una duplica al Ministero pubblico ticinese e all’UFG.

Diritto:

1.

1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71; nuovo testo giusta il n. 14 dell’allegato alla legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1. gennaio 2007) e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale del 20 giugno 2006 (RS 173.710) la II Corte dei reclami penali è competente per statuire sui reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1).

1.3 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l’Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1). Allo scopo di completare e agevolare l’applicazione di questa convenzione multilaterale, Italia e Svizzera hanno altresì concluso un Accordo completivo del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l’8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l’Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello convenzionale, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

1.4 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti; essa esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuta, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare d’ufficio la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (v. DTF 123 II 134 consid. 1d; 119 Ib 56 consid. 1d).

1.5 Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l’art. 74 AIMP, resa dall’autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k , così come 80e cpv. 1 in relazione con l’art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.

1.6 La ricevibilità dell’impugnativa presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere delle insorgenti giusta l’art. 80h AIMP. In base a quest’ultima disposizione, oltre all’UFG (art. 80 h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d’assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l’art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all’estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che nell’OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). L’interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giuridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tutelato dalla norma invocata. È necessario però che il ricorrente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse importante, risultante dalla sua posizione per rapporto all’oggetto della contestazione. Un interesse degno di protezione esiste allorquando la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall’esito della causa: occorre che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un vantaggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto soltanto nell’interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richiesta d’informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell’ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete
alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 211 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii). Per lo stesso motivo, nel caso di documenti in possesso di terzi, soltanto questi ultimi in quanto loro possessori possono contestare il sequestro degli stessi, anche se i documenti in questione concernono un’altra persona contro la quale è pendente un procedimento penale estero (DTF 123 II 161 consid. 1d; 116 Ib 106 consid. 2a; sentenza TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 1.6). La legittimazione a impugnare la trasmissione di verbali d'interrogatorio spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva e solo nella misura in cui è chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o che si prevale del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb; 122 II 130 consid. 2b; 121 II 459; Zimmermann, op. cit., n. 308 e 310). Un terzo, per contro, non è legittimato a contestare la consegna di un verbale d'audizione allo Stato richiedente neppure quando le affermazioni contenutevi lo tocchino personalmente. È ammessa un'eccezione a questa prassi solo per il titolare del conto oggetto della domanda di assistenza e solo in quanto le informazioni contenute nel verbale possano essere equiparate a una trasmissione di documenti concernenti la relazione e il titolare sarebbe stato, in tal caso, legittimato a impugnarne la trasmissione (DTF 124 II 180 consid. 2; sentenza 1A.282/2005 del 30 aprile 2007, consid. 2.3.1; sentenza 1A.141/1998 del 9 febbraio 1999 consid. 2a, apparsa in: Rep 1999 pag. 123).

1.6.1 Alla luce delle norme e dei principi qui sopra esposti è palese che, per quanto concerne la criticata trasmissione di documentazione bancaria relativa ai conti intestati alle reclamanti, la legittimazione ricorsuale è data.

1.6.2 Per quanto concerne la trasmissione del rapporto della società I. SA del 5 febbraio 2004 è d'uopo rilevare che lo stesso è stato acquisito esclusivamente nell’ambito di un procedimento penale svizzero, segnatamente nella procedura aperta dal Ministero pubblico ticinese per l’ipotesi di riciclaggio di denaro, e non a fronte di una commissione rogatoria. Il rapporto litigioso non può quindi essere considerato il prodotto di un provvedimento coercitivo ai sensi dell’art. 64 AIMP (v. sentenza del Tribunale federale 1A.243/2006 del 4 gennaio 2007, consid. 1.2; sentenza TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 1.6.2). In linea di massima, un simile rapporto andrebbe considerato come un documento acquisito presso un terzo, il quale sarebbe l’unico a poter dare il proprio consenso alla sua stessa trasmissione (sentenze non pubblicate del Tribunale federale del 9 dicembre 2005 nelle cause 1A.186/2005 e 1A.187/2005, entrambe al consid. 1.3.3). Sennonché esso contiene anche precise informazioni su flussi finanziari concernenti conti bancari intestati personalmente sia alla società A. che alla società B., per cui contestualmente alla trasmissione di questo mezzo di prova esse risultano legittimate a ricorrere. Analogo discorso vale per quanto attiene ai due verbali d'interrogatorio del 27 e 28 giugno 2006. Si configura infatti l'eccezione prevista dalla giurisprudenza in DTF 124 II 180, dato che i testimoni forniscono informazioni su flussi finanziari e depositi bancari di cui le ricorrenti sono titolari.

1.7 Con il loro gravame le ricorrenti impugnano ugualmente la decisione di entrata in materia e esecuzione del 4 agosto 2006 emessa dal Ministero pubblico ticinese che ha accolto la domanda di assistenza del 20 luglio 2005 inoltrata dalle autorità italiane. Mediante tale decisione, che ha tra l'altro annullato e sostituito la decisione del 25 luglio 2006, l'autorità rogata ha fissato un termine alle ricorrenti per esprimersi sulla consegna semplificata ex art. 80c AIMP della relazione tecnica del 2 dicembre 2003 effettuata da L. e del rapporto del 5 febbraio 2004 della società I. SA. Le ricorrenti hanno acconsentito alla consegna semplificata del primo documento ma non del secondo. Nella misura in cui l'autorità d'esecuzione si è astenuta dall'ordinare l'inoltro all'autorità rogante del rapporto del 5 febbraio 2004, disponendone la trasmissione unicamente mediante decisione di chiusura, le ricorrenti non hanno alcun interesse pratico ad impugnare la decisione d'entrata in materia del 4 agosto 2006, la quale non rappresenta del resto decisione impugnabile ai sensi dell'art. 80e AIMP. Su questo punto il gravame è dunque inammissibile.

2. Le ricorrenti, censurando la violazione del principio "ne bis in idem", sostengono che i beni oggetto delle pendenti misure d'assistenza sarebbero già stati sequestrati e liberati - in quanto appurato di origine lecita - nel quadro di una precedente procedura penale, l'incremento del loro valore essendo da imputare unicamente ad investimenti effettuati in seguito. Essendo inoltre pendente in Svizzera un procedimento penale contro C. e D. fondato sugli stessi fatti che hanno dato origine alla domanda d'assistenza, la cooperazione sarebbe da rifiutare.

2.1 La Svizzera ha formulato la seguente riserva (lett. a) a riguardo dell'art. 2 CEAG: "La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l’assistenza giudiziaria quando l’atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati" (si precisa che il prevenuto deve risiedere in Svizzera, v. Zimmermann, op. cit., n. 424, pag. 460 e seg.). Secondo l'art. 66 cpv. 1 AIMP, l’assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda. L’assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all’estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa (art. 66 cpv. 2 AIMP). La domanda è irricevibile se in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice ha pronunciato nel merito l’assoluzione o l’abbandono (art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1 AIMP).

La Svizzera e l'Italia hanno inoltre regolato bilateralmente la problematica legata ai procedimenti penali condotti parallelamente nei due Paesi, precisando al paragrafo 1 dell'art. III dell'Accordo che l’assistenza giudiziaria è rifiutata se la domanda concerne fatti sulla base dei quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta nel merito o condannata nello Stato richiesto per un reato corrispondente per quanto riguarda l’essenziale, a condizione che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia stata già eseguita. In questi casi, l'assistenza può tuttavia essere concessa se il procedimento instaurato nello Stato richiedente non è diretto unicamente contro la persona indicata al paragrafo 1 (v. art. III n. 3 lett. a Accordo). Ciò vale anche nei casi in cui i fatti oggetto della sentenza siano stati commessi nel territorio dello Stato richiedente in tutto o in parte, salvo che, in quest’ultimo caso, gli stessi siano stati commessi in parte anche nel territorio dello Stato richiesto (art. III n. 2 lett. a Accordo).

2.2 La censura secondo la quale vi sarebbero pendenti due procedure penali in Svizzera ed in Italia per i medesimi fatti, ciò che impedirebbe la concessione dell'assistenza giudiziaria, non può essere accolta. Innanzitutto, nessuna sentenza di assoluzione o di condanna è stata emessa sino ad oggi in Svizzera. Inoltre, l'inchiesta pendente all'estero non concerne unicamente C. e D., senza dimenticare, infine, che i medesimi non risiedono in Svizzera ma in Italia.

2.3 Per quanto attiene all'affermazione delle ricorrenti secondo la quale una precedente procedura penale avrebbe già determinato la provenienza lecita dei valori sequestrati, vi è da sottolineare quanto segue. Anche se in passato vi sono stati dei procedimenti contro C. e D. nel frattempo chiusi, è d'uopo rilevare che i fatti menzionati dalle ricorrenti risalgono a diversi anni fa. Esse fanno infatti riferimento a decisioni di dissequestro e di non luogo a procedere emesse tra il 1988 ed il 1994. Ebbene, le misure d'assistenza attualmente richieste concernono ulteriori nuove inchieste a carico delle persone summenzionate, le quali comprendono ugualmente nuovi capi d'accusa rispetto al passato (v. act. 23 dell'incarto rogatoriale del Ministero pubblico ticinese). A tal proposito, vi è da osservare che precedenti sentenze d'assoluzione non possono avere nessuna influenza su procedure aperte in seguito per nuovi fatti imputabili agli indagati. Ad ogni modo, pur ipotizzando di essere in presenza dei medesimi conti e magari anche, parzialmente, dei medesimi valori patrimoniali, non è possibile escludere che i primi siano stati utilizzati, posteriormente alle decisioni di dissequestro summenzionate, per accogliere fondi provenienti da attività illecite più recenti. L'analisi della documentazione bancaria può comunque già servire ad esaminare quegli incrementi di valore giustificati dalle ricorrenti nel loro gravame mediante operazioni d'investimento.

Si precisa inoltre, come rettamente osservato dal Ministero pubblico ticinese nella sua risposta al ricorso, che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale civile e penale di Palermo del 30 ottobre 2006, invocata dalle ricorrenti, oltre a non essere cresciuta in giudicato (le parti sono in attesa della motivazione), concerne unicamente una delle procedure a carico di D. e C., per cui nulla può esserne dedotto. L'autorità rogante non ha peraltro rinunciato all'evasione della domanda d'assistenza e del suo complemento.

Ne consegue che anche su questi punti il ricorso deve essere respinto.

3. Secondo le ricorrenti gli atti richiesti dall'autorità estera sarebbero in contrasto con il principio della proporzionalità. Essi non avrebbero nessuna relazione con le infrazioni perseguite e non permetterebbero di far progredire il procedimento all'estero, costituendo quindi una ricerca indiscriminata di prove.

3.1 La censura circa la mancata pertinenza delle misure contestate con l'inchiesta estera non ha pregio. La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità di assumere determinate prove e non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello dell'autorità estera che conduce le indagini (v. DTF 132 II 81 consid. 2.1). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applicato in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603; Zimmermann, op. cit., n. 476, pag. 513 e segg.), sia manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). V'è da rilevare, infine, il principio dell'utilità potenziale elaborato dal Tribunale federale, secondo il quale non vengono trasmessi all'autorità rogante soltanto quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (v. DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

È incontestabile che C. e D. – beneficiari economici dei conti intestati alle ricorrenti - sono indagati in Italia in più procedimenti penali per presunta collaborazione con l'organizzazione "Cosa nostra". Essi si sarebbero occupati in particolare di riciclare denaro proveniente dalle attività illecite della stessa. La domanda d'assistenza ha sufficientemente descritto i fatti contestati agli indagati, menzionando in particolare i nomi delle ricorrenti, sui cui conti si ritiene siano confluiti valori patrimoniali di dubbia provenienza. La trasmissione della documentazione menzionata nella decisione di chiusura inerente tali conti è senz'altro legittima e giustificata. Detta documentazione concerne d'altronde un periodo posteriore al procedimento terminatosi all'inizio degli anni novanta, riguardante quindi fatti nuovi che abbisognano di essere chiariti dall'autorità rogante, in ossequio dunque al principio della proporzionalità. In definitiva, le ricorrenti parrebbero misconoscere il principio dell'utilità potenziale dei documenti da trasmettere per il procedimento estero; utilità che non può manifestamente essere esclusa nella fattispecie. Spetterà infatti al giudice estero del merito valutare l'effettiva connessione tra le operazioni avvenute sui conti delle ricorrenti e l'eventuale riciclaggio di valori provenienti dall'attività di "Cosa nostra". La contestata trasmissione è giustificata, se del caso, anche allo scopo di permettere all'autorità estera di poter verificare se, sulla base di queste nuove risultanze, l'ipotesi accusatoria sia sempre ancora fondata.

3.2 Implicitamente i ricorrenti rimproverano all'autorità rogante di voler procedere ad una “fishing expedition”. Questa è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale ed indeterminata di mezzi di prova per fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvii). Questo genere di inchieste è vietato in ambito di assistenza internazionale sia alla luce del principio della specialità che di quello della proporzionalità (Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 103, pag. 72 e n. 309, pag. 204 e seg.). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a caso nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c). Nella fattispecie l’autorità rogante non si sta assolutamente muovendo a caso nella sua ricerca di materiale probatorio: le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo sono da porre in relazione alla vicinanza di C. e D. ad alcune importanti famiglie mafiose e al movimento d'ingenti capitali verso conti intestati a società all'estero, elementi che necessitano un esame approfondito (v. act. 19, con l'allegato A); le ipotesi di reato sono quelle di riciclaggio (art. 648bis CP italiano), d'associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416 e 416bis Codice penale italiano) nonché di trasferimento fraudolento di valori a fini di mafia (art. 12quinquies L. n. 356/92); le relazioni bancarie oggetto della rogatoria internazionale riguardano le società A. e B., dei cui conti in Svizzera sono aventi diritto economico D. risp. C., i quali sono indagati nel procedimento penale in questione. A queste condizioni non è certo possibile parlare di “fishing expedition”. Al contrario la commissione rogatoria è conforme sia al principio della proporzionalità che a quello della specialità.

4. Le ricorrenti sostengono che un altro motivo per rifiutare l'assistenza giudiziaria sarebbe l'intervenuta prescrizione assoluta che avrebbe estinto il reato. A questo modo esse omettono di considerare che, in base a consolidata giurisprudenza, nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale regolata dalla CEAG, non occorre esaminare la questione della prescrizione, qualora si tratti, come in concreto, della trasmissione di mezzi di prova (v. art. 3 n . 1 CEAG; DTF 118 Ib 266 consid. 4b/bb pag. 268; 117 Ib 53 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1A.227/2006 del 22 febbraio 2007, consid. 3.3).

5. Le ricorrenti ritengono inoltre che la domanda d'assistenza deve essere respinta in quanto incompleta e lacunosa. Ciò sarebbe dovuto al fatto che l'autorità rogante non avrebbe ottemperato alla richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero pubblico ticinese riguardante le varie procedure penali pendenti in Italia a carico di C. e D.. La rogatoria sarebbe per questo abusiva nonché propedeutica a misure confiscatorie di tipo amministrativo.

La CEAG regola, come indicato nel suo nome, l'assistenza giudiziaria in materia penale. Condizione è che la stessa venga richiesta per procedure concernenti reati la cui repressione, al momento in cui l'assistenza giudiziaria è domandata, è di competenza delle autorità giudiziarie dell'autorità richiedente (art. 1 n . 1 CEAG; DTF 133 IV 40 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che le richieste di assistenza giudiziaria volte ad ottenere unicamente informazioni utili per procedure strettamente amministrative o civili sono abusive (DTF 132 II 178 consid. 2.2 e rinvii). Nella fattispecie, non vi è alcun elemento concreto che possa far credere che le informazioni richieste dalle autorità italiane debbano essere esclusivamente utilizzate in procedure di natura amministrativa. Dalla richiesta d'assistenza giudiziaria si evince che le informazioni richieste devono servire all'autorità rogante ad istruire un procedimento penale a carico di C., D. ed altri per titolo di riciclaggio, associazione per delinquere di tipo mafioso e trasferimento fraudolento di valori a fini di mafia. Non vi sono motivi o fatti che debbano indurre l'autorità a scostarsi da tali elementi; la censura delle ricorrenti a tal proposito costituisce dunque una mera affermazione di parte destituita di ogni fondamento. Vi è inoltre da aggiungere che, come già rilevato dal Ministero pubblico ticinese, alla richiesta d'informazioni complementari del 16 febbraio 2006 inoltrata dall'autorità rogata (v. act. 22 dell'incarto rogatoriale del Ministero pubblico ticinese) è seguita l'esauriente risposta dell'autorità estera (v. act. 23 dell'incarto rogatoriale del Ministero pubblico ticinese), ciò che ha permesso all'autorità ticinese di emanare la propria decisione di entrata in materia ed esecuzione parziale anche sulla base delle ulteriori informazioni ricevute. La censura formulata in questo ambito dalla ricorrente è pertanto infondata.

6. Per quanto riguarda la domanda d'oscuramento dei riferimenti a J. e K. nei verbali d'interrogatorio dell'avv. G. e di H., essa è irricevibile già per il fatto che una conclusione ricorsuale proposta soltanto nell'interesse di terzi non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; sentenza TPF RR.2007.32 del 24 aprile 2007, consid. 2.1-2.2).

7. Discende da quanto precede che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA richiamato l’art. 30 lett. b
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.

La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia, pur non essendo esplicitamente riservata all’art. 63 cpv. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
LTPF. Nello stesso Messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, veniva del resto riconosciuta l’autonomia amministrativa dell’autorità giudiziaria federale nel calcolo delle tasse di giustizia, delle spese ripetibili accordate alle parti e nella determinazione degli onorari e delle spese in caso di patrocinio gratuito (v. FF 2001 pag. 3962), mentre non risulta dai dibattiti parlamentari che il legislatore, attribuendo la competenza in ambito di AIMP al Tribunale penale federale invece che al Tribunale amministrativo federale come originariamente previsto dal Consiglio federale, abbia voluto scostarsi in questo ambito dal principio dell’autonomia dell’autorità giudiziaria (v. Boll. Uff. 2004 CN pag. 1570 e segg.; 2005 CSt pag. 117 e segg., CN pag. 643 e segg.). Ne consegue che la riserva di cui all’art. 63 cpv. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA va interpretata analogicamente come riserva anche nei confronti dell’art. 15 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
LTPF.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.- è posta, in solido, a carico delle ricorrenti. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

Bellinzona, 5 giugno 2007

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Mario Molo

- Ministero Pubblico del Cantone Ticino

- Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria

Informazione sui rimedi giuridici

Il ricorso contro una decisione nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (v. art. 100 cpv. 2 lett. b
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...94
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF).

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un’estradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante. Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all’estero presenta gravi lacune (art. 84
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF).
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : RR.2007.45
Data : 04. Juni 2007
Pubblicato : 01. Juni 2009
Sorgente : Bundesstrafgericht
Stato : Unpubliziert
Ramo giuridico : Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Oggetto : Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP)


Registro di legislazione
AIMP: 1  5  21  25  64  66  74  80c  80e  80h  80k
CEAG: 1n  2  3n
CP: 416e  648bis
LTF: 84  100
LTPF: 15  28  30
OAIMP: 9a
PA: 63
Registro DTF
112-IB-576 • 113-IB-157 • 113-IB-257 • 116-IB-106 • 117-IB-53 • 118-IB-266 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 119-IB-56 • 120-IB-251 • 121-II-241 • 121-II-459 • 122-II-130 • 122-II-134 • 122-II-140 • 122-II-367 • 123-II-115 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-595 • 124-II-180 • 124-II-409 • 125-II-356 • 125-II-65 • 126-II-258 • 127-II-198 • 128-II-211 • 128-II-355 • 130-II-202 • 130-II-337 • 131-I-153 • 131-II-571 • 132-I-140 • 132-II-178 • 132-II-81 • 133-IV-40
Weitere Urteile ab 2000
1A.141/1998 • 1A.186/2005 • 1A.187/2005 • 1A.227/2006 • 1A.243/2006 • 1A.282/2005
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
accordo delle volontà • accusato • analogia • anticipo delle spese • assistenza giudiziaria • assistenza giudiziaria amministrativa • assistenza giudiziaria in materia civile • assistenza giudiziaria in materia penale • assoluzione • audizione o interrogatorio • aumento • autorità cantonale • autorità di vigilanza • autorità giudiziaria • autorizzazione o approvazione • avente diritto economico • avviso • bellinzona • bilancio • calcolo • caso particolarmente importante • chiusa • cio • circo • codice penale • comunicazione • conclusioni • concordanza • concretizzazione • condizione • confederazione • consiglio federale • conto bancario • convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale • convenzione europea • convenzione internazionale • convenzione sul riciclaggio • corte dei reclami penali • d'ufficio • decisione • direttiva • direttive anticipate del paziente • direttore • diritto fondamentale • diritto nazionale • domanda di assistenza giudiziaria • dovere di assistenza • dubbio • entrata in vigore • esame • esaminatore • espressamente • fattispecie • federalismo • fine • illuminazione • importanza • incarto • inchiesta • inizio • interesse degno di protezione • internazionale • italia • lavoratore • legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale • legge sul tribunale penale federale • legittimazione ricorsuale • materia d'insegnamento • materiale • menzione • merce • mezzo di prova • ministero pubblico • misura coercitiva • misura di assistenza giudiziaria • motivazione della decisione • ne bis in idem • norma speciale • ordine militare • organizzazione criminale • potere d'apprezzamento • prassi giudiziaria e amministrativa • principio della specialità • principio procedurale • procedura penale • provvedimento coercitivo • questio • replica • revisione totale • ricerca generale e indeterminata di mezzi di prova • riciclaggio di denaro • ricorrente • rimedio giuridico • ripartizione dei compiti • ripetibili • rispetto • risposta al ricorso • salario • scopo • sequestro • sfera segreta • sostanza • stato richiedente • stato richiesto • stato • svizzera • tassa di giustizia • territorio dello stato • testimone • trasmissione allo stato richiedente • tribunale amministrativo federale • tribunale civile • tribunale federale • tribunale penale • tribunale penale federale • ufficio federale di giustizia • valore patrimoniale • varietà • veicolo a motore
Sentenze TPF
RR.2007.17 • RR.2007.32 • RR.2007.45
FF
2001/3962